Sommario: 1. Premessa: un intervento consiliare di seconda generazione. — 2. La tecnica del raccordo: integrazione, non sostituzione (e un overruling puntuale). — 3. I quattro fattori genetici dell’aggiornamento. — 4. Lo spostamento del perimetro: gli atti giudiziari nella «fase analitica e ricostruttiva». — 5. Il paradosso regolatorio: estensione degli usi e certificazione dell’inaffidabilità strutturale. — 6. Scivolamento funzionale: la fase analitica come terreno del condizionamento «a monte». — 7. Supervisione bloccante e atrofia cognitiva: il checkpoint tra presidio e rito. — 8. Integrità e identità cognitiva del magistrato: il fondamento costituzionale oltre le scadenze regolamentari. — 9. Il divieto di profilazione e la dimensione collettiva dell’identità cognitiva. — 10. La suite dedicata e la sandbox regolatoria congiunta. — 11. Conclusioni.

1. Premessa: un intervento consiliare di seconda generazione

Con l’aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura compie un passaggio che merita di essere letto non soltanto nel suo contenuto dispositivo, ma nella sua stessa morfologia regolatoria. La delibera dell’8 ottobre 2025[2] aveva rappresentato il primo tentativo organico, nell’ordinamento italiano, di governare l’ingresso dei sistemi di intelligenza artificiale generativa negli uffici giudiziari attraverso lo strumento — tipicamente consiliare — della raccomandazione. L’aggiornamento approvato dal plenum nella seduta del 22 luglio 2026[3] costituisce un intervento di seconda generazione: non fonda un quadro, ma lo manutiene; non enuncia principi nuovi, ma verifica la tenuta di quelli enunciati a fronte di un fatto tecnico sopravvenuto — l’avvio, dal 1° gennaio 2026, della sperimentazione di Microsoft 365 Copilot negli uffici giudiziari — e di un fatto normativo sopravvenuto — la proroga delle scadenze dell’AI Act[4] per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III.

La tesi che si intende argomentare in questa sede è duplice.

Sul piano ricostruttivo, l’aggiornamento realizza una tecnica di stratificazione regolatoria coerente e, per un profilo specifico, un vero e proprio overruling puntuale rispetto alla delibera del 2025, che la formula dell’«integrazione» tende a dissimulare.

Sul piano critico, la delibera estende il perimetro degli usi consentiti proprio verso quella fase — analitica e ricostruttiva — che costituisce il terreno elettivo dei rischi cognitivi dell’IA giudiziaria: condizionamento surrettizio, scivolamento funzionale, atrofia decisionale. Il documento consiliare mostra piena consapevolezza di tali rischi — al punto da certificare, con inedita nettezza, l’inaffidabilità strutturale dello strumento che pure autorizza — ma affida il loro contenimento a presidi la cui effettività dipende interamente dalla qualità dell’attuazione: checkpoint bloccanti, prompt strutturati, formazione. È su questa tensione, e sul suo fondamento costituzionale, che il presente contributo si concentra, riprendendo le categorie dell’integrità e dell’identità cognitiva del magistrato[5].

2. La tecnica del raccordo: integrazione, non sostituzione (e un overruling puntuale)

Il § 1 della delibera dichiara che le raccomandazioni del 2025 «costituiscono il quadro di riferimento vigente e conservano piena validità nei principi, nel perimetro normativo e nelle cautele operative» e che l’intervento «non le sostituisce ma le integra e aggiorna». Il § 8 traduce questa scelta in una tecnica di raccordo espresso, articolo per articolo: il paragrafo 3 delle raccomandazioni del 2025 è integrato con la nuova scadenza europea; il paragrafo 4 è confermato e ampliato nell’elenco degli usi consentiti; il paragrafo 6 è integrato con i contenuti sulla suite dedicata e sulla sandbox. Chiude una clausola di salvezza generale: per ogni profilo non espressamente modificato, continuano ad applicarsi integralmente le raccomandazioni del 2025.

Si tratta di una tecnica apprezzabile, perché evita il fenomeno — frequente nella regolazione amministrativa dell’innovazione — della successione di documenti che si sovrappongono senza coordinarsi, lasciando all’interprete l’onere di ricostruire il quadro vigente. La delibera del 2026 individua con precisione che cosa resta, che cosa cambia e come i due testi si integrano. Sotto questo profilo, il metodo consiliare è replicabile e merita di consolidarsi come standard per i futuri aggiornamenti che lo stesso Consiglio si riserva di adottare all’esito dell’iter legislativo europeo.

La formula dell’integrazione, tuttavia, non deve occultare la portata sostanziale di un passaggio. La delibera del 2025 aveva espressamente escluso «l’immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di IA generalista», indicando come alternativa la progettazione di un sistema interno[6]. L’aggiornamento del 2026 consente ora l’immissione di atti giudiziari contenenti dati personali nel sistema Copilot — che la stessa delibera qualifica come modello per finalità generali — all’interno del tenant istituzionale del Ministero. Il mutamento è giustificato dal mutato quadro fattuale (le garanzie tecniche acquisite: residenza dei dati in Italia, isolamento del tenant, assenza di addestramento sui dati giudiziari), ed è dunque un mutamento razionalmente motivato; ma è, tecnicamente, un overruling puntuale di un divieto, non una semplice integrazione.

3. I quattro fattori genetici dell’aggiornamento

La delibera individua con nettezza i quattro sviluppi che giustificano l’intervento: l’avvio della sperimentazione di Copilot disposta dal Dipartimento per l’innovazione tecnologica; le rassicurazioni tecniche fornite da Microsoft per il tramite del Ministero, a seguito delle richieste del Comitato Paritetico del 20 gennaio 2026[7]; la ricognizione della Struttura tecnica per l’organizzazione del 29 aprile 2026 sugli usi dell’IA negli uffici giudiziari[8]; il riscontro del Capo del Dipartimento del 10 maggio 2026, con l’annuncio dell’approccio «multimodello» e dell’istituzione di uno sportello tecnico[9].

La sequenza documenta un circuito istituzionale che ha funzionato: richiesta consiliare di garanzie, risposta ministeriale, verifica tecnica indipendente della struttura consiliare, riscontro del Dipartimento con ammissione dei margini di rischio e impegno correttivo.

È un modello di dialettica CSM-Ministero che, nella materia dell’IA giudiziaria, assume un rilievo che trascende il caso concreto: la ripartizione tracciata dall’art. 15 l. n. 132/2025[10] — al Ministero l’individuazione e autorizzazione dei sistemi, al Consiglio la tutela dei principi che governano l’esercizio della giurisdizione — regge soltanto se alimentata da un flusso informativo bidirezionale e verificabile. La delibera lo riconosce con una formula di equilibrio istituzionale accorta: il Consiglio «non può che prendere atto» delle garanzie, perché l’autorizzazione dei sistemi «spetta esclusivamente» al Ministero; ma sulla base di quelle garanzie «ribadisce le condizioni e i limiti» di compatibilità con i principi della funzione giudiziaria. Presa d’atto sul piano tecnico, riserva di valutazione sul piano dei principi: la distinzione è sottile, ma costituzionalmente esatta.

Un rilievo critico va tuttavia formulato sul piano epistemico. Le garanzie tecniche di cui al § 3 — residenza dei dati, isolamento del tenant, assenza di addestramento, controllo tramite etichette di riservatezza — sono, allo stato, dichiarazioni del fornitore recepite dal Ministero e comunicate al Consiglio. La delibera non menziona meccanismi di verifica indipendente e periodica della loro effettività (audit di terza parte, ispezioni tecniche, obblighi di segnalazione degli incidenti), limitandosi a registrare che la posizione dei dati «è verificabile direttamente dal tenant». In un dominio in cui il Consiglio stesso ha posto la sovranità dei dati tra i principi irrinunciabili, la differenza tra garanzia dichiarata e garanzia verificata non è un dettaglio: è il discrimine tra un presidio e una clausola di stile. Il gruppo tecnico multidisciplinare permanente — che la delibera prospetta al § 7 anche a costo di un intervento sul regolamento consiliare, con funzioni di valutazione indipendente dei sistemi e di elaborazione di criteri metodologici condivisi — sarebbe la sede naturale di questa funzione di verifica continuativa.

4. Lo spostamento del perimetro: gli atti giudiziari nella «fase analitica e ricostruttiva»

Il cuore dispositivo dell’aggiornamento è il § 4: l’uso di Copilot può essere esteso, in via sperimentale, «anche ad attività che coinvolgono atti giudiziari, nella misura in cui tali attività siano riconducibili alla fase analitica e ricostruttiva del processo e non incidano sulle valutazioni giuridiche, interpretative o decisionali». Le cinque condizioni cumulative — trattamento dei dati nel solo tenant istituzionale con raccomandazione di anonimizzazione preventiva, accompagnata dal riconoscimento dell’urgenza di diffondere un software dedicato all’anonimizzazione degli atti; operatività esclusiva nel dominio giustizia; supervisione umana obbligatoria e bloccante; prompt strutturati; adeguata formazione — costituiscono l’architettura di contenimento. Il § 8 traduce l’apertura in cinque nuove attività ammesse: classificazione e categorizzazione degli atti; analisi strutturata del contenuto degli atti di parte ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali; sintesi documentale per finalità di classificazione e archiviazione; confronto tra posizioni processuali ai fini dell’individuazione del thema decidendum e del thema probandum; compilazione assistita di atti standardizzati e di moduli — l’esemplificazione consiliare menziona i mandati di arresto europeo — con supervisione e completamento obbligatori da parte del magistrato.

La linea di confine tracciata dal Consiglio è concettualmente chiara: a monte, la fase analitica e ricostruttiva, ora aperta all’ausilio algoritmico; a valle, la valutazione giuridica, interpretativa e decisionale, che «costituisce il nucleo della funzione giurisdizionale» e resta riservata al magistrato, con l’ulteriore precisazione che ogni futura estensione «a fasi più prossime alla decisione» sarà possibile solo mediante sistemi certificati ai sensi dell’AI Act. La delibera si mantiene così fedele alla riserva di giurisdizione delineata dall’art. 15 comma 1 l. n. 132/2025 e la rafforza con una riserva di certificazione per il futuro.

È tuttavia proprio questa linea di confine a costituire il punto teoricamente più fragile — e più interessante — dell’intero impianto.

La distinzione tra ricostruzione e valutazione, tra il «prima» analitico e il «poi» decisorio, presuppone che le due fasi siano separabili non solo logicamente ma cognitivamente: che si possa delegare la prima senza condizionare la seconda. È esattamente questa presupposizione che l’analisi dei processi cognitivi della decisione giudiziaria induce a revocare in dubbio, ed è su di essa che occorre ora soffermarsi.

5. Il paradosso regolatorio: estensione degli usi e certificazione dell’inaffidabilità strutturale

Prima di affrontare il profilo cognitivo, va rilevato un dato che rende la delibera del 2026 un documento per certi versi senza precedenti nel panorama delle fonti consiliari: essa amplia il perimetro d’uso di uno strumento del quale, contestualmente, certifica l’inadeguatezza strutturale. Il § 5 enuncia «con chiarezza» — l’avverbio è della delibera — che Microsoft 365 Copilot è un modello per finalità generali ai sensi dell’art. 3, punto 63, dell’AI Act[11], «non progettato per operare nell’ambito specifico della funzione giudiziaria», e ne elenca le criticità documentate dalla ricognizione della STO: carenza di grounding documentale; allucinazioni anche su corpus documentale chiuso — con l’esempio emblematico del riferimento a un Comune inesistente, prodotto in ambiente istituzionale protetto e in violazione di istruzioni esplicite di attenersi ai soli documenti forniti, senza alcuna segnalazione di incertezza —; inserimento di collegamenti ipertestuali fittizi; tendenza a fornire risposte conclusive anziché dichiarare i limiti informativi incontrati, colmando le lacune con inferenze non supportate. La conclusione consiliare è netta: Copilot, nella configurazione standard, «non costituisce la soluzione strutturale adeguata» e la funzione giudiziaria richiede sistemi dedicati, progettati ab origine per il dominio giuridico.

La coesistenza, nel medesimo documento, dell’estensione (§ 4) e della certificazione di inadeguatezza (§ 5) non è una contraddizione logica: è la presa d’atto di uno stato di necessità organizzativo. In assenza di un sistema dedicato, il Ministero mette a disposizione ciò che esiste; il Consiglio, non potendo né autorizzare né vietare, governa il possibile. Ma la struttura argomentativa che ne risulta — «lo strumento è strutturalmente inaffidabile; se ne autorizza l’uso su atti giudiziari a condizione che il magistrato ne verifichi ogni output» — trasferisce integralmente sul singolo magistrato il costo del divario tra lo strumento disponibile e lo strumento necessario. Questo trasferimento merita di essere nominato per ciò che è: la supervisione umana, da garanzia di sistema, diviene supplenza individuale di una carenza infrastrutturale. E la delibera stessa ne registra la conseguenza più paradossale al § 5, ultimo trattino: la «posizione di svantaggio della magistratura», dotata di un modello generalista, rispetto ai professionisti del diritto che dispongono di sistemi specializzati con tracciabilità e ancoraggio alle fonti. Il giudice, garante dell’eguaglianza delle armi tra le parti, opera con un equipaggiamento cognitivo inferiore a quello delle parti stesse: un’asimmetria che non tocca l’eguaglianza delle armi in senso stretto — che opera tra le parti e non tra parti e giudice — ma incide sulla capacità del giudice di esercitare la funzione di garanzia di quella eguaglianza, e che per questa via assume rilievo sistemico[12].

6. Scivolamento funzionale: la fase analitica come terreno del condizionamento «a monte»

La categoria dello scivolamento funzionale designa la traslazione progressiva, e tipicamente non deliberata, di uno strumento dal compito per il quale è stato autorizzato verso compiti contigui a maggiore densità valutativa[13] Essa consente di leggere l’apertura del § 4 in una luce diversa da quella, rassicurante, della «fase analitica e ricostruttiva» come zona franca. Si considerino le nuove attività ammesse: l’analisi strutturata del contenuto degli atti di parte «ai fini della ricostruzione delle posizioni processuali» e il confronto tra posizioni processuali «ai fini della individuazione del thema decidendum e del thema probandum». Nella teoria del processo, l’individuazione del thema decidendum non è un’operazione notarile: è la prima e forse più consequenziale operazione intellettuale del giudicare, quella in cui il giudice seleziona, gerarchizza e nomina le questioni. Chi struttura la ricostruzione delle posizioni delle parti pre-struttura lo spazio entro cui la valutazione si eserciterà. La sintesi non è mai neutra: ogni riepilogo incorpora scelte di salienza, omissioni, ordinamenti; e l’output di un sistema che — per certificazione consiliare — tende a colmare le lacune con inferenze non dichiarate e a non segnalare i propri limiti informativi, consegna al magistrato una rappresentazione del fascicolo la cui architettura implicita non è ispezionabile.

Il rischio, dunque, non è che l’IA decida al posto del giudice: questo esito è escluso dalla riserva normativa e non è, realisticamente, lo scenario. Il rischio è che l’IA condizioni silenziosamente il processo cognitivo che precede la decisione: che la prima rappresentazione del caso — quella che la psicologia della decisione riconosce come dotata di forza di ancoraggio — sia una rappresentazione generata algoritmicamente, e che la valutazione «riservata al magistrato» si eserciti su un materiale già selezionato, già ordinato, già implicitamente gerarchizzato. La minaccia opera a monte del provvedimento, non sul provvedimento; e per questo sfugge ai presidi costruiti sull’output — la verifica, la validazione — perché non è nell’output l’errore, ma nella cornice. La delibera intercetta il fenomeno solo obliquamente, là dove impone i prompt strutturati «che limitino lo spazio interpretativo del sistema e vincolino gli output ai soli documenti del fascicolo»: misura utile contro le allucinazioni, ma non contro la strutturazione implicita, che si produce anche — e proprio — quando il sistema lavora correttamente sui soli documenti del fascicolo.

In termini di tecnica regolatoria, lo scivolamento funzionale è favorito da tre caratteristiche dell’elenco del § 8: la clausola «a titolo esemplificativo e non esaustivo», che affida all’analogia dell’utente l’estensione del perimetro; la contiguità semantica tra attività ammesse e attività escluse (la sintesi «per finalità di classificazione e archiviazione» e la sintesi come base di studio del fascicolo sono, nella pratica quotidiana, indistinguibili); l’assenza di un meccanismo di monitoraggio degli usi effettivi. Sarebbe auspicabile che i futuri aggiornamenti accompagnino l’elenco con un obbligo di tracciamento delle sessioni d’uso su atti giudiziari — che il tenant istituzionale rende tecnicamente possibile — quale condizione di verificabilità ex post non solo degli output, ma delle funzioni realmente esercitate.

7. Supervisione bloccante e atrofia cognitiva: il checkpoint tra presidio e rito

La condizione più innovativa del § 4 è la supervisione umana «obbligatoria e bloccante»: nei flussi di lavoro strutturati — che la delibera modella espressamente sull’esperienza del Tribunale di Catania e del progetto LEXINTEL — i checkpoint di supervisione «devono essere obbligatori e bloccanti, impedendo la prosecuzione automatica del flusso in assenza di esplicita validazione». Si tratta del recepimento consiliare di un principio di progettazione: la supervisione non come raccomandazione deontologica affidata alla diligenza del singolo, ma come vincolo architetturale inscritto nel flusso di lavoro, che rende tecnicamente impossibile l’avanzamento senza l’atto umano di validazione. È la traduzione operativa più seria, ad oggi, del principio di sorveglianza umana di cui all’art. 14 dell’AI Act nel dominio giudiziario italiano[13].

Occorre tuttavia guardarsi dall’equivoco che il checkpoint, di per sé, garantisca la qualità della supervisione. Il vincolo architetturale assicura che l’atto di validazione avvenga; non assicura che sia un atto di valutazione critica anziché di ratifica. La letteratura sull’interazione uomo-macchina ha da tempo descritto la tendenza dell’operatore umano a deferire all’output automatizzato, tanto più quanto l’output è fluente, formalmente curato e statisticamente affidabile: il paradosso della supervisione è che essa si atrofizza proprio nei contesti in cui il sistema sbaglia raramente, perché la rarità dell’errore disabitua al controllo. Il checkpoint bloccante, se degradato a rito — un clic che sblocca il flusso —, produce l’apparenza documentale della supervisione senza la sua sostanza, con l’effetto ulteriore, e più insidioso, di generare una traccia formale di validazione che copre di legittimità un processo cognitivamente delegato.

È qui che la categoria dell’atrofia cognitiva assume rilievo regolatorio. L’esercizio della capacità di analisi del fascicolo — la lettura integrale, la costruzione autonoma della mappa delle questioni, la fatica ricostruttiva — non è un costo morto che l’automazione può utilmente abbattere: è l’allenamento stesso della competenza che la supervisione presuppone. Un magistrato che per anni validi ricostruzioni altrui, umane o algoritmiche, conserva formalmente il potere di valutazione ma ne perde progressivamente gli strumenti; e la supervisione, che dovrebbe essere il presidio contro la delega, diviene essa stessa la via della delega. Ne discende un criterio di progettazione che la delibera non enuncia ma che ne costituisce il naturale sviluppo: i checkpoint devono essere progettati per richiedere un contributo cognitivo attivo — la verifica a campione sul documento-fonte, la dichiarazione motivata di conformità, l’integrazione obbligatoria dell’output — e la formazione di cui alla quinta condizione del § 4 deve includere, accanto alle tecniche di verifica, la consapevolezza dei meccanismi di deferenza automatica. La formazione come «presupposto essenziale dell’uso corretto», già affermata dalla delibera, va in questa direzione; il passo ulteriore è misurarne l’effettività nel tempo, perché l’atrofia è per definizione un fenomeno diacronico che nessuna verifica puntuale intercetta.

8. Integrità e identità cognitiva del magistrato: il fondamento costituzionale oltre le scadenze regolamentari

Il § 6 della delibera contiene il passaggio di maggior spessore teorico dell’intero documento. Preso atto dell’accordo provvisorio sul Digital Omnibus on AI del 7 maggio 2026, che posticipa al 2 dicembre 2027 l’applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’allegato III[14], il Consiglio afferma che il rinvio «non modifica la sostanza delle cautele raccomandate» perché «i principi di legalità, trasparenza, autonomia decisionale e protezione dei dati che governano l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito giudiziario trovano il loro fondamento nei principi costituzionali e nelle garanzie del giusto processo, indipendentemente dalle scadenze regolamentari europee». A questa ragione fondativa la delibera ne affianca due di ordine pragmatico — il carattere definitivo della nuova scadenza, che le istituzioni europee hanno segnalato come non ulteriormente prorogabile, e la destinazione produttiva del tempo aggiuntivo — ma è significativo che il fondamento costituzionale sia enunciato per primo, come ragione autosufficiente. È l’affermazione, in sede consiliare, dell’autonomia costituzionale delle cautele: la protezione del processo decisionale del giudice non è un obbligo di conformità che scatta a una data, ma un corollario permanente degli artt. 101 e 111 Cost. La delibera del 2025 aveva costruito il proprio impianto attorno alla scadenza dell’agosto 2026 come pivot temporale[15]; l’aggiornamento, costretto dalla proroga a rinunciare a quel pivot, lo sostituisce — correttamente — con un ancoraggio di sistema.

Questo ancoraggio merita di essere sviluppato con due categorie distinte, che è essenziale non confondere. L’integrità cognitiva del magistrato designa un bene-competenza: la conservazione della capacità di svolgere autonomamente le operazioni intellettuali in cui il giudicare consiste — leggere, ricostruire, qualificare, valutare — quale presupposto materiale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 comma 2 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.). Un giudice cognitivamente dipendente da un sistema che pre-struttura la sua rappresentazione del caso è soggetto, di fatto, anche a quel sistema: l’indipendenza si svuota dall’interno prima che alcuna norma sia violata. L’identità cognitiva designa invece un bene-singolarità, riferibile anche all’art. 2 Cost. e al dibattito sui neurodiritti: la non fungibilità del modo di giudicare del singolo magistrato, il suo stile ricostruttivo e argomentativo, che l’esposizione prolungata a rappresentazioni standardizzate generate da un medesimo modello tende a uniformare[16]. L’atrofia minaccia anzitutto l’integrità; la standardizzazione minaccia anzitutto l’identità; lo scivolamento funzionale è il veicolo di entrambe. La delibera presidia espressamente l’autonomia decisionale — la forma esterna e finale dell’indipendenza — ma le due dimensioni cognitive che la sostanziano restano, nel testo, implicite: portarle a emersione è il compito che la riflessione scientifica può offrire ai futuri aggiornamenti, anche nella prospettiva, delineata dal quadro del Consiglio d’Europa, di una valutazione d’impatto dell’IA giudiziaria centrata sull’utente-giudice e non solo sul dato[17].

9. Il divieto di profilazione e la dimensione collettiva dell’identità cognitiva

Tra i principi confermati al § 2, merita attenzione specifica il divieto di profilazione: va escluso il rischio che tecniche di retrieval augmented generation applicate ad archivi digitali della giustizia si traducano nella creazione di repository idonei a consentire forme di profilazione dell’attività giudiziaria e dei singoli magistrati. Il principio, già presente nella delibera del 2025, assume nell’aggiornamento un peso accresciuto proprio in ragione dell’apertura agli atti giudiziari: un sistema che elabora sistematicamente atti, sintesi e confronti di posizioni processuali all’interno di un tenant centralizzato accumula, per necessità tecnica, tracce strutturate dell’attività cognitiva di ciascun utente-magistrato — che cosa chiede, come formula, che cosa valida, che cosa corregge. Il divieto di profilazione protegge, in questa prospettiva, la dimensione collettiva e istituzionale dell’identità cognitiva: l’impossibilità di ricostruire, aggregare e prevedere gli orientamenti del singolo giudice è condizione della sua terzietà percepita e della libertà interiore del giudicare, oltre che presidio contro usi distorsivi — dal forum shopping informato algoritmicamente alle pressioni organizzative fondate su metriche individuali. Le garanzie del tenant rispondono al rischio di accesso esterno; il divieto di profilazione risponde al rischio, distinto, dell’uso interno delle tracce. Anche qui, la distanza tra principio enunciato e presidio verificabile — chi controlla che i log delle interazioni non siano aggregabili per magistrato, con quali strumenti, con quale periodicità — è lo spazio che il gruppo tecnico permanente dovrebbe colmare, in coerenza con il quadro del GDPR[18].

10. La suite dedicata e la sandbox regolatoria congiunta

Il § 7 proietta la delibera oltre la contingenza di Copilot, articolando tre richieste: l’evoluzione dell’approccio «multimodello» verso una suite di intelligenza artificiale progettata ab origine per operare all’interno di flussi di lavoro giuridici formalizzati, con regole stringenti su protezione dei dati, tracciabilità delle fonti e controllo ex post; l’istituzione, d’intesa con il Consiglio, della sandbox regolatoria congiunta per la sperimentazione controllata di sistemi destinati all’uso giudiziario, in attuazione delle raccomandazioni del 2025; la condivisione e capitalizzazione delle sperimentazioni avanzate — Tribunale di Catania e Procura generale di Perugia — come modelli replicabili e base di progettazione della suite dedicata.

Due osservazioni. La prima: la sandbox «congiunta» evocata dalla delibera è una figura consiliare-ministeriale ispirata al modello europeo; essa convive con il regime transitorio di autorizzazione ministeriale ex art. 15 comma 2 l. n. 132/2025 e con la sandbox a regime prevista dall’art. 20 comma 1, lett. c), della medesima legge, affidata a un diverso circuito istituzionale. La delibera chiede l’istituzione della prima senza chiarire il raccordo con la seconda: è un nodo di governance che gli schemi di decreti legislativi attuativi in corso di esame dovrebbero sciogliere, pena la moltiplicazione di sedi sperimentali concorrenti prive di gerarchia[19]. La seconda: la valorizzazione delle sperimentazioni d’ufficio come «fattivo contributo» e «modello replicabile» è condivisibile, ma richiede la disciplina di ciò che oggi manca — protocolli comuni di misurazione, certificazione indipendente dei risultati, regole di pubblicità degli esiti anche negativi. L’esperienza catanese, per quanto consta all’Autore nei limiti del ruolo dichiarato, conferma che i benefici di efficienza coesistono con riduzioni misurabili di accuratezza e completezza degli output[20]: è precisamente questo genere di evidenza, con i suoi chiaroscuri, che una sperimentazione capitalizzata a livello di sistema deve saper raccogliere e pubblicare, se non vuole ridursi a vetrina[21].

11. Conclusioni

L’aggiornamento del luglio 2026 è, nel metodo, un ottimo documento regolatorio: raccorda espressamente, motiva i mutamenti sulla base di fatti sopravvenuti, distingue con rigore il piano della presa d’atto tecnica da quello della riserva di principio, e sostituisce al pivot temporale del 2026 — travolto dal Digital Omnibus — un ancoraggio costituzionale permanente delle cautele. Nel merito, esso compie una scelta di realismo — governare lo strumento esistente anziché vietarlo in un vuoto operativo — la cui sostenibilità dipende interamente da tre variabili che il testo enuncia ma non garantisce: l’effettività verificata delle garanzie tecniche; la qualità cognitiva, e non solo documentale, della supervisione bloccante; il contenimento dello scivolamento funzionale entro il perimetro della fase analitica.

La lezione teorica che la delibera consegna –ma che richiederà ulteriori affinamenti – è che la frontiera della tutela si è spostata: non più — non solo — la difesa della decisione dal rischio della sostituzione, ma la difesa del processo cognitivo che alla decisione conduce dal rischio, assai più silenzioso, del condizionamento, della delega progressiva e dell’uniformazione. Autonomia decisionale, supervisione umana, divieto di profilazione sono i nomi che il diritto consiliare già possiede; integrità e identità cognitiva del magistrato sono le categorie che ne esplicitano il fondamento e ne orientano l’attuazione. Il tempo guadagnato con la proroga europea — che la delibera, opportunamente, invita a usare «produttivamente» e non per differire gli sforzi — si misurerà su questo: se al 2 dicembre 2027 la magistratura italiana arriverà con una suite dedicata, con checkpoint progettati per tenere in esercizio la mente del giudice e con un sistema di verifica indipendente delle garanzie, oppure con lo stesso strumento generalista di oggi, presidiato da adempimenti divenuti rito. La differenza tra i due scenari non è tecnologica: è costituzionale.


[1]Presidente del Tribunale di Catania; coordinatore scientifico della sperimentazione condotta presso il Tribunale civile di Catania, espressamente richiamata nella delibera in commento. L’Autore dichiara pertanto un duplice ruolo — istituzionale-organizzativo e scientifico — rispetto all’oggetto del presente contributo: le valutazioni ivi espresse sono formulate a titolo esclusivamente personale e scientifico e non impegnano l’ufficio giudiziario di appartenenza. Autore di Giustizia e high-risk AI systems, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2026

[2]CSM, delibera 8 ottobre 2025, Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia (pratica n. 118/VV/2024).

[2]CSM, Aggiornamento delle raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia, adottate con delibera dell’8 ottobre 2025 (pratica n. 118/VV/2024, rell. Cons. Eccher e Forziati, rel. esterno Cons. Bisogni), approvata nella seduta consiliare del 22 luglio 2026.

[3]Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024 (di seguito: AI Act).

[4]Art. 15 l. n. 132/2025. Il comma 1 riserva al magistrato «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti»; il comma 2 assegna al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie.

[5]CSM, delibera 8 ottobre 2025, cit., § 4: «pur dovendosi escludere l’immissione di dati sensibili di atti processuali su dispositivi di IA generalista occorre fornire per tempo un’alternativa: progettare un sistema interno di IA».

[6]Comunicazione formale del Ministero della giustizia del 12 febbraio 2026, resa a seguito delle richieste formulate dal Comitato Paritetico CSM-Ministero nella seduta del 20 gennaio 2026; anch’essa citata per relationem nei termini riportati al § 3 della delibera in commento.

[7]La ricognizione della Struttura tecnica per l’organizzazione (STO) del 29 aprile 2026 è citata per relationem, nei termini in cui è riportata nella delibera in commento (§§ 1 e 5); il documento non risulta, alla data di chiusura del presente contributo, pubblicato integralmente.

[8]Nota del Capo del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia del 10 maggio 2026, citata per relationem (§§ 1 e 3 della delibera in commento).

 

[10]Art. 3, punto 63, AI Act. Sulla distinzione tra modelli per finalità generali e sistemi ad alto rischio dell’allegato III, punto 8, lett. a), v. anche art. 6 e allegato III AI Act.

 

[12]Cfr. Sciacca M., op. cit., ove lo scivolamento funzionale è ricostruito come traslazione progressiva e non deliberata di uno strumento dal compito per cui è stato autorizzato a compiti contigui a maggiore densità valutativa, in assenza di un atto autorizzativo che accompagni la traslazione.

 

[14]Accordo provvisorio tra Consiglio dell’Unione europea e Parlamento europeo del 7 maggio 2026 sul c.d. Digital Omnibus on AI, che posticipa dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027 l’applicazione degli obblighi per i sistemi ad alto rischio autonomi dell’allegato III (e al 2 agosto 2028 per i sistemi integrati in prodotti). Alla data di chiusura del presente contributo l’accordo non risulta ancora formalmente adottato in via definitiva dalle istituzioni europee; le date indicate vanno pertanto intese come oggetto dell’accordo politico provvisorio.

[15]CSM, delibera 8 ottobre 2025, cit., § 3, ove si legge che «i sistemi di intelligenza artificiale attualmente disponibili online non garantiscono — in assenza di certificazione — i requisiti previsti per i sistemi ad alto rischio».

[16]La distinzione tra integrità cognitiva — bene-competenza, riferibile agli artt. 101 e 111 Cost. — e identità cognitiva — bene-singolarità, riferibile agli artt. 2, 101 e 111 Cost. e al dibattito sui c.d. neurodiritti — è sviluppata in Sciacca M., op. cit. Le due categorie non sono sinonimi: la prima attiene alla conservazione della capacità del giudicare; la seconda alla non fungibilità del modo di giudicare del singolo magistrato.

[17]In questa prospettiva si colloca anche il quadro elaborato in sede di Consiglio d’Europa dalla Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ), da ultimo con il documento CEPEJ(2025)18Final, che declina i principi di trasparenza, controllo umano e non discriminazione nell’impiego dell’IA nei sistemi giudiziari.

[18]Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

[19]CSM, delibera 8 ottobre 2025, cit., § 4, nt. 16, ove si precisa che il riferimento alla «sandbox regolatoria congiunta» non implica l’attivazione formale degli strumenti previsti dall’AI Act, ma un modello di sperimentazione controllata ispirato alle sandbox regolatorie europee. Sul piano nazionale, la sandbox a regime è riconducibile all’art. 20 comma 1, lett. c), l. n. 132/2025 (competenza AgID/ACN), da tenere distinta dal regime transitorio di autorizzazione ministeriale ex art. 15 comma 2: la delibera in commento non scioglie il nodo del raccordo tra i due piani.

[20]V. supra, nt. 14.

[21]Sul più ampio contesto dell’attuazione nazionale e delle sue tensioni, v. anche Biasi M., Sciacca M. (a cura di), AI, diritto e giustizia. Dall’AI Act alla L. n. 132/2025, Milano-Udine, Mimesis, 2026.

Scarica il pdf

Condividi