La Legge 17 marzo 2026, n. 37, entrata in vigore l’11 aprile 2026, si inserisce nel quadro delle riforme volte a rafforzare la tutela dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. L’intervento normativo si propone di incidere in modo significativo sul sistema dell’affidamento, introducendo strumenti di maggiore controllo, trasparenza e uniformità operativa.

Fin dall’articolo 1, il legislatore pone al centro della disciplina il principio del superiore interesse del minore, e del  diritto  dei  bambini  e  degli adolescenti a vivere e a crescere all’interno delle proprie  famiglie di origine, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, alla  legge  4  maggio  1983,  n.  184,   elevandolo a criterio guida per ogni decisione.

Tale principio non resta confinato a una dimensione astratta, ma si traduce in un parametro operativo che orienta tutte le fasi dell’affidamento, dalla scelta della misura più adeguata fino alla verifica della sua permanenza nel tempo.

Le nuove disposizioni introducono un sistema integrato di registrazione e monitoraggio degli affidamenti dei minori, articolato su due livelli: nazionale e giudiziario.

Da un lato, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio un registro nazionale che raccoglie dati aggregati relativi alle famiglie affidatarie, alle comunità e agli istituti. Questo strumento ha una funzione di monitoraggio generale del fenomeno, consentendo di rilevare la diffusione degli affidamenti sul territorio e, soprattutto, di prevenire situazioni di collocamento improprio, in particolare all’interno di strutture residenziali. La raccolta dei dati avviene in collaborazione con regioni ed enti locali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e mira a costruire una base informativa uniforme e aggiornata.

Dall’altro lato, viene previsto presso ogni tribunale per i minorenni e tribunale ordinario un registro dei minori collocati, presso famiglie affidatarie, in comunita’ di tipo familiare e in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati che consente di seguire nel dettaglio il percorso di ciascun minore all’interno del sistema di protezione.

In tale registro sono annotati tutti i provvedimenti rilevanti: dal collocamento iniziale alle eventuali modifiche, dagli incontri con la famiglia agli interventi della forza pubblica, fino alla presenza di bisogni speciali. Si tratta, quindi, di uno strumento di tracciabilità puntuale e cronologica, volto a garantire trasparenza e controllo sulle decisioni adottate.

Le due disposizioni sono tra loro complementari:

  • il registro nazionale offre una visione complessiva e statistica del sistema
  • il registro presso i tribunali assicura il controllo concreto sul singolo caso

Il coordinamento tra i diversi livelli è garantito dalla trasmissione periodica dei dati alle amministrazioni centrali, creando così un circuito informativo continuo.

In punto di diritto, la legge 37/2026 si inserisce in un solido quadro normativo internazionale e nazionale volto a garantire la tutela del minore.

La Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, definisce il minore come «ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità secondo la legislazione applicabile» (art. 1). L’art. 3, primo comma, stabilisce che «in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente».

Analogamente, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25 gennaio 1996), ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77, impone all’autorità giudiziaria, prima di ogni decisione, di acquisire «informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore».

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (7 dicembre 2000, adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007) ribadisce, all’art. 24, l’obbligo di considerare l’interesse superiore del minore e sancisce il diritto del bambino a mantenere rapporti regolari con entrambi i genitori, salvo contrarietà al suo interesse.

Sul piano nazionale, l’art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 attribuisce priorità alla crescita del minore nella famiglia naturale, riconoscendo il legame di sangue come elemento fondamentale dello sviluppo affettivo e psico-fisico del bambino. La separazione dalla famiglia di origine è giustificata solo in presenza di gravi carenze materiali o morali dei genitori, che possano compromettere irreversibilmente il benessere del minore, in coerenza con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

In tale prospettiva, la valutazione della situazione familiare del minore deve essere rigorosa, basata su criteri oggettivi e chiari: inidoneità dei genitori, gravità e significatività dei rischi, danni potenziali alla crescita e altre circostanze indicatrici della capacità genitoriale di garantire uno sviluppo sano. La giurisprudenza della Corte Europea sottolinea che, quando esiste un legame familiare accertato, lo Stato deve agire affinché tale legame possa svilupparsi liberamente, assumendo obblighi positivi di tutela della vita familiare.

In questo contesto, la Legge 37/2026 rafforza il principio dell’interesse superiore del minore, traducendolo in strumenti concreti di monitoraggio e controllo, e garantisce che ogni decisione sull’affidamento sia fondata su valutazioni oggettive e trasparenti.

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