Sommario: 1. Disciplina del sequestro anteriore alla riforma Cartabia – 2. Disciplina del sequestro post riforma Cartabia.

1. Disciplina del sequestro anteriore alla riforma Cartabia

Tra i rimedi concessi dalla legge (art. 156 6° comma e art. 8 comma 7 legge divorzio), in caso di inadempimento del coniuge/genitore obbligato, vi è il sequestro.

In particolare, il coniuge che ha diritto all’assegno di mantenimento, può rivolgersi al giudice per ottenere il sequestro di parte dei beni dell’altro coniuge, in caso di separazione, nel caso di accertata inadempienza, per come espressamente previsto dall’art. 156 c.c., in caso di divorzio, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6, per come espressamente previsto dall’art. 8, comma 7, legge divorzio.

Dal confronto tra le due disposizioni emerge chiaramente che l’art. 156 richiede espressamente, ai fini della concessione del sequestro, un inadempimento acclarato, mentre l’art.8 si limita ad enunciare una finalità di conservazione della garanzia del creditore, che presuppone, tuttavia, quantomeno un pericolo concreto di inadempimento.

In entrambi i casi, il sequestro ha come presupposto un credito già dichiarato (cioè il diritto all’assegno di mantenimento) e non richiede un pericolo imminente, ragion per cui la giurisprudenza ne ha escluso la natura cautelare[1]

Non si ritiene neppure necessaria una particolare gravità dell’inadempimento, potendo tale misura essere concessa anche, in caso di inadempimento saltuario, purchè frequente (quindi non episodico) ed attuale al momento della richiesta.

Si è osservato, altresì, che detta “inadempienza” non si configura soltanto in caso di mancato versamento dell’assegno di mantenimento, ma anche nel caso di inadempimento all’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto dal giudice ai sensi del comma quarto del citato art. 156, cosi come  nel caso di inottemperanza ad eventuali prescrizioni della separazione consensuale volte a garantire l’osservanza dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nella misura concordata. (cfr. Cass. Civ. sent n. 4776 del 1998)

Il sequestro andrà disposto, in proporzione all’entità del credito, avuto riguardo alla quantità e qualità dei beni del debitore ed a tutte le circostanze del caso concreto, con la precisazione che a norma dell’art. 8 L. div., ultimo comma, le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, sono soggette a pignoramento o sequestro fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico.

Si ritiene che il provvedimento di sequestro non sia autonomamente impugnabile, essendo da un lato, revocabile con un’istanza di modifica, qualora nel corso del giudizio vengano meno i presupposti, dall’altro impugnabile unitamente alla pronuncia che definisce il giudizio.

2. Disciplina del sequestro post riforma Cartabia.

Il quarto comma dell’art. 437 bis.36 c.p.c., si occupa, del sequestro dei beni mobili, immobili o dei crediti del debitore a tutela del contributo periodico, con una formulazione analoga a quelle contenuta nell’art. 8 Legge divorzio, non essendo tuttavia previsto il limite di metà per le somme spettanti all’obbligato soggette a sequestro.

Valgono, in tale sede le stesse considerazioni già svolte in ordine alla natura e alle finalità dell’istituto, avente una funzione coercitiva più che cautelare.

Il sequestro previsto dall’art. 473-bis.36 c.p.c. si colloca in una posizione particolare rispetto agli altri strumenti di tutela patrimoniale, perché nasce all’interno del processo di famiglia ed è costruito attorno a esigenze diverse da quelle tipiche delle misure cautelari ordinarie.

A differenza del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., che presuppone un credito solo probabile e richiede la rigorosa dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, il sequestro familiare interviene su un credito già accertato dal giudice, spesso derivante da un provvedimento provvisorio o definitivo che impone il pagamento di un contributo economico. Il fulcro non è più l’incertezza del diritto, ma il rischio di inadempimento di un obbligo che il giudice ha già riconosciuto come dovuto.

Proprio per questo, la misura ex art. 473-bis.36 si caratterizza per un abbattimento dei requisiti cautelari tradizionali. Non è necessario dimostrare una dispersione imminente del patrimonio nei termini rigorosi richiesti dall’art. 671 c.p.c.; è sufficiente che emergano elementi idonei a far ritenere che il debitore possa sottrarsi all’adempimento. La ratio è chiaramente diversa: non si tratta soltanto di conservare beni in vista di una futura esecuzione, ma di assicurare l’effettività immediata di obblighi che incidono su diritti fondamentali, come il mantenimento dei figli o del coniuge economicamente più debole.

Rispetto al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., la distanza è ancora più netta. Quest’ultimo non tutela un credito, ma mira a custodire un bene che è oggetto di controversia sulla proprietà o sul possesso. Il sequestro familiare, invece, non ha alcuna funzione di custodia neutrale: è uno strumento chiaramente orientato alla garanzia patrimoniale e, in una certa misura, anche alla pressione sull’obbligato.

Infine, rispetto agli strumenti di pagamento diretto al terzo (come l’ordine al datore di lavoro di versare l’assegno), il sequestro si colloca su un piano diverso. Il pagamento diretto opera tipicamente come rimedio all’inadempimento già verificatosi ed ha una funzione essenzialmente esecutiva; il sequestro familiare, invece, può intervenire anche in via preventiva, proprio per evitare che l’inadempimento si realizzi.

In definitiva, il sequestro ex art. 473-bis.36 c.p.c. è uno strumento speciale e autonomo, che non si limita a riprodurre modelli cautelari tradizionali, ma li adatta alle peculiarità del diritto di famiglia. La sua funzione principale non è soltanto conservativa, bensì garantistica e coercitiva, in coerenza con l’esigenza di assicurare l’effettività di obblighi economici che incidono direttamente sulla tutela dei soggetti più vulnerabili.

Si evidenzia da ultimo, che nel caso del sequestro disposto ai sensi dell’art. 473-bis.36 c.p.c., il tema della nomina del custode non è espressamente regolato dalla norma, ma va risolto alla luce dei principi generali in materia di sequestro e della particolare funzione che questo strumento assume nel processo di famiglia.

In via generale, ogni sequestro presuppone una forma di custodia, perché il bene viene sottratto alla libera disponibilità del titolare e deve essere conservato o amministrato in modo coerente con le finalità del provvedimento. Anche il sequestro familiare non fa eccezione a questo principio. Tuttavia, a differenza del sequestro conservativo ordinario, la custodia nel contesto dell’art. 473-bis.36 tende ad assumere una configurazione più flessibile e attenuata.

La ragione sta nella funzione della misura, che non è tanto quella di gestire o amministrare un bene controverso, quanto piuttosto di garantire l’adempimento di obblighi economici già accertati, spesso con carattere periodico, a tutela di interessi familiari primari. Di conseguenza, il giudice è chiamato a calibrare la custodia in modo proporzionato, evitando appesantimenti organizzativi non necessari.

Quando il sequestro riguarda beni immobili, la nomina di un custode appare normalmente opportuna, se non inevitabile, e avviene di regola secondo i criteri mutuati dalla disciplina del sequestro conservativo. In questi casi, non è raro che il debitore stesso venga nominato custode, salvo che emergano elementi di inaffidabilità tali da rendere incompatibile tale scelta con la funzione di garanzia della misura.

Diverso è il caso del sequestro avente ad oggetto crediti o somme di denaro, ad esempio giacenze su conto corrente o crediti verso terzi. Qui la funzione di custodia è in larga parte assorbita dal vincolo giuridico imposto dal provvedimento e dall’ordine al terzo di non disporre delle somme, sicché la nomina di un custode in senso tecnico può risultare superflua o meramente formale.

In altri casi ancora, il sequestro ex art. 473-bis.36 assume una funzione prevalentemente impeditiva, limitandosi a bloccare atti di disposizione del debitore. Anche in queste ipotesi, la prassi mostra una tendenza del giudice a individuare direttamente nel provvedimento le modalità di gestione del bene, senza ricorrere necessariamente alla designazione di un custode terzo.

In definitiva, pur potendosi affermare che il sequestro comporta in linea di principio una forma di custodia, nel contesto dell’art. 473-bis.36 c.p.c. la nomina del custode non opera in modo automatico, né rigido, ma viene modulata in relazione al tipo di bene sequestrato e alla concreta funzione della misura. Si tratta di un ulteriore indice della specialità dell’istituto, che privilegia l’effettività della tutela rispetto all’applicazione meccanica delle categorie cautelari tradizionali.


[1] Cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n. 12073/04, secondo cui il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all’altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156, sesto comma, cod.civ., non ha natura cautelare, perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell’adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il provvedimento – che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser emanato, anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l’inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio (cfr. Cass.Civ 12073/04)

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