Regolamento

REGOLAMENTO DELLA RIVISTA

“Diritto, Giustizia e Costituzione”

ART. 1

(Periodicità e Organi della Rivista)

1. La Rivista “Diritto, Giustizia e Costituzione” è una rivista telematica ad accesso aperto con periodicità mensile, la cui attività ha prevalentemente ad oggetto i diversi settori del diritto (v. art.2) nonché l’analisi dei fenomeni che riguardano la giurisdizione.

2. Sono organi della Rivista: il Direttore responsabile, il Direttore del Centro di Studi “Nino Abbate” quale direttore scientifico, il Comitato di redazione ed il Comitato scientifico.

3. Il Comitato di redazione è composto da un numero di membri variabile, dal Direttore scientifico, che lo presiede, dal Direttore responsabile, da una Segreteria di redazione, con funzioni di pianificazione e coordinamento, dai due Vicedirettori , e dai Referenti di cui al comma 4 dell’art.14 dello Statuto, nella qualità di coordinatori delle varie aree tematiche nonché dai magistrati individuati a livello locale dalle Assemblee Sezionali.

I componenti della Segreteria di redazione sono nominati dal Direttore Responsabile di concerto con il Direttore Scientifico, su proposta del Comitato di Redazione.

4. Il Comitato scientifico, composto da esperti anche esterni alla Magistratura, è nominato dall’Assemblea Generale e l’elenco dei suoi componenti, al pari dell’elenco dei membri del comitato di redazione, è pubblicato sul sito della Rivista e sarà sottoposto a revisione annuale.

ART. 2

(Attribuzioni del Comitato di Redazione)

1. Il Comitato di Redazione ha il compito precipuo di curare l’elaborazione del programma editoriale della Rivista. A tale fine, si avvale anche della collaborazione del Comitato scientifico.

2. La rivista è organizzata nelle seguenti aree tematiche: Civile e procedura civile; Penale e procedura penale; Esecuzione penale; Crisi di impresa; Internazionale ed Unione Europea; Lavoro e Previdenza; Minori e famiglia; Ordinamento giudiziario ed organizzazione degli uffici giudiziari; Organizzazione e innovazione.

3.L’assegnazione dei componenti del comitato di redazione alla singola area tematica è su indicazione di preferenza. Ogni area è coordinata da uno o più Referenti.

4.La Segreteria di redazione si occupa, in particolare, del coordinamento tra i vari settori.

5.Il Comitato di Redazione si riunisce in formazione ristretta (Direttori, Vicedirettori, Referenti di area e componenti della Segreteria di Redazione), su convocazione del Direttore scientifico, almeno una volta al mese, e in composizione allargata una volta ogni tre mesi.

ART.3

(Cause di esclusione dal comitato di redazione)

Possono essere causa di esclusione dal  Comitato di redazione la perdurante inerzia nella segnalazione e nella redazione dei materiali destinati alla pubblicazione e la mancata partecipazione reiterata nel tempo alle riunioni. Siffatte carenze, ove riscontrate, vengono segnalate dai Referenti al Direttore scientifico della rivista, al fine di valutare una eventuale esclusione, ove non sussistano casi di impossibilità temporanea giustificata. L’esclusione è poi deliberata dal Comitato di Redazione.

ART.4

(Attribuzioni del Comitato Scientifico)

1.Al Comitato Scientifico sono demandati compiti di consulenza e proposizione di nuovi argomenti e attività.

2.Il Comitato Scientifico supporta di regola la politica scientifica della rivista e i temi, quali referenti del Comitato di redazione per proposte, nuovi argomenti e attività.

3.Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Direttore Responsabile e/o del Direttore Scientifico almeno ogni quadrimestre.

ART.5

(Tipologia dei contributi)

1. I contributi sono proposti per la pubblicazione dai componenti del Comitato di Redazione e del Comitato Scientifico. Il proponente ne accerta previamente la scientificità e la pertinenza con l’area tematica della Rivista.

2.Possono essere proposti per la pubblicazione, sulla quale decide il Direttore responsabile di concerto con il Direttore editoriale, anche sentito il Comitato di Redazione (in formazione ristretta), contributi in corso di stampa in volumi collettanei, nonché contributi di studiosi non strutturati che siano sottoposti al procedimento di revisione di cui all’art. 6

3. Il Comitato di Redazione (in formazione ristretta) indicherà i criteri redazionali a cui tutti i contributi dovranno uniformarsi. La verifica dell’osservanza dei criteri redazionali sarà a cura del Comitato di Redazione e dei Referenti.

4. I contributi inviati alla Rivista dall’Autore di sua iniziativa sono vagliati dal Direttore responsabile che si avvale dell’ausilio della Segreteria di Redazione e che può anche sottoporli a uno o più componenti del Comitato di Redazione.

5. Tutti i contributi sono sottoposti al procedimento di revisione di cui al successivo art. 6

6. Il Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Direzione, può eccezionalmente decidere di non sottoporre a revisione un contributo; della circostanza è dato conto nella prima nota a piè di pagina.

7. Tutti i contributi saranno disponibili gratuitamente per il download in formato .pdf tramite il sito della Rivista.

ARTICOLO 6

(Procedimento di revisione)

1. La Rivista si impegna a rispettare quanto disposto dal Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche pubblicato dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e di Ricerca (ANVUR), in relazione ai criteri  in base ai quali la Rivista verrà valutata per le sue finalità scientifiche.

2. I contributi sono inviati dall’Autore, su sua iniziativa, all’indirizzo email: redazione@dirittogiustiziaecostituzione.it  e sottoposti a duplice verifica.

3. La prima verifica, effettuata dal comitato di direzione, consiste nell’accertamento della presenza dei requisiti minimi di adeguatezza formale e scientifica del contributo (art 5 comma 4).

4. Superata questa prima fase, della quale si darà pronta comunicazione all’autore, e, reso anonimo il contributo, lo si sottoporrà, unitamente ad una scheda di valutazione, tramite la procedura di referaggio a singolo cieco (single blind review) ad un referee, membro di un organismo di valutazione esterno.

5. L’attività di referaggio può essere affidata dal Direttore responsabile (di concerto con il Direttore Scientifico) a referee scelti nell’ambito di un elenco, periodicamente aggiornato, di professori di università italiane sia in servizio che in pensione, da docenti stranieri con qualifica equivalente e da altri studiosi di indiscusso prestigio e rilevante produzione scientifica oltre che ai membri dell’organismo di valutazione.

4. Il referee valuta l’ampiezza e l’originalità della trattazione, la chiarezza dell’analisi critica, la familiarità con la letteratura, anche straniera, più rilevante sul tema, la correttezza dell’uso delle fonti e del metodo. A tal fine, al referee è inviata, assieme al contributo, una Scheda per la valutazione.

5. Il referee esprime la propria valutazione inviando la Scheda compilata all’indirizzo e-mail del Comitato di Direzione, entro il termine indicato dal Direttore responsabile di norma non superiore a 20 giorni.

6. Nel caso di dichiarata indisponibilità del referee o di mancato rispetto del termine per la revisione, il Direttore responsabile provvede a sostituire il referee.

7. Il referee può ritenere il contributo pubblicabile, non pubblicabile, pubblicabile con modifiche, pubblicabile con suggerimenti. Le modifiche o i suggerimenti sono inviati dal Direttore responsabile, che si avvale dell’ausilio della Segreteria di Redazione, all’Autore, il quale resta libero di seguire o meno i suggerimenti.

8. Nel caso in cui il referee ritenga il contributo non pubblicabile, la decisione sulla pubblicazione è presa dal Direttore responsabile, anche sentito il Comitato di Redazione (in composizione ristretta).

9. Il Direttore responsabile, che si avvale dell’ausilio della Segreteria di Redazione, custodisce, in formato elettronico, copia di tutte le Schede di valutazione e delle e-mail con cui sono state ricevute.

10. Nel caso di contributo non sottoposto a revisione (art. 5 comma 6) o di contributo sottoposto a revisione e ritenuto pubblicabile l’eventuale decisione del Direttore responsabile di non pubblicare il contributo può essere presa solo previa consultazione del Comitato di Redazione (in composizione allargata). 

ARTICOLO 7

(Sito web di « Diritto, Giustizia e Costituzione »)

1. La Rivista è dotata di un sito web, curato dall’Editore, al seguente indirizzo:https://www.dirittogiustiziaecostituzione.it/

2. Sul sito web sono resi noti, oltre al presente Regolamento, il Codice etico e la composizione degli organi della Rivista.

Art. 8

 (Codice Etico)

L’Attività della Rivista e la procedura di revisione si ispirano al Codice etico

ARTICOLO 9

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali, di cui verranno in possesso i componenti degli organi della Rivista, saranno  trattati nel rispetto della disciplina del d.lgs. n. 196/2003 e s.s.m., in ogni caso per le sole finalità inerenti alla gestione di « Diritto, Giustizia e Costituzione ».

2. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore responsabile

ART. 10

Disposizione Finale

Il presente Regolamento è approvato dal Comitato di Redazione convocato in forma allargata.

Ogni membro del Comitato di redazione, consapevole dell’importanza dell’impegno assunto, accetta il presente regolamento di auto organizzazione, impegnandosi a svolgere con regolarità e puntualità il lavoro assegnato, nel rispetto del Codice etico.