Sommario: 1. La vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica nei tribunali. 2. Le cause della distorsione del sistema e i possibili rimedi.
1. La vittimizzazione secondaria delle vittime di violenza domestica nei tribunali
Con la sentenza Ubeda e altri c. Italia del 2 luglio 2026 la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo pone l’attenzione sulla paralisi e sui ritardi degli organi giudiziari italiani nell’accertamento della violenza domestica e nella protezione delle vittime.[1]
La vicenda sottoposta all’esame della Corte riguarda la vittimizzazione secondaria[2] subita da una vittima di violenza domestica e dai suoi due figli minori dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli, concretizzatasi nell’incapacità di quell’ufficio giudiziario di fornire risposte tempestive alle richieste urgenti della madre, la quale aveva domandato l’affidamento esclusivo dei figli, la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del padre e l’autorizzazione al trasferimento in Francia, per ragioni di sicurezza e di reinserimento sociale, per sé e per i figli.
La Corte stigmatizza l’inerzia con cui per tre anni l’autorità giudiziaria civile ha lasciato le vittime in un limbo di totale incertezza legale, materiale e psicologica. In tal modo, afferma la Corte, lo Stato ha violato gli obblighi positivi di protezione imposti dagli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. L’Italia è stata conseguentemente condannata al pagamento di 15.000 euro in favore di ciascuno dei tre ricorrenti a titolo di danno non patrimoniale, per complessivi 45.000 euro, oltre a 15.000 euro per spese legali.[3]
La pronuncia costituisce un’osservazione attenta, oggettiva e argomentata di quanto il Tribunale per i minorenni di Napoli ha provveduto e, soprattutto, di quanto ha omesso di provvedere. Essa ricostruisce, al contempo, prassi e omissioni ricorrenti dei giudici civili italiani quando vengono in rilievo fatti di violenza domestica, denunciando forme di violenza istituzionale e di vittimizzazione secondaria che vengono sostanzialmente ricondotte alla tendenza dei tribunali nazionali a ignorare la violenza domestica.[4]
Nel caso di specie la Corte accerta la violazione degli artt. 3 e 8 della Convenzione, riconoscendo che le autorità italiane non hanno garantito una giustizia e una protezione effettive alla signora Ubeda e ai due figli minori, sebbene essi avessero denunciato le violenze paterne sin dall’aprile 2021, con il supporto di prove documentali e testimoniali, e sebbene l’uomo fosse giunto al punto di minacciare di morte la donna puntandole un coltello alla gola dinanzi a due testimoni.
La sentenza censura, in particolare, la circostanza che il procedimento civile abbia trattenuto per oltre tre anni la ricorrente e i figli, ormai adolescenti, in una condizione di attesa imposta dallo stesso tribunale, «senza adottare misure efficaci o esaminare tutte le richieste presentate, lasciandoli in uno stato di incertezza legale, psicologica e materiale».[5]
La Corte evidenzia che l’inerzia del Tribunale ha determinato un azzeramento pluriennale della vita sociale dei ragazzi, costretti a vivere dal maggio 2021 al luglio 2024 in una struttura protetta, confinati in una stanza di quindici metri quadrati e assoggettati alle stringenti regole interne della struttura, senza che venissero mai esaminate le richieste di mantenimento economico dei minori, di affidamento esclusivo alla madre e di autorizzazione al trasferimento in Francia.[6]
I giudici europei rilevano inoltre un evidente trattamento asimmetrico nel raffronto tra la posizione delle vittime e quella del preteso aggressore. Un padre poi ritenuto inadeguato e pregiudizievole non era stato raggiunto, per lungo tempo, da alcun ordine restrittivo: l’inerzia giudiziale gli aveva consentito di continuare a vivere nella casa familiare e a lavorare liberamente, senza alcuna limitazione delle sue libertà, con una sproporzione manifesta rispetto al peso delle misure gravanti sulle vittime e con una conseguente, ulteriore, vittimizzazione che la Corte denuncia e condanna.[7]
La vittimizzazione secondaria consumatasi nelle aule di giustizia emerge, secondo la Corte, dalla normalizzazione del comportamento abusante maschile e dal richiamo a una cultura fondata su schemi patriarcali, che affiora con particolare evidenza nella richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, secondo cui «il coltello posto sotto la gola della ricorrente era chiaramente uno “scherzo di cattivo gusto”», i colpi inflitti ai bambini costituivano «mere misure disciplinari che non avevano ecceduto il diritto del padre di esercitare l’autorità genitoriale» e la denunciata violenza sessuale non poteva ritenersi accertata, essendo difficile provare che il marito fosse consapevole del mancato consenso della moglie, considerato che «è normale che gli uomini debbano superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a mostrare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo fa un’avance sessuale».[8]
La Corte si dichiara colpita dalle ragioni poste a fondamento di tale richiesta, espressione di «una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule di giustizia della magistratura nazionale», e, sottolineando che le decisioni fondate su stereotipi contribuiscono all’accettazione sociale della violenza domestica, condivide le preoccupazioni espresse dal GREVIO[9] circa la possibilità che le vittime continuino a subire vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale. Viene così censurata la tendenza, riscontrata nei provvedimenti giudiziari nazionali, a dare credito a stereotipi e credenze comuni che considerano la relazione intima come intrinsecamente fondata su dinamiche di sottomissione, sopraffazione e possessività.[10]
Sotto il profilo procedurale, la sentenza rileva che «il considerevole ritardo nel procedimento penale contro G.P. rischia seriamente di compromettere l’efficacia della tutela giurisdizionale delle vittime, in quanto incide chiaramente sulla concreta possibilità di giungere a una determinazione della responsabilità penale» dell’imputato.[11] La Corte condanna l’assenza di un’indagine «tempestiva», «approfondita» ed «efficace» ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione, rilevando che le autorità procedenti hanno sostanzialmente ignorato le segnalazioni della vittima e che le omissioni provvedimentali del Tribunale per i minorenni hanno garantito l’impunità dell’autore delle condotte e prolungato le sofferenze fisiche e psicologiche delle vittime, senza alcuna valutazione reale dei comportamenti violenti denunciati.[12] Colpisce, in particolare, il rilievo secondo cui il provvedimento conclusivo del giudizio minorile è stato redatto mediante la compilazione di un modulo prestampato, con la mera cancellazione a mano delle parti ritenute non pertinenti e senza alcuna analisi dei fatti né alcuna valutazione delle dichiarazioni dei tre ricorrenti sulle violenze subite.[13]
La sentenza ribadisce, in linea con la consolidata giurisprudenza convenzionale, che gli Stati membri hanno il dovere giuridico di prevenire le condotte violente prima che si verifichino o si ripetano, di indagare in modo tempestivo ed efficace e di proteggere le vittime mediante strumenti idonei a far cessare la violenza. La Corte considera peraltro l’assenza di una condanna penale come elemento neutro, valorizzando invece la presenza di testimoni e di racconti di violenze ripetute e gravi che i tribunali nazionali devono essere in grado di raccogliere e accertare.[14] Viene in tal modo riportato al centro dell’analisi il tema della vittimizzazione secondaria, intesa come l’insieme degli effetti pregiudizievoli che il percorso istituzionale può produrre sulle persone offese.[15]
La pronuncia, di rara durezza, svela come il sistema giudiziario italiano abbia fallito nel riconoscere le complesse dinamiche della violenza domestica, perpetrando una grave forma di vittimizzazione secondaria istituzionale ai danni delle persone offese, e mette a nudo i meccanismi attraverso i quali la passività dei tribunali civili e penali si trasforma in uno strumento di oppressione e di disparità, evidenziando l’uso di stereotipi sessisti e di pregiudizi di genere radicati nel lessico impiegato nei percorsi argomentativi dei magistrati.
2. Le cause della distorsione del sistema e i possibili rimedi
Occorre a questo punto interrogarsi su che cosa sia accaduto nei tribunali italiani e su quale corto circuito si sia determinato nell’accertamento giudiziario della violenza domestica.
Già nel 2022 la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio aveva accertato un quadro allarmante: archiviazioni di querele nonostante testimonianze dirette; sommarie informazioni testimoniali smarrite; consulenze tecniche d’ufficio psicologiche disposte in violazione del contraddittorio, che confondono l’interpretazione dei fatti con il loro accertamento e si fondano su pseudoteorie prive di base scientifica, continuamente riproposte sotto diversa denominazione e alimentate da pregiudizi; mancato ascolto delle parti e dei minori, che dovrebbe invece costituire il centro dell’accertamento; relazioni dei servizi sociali che spostano sistematicamente il fuoco dell’indagine dai comportamenti violenti del genitore a una fuorviante utilizzazione della categoria della «conflittualità», della quale peraltro non si rinviene una nozione legislativa univoca.[16]
Dai lavori della Commissione emergeva che nel novanta per cento dei procedimenti di affidamento dei minori la violenza maschile, fisica e psicologica, non era stata minimamente considerata, nonostante denunce, rinvii a giudizio e persino condanne definitive.[17] La violenza assistita, a sua volta, non veniva neppure percepita come violenza, o comunque come fattore di pregiudizio per il minore, in aperta violazione della Convenzione di Istanbul.[18]
La questione prende le mosse dall’interpretazione della legge sull’affidamento condiviso, la l. 8 febbraio 2006, n. 54, il cui art. 1 enuncia il principio di bigenitorialità nei seguenti termini: «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».[19]
È stata la distorsione interpretativa di tale disciplina a condurre al fallimento il sistema legale posto a presidio delle vittime di violenza domestica: nella lettura deformata della legge sulla bigenitorialità si è cercato, e trovato, lo strumento per ignorare, sminuire e celare la violenza.[20] Tale applicazione distorta affonda le proprie radici in un retaggio patriarcale, veicolato da un pregiudizio che poneva il pater familias in posizione preminente all’interno del rapporto familiare e tuttora serpeggiante in numerosi provvedimenti giudiziari, i quali omettono di accertare i fatti di violenza e di provvedere alla tutela delle vittime, invocando in modo distorto un astratto diritto alla bigenitorialità «a qualunque costo», anche in favore del genitore violento. Come se il minore avesse il diritto, o addirittura il dovere, di frequentare un genitore violento per il solo fatto del vincolo di filiazione; come se non avesse il diritto di essere tutelato dalle violenze di un genitore in ragione della propria minore età; come se le violenze in danno di un minore potessero essere tollerate, autorizzate o scriminate.
La distorta interpretazione del diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori ha determinato nel tempo, attraverso un complesso sistema di accertamenti delegati dai giudici a soggetti terzi (servizi sociali, consulenti tecnici d’ufficio) senza un controllo reale ed efficace da parte degli stessi, proprio le omissioni, le distorsioni e i ritardi nella tutela delle vittime che la Corte europea accerta e sanziona nella pronuncia in commento.[21]
Nel medesimo ordine di idee si colloca il monito della Corte: «con il loro approccio le autorità italiane non hanno colto la complessa dinamica della violenza domestica… non hanno compiuto alcuno sforzo serio per ottenere una visione di insieme della situazione… una corretta valutazione avrebbe dovuto includere un’analisi dell’intera condotta, comprese le accuse di violenza sessuale, di violenza psicologica e fisica e di violenza economica… i giudici nazionali devono procedere a un esame approfondito e operare una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuna persona, con costante attenzione a determinare quale sia la soluzione migliore per il minore, in quanto tale considerazione è in ogni caso di cruciale importanza… in particolare un genitore non può avere il diritto, ai sensi dell’art. 8, di far adottare misure che danneggino la salute e lo sviluppo del minore… il diritto alla dignità umana e all’integrità psicologica richiede particolare attenzione laddove un minore sia vittima di violenza… la mancata considerazione degli episodi di violenza domestica nella determinazione dei diritti di visita viola gli obblighi previsti dall’art. 8».[22]
Identico è lo spaccato che emerge dalle centinaia di consulenze tecniche d’ufficio analizzate dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nei procedimenti civili: la violenza denunciata, e spesso già accertata in sede penale, viene omessa nella narrazione dei consulenti dei tribunali oppure sminuita attraverso una manipolazione dei dati che approda alla colpevolizzazione della donna, dipinta come «controllante» o «alienante» e quindi ricondotta artificiosamente, se non falsamente, al ruolo di carnefice.[23] In altri casi la violenza viene declassata a conflitto, con l’emanazione di provvedimenti civili stereotipati che impongono alla vittima la continua frequentazione con l’uomo violento.[24] Una consulenza fondata su false teorie scientifiche, in un giudizio civile che coinvolga una donna vittima di violenza domestica, oltre ad aprire il varco a una possibile decadenza dalla responsabilità genitoriale, vale spesso l’archiviazione o l’assoluzione del violento in sede penale, rendendo la donna «inattendibile» nel racconto delle violenze subite da lei e dai propri figli. Il passaggio successivo, nei casi più odiosi esaminati dalla Commissione, spesso in presenza di bambini molto piccoli, è una denuncia per calunnia a seguito dell’assoluzione o dell’archiviazione, che nei casi più gravi conduce la madre direttamente all’allontanamento dai minori.[25]
L’omessa tutela delle vittime all’interno dei tribunali della famiglia è dunque avvenuta attraverso la diffusione, nelle pronunce civili di ogni ordine e grado, sia pure con alcune illuminate e successive eccezioni costituite da sentenze della Corte di cassazione, di teorie prive di validità scientifica, divulgate anche mediante incontri di studio e corsi di formazione per operatori del settore (consulenti tecnici, curatori dei minori, servizi sociali e avvocati matrimonialisti), nei quali si insegna che la bigenitorialità coinciderebbe con il best interest of the child, in assenza del quale i minori svilupperebbero depressioni croniche o gravi disturbi, persino a fronte di un padre violento. Si tratta di un vero e proprio artificio, che affonda le proprie radici in retaggi e pregiudizi socialmente ancora accettati e propri del patriarcato, funzionale a celare, sminuire e infine impedire l’accertamento della violenza domestica.[26]
Il riferimento è, anzitutto, alla teoria dell’alienazione parentale, nota anche come PAS (Parental Alienation Syndrome), formulata nel 1985 dallo psichiatra statunitense Richard Gardner. Con tale espressione si designerebbe la situazione in cui un genitore, definito alienante, manipolerebbe negativamente il comportamento del figlio sino a spingerlo al rifiuto dell’altro genitore, definito alienato. Come denunciato anche in sede di Nazioni Unite[27], nel corso degli anni la teoria è stata utilizzata prevalentemente per neutralizzare, nei giudizi sull’affidamento, i sentimenti di paura espressi dai minori verso uno dei genitori: il bambino viene dapprima sottratto al genitore che avrebbe ipoteticamente operato il condizionamento e successivamente affidato a quello che egli stesso aveva indicato come pericoloso. La fondatezza empirica di questa dinamica è stata di recente documentata da uno studio condotto su un campione di madri italiane vittime di violenza domestica e accusate di alienazione parentale: prima dell’accusa l’affidamento risultava prevalentemente condiviso, anche in presenza di segnalazioni di violenza paterna; dopo l’accusa si registrano una diminuzione dell’affidamento condiviso e di quello esclusivo materno e un aumento dell’affidamento esclusivo paterno, dal 4 al 14 per cento dei casi, con contatti tra madre e figli spesso ridotti o interrotti.[28] L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha definito violenza e tortura la reunification therapy, ossia la procedura di decondizionamento e ricondizionamento, priva di qualsiasi fondamento scientifico, non di rado disposta dai tribunali in caso di rifiuto del minore di frequentare l’altro genitore.[29]
Questa teoria si è diffusa in Italia viziando in profondità il sistema dei tribunali della famiglia e delle case famiglia, sebbene l’Organizzazione mondiale della sanità ne abbia rifiutato il riconoscimento[30] e sebbene, già negli anni 2011 e 2017, il Comitato CEDAW delle Nazioni Unite avesse censurato l’Italia per l’utilizzo dell’alienazione parentale nei tribunali, denunciandone gli effetti gravemente distorsivi e dannosi sul benessere e sulla tutela dei bambini e delle donne.[31] L’alienazione parentale è divenuta, inoltre, un’arma processuale misogina: «teoricamente neutrale rispetto al genere, ci è chiaro che è usata molto frequentemente contro le donne», ha osservato Reem Alsalem, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze.[32]
Analoghe censure sono giunte dal GREVIO, l’organismo indipendente del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul, al quale la stessa sentenza in commento fa ripetuto riferimento. Le denunce contro l’uso illegittimo dell’alienazione parentale e le conseguenti violazioni dei diritti di donne e minori nei giudizi di affidamento non riguardano soltanto l’Italia, ma anche altri Paesi nei quali il fenomeno si presenta in forma avanzata, quali la Spagna, la Polonia, Andorra e la Francia, come riferito da Iris Luarasi, Presidente del GREVIO, che denuncia altresì la «invisibilizzazione della violenza» nei tribunali.[33] L’aggravante è che i Paesi menzionati, Italia compresa, hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, il cui art. 31 impone agli Stati di adottare le misure necessarie affinché gli episodi di violenza siano presi in considerazione «al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli»: un principio che il ricorso alla teoria dell’alienazione parentale ha progressivamente svuotato di effettività.[34]
Il problema dell’affidamento di un minore a un genitore abusante è, secondo Daniel Pollack, esperto statunitense impegnato a livello internazionale nella riforma dei tribunali della famiglia, anzitutto culturale: «c’è una vera e propria resistenza nella cultura a riconoscere l’abuso familiare e quanto sia pervasivo. In secondo luogo, penso che questa teoria giochi su quegli stereotipi misogini che sono presenti nella cultura in molti modi e narrazioni: quelli che vedono una donna vendicativa, abbandonata o arrabbiata con il suo ex e che per questo compie un atto nefasto. L’alienazione parentale sfrutta tutto ciò».[35] Teorie prive di qualsiasi valenza scientifica, estranee al diritto e all’accertamento reale dei fatti, hanno così preso piede nei tribunali italiani, sostituendosi all’accertamento della violenza e finendo per imbavagliare le vittime.
Tramontata, o quasi, la pseudoteoria dell’alienazione parentale, l’ultima frontiera dell’artificio diretto a occultare la violenza domestica è rappresentata dall’abuso della categoria della «conflittualità», ormai ricorrente nei provvedimenti giudiziari: un meccanismo subdolo che riduce una dinamica di sopraffazione, e quindi di violenza, a un semplice conflitto di coppia, negando la gravità dell’abuso, sminuendo o celando la violenza e, spesso, colpevolizzando le stesse donne che ne sono vittime. Eppure le due condizioni sono ontologicamente diverse: il conflitto è un contrasto su base paritaria che mira, o vuole mirare, alla soluzione di un problema; nella violenza vi è una disparità strutturale, sorretta dall’esigenza di sottomissione, di controllo o di distruzione dell’altro. Recenti pronunce della Corte di cassazione penale hanno del resto tracciato con precisione il discrimen tra le due situazioni.[36]
Su questo sfondo si colloca uno dei passaggi più severi della sentenza in commento, nel quale la Corte osserva che «la prolungata inerzia ha comportato anche che il secondo e il terzo ricorrente subissero una grave limitazione dei loro diritti e libertà fondamentali, essendo stati costretti a rimanere nella struttura per quasi tre anni, confinati in una stanza di quindici metri quadrati e gravati da significative e ingiustificate limitazioni alla loro vita quotidiana derivanti dal regolamento interno della struttura». La Corte dubita che tali condizioni siano conciliabili con la tutela del superiore interesse del minore e rileva che il Tribunale per i minorenni non ha mai adottato provvedimenti volti a valutare se le condizioni di vita dei minori fossero in linea con tale interesse.[37] I giudici europei dubitano, in definitiva, che il collocamento di madre e figli nella struttura protetta sia stato effettivamente determinato da una valutazione dell’interesse dei minori, atteso che, una volta disposto il trasferimento, quella valutazione non è stata mai più compiuta nei tre anni successivi.[38]
Il cambiamento necessario dei tribunali italiani, di cui vi è monito nella stessa sentenza della Corte europea, deve necessariamente muovere da un’adeguata formazione dei giudici chiamati a conoscere della violenza domestica, in funzione di un accertamento istruttorio condotto personalmente dagli stessi. A tal fine appare indispensabile un significativo aumento dell’organico della magistratura ordinaria presso le sezioni specializzate in materia di famiglia e presso i tribunali per i minorenni, che consenta istruttorie personalmente condotte dai magistrati, con un divieto espresso di delega a soggetti terzi dell’ascolto dei minori e dei genitori, e del monitoraggio dei rapporti familiari.[39]
Da più parti si è inoltre segnalato come non debba essere sottovalutato il rischio di distorsioni anche economiche connesse al sistema degli accertamenti delegati in materia di affidamento dei minori, in ragione degli ingenti interessi che vi ruotano attorno. È significativo, in proposito, che la stessa Corte europea dia conto delle spese sostenute dai ricorrenti: 111.198 euro per i giudizi dinanzi alle autorità nazionali e 7.200 euro per il procedimento dinanzi alla Corte di Strasburgo.[40] Questa sproporzione offre, con ogni probabilità, un’ulteriore chiave di lettura del corto circuito che, nel sistema dell’accertamento della violenza domestica dinanzi ai tribunali civili, ha impedito e tuttora impedisce una tutela reale ed efficace delle vittime.
La violenza inflitta alle donne e ai loro figli minori non è una questione di donne. Ed è una doppia violenza: quella che le donne subiscono per l’azione di un carnefice e quella che subiscono ogni volta che la prima viene tollerata, sminuita o disprezzata. La violenza contro le vittime è anche la violenza dei comportamenti di chi dovrebbe tutelarle, dei provvedimenti giudiziari che contengono e veicolano pregiudizi, nella loro inclinazione a sfavorire le donne e a sottovalutarne le capacità e i diritti. Dietro questa tolleranza si nasconde il patriarcato, una mentalità capace di inficiare persino i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Con questa illuminata sentenza la Corte EDU condanna l’Italia e ammonisce che la violenza domestica è intollerabile e non ammette giustificazione alcuna. Essa invita i tribunali italiani a una reazione e a un cambiamento che riconoscano ciò che da sempre manca, il diritto delle donne di avere diritti,[41] affinché la violenza diventi visibile, venga accertata e poi respinta, così da garantire concretamente, anche alle donne e ai loro figli minori, il diritto alla libertà e alla dignità umana.
La condanna pronunciata dalla Corte europea non fotografa, peraltro, un ordinamento immobile. Come sopra evidenziato, la giurisprudenza di legittimità, sia civile che penale, ha già individuato e denunciato con crescente nettezza i medesimi nodi critici oggi censurati a Strasburgo. Le Sezioni Unite civili, già nel 2021, hanno elevato il divieto di vittimizzazione secondaria a parametro di legittimità delle decisioni giudiziarie nazionali; la Prima Sezione civile hanno escluso sin dal 2022 che i provvedimenti sull’affidamento possano fondarsi sulla diagnosi di alienazione parentale, e ha di recente imposto al giudice di merito di verificare le allegazioni di violenza, di valutare la compatibilità delle misure adottate con l’esigenza di evitare situazioni di vittimizzazione secondaria e di non recepire acriticamente diagnosi prive di riscontro nell’osservazione dei comportamenti; la Sesta Sezione penale ha tracciato con precisione il discrimine tra conflittualità e violenza domestica, censurando valutazioni stereotipate della credibilità della persona offesa e ribadendo che l’autorità giudiziaria è tenuta a intervenire sull’autore del reato e non sulle vittime.
Il problema, dunque, non risiede nell’assenza di principi. La Corte di Cassazione li ha progressivamente allineati ai parametri convenzionali e alla Convenzione di Istanbul, e lo stesso legislatore, con il codice rosso e con la riforma Cartabia, ha apprestato strumenti processuali orientati alla speditezza e all’effettività. Il deficit si annida nella prassi quotidiana di una parte dei tribunali di merito, nelle consulenze tecniche e nel sistema degli accertamenti delegati, dove le distorsioni descritte continuano a riprodursi al riparo da un controllo effettivo.
In questa prospettiva la sentenza Ubeda non segna la sconfitta del sistema giudiziario italiano nel suo complesso: conferma, con l’autorevolezza del giudice europeo, la direzione che la giurisprudenza di legittimità aveva già indicato e che attende soltanto di tradursi in prassi uniforme. Il patrimonio di principi c’è; ciò che la Corte europea reclama è la sua attuazione concreta, tempestiva ed effettiva in ogni aula di giustizia. È questa la sfida che la pronuncia consegna, prima ancora che allo Stato, a ciascun giudice nazionale.
[1] Corte EDU, Sez. I, sent. 2 luglio 2026, Ubeda e altri c. Italia, ric. n. 9993/24. Le citazioni testuali della pronuncia, resa in lingua inglese, sono riportate in traduzione italiana non ufficiale.
[2] Sulla nozione di vittimizzazione secondaria v. la Raccomandazione Rec(2006)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che la definisce come «vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell’atto criminale, ma attraverso la risposta di istituzioni e individui alla vittima». In dottrina, per un tentativo definitorio organico, v. E. Tognatti, La vittimizzazione secondaria nei casi di violenza maschile contro le donne: un tentativo definitorio, in Sociologia del diritto, 2025, vol. 52, n. 2. Sull’emersione del fenomeno nei procedimenti civili di famiglia v. Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, 2022. In giurisprudenza, sulla vittimizzazione secondaria come parametro di legittimità delle decisioni giudiziarie, v. Cass. civ., Sez. Un., n. 35110/2021, che ha escluso che una pronuncia sullo stato di abbandono di un minore possa fondarsi sullo stato di sudditanza della madre vittima di violenza domestica. A tanto osta tutta la normativa sovranazionale succitata che, per effetto del novellato testo dell’art. 117 Cost., comma 1, costituisce il parametro di legittimità, non soltanto delle decisioni giudiziarie nazionali, ma prima ancora della normativa nazionale e regionale che, ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., costituisce parametro di legittimità delle decisioni giudiziarie nazionali.
[3] Ubeda e altri c. Italia, cit., §§ 135 e 138, nonché punto 5 del dispositivo.
[4] Sul dovere delle autorità giudiziarie di valutare il rischio di vittimizzazione secondaria nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9888/2025, secondo cui il giudice civile, quando siano dedotte condotte di violenza domestica, è chiamato a valutare la compatibilità delle misure assunte con l’esigenza di evitare, nel caso concreto, possibili situazioni di vittimizzazione secondaria. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11631/2024, che impone al giudice di motivare sulla compatibilità di colloqui congiunti dei genitori con il rischio di nuovi episodi di violenza.
[5] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 105.
[6] Sulla violazione degli obblighi positivi di protezione ex artt. 3 e 8 CEDU nelle procedure di affidamento la Corte EDU si era già pronunciata in I.M. e altri c. Italia, 10 novembre 2022, richiamata anche da Cass. pen., Sez. VI, n. 39562/2024, secondo cui, ove le persone offese di violenza domestica subissero limitazioni della loro libertà personale per effetto della denuncia, anche sotto forma di protezione, quando questa determini un protratto sradicamento dal loro contesto abitativo, «lo Stato si renderebbe responsabile della vittimizzazione secondaria nei loro confronti, nei termini delineati dalla giurisprudenza della Corte EDU».
[7] Ubeda e altri c. Italia, cit., §§ 88 e 89. Sull’obbligo dell’autorità giudiziaria di intervenire esclusivamente sull’autore del reato e non sulle vittime v. Cass. pen., Sez. VI, n. 39562/2024, cit., che precisa come l’autorità giudiziaria sia tenuta a tutelare la vittima non affidandosi alle iniziative da questa adottate per arginare o ad escludere il rischio di reiterazione del delitto ai suoi danni, anche trovando rifugio in un centro antiviolenza, ma intervenendo esclusivamente sull’autore del reato. V. anche l’art. 52 della Convenzione di Istanbul, che impone l’adozione di misure volte ad allontanare l’autore della violenza dalla residenza della vittima.
[8] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 92. La richiesta di archiviazione, presentata dal pubblico ministero il 5 novembre 2021, è riportata al § 10 della sentenza. Sugli stereotipi di genere nella valutazione della credibilità della vittima v. Cass. pen., Sez. VI, sent. 15 dicembre 2025, n. 40216, secondo cui la valutazione di credibilità della persona offesa non può fondarsi su stereotipi di genere quali: il ritardo nella denuncia, la scelta di avere figli con il partner maltrattante, la denuncia in pendenza di separazione, la costituzione di parte civile per ottenere il risarcimento del danno; la pronuncia richiama l’art. 30 della Convenzione di Istanbul e la direttiva 2024/1385/UE. In dottrina, sugli stereotipi nel linguaggio giudiziario, v. M.T. Zampogna, Violenza di genere e linguaggio sessista nelle sentenze, in Giurisprudenza Penale Web, 2025.
[9] Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence: organismo indipendente del Consiglio d’Europa incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istanbul.
[10] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 96. Il riferimento è al GREVIO (v. supra). Sul dovere del giudice di merito di operare una valutazione globale del contesto relazionale, distinguendo la violenza domestica dalle liti familiari, v. Cass. pen., Sez. VI, n. 40216/2025, cit., che impone di verificare l’esistenza di asimmetria di potere e forme discriminatorie, distinguendo la violenza domestica, caratterizzata da reiterazione, paura, controllo e coartazione unilaterale, dalle liti familiari tra soggetti in posizione paritaria.
[11] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 93.
[12] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 95. Sull’obbligo di indagine tempestiva, approfondita ed efficace ai sensi degli artt. 3 e 8 CEDU v. anche Corte EDU, 7 aprile 2022, Landi c. Italia, che ha ritenuto violato l’art. 2 CEDU per la mancata adozione di misure di protezione a fronte della mancata denuncia o della ritrattazione della vittima, richiamata da Cass. pen., Sez. VI, n. 31570/2022. Sull’art. 55 della Convenzione di Istanbul, che impone la continuazione dei procedimenti penali indipendentemente dalla volontà della vittima, v. Cass. pen., Sez. VI, n. 11733/2023 e Cass. pen., Sez. VI, n. 31570/2022, cit.
[13] Ubeda e altri c. Italia, cit., §§ 116, 129 e 130.
[14] Sul principio per cui la testimonianza della persona offesa nei reati di violenza domestica costituisce prova autonoma e sufficiente, non necessitante di riscontri esterni, v. Cass. pen., Sez. VI, n. 40216/2025, cit., che esclude l’applicabilità dell’art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. in tali casi, pena una «forma di vittimizzazione secondaria non consentita». Sulla necessità di una valutazione globale e non parcellizzata degli episodi v. Cass. pen., Sez. VI, n. 17656/2024.
[15] Sulla portata della vittimizzazione secondaria come violazione degli obblighi sovranazionali v. l’art. 18 della Convenzione di Istanbul, che impegna gli Stati a «evitare la vittimizzazione secondaria». In giurisprudenza, Cass. civ., Sez. Un., n. 35110/2021, cit., ha definito la vittimizzazione secondaria come il «far rivivere le condizioni di sofferenza a cui è stata sottoposta la vittima di un reato», evidenziando come spesso vada ricondotta alle procedure delle istituzioni susseguenti ad una denuncia, o comunque all’apertura di un procedimento giurisdizionale. La Suprema Corte mette in guardia contro la vittimizzazione secondaria, che è una conseguenza frequentemente sottovalutata proprio nei casi in cui le donne sono vittima di reati di genere, con l’effetto negativo di scoraggiare la presentazione della denuncia da parte della vittima stessa.
[16] Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, Doc. XXII bis, n. 10, approvato nella seduta del 20 aprile 2022. V. altresì Id., La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l’affidamento e la responsabilità genitoriale, cit.
[17] Il dato è tratto dalla Relazione della Commissione, che ha esaminato un campione rappresentativo di 1.189 fascicoli.
[18] Sulla violenza assistita come fattore di pregiudizio per il minore v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24725/2025, che afferma: «la violenza anche solo assistita è violenza nei confronti del minore e, pertanto, non può incidere sulla titolarità ma solo sull’esercizio della responsabilità genitoriale di chi tiene siffatte condotte»; l’ordinanza richiama espressamente gli artt. 31 e 51 della Convenzione di Istanbul.
[19] Art. 1 l. 8 febbraio 2006, n. 54, che ha sostituito l’art. 155 c.c. La disposizione è oggi trasfusa nell’art. 337 ter c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
[20] Sulla distorsione interpretativa del principio di bigenitorialità v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9888/2025, cit., che impone al giudice civile, quando siano allegati comportamenti aggressivi o violenti, di «indagare per verificare se questi comportamenti sono stati effettivamente tenuti e la loro incidenza sulla relazione familiare» e di «adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti e da contatti con un genitore inadeguato».
[21] Sulla delega dell’accertamento istruttorio a soggetti terzi e sul rischio di diagnosi acriticamente recepite v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9888/2025, cit.. V. anche Cass. civ., Sez. I, n. 23139/2026, cit., che afferma che la diagnosi psicologica o psichiatrica, anche quando fondata scientificamente, non è di per sé sufficiente a modificare l’affidamento del minore, dovendo il giudice accertare la veridicità dei comportamenti pregiudizievoli mediante i comuni mezzi di prova.
[22] Ubeda e altri c. Italia, cit., §§ 97 ss.; per l’enunciazione dei principi generali in materia di obblighi positivi ex art. 8 CEDU si vedano altresì i §§ 108 ss. della sentenza. Sui principi enunciati dalla Corte EDU in materia di bilanciamento tra bigenitorialità e interesse del minore v. inoltre Corte EDU, 9 gennaio 2007, Mezl c. Repubblica Ceca, ric. n. 27726/03, richiamata da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 10281/2026, secondo cui nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori siano in conflitto, l’art. 8 CEDU esige che le autorità nazionali garantiscano un giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una particolare importanza all’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei genitori.
[23] Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria, cit., con particolare riferimento all’analisi campionaria delle consulenze tecniche d’ufficio disposte nei procedimenti civili di affidamento.
[24] Sul discrimen tra conflittualità e violenza domestica la giurisprudenza di legittimità ha elaborato criteri distintivi precisi. Cass. pen., Sez. VI, n. 17656/2024, cit., afferma che la distinzione tra violenza domestica e liti familiari è netta e si fonda sull’asimmetria di potere e di genere che connota la relazione: si consuma il delitto quando un soggetto impedisce ad un altro, in modo reiterato, di esprimere un proprio autonomo punto di vista se non con l’utilizzo della violenza. Nello stesso senso Cass. pen., Sez. VI, n. 32346/2024, secondo cui «può parlarsi di ordinaria litigiosità di coppia, non integrante il reato, solo quando le parti si confrontino, anche veementemente, su un piano paritetico di reciproca accettazione del diritto di ciascuno ad esprimere il proprio punto di vista». V. anche Cass. pen., Sez. VI, n. 18812/2026, che individua tra i criteri distintivi l’assenza di ascolto dell’altrui volontà o giudizio, lo strutturale sbilanciamento della relazione a favore di una delle parti in ragione dell’identità sessuale, il differenziale di potere legato ai ruoli di genere.
[25] Sul rischio di vittimizzazione secondaria derivante da una valutazione stereotipata della credibilità della vittima v. Cass. pen., Sez. VI, n. 40216/2025, cit., che censura l’uso processuale di circostanze quali il ritardo nella denuncia o la costituzione di parte civile per presumere l’inattendibilità della vittima. Sul principio per cui la riappacificazione e la ripresa della convivenza non escludono il reato né ne attenuano la gravità v. Cass. pen., Sez. VI, n. 11733/2023, cit.
[26] Sull’illegittimità dei provvedimenti fondati su teorie prive di validità scientifica v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9691/2022.
[27] R. Alsalem, Custody, violence against women and violence against children, Rapporto della Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e le ragazze, A/HRC/53/36, 2023.
[28] M. Feresin, P. Romito, M. Apollonio, M. Nacca e S. Lapierre, Alienazione parentale e affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica. Uno studio descrittivo in Italia, in Studi e ricerche di Lavoro Sociale, 2026, vol. 3, n. 1, pp. 74 ss. Lo studio si fonda su un questionario anonimo somministrato a 132 madri vittime di violenza domestica e accusate di alienazione parentale, contattate tramite centri antiviolenza e associazioni.
[29] Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Prelevamento dei minori, facciamo il punto, 28 gennaio 2026. Sulla reunification therapy v. Centro Studi Livatino, D.D.L. a.s.735 – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità. Profili critici e ragioni di contrarietà, Fasc. 2-2018., che ricostruisce la parabola della PAS nella giurisprudenza italiana. Sulle conseguenze di tali pratiche v. M.G. Apollonio, M. Feresin, M. Nacca e P. Romito, Affido dei figli e alienazione parentale: le conseguenze sul benessere dei bambini, in Quaderni acp, 2025, n. 5, pp. 219 ss., ove si documentano, sulla base di 137 casi, i danni sulla salute psicofisica dei bambini obbligati alla frequentazione del genitore rifiutato (vissuti di impotenza, ansia, depressione, dissociazione, disturbi somatici, autolesionismo, sino a tentativi di suicidio) e si rileva che i padri accusati di violenza domestica e di violenza sui figli, anche quando condannati in sede penale, ottengono l’affidamento condiviso nel 71 per cento dei casi.
[30] Il 15 febbraio 2020, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha escluso la PAS dalla classificazione Classificazione Internazionale delle Malattie-11 e da ogni ulteriore ambito scientifico, in linea con l’esclusione operata dall’American Psychiatric Association della sindrome di alienazione parentale dal Manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali (DSM-5). V. I. Ferrari, Un fattore esogeno nelle controversie di famiglia: analisi comparata dell’improprio richiamo alla PAS tra Italia e UK, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Fasc. 11-2024, p. 18 ss.
[31] Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (CEDAW), Osservazioni conclusive sull’Italia, CEDAW/C/ITA/CO/6 (2011) e CEDAW/C/ITA/CO/7 (2017).
[32] R. Alsalem, Custody, violence against women and violence against children, cit..
[33] GREVIO, Rapporto di valutazione di base sull’Italia, 13 gennaio 2020, p. 7. Le dichiarazioni di I. Luarasi risalgono al periodo della sua presidenza dell’organismo.
[34] Sull’art. 31 della Convenzione di Istanbul v. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24725/2025, cit., che opera un’interpretazione delle norme interne in senso conforme alla Convenzione, affermando che trascurare l’allegazione di violenza domestica e di violenza assistita costituisce un errore rilevante, poiché si tratta di fatti che integrano motivi idonei a giustificare la sospensione dei contatti tra il genitore e il figlio ovvero la limitazione dei contatti e il loro svolgersi in modalità protetta o assistita.
[35] La dichiarazione è riportata nell’inchiesta giornalistica di E. Francica, “Italy’s Kidnapped Children—A Story of Institutional Violence”, in POLITICO Magazine, 6 March 2023, inchiesta realizzata nell’ambito del progetto del Pulitzer Center Stolen Children: A Story of Institutional Violence in Italy, i cui esiti sono stati documentati anche nell’ambito dei lavori della Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne.
[36] Cass. pen., Sez. VI, n. 40216/2025, cit. Nella medesima prospettiva la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che costituisce errore qualificare come comuni conflitti familiari condotte unilateralmente violente quali intimidazioni, minacce, lesioni, danneggiamenti e coercizioni esercitate in un contesto di coppia o familiare, in quanto tale qualificazione deforma dati oggettivi e viola i principi fondamentali dell’ordinamento, a partire dall’articolo 3 della Costituzione (Cass. pen., Sez. VI, n. 17656/2024, cit.). V. anche Cass. pen., Sez. VI, n. 12444/2025, secondo cui non è consentita alcuna compensazione fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente, non essendo riconducibili le offese reciproche a semplice conflittualità di coppia quando manchi un confronto su piano paritetico.
[37] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 128.
[38] Sul superiore interesse del minore quale criterio guida, suscettibile di prevalere sul diritto alla bigenitorialità, v. Cass. civ., sez. I, ord. 20 aprile 2026, n. 10281, cit., secondo cui l’affidamento esclusivo costituisce una deroga giustificata al principio generale della bigenitorialità quando le condotte violente del genitore rendano, con tutta probabilità, impossibile intraprendere un effettivo percorso di recupero delle capacità genitoriali. La Corte afferma, in particolare, che «ne consegue che se, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti e che solo circostanze del tutto eccezionali possano portare a una rottura del legame famigliare al momento opportuno da “ricostruire”, per altro verso garantire al minore uno sviluppo in un ambiente sano rientra in tale interesse, sicché proprio l’art. 8 CEDU non può autorizzare un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di suo figlio» (richiamando Corte EDU, 6 luglio 2010, Neulinger e Shuruk c. Svizzera, ric. n. 41615/07, § 136; Corte EDU, Grande Camera, 13 luglio 2000, Elsholz c. Germania, ric. n. 25735/94, § 50; Corte EDU, 4 aprile 2006, Mareš c. Repubblica ceca, ric. n. 8153/04, § 71).
[39] Sulla necessità di formazione specialistica e di accertamento diretto da parte del giudice v. le raccomandazioni contenute nella Relazione 2022 della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, cit., che sollecita un percorso di specializzazione obbligatoria per tutti gli attori istituzionali coinvolti.
[40] Ubeda e altri c. Italia, cit., § 136.
[41] L’espressione è di C. Bianchi, professoressa ordinaria di filosofia del linguaggio presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, intervento pronunciato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25 novembre 2025.
