Per una valutazione pubblica e condivisa dei decreti attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132, per la sovranità digitale sui dati giudiziari e sugli strumenti di intelligenza artificiale destinati alla giurisdizione, e per la tutela dell’integrità cognitiva della funzione del giurista – Catania, 30 luglio 2026

I sottoscritti Dirigenti degli Ufficio giudiziari italiani, titolari della gestione organizzativa degli uffici ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e destinatari diretti – quali responsabili del corretto funzionamento del servizio giustizia sul territorio – degli strumenti di intelligenza artificiale in corso di introduzione negli uffici giudiziari – rivolgono, nella consapevolezza della rilevanza costituzionale della transizione algoritmica del sistema giustizia, alle Autorità in indirizzo la presente istanza, perché siano valutate le istanze di seguito formulate nella fase, ormai in corso, di esame parlamentare degli Atti del Governo n. 418 e n. 421 e di adozione definitiva dei decreti attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132.


I. — PREMESSE DI FATTO E DI DIRITTO

Richiamati

  • il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) che include tra i sistemi ad alto rischio (Allegato III, punto 8) quelli destinati a essere utilizzati «da un’autorità giudiziaria o per suo conto» per assistere la ricerca e l’interpretazione dei fatti e del diritto e
    l’applicazione della legge a fattispecie concrete, sottoponendoli a stringenti requisiti di conformità, sorveglianza umana, qualità dei dati, trasparenza e documentazione (artt. 8- 15 e 26-27);
  • il regolamento di modifica dell’AI Act adottato (c.d. Digital Omnibus sull’intelligenza artificiale) che differisce al 2 dicembre 2027 l’applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio di cui all’Allegato III, ivi compresi quelli destinati all’amministrazione della giustizia;


rilevato che la conseguenza, di diretto rilievo nazionale, è quella del prolungamento della fase transitoria prevista dall’art. 15, comma 3, della legge n. 132 del 2025, nella quale la sperimentazione e l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale negli uffici giudiziari ordinari sono rimessi a un regime autorizzatorio esclusivamente ministeriale, privo dei presidi sostanziali e procedurali dell’AI Act.

Per un arco temporale non breve, l’unica garanzia effettiva sarà quella costruita dai decreti attuativi nazionali e dagli atti amministrativi che ne discenderanno;
richiamato l’art. 15 della legge 23 settembre 2025, n. 132 («Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale») che ha introdotto una riserva di giurisdizione assoluta; considerato che il medesimo art. 15, al comma 2, attribuisce al Ministero della giustizia la competenza esclusiva a disciplinare gli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie, e al comma 3 prevede, fino alla compiuta attuazione del Reg. (UE) 2024/1689, il richiamato regime autorizzatorio ministeriale, sentite le Autorità nazionali di cui all’art. 20;
considerato che la legge n. 132 del 2025 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore (dunque entro il 10 ottobre 2026): all’art. 24, uno o più decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2024/1689;

considerato che i due schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui all’art. 24, approvati in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno 2026, sono stati formalmente trasmessi alle Camere quali atti del Governo sottoposti a parere parlamentare e risultano all’esame delle Commissioni competenti:

  • l’Atto del Governo n. 418, trasmesso alla Presidenza della Camera il 24 giugno 2026, recante la disciplina dell’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità penale e civile;
  • l’Atto del Governo n. 421, trasmesso alla Presidenza della Camera il 3 luglio 2026, recante l’assetto dei poteri delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale (AgID e ACN) e delle autorità di vigilanza del mercato — con individuazione del Garante per la protezione dei dati personali quale autorità competente, nei limiti dell’art. 74, paragrafo 8, del regolamento, per i sistemi ad alto rischio impiegati, tra l’altro, nell’amministrazione della giustizia (art. 5, comma 1, lettera c) —, l’apparato sanzionatorio, l’istituzione dello Spazio di sperimentazione italiano per l’IA (artt. 26- 31), la disciplina della formazione (artt. 35-48, ivi compreso l’art. 44 sulla formazione del personale dell’amministrazione della giustizia, che per i magistrati è affidata alla Scuola superiore della magistratura nell’ambito delle linee programmatiche elaborate dal Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 15, comma 4, della legge), nonché l’estensione della tutela del segreto industriale ai dati, agli algoritmi e ai metodi matematici per l’addestramento dei sistemi (art. 49) con devoluzione delle relative controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 50): fase, questa, che costituisce l’ultima finestra utile perché le istanze degli uffici giudiziari, dell’avvocatura e della comunità scientifica trovino ingresso nei testi definitivi;

considerato che dall’esame dei due atti emergono profili di rilievo:

  • l’art. 30, comma 1, lettera b), dell’Atto n. 421 rimette a regolamenti adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e «sentito il Ministero della giustizia», l’istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all’attività giudiziaria, senza alcun coinvolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense né dei dirigenti degli uffici giudiziari, e con un Gruppo operativo (art. 28) composto dalle sole AgID e ACN;
  • l’art. 49 del medesimo Atto, introducendo il comma 1-bis nell’art. 98 del codice della proprietà industriale, ricomprende tra le informazioni aziendali riservate «i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale»: previsione che, ove non coordinata con le esigenze di controllo pubblico, rischia di essere opposta dai fornitori alle richieste di audit dell’amministrazione, delle Autorità di vigilanza e della difesa, svuotando la trasparenza che lo stesso regolamento europeo esige per i sistemi ad alto rischio; entrambi gli atti recano clausole di invarianza finanziaria (art. 22 dell’Atto n. 418; art. 51 dell’Atto n. 421), sicché formazione, vigilanza, sperimentazione e controlli sono destinati a gravare sulle sole risorse disponibili a legislazione vigente, con il rischio concreto che i presidi ivi previsti restino nominali;
  • l’Atto n. 418, infine, nel disciplinare l’identificazione biometrica remota, appresta presidi condivisibili (autorizzazione del giudice per le indagini preliminari con decreto motivato, limiti temporali e territoriali, registrazione delle operazioni in file di log conservati per cinque anni, divieto di banche dati alimentate mediante scraping non mirato, inutilizzabilità dei risultati acquisiti in violazione), ma circoscrive l’ordine di esibizione degli elementi di prova sul funzionamento dei sistemi (art. 17) alle sole azioni civili risarcitorie, senza un corrispondente strumento di verificabilità difensiva degli strumenti algoritmici nel procedimento penale;


richiamato quanto affermato dal CSM con la delibera adottata nella seduta del 22 luglio 2026, di aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’IA nell’amministrazione della giustizia adottate l’8 ottobre 2025;

considerato che i dirigenti degli uffici giudiziari sono, nell’architettura che va delineandosi, i «deployer» istituzionali dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario: su di essi graveranno, in concreto, la vigilanza sull’uso conforme degli strumenti autorizzati, la responsabilità organizzativa per la protezione dei dati trattati negli uffici, la formazione del personale amministrativo e la tenuta complessiva delle garanzie del giusto processo nella dimensione organizzativa; e che, ciononostante, nessuna forma strutturata di consultazione dei dirigenti degli uffici giudiziari è stata sinora prevista nel procedimento di formazione dei decreti attuativi;

considerato che, per gli uffici requirenti, la transizione algoritmica presenta specificità ulteriori, che radicano in capo ai Procuratori generali e ai Procuratori della Repubblica una ragione propria di concorso alla valutazione dei decreti attuativi: la titolarità delle indagini preliminari e la disponibilità diretta della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.; art. 327 c.p.p.) espongono le Procure all’impiego — proprio o delle forze di polizia delegate — di banche dati investigative interconnesse, di sistemi di trascrizione e di analisi massiva delle intercettazioni conservate nell’archivio digitale tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica (art. 89-bis disp. att. c.p.p.), nonché di strumenti di elaborazione di grandi moli di dati acquisiti o sequestrati;

considerato che i dati giudiziari — atti processuali, provvedimenti, registri, intercettazioni, dati sensibili di parti, testimoni, minori e vittime — costituiscono un patrimonio informativo pubblico di eccezionale delicatezza, la cui elaborazione mediante sistemi di intelligenza artificiale forniti da operatori privati, specie se extraeuropei, espone a rischi di esfiltrazione, di riuso non autorizzato per l’addestramento di modelli commerciali, di profilazione dei magistrati (pratica vietata in altri ordinamenti) e di dipendenza tecnologica da infrastrutture non soggette alla giurisdizione nazionale ed europea;

considerato che la letteratura scientifica in materia di interazione uomo-macchina ha documentato in modo convergente i rischi cognitivi dell’uso non presidiato dei sistemi generativi da parte dei professionisti del diritto: il c.d. automation bias (la tendenza a
conformarsi acriticamente all’output della macchina), l’effetto ancoraggio della proposta algoritmica sulla decisione umana, il progressivo de-skilling o atrofia delle competenze redazionali, interpretative e argomentative, svuotando dall’interno la riserva di cui all’art. 15, comma 1, senza che alcuna norma risulti formalmente violata;

considerato, infine, che la transizione algoritmica investe in pari misura l’avvocatura, componente essenziale della giurisdizione e presidio del diritto di difesa (art. 24 Cost.): l’art. 13 della legge n. 132 del 2025 già assoggetta le professioni intellettuali — e dunque, in primo luogo, la professione forense — alla medesima logica che la presente istanza invoca per la magistratura, limitando l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale alle sole attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, e imponendo un obbligo informativo verso il cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo; che l’Atto del Governo n. 421 estende alle professioni la formazione obbligatoria (art. 45) e prevede la modulazione dell’equo compenso in ragione dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale (art. 46); che i presidi invocati nella presente istanza — registro pubblico dei sistemi autorizzati, tracciabilità degli strumenti, verificabilità difensiva degli esiti algoritmici, parità delle armi — sono garanzie che operano anzitutto a favore delle parti e dei loro difensori; e che, pertanto, nessuna regolazione dell’intelligenza artificiale nel processo può dirsi effettiva né pienamente legittimata senza il coinvolgimento paritario del Consiglio Nazionale Forense, degli Ordini circondariali e delle associazioni forensi in ogni sede consultiva, di monitoraggio e di governance contemplata dalle istanze che seguono, nonché senza percorsi formativi comuni a magistrati e avvocati sulla dimensione cognitiva ed epistemologica dell’interazione con i sistemi generativi, condizione di un contraddittorio che resti reale anche nell’ecosistema algoritmico;

considerato, da ultimo, che l’ordinamento già appresta gli strumenti idonei ad assicurare la partecipazione e la valutazione qui invocate, senza necessità di alcuna innovazione normativa: la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 31 maggio 2017, n. 2/2017, recante le Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che fissa i principi di inclusione, trasparenza, tempestività e obbligo di riscontro dei processi consultivi delle amministrazioni; e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante la disciplina dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) e della consultazione, il cui art. 16, comma 1, prevede che, nel corso dell’AIR e della VIR, l’amministrazione competente all’iniziativa regolatoria consulti i destinatari dell’intervento, secondo le metodologie ulteriormente specificate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2018 (Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione). tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti dirigenti degli uffici giudiziari formulano le seguenti istanze.

II. — ISTANZE

1.Valutazione pubblica, condivisa e urgente dei decreti attuativi. Che, prima dell’approvazione definitiva degli Atti del Governo n. 418 e n. 421, siano attivati gli strumenti di partecipazione e di valutazione già previsti dall’ordinamento, e in particolare:

a) l’apertura di una consultazione pubblica formale sui testi degli schemi, condotta in conformità alle Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia di cui alla direttiva n. 2/2017, attraverso la piattaforma governativa della partecipazione (ParteciPa – open.gov.it), con durata congrua rispetto alla complessità della materia, documentazione accessibile anche ai non specialisti e obbligo di riscontro motivato sulle osservazioni pervenute mediante pubblicazione del relativo resoconto;

b) lo svolgimento, per ciascuno schema, dell’analisi dell’impatto della regolamentazione ai sensi del d.P.C.m. 15 settembre 2017, n. 169, comprensiva della consultazione dei destinatari dell’intervento prescritta dall’art. 16, comma 1, del medesimo regolamento — destinatari tra i quali rientrano a pieno titolo gli uffici giudiziari e i loro dirigenti — con relazione AIR trasmessa alle Camere unitamente agli schemi, quale supporto informativo dei pareri parlamentari;

c) la programmazione sin d’ora, nel piano di cui all’art. 12 del d.P.C.m. n. 169 del 2017, della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) sui decreti adottati, a cadenza biennale, con indicatori misurabili riferiti agli uffici giudiziari (tempi, qualità dei provvedimenti, incidenti, costi organizzativi) e con metodologie coerenti con le migliori pratiche di better regulation documentate, tra gli altri, dall’Osservatorio AIR;

d) audizioni strutturate dei dirigenti degli uffici giudiziari, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio Nazionale Forense, della Scuola Superiore della Magistratura, delle università e delle comunità scientifiche delle scienze cognitive e dell’organizzazione, nell’ambito dell’esame parlamentare degli Atti del Governo n. 418 e n. 421;

e) l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un tavolo tecnico permanente sull’attuazione dell’art. 15, con rappresentanza stabile dei Presidenti di Corte d’appello e di Tribunale, dei Procuratori generali e dei Procuratori della Repubblica, dell’avvocatura
e del personale amministrativo, in raccordo con il gruppo tecnico multidisciplinare permanente prospettato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 22 luglio 2026.

2. Sovranità digitale sui dati giudiziari e sugli strumenti. Che i decreti attuativi e i provvedimenti autorizzatori ex art. 15, comma 3, sanciscano espressamente:

a) il principio di localizzazione e di elaborazione dei dati giudiziari esclusivamente su infrastrutture pubbliche o qualificate ai sensi della normativa nazionale sul cloud della pubblica amministrazione, sotto il controllo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con esclusione di trasferimenti verso giurisdizioni prive di garanzie equivalenti;

b) il divieto assoluto di utilizzo dei dati giudiziari — in chiaro o pseudonimizzati — per l’addestramento, la messa a punto o il miglioramento di modelli commerciali di soggetti terzi, da raccordare espressamente alla delega di cui all’art. 16 della legge n. 132 del 2025, con apparato sanzionatorio effettivo e con attribuzione delle relative controversie alle sezioni specializzate in materia di impresa; a tal fine, il comma 1-bis dell’art. 98 del codice della proprietà industriale, introdotto dall’art. 49 dell’Atto n. 421, deve essere integrato con la previsione espressa della non opponibilità del segreto industriale alle Autorità di cui all’art. 20 della legge, all’autorità giudiziaria e alle esigenze di verificabilità difensiva, sul modello delle cautele di cui all’art. 121-ter del medesimo codice, richiamato dall’art. 17, comma 4, dell’Atto n. 418: il segreto commerciale del fornitore non può divenire lo schermo che sottrae al controllo pubblico proprio i dati e gli algoritmi con cui si amministra giustizia;

c) la preferenza normativa per strumenti di intelligenza artificiale verticali e pubblici, sviluppati, commissionati o comunque controllati dall’amministrazione della giustizia, auditabili nel codice, nei dati di addestramento e nei log, addestrati su corpora giuridici nazionali verificati, in luogo dell’adattamento superficiale di modelli generalisti commerciali: conclusione alla quale perviene ora anche la delibera consiliare del 22 luglio 2026, là dove riconosce che la funzione giudiziaria richiede sistemi progettati ab origine per il dominio giuridico;

d) per gli inevitabili apporti di fornitori privati, requisiti contrattuali minimi inderogabili: segregazione dei dati, divieto di conservazione oltre la sessione, tracciabilità integrale delle interrogazioni, diritto di audit dell’amministrazione e delle Autorità ex art. 20 — verifiche indipendenti, e non mere dichiarazioni del fornitore —, reversibilità e portabilità che scongiurino ogni lock-in tecnologico;

e) l’istituzione di un registro pubblico dei sistemi autorizzati ai sensi dell’art. 15, comma 3, con indicazione del fornitore, della finalità, dell’ambito di impiego e degli esiti dei controlli, quale condizione minima di trasparenza verso le parti, i difensori e la collettività; si rileva che, allo stato, né l’Atto n. 418 né l’Atto n. 421 prevedono un simile registro, essendo la registrazione nazionale presso l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (art. 14 dell’Atto n. 421) circoscritta ai sistemi di cui all’allegato III, punto 2, del regolamento.

3. Contromisure per un uso corretto e critico: tutela dell’integrità cognitiva del giurista.
Che i decreti attuativi non si limitino a ribadire la riserva di decisione umana, ma la rendano effettiva mediante presidi organizzativi e formativi contro l’atrofia cognitiva e lo scivolamento funzionale, prevedendo:

a) formazione obbligatoria, iniziale e permanente, affidata alla Scuola Superiore della Magistratura e alle istituzioni forensi: si prende atto, con favore, che l’art. 44 dell’Atto del Governo n. 421 disciplina i percorsi di formazione per il personale dell’amministrazione della giustizia, affidando la formazione dei magistrati alla Scuola superiore della magistratura e assicurando le competenze necessarie all’esercizio della sorveglianza umana sui sistemi ad alto rischio; si chiede tuttavia che tali percorsi siano
estesi alla dimensione epistemologica e cognitiva dell’interazione con i sistemi generativi — natura probabilistica degli output, fenomeni allucinatori, bias di automazione e di ancoraggio, tecniche di verifica delle fonti — poiché la sola leva formativa, senza i presidi organizzativi di cui alle lettere seguenti, non è sufficiente; e che alla formazione siano destinate risorse dedicate, non essendo realmente perseguibile un obbligo formativo generalizzato assistito da una clausola di invarianza finanziaria;

b) protocolli d’uso che impongano una sorveglianza umana effettiva e documentabile, in coerenza con l’art. 14 del Reg. (UE) 2024/1689 e con il modello dei checkpoint di supervisione obbligatori e bloccanti recepito dalla delibera consiliare del 22 luglio 2026: l’output algoritmico deve essere trattato come ipotesi da verificare e mai come base motivazionale da recepire, con divieto di trasposizione acritica nei provvedimenti e obbligo di verifica autonoma di ogni riferimento normativo e giurisprudenziale;
c) misure strutturali di prevenzione della deriva epistemica e di de-skilling: preservazione di quote di attività redazionale e di ricerca condotte senza assistenza algoritmica, specie nella formazione iniziale di magistrati, tirocinanti e funzionari; indicatori di qualità dei provvedimenti che intercettino la standardizzazione seriale della motivazione;

d) un presidio specifico contro lo scivolamento funzionale: definizione tassativa, in sede autorizzatoria, delle funzioni consentite a ciascun sistema; audit periodici sull’uso effettivo negli uffici; obbligo di segnalazione al Ministero e alle Autorità ex art. 20 di ogni impiego eccedente la finalità autorizzata; revoca dell’autorizzazione in caso di deriva funzionale accertata;

e) la garanzia che nessun dato sull’uso individuale degli strumenti sia impiegato per la valutazione di professionalità dei magistrati o per la profilazione dei loro orientamenti decisionali, neppure mediante la costituzione di repository derivanti da tecniche di retrieval augmented generation applicate agli archivi digitali della giustizia, secondo il divieto ribadito dalla delibera consiliare del 22 luglio 2026.

4. Governance partecipata della sperimentazione e monitoraggio permanente. Che l’art. 30, comma 1, lettera b), dell’Atto del Governo n. 421 sia modificato prevedendo che i regolamenti sull’istituzione, la gestione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione di modelli e sistemi di IA applicabili all’attività giudiziaria siano adottati d’intesa con il Consiglio Superiore della Magistratura — in coerenza con la richiesta di sandbox regolatoria congiunta formulata dal Consiglio con la delibera del 22 luglio 2026 — e sentiti il Consiglio Nazionale Forense e i dirigenti degli uffici giudiziari; che il Gruppo operativo di cui all’art. 28 del medesimo Atto sia integrato, per i progetti in materia di giustizia, da magistrati e avvocati designati dai rispettivi organi; che sia istituito un osservatorio nazionale sull’impiego dell’intelligenza artificiale negli uffici giudiziari, con partecipazione dei dirigenti degli uffici, del Consiglio Superiore della Magistratura, dell’avvocatura, delle Autorità ex art. 20 e della comunità scientifica; che sia previsto l’obbligo di relazione annuale alle Camere sullo stato di attuazione, sugli incidenti e sugli esiti degli audit; che i decreti contengano una clausola di revisione che ne imponga il riesame alla luce della piena applicazione degli obblighi dell’AI Act per i sistemi ad alto rischio, differita al 2 dicembre 2027; e che le sperimentazioni avanzate già valutate favorevolmente dal Consiglio Superiore della Magistratura — tra le quali quelle condotte dal Tribunale di Catania e dalla Procura generale di Perugia — siano capitalizzate quali modelli replicabili e base per la progettazione della suite di intelligenza artificiale dedicata alla giurisdizione.

5. Effettività e copertura finanziaria. Che siano rimosse, o quantomeno temperate, le clausole di invarianza finanziaria di cui all’art. 22 dell’Atto n. 418 e all’art. 51 dell’Atto n. 421, con la previsione di stanziamenti dedicati per: la formazione obbligatoria di magistrati, avvocati e personale amministrativo; lo sviluppo e la diffusione negli uffici di software di anonimizzazione degli atti, la cui urgenza è espressamente segnalata dalla delibera consiliare del 22 luglio 2026; le attività di audit e di vigilanza delle Autorità ex art. 20; le infrastrutture qualificate di elaborazione dei dati giudiziari; la progettazione della suite dedicata alla funzione giudiziaria.


III. — CONCLUSIONI
I sottoscritti dirigenti degli uffici giudiziari non intendono, quindi, porre ostacoli all’innovazione, ma di contribuire, lealmente, ad assicurarne un governo equilibrato e corretto: con regole discusse pubblicamente, con dati che restino sotto sovranità pubblica, con strumenti verificabili e con giuristi che conservino, integra, la capacità di pensare, verificare e decidere.
Chiedono, pertanto, che le Autorità in indirizzo valutino positivamente le istanze che precedono nella fase di esame parlamentare in corso e nella stesura definitiva dei decreti attuativi della legge 23 settembre 2025, n. 132.
Dichiarano la piena disponibilità dei dirigenti degli uffici giudiziari a concorrere, nelle sedi che saranno istituite, alla loro attuazione. Auspicano, altresì, che la presente iniziativa trovi il sostegno convergente dell’avvocatura italiana, nelle sue rappresentanze istituzionali e associative, quale componente essenziale della giurisdizione e naturale alleata nella difesa della qualità cognitiva della funzione del giurista.


PROSPETTO DELLE SOTTOSCRIZIONI, aggiornato alla data odierna:


COGNOME NOME UFFICIO

  1. Amato Giuseppe Procuratore Generale C.A. Roma
  2. Amato Mario Presidente del Tribunale di Cuneo
  3. Balsamo Antonio Presidente della Corte d’appello di Palermo
  4. Bassi Alessandra Presidente della Corte d’appello di Torino
  5. Camassa Alessandra Presidente del Tribunale di Trapani
  6. Campagna Giuseppe Presidente del Tribunale di Reggio Calabria
  7. Caponcello Carlo Procuratore Generale C.A. Messina
  8. Carrelli Palombi Roberto Presidente della Corte d’appello di Lecce
  9. Covelli Maria Rosaria Presidente della Corte d’appello di Napoli
  10. Curcio Francesco Procuratore della Repubblica di Catania
  11. D’Anna Fabio Procuratore generale C.A. Caltanissetta
  12. De Lucia Maurizio Procuratore della Repubblica di Palermo
  13. Di Bella Roberto Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania
  14. Di Rosa Giovanna Presidente della Corte d’appello di Brescia
  15. Dominijanni Gerardo Procuratore generale C.A. Reggio Calabria
  16. Epifanio Concettina Presidente della Corte di appello di Catanzaro
  17. Gambino Sabrina Procuratore della Repubblica di Siracusa
  18. Liccardo Pasquale Presidente del Tribunale di Bologna
  19. Lucantonio Giuseppe Procuratore generale C.A. Catanzaro
  20. Maiore Concetta Presidente della Corte d’appello di Messina
  21. Meliadò Giuseppe Presidente della Corte d’appello di Roma
  22. Melillo Giovanni Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo
  23. Miccichè Loredana Presidente della Corte d’appello di Firenze
  24. Mitola Maria Presidente della Corte d’appello di Bari
  25. Morosini Piergiorgio Presidente del Tribunale di Palermo
  26. Motta Domenica Presidente della Corte d’appello di Caltanissetta
  27. Musti Lucia Procuratore generale C.A. Torino
  28. Nanni Francesca Procuratore generale C.A. Milano
  29. Ondei Giuseppe Presidente della Corte d’appello di Milano
  30. Orifici Antonio Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
  31. Orlando Massimo Presidente della Corte d’appello di Cagliari
  32. Pappalardo Alfonso Presidente del Tribunale di Bari
  33. Pezzuti Giuseppe Presidente del Tribunale di Firenze
  34. Pontecorvo Lorenzo Presidente del Tribunale di Roma
  35. Porracciolo Antonino Liberto Presidente della Corte d’appello di Catania
  36. Pricoco Maria Francesca Presidente del Tribunale per i Minorenni di Messina
  37. Puglisi Alessandra Presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo
  38. Puleio Francesco Procuratore della Repubblica di Ragusa
  39. Quartararo Dorotea Presidente del Tribunale di Siracusa
  40. Racanelli Antonello Procuratore della Repubblica di Padova
  41. Rigoni Rita Presidente della Corte d’appello di Venezia
  42. Rizzo Marilena Presidente della Corte d’appello di Bologna
  43. Roia Fabio Presidente del Tribunale di Milano
  44. Rossomandi Luca Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catania
  45. Sabelli Rodolfo Procuratore della Repubblica di Cagliari
  46. Samperi Mario Presidente del Tribunale di Patti
  47. Santocono Carla Procuratore della Repubblica per i minorenni Catania
  48. Sava Lia Procuratore Generale C.A. Palermo
  49. Sciacca Mariano Presidente del Tribunale di Catania
  50. Tarzia Olga Presidente del Tribunale di Messina
  51. Vaccaro Ludovico Procuratore generale C.A. Lecce
  52. Zuccaro Carmelo Procuratore Generale C.A. Catania

Per i sottoscrittori
Il Presidente del Tribunale di Catania
Mariano Sciacca

30 luglio 2026

LETTERA DI TRASMISSIONE ISTANZA

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