1. Lesione del principio di offensività o giusto adeguamento ai pericoli eversivi online?
Il decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 ha introdotto una nuova figura di reato nel codice penale che di recente è divenuta di estremo interesse ed anche di ripetuta applicazione pratica. Si tratta della “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” collocata nell’ambito dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato con la previsione del l’art 270 quinquies.3[1].
Questa fattispecie di reato[2] è stata aspramente criticata per il consistente arretramento della soglia di punibilità sulla base dell’esigenza di fornire una risposta alle minacce provenienti dal terrorismo transnazionale di matrice islamica, soprattutto in una recente fase storica in cui le azioni terroristiche si sono contraddistinte per la loro caratteristica parcellizzata, priva di un reale assetto organizzato e frutto di azioni di “lupi solitari” estremizzati e radicalizzati attraverso la propaganda ed il proselitismo sul web. La ratio politico-criminale è chiaramente esplicitata nella relazione illustrativa del d.d.l. di conversione del d.l. in commento. Allo stesso modo della dottrina, anche la relazione dell’ufficio del massimario della Corte di Cassazione[3] ha ribadito che l’intervento del legislatore ha inteso colmare un “vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo … di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dalla effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare repentinamente alla commissione di atti di violenza con finalità di terrorismo.”
L’introduzione normativa si è resa necessaria perché le previsioni incriminatrici in materia di c.d. auto-addestramento di cui all’art. 270-quinquies c.p. non erano sufficientemente tutelanti. Oltre la punizione di “comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270” occorreva anticipare l’intervento penale al momento in cui il soggetto in corso di radicalizzazione non è ancora passato all’azione.
Il legislatore ha, dunque, introdotto un reato che pone qualche dubbio all’interprete in relazione agli elementi costitutivi dell’illecito e al rispetto dei principi costituzionali del diritto penale. L’elemento oggettivo del reato si incentra sul “procurarsi” la disponibilità della “documentazione propedeutica” e sul “detenere” tale materiale conservandolo, magari anche quando la consapevolezza la si matura dopo averlo ricevuto. Si condivide quanto già dalla dottrina rilevato che la detenzione di materiale digitale rilevante sia cosa diversa dalla semplice visualizzazione di siti estremistici e ciò anche quando ne deriva una registrazione automatica dei siti visionati. L’oggetto materiale del reato è costituito da “materiale contenente istruzioni”, in supporti analogici o digitali che forniscono “le spiegazioni o le indicazioni circa la preparazione o l’uso dei congegni e delle armi o delle tecniche e dei metodi indicati nella norma incriminatrice”. I termini usati non sono di facile definizione (“congegni bellici micidiali”, “armi da fuoco”, “altre armi”, “sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose”) ma soccorre in aiuto la previsione di una clausola di chiusura che allarga in modo consistente la portata della norma, sollevando criticità in chiave di determinatezza (“ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza”). A garanzia della rispondenza ai precetti costituzionali di determinatezza e offensività può invocarsi la clausola di sussidiarietà, a vantaggio dei reati di cui agli artt. 270bis e 270quinquies c.p., con cui si apre la fattispecie in esame. Sia la condotta associativa, che quella di addestramento rappresentano delle ipotesi di progressione criminosa, che assorbono pienamente il disvalore e l’operatività dell’art. 270quinquies.3.
Sul piano dell’elemento psicologico si riscontrano maggiori dubbi, a cominciare dal termine “consapevolmente”. Non può ritenersi che tale termine introduca il dolo eventuale. Come noto, inoltre, il dolo deve illuminare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito e, dunque, non solo la condotta detentiva di per sé, ma anche, ovviamente, le caratteristiche (offensive) dell’oggetto materiale detenuto. In secondo luogo, è centrale a livello esegetico l’espressione “con finalità di terrorismo”. Poiché è necessario qualificare oggettivamente l’intenzione, alla finalità soggettiva deve aggiungersi la concreta idoneità della condotta a raggiungere gli obiettivi prefissati; idoneità da intendersi, ovviamente, non in termini di rigida previsione causale, ma piuttosto di obiettiva capacità teleologica del mezzo all’ottenimento dello scopo pianificato.
Occorre riflettere sul fatto che la norma in esame risponde all’esigenza del legislatore nazionale di adeguarsi in pieno alla direttiva UE 2017/541 del 15 marzo 2017[4]. Nella relazione illustrativa si dà conto della necessità di arretrare la soglia di punibilità proprio in virtù della difficoltà processuale di sanzionare quei soggetti radicalizzati il cui procacciamento di materiale idoneo a facilitare la commissione delle attività sovversive “costituisce condotta di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo”. Il “terrorismo della parola”, in grado di alimentare, in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, così come capace di innescare la radicalizzazione violenta, anche di singoli, che conduce al compimento di attività terroristiche necessita di trovare un argine di contrasto penale, ad integrazione del sistema normativo antiterrorismo vigente, per incriminare la condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale idoneo a commettere o preparare atti violenti con finalità di terrorismo.
Si comprende la ritrosia di certa dottrina a riconoscere come costituzionalmente legittimo un avanzamento penale di tale portata, tuttavia occorre comprendere le reali dinamiche della imprevedibilità dei luoghi e tempi del manifestarsi del fenomeno terroristico, amplificate dalla crescente complessità, rapidità e capillarità di diffusione delle informazioni, con una progressiva anticipazione della tutela penale, soprattutto quando, come negli ultimissimi anni, la totalità delle informazioni viaggia in rete e attraverso la rete e i fatti criminali amplificano il loro appeal nei confronti dei soggetti manipolabili (i minorenni, in particolare).
E’ in sintonia con questa valutazione la recente pronuncia della Corte di Cassazione (2 marzo 2026, n. 8188) che ha incontrato la questione attinente alla legittimità costituzionale dell’art. 270quinquies.3 cod. pen.. La premessa della tendenza normativa sovranazionale è seguita dal riconoscimento di una forte anticipazione della punibilità, mediante la repressione di condotte solo potenzialmente atte alla successiva concretizzazione di azioni materialmente lesive, di matrice terroristica. Trattasi di interventi che anticipano la tutela penale ad un momento ancora antecedente a quelle che integrano il fatto tipico di cui all’art. 270quinquies cod. pen., rispetto al quale svolgono una funzione residuale, come dimostrato dall’inserimento della relativa clausola di esclusione espressa.
Quanto al coefficiente psicologico, la Corte individua un elemento soggettivo di plurima strutturazione: “appunto al criterio della finalità di terrorismo, sostanzialmente, il legislatore ha affidato il ruolo di elemento selettivo dell’ampio catalogo di condotte materiali oggetto della previsione incriminatrice. Il recupero del modello legale all’alveo della tassatività e della offensività, allora, è affidato alla possibilità di riscontrare la sussistenza di una finalità di univoca significazione, orientata alla pianificazione, preparazione o diretta commissione di condotte rientranti nella rosa di quelle descritte dall’art. 270-sexies c.p..”
Conclude la Corte che “il sospetto di mancata conformità della fattispecie legale ai principi costituzionali – asseritamente derivante dalla forte anticipazione della soglia di rilevanza penale – è infondato, stante l’esistenza di uno specifico criterio selettivo della rilevanza penale delle condotte, costituito dall’elemento psicologico, ossia dalla finalità terroristica”.
2. L’esposizione dei minori alla propaganda eversiva in rete
La concretezza ed il rigore interpretativo sono quanto mai dovuti ove si consideri la vera sfida che la radicalizzazione sul web pone alle società moderne; l’indottrinamento e l’arruolamento di minori nell’eversione e nella conseguente progettazione e realizzazione di atti terroristici. E’ una realtà consolidata, non più un pericolo.
Non è questa la sede per affrontare il tema vasto e multiforme delle galassie di reti online di reclutamento, propaganda e promozione di atti violenti che guardano ai minori come il pubblico privilegiato. Occorrerebbe un’analisi storica innanzitutto e poi, almeno sociologica e psicologica. Tuttavia, qualche brevissima notazione è necessaria per capire di cosa si parla, di quanto il fenomeno sia allarmante e di come magistrati e investigatori debbano essere formati ed aggiornati per porre in essere azioni e interpretazioni adeguate.
L’anticipazione della soglia dell’intervento penale operata con l’art. 270quinquies.3 c.p. consente di intervenire ed interrompere i propositi di compiere azioni violente, ben più offensivi e determinati della sola azione propagandistica (art. 604bis c.p.) o apologetica (art. 414 c.p.).
L’ideologia di estrema destra, fascinatrice nei riguardi di minori e giovani adulti – come d’altronde quella di matrice islamica – ha sviluppato la tendenza alla radicalizzazione amplificata via web. I meccanismi si sviluppano attraverso schemi di pensiero ispirati tradizionalmente a neofascismo, negazionismo dell’Olocausto, suprematismo bianco e soprattutto accelerazionismo; quest’ultimo filone, di cui uno dei principali teorizzatori è stato lo statunitense James Mason, si riferisce a “un insieme di tattiche e strategie” che ha come obiettivo “esacerbare conflitti sociali latenti, spesso attraverso la violenza, per accelerare il collasso sociale”[5].
Un gruppo terroristico statunitense che ha coltivato le idee accelerazioniste è Atomwaffen Division (AWD), che ha esaltato la “Siege culture”. Il gruppo terrorista, nato nel 2015 sul forum neonazista “Iron March”, ha celebrato gli scritti di Mason, descritto come un messia militante che avrebbe scoperto “la verità” prima di tutti. E Siege viene elevato a testo sacro, al punto tale che intorno al libro si forma una vera e propria dottrina terroristica denominata “Siege culture”.
Il libro Siege (in italiano “Assedio”) è un’antologia di saggi violenti filonazisti scritti negli anni ‘80 e pubblicati per la prima volta come un unico volume nel 1992. Da allora il libro ha ispirato una generazione di neonazisti che hanno formato una violenta sottocultura online dedicata agli appelli di Mason e destinata alle cellule terroristiche indipendenti al fine di portare a termine una guerra razziale. Chi fa parte di AWD ha l’obbligo di leggerlo e diffondere online i passaggi più significativi del testo, condividendo le immagini di propaganda.
Non si commetta l’errore di pensare che parliamo di fenomeni relegati oltre oceano. A mero titolo di esempio, nel 2024 la magistratura italiana ha scoperto l’esistenza di un gruppo accelerazionista (Werwolf Division) chiaramente ispirato ad AWD che si prefiggeva il compimento di gravi azioni terroristiche. Si potrebbero elencare molti altri riferimenti nazionali.
E’ accaduto e accade quotidianamente a livello globale che giovani adulti o minorenni attraverso la rete esaltano la lotta antisemita, omofoba, accelerazionista, suprematista bianca, inneggiano al sacrificio, invocano o ricercano la costruzione di armi e ordigni, pianificano attacchi, il cui concreto verificarsi non può essere la condizione per l’attivazione dell’intervento penale; esso deve arrivare prima dell’evento letale, seppure dopo il superamento della soglia di offensività, opportunamente anticipata dal legislatore con la previsione dell’art. 270quinquies.3 c.p.. Occorre comprendere che sulla rete esiste un immenso supermercato, particolarmente accessibile ai minori, per la costruzione homemade di qualunque tipo di ordigno, esplosivo o preparato chimico, confezionabile previe istruzioni ed anche facilmente assemblabile, magari attraverso una comoda stampante 3D. Online vi sono intere biblioteche, corsi pratici, istruttori qualificati, rifornitori specializzati per l’indottrinamento e la realizzazione di armi, variabili in base al bersaglio prescelto, al numero di vittime desiderato, alla pianificazione dell’attentato.
I movimenti neonazisti, identitari, suprematisti costituiscono una delle minacce più gravi alla sicurezza internazionale. Le indagini evidenziano il ricorrere di un radicalismo assai frammentato in ambito spazio-temporale che si nutre di messaggi istigatori e apologetici diffusi dalle reti transnazionali di riferimento dell’area e che agevolano la radicalizzazione degli individui e dei gruppi e promuovono l’estremismo violento auspicando il “passaggio all’azione”. La composita galassia dell’Alternative Right, che promuove il suprematismo bianco e l’accelerazionismo si manifesta attraverso metodi e progetti che si insinuano negli spazi delle democrazie (più difficile che lo possano fare nei regimi, dove internet è rigorosamente controllato) e incitano i soggetti radicalizzati a passare all’azione con azioni solitarie mediante l’uso di armi e di omicidi di massa.
Si registra la sempre più allarmante presenza attiva di minori su gruppi e chat di diverse piattaforme online a livello globale (Telegram, Tiktok ed altre) e in ambienti virtuali nascosti nel “deep web” e nel “dark web”, in anonimato o attraverso sistemi complessi di criptazione e sottoposti a rigide regole di sicurezza autoimposte. In questi ambienti fiorisce la diffusione di propaganda di matrice neonazista, neofascista, suprematista, antisemita, spesso misogina e antifemminista, frequentemente accompagnata da lessico militare o in codice, attraverso meme, linguaggi e simboli[6].
In questi ambienti si registra sistematicamente l’idealizzazione e glorificazione degli autori degli attacchi terroristici di massa. La santificazione dei terroristi degli anni passati è un dogma; i cd. “santi del terrore” sono fonti di ispirazione e di auspicata emulazione. Ci si riferisce ad esempio, per limitarci solo ad alcuni casi, ad Anders Behring Breivik (l’attentatore norvegese di Oslo e Utøya), Luca Traini (il neofascista responsabile della tentata strage di Macerata) Brenton Tarrant (lo stragista di Christchurch, in Nuova Zelanda). La lista è molto lunga e facilmente consultabile da chiunque. Le loro azioni spietate son pianificate, realizzate e spesso documentate sul web, in diretta o con comunicazioni successive, con uno straordinario effetto di fascinazione nei confronti del pubblico vulnerabile e impressionabile.
Le reti sono molteplici. Una di quelle di maggior peso è costituita da “Terrorgram Collective”, un consorzio informale di canali Telegram interconnessi che permette a individui da tutto il mondo di partecipare a una comunità online che condivide contenuti estremisti e grafici, manuali terroristici e istruzioni per la costruzione di ordigni micidiali, oltre a partecipare a chat di gruppo e messaggi criptati peer-to-peer[7]. Dalle sue radici nel già menzionato forum neonazista “Iron March”, questo ambiente ha generato una serie di organizzazioni interconnesse che sono passate dall’attivismo al terrorismo basate su un’identità accelerazionista transnazionale comune[8]. Questa evoluzione ha messo in luce il ruolo che le comunità digitali apparentemente marginali possono svolgere nel fomentare una vera “rete” transnazionale basata sulla violenza, in cui i gruppi contano meno della “struttura multi-nodo” dell’ambiente stesso[9].
3. L’ibridazione ed il senso di appartenenza a comunità digitali
Tradizionalmente, almeno nella fase terminale del processo di radicalizzazione alle ideologie di estrema destra, l’adepto condivideva ambienti fisici. Oggi il minore partecipa esclusivamente a comunità digitali.
Le piattaforme digitali diventano spazi di appartenenza emotiva. Qui la radicalizzazione non si costruisce più solo attraverso legami ideologici tradizionali, ma tramite interazioni online, imitazione di modelli violenti e partecipazione a comunità che mescolano jihadismo, suprematismo, incel, complottismi e derive esoteriche. “Questa ibridazione di ideologie fluide sostituisce spesso la religione o la politica con la promessa di significato personale, mentre i giovani osservano attentatori precedenti, come esempi da cui trarre insegnamenti”[10].
La partecipazione dei minori a queste reti virtuali è ambivalente. Da un lato sembra connotarsi ideologicamente verso le posizioni di estrema destra, ma al contempo si nutre di messaggi tipici del terrorismo jihadista. In questa fusione di pulsioni che danno luogo ad un’ibridazione ideologica, il collante è fornito da concetti comuni di odio, violenza, rivolta contro un ordine costituito, desiderio di far collassare le istituzioni, che poi è la quintessenza del pensiero accelerazionista.
In numerose chat in cui la presenza di minori è dominante vengono condivisi contenuti neonazisti ed antisemiti, associati a filmati, messaggi e postdi straordinaria violenza, inerenti ad uccisioni brutali.
In sostanza, nella rete inneggiante alla delirante violenza si svela l’inganno dei radicalismi. Essa è il veicolo per diffondere contenuti con finalità apologetiche, istigatorie, di reclutamento e di addestramento all’utilizzo di armi, esplosivi oltre che a tecniche di combattimento. La finalità stragista e di uccisione indiscriminata è comune denominatore.
Il linguaggio usato tende alla creazione di miti e di narrazioni coinvolgenti, capaci di catturare l’immaginario degli utenti, di quelli che hanno nelle proprie vite e nella propria sfera emotiva un vuoto siderale ed una totale assenza di empatia e speranza. La tecnica narrativa tende alla de-umanizzazione delle vittime, equiparati ad oggetti astratti, in modo da “desensibilizzare” il militante e incitarlo ad agire con più facilità e senza rimorsi di coscienza. Gli allarmi di sempre più frequenti attentati e stragi, nonché di pianificazione di eventi di tal genere, impone una presa di coscienza.
Il fenomeno di ibridazione di cui si è detto, si è arricchito negli ultimi tempi di ulteriori reti virtuali che hanno ulteriormente mischiato le carte. Ne è un esempio The Base, gruppo creato da un ex analista americano trasferitosi in Russia, che riecheggia la denominazione Al Qaeda ed appositamente coniuga accelerazionismo e jihadismo, un fenomeno definito in letteratura White Jihad[11]. Svuotata di reali affinità teologiche, tale sinergia si fonda su una condivisa visione apocalittica e sull’intento di provocare il collasso delle istituzioni democratiche.
Tali propositi, con le opportune diversificazioni, sono comuni all’interno di galassie transnazionali neofasciste e accelerazioniste, come lo Skull Mask Network, al cui interno si pone anche un altro movimento, il M.K.Y., che declina una forma di estremismo ibrido ed opera come una rete orizzontale di individui spinti dalla “volontà di potenza” espressa attraverso atti di violenza gratuita, perpetrati mediante tattiche tipiche del terrorismo di matrice confessionale. A seguito dell’inizio dell’aggressione Russa in Ucraina, si sono moltiplicate comunità particolarmente temibili che rilanciano l’ideologia eversiva, integrandola con forme di nichilismo violento, esaltazione del pericolo e delle challenge, reclutando minori per commettere gravi reati, addirittura assegnando punteggi in base al reato commesso al fine di far scalare all’adepto le gerarchie nelle comunità virtuali fino ad entrare in una sorta di elite. In questi contesti, ovviamente, oltre alle reti di reclutamento ispirate a propositi eversivi, opera la criminalità organizzata che ha compreso già da qualche anno l’utilità di avvalersi di manodopera composta da minorenni per il compimento di molteplici attività criminali, finanche efferati omicidi. D’altronde, il tema della criminalità minorile forzata o indotta costituisce una vera emergenza europea e internazionale. Il minore, una volta attratto nella rete, difficilmente riesce a sottrarvisi, secondo gli schemi classici dell’affiliazione tradizionale ai gruppi criminali organizzati. Il fascino del denaro e della trasgressione può fare il resto. La criminalità organizzata promette online “lavori” ben pagati, anche retribuiti con tariffari proporzionati alla gravità e al tipo di reato commesso.
In questo contesto, Europol ha identificato l’emergere di vere e proprie “comunità cultuali online” (es. network 764 o Com) nelle quali i reclutatori utilizzano tecniche comunicativeper guadagnare la fiducia iniziale del minore, per poi virare verso la coercizione e l’estorsione sessuale o psicologica. In tale fase, i minori possono essere spinti a produrre materiale sessualmente esplicito, distribuire materiale pedopornografico, compiere atti di autolesionismo o infliggere crudeltà verso gli animali come prova di lealtà o per evitare la diffusione di materiale compromettente.
Nell’intento di attirare i minori, la propaganda eversiva ibrida utilizza con particolare intensità l’ambiente dei giochi online. In tal senso, le reti abusano delle piattaforme di gaming tradizionali e arrivano persino a sviluppare esperienze di gioco personalizzate, usando sistemi quali Discord, Twitch, Steam ed altri per raggiungere quanti più utenti attraverso la cd. “gamification”, cioè il coinvolgimento diffuso attraverso il gioco. Alcuni “santi del terrore” hanno illustrato le loro azioni criminali attraverso video ispirati alla grafica di famosi video games (come Minecraft).
Ogni minore ha una storia a sé. Non si può generalizzare. L’età dei soggetti coinvolti tende sempre più ad abbassarsi, alcuni sono addirittura infraquattordicenni, privi di solide basi ideologiche e relativa capacità di elaborazione, ma anche di freni inibitori, che si “nutrono” dei contenuti violenti offerti dalla retorica suprematista delle reti di REMVE.
Ad ogni modo si tratta sempre di individui psicologicamente disagiati, che vivono condizioni di marginalità o addirittura isolamento, sia sociale che familiare, che soffrono vissuti personali di fallimenti, solitudine, rifiuti, che vengono indotti ad odiare[12] e che intravedono nell’emulazione di gesta violente una forma di riscatto personale e di vendetta per il dolore patito. Si tratta di minori che soffrono anche nelle relazioni con l’altro sesso, tanto da dichiararsi Incel, abbreviazione di Involuntary Celibate. Gli Incel percepiscono come ingiusta la propria incapacità di intraprendere relazioni romantiche o sessuali, attribuendo le proprie difficoltà a fattori sociali e nutrono sentimenti negativi verso le donne, tanto da giustificare e promuovere la violenza di genere. Inoltre, in comunità prive di solidi ancoraggi ideologici, con istituzioni quali la scuola e la famiglia in grave crisi, la manipolazione culturale di minori vulnerabili è di facile attuazione, senza adeguate controspinte in grado di formare i minori e smascherare le fake news storico culturali che li ingannano.
L’attualità dice che nel 2024, il 29% degli arresti per reati di terrorismo (di qualsiasi matrice) nell’UE ha riguardato la fascia 12-20 anni[13]. Un trend allarmante che trova simmetrico riscontro in Italia: i dati sul contrasto all’estrema destra eversiva nazionale confermano infatti che, nel quinquennio 2021-2025, il 63% dei denunciati è minorenne. Un’incidenza che ha sfiorato il 70% nel 2024, seguita nel 2025 da un incremento di casi in termini assoluti (con i minori al 66% del totale) imponendo un ripensamento del contrasto. L’esigenza scaturisce dal fatto che questi soggetti appaiono attratti da una fascinazione estetica e psicologica per una violenza spesso priva di connotazioni politiche definite. Nell’ecosistema cyber-sociale il reclutamento si avvale di disinformazione endemica e conflitti cognitivi, strumentalizzando le vulnerabilità dei minori, che sono uscite accentuate dall’isolamento post- pandemico.
4. Conclusioni
Come testimoniato da recenti iniziative giudiziarie, esiste un sommerso di notevoli e preoccupanti dimensioni che deve necessariamente essere portato alla luce per diverse ragioni. Principalmente per contrastare le reti di propaganda terroristica e per prevenire episodi violenti, propositi di atti dimostrativi o peggio, di attentati o di fenomeni di mass shooting di grande fascino emulativo nei minorenni radicalizzati. Inoltre, è essenziale identificare i minori coinvolti ed attivare ogni iniziativa di sostegno e recupero nei loro riguardi.
L’emersione passa necessariamente per una preventiva formazione di tutti gli attori coinvolti, a cominciare dalle Procure Minorili e dai Tribunali per i Minorenni. La giustizia minorile ha assunto un ruolo di primo piano nel contrasto a fenomeni criminali che tradizionalmente non sembravano appartenerle in modo così pregnante. Ciò nondimeno, dal punto di vista ordinamentale essa ha le competenze ex art. 51 c.p.p.. I tempi sono ormai maturi perché l’art. 371bis c.p.p., dedicato al ruolo di coordinamento spettante al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, menzioni espressamente anche i procuratori minorili, quali procuratori distrettuali aventi competenza per i reati ex art. 51 c.p.p.. In sostanza, lo strumento del coordinamento è divenuto fondamentale anche nel settore minorile, laddove si consideri che proprio le procure minorili si trovano chiamate a fronteggiare tutte le manifestazioni criminali principali ricomprese nell’art. 51 c.p.p. e bisognevoli di costante opera di coordinamento, in quanto competenti per reati informatici (comma 3quinquies) di eversione (comma 3quater) eventualmente commessi in forma organizzata (comma 3bis). Grazie all’iniziativa del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il coordinamento sta già sperimentando una fase iniziale e ineludibile, ma occorrerebbe che divenisse strutturale, con l’inserimento organico delle procure minorili nel circuito ordinamentale, dotandole di accessi a banche dati, abilitandole alla consultazione ed all’inserimento costante di informazioni. Ne consegue anche, va specificato, che il primo imprescindibile tassello dovrebbe essere dato dall’adeguamento consistente degli organici, allo stato assolutamente inadeguati alle sfide e agli obiettivi.
Infatti, la dimensione globale del fenomeno eversivo in rete richiederebbe una dedizione costante alle indagini tecniche, che non conoscono confini territoriali e che, di conseguenza, possono coinvolgere anche la dimensione della cooperazione internazionale, con particolare riferimento alla ricerca e alla acquisizione delle prove in ambienti digitali.
Al contempo, trattandosi di eversione e radicalizzazione, due elementi devono essere prioritari. Il primo è legato alla repressione dei reati (che in materia eversiva equivale anche alla prevenzione delle azioni violente); circolarità delle informazioni e coordinamento richiedono un uso diffuso di strumenti di intercettazione, di operazioni sotto copertura in rete, accanto a strumenti più tradizionali, come quelli descritti nell’art. 41 t.u.l.p.s., in ragione della specificità dell’art. 270quinquies.3 c.p. e volti alla ricerca di armi e ordigni preordinati alla realizzazione dei propositi eversivi.
Il secondo è il tema di maggiore impegno, la vera sfida che deve coinvolgere tutte le istituzioni; riguarda la specializzazione nella strategia di deradicalizzazione dei minori perduti nella propaganda di violenza eversiva.
Deradicalizzare è una parte dell’impegno costituzionale dell’articolo 27 comma 3 Cost., ma ha un valore ed un significato più ampio. Con riferimento ai minori, deve basarsi su interventi multidisciplinari che combinino prevenzione, supporto psicologico, educazione e reinserimento sociale, con il coinvolgimento delle istituzioni (a partire dalle scuole) delle comunità e delle famiglie. Non è una prospettiva per il futuro, ma un impegno attuale, europeo e globale.
[1] «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). – Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»
[2] L. Della Ragione, Reati di terrorismo e sicurezza nazionale, in V. Plantamura (a cura di), Il Decreto Sicurezza. Decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 convertito in Legge 9 giugno 2025, n. 80. Commentario dei profili penalistici, Pisa 2025, 25 ss.; C. Leotta, sub art. 270-quinquies.3 Cp, in M. Ronco-B. Romano (a cura di), Codice penale commentato, in onelegale.wolterskluwer.it; F. Fasani, gli ulteriori arretramenti della tutela penale in materia di terrorismo e di incolumità pubblica, in Legislazione penale, 1/2026 Fasani-Contributo.pdf, accesso del maggio 2026.
[3] Rel. Massimario, n. 33 del 23 giugno 2025
[4] Cfr. M. Roberti, Alcune riflessioni in tema di modifiche al codice penale e al codice di procedura penale introdotte dal “decreto sicurezza”: la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, la detenzione di istruzioni funzionali a preparare materiale che attenti alla pubblica incolumità e l’occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, in questa Rivista, 8/2025.
[6] È ciò che ispira il “terrorismo estremista violento motivato razzialmente o etnicamente” (REMVE).
[7] EUROPOL, Trends in VRWE-T Propaganda, 2025
[8] H. E. Upchurch, The Iron March Forum and the Evolution of the ‘Skull Mask’ Neo-Fascist Network, CTC Sentinel, 2021.
[9] A. Newhouse, The Threat Is the Network: The Multi-Node Structure of Neo-Fascist Accelerationism, CTC Sentinel, 2021.
[10] C. Sulmoni, Radicalizzazione 2025: l’estremismo giovanile violento a dieci anni dalla tragedia del Bataclan | Start Insight
[11] A. Kocha, K. Nahona, A. Moghadam, White Jihad: How White Supremacists Adopt Jihadi Narratives, Aesthetics, and Tactics, in https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/09546553.2023.2223694?needAccess=true (accesso Maggio 2026).
[12] Il manuale degli odiatori (Hater’s Handbook) diffuso su internet istituzionalizza l’incitamento a crimini d’odio e atti di terrorismo di massa. Si ispira ad un sincretismo oscuro che fonde il nazionalsocialismo, il satanismo teistico e una misantropia radicale.
[13] Europol (2025a). European Union Terrorism Situation and Trend Report 2025. L’Aia: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
