1. I principi affermati
Con l’ordinanza n. 16084 del 16 giugno 2025, la Corte di Cassazione ha affrontato la tematica del difficile bilanciamento tra principio di bigenitorialità e protezione del minore in contesti contrassegnati da violenza domestica. Il caso riguardava l’affido di un minore, in relazione al quale era stato disposto, in prime cure, l’affido super esclusivo alla madre, con possibilità per lo stesso di vedere il padre ( autore di maltrattamenti e violenze in danno della madre, accertate in sede penale), mentre, in seconde cure, si relegava al servizio sociale il ruolo di “mero tramite” nella gestione degli incontri, consentendosi, sostanzialmente al padre di vedere liberamente il minore.
La Suprema Corte ha censurato la decisione impugnata, evidenziando che la Corte d’appello:
- non ha esaminato adeguatamente gli episodi di violenza assistita subiti dal minore, cioè le situazioni di violenza in cui il bambino è stato testimone, né ha svolto un corretto accertamento in merito alla loro rilevanza per la tutela del minore;
- ha omesso di attribuire rilievo al fatto che il padre, nonostante la condanna, non ha mostrato consapevolezza della gravità delle proprie azioni, né ha effettuato un percorso in tal senso, anzi ha cercato di mettere in dubbio la loro esistenza, addossando colpe alla madre per non aver denunciato immediatamente.
- Ha di fatto fondato la sua decisione solo sulle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali, che valutavano positivamente gli incontri padre/figlio, considerate, pero’, atomisticamente, ossia prescindendo dagli altri elementi poc’anzi evidenziati, nonché dall’atteggiamento manipolatorio assunto dal padre durante gli incontri (registrazione durante gli incontri, consegna di giochi poco adeguati)
Con questa decisione, la Cassazione prosegue lungo la linea tracciata da precedenti significativi richiamati (Cass. 4595/25 e 4790/22), rafforzando il principio secondo cui l’interesse del minore non può mai essere subordinato a formalismi, neanche a quello della simmetria genitoriale, qualora cio’ significhi non assicurare allo stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa.
2. La violenza assistita: una ferita invisibile ma profonda
La sentenza affronta con decisione il tema della violenza assistita ossia la violenza domestica percepita, udita o anche solo intuita dal minore, pur non essendone destinatario diretto. Questo tipo di esperienza è oggi riconosciuto dalla psicologia dell’età evolutiva come una delle forme più subdole di trauma infantile.
Assistere a episodi di violenza tra le mura domestiche compromette il senso di sicurezza del bambino, distorce la sua percezione delle relazioni affettive e, soprattutto, altera lo sviluppo emotivo e cognitivo, predisponendolo a ripetere, da adulto, gli stessi schemi patologici: talvolta nel ruolo di vittima, altre volte in quello di carnefice.
La Cassazione, richiamandosi anche alla Convenzione di Istanbul, alla giurisprudenza della Corte Europea che ha rimarcato che nei casi di violenza familiare, anche di ciò si deve tener conto nella regolamentazione dei rapporti tra il figlio ed il genitore “violento” nel bilanciamento degli interessi in causa (sentenza I.M. e altri c. Italia – ricorso n. 25426/20, p.79-91, 109-113); ha ribadito che il figlio ha diritto a crescere in un ambiente sano, sereno, libero dalla paura.
La mera frequentazione con un genitore violento – anche se limitata – può essere altamente pregiudizievole, perché riattiva ricordi traumatici, sensi di colpa e sentimenti ambivalenti. In questi casi, l’unico interesse da tutelare è quello del minore, anche se ciò comporta limitazioni al diritto di visita o alla presenza dell’altro genitore.
3. L’interesse del minore oltre la bigenitorialità
Uno degli aspetti più coraggiosi della decisione è l’esplicita affermazione che la bigenitorialità non è un dogma, ma uno strumento che va modulato o anche sacrificato se entra in conflitto con l’interesse superiore del minore.
La regola della bigenitorialità – intesa come presenza equilibrata di entrambi i genitori nella vita del figlio – è certamente un principio cardine dell’ordinamento, ma non è assoluto. Come sottolinea la Corte, essa deve cedere il passo quando uno dei due genitori si rivela inidoneo o addirittura pericoloso. In questi casi, non solo è legittimo, ma è doveroso per il giudice disporre un affidamento esclusivo (o “super-esclusivo”) in favore del genitore capace di garantire stabilità, affetto e protezione.
Va sottolineato che “affidamento esclusivo” non equivale automaticamente a “eliminazione” del genitore violento dalla vita del figlio. Esso può essere accompagnato da forme di contatto protetto e mediato, da attuarsi in ambienti neutri e con il supporto di operatori specializzati. Tuttavia, il diritto del genitore alla relazione con il figlio non può mai prevalere sul diritto del minore alla propria integrità psicologica.
Un bambino che ha vissuto la violenza non dimentica, ma può guarire – se gli si dà la possibilità di farlo lontano da chi quella violenza l’ha causata. Il minore percepisce la violenza non solo con i sensi (udito, vista), ma anche emotivamente, assimilando inconsapevolmente i messaggi impliciti sulle relazioni e sul modo di risolvere i conflitti. Questo processo avviene attraverso:
- Osservazione diretta: il bambino vede o sente episodi di violenza e ne registra le dinamiche emotive e comportamentali.
- Emulazione: nel tentativo di dare senso a ciò che vede, il minore può imitare inconsciamente tali modelli relazionali.
- Conflitto interiore: il bambino si trova diviso tra l’attaccamento al genitore violento e il dolore o la paura che questo comportamento suscita, creando confusione e senso di colpa.
L’esposizione ripetuta alla violenza domestica può portare a numerosi problemi, tra cui:
- Ansia e depressione: i bambini vivono in uno stato di allerta continua, spesso sviluppando sintomi ansiosi o depressivi.
- Difficoltà di socializzazione: la paura e l’insicurezza possono ostacolare le relazioni con coetanei e adulti.
- Bassa autostima e senso di colpa: i minori possono sentirsi responsabili o incapaci di proteggere la famiglia.
- Disturbi post-traumatici da stress: flashback, incubi, difficoltà di concentrazione sono comuni.
4. La necessità di un ambiente protettivo
Per interrompere questo circolo vizioso è fondamentale che il minore cresca in un ambiente sicuro e protetto, dove:
- La violenza non è tollerata o nascosta.
- I legami affettivi si costruiscono su rispetto e cura.
Conclusivamente può affermarsi che la sentenza ribadisce un principio fondamentale: il diritto alla bigenitorialità non può prevalere sull’interesse superiore del minore, soprattutto quando quest’ultimo è esposto a situazioni di rischio, come nel caso di violenza assistita o grave conflittualità tra i genitori.
La Corte di Cassazione censura la decisione della Corte d’appello per non aver considerato in modo adeguato e complessivo, ilcontesto familiare fortemente compromesso, le difficoltà relazionali tra i genitori che, se superano una certa soglia di conflittualità, rendono difficile la comune elaborazione di un programma educativo per il minore, l’effettiva volontà del padre di sganciarsi da uno schema manipolatorio e violento. In presenza di condotte violente, solo un effettivo percorso di emancipazione da quegli atteggiamenti (non accertato nel caso di specie) può garantire la ripresa di rapporti familiari equilibrati e sereni
Pur riconoscendo il valore del legame affettivo tra padre e figlio, la Corte sottolinea che questo non può essere valutato isolatamente, ma deve essere inserito in un quadro più ampio che tenga conto della sicurezza, della stabilità e del benessere psicologico del minore.
