Riflessioni sul D.L. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla L. 7 agosto 2026, n. 145, alla luce del D.L. 7 agosto 2026, n. 144 e delle più recenti evoluzioni normative in materia di Ufficio per il processo.

Sommario: 1. Premessa – 2. Le principali innovazioni del D.L. n. 100/2026 e del D.L. 144/2026 in materia di Ufficio per il processo – 3. L’ampliamento dell’Ufficio per il processo e la sfida dell’innovazione organizzativa – 4. La destinazione ordinaria degli addetti alle attività di supporto alla giurisdizione – 5. Le linee guida del CSM del 24 giugno 2026 come chiave interpretativa della riforma – 6. Le criticità emerse e il dibattito istituzionale – 7. La dispersione delle professionalità del PNRR: un rischio da evitare – 8. Organizzazione e giurisdizione: una relazione ormai irreversibile

1. Premessa

Le considerazioni che seguono sono limitate all’esame delle principali novità normative e organizzative introdotte dal decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. n. 183 dell’8 agosto 2026), lette anche alla luce delle successive innovazioni introdotte dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. n. 182 del 7 agosto 2026).

L’ampiezza delle questioni in materia e, in particolare, il tema della progressiva trasformazione dell’Ufficio per il processo in componente strutturale dell’organizzazione giudiziaria saranno oggetto di un più articolato contributo destinato ai Quaderni della Rivista.

Il decreto-legge n. 100 del 2026 si colloca in una fase particolarmente significativa per il sistema giudiziario, segnata dalla conclusione del ciclo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dall’avvio del delicato passaggio dalle misure straordinarie introdotte per il conseguimento degli obiettivi europei a un nuovo assetto organizzativo destinato a operare a regime.

In tale contesto, il legislatore è intervenuto su una pluralità di profili relativi all’organizzazione della giustizia, al personale dell’amministrazione giudiziaria e al consolidamento dei risultati conseguiti nel corso dell’attuazione del Piano. Le disposizioni successivamente introdotte dal decreto-legge n. 144 del 2026, pur perseguendo finalità in parte ulteriori e riferendosi anche a specifiche esigenze organizzative connesse al contenzioso in materia di immigrazione, si inseriscono nel medesimo percorso evolutivo e contribuiscono a delineare il quadro normativo entro il quale si colloca la fase successiva al PNRR.

Tra le diverse disposizioni contenute nel provvedimento, particolare rilievo assumono quelle concernenti l’Ufficio per il processo e le professionalità formatesi nel corso dell’esperienza del PNRR. Esse pongono questioni che trascendono il pur rilevante profilo della stabilizzazione del personale e investono temi di più ampio respiro, quali il rapporto tra organizzazione e giurisdizione, la preservazione delle competenze specialistiche acquisite negli uffici giudiziari e il futuro dei modelli organizzativi sviluppati negli ultimi anni.

La vicenda dell’Ufficio per il processo si colloca, del resto, all’incrocio tra due linee evolutive della giustizia contemporanea. Da un lato, la progressiva emersione della dimensione organizzativa della giurisdizione quale fattore indispensabile per l’effettività della tutela dei diritti; dall’altro, la crescente consapevolezza che l’efficienza non costituisce un valore alternativo alle garanzie, ma una componente della stessa qualità della risposta giudiziaria.

Sotto questo profilo, la fase successiva al PNRR pone una questione che va ben oltre la sorte occupazionale del personale coinvolto. Il tema centrale diviene, infatti, quello della conservazione e del consolidamento di un modello organizzativo che, attraverso l’Ufficio per il processo, ha progressivamente modificato modalità di lavoro, assetti collaborativi e strumenti di supporto all’attività giurisdizionale.

Più che un problema di stabilizzazione del personale, la fase successiva al PNRR sembra dunque porre un problema di stabilizzazione dell’innovazione organizzativa sviluppatasi dal 2022.

È in questa prospettiva che devono essere lette le scelte operate dal legislatore nel 2026 e che può cogliersi il significato del passaggio dall’Ufficio per il processo del PNRR all’Ufficio per il processo come componente strutturale dell’organizzazione della giurisdizione.

2. Le principali innovazioni introdotte dal D.L. n. 100/2026 e dal D.L. n. 144/2026 in materia di Ufficio per il processo

L’art. 6 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, come si è detto, definitivamente convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, interviene in modo significativo sul d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, introducendo una serie di modifiche tra loro strettamente coordinate che incidono sul modello organizzativo dell’Ufficio per il processo e sulla collocazione delle professionalità formatesi durante l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le innovazioni normative non si limitano ad adeguare la disciplina vigente alla conclusione della fase attuativa del PNRR, ma esprimono una precisa opzione di politica giudiziaria orientata al consolidamento, in una prospettiva ordinamentale, delle strutture e delle competenze professionali sviluppatesi negli ultimi anni.

L’intervento legislativo opera attraverso una pluralità di modifiche che riguardano l’ambito applicativo dell’istituto, il raccordo dell’Ufficio per il processo con la programmazione dell’attività giudiziaria e la destinazione funzionale del personale proveniente dall’esperienza degli addetti all’UPP.

Un primo gruppo di interventi è volto ad ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto. Le modifiche apportate al d.lgs. n. 151 del 2022 estendono espressamente l’ambito di operatività dell’Ufficio per il processo ai tribunali per i minorenni e agli uffici di sorveglianza, rafforzandone la presenza anche in settori caratterizzati da elevata specializzazione delle funzioni giurisdizionali.

Particolarmente significativa appare, inoltre, la modifica apportata all’art. 3 del decreto legislativo. Il legislatore ha infatti stabilito che il progetto organizzativo dell’Ufficio per il processo sia redatto «in coerenza con il programma delle attività annuali» previsto dall’art. 4 del d.lgs. 25 luglio 2006, n. 240. A ciò si aggiunge il nuovo comma 2-bis, secondo cui le attività di organizzazione, direzione e coordinamento dell’UPP devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 240 del 2006.

Si tratta di una modifica di particolare rilievo sistematico, poiché inserisce definitivamente l’Ufficio per il processo all’interno dei meccanismi ordinari di programmazione e governo dell’ufficio giudiziario, elevando a criterio legislativo assetti già da tempo sperimentati da numerosi uffici e, in particolare, dalla Corte di cassazione, e superando ogni possibile lettura dell’istituto come struttura aggiuntiva o separata rispetto all’organizzazione ordinaria.

Ulteriore elemento di rilievo è costituito dalle modifiche apportate agli artt. 4, 5 e 6 del d.lgs. n. 151 del 2022. Il legislatore individua espressamente tra le figure professionali assegnabili all’Ufficio per il processo il personale già assunto ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e, attraverso i nuovi commi 1-bis degli artt. 5 e 6, disciplina per la prima volta in modo espresso la destinazione funzionale di tali professionalità.

Le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 100 del 2026 prevedono che il personale assunto che abbia prestato servizio ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 sia impiegato in via ordinaria nelle attività tipiche dell’Ufficio per il processo, «salvo i casi di urgente e comprovata necessità». La formulazione originariamente inserita nei nuovi commi 1-bis degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 151 del 2022 individua, dunque, una chiara destinazione funzionale prevalente di tali professionalità verso le attività proprie dell’Ufficio per il processo.

Tale impostazione è stata successivamente precisata dall’art. 7, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, che ha sostituito i commi 1-bis degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 151 del 2022. La nuova formulazione prevede che il personale sia impiegato nelle attività tipiche dell’Ufficio per il processo, nelle ulteriori attività previste dalla contrattazione collettiva e, «in via residuale», nel presidio delle attività attribuite dalla legge alle cancellerie, «al fine di assicurare un qualificato supporto all’attività giurisdizionale». La relazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026, illustrando il citato art. 7, comma 3, precisa che l’intervento è diretto a «chiarire le competenze e le funzioni degli addetti all’ufficio per il processo». La successione delle due formulazioni conferma pertanto la destinazione ordinaria di tali professionalità alle attività proprie dell’Ufficio per il processo, pur ammettendone l’impiego nel presidio delle attività di cancelleria nei limiti espressamente indicati dalla nuova disposizione.

La progressiva evoluzione della disciplina evidenzia come il consolidamento delle professionalità formatesi nell’esperienza del PNRR sia ormai parte integrante della politica legislativa in materia di organizzazione giudiziaria.

Alle disposizioni contenute nell’art. 6 deve essere affiancato l’art. 16 del medesimo decreto-legge, che ha previsto la proroga fino al 30 settembre 2026 di una parte del personale assunto nell’ambito del PNRR e non immediatamente ricompreso nelle procedure di stabilizzazione. La disposizione, pur caratterizzata da una funzione eminentemente transitoria, riveste un significativo rilievo sistematico, poiché manifesta la consapevolezza del legislatore circa la necessità di evitare una brusca dispersione delle professionalità formatesi nel corso dell’attuazione del Piano. La proroga non appare infatti finalizzata esclusivamente a garantire la continuità operativa degli uffici nel periodo di transizione, ma costituisce anche uno strumento volto a preservare un know-how professionale e organizzativo maturato attraverso investimenti pubblici rilevanti e un’intensa attività di formazione sul campo.

Considerate congiuntamente, le disposizioni relative al nuovo assetto dell’Ufficio per il processo, quelle concernenti la destinazione funzionale del personale stabilizzato e la proroga transitoria di una parte del personale non stabilizzato delineano interventi distinti, ma convergenti nella gestione del passaggio dalla fase straordinaria del PNRR a quella ordinaria. Da un lato, il legislatore consolida nell’ordinamento il modello organizzativo dell’Ufficio per il processo e ne definisce più chiaramente la funzione; dall’altro, differisce l’uscita dal sistema di una parte del personale non stabilizzato, assicurando la continuità operativa degli uffici e preservando, almeno temporaneamente, l’apporto professionale costruito durante gli anni del PNRR.

Stabilizzazione e proroga costituiscono pertanto strumenti diversi ma convergenti, entrambi orientati a governare il passaggio dalla fase straordinaria del Piano a una nuova stagione di organizzazione ordinaria della giustizia.

In tale prospettiva si collocano anche le successive disposizioni del decreto-legge n. 144 del 2026, il cui art. 7, comma 1, lettera c), ha sostituito integralmente l’art. 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, ridefinendo in termini più articolati l’organizzazione e le funzioni degli Uffici per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione. L’intervento conferma, tuttavia, una linea di fondo già chiaramente emergente dal decreto-legge n. 100 del 2026, fondata sull’impiego coerente delle professionalità formatesi nel corso dell’esperienza del PNRR e sulla necessità di evitare la dispersione del bagaglio di competenze maturato negli uffici giudiziari.

Particolarmente significativo appare, inoltre, che il decreto-legge n. 144 del 2026 contenga specifiche previsioni concernenti la Corte di cassazione e valorizzi l’esperienza professionale maturata nel giudizio di legittimità. La disposizione assume un rilievo che trascende il profilo meramente organizzativo, poiché sembra recepire esigenze emerse nel corso del dibattito istituzionale sviluppatosi durante l’iter di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026, nel quale era stato evidenziato come anche la Corte di cassazione continui a svolgere un ruolo rilevante nel contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale e come, pertanto, le nuove esigenze organizzative non potessero essere soddisfatte mediante la dispersione delle competenze specialistiche maturate presso l’ufficio di legittimità.

Non meno significativo è il riconoscimento dell’esperienza acquisita nel giudizio di legittimità, dalla quale emerge come l’obiettivo perseguito dal legislatore non sia soltanto quello di preservare quantitativamente le risorse professionali provenienti dal PNRR, ma anche quello di salvaguardare il bagaglio di competenze specialistiche progressivamente costruito nei singoli uffici giudiziari. Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 144 del 2026 confermano pertanto la centralità dell’Ufficio per il processo e delle professionalità che vi operano quali risorse strategiche per il funzionamento degli uffici giudiziari e per il governo delle nuove esigenze organizzative del sistema.

3. L’ampliamento dell’Ufficio per il processo e la sfida dell’innovazione organizzativa

L’estensione dell’Ufficio per il processo a nuovi ambiti della giurisdizione rappresenta una delle scelte più significative operate dal legislatore del 2026.

La previsione assume particolare rilievo perché interessa settori caratterizzati da elevata complessità giuridica e organizzativa, nei quali la specializzazione delle funzioni e la delicatezza degli interessi coinvolti rendono particolarmente prezioso il contributo di professionalità dedicate alle attività di studio, analisi e supporto alla decisione.

L’esperienza maturata negli anni di attuazione del PNRR suggerisce, tuttavia, che l’efficacia dell’Ufficio per il processo non dipende esclusivamente dalla disponibilità di nuove risorse umane. I risultati conseguiti negli uffici giudiziari sono stati infatti strettamente correlati alla capacità di sviluppare modelli organizzativi coerenti, fondati sulla programmazione delle attività, sulla condivisione delle conoscenze e sull’integrazione tra magistrati, personale amministrativo e professionalità di supporto.

L’ampliamento dell’istituto impone pertanto di interrogarsi non soltanto sulla distribuzione delle risorse, ma anche sulle modalità della loro concreta utilizzazione. La piena efficacia del sistema richiede la capacità di trasferire e valorizzare le esperienze organizzative maturate negli ultimi anni, evitando che l’istituto venga ridotto a una mera forma di rafforzamento quantitativo degli organici.

Assume pertanto particolare importanza il monitoraggio dei modelli organizzativi adottati nei nuovi contesti applicativi. Le esperienze maggiormente riuscite hanno dimostrato che l’Ufficio per il processo esprime appieno le proprie potenzialità quando opera all’interno di una progettazione unitaria dell’attività dell’ufficio, caratterizzata da obiettivi chiaramente individuati, dal coordinamento stabile delle risorse e dal mantenimento delle competenze professionali presenti. Al contrario, modalità di impiego frammentarie o prive di una definita strategia organizzativa rischiano di attenuarne significativamente l’impatto sull’efficienza e sulla qualità della risposta giurisdizionale.

L’insegnamento forse più rilevante emerso dall’esperienza del PNRR riguarda proprio il superamento di una concezione individuale del lavoro giudiziario a favore di modelli fondati sulla collaborazione professionale e sulla costruzione di conoscenze condivise. In questa prospettiva, il valore dell’Ufficio per il processo non risiede soltanto nelle attività svolte dai singoli addetti, ma nella capacità di favorire forme stabili di cooperazione organizzativa all’interno dell’ufficio giudiziario. La diffusione di tale cultura organizzativa rappresenta probabilmente la principale condizione per il successo della nuova fase di sviluppo dell’istituto.

Letta in questa prospettiva, la riforma del 2026 non pone soltanto un problema di estensione dell’Ufficio per il processo, ma una più ampia questione di trasferimento e consolidamento dell’innovazione organizzativa maturata negli anni recenti. La vera sfida della fase successiva al PNRR non sembra dunque consistere nell’istituzione di nuovi Uffici per il processo, quanto nella capacità di diffondere e rendere stabile quel modello di organizzazione collaborativa della giurisdizione che l’esperienza applicativa ha progressivamente contribuito a costruire. Le successive evoluzioni normative intervenute nel 2026 sembrano confermare come la questione centrale non sia più l’esistenza dell’istituto, bensì la sua capacità di adattarsi a contesti applicativi diversi senza disperdere conoscenze specialistiche acquisite negli anni del PNRR.

4. La destinazione ordinaria degli addetti alle attività di supporto alla giurisdizione

Come si è evidenziato nel paragrafo 2, tra le innovazioni introdotte nel 2026, particolare rilievo assume la scelta di attribuire espresso riconoscimento legislativo alla funzione di supporto qualificato alla giurisdizione svolta dalle professionalità provenienti dall’esperienza dell’Ufficio per il processo.

La previsione dei nuovi commi 1-bis degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 151 del 2022 non si limita infatti a regolare profili di impiego del personale, ma interviene direttamente sulla configurazione dell’istituto, chiarendo quale debba essere la destinazione prevalente delle competenze maturate nel corso dell’attuazione del PNRR.

Le formule utilizzate dal legislatore, che prevedono l’impiego degli addetti nelle attività tipiche dell’Ufficio per il processo e l’utilizzazione nelle attività di cancelleria soltanto «in via residuale», esprimono una precisa opzione organizzativa e segnano il superamento di ogni possibile lettura dell’UPP come semplice bacino di personale destinato a colmare indistintamente le esigenze degli uffici.

Nella medesima prospettiva si colloca anche il parere reso dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera plenaria dell’8 luglio 2026 (pratica n. 17/PP/2026) sul decreto-legge n. 100 del 2026, nel quale la destinazione ordinaria e prioritaria del personale stabilizzato alle attività di supporto alla giurisdizione è indicata come presupposto per evitare la dispersione delle professionalità formatesi nell’esperienza del PNRR e per assicurare continuità al modello organizzativo dell’Ufficio per il processo.

Per la prima volta viene infatti individuata sul piano legislativo una professionalità stabilmente destinata alle attività di studio dei fascicoli, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, ricerca giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione di schede e supporto alla decisione. Si tratta di attività che, pur mantenendo natura ausiliaria rispetto all’esercizio della funzione giurisdizionale, assumono una rilevanza organizzativa autonoma e vengono riconosciute come componente essenziale del buon funzionamento dell’ufficio giudiziario.

Resta tuttavia aperto un profilo interpretativo destinato verosimilmente ad assumere particolare rilievo nella fase applicativa della riforma. Le disposizioni introdotte nel 2026 non configurano infatti un vincolo assoluto di destinazione del personale alle attività di supporto alla giurisdizione, ma individuano una destinazione funzionale ordinaria, ammettendo espressamente un impiego, sia pure in via residuale, nelle attività attribuite alle cancellerie.

L’interrogativo che già emerge nel dibattito applicativo riguarda pertanto il grado di elasticità riconosciuto agli uffici giudiziari nell’attuazione della nuova disciplina e, in particolare, la possibilità di modulare l’impiego delle professionalità provenienti dall’esperienza dell’UPP in relazione alle concrete esigenze organizzative delle singole realtà territoriali.

La soluzione non appare agevole. Da un lato, la presenza della clausola relativa all’impiego «in via residuale» esclude che il legislatore abbia inteso introdurre una separazione netta tra supporto alla giurisdizione e attività amministrative, poiché anche queste ultime concorrono al buon funzionamento del servizio giustizia e costituiscono parte integrante dell’organizzazione che rende possibile l’esercizio della funzione giurisdizionale. Dall’altro lato, la scelta di qualificare come ordinario l’impiego nelle attività tipiche dell’Ufficio per il processo e di collegarlo espressamente all’obiettivo di assicurare «un qualificato supporto all’attività giurisdizionale» sembra individuare un criterio interpretativo preciso, volto a evitare che le professionalità formatesi durante il PNRR vengano sistematicamente destinate a compiti diversi da quelli che ne hanno giustificato il reclutamento, la formazione specialistica e la successiva stabilizzazione.

La citata relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026 offre, sotto questo profilo, un importante elemento interpretativo, poiché richiama espressamente la necessità di mantenere la destinazione delle professionalità dell’Ufficio per il processo alle attività di supporto “qualificato” alla giurisdizione e di limitare a ipotesi residuali il loro impiego in attività di cancelleria. Emerge la consapevolezza che il completamento della fase attuativa del PNRR non esaurisce le esigenze di verifica circa la corretta utilizzazione delle risorse e delle professionalità create nell’ambito del Piano. La continuità dell’Ufficio per il processo rispetto alle finalità originarie dell’intervento europeo continua pertanto ad assumere rilevanza anche nella fase successiva al raggiungimento degli obiettivi programmati.

Ne deriva che l’ampiezza del margine organizzativo riconosciuto ai dirigenti degli uffici dovrà essere valutata alla luce della finalità perseguita dalla riforma, che appare orientata non già a cristallizzare mansioni rigide, bensì a preservare la funzione di supporto qualificato alla giurisdizione quale destinazione prevalente delle professionalità provenienti dall’esperienza dell’Ufficio per il processo.

La scelta legislativa appare coerente con l’evoluzione culturale e organizzativa che ha accompagnato l’esperienza del PNRR. Nel corso degli ultimi anni l’Ufficio per il processo ha progressivamente evidenziato come la qualità della risposta giudiziaria dipenda non soltanto dall’attività del singolo magistrato, ma anche dalla capacità dell’ufficio di costruire strutture di supporto, condividere conoscenze, organizzare il lavoro preparatorio alla decisione e valorizzare competenze specialistiche dedicate. Il riconoscimento normativo di tali funzioni rappresenta dunque il punto di arrivo di un percorso che ha progressivamente trasformato attività inizialmente concepite come strumentali in elementi strutturali dell’organizzazione giudiziaria.

La disposizione assume inoltre una valenza che trascende il profilo delle risorse umane. Attraverso la valorizzazione delle attività di supporto diretto alla giurisdizione, il legislatore finisce infatti per riconoscere anche il modello organizzativo che ne costituisce il presupposto. Non vengono riconosciute soltanto singole professionalità, ma una diversa concezione del lavoro giudiziario, fondata sulla cooperazione tra competenze differenti e sulla costruzione di assetti organizzativi che consentano al magistrato di concentrare la propria attività sul nucleo propriamente decisorio della funzione giurisdizionale.

5. Le linee guida del CSM del 24 giugno 2026 come chiave interpretativa della riforma

Le linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura il 24 giugno 2026 assumono particolare rilievo anche ai fini dell’interpretazione delle innovazioni introdotte dal decreto-legge n. 100 del 2026. Esse si collocano infatti nel momento di passaggio tra la conclusione della fase attuativa del PNRR e l’avvio della stabilizzazione del personale dell’Ufficio per il processo, offrendo una lettura sistematica dell’esperienza maturata negli anni precedenti e delle prospettive della sua evoluzione ordinamentale.

Nel documento il Consiglio Superiore della Magistratura evidenzia come l’Ufficio per il processo abbia contribuito non soltanto alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti e all’abbattimento delle pendenze, ma anche a una più profonda trasformazione dell’organizzazione del lavoro giudiziario. L’attenzione viene così spostata dai soli risultati quantitativi agli effetti prodotti sulla qualità dell’attività giurisdizionale, sulla circolazione delle conoscenze e sulla capacità dell’ufficio di sviluppare modelli organizzativi più evoluti.

Rilievo viene attribuito alle professionalità maturate dagli addetti nel corso dell’attuazione del PNRR, considerate una risorsa strategica da preservare e valorizzare. In tale prospettiva, la permanenza di tali professionalità nelle attività di supporto alla giurisdizione viene indicata come elemento essenziale per la conservazione dei risultati organizzativi conseguiti e per il consolidamento dell’Ufficio per il processo quale componente stabile dell’organizzazione giudiziaria. Non sorprende, pertanto, che molte delle opzioni successivamente recepite dal legislatore trovino nelle linee guida una significativa anticipazione sul piano degli indirizzi organizzativi.

Significativo appare il rilievo attribuito ai modelli organizzativi fondati sulla collaborazione professionale e sulla dimensione sezionale dell’attività dell’Ufficio per il processo. Le linee guida valorizzano infatti le esperienze sviluppate attraverso strutture di staff, mini-pool e gruppi di lavoro a supporto di più magistrati o dell’intera sezione, ritenendole maggiormente idonee a favorire specializzazione, uniformità metodologica, condivisione delle conoscenze e circolazione degli indirizzi interpretativi. In tali modelli l’apporto degli addetti tende a integrarsi nel funzionamento complessivo dell’ufficio, contribuendo alla costruzione di un’organizzazione della giurisdizione fondata sulla cooperazione professionale piuttosto che sull’affiancamento esclusivo al singolo magistrato.

Di particolare interesse è anche il riferimento all’esperienza degli Uffici spoglio della Corte di cassazione, richiamata come esempio di buona pratica organizzativa. Il Consiglio individua infatti nella capacità di classificare preliminarmente le questioni, individuare le tematiche seriali e razionalizzare la distribuzione del lavoro uno degli sviluppi più significativi dell’approccio organizzativo promosso dall’Ufficio per il processo. L’esperienza della Corte evidenzia come il valore aggiunto dell’istituto possa manifestarsi non soltanto nel supporto diretto all’attività del magistrato, ma anche nella costruzione di strumenti collettivi di organizzazione della conoscenza e di governo dei flussi di lavoro. La successiva valorizzazione, anche sul piano normativo, delle competenze professionali maturate presso la Corte di cassazione conferma l’attualità di tale modello organizzativo e la sua capacità di offrire indicazioni utili per l’evoluzione dell’Ufficio per il processo nella fase successiva al PNRR.

Le linee guida si collocano così nel solco di una riflessione ormai consolidata, secondo cui la qualità della giurisdizione dipende anche dalla capacità dell’ufficio di organizzare efficacemente le proprie risorse, costruire conoscenza condivisa e promuovere forme stabili di collaborazione tra le diverse professionalità che operano all’interno del sistema giudiziario. In questa prospettiva, l’Ufficio per il processo non rappresenta soltanto uno strumento di supporto quantitativo all’attività dei magistrati, ma una leva di innovazione organizzativa capace di incidere sulle modalità stesse di esercizio della funzione giurisdizionale.

6. Le criticità emerse e il dibattito istituzionale

La fase di attuazione della riforma ha evidenziato alcune criticità che accompagnano inevitabilmente il passaggio da un modello organizzativo finanziato nell’ambito del PNRR a una struttura destinata ad operare stabilmente nell’organizzazione giudiziaria.

Un primo profilo riguarda la definizione delle dotazioni organiche e la concreta distribuzione del personale stabilizzato tra i diversi uffici giudiziari. La mancata tempestiva conoscenza delle piante organiche e delle effettive assegnazioni può incidere negativamente sulla programmazione organizzativa degli uffici, soprattutto in una fase nella quale la continuità delle professionalità acquisite costituisce uno degli obiettivi essenziali perseguiti dal legislatore.

Più in generale, l’integrazione dell’Ufficio per il processo nell’assetto ordinario della giustizia richiede che al consolidamento normativo del modello corrisponda un coerente assetto delle risorse umane. La stabilizzazione delle professionalità provenienti dall’esperienza del PNRR pone infatti il problema di una revisione delle dotazioni organiche e dei criteri di distribuzione del personale che tenga conto non soltanto della consistenza numerica, ma anche delle specificità funzionali dei diversi uffici e dei modelli organizzativi concretamente adottati. In assenza di un adeguato coordinamento tra disciplina normativa e assetto organizzativo, il riconoscimento ordinamentale dell’UPP rischia di non tradursi in un effettivo rafforzamento della capacità di supporto alla giurisdizione.

Il tema della valorizzazione delle competenze è progressivamente divenuto il punto centrale del dibattito istituzionale sviluppatosi attorno alla stabilizzazione. Il Viceministro Francesco Paolo Sisto ha in diversi contesti evidenziato come l’obiettivo dell’intervento normativo non possa essere individuato nella sola stabilizzazione occupazionale del personale già impiegato nell’Ufficio per il processo, ma soprattutto nella conservazione del patrimonio di competenze professionali maturato durante l’attuazione del PNRR. In questa prospettiva, la destinazione ordinaria degli addetti alle attività di supporto alla giurisdizione costituisce lo strumento attraverso il quale il legislatore ha inteso assicurare continuità alle funzioni per le quali tali professionalità sono state selezionate, formate e progressivamente specializzate, evitando la dispersione di un capitale professionale che ha contribuito in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento della giustizia.

Le modifiche introdotte dai decreti-legge n. 100 e n. 144 del 2026 sembrano collocarsi nel medesimo solco, poiché, pur perseguendo finalità organizzative differenti, muovono dalla comune esigenza di consolidare il patrimonio di competenze costruito negli anni del PNRR e di assicurarne l’impiego in attività direttamente funzionali all’esercizio della giurisdizione.

Proprio il tema dell’inquadramento professionale ha rappresentato uno dei punti più delicati del confronto sviluppatosi negli ultimi mesi. È stato infatti osservato come l’inserimento degli ex addetti all’Ufficio per il processo nella famiglia professionale dei servizi giudiziari, pur coerente con il nuovo ordinamento professionale fondato sulla logica dei processi di lavoro, non esaurisca il problema della specificità funzionale delle professionalità formatesi nell’esperienza del PNRR. Tali figure svolgono infatti attività caratterizzate da un elevato contenuto tecnico-giuridico e da una diretta integrazione nei processi di preparazione e supporto della decisione, secondo modalità operative che presentano profili distintivi rispetto alle tradizionali funzioni amministrative degli uffici giudiziari.

Alle criticità già emerse in sede di stabilizzazione si sono aggiunte quelle derivanti dall’istituzione degli Uffici per il processo stralcio previsti dal decreto-legge n. 100 del 2026 e successivamente disciplinati dal decreto-legge n. 144 del 2026. La necessità di far fronte alle esigenze organizzative connesse al contenzioso in materia di immigrazione ha infatti posto il problema del contemperamento tra nuovi fabbisogni organizzativi e salvaguardia delle competenze professionali maturate negli uffici giudiziari durante il PNRR. In tale contesto, particolare rilievo assume la scelta del legislatore di riconoscere espressamente, nell’ambito delle nuove previsioni normative, l’esperienza professionale acquisita nel giudizio di legittimità, riconoscendo in tal modo la specificità delle competenze maturate presso la Corte di cassazione.

Maggiori difficoltà interpretative e organizzative potrebbero emergere negli uffici che hanno privilegiato modelli di impiego prevalentemente individuali (il c.d. modello one to one) o ispirati alla logica del rapporto diretto tra singolo magistrato e singolo addetto. In tali contesti, il rischio è quello di leggere l’apporto delle professionalità provenienti dall’esperienza dell’Ufficio per il processo in una prospettiva prevalentemente individuale, rendendo meno percepibile la dimensione organizzativa, collaborativa e sezionale che costituisce uno degli elementi qualificanti dell’istituto e che ne rappresenta uno dei principali fattori di innovazione nell’organizzazione della giurisdizione.

Tale profilo è emerso anche nel confronto successivo all’introduzione del nuovo sistema delle famiglie professionali, nel quale è stata più volte sottolineata l’esigenza di assicurare una coerente corrispondenza tra inquadramento professionale, funzioni effettivamente esercitate e modello organizzativo dell’Ufficio per il processo. Le discussioni sviluppatesi tra Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura e rappresentanze sindacali del personale hanno evidenziato sensibilità differenti in ordine al rapporto tra organizzazione giudiziaria, disciplina contrattuale e configurazione delle nuove professionalità. Al di là delle divergenze emerse sulle specifiche soluzioni tecniche, appare tuttavia possibile individuare un significativo punto di convergenza nell’esigenza di assicurare continuità alle professionalità sviluppate negli uffici giudiziari e di orientarne l’impiego prevalentemente verso le attività di supporto diretto e “qualificato” alla giurisdizione.

In questa medesima prospettiva si collocano anche le considerazioni svolte dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio nella lettera del 3 agosto 2026 indirizzata ai vertici degli uffici giudiziari, nella quale l’Ufficio per il processo viene indicato come una delle più rilevanti innovazioni organizzative introdotte dal PNRR e si sottolinea espressamente la necessità di non disperdere le professionalità e le competenze maturate nel corso della sua attuazione. Il documento pone particolare attenzione ai risultati conseguiti nel settore civile e individua tra gli obiettivi della fase successiva il consolidamento degli effetti delle riforme e l’ulteriore riduzione delle pendenze e dei tempi di definizione dei procedimenti.

Al contempo, non può non rilevarsi come minore attenzione sia stata dedicata dal Ministro ai risultati ottenuti nel settore penale, nel quale gli obiettivi del PNRR risultavano già raggiunti prima della conclusione del Piano. A dicembre 2025 il disposition time penale aveva infatti registrato una riduzione del 31,2 per cento, superiore al target europeo del 25 per cento. Anche tale risultato appare tuttavia strettamente correlato al rafforzamento organizzativo assicurato dall’Ufficio per il processo e conferma come il capitale professionale formatosi durante il PNRR abbia assunto una rilevanza ormai sistemica per il funzionamento degli uffici giudiziari.

7. La dispersione delle professionalità del PNRR: un rischio da evitare

Tra le criticità emerse nella fase di prima attuazione della riforma, particolare rilievo assume il tema della possibile dispersione del patrimonio professionale formatosi durante il PNRR.

L’intervento normativo del 2026 ha affrontato tale esigenza attraverso la previsione secondo cui il personale stabilizzato proveniente dall’esperienza dell’Ufficio per il processo è impiegato in via ordinaria nelle attività tipiche di supporto alla giurisdizione. Tale scelta conferma la volontà del legislatore di preservare la continuità delle funzioni e di valorizzare le competenze maturate nel corso dell’attuazione del Piano. Nondimeno, l’emersione di nuove esigenze organizzative e la contestuale istituzione degli Uffici per il processo stralcio rendono ancora attuale il problema della concreta destinazione di tali professionalità e della loro effettiva permanenza nei contesti nei quali esse hanno sviluppato specifiche competenze specialistiche.

Accanto alla posizione del personale stabilizzato, assume pertanto particolare rilievo quella delle professionalità prorogate sino al 30 settembre 2026 ai sensi del citato art. 16 del decreto-legge n. 100 del 2026. La proroga interessa non soltanto gli addetti all’Ufficio per il processo non ricompresi nelle procedure di stabilizzazione, ma anche altre figure professionali reclutate nell’ambito del PNRR che hanno contribuito, nei rispettivi settori di attività, ai processi di innovazione e di efficientamento dell’amministrazione giudiziaria.

La possibilità di utilizzare parte del personale prorogato anche per supportare il funzionamento degli Uffici per il processo stralcio istituiti presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione risponde all’esigenza di assicurare l’operatività delle nuove strutture, chiamate a fronteggiare il contenzioso pendente e le ulteriori esigenze derivanti dall’attuazione delle recenti misure in materia di asilo e protezione internazionale. Si tratta di una finalità certamente comprensibile sul piano organizzativo, che tuttavia pone interrogativi non trascurabili sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali formatesi durante il PNRR.

Il problema non riguarda soltanto la permanenza in servizio del personale interessato, ma soprattutto la destinazione del patrimonio di competenze maturato nel corso degli ultimi anni. Gli addetti all’Ufficio per il processo e le altre professionalità coinvolte hanno progressivamente acquisito conoscenze specialistiche strettamente correlate ai settori nei quali sono stati impiegati e ai modelli organizzativi sviluppati negli uffici di appartenenza. Tali competenze non costituiscono un patrimonio individuale isolato, ma risultano ormai integrate nei processi organizzativi che si sono consolidati durante la fase di attuazione del Piano.

Il tema assume particolare rilievo negli uffici giudiziari di maggiori dimensioni, nei quali l’esperienza dell’Ufficio per il processo ha favorito la costruzione di assetti organizzativi complessi, fondati sulla specializzazione delle attività, sulla distribuzione del lavoro per aree omogenee e sulla progressiva accumulazione di conoscenze professionali dedicate. In tali realtà, la temporanea assegnazione di personale formato e specializzato in determinati settori a funzioni diverse da quelle sino ad allora svolte, anche presso altri uffici giudiziari, può determinare non soltanto una dispersione di competenze professionali, ma anche un indebolimento degli assetti organizzativi progressivamente costruiti.

In questa prospettiva, le misure introdotte dovrebbero essere lette nel loro carattere eccezionale e funzionalmente collegato a specifiche esigenze organizzative contingenti, senza compromettere l’obiettivo di fondo rappresentato dalla conservazione e dalla valorizzazione delle competenze maturate nell’esperienza dell’Ufficio per il processo. La piena valorizzazione dell’investimento pubblico realizzato attraverso il PNRR richiede infatti non soltanto la conservazione del personale formato, ma anche la possibilità di impiegarlo in modo coerente con le funzioni per le quali è stato selezionato, formato e utilizzato. In tale prospettiva, la capacità dell’ordinamento di preservare la continuità dei modelli organizzativi sviluppati negli anni del PNRR rappresenterà uno dei principali indicatori dell’effettivo successo del processo di stabilizzazione e della trasformazione dell’Ufficio per il processo in componente strutturale dell’organizzazione giudiziaria.

La proroga può essere letta anche come misura idonea a evitare l’immediata dispersione del patrimonio professionale maturato durante il PNRR, pur essendo espressamente collegata dal legislatore all’esigenza di supportare il funzionamento degli Uffici per il processo stralcio e subordinata al rispetto del limite massimo di trentasei mesi di servizio. La relazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 144 del 2026 pone infatti in rilievo la continuità operativa delle nuove strutture, il rispetto della disciplina europea sul lavoro a termine e la necessità di assicurare una più efficiente distribuzione dei carichi di lavoro. La conservazione del bagaglio professionale maturato nel corso dell’attuazione del PNRR costituisce, in tale quadro, un effetto sistematicamente coerente con le finalità complessive dell’intervento, senza tuttavia esaurirne la giustificazione normativa.

8. Organizzazione e giurisdizione: una relazione ormai irreversibile

L’analisi sin qui svolta consente di affermare che la vicenda dell’Ufficio per il processo si inserisce in una trasformazione più ampia che ha interessato negli ultimi anni il modo stesso di concepire l’organizzazione giudiziaria.

Per lungo tempo, la riflessione sulla giurisdizione ha concentrato la propria attenzione prevalentemente sulla figura del singolo magistrato e sulle garanzie che ne presidiano l’indipendenza e l’autonomia. L’organizzazione dell’ufficio è rimasta sullo sfondo, spesso considerata come una dimensione meramente amministrativa e strumentale rispetto all’esercizio della funzione giurisdizionale.

L’evoluzione registratasi negli ordinamenti europei mostra invece una tendenza crescente verso modelli nei quali il giudice opera all’interno di strutture organizzate e con il supporto di professionalità giuridiche dedicate, destinate a collaborare nelle attività di ricerca, analisi, preparazione delle decisioni e gestione della conoscenza giuridica.

L’esperienza dell’Ufficio per il processo ha contribuito in modo significativo a rendere evidente anche nel nostro ordinamento tale mutamento di prospettiva. La crescente complessità del contenzioso, la moltiplicazione delle fonti normative e degli orientamenti giurisprudenziali, l’esigenza di assicurare tempi ragionevoli di definizione dei procedimenti e la centralità assunta dagli strumenti digitali hanno progressivamente mostrato come la qualità della risposta giudiziaria dipenda non soltanto dalla preparazione e dall’impegno del singolo magistrato, ma anche dalla capacità dell’organizzazione di sostenerne l’attività.

L’Ufficio per il processo rappresenta, sotto questo profilo, uno dei più significativi laboratori di innovazione organizzativa sviluppatisi nella giustizia italiana negli ultimi decenni. Esso ha reso possibile la sperimentazione di modelli fondati sulla cooperazione professionale, sulla condivisione delle conoscenze, sulla programmazione delle attività e sulla costruzione di strumenti comuni di supporto alla decisione. Il valore dell’esperienza non risiede soltanto nell’apporto quantitativo assicurato dagli addetti, ma nella progressiva affermazione di una concezione dell’ufficio giudiziario come organizzazione complessa, nella quale la qualità della giurisdizione dipende anche dall’interazione tra competenze diverse e dalla capacità di governare i processi di lavoro.

Non è privo di rilievo che la comparazione europea individui, accanto ai modelli fondati sul rapporto individuale tra giudice e assistente, forme di organizzazione costruite attorno a gruppi di lavoro, sezioni o interi uffici, nei quali le professionalità di supporto operano in una dimensione collettiva e condivisa.

In questa prospettiva, organizzazione e indipendenza non si pongono in rapporto di reciproca tensione. Al contrario, un’organizzazione efficiente e razionale costituisce una delle condizioni che consentono al magistrato di esercitare pienamente e responsabilmente la propria funzione. La disponibilità di professionalità dedicate alle attività preparatorie, la costruzione di archivi condivisi, l’analisi dei flussi di lavoro, la programmazione delle priorità e il supporto qualificato alla decisione non incidono sull’autonomia del giudizio, ma ne rendono più effettivo l’esercizio.

L’intervento legislativo del 2026 si colloca precisamente lungo questa linea evolutiva. Attraverso il consolidamento dell’Ufficio per il processo, il riconoscimento della funzione di supporto qualificato alla giurisdizione e la valorizzazione delle professionalità che vi operano, il legislatore mostra di considerare l’organizzazione non come un elemento esterno alla giurisdizione, ma come una componente della sua qualità e della sua capacità di rispondere efficacemente alla domanda di tutela. Le successive misure organizzative introdotte nel corso del 2026 confermano inoltre la crescente rilevanza strategica attribuita alle competenze sviluppate nell’ambito dell’Ufficio per il processo e la sua capacità di adattarsi a nuove esigenze organizzative senza perdere la propria vocazione di supporto qualificato all’esercizio della funzione giurisdizionale.

Rimangono tuttavia aperte questioni che accompagneranno inevitabilmente la fase attuativa della riforma: la definizione delle dotazioni organiche, l’effettiva destinazione delle professionalità stabilizzate alle attività di supporto alla giurisdizione, il futuro del personale prorogato, la costruzione di percorsi professionali coerenti con le competenze maturate e la diffusione di modelli organizzativi capaci di valorizzare appieno le nuove professionalità.

La sfida della fase successiva al PNRR non consiste più nel dimostrare l’utilità dell’Ufficio per il processo. L’esperienza maturata negli uffici giudiziari, le elaborazioni del Consiglio Superiore della Magistratura e le stesse scelte operate dal legislatore mostrano come tale utilità possa ormai considerarsi acquisita. Il vero obiettivo riguarda piuttosto la capacità di consolidare e sviluppare nel tempo l’esperienza organizzativa costruita negli ultimi anni, assicurando continuità al capitale professionale formatosi nel corso del PNRR e a un modello che ha contribuito ad avvicinare l’organizzazione giudiziaria italiana a una concezione della giurisdizione fondata sulla collaborazione professionale, sulla programmazione e sulla qualità della risposta giudiziaria.

In definitiva, il passaggio dall’Ufficio per il processo del PNRR all’Ufficio per il processo inserito stabilmente nei meccanismi ordinari di programmazione e governo degli uffici giudiziari non segna il punto di arrivo di un processo di riforma, ma l’inizio di una nuova fase, nella quale il successo dell’intervento non dipenderà più dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal Piano, bensì dalla capacità delle istituzioni giudiziarie di consolidare, governare e sviluppare nel tempo l’innovazione organizzativa che l’Ufficio per il processo ha contribuito a generare.

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