La pronuncia in esame affronta un tema di particolare interesse, ricorrente nella prassi applicativa, relativo alla possibilità di sostituire il testimone già ammesso e regolarmente intimato, successivamente deceduto, con un nuovo teste non precedentemente indicato, anche in deroga alle preclusioni istruttorie.
La questione si pone, in particolare, nell’ipotesi in cui il decesso del testimone intervenga tra l’udienza in cui lo stesso, ritualmente citato, sia comparso senza essere escusso a causa di un rinvio disposto d’ufficio dal giudice e la successiva udienza fissata  d’ufficio.

Il nodo interpretativo riguarda, in particolare, il rapporto tra:

  • il sistema delle preclusioni istruttorie,
  • l’art. 257 c.p.c.,
  • l’art. 153, comma 2, c.p.c. (rimessione in termini),
  • e, in via sistematica, l’art. 104 disp. att. c.p.c.

La Corte di cassazione esclude la tesi – seguita dal giudice di merito – che limita la sostituzione del testimone ai soli casi tassativamente previsti dall’art. 257 c.p.c.

In particolare, la Suprema Corte opera un decisivo distinguishing rispetto alla giurisprudenza che afferma la tassatività della norma (tra cui Cass., Sez. 2, Ord. n. 8929 del 29/03/2019), chiarendo che tali precedenti riguardano ipotesi in cui l’impossibilità di assumere la prova era imputabile alla parte, per mancata attivazione tempestiva di strumenti processuali (es. istruzione preventiva in presenza di testi anziani o malati).

Nel caso deciso, invece, la mancata escussione del teste deriva da una circostanza del tutto estranea alla sfera di controllo della parte: atteso che: a) il testimone si era presentato regolarmente in udienza; b) l’escussione non era avvenuta per rinvio disposto d’ufficio dal giudice; c) il successivo decesso del teste ha reso impossibile la prova.

La Corte valorizza, in tal modo la non imputabilità dell’evento ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., evidenziando che la morte del testimone costituisce evento, imprevedibile, oggettivo, e idoneo a vanificare attività processuale già correttamente posta in essere.

La decisione assume una portata sistematica significativa, qualificando l’art. 153, comma 2, c.p.c. quale clausola generale di salvaguardia contro impedimenti oggettivi non imputabili alla parte.

In tale prospettiva, può affermarsi che il principio di autoresponsabilità processuale, pur costituendo un cardine del sistema delle preclusioni e delle decadenze, non ha carattere assoluto, dovendo essere necessariamente bilanciato con il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., del quale il diritto alla prova costituisce espressione essenziale e ineliminabile.

Ne deriva che il rigore del sistema preclusivo non può tradursi in un automatismo sanzionatorio idoneo a precludere l’acquisizione di elementi istruttori la cui mancata assunzione sia dipesa da eventi del tutto imprevedibili e non imputabili alla parte, pena la compromissione dell’effettività della tutela giurisdizionale.

Alla luce di tali considerazioni, la pronuncia in esame si colloca nel più ampio trend giurisprudenziale volto a valorizzare un’interpretazione del processo civile orientata all’effettività del contraddittorio e alla concreta esplicazione del diritto di difesa, temperando l’applicazione rigida delle preclusioni con gli strumenti di flessibilità processuale offerti dall’ordinamento.

Deve pertanto escludersi che il sistema delle preclusioni possa essere interpretato in senso meramente formalistico, tale da trasformarsi in un meccanismo sanzionatorio per eventi fortuiti o imponderabili, estranei alla sfera di controllo delle parti, dovendosi invece privilegiare soluzioni interpretative idonee a garantire il pieno dispiegarsi del diritto alla prova nel rispetto del giusto processo.

Scarica il pdf

Condividi