La Lettera Enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV (15 maggio 2026), primo documento magisteriale pontificio interamente dedicato all’intelligenza artificiale, propone un quadro di principi antropologici e di discernimento etico di straordinaria profondità. Il presente contributo esamina la struttura argomentativa dell’enciclica e i suoi contenuti fondamentali; procede poi a mostrare come quei principi — la non-neutralità algoritmica, la custodia della persona, il primato dell’accountability, il controllo umano effettivo — trovino eco e declinazione specifica nel dibattito giuridico italiano sull’intelligenza artificiale nella giustizia, un ambito governato da fonti di natura radicalmente diversa: il Regolamento (UE) 2024/1689, la Legge n. 132/2025 e le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura. L’incontro tra i due piani — quello dei principi universali e quello delle norme tecniche — non è comparazione tra testi omogenei, ma riconoscimento della medesima preoccupazione di fondo articolata in registri propri e irriducibili.

PARTE PRIMA — LA MAGNIFICA HUMANITAS: STRUTTURA, CONTENUTI, PRINCIPI

1. Genesi e collocazione nel Magistero sociale

La Magnifica Humanitas si inscrive nella linea evolutiva del Magistero pontificio inaugurata dalla Rerum novarum di Leone XIII (1891) — di cui l’enciclica celebra il 135° anniversario — e proseguita attraverso la Populorum progressio (1967) di Paolo VI, la Centesimus annus (1991) di Giovanni Paolo II e la Laudato si’ (2015) di Francesco. Ogni grande svolta tecnologica e sociale ha trovato nel Magistero sociale una risposta articolata, fondata sulla dignità inalienabile della persona e sul principio del bene comune.[2]

L’enciclica, composta da 245 paragrafi articolati in un’introduzione, cinque capitoli e una conclusione, è il primo intervento magisteriale di rango enciclico interamente dedicato all’intelligenza artificiale. Il suo orizzonte è universale: si rivolge a tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, credenti e non credenti, in dialogo con le scienze, le istituzioni e la cultura. Questa universalità non è una limitazione, è la vocazione propria del Magistero: proporre principi capaci di fondare il discernimento in ogni contesto, lasciando alle singole culture, ordinamenti e comunità il compito della declinazione concreta.[2]

2. Architettura argomentativa e chiave ermeneutica

L’architettura interna del documento rivela una strategia argomentativa rigorosa che muove dal generale al particolare. I Capitoli 1 e 2 costruiscono il fondamento teologico-antropologico: la Dottrina sociale come patrimonio vivo di sapienza; la dignità trinitaria della persona umana (imago Dei); i principi del bene comune, della destinazione universale dei beni, della sussidiarietà, della solidarietà. Il Capitolo 3 affronta il cuore del problema — «Tecnica e Dominio» — con la sezione dedicata all’IA (nn. 93-111). Il Capitolo 4 scende nelle sfide concrete di verità, lavoro e libertà. Il Capitolo 5 affronta la dimensione bellica e geopolitica. La Conclusione propone il programma di vita cristiana nell’era algoritmica.

La chiave ermeneutica trasversale è una dicotomia biblica di straordinaria forza evocativa: la Torre di Babele (Gn 11,1-9) come metafora del rischio tecnocratico — «un linguaggio unico, capace di tradurre tutto, persino il mistero della persona, in dati e prestazioni» (n. 10) — e la ricostruzione di Gerusalemme da parte di Neemia (Ne 2-6) come modello di costruzione responsabile, condivisa, attenta alle paure delle persone e fedele alla pluralità delle voci. «La prima scelta non è tra un sì o un no alla tecnologia, ma tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme»,[3] tra un potere che si illude di dominare il cielo e una comunità che, in umiltà, si mette a lavorare insieme per la convivenza fraterna.

3. I principi fondamentali: una mappa tematica

3.1. Il rifiuto della neutralità tecnologica e il paradigma tecnocratico

Il primo snodo concettuale dell’enciclica è il rifiuto della neutralità tecnologica. Leone XIV riprende la critica al paradigma tecnocratico avviata da Francesco nella Laudato si’, radicalizzandola nel contesto digitale. Ogni sistema di IA, afferma il documento, «porta con sé scelte e priorità: ciò che misura, ciò che ignora, ciò che ottimizza e il modo in cui classifica persone e situazioni» (n. 104).[4] La tecnica non va considerata nemica dell’uomo — «essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, in quanto fatto profondamente umano» — ma il paradigma tecnocratico che la orienta può trasformarla in strumento di dominio.

Particolare rilievo assume la denuncia della concentrazione del potere digitale: «il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati e della capacità di calcolo non è appannaggio degli Stati, ma di grandi attori economici e tecnologici» (n. 95),[5] creando asimmetrie epistemiche, economiche e politiche che il documento qualifica come «nuovi monopoli dell’IA» (n. 109) e che rischiano di distorcere le regole stesse del discorso pubblico e democratico.

3.2. La definizione dell’IA e i suoi limiti ontologici

Leone XIV offre una caratterizzazione dell’IA sobria e precisa. I sistemi di IA sono più «coltivati» che «costruiti»: gli sviluppatori non ne progettano ogni dettaglio, ma creano un’architettura sulla quale il sistema «cresce», con la conseguenza che aspetti fondamentali del funzionamento restano ignoti anche ai progettisti (n. 98). Soprattutto, tali sistemi «non vivono un’esperienza, non possiedono un corpo, non attraversano la gioia e il dolore» (n. 99):[6] possono imitare linguaggi e comportamenti, ma non capiscono ciò che producono, perché non abitano il mondo affettivo, relazionale e spirituale nel quale l’umano diventa sapiente.

Questa precisazione ontologica non è accademica: ha conseguenze normative dirette. Nessun algoritmo può sostituire il giudizio morale, che «implica coscienza, responsabilità personale e riconoscimento dell’altro come persona» (n. 198).[7] Da qui la radicale messa in questione di qualsiasi forma di delega decisionale su diritti, libertà, opportunità alle macchine.

3.3. Deresponsabilizzazione e accountability

Il terzo nucleo concettuale è la denuncia della deresponsabilizzazione per delega algoritmica: «affidare, nei fatti, a un algoritmo il potere di selezionare chi merita e chi no, senza che nessuno si assuma più il peso della decisione» (n. 103).[8] Quando la decisione si automatizza o si opacizza, cresce il rischio che la responsabilità si dissolva nell’infrastruttura tecnica: l’ingiustizia «si fa silenziosa e la compassione, la misericordia e il perdono […] scompaiono dall’orizzonte» (n. 103).

Il rimedio che l’enciclica propone è il principio di accountability: «la possibilità di identificare chi deve rendere conto delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano» (n. 105).[9] La catena di responsabilità — chi progetta, chi addestra, chi autorizza, chi utilizza — deve restare sempre identificabile e verificabile. È questo il criterio che trasforma un principio morale in garanzia giuridicamente azionabile.

3.4. Lavoro, verità, libertà nell’era algoritmica

Il Capitolo 4 sviluppa le sfide concrete con un’attenzione che trascende la retorica. Sul lavoro, l’enciclica denuncia il paradosso per cui l’IA, pur promettendo di farsi carico delle mansioni ordinarie, produce spesso dequalificazione, sorveglianza automatizzata e riduzione dei lavoratori a esecutori di istruzioni macchina (n. 150). Sulla verità, il documento avverte che chi controlla le piattaforme digitali possiede «una notevole capacità di incidere sull’immaginario collettivo» (n. 136): gli algoritmi che selezionano e amplificano i contenuti modellano ciò che le persone credono vero. Sulla libertà, Leone XIV individua il rischio di nuove forme di dipendenza e mercificazione della persona, inclusa la simulazione artificiale di relazioni affettive (nn. 100-101).

3.5. Le armi autonome: il confine invalicabile

La sezione più giuridicamente densa dell’enciclica riguarda i sistemi d’arma ad autonomia operativa. L’IA in campo bellico rende la guerra «più praticabile» e «meno soggetta al controllo umano», contraddicendo il principio dell’ultima ratio (n. 197). Il documento è categorico: «non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o comunque irreversibili» (n. 198), perché «il giudizio morale non è riducibile a un calcolo: esso implica coscienza, responsabilità personale e riconoscimento dell’altro come persona» (n. 198). Tre criteri operativi vengono enunciati: tracciabilità delle decisioni; controllo umano effettivo e consapevole sulla forza letale;11 1regole internazionali condivise per frenare la corsa agli armamenti tecnologici (n. 200).

3.6. Le soluzioni: custodia, governance, «disarmatura»

Le proposte dell’enciclica si articolano su tre livelli. Sul piano normativo-istituzionale: «Non basta invocare genericamente l’etica: servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito» (n. 106).[10] Sul piano culturale-educativo: un’«ecologia della comunicazione» (n. 137), un’«igiene dell’attenzione» (n. 146), un’alleanza educativa rinnovata tra famiglia, scuola e comunità. Sul piano politico-radicale: «disarmare» l’IA, sottraendola «alla logica della competizione armata […] renderla discutibile, contestabile, e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita» (n. 110).[11]

Il programma sintetico del documento è racchiuso nel lemma della «custodia» dell’umano, declinata in ogni dimensione: «far crescere la tecnica senza far regredire il cuore» (n. 126).[12] Non tecno-fobia, non tecno-idolatria: discernimento responsabile, che assume il limite come risorsa e non come difetto, e che riconosce nella fragilità dell’umano non un errore da correggere ma il luogo dove si apre la comunione.

PARTE SECONDA — I PRINCIPI DELLA MAGNIFICA HUMANITAS NEL DIRITTO DELL’IA GIUDIZIARIO ITALIANO

4. Piani distinti, medesima preoccupazione di fondo

La Magnifica Humanitas è un atto del Magistero pontificio: si rivolge all’umanità intera con il linguaggio della Dottrina sociale, fonda l’analisi sulla dignità ontologica della persona e propone principi di discernimento universali. Il diritto positivo italiano sull’IA nella giustizia — il Regolamento (UE) 2024/1689[13], la Legge n. 132/2025[14], le Linee guida del CSM[15] — opera in un registro radicalmente diverso: quello della norma tecnica, della fattispecie giuridica, della sanzione, dell’effettività istituzionale. Nessuna di queste fonti richiede all’altra di fare ciò che non le appartiene; nessuna è incompleta rispetto all’altra.

Il Magistero non legifera; la legge non redime.

Eppure, chi lavora nel settore giustizia si trova esposto a entrambi questi piani nello stesso momento: è soggetto al diritto positivo che disciplina l’uso dell’IA nel processo, ed è interpellato — come persona e come professionista — dalla domanda di senso che l’enciclica pone. La questione non è quale dei due piani sia «più completo», ma come essi si articolino nell’esperienza concreta di chi esercita la funzione giurisdizionale. Il presente contributo intende esplorare proprio questa articolazione: mostrare come i principi universali dell’enciclica trovino, nel dibattito tecnico-giuridico italiano sull’IA nella giustizia, una declinazione specifica, con strumenti propri e finalità proprie.

Leone XIV è del resto il primo ad avvertire esplicitamente l’esigenza di questa mediazione: «Non è mia intenzione offrire qui una trattazione sull’intelligenza artificiale […]. Mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona» (n. 97).[16] Il lavoro di traduzione concreta dei principi in politiche, norme e prassi operative è affidato ai competenti: legislatori, giuristi, tecnici, istituzioni.

Il Magistero indica la direzione; i singoli ordinamenti percorrono la strada.

5. Il principio di non-neutralità algoritmica: dalla diagnosi magisteriale alla norma tecnica

L’enciclica afferma che ogni sistema di IA incorpora «una certa idea di persona e di società» inscritta nei dati e nei modelli che lo costituiscono (n. 104). Questo principio — che opera al livello della filosofia della tecnica — trova nel diritto positivo una declinazione specifica attraverso la figura del bias algoritmico e dell’opacità computazionale. Il Regolamento (UE) 2024/1689 vi risponde con obblighi di trasparenza, requisiti di robustezza e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27) per i sistemi ad alto rischio. Il dibattito accademico italiano ha ulteriormente elaborato il concetto di condizionamento surrettizio: la capacità di un sistema formalmente ausiliario di influenzare il processo cognitivo del magistrato — attraverso meccanismi di priming, anchoring bias, automation bias — senza che tale influenza sia visibile o dichiarata.

Il principio magisteriale e la norma tecnica non si sovrappongono, ma si corrispondono: l’enciclica interroga la visione del mondo incorporata nel sistema; il diritto positivo disciplina le condizioni di uso, le procedure di verifica, le responsabilità conseguenti. Sono risposte a scale diverse della medesima domanda: a chi risponde un algoritmo che decide?

6. Accountability: da principio etico a garanzia giuridica

Leone XIV usa la parola accountability senza traduzione — scelta linguistica consapevole — per indicare la condizione irrinunciabile di qualsiasi governance dell’IA: l’identificabilità di chi decide, motiva, controlla e risponde delle conseguenze (n. 105). Nel diritto positivo italiano questa esigenza trova una doppia espressione normativa. Il Regolamento (UE) 2024/1689 art. 14 impone il human oversight come requisito strutturale dei sistemi ad alto rischio: la sorveglianza umana non è formalità ma capacità effettiva di comprendere l’output, riconoscerne i limiti, intervenire quando necessario.[17] La Legge n. 132/2025 art. 15 comma 1 esprime la medesima esigenza nella forma della riserva di giurisdizione: «è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».[18]

Il registro è diverso — etico-universale nell’enciclica, tecnico-positivo nella norma — ma la struttura della preoccupazione è identica: che nessuna decisione che incida su diritti fondamentali possa nascondersi nell’opacità di un processo automatizzato senza che qualcuno ne risponda. La Legge italiana porta questa logica alla sua conseguenza estrema: non supervisione rafforzata, ma riserva esclusiva e non delegabile alla persona fisica del magistrato.

7. La custodia cognitiva: quando il diritto opera dove il Magistero avverte

Uno dei passaggi più originali della Magnifica Humanitas riguarda la crisi cognitiva indotta dalla delega algoritmica. Leone XIV avverte che la facilità e velocità di ottenere risposte dall’IA «può abituarci a delegare troppo e a cercare risposte pronte, indebolendo il giudizio personale e la creatività» (n. 100),[19] e che l’educazione rischia di produrre persone che «sanno molte cose ma faticano a dare un orientamento alla propria vita, anche a causa dell’incapacità di connettere le informazioni e le conoscenze» (n. 146). È la diagnosi di una società che scambia la velocità dell’accesso alle informazioni con la profondità della comprensione.

Nel dominio giuridico, questa diagnosi trova riscontro nelle ricerche sulle neuroscienze cognitive applicate alle professioni: l’uso prolungato di sistemi automatizzati può determinare indebolimento funzionale delle capacità analitiche, di sintesi, di ragionamento sillogistico secondo il principio neurobiologico del «use it or lose it». È il fenomeno che il dibattito accademico ha denominato atrofia cognitiva, oggi entrato nel circuito delle preoccupazioni istituzionali: la Delibera CSM n. 118/VV/2024 richiama espressamente la necessità di preservare l’«integrità cognitiva» del magistrato come condizione di esercizio della funzione giurisdizionale.

L’enciclica avverte della minaccia dal piano culturale e spirituale; il diritto positivo e la ricerca scientifica la presidiano sul piano tecnico e normativo. Non vi è sovrapposizione, ma un continuum di responsabilità che scende dalla diagnosi di civiltà alla regola operativa.

8. La «terza via»: custodia dell’umano e intelligenza aumentata

L’enciclica propone come risposta ai rischi tecnologici non il rifiuto ma la custodia: «far crescere la tecnica senza far regredire il cuore» (n. 126). L’IA può essere un «aiuto prezioso» (n. 100) a condizione che «sia sempre l’intelligenza umana, con la sua coscienza e la sua libertà, a guidare le innovazioni tecniche e a stabilirne con responsabilità l’uso e i limiti» (n. 97). Non è né accettazione acritica né rifiuto tecnofobico: è una terza via fondata sull’antropologia cristiana e aperta al dialogo con ogni tradizione di pensiero.

Nel dibattito giuridico-tecnico italiano, questa posizione trova espressione nel paradigma dell’intelligenza aumentata: l’IA come strumento di amplificazione cognitiva che potenzia senza sostituire, che assiste senza decidere. È un’opzione che presuppone il pieno rispetto della riserva di giurisdizione, si traduce operativamente in metodologie strutturate di interazione con i sistemi — il cosiddetto legal prompting — e richiede la formazione continua del magistrato come presidio principale contro l’automation bias. Il Progetto LexIntel, attivo presso il Tribunale di Catania – prima sperimentazione strutturata di LLM nel processo civile italiano autorizzata dal Ministero della Giustizia in collaborazione con CINI e Politecnico di Milano – costituisce il banco di prova empirico di questa opzione.

I due piani — quello della custodia proposta dall’enciclica e quello dell’intelligenza aumentata elaborata nel dibattito giuridico — non si traducono reciprocamente, perché appartengono a linguaggi diversi. Ma parlano della stessa cosa: che l’essere umano rimanga al centro, capace di giudicare, di sbagliare, di perdonare, di crescere; che nessuna macchina, per quanto sofisticata, possa appropriarsi di quella responsabilità.

9. I dati come bene comune: dall’enunciato magisteriale alla norma

L’enciclica afferma con nettezza che «la proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata. Essi sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi» (n. 108).[20] È l’applicazione del principio della destinazione universale dei beni al dominio digitale, e costituisce un invito esplicito a una politica pubblica del dato.

Nel settore giustizia questo principio si traduce in vincoli specifici che la regolamentazione vigente già presidia parzialmente: divieto di utilizzo di dati giudiziari per la profilazione dei magistrati (la cui problematica è già stata affrontata dal legislatore francese e monitorata in Italia); obbligo di anonimizzazione dei dati di addestramento; limiti alla commercializzazione di banche dati giurisprudenziali da parte di soggetti privati; requisiti di trasparenza sui dataset usati per sviluppare sistemi destinati al settore pubblico. Il principio magisteriale opera come orientamento teleologico che il diritto positivo deve implementare con strumenti tecnici proporzionati.

10. Il contributo dell’enciclica al dibattito giuridico: un’autorità di principio

Qual è il contributo specifico della Magnifica Humanitas al dibattito giuridico sull’IA nella giustizia? Non è un contributo normativo — l’enciclica non detta fattispecie, non crea obblighi, non sanziona condotte. È un contributo di fondazione antropologica: offre la risposta alla domanda «perché», che il diritto positivo non può porsi senza trascendere il proprio registro.

L’enciclica afferma che la persona umana è sempre «la via della Chiesa» (n. 50), mai strumento, mai dato, mai output algoritmo. Questa affermazione è pregiuridica, nel senso proprio del termine: sta prima del diritto, ne costituisce il fondamento ultimo, e orienta l’interpretazione sistematica delle norme. Il principio dell’human oversight — che il Regolamento (UE) 2024/1689 art. 14 pone come requisito tecnico — trova nella Magnifica Humanitas la propria giustificazione antropologica profonda: non è una regola di funzionamento, è la traduzione tecnica di un’esigenza costitutiva della dignità umana.

In questa prospettiva, la denuncia magisteriale dell’allineamento etico insufficiente — «non serve un’IA più morale, se questa morale è decisa da pochi» (n. 107)[21] — non è un’obiezione alla regolazione tecnica ma la sua condizione di legittimità: qualsiasi framework di governance dell’IA che non si interroghi sul potere di chi ne controlla lo sviluppo resta formalmente corretto ma sostanzialmente cieco.

Tavola di articolazione — Principi dell’enciclica e loro declinazione nel diritto dell’IA giudiziario italiano

Principio (Magnifica Humanitas)Articolazione nel diritto positivo (EU AI Act / L. 132/2025)Elaborazione nel dibattito giudiziario italiano
Non-neutralità algoritmica (n. 104)Obblighi di trasparenza e valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act)Condizionamento surrettizio; bias cognitivi nei sistemi ausiliari
Accountability — catena di responsabilità (n. 105)Human oversight (art. 14 AI Act); riserva di giurisdizione (art. 15 L. 132/2025)Tracciabilità delle interazioni; legal prompting strutturato; Progetto LexIntel
Custodia cognitiva — non delegare il giudizio (n. 100)Automation bias come lacuna esplicita (art. 14 par. 4 lett. b AI Act)Atrofia cognitiva; integrità decisionale; formazione SSM; Delibera CSM n. 118/VV/2024
Terza via: né rifiuto né idolatria — custodia (nn. 97, 126)Sistemi ausiliari ammessi se non incidono sulla giurisdizione (art. 15 c. 2 L. 132/2025)Intelligenza aumentata; legal prompting; zona grigia degli usi ausiliari
Dati come bene comune (n. 108)Divieti di profilazione; requisiti di dataset; anonimizzazioneTrasparenza sui dati di addestramento; divieto profilazione magistrati
Controllo umano sulla forza letale (nn. 198-200)LAWS — dibattito internazionale; diritto umanitario; trattati multilateraliFuori dal perimetro giustizia civile; rilevante per sistemi penali e di sicurezza
Allineamento etico insufficiente se la morale è decisa da pochi (n. 107)Co-governance CSM-Ministero; requisiti di partecipazione; rappresentanza pluraleGovernance partecipata; ruolo della magistratura nella regolazione tecnica

CONCLUSIONI

La Magnifica Humanitas è un documento che non si rivolge ai giuristi, ma i giuristi non possono ignorarlo. Non perché imponga regole — non è questo il suo compito — ma perché propone la risposta alla domanda che ogni regola deve presupporre senza potersela porre: perché la persona umana merita di essere protetta da qualsiasi forma di dominio algoritmico?

La risposta dell’enciclica è teologico-antropologica: la persona è «immagine del Dio trinitario» (n. 50), voluta per la relazione e non per la prestazione, portatrice di una dignità ontologica che nessuna efficienza può scalfire e nessun codice può catturare. Questa risposta non compete con quelle che l’ordinamento giuridico fornisce — art. 101 Cost., riserva di giurisdizione, human oversight, accountability algoritmica — ma le fonda: il diritto positivo presidia con le proprie armi ciò che il Magistero affida alla coscienza e alla ragione.

Per chi opera nel settore giustizia, il contributo specifico della Magnifica Humanitas è duplice. Sul piano istituzionale, offre una legittimazione universale al principio della riserva di giurisdizione: la scelta italiana di riservare in modo assoluto al magistrato ogni decisione su interpretazione della legge, valutazione dei fatti e adozione dei provvedimenti non è una posizione tecnico-regolatoria parrocchiale, è la declinazione normativa di una verità antropologica che il Magistero della Santa Sede enuncia con autorità propria. Sul piano culturale, l’enciclica ricorda che i rischi dell’IA nella giustizia non sono solo tecnici o giuridici: sono rischi di civiltà. La deriva verso una giustizia algoritmica non sarebbe solo una violazione di norme; sarebbe la perdita di qualcosa di costitutivamente umano nell’atto del giudicare.

Leone XIV chiude l’enciclica con l’immagine di Gerusalemme che si riedifica: «questa è la via di Gesù Cristo, ieri, oggi e sempre» (n. 242). Per chi lavora nelle istituzioni giudiziarie, «ricostruire Gerusalemme» significa custodire — con le norme, con la formazione, con la coscienza critica — quella dimensione irriducibilmente umana del decidere che nessuna macchina potrà mai abitare.


[1] Le tesi sviluppate nel presente contributo trovano trattazione sistematica in M. Sciacca, High-risk AI Systems nella Giustizia, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2026, Collana «AI e Diritto» (in corso di pubblicazione).

[2]Leone XIV, Lettera Enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, 15 maggio 2026, in www.vatican.va.

[3]Magnifica Humanitas, n. 4: «La tecnica non va considerata, in se stessa, come forza antagonista rispetto alla persona: al contrario, essa è radicata nella nostra storia fin dal principio, in quanto fatto profondamente umano, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo».

[4]Magnifica Humanitas, n. 9: «La prima scelta non è tra un sì o un no alla tecnologia, ma tra edificare Babele o ricostruire Gerusalemme».

[5]Magnifica Humanitas, n. 104: «ogni artefatto tecnico porta con sé scelte e priorità: ciò che misura, ciò che ignora, ciò che ottimizza e il modo in cui classifica persone e situazioni».

[6]Magnifica Humanitas, n. 95: «il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati e della capacità di calcolo non è appannaggio degli Stati, ma di grandi attori economici e tecnologici che, di fatto, fissano le condizioni di accesso, le regole della visibilità e le possibilità stesse di partecipazione».

[7]Magnifica Humanitas, n. 99: «le cosiddette intelligenze artificiali non vivono un’esperienza, non possiedono un corpo, non attraversano la gioia e il dolore, non maturano nella relazione, non conoscono dall’interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità».

[8]Magnifica Humanitas, n. 198: «non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o comunque irreversibili. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile».

[9]Magnifica Humanitas, n. 103: «affidare a un algoritmo il potere di selezionare chi merita e chi no, senza che nessuno si assuma più il peso della decisione».

[10]Magnifica Humanitas, n. 105: «la possibilità di identificare chi deve rendere conto delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano».

[11]Magnifica Humanitas, n. 106: «Non basta invocare genericamente l’etica: servono quadri giuridici adeguati, vigilanza indipendente, educazione degli utenti, una politica che non abdichi al proprio compito».

[12]Magnifica Humanitas, n. 110: «Disarmare l’IA significa sottrarla alla logica della competizione armata che oggi non è più solo militare ma economica e cognitiva […] renderla discutibile, contestabile, e quindi abitabile, restituendola alla pluralità delle culture umane e delle forme di vita».

[13]Magnifica Humanitas, n. 126: «far crescere la tecnica senza far regredire il cuore».

[14]Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (EU AI Act), GUUE L del 12 luglio 2024.

[15]Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, G.U. Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025.

[16]Consiglio Superiore della Magistratura, Delibera n. 118/VV/2024, Linee guida per l’uso dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari, 8 ottobre 2025.

[17]Magnifica Humanitas, n. 97: «Non è mia intenzione offrire qui una trattazione sull’intelligenza artificiale […]. Mi limito a richiamare alcuni elementi essenziali per un discernimento morale e sociale che custodisca il primato della persona, affinché sia sempre l’intelligenza umana, con la sua coscienza e la sua libertà, a guidare le innovazioni tecniche».

[18]Art. 14 reg. (UE) 2024/1689: i sistemi di IA ad alto rischio devono essere progettati e sviluppati in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il loro periodo di utilizzo.

[19]Art. 15 comma 1, l. n. 132/2025: «Nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti».

[20]Magnifica Humanitas, n. 100: «La velocità e la semplicità con cui è possibile ottenere indicazioni, elaborazioni complesse, contenuti mediatici […] possono anche abituarci a delegare troppo e a cercare risposte pronte, indebolendo il giudizio personale e la creatività».

[21]Magnifica Humanitas, n. 108: «La proprietà dei dati non può essere affidata solo a privati, ma va regolamentata. Essi sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi».

[22]Magnifica Humanitas, n. 107: «non possiamo limitarci a invocare la moralizzazione della macchina […] senza avere il coraggio di porre una ulteriore condizione: la possibilità di discutere il codice etico da usare, sottoponendolo a criteri di giustizia sociale condivisa. […] chi controlla l’IA imporrà la propria visione morale, che diventerà l’infrastruttura invisibile dei sistemi».

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