I rapporti tra l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e la diminuente prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 di Giuseppe Coscioni
Con la sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando “per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità” (si noti che il dispositivo riproduce, alla lettera, il disposto dell’art. 311 c.p.).