Nell’ambito delle molteplici questioni che sono state poste a seguito del d.l. 11 aprile 2025 n. 48, convertito, senza modificazioni, nella legge 9 giugno 2025 n. 80 si propongono alcune riflessioni su due delle nuove figure di reato introdotte nel codice penale:  la “ Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” collocata nell’ambito dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato con  l’art 270 quinquies.3  e l’“Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” posta nell’ambito dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone con l’art. 634 bis.  In stretto collegamento con quest’ultima ipotesi di reato deve porsi l’attenzione sulla nuova misura cautelare reale[1] della “ reintegrazione nel possesso dell’immobile” prevista dal neo introdotto art. 321 bis cod. proc. pen.

L’intento non è di affrontare gli aspetti costituzionali riguardanti l’uso della decretazione d’urgenza e le criticità tecnico procedurali che pure sono state messe in rilievo[2] con ampiezza di argomentazioni, ma di esaminare le problematiche applicative che, a una prima lettura, appaiono porsi in relazione alle nuove figure di reato e alla nuova misura cautelare reale, tentando di individuare possibili soluzioni per l’interprete.

Con particolare riferimento all’art. 270 quinquies.3 cod. pen., manifestazione dell’esigenza di introdurre strumenti più efficaci di contrasto al terrorismo internazionale, appare utile una premessa sulla collocazione sistematica nell’ambito dei delitti contro lo Stato.

In linea generale, tenendo a parte tutto il dibattito dottrinale che si è sviluppato nel dopo guerra sulla compatibilità del sistema politico-ideologico che stava alla base della sistematizzazione dei delitti politici nell’ambito del codice del 1930 con il nuovo assetto dei valori costituzionali nato con la Repubblica e il sistema democratico (già a partire dalla denominazione della categoria posta a individuazione dei delitti del titolo I, “personalità dello Stato”, di specifica connotazione giuridico-sociale[3]) appare utile ricordare che, dal dopoguerra a oggi, quasi tutte le modifiche introdotte sull’originario impianto dei delitti contro la personalità dello Stato ( libro II titolo I del codice penale) hanno rappresentato una risposta a fenomeni terroristici emergenziali. In particolare, in una prima fase, si sono inserite le innovazioni introdotte dalla c.d. “legislazione dell’emergenza” funzionale a fronteggiare il terrorismo interno quindi, in una seconda fase, sono state inserite nuove norme incriminatrici e modifiche delle precedenti a seguito dell’insorgenza e della diffusione del fenomeno del terrorismo internazionale. Per il primo gruppo si fa riferimento, in particolare, al d.l. 21 marzo 1978 n. 59 convertito, con modificazioni, nella l. 18 maggio 1978 n. 191 che ha introdotto il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis cod. pen.), oltre a disporre, nell’ambito dei reati contro il patrimonio, sostanziali modifiche del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione e a introdurre con l’art. 648 bis cod pen. la nuova fattispecie di sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione (attuale “riciclaggio”).  Nella stessa linea si è poi posto il d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980 n. 15 che ha introdotto[4] l’art. 280 cod. pen. titolato “Attentato per finalità terroristiche o di eversione” e l’art. 270 bis cod. pen. “ Associazioni per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”. Ha poi fatto seguito, ancora nella fase del contrasto al terrorismo interno, la legge 29 maggio 1982 n. 304 che, nell’intento di favorire la disgregazione delle associazioni terroristiche, ha previsto misure premiali ( cause specifiche di non punibilità e/o attenuanti) per coloro che si distaccano dalla compagine associativa, indicano i concorrenti e collaborano con l’autorità giudiziaria. Nella stessa linea si è poi posta la legge 18 febbraio 1987 n. 34 che ha previsto commutazioni e diminuzioni di pena per coloro che si dissociano dal terrorismo anche successivamente alla condanna con sentenza definitiva.

Nella seconda fase, che si colloca dai primi anni del nuovo millennio, nell’esigenza di contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale sono intervenute ulteriori riforme legislative che hanno riguardato i delitti contro lo Stato: il d.l. 18 ottobre 2001 n. 374 convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438 che ha introdotto l’art. 270 ter “ associazioni con finalità di terrorismo internazionale”, il 270 quater che punisce una serie di condotte qualificate come di “assistenza agli associati”, e ha inoltre inserito all’interno dell’art. 270 bis cod. pen. anche la condotta di chi finanzia le associazioni con finalità di terrorismo; il d.l. 27 luglio 2005 n. 144 convertito nella legge 31 luglio 2005 n. 155 che ha introdotto  l’art. 270 quater “ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”, l’art. 270-quinquies. “addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”.  La legge di conversione da ultimo citata ha introdotto anche l’art. 270 sexies che definisce quali sono, ai fini delle disposizioni che precedono, le “condotte con finalità di terrorismo”. In tale quadro vanno inoltre inseriti il d.l. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito nella legge 15 aprile 2015 n. 43 che ha introdotto l’art. 270 quater.1 “organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo” e ha inserito, tra le ipotesi di cui all’art. 270 quinquies anche quella del soggetto che, auto addestratosi, ponga in essere comportamenti finalizzati al compimento di atti di terrorismo. Va poi citata la legge 28 luglio 2016 n. 153[5] che ha introdotto l’art. 270 quinquies.1 “ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” (al di fuori della partecipazione al reato associativo con condotta di finanziamento), 270 quinquies. 2 “sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro” e l’art. 280 ter “ atti di terrorismo nucleare”. La legge da ultimo citata ha introduce anche un’ipotesi di confisca con l’art. 270 septies (in caso di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cpp per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo di cui all’art. 270 sexies la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo il prodotto il profitto).

In questa seconda fase si colloca ora, quale ulteriore innovazione nell’ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, l’art. 270 quinquies.3 cod. pen. il quale prevede che  « Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

L’approccio dell’interprete non può prescindere dalla ragione giustificatrice dell’inserimento della nuova norma e dal suo collocarsi nel solco della direttiva UE 2017/541 del 15 marzo 2017. Nella relazione illustrativa alla legge di conversione si afferma che dall’esperienza investigativa e giudiziaria risulta che numerosi soggetti sono stati “trovati in possesso di documentazione ascrivibile a gruppi terroristici riconosciuti” ma che i relativi procedimenti sono andati incontro a un esito assolutorio (“il giudice penale non ha potuto fare a meno di assolverli”) in relazione alla “mera detenzione documentale”. Si afferma ancora nella relazione che “il procacciamento di materiale idoneo a facilitare la commissione delle suddette attività sovversive costituisce condotta di per sé allarmante e pericolosa, a livello sociale, indipendentemente dall’effettiva realizzazione di atti terroristici, in quanto sintomatica di una progressione capace di portare alla commissione di atti violenza con finalità di terrorismo”. Si richiamano quindi “l’abilità e la rapidità delle organizzazioni terroristiche di trascendere dalla dimensione concettuale a quella reale, soprattutto grazie alla pervicace diffusione di un’azione propagandistica confezionata appositamente non solo per condizionare ideologicamente e psicologicamente il potenziale affiliato o seguace ma, finanche, per insinuarsi e fornirgli «a domicilio» le motivazioni e gli spunti operativi per passare – anche isolatamente – all’azione”. La relazione prosegue facendo riferimento al “«terrorismo della parola», in grado di alimentare, in forma sia orale che scritta, la macchina del terrore internazionale, come pure capace di innescare la radicalizzazione violenta che conduce al compimento di attività terroristiche. Sul terreno di questo conflitto asimmetrico, combattuto con le parole, gli scritti, la retorica e il proselitismo, sono allora fondamentali le politiche generali di prevenzione della radicalizzazione, nel cui solco questo intervento si inserisce, a integrazione dell’attuale sistema normativo antiterrorismo, per incriminare la condotta di chi coscientemente si procura o detiene materiale avente contenuti idonei a commettere o preparare atti violenti con finalità di terrorismo”. Appare evidente, dalla relazione introduttiva, che con il nuovo titolo di reato si mira a rispondere ai nuovi e preoccupanti fenomeni di rapido e capillare proselitismo da parte di aderenti a ideologie che vedono gli atti di terrorismo tra gli sbocchi inevitabili della loro manifestazione/affermazione e alle rapide trasmissione e divulgazione (grazie alle potenzialità fornite dalle comunicazioni in forma digitale) di materiale funzionale al compimento di tali atti. La scelta adottata, pur nella comprensibile difficoltà di individuare risposte efficaci da parte di sistemi democratici a ideologie che negano i valori e i principi propri dello stato di diritto[6] adottando scelte che mirano ad arrecare gravi danni alla vita dei cittadini per intimorire la popolazione e destabilizzare le strutture politiche ed economiche di un Paese, rappresenta una notevole anticipazione del momento della tutela penale. La soluzione adottata pone numerosi interrogativi nella fase applicativa agli operatori del diritto che sono formati, nell’interpretazione della legge, ai valori e principi prima richiamati.

Deve peraltro rilevarsi che già il disegno di legge di cui questo decreto legge costituisce in realtà la quasi integrale riproduzione[7] si collega alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/03/2017, 2017/541 dove al punto 11) dei “considerando” si colloca “La qualificazione come reato dell’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell’impartire addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L’atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l’acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L’autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramento a fini terroristici qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con l’intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo. Nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all’atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricevere addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva”.

Nella relazione illustrativa alla presentazione dell’analogo disegno di legge alla Camera dei deputati[8] si legge che si tratta di “colmare un vuoto normativo sulla detenzione di documentazione propedeutica al compimento di attentati e sabotaggi con finalità di terrorismo”.

Appare evidente che non solo il legislatore italiano ma anche il legislatore europeo degli obiettivi sembrano affrontare le problematiche di sicurezza che nascono dall’imprevedibilità dei luoghi e tempi del manifestarsi del fenomeno terroristico, amplificate dalla crescente complessità, rapidità e capillarità di diffusione delle informazioni, con una progressiva anticipazione della tutela penale. Se pure le esigenze di sicurezza e di tutela della collettività richiedono l’adozione di soluzioni di immediata efficacia, funzionali a contrastare il fenomeno si rischia, su questa strada, di adottare in via definitiva nel nostro sistema penale la scelta di un doppio standard con una deroga, in alcuni settori della tutela penale, ai principi di determinatezza e di offensività. Allo stesso tempo si rischia di rinunciare ad affrontare il fenomeno da più articolati punti di vista che avviino un confronto culturale e una formazione, che va rivolta specialmente alle più giovani generazioni, sull’universalità dei diritti umani nonché a  intervenire, come peraltro già l’Unione europea ha avviato[9], sull’uso degli strumenti digitali, bilanciando l’esigenza delle innovazioni con la sicurezza e i diritti delle persone.  

Sul piano più strettamente applicativo va in primo luogo rilevato che il reato ha natura sussidiaria rispetto a quello di promozione/ costituzione/organizzazione/direzione/finanziamento di un’associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico ovvero di partecipazione ad essa nonché rispetto al reato di addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale ovvero di auto addestramento affiancato a comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo. Proprio il confronto con l’art. 270 quinquies cod. pen. nell’ipotesi di auto addestramento pone alcune questioni.

 In primo luogo, per il profilo oggettivo, si tratterà di definire la natura del materiale che l’agente si è procurato o che comunque detiene e che deve contenere “istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali ( definiti con richiamo all’art. 1 co. 1 l. 18/04/1975 n. 110[10]) di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo…”. Infatti il materiale che l’agente si è procurato o che comunque si accerta essere in suo possesso dovrà potersi effettivamente comprendere nell’ambito delle “istruzioni sulla preparazione o l’uso” dei congegni indicati. Occorrerà quindi una specifica attenzione all’aspetto tecnico considerando che l’acquisizione di materiale informativo anche tramite sistemi digitali non attribuisce automaticamente a quanto acquisito l’idoneità allo scopo. La funzionalità del materiale al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali sarà il metro su cui misurare l’idoneità delle “istruzioni”.

Il problema principale sarà comunque rappresentato dall’elemento soggettivo.   In proposito è utile ricordare che la Corte di cassazione, pronunciando su ricorso cautelare in un’ipotesi in cui era contestato il reato di compimento di condotte finalizzate ad atti di terrorismo da parte di soggetto autoaddestratosi[11], ha qualificato il reato di cui all’art. 270 quinquies cod. pen. come reato di pericolo concreto caratterizzato da un elemento soggettivo che ha una duplice finalità: “ La prima … rappresentata dall’intenzione di addestrare altri ovvero conseguire, anche autonomamente, l’apprendimento di capacità (l’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, uso di armi da fuoco, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra “tecnica o metodo”) al fine di compiere atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali”. Accanto a questa ha posto la seconda finalità “rappresentata dalla finalità di terrorismo anche internazionale” come definita dall’art. 270 sexies[12] . Quindi qualificate le condotte terroristiche come quelle che “puntano a sovvertire con modalità violente gli ordinamenti economici e sociali di uno stato ovvero a sopprimere il suo assetto politico e giuridico” ( dove il dato distintivo rispetto a una legittima aspirazione a modificare gli assetti istituzionali di uno stato[13] è costituito dalla “natura violenta delle relative condotte, espressiva di un metodo antidemocratico” [14]) ha affermato che per ritenere integrata la finalità in questione non è sufficiente “che l’agente abbia intenzione di arrecare un grave danno al Paese, ma è necessario che la sua condotta crei la possibilità concreta, per la natura e il contesto obiettivo dell’azione, nonché degli strumenti di aggressione utilizzati che esso si verifichi nei termini di un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività, posto che solo in presenza di tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi effettivamente coartato nelle sue decisioni”. Dovrà quindi aversi riguardo all’idoneità “delle condotte in concreto a determinare, in relazione a natura e contesto, un evento di pericolo munito della gravità oggettiva e della portata disastrosa che la finalità di terrorismo esige, tale da risultare effettivamente in grado di costringere i pubblici poteri statuali a recedere dalla propria iniziativa o da indurli a prendere seriamente in considerazione la relativa eventualità”.

La nuova ipotesi di reato è però diversa da quella di cui all’art. 270 quinquies cod. pen. anche in rapporto all’ultima estensione (introdotta dal d.l. 18/02/2015 n. 7 convertito, con modificazioni, nella l. 17/04/2015 n. 43) riguardante il soggetto auto addestratosi poiché non richiede, come nel caso precedente, i “comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’art. 270 sexies”.  Nonostante tale diversità va considerato che l’art. 270 sexies cod. pen. contiene però una disposizione di carattere generale sull’elemento soggettivo per tutte le ipotesi di reato che prevedono la finalità di terrorismo definendo le condotte a essa rivolte. Ne deriva che anche nel caso di detenzione di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di congegni bellici micidiali ovvero di altre tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per l’individuazione della finalità di terrorismo dovrà aversi riguardo all’elaborazione giurisprudenziale operata sull’art. 270 sexies.  Verranno quindi nuovamente in considerazione i profili intriseci dell’azione e quindi l’idoneità delle istruzioni che costituiscono il contenuto del materiale a determinare i danni e a creare gli effetti intimidatori e destabilizzanti delle strutture fondamentali di un Paese o di un’organizzazione internazionale.

Correlato al neo introdotto art. 270 quinquies.3 si pone anche il comma aggiunto (dall’art. 1 co. 1 lett. b) del d.l. in questione) all’art. 435 cod. pen. , quest’ultimo titolato “fabbricazione e detenzione di materie esplodenti” e che punisce la fabbricazione, l’acquisto, la detenzione di dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti accecanti tossiche o infiammabili ovvero altre sostanze destinate alla fabbricazione delle prime al fine di attentare alla pubblica incolumità”

Il comma aggiunto (che diventa il secondo) prevede:

«Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con  qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

La previsione appare parallela a quella di cui all’art. 270 quinquies.3, mirando a sanzionare la diffusione di materiale che contenga informazioni utili al compimento di delitti contro l’incolumità pubblica verosimilmente sempre nell’intento di rispondere alle nuove possibilità (legate all’ampiezza e alla rapidità delle comunicazioni e informazioni con i sistemi digitali) di diffusione di istruzioni sulla preparazione di materie esplodenti e altro materiale idoneo a creare grave pericolo per l’incolumità pubblica.

La nuova ipotesi di reato è espressamente indicata come sussidiaria rispetto a quella di cui al primo comma ma in essa non è espressamente menzionata, come nel primo comma, la finalità di attentare alla pubblica incolumità atteso che “il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo” contenuto nella formulazione della disposizione è funzionale a qualificare la tecnica o il metodo oggetto di diffusione e non la finalità dell’agente. Tale mancanza sembra potersi colmare con un coordinamento tra i due commi considerando che la relazione illustrativa espressamente afferma che “ L’elemento soggettivo del reato è costruito con la previsione del dolo specifico: la condotta dev’essere proiettata verso la finalità della consumazione di taluno dei delitti non colposi puniti nel titolo sesto del libro secondo del codice penale, concenente i reati contro la pubblica incolumità”.

L’art. 10 del decreto in questione nell’ambito del capo II titolato “disposizioni in materia di sicurezza urbana” introduce l’art. 634 bis, a sua volta titolato “ Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui” prevedendo che  “Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. 
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma. 
Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. 
Il delitto è punito a querela della persona offesa. 
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità»
.

Per effetto dell’aggiunta dell’articolo di nuova introduzione all’elenco dell’art. 639 bis[15] cod. pen il reato è altresì procedibile d’ufficio “ se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati a uso pubblico”.

Un primo problema sarà costituito dal rapporto con l’art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto) non essendo stata inserita, come in altri casi, una formula che richiami il principio di sussidiarietà. Non sembrano potersi trarre elementi di chiarificazione dalla relazione illustrativa prima richiamata dove, a proposito del nuovo titolo di reato,  si afferma che “  Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell’articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Al di là del rilievo per cui l’occupazione è considerata nell’art. 633 cod. pen. anche nell’ambito dell’elemento soggettivo (unitamente all’intento di “trarne altrimenti profitto”) mentre nell’art. 634 bis cod. pen. sembra integrare esclusivamente la condotta (unitamente alla detenzione), l’unico elemento distintivo appare riguardare il piano della condotta materiale poiché  nell’art. 634 bis cod. pen. si richiede la “violenza o minaccia”. Non può attribuirsi un significativo elemento distintivo al termine “invasione” utilizzato per individuare la condotta materiale dall’art 633 cod. pen che viene di fatto ritenuto equivalente al termine “occupazione”, essendo stato affermato che “il termine invasione non è assunto nel significato comune di questa parola che richiama un’azione irruenta e impetuosa ma quello di introduzione arbitraria non momentanea nel terreno o nell’edificio altrui allo scopo di occuparlo o di trarne altrimenti profitto”[16]. Si è quindi affermato che unico requisito dell’occupazione idonea a configurare il reato è quella dell’arbitrarietà: “agisce < arbitrariamente> chi non ha il diritto o altra legittima facoltà di entrare nell’altrui terreno o edificio allo scopo di occuparlo o comunque di trarne altrimenti profitto”[17].

In realtà, con la nuova disposizione, si è inteso punire più gravemente le condotte già previste nell’art. 633 c.p. ma aggravate, quanto dal compimento dell’azione, con violenza o minaccia. Se pure non può escludersi il profilarsi di un conflitto di norme nell’ipotesi di minaccia con arma visto che il compimento del fatto da “ persona palesemente armata” costituisce un’aggravante dell’ipotesi di cui all’art. 633 cod. pen., in linea generale il rapporto tra le due disposizioni dovrà essere ricondotto al principio di specialità. Il problema sarà aggravato dalla delimitazione dei concetti di violenza e minaccia che connotano la specialità della condotta nell’articolo di nuova introduzione. Appare corretto, nell’assenza di specificazioni contenute nella disposizione (a differenza di quanto avviene, ad esempio, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dove si distingue tra la condotta violenta rivolta alle cose (art. 392 cod. pen.) e quella rivolta alle persone (art. 393 cod. pen.), fare riferimento all’elaborazione giurisprudenziale relativa all’art. 610 cod. pen. dove la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “l’elemento della violenza nel reato di cui all’art. 610 cod. pen. si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo  consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti a esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione” [18]. Appare quindi che nella condotta violenta rilevante ai fini della disposizione in esame potranno essere compresi tutti i comportamenti idonei a coartare la libertà di azione e di autodeterminazione del soggetto passivo.

Problemi applicativi forse più complessi riguarderanno l’individuazione della “detenzione senza titolo”, anche applicabile nell’ipotesi in cui non possa parlarsi di occupazione perché l’immissione nell’immobile è avvenuta legittimamente ma dove, a partire da una certa data in poi, la detenzione non è più legittimata da un titolo.  Tale situazione obiettiva potrebbe riguardare anche il locatario o il comodatario che ha visto scadere il proprio contratto senza rinnovo ovvero che è moroso nei pagamenti del canone e si è visto convalidare lo sfratto per morosità, in presenza di un proprietario a sua volta interessato a rientrare nella disponibilità dell’immobile. In tal caso la detenzione delle chiavi dell’immobile e l’occupazione di esso con i propri mobili e suppellettili così da impedire concretamente che il proprietario possa rientrarvi potrebbe integrare la violenza richiesta per la configurazione del reato. Tale situazione è infatti in concreto idonea a coartare la volontà del proprietario dell’immobile che non potrà disporre liberamente del bene. Appare peraltro che la condotta di impedire “il rientro nel medesimo immobile del proprietario” debba intendersi correlata non a una mera possibilità di disporre dell’immobile (esercitando tutti i diritti del proprietario) ma come rientro nella disponibilità dell’immobile per soddisfare esigenze abitative proprie. In tal senso sembra doversi coordinare il testo del nuovo articolo con la sua rubrica “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”. In presenza di un proprietario che proponga querela (il reato è procedibile a querela) denunciando una situazione quale quella descritta si pone il quesito se ci si potrà limitare a prendere atto dell’intento dichiarato dal proprietario di rientrare in possesso dell’immobile per soddisfare esigenze abitative proprie ovvero dovrà indagarsi se l’intento dichiarato corrisponda a una situazione obiettiva. Appare corretto ritenere che il proprietario dovrà comunque fornire elementi sintomatici della funzionalità dell’immobile a proprie esigenze abitative. Si porrà comunque un problema di qualificazione del perdurare nella detenzione dell’immobile da parte dell’originario locatario destinatario di una ordinanza di sfratto fino all’accesso dell’ufficiale giudiziario per il rilascio dell’immobile.     

L’articolo di nuova introduzione prevede inoltre la condotta di appropriazione di un immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze con artifici o raggiri nonché la cessione ad altri dell’immobile occupato. Le due condotte sono tra loro eterogenee. Nella prima ipotesi sembrano ricomprendersi tutti i casi nei quali l’agente acquisisca con artifizi e raggiri la disponibilità (di fatto o giuridica) dell’immobile  “destinato a domicilio altrui”. Appare chiaro che si è al di fuori della condotta di occupazione che invece è prevista dalla prima parte del comma in esame ma non è chiaro come debba intendersi la destinazione a “domicilio altrui” anche in rapporto alla condotta di appropriazione. La connotazione squisitamente civilistica della nozione di domicilio fornita dall’art. 43 c.c. ( il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi) e l’evidente ragione giustificatrice della diposizione che sembra essere quella di tutelare il diritto del soggetto di disporre liberamente della propria abitazione (in primo luogo per soddisfare la primaria esigenza abitativa) induce a escludere che debba farsi riferimento alla nozione civilistica. L’individuazione di un riferimento obiettivo nell’ambito del diritto penale sostanziale rimanda però alla nozione di domicilio contenuta nell’art. 614 cod. pen. (abitazione altrui o altro luogo di privata dimora) che rischia però di comprendere luoghi estranei a quelli la cui disponibilità da parte dell’avente diritto il legislatore intende tutelare. E’ infatti stato affermato che nel “luogo di privata dimora” contemplato dall’art. 614 cod. pen. rientra “ogni luogo non pubblico che serva all’esplicazione della vita professionale, culturale e politica[19].  

L’altra ipotesi di cui alla seconda parte del primo comma dell’art. 634 bis cod. pen. riguarda una condotta evidentemente successiva all’occupazione, la cessione ad altri dell’immobile occupato; si tratta di reato che potrà concorrere con la condotta di occupazione di cui alla prima parte dello stesso comma e, anzi, sarà più frequentemente riferibile allo stesso occupante o al concorrente nel reato.

Il secondo comma dell’art. 634 bis cod. pen. nella prima parte incrimina la condotta di colui che si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile. La nuova ipotesi è però sussidiaria rispetto al concorso nel reato (evidentemente quello di cui al comma precedente); considerando che l’intromissione e la cooperazione sono generalmente condotte comprese nelle ipotesi di concorso, lo scopo della disposizione sembra quello di voler escludere la possibilità di “vuoti di incriminazione”. 

Il terzo comma dell’art. 634 bis prevede una causa speciale (personale e sopravvenuta) di non punibilità per l’occupante che “ collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile”. La ratio della disposizione, dove l’operatività della causa di non punibilità richiede la coesistenza di entrambe le condotte, sembra duplice: motivare l’agente a fornire una collaborazione negli accertamenti investigativi e, in collegamento con il neo introdotto art. 321 bis cod. proc. pen., offrire una tutela rafforzata per l’avente diritto alla restituzione dell’immobile rispetto alle ordinarie procedure civili. In entrambi i casi la causa di non punibilità di natura personale sembra doversi collocare tra le condotte riparatorie del danno.

In realtà l’indeterminatezza della condotta di collaborazione porrà incertezze applicative. Volendo operare un  confronto con una delle cause di non punibilità previste da uno dei provvedimenti normativi emanati nel periodo della c.d. “legislazione dell’emergenza” e citati nella parte iniziale, nella specie la legge 29 maggio 1982 n. 304, va rilevato che quest’ultima, all’art. 1, comma 1, per gli autori dei reati di associazione sovversiva, associazione per finalità di terrorismo o di eversione, cospirazione politica, banda armata, non concorrenti nella commissione di alcun reato connesso all’accordo all’associazione o alla banda, era prevista una speciale causa di non punibilità richiedendo, dal parte dell’agente, lo scioglimento (o un comportamento idoneo a determinarlo) dell’associazione o della banda ovvero il recesso dall’accordo con il ritiro dall’associazione o dalla banda ovvero ancora di consegnarsi senza opporre resistenza o abbandonando  le armi e comunque, in tutti i casi,  fornendo ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione dell’associazione e della banda. Al secondo comma un’ulteriore causa di non punibilità era prevista ove l’agente avesse comunque impedito l’esecuzione dei reati per i quali l’associazione o la banda era stata formata. Del pari analitica era la previsione contenuta nel terzo comma dello stesso articolo che contemplava un’ulteriore causa di non punibilità in casi, pur con presupposti parzialmente diversi, accumunati però dal manifestarsi dell’analitica collaborazione sopra richiamata ovvero, in ipotesi di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata ovvero di favoreggiamento, nell’ipotesi in cui fosse stata fornita una “completa informazione sul favoreggiamento commesso”.

In un campo diverso da quello richiamato, ritenendo che la condotta di “collaborazione” vada collocata tra quelle finalizzate all’accertamento dei fatti, tra le cause di non punibilità va citata la più determinata “ritrattazione” nell’ipotesi di falsa testimonianza (oltre che nelle ipotesi di false informazioni al p.m., false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, e favoreggiamento personale).  

In ogni caso trattandosi di una causa personale di non punibilità appare che, ai sensi dell’art. 119 cod. pen., essa non si comunichi automaticamente ai concorrenti nel reato salvo che non sia configurabile da parte di questi ultimi una condotta attiva che abbia determinato la collaborazione e agevolato la restituzione.

Quanto al riferimento all’ “ordine di rilascio dell’immobile”, la cui volontaria esecuzione si affianca alla “collaborazione” ai fini della causa non punibilità, non sembra trattarsi di un esclusivo riferimento all’ordine di rilascio adottato nell’ambito del procedimento cautelare denominato “reintegrazione nel possesso dell’immobile” di cui all’art. 321 bis cod. proc. pen. (di nuova introduzione). In esso possono comprendersi anche gli ordini di rilascio correlati al procedimento in sede civile ( in primo luogo l’ordinanza di reintegrazione nel possesso emanata a seguito di domanda proposta ai sensi dell’art. 703 cod. proc. civ.; l’ordinanza emessa al termine della fase sommaria nella procedura di sfratto per morosità o per finita locazione; il precetto contenente l’invito al rilascio che introduce la fase esecutiva).

Strettamente collegata alla nuova ipotesi di reato si pone la misura prevista dal neo introdotto articolo 321 bis cod. proc. pen. titolato “Reintegrazione nel possesso dell’immobile” “ Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. 
2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55. 
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo. 
4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica. 
5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. 
6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. 
7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante».

La collocazione sistematica della nuova disposizione nel codice di rito (nel titolo II del libro IV dedicato alle misure cautelari ) consente di qualificarla come nuova misura cautelare reale anche se in realtà è una tutela della persona offesa in forma specifica mirando a elidere con immediatezza le conseguenze dannose del reato. La misura sembra poi sovrapporsi alla misura cautelare prevista in sede civile a tutela del possesso (art. 702 cod. proc. civ.) e non può escludersi che la persona offesa del reato invochi parallelamente la tutela possessoria dinanzi al giudice civile,

La previsione, per il profilo strettamente procedurale, si suddivide in due ipotesi distinte la seconda delle quali prevede, a sua volta, due diverse procedure dipendenti sostanzialmente, dall’adesione o meno dell’occupante all’ordine di rilascio della P.G. Nel primo caso, che appare di portata più generale, viene adottato un decreto motivato dal giudice competente (il giudice per le indagini preliminari prima dell’esercizio dell’azione penale) su richiesta del pubblico ministero che assume quindi l’iniziativa. Nel secondo caso, dopo la denuncia di reato (in realtà querela salvo che la persona offesa sia incapace ovvero che l’oggetto dell’occupazione arbitraria sia pubblico o destinato a uso pubblico), sul presupposto per cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, la polizia giudiziaria, recandosi presso l’immobile occupato, svolge le attività di cui all’art. 55 cod. proc. pen. e sull’ulteriore presupposto della sussistenza di “fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione” ordina l’immediato rilascio dell’immobile reintegrando il denunciante nel possesso di esso. L’azione di P.G., previa autorizzazione del P.M., sarà svolta in forma coattiva ove l’occupante neghi l’accesso, compia resistenza, si rifiuti di eseguire l’ordine di rilascio ovvero sia assente (in tal caso in concreto non può ottemperare all’ordine di rilascio). Il provvedimento di P.G., secondo le cadenze procedurali e temporali già previste per il sequestro preventivo, sarà soggetto alla convalida del P.M. nelle quarantotto ore successive. Se il P.M. non dispone la restituzione dell’immobile trasmette gli atti, nelle quarantotto ore dalla ricezione del verbale, al giudice per le indagini preliminari che emetterà l’ordinanza di convalida con il decreto di reintegrazione nel possesso nei 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Considerando che l’esecuzione del provvedimento di  reintegrazione nel possesso dell’immobile previsto dall’art. 321 bis cod. proc. pen. presuppone necessariamente il rilascio dell’immobile da parte dell’occupante (come chiaramente esplicitato nell’ipotesi in cui la P.G. agisca d’iniziativa ove si tratti dell’unica abitazione del denunciante e vi siano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione), lo spontaneo rilascio dell’immobile da parte dell’occupante che “collabori” all’accertamento dei fatti ( immutate le problematiche di indeterminatezza prima indicate) consentirà di ritenere la causa di non punibilità già nella fase delle indagini preliminari.

In realtà l’individuazione dei “fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione” potrebbe porre questioni di natura civilistica di difficile risoluzione in tempi brevi, nei casi nei quali l’occupante opponga l’esistenza di un titolo che sia disconosciuto o contestato dal proprietario. Non appare infatti compatibile né con l’esclusiva previsione di “primi accertamenti” sull’arbitrarietà dell’occupazione né con la necessità di recarsi “senza ritardo” presso l’immobile del denunciante come previsto dall’art. 321 bis co. 2 l’avvio di un approfondimento sulle eventuali reciproche contestazioni del querelante e dell’occupante in ordine all’eventuale titolo di detenzione.

Significativamente, proprio in relazione al sequestro preventivo, si è posto in giurisprudenza il problema dell’esame delle contestazioni sul titolo, in caso di restituzione del bene all’avente diritto in ipotesi di abusiva occupazione di bene appartenente ad altri. In particolare, in un caso in cui si contestava l’abusiva occupazione di un bene demaniale (art. 1161 cod. nav.). il P.M., adottando un provvedimento ai sensi dell’art. 321 co. 3 secondo periodo cod. proc. pen. aveva operato la restituzione del bene al demanio dello Stato, contestata dalle originarie concessionarie del bene. La Corte di cassazione, intervenuta a seguito dell’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica dell’ordinanza di annullamento da parte del Tribunale del riesame del decreto del P.M., pur  ritenendo illegittima la restituzione effettuata poiché si era in presenza di una contestazione sulla proprietà del bene in relazione alla quale doveva essere rimessa la decisione al giudice civile (in applicazione del principio generale fissato dagli artt. 324 co. 8 e 263 co. 3 cod. proc. pen), ha affermato che “come sempre avviene quando l’autorità giudiziaria deve procedere alla restituzione di un bene sequestrato” deve prendersi “ atto dell’effettiva sussistenza del diritto alla restituzione in favore del beneficiario che ne abbia dato dimostrazione non potendo ipotizzarsi un favor possessionis che prescinda dallo jus possidendi”. Se pure la rimessione al giudice civile appare collegata solo a contestazioni sulla proprietà del bene ( lasciando quindi fuori le ipotesi di detenzione legittima che allega il denunciante/ querelante ma non correlata al diritto di proprietà ovvero l’eventuale  detenzione legittima allegata dall’occupante che contesti l’arbitrarietà dell’occupazione) si pone la questione di introdurre problematiche di natura civilistica nella fase cautelare con necessità di risoluzione da parte del giudice.     

Forse per mero difetto di coordinamento sembra non previsto uno specifico rimedio impugnatorio ma, realizzandosi comunque una sottrazione di disponibilità del bene a colui che, sulla base degli accertamenti, si ritiene occupante arbitrario, la nuova misura appare assimilabile al sequestro preventivo pur atteggiandosi a misura che partecipa ad alcune caratteristiche di esso e se ne discosta per altre. Dovrà quindi ritenersi che il provvedimento del giudice sarà soggetto a riesame, ad appello (del provvedimento adottato sulla la richiesta di revoca del provvedimento di reintegrazione precedentemente adottato) e a ricorso per cassazione nei casi di cui all’art. 325 cod. proc. pen.


[1] Viene così qualificata in forza della sua collocazione sistematica anche se, come si proverà a esporre, la misura appare uno strumento eterogeneo rispetto al sistema delle misure cautelari.

[2] Un’analisi molto ampia delle questioni che sono state poste, con puntuali richiami agli articoli e agli interventi dove vari autori e associazioni di studiosi hanno espresso le loro critiche, è contenuta nella relazione del Massimario della Cassazione n. 33/2025 del 23 giugno 2025 pagg. 9-20.  

[3] Cfr., ad esempio, Fiandaca – Musco, Parte speciale vol I, VI Ed. Zanichelli 2021, pag.2 e ss.  

[4] L’originario articolo 280 del codice Rocco era stato originariamente abrogato dal d. lgs. lgt. 14 settembre 1944 n. 288 unitamente agli artt. 281 e 282 che riguardavano l’offesa, rispettivamente, alla libertà e all’onore del Capo del governo e quindi quali incriminazioni legate all’ideologia del passato regime fascista. 

[5] Importante rilevare che la legge costituisce ratifica di 5 atti internazionali volti alla prevenzione e al contrasto del terrorismo: Convenzione del consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005, Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare sottoscritta a new York k 14 settembre 2005, Protocollo di emendamento della Convenzione Europea per la repressione del terrorismo sottoscritto a Strasburgo il 15 maggio 2003, Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005, Protocollo addizionale alla Convenzione del consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, sottoscritto a Riga il 22 ottobre 2015

[6] Ci si riferisce ai valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà e a uno stato democratico che assicura il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

[7] Atto camera n. 1660 presentato il 22/01/2024 e titolato “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” già approvato dalla Camera dei deputati il 18/09/2024 e quindi trasmesso al Senato dove era stato esaminato e approvato dalle commissioni I e iI nel marzo 2025 con limitate modificazioni

[8] Relazione al disegno di legge n. 1660 presentato alla Camera dei deputati il 22 gennaio 2024.

[9] Si fa riferimento al regolamento 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/06/2024 che mira a regolamentare l’uso dell’intelligenza artificiale generativa,  A I Act,  che costituisce il prodotto della sentita necessità, quanto meno a livello europeo, di sviluppare un mondo digitale che garantisca la protezione dei diritti fondamentali, la salute, la sicurezza, la qualità dell’ambiente, la  democrazia e lo stato di diritto.

[10] In realtà l’art. 1 co. 1 l. 18/04/1975 si limita a riferirsi a “congegni bellici micidiali di qualunque natura”; forse il richiamo è da intendersi anche agli congegni diversi dalle armi quali “bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi … biologici, radioattivi ( quelli chimici e batteriologici già menzionati nella nuova disposizione) .

[11] Quindi della condotta criminosa oggetto dell’integrazione apportata all’art. 270 quinquies dal d.l. 18/02/2015 n. 7 convertito, con modificazioni, nella l. 17/04/2015 n. 43

[12] Cass. Pen. Sez. II 29/11/2022 n. 14885.

[13] Ma non ovviamente il sistema democratico

[14] Entrambi gli ultimi due gruppi di corsivi sono tratti da Cass. Pen. 14885/2022 cit., si rinvia alla sentenza per gli ulteriori richiami giurisprudenziali

[15] Art. 10 co. 2 d.l. 48/2025 convertito nella l. 80/2025.

[16] In tal senso Cass. Pen. Sez II 22/05/2025 n. 20675  (si noti: successiva all’entrata in vigore del d.l. in commento ma che richiama gli indirizzi giurisprudenziali sul punto aderendo, tra le altre, a Cass. Pen. Sez. II 24/03/2023 n. 27041 secondo la quale “ Il reato di invasione viene integrato ogni qual volta si occupi un immobile senza titolo, risultando indifferente ai fini della configurazione del reato se l’occupazione – nel caso esaminato dell’immobile di un ente pubblico – sia avvenuta con l’autorizzazione del precedente legittimo detentore ovvero in virtù di un rapporto di parentela con l’originario legittimo assegnatario)

[17] Cass. Pen. 20675/2025 alla quale si rimanda per un esame degli indirizzi giurisprudenziali sul punto

[18] In tal senso Cass. Pen. Sez. V 06/06/2017 n. 40291; nello stesso senso, più recentemente, Cass. Pen. Sez. V, 14/12/2022 n. 3991).

[19] Cass. Pen. Sez. V, 04/11/2019 n. 50192.

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