Il contributo propone una lettura giuridico-costituzionale del film I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Il bambino con disabilità, apparentemente destinato a occupare il luogo narrativo della vulnerabilità, emerge invece come il personaggio più saldo e coerente, mentre gli adulti che lo circondano rivelano fragilità affettive, identitarie e relazionali. Il rovesciamento dello sguardo consente di mettere in dialogo l’opera con il personalismo costituzionale, con il principio di eguaglianza sostanziale e con il modello dei diritti umani accolto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La riflessione è completata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dalla più recente riforma italiana in materia di disabilità.
1. Un film sulla disabilità o un film sulla fragilità?
Presentato nella sezione Orizzonti della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia 2026, I figli della scimmia di Tommaso Landucci è un film che interroga il rapporto tra cura, desiderio e accettazione del limite. Al centro della vicenda vi è Dario, padre di un bambino con disabilità, il quale instaura un rapporto sempre più intenso con Giacomo, figlio adolescente del fratello. Nel nipote egli proietta l’immagine di ciò che avrebbe voluto trovare nel proprio percorso di genitore: il figlio immaginato, la promessa di una paternità diversa, la possibilità di una vita alternativa.
È da questa scissione tra la persona reale e quella desiderata che nasce il conflitto profondo del racconto, destinato a riverberarsi sull’intera rete delle relazioni familiari. Il titolo costituisce la chiave simbolica dell’opera. Landucci richiama infatti la celebre favola esopica Πίθηκοι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν (La scimmia e i suoi figli), senza trasformarla in una semplice allegoria. Nella tradizione favolistica, la scimmia riserva le proprie cure e il proprio affetto al figlio prediletto, trascurando l’altro; ma proprio l’eccesso di protezione si rivela fatale, mentre sopravvive il figlio meno amato. Il racconto mette così in guardia non dall’amore in sé, bensì da un amore che, perdendo il senso della misura, pretende di governare integralmente la vita dell’altro.
Da un lato vi è il figlio reale, che richiede una cura quotidiana e pone il padre di fronte all’esperienza concreta del limite. Emblematica è la scena nella quale Dario, cercando di giustificarsi agli occhi della moglie e forse anche ai propri, rivendica di fare «tutto ciò che deve fare». L’espressione non denuncia una carenza di responsabilità, ma suggerisce una concezione della relazione ancora ancorata alla logica del dovere. Il problema non è l’assenza della cura, bensì la difficoltà di andare oltre la cura dovuta per giungere al pieno riconoscimento dell’altro nella sua irriducibile singolarità. Dall’altro lato vi è il figlio ideale, incarnato dal nipote Giacomo, sul quale vengono proiettate aspettative, desideri e possibilità irrealizzate.
L’opera suggerisce che l’amore genitoriale possa essere autentico e, al tempo stesso, attraversato dal desiderio di modellare l’altro secondo un’immagine ideale. La preferenza, l’iperprotezione e la proiezione affettiva non restano confinate nella sfera privata, ma diventano forze capaci di alterare gli equilibri relazionali. In questa prospettiva, il bambino appare paradossalmente come il personaggio più saldo del racconto: pur nella propria condizione di vulnerabilità, egli resta ancorato alla realtà di ciò che è, mentre sono gli adulti a smarrirsi nelle rappresentazioni di ciò che avrebbe potuto essere.
La premessa narrativa potrebbe indurre a classificare I figli della scimmia come un dramma familiare incentrato sulla disabilità. Sarebbe, tuttavia, una lettura riduttiva, perchè la disabilità non costituisce il vero oggetto del film, né il bambino è costruito come figura passiva, destinataria di compassione o semplice causa della sofferenza altrui. Al contrario, egli rappresenta il punto di equilibrio dell’intera vicenda. Non perché la sua condizione venga idealizzata, ma perché il suo essere nel mondo non è segnato dalla frattura tra identità reale e identità desiderata che attraversa, invece, i personaggi adulti.
Coloro che gli ruotano attorno appaiono infatti dominati da inquietudini, rimpianti, aspettative disattese e bisogni di conferma. Sono gli adulti, più del bambino, a rivelarsi prigionieri delle proprie fragilità: della difficoltà di accettare il limite, della nostalgia per ciò che avrebbe potuto essere, del desiderio di trovare negli altri una compensazione delle proprie mancanze. Il bambino, invece, non aspira a diventare altro da sé e proprio per questo assume una funzione ordinatrice: costringe gli altri personaggi a confrontarsi con la realtà e con l’impossibilità di trasformare l’amore in possesso o in proiezione narcisistica.
Il messaggio del film supera così il tema specifico della disabilità e intercetta alcune delle fragilità più diffuse nella contemporaneità: la crisi dei legami affettivi, resa evidente anche dall’incapacità dei personaggi di sottrarsi alla costante mediazione degli schermi e dei telefoni cellulari; la solitudine; la pressione della prestazione; il rifiuto dell’imperfezione; la tendenza a sostituire le persone reali con immagini costruite sulle proprie aspettative. I figli della scimmia non nega la fatica della cura, ma rifiuta di localizzare la vulnerabilità in un solo corpo. La fragilità appartiene a tutti i personaggi e, in definitiva, a ogni esperienza umana. Ciò che cambia non è la sua presenza, ma la capacità di riconoscerla, accoglierla e convivere con essa senza trasformarla in motivo di esclusione o in oggetto di controllo.
2. La persona prima della condizione
La Costituzione italiana non contiene una definizione generale di disabilità. La sua tutela emerge piuttosto dalla lettura integrata dei principi personalista, pluralista, solidarista ed egualitario che attraversano l’intero ordinamento costituzionale. Nell’art. 2 Cost. la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, richiedendo al contempo l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà.
Non è casuale che il Costituente abbia scelto il verbo «riconosce» e non «attribuisce». I diritti fondamentali non vengono concessi dall’ordinamento, ma preesistono ad esso in quanto radicati nella dignità della persona. Da questa impostazione discende il rifiuto di ogni concezione che misuri il valore dell’individuo sulla base delle sue capacità, della sua autosufficienza o della sua produttività. La persona viene prima della condizione. Ed è proprio questo il principio che sembra attraversare sotterraneamente l’intera narrazione de I figli della scimmia, dove la centralità del bambino non nasce dal superamento della vulnerabilità, ma dalla sua piena e incondizionata appartenenza alla comune esperienza umana.
L’art. 3 Cost. completa tale prospettiva. Il primo comma vieta ogni discriminazione incompatibile con la pari dignità sociale; il secondo attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che, limitando di fatto libertà ed eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione alla vita collettiva. La condizione di disabilità mostra con particolare evidenza l’insufficienza di una concezione meramente formale dell’eguaglianza. Trattare tutti nello stesso modo può infatti tradursi in una nuova forma di disuguaglianza quando alcuni soggetti incontrano barriere che altri non incontrano. L’eguaglianza sostanziale richiede dunque interventi differenziati, sostegni adeguati e accomodamenti ragionevoli capaci di rendere effettiva la partecipazione sociale.
A questi principi si collegano l’art. 32 Cost., che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività; l’art. 34 Cost., sul diritto all’istruzione; l’art. 38, terzo comma, Cost., che garantisce alle persone con disabilità il diritto all’educazione e all’avviamento professionale; nonché gli artt. 29, 30 e 31 Cost., che collocano la responsabilità genitoriale e la protezione dell’infanzia all’interno di una rete di relazioni fondata sulla cooperazione tra famiglia e istituzioni. La cura non può essere considerata un compito esclusivamente privato. La solidarietà familiare e quella pubblica sono chiamate a integrarsi, affinché il peso dell’assistenza non si traduca in isolamento, abbandono o esclusione.
La Corte costituzionale ha da tempo affermato che nella condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di valori riconducibili ai principi fondamentali dell’ordinamento repubblicano. Emblematica, in tale prospettiva, è la sentenza n. 215 del 1987, che, affrontando il tema dell’accesso degli alunni con disabilità alla scuola secondaria superiore, superò la logica della mera facilitazione della frequenza per affermarne la piena e concreta garanzia, saldando in un’unica trama gli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost.
È proprio questo passaggio, dalla tolleranza al riconoscimento e dall’assistenza all’inclusione, a offrire una delle possibili chiavi di lettura del film di Landucci. Il bambino non è mai rappresentato come un soggetto da ammettere nel mondo degli altri, né come destinatario passivo di pietà o benevolenza. Egli appartiene fin dall’inizio a quel mondo e ne costituisce, per certi aspetti, il centro più stabile. Sono invece gli adulti a essere chiamati a modificare il proprio sguardo, abbandonando le immagini idealizzate e le aspettative sostitutive che proiettano sulla sua esistenza. La questione non è se egli possa trovare un posto nelle relazioni familiari, ma se le relazioni familiari siano capaci di accogliere la sua irriducibile individualità senza piegarla ai desideri, alle paure o ai bisogni degli altri.
Nel panorama cinematografico dedicato alla vulnerabilità, I figli della scimmia presenta elementi di contatto con Le chiavi di casa di Gianni Amelio e, per altri aspetti, con Wonder e The Son. A differenza di tali opere, tuttavia, il film di Landucci non concentra l’attenzione sulla condizione di disabilità in quanto tale. Il suo oggetto principale è la relazione tra cura e riconoscimento, tra amore e proiezione, mostrando come la vera inclusione richieda anzitutto la capacità di accogliere l’altro nella sua irriducibile singolarità. Questa scelta narrativa lo avvicina alle più recenti elaborazioni della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, fondate non sulla protezione della fragilità, ma sul riconoscimento della persona come soggetto pieno di diritti e relazioni.
3. La Convenzione ONU e il modello dei diritti umani
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, ha consolidato il superamento del modello medico-assistenziale tradizionale a favore di una concezione fondata sui diritti umani e sulla piena inclusione sociale della persona. Nel Preambolo la disabilità è descritta come un concetto in evoluzione, risultante dall’interazione tra persone con menomazioni e le barriere comportamentali e ambientali che ne ostacolano la partecipazione piena ed effettiva alla società su base di uguaglianza con gli altri.
Il cambiamento di prospettiva è profondo. La persona non coincide con la propria condizione clinica, né le limitazioni che incontra possono essere ricondotte esclusivamente alla menomazione individuale. Esse derivano anche dal modo in cui la società è organizzata, dall’accessibilità degli ambienti fisici e culturali, dalla disponibilità dei sostegni necessari e, soprattutto, dagli atteggiamenti attraverso i quali gli altri interpretano la differenza. La domanda fondamentale non è più che cosa una persona non sia in grado di fare, bensì quali ostacoli ne limitino l’esercizio dei diritti e quali condizioni siano necessarie perché possa partecipare pienamente alla vita sociale.
L’art. 1 della Convenzione individua il proprio scopo nella promozione, protezione e garanzia del pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. L’art. 3 enuncia, tra i principi generali, il rispetto della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, della non discriminazione, della piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, nonché del rispetto per la differenza e dell’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana. L’art. 5 vieta ogni forma di discriminazione e collega l’effettività dell’eguaglianza all’adozione di accomodamenti ragionevoli; l’art. 7 impone che, in tutte le decisioni riguardanti i minori con disabilità, il loro superiore interesse costituisca una considerazione preminente. Gli artt. 19, 23, 24 e 25 tutelano rispettivamente il diritto alla vita indipendente e all’inclusione nella comunità, il rispetto della vita familiare, l’accesso a un sistema educativo inclusivo e il diritto alla salute.
La Convenzione compie così un passaggio ulteriore rispetto alla stessa prospettiva costituzionale. Non si limita a garantire protezione alla persona vulnerabile, ma ne valorizza l’autonomia, la capacità di autodeterminazione e il diritto a essere protagonista delle decisioni che la riguardano. La vulnerabilità non viene negata né occultata; viene, al contrario, sottratta al rischio di trasformarsi in una condizione di inferiorità giuridica o di esclusione sociale. La persona con disabilità non è un soggetto da assistere passivamente, ma un titolare di diritti che deve poter partecipare, secondo le proprie capacità e aspirazioni, alla costruzione del proprio progetto di vita.
È proprio in questa prospettiva che il film di Landucci acquista una particolare rilevanza. Il bambino non è rappresentato come «il diverso» rispetto a una comunità composta da individui integri, autonomi e autosufficienti. Al contrario, la sua presenza mette in discussione l’illusione stessa dell’autosufficienza, mostrando come ogni esistenza umana sia inevitabilmente intrecciata a relazioni di cura, dipendenza reciproca e riconoscimento. La sua condizione non costituisce l’eccezione che interrompe una normalità altrimenti compiuta; diviene piuttosto uno specchio attraverso il quale emergono le fragilità, i bisogni e le incompiutezze che attraversano tutti i personaggi.
Sotto questo profilo, I figli della scimmia sembra dialogare profondamente con la logica della Convenzione ONU. Il centro del racconto non è ciò che manca al bambino, ma ciò che gli altri faticano a vedere in lui: una soggettività piena, irriducibile alle aspettative, alle paure o ai desideri di chi lo circonda. Come la Convenzione invita a spostare l’attenzione dalle limitazioni individuali alle barriere create dall’ambiente, così il film conduce lo spettatore a interrogarsi non tanto sulla disabilità in sé, quanto sugli sguardi, sui pregiudizi e sulle proiezioni attraverso cui essa viene percepita. La vera fragilità non appare allora concentrata nel corpo del minore, ma nelle difficoltà degli adulti ad accettare l’altro per ciò che realmente è, senza trasformarlo nell’oggetto delle proprie attese o delle proprie illusioni.
4. La famiglia, la cura e il rischio della sostituzione
Il film affronta con particolare coraggio un sentimento difficilmente confessabile: il lutto per il figlio immaginato. Il regista richiama la distanza tra il figlio reale e quello ideale, atteso e costruito durante la gravidanza. Il tema esige cautela, perché riconoscere l’ambivalenza emotiva dei genitori non può tradursi né in un giudizio morale né nella riduzione del figlio a causa di sofferenza.
Il diritto offre qui una chiave utile. La responsabilità genitoriale non attribuisce un potere sul figlio, ma delinea una funzione orientata alla cura della sua persona, alla sua crescita e al progressivo sviluppo dell’autonomia. Il superiore interesse del minore non coincide con il progetto che gli adulti hanno concepito per lui. Impone di vedere il figlio come soggetto, non come prolungamento delle aspettative familiari.
La tensione centrale del film può allora essere letta come conflitto tra riconoscimento e sostituzione. Dario ama, cura e soffre, ma rischia di utilizzare il nipote per colmare il vuoto lasciato dal figlio ideale. In questo slittamento l’affetto non scompare, ma diventa ambiguo: la relazione con una persona concreta tende a essere piegata alla riparazione di un’identità adulta ferita.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 213 del 2016, ha ricondotto gli strumenti di assistenza familiare alla tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità e alla valorizzazione delle relazioni di solidarietà, estendendo al convivente il permesso retribuito previsto dalla legge n. 104 del 1992. La decisione ricorda che la cura non è un fatto esclusivamente privato e che il diritto deve sostenere le relazioni effettive nelle quali si realizza la personalità.
La solidarietà, tuttavia, non deve cancellare la voce del destinatario della cura. Curare significa sostenere senza espropriare, proteggere senza infantilizzare, accompagnare senza trasformare la dipendenza in soggezione. Il bambino del film appare forte proprio perché la narrazione non gli assegna soltanto la funzione di essere curato: la sua presenza modifica gli altri e diventa misura della verità delle loro relazioni.
5. Dalla protezione all’effettività: la giurisprudenza costituzionale
La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente trasformato la tutela della disabilità da settore dell’assistenza sociale a terreno privilegiato di verifica dell’effettività dei diritti fondamentali. In questa evoluzione la persona con disabilità non è più considerata destinataria di interventi ispirati alla mera protezione, ma titolare di diritti che l’ordinamento è tenuto a rendere concretamente esercitabili.
Emblematica è la sentenza n. 80 del 2010, con la quale la Corte costituzionale, pronunciandosi in materia di sostegno scolastico, ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni che fissavano limiti rigidi al numero degli insegnanti di sostegno e impedivano deroghe al rapporto numerico tra docenti e alunni in presenza di situazioni di particolare gravità. La Corte ha affermato che il diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità appartiene al nucleo essenziale dei diritti inviolabili e non può essere compresso attraverso meccanismi automatici di contenimento della spesa. In tale prospettiva, la scuola inclusiva non rappresenta una forma di assistenza, ma una condizione necessaria per il pieno sviluppo della persona.
La sentenza n. 275 del 2016 ha ulteriormente chiarito il rapporto tra diritti fondamentali e vincoli di bilancio, affrontando il tema del trasporto scolastico degli studenti con disabilità. La decisione non nega la rilevanza delle esigenze finanziarie, ma afferma che esse non possono tradursi nell’azzeramento preventivo di diritti che la Costituzione considera essenziali. Non sono i diritti a dover essere adattati alle disponibilità di bilancio, bensì le scelte di bilancio a dover assicurare, entro limiti ragionevoli, la tutela del nucleo indefettibile dei diritti della persona.
Nella stessa direzione si colloca la sentenza n. 152 del 2020, relativa alla pensione di inabilità civile. In essa la Corte ha ribadito che la protezione sociale deve essere commisurata alle esigenze minime di una vita dignitosa e che il sostegno economico alle persone con disabilità non può ridursi a una misura simbolica o meramente assistenziale. Libertà, uguaglianza e dignità della persona richiedono infatti condizioni materiali che ne consentano l’effettivo esercizio.
Queste pronunce consentono di cogliere con maggiore profondità il significato del rovesciamento narrativo proposto da I figli della scimmia. Se il bambino rappresenta il punto più stabile dell’intera vicenda, la risposta dell’ordinamento non può essere costruita attorno all’idea di una persona ontologicamente mancante o incompleta. Deve invece garantire che la sua qualità di soggetto di diritti non sia compromessa da ostacoli materiali, pregiudizi culturali, stereotipi sociali o insufficienza dei sostegni necessari alla partecipazione. La vulnerabilità non giustifica una tutela paternalistica; richiama, piuttosto, la responsabilità della Repubblica di rimuovere le condizioni che impediscono il pieno sviluppo della persona.
Anche la sentenza n. 135 del 2024, pur pronunciata nel diverso e delicato ambito dell’aiuto al suicidio, contiene un’affermazione di portata generale che si inserisce coerentemente in tale percorso. La Corte ricorda che ogni vita umana è portatrice di una dignità intrinseca e inalienabile, indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche o esistenziali nelle quali si svolge. Ne deriva l’impossibilità di misurare il valore della persona sulla base di criteri esterni di efficienza, autonomia, produttività o qualità della vita. È una conclusione che risuona anche nel film di Landucci, dove il bambino non assume rilevanza nonostante la sua disabilità, ma nella pienezza della propria umanità, che precede e supera qualsiasi valutazione fondata sulla prestazione o sulla corrispondenza a un modello ideale.
In questa prospettiva, il film sembra offrire una rappresentazione narrativa di ciò che la Costituzione e la Convenzione ONU affermano sul piano giuridico: la dignità della persona non dipende da ciò che essa può fare, produrre o diventare, ma dal semplice fatto di essere una persona. Ed è proprio quando la fragilità rende più visibile questa verità che l’ordinamento è chiamato a misurare la propria capacità di realizzare concretamente i principi di eguaglianza, solidarietà e inclusione.
6. La Corte EDU: non discriminazione e accomodamento ragionevole
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo non contiene una disposizione espressamente dedicata alla disabilità. La tutela delle persone con disabilità si è sviluppata attraverso un’interpretazione evolutiva delle garanzie convenzionali, in particolare del divieto di discriminazione sancito dall’art. 14, del diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto dall’art. 8, del diritto all’istruzione riconosciuto dall’art. 2 del Protocollo n. 1 e, nei casi più gravi, del divieto di trattamenti inumani o degradanti di cui all’art. 3. In questo percorso la Corte europea dei diritti dell’uomo ha progressivamente valorizzato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità come parametro interpretativo, riconoscendo all’accomodamento ragionevole una funzione essenziale per la realizzazione dell’eguaglianza sostanziale.
Una tappa particolarmente significativa è rappresentata dalla sentenza Çam c. Turchia del 23 febbraio 2016. La Corte ha ritenuto discriminatorio il rifiuto di ammettere a un’accademia musicale una giovane non vedente che aveva superato le prove di selezione. L’esclusione non derivava dall’impossibilità di svolgere gli studi, ma dall’assenza di qualsiasi verifica circa gli adattamenti che avrebbero consentito alla candidata di frequentare il corso. In tale occasione la Corte ha affermato che la discriminazione fondata sulla disabilità può realizzarsi anche attraverso il mancato approntamento di accomodamenti ragionevoli indispensabili all’effettivo esercizio di un diritto.
Nella successiva sentenza Enver Şahin c. Turchia del 30 gennaio 2018, relativa all’impossibilità per uno studente paraplegico di accedere agli edifici universitari, la Corte ha ulteriormente approfondito questa prospettiva. Le autorità avevano proposto che lo studente fosse assistito da terzi, ma senza valutare adeguatamente il suo diritto all’autonomia, alla dignità e all’indipendenza personale. La Corte ha sottolineato che l’obiettivo non consiste semplicemente nel garantire un accesso materiale ai servizi, bensì nel consentire alla persona con disabilità di fruirne in condizioni quanto più possibile equivalenti a quelle degli altri cittadini, attraverso soluzioni rispettose della sua individualità e della sua autodeterminazione.
Per l’ordinamento italiano assume particolare rilevanza la sentenza G.L. c. Italia del 10 settembre 2020, riguardante una bambina con disturbo dello spettro autistico rimasta priva dell’assistenza specialistica necessaria nei primi anni della scuola primaria. La Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 2 del Protocollo n. 1, osservando che le autorità non avevano adeguatamente individuato i bisogni della minore né predisposto le misure necessarie a garantirle un’effettiva partecipazione al percorso scolastico. Le difficoltà organizzative e le esigenze di contenimento della spesa pubblica non sono state ritenute idonee a giustificare una situazione di discriminazione sostanziale.
Da questa giurisprudenza emerge una concezione profondamente relazionale della dignità umana. Non è sufficiente evitare forme esplicite di esclusione o garantire una presenza meramente formale negli spazi della vita sociale. L’effettività dei diritti richiede che istituzioni, servizi e contesti relazionali siano organizzati in modo da rendere concretamente possibile la partecipazione della persona. In tale prospettiva, anche l’aiuto può trasformarsi in una limitazione quando viene imposto senza ascolto o quando sostituisce la volontà dell’interessato anziché sostenerla.
Il principio che attraversa queste decisioni dialoga in modo evidente con il racconto cinematografico di I figli della scimmia. Il bambino non reclama semplicemente assistenza, né il suo bisogno fondamentale coincide con una protezione sempre più intensa. Ciò che la sua presenza esige dagli adulti è innanzitutto uno sforzo di riconoscimento. Come insegna la giurisprudenza della Corte EDU, la dignità della persona non si realizza attraverso soluzioni standardizzate costruite dall’esterno, ma attraverso la capacità di ascoltare i bisogni concreti, rispettare le preferenze individuali e consentire a ciascuno di occupare il proprio posto nelle relazioni sociali senza essere definito esclusivamente dalla propria condizione di fragilità.
Sotto questo profilo, il film di Landucci sembra suggerire che la vera inclusione non consista nel fare di più per una persona, ma nel vedere di più la persona: non la disabilità, non le aspettative che gli altri proiettano su di lei, ma la sua irriducibile singolarità. È in questo passaggio dalla protezione al riconoscimento che si incontrano, in modo particolarmente significativo, la riflessione giuridica contemporanea e la forza narrativa dell’opera.
7. L’attualità della riforma italiana: progetto di vita e linguaggio giuridico
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, adottato in attuazione della legge delega 22 dicembre 2021, n. 227, segna una tappa significativa nel processo di adeguamento dell’ordinamento italiano ai principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La riforma disciplina la definizione della condizione di disabilità, la valutazione di base, l’accomodamento ragionevole, la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. In coerenza con l’approccio convenzionale, la disabilità non viene più ricondotta esclusivamente alla compromissione della persona, ma all’interazione tra condizioni individuali e barriere fisiche, culturali, relazionali e organizzative che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione ai diversi contesti di vita.
Non è privo di significato che la riforma intervenga anche sul linguaggio normativo. L’abbandono di espressioni storicamente connotate e la loro sostituzione con la formula «persona con disabilità», così come il progressivo superamento della nozione di gravità a favore del riferimento all’intensità dei sostegni necessari, riflettono una precisa scelta culturale. Le parole del diritto non si limitano a descrivere la realtà, ma contribuiscono a costruire le categorie attraverso le quali essa viene percepita. Anteporre la persona alla condizione significa contrastare il rischio che la diagnosi diventi un’identità totale e che l’individuo venga definito esclusivamente attraverso la sua vulnerabilità.
Particolarmente innovativa è la centralità attribuita al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Elaborato attraverso una valutazione multidimensionale e costruito a partire dai desideri, dalle aspettative, dalle aspirazioni e dalle preferenze della persona interessata, esso rappresenta il tentativo di tradurre normativamente il principio dell’autodeterminazione. Il progetto di vita non può essere il progetto della famiglia sulla persona, né quello dell’amministrazione per la persona. Deve essere, al contrario, il progetto della persona stessa, sviluppato con il contributo dei sostegni necessari e nel rispetto della sua volontà.
È difficile non cogliere, in questa impostazione, una profonda consonanza con il nucleo narrativo de I figli della scimmia. Il conflitto che attraversa il film nasce proprio dalla distanza tra la persona reale e quella immaginata dagli altri. Dario soffre perché fatica ad abbandonare il figlio ideale costruito nelle proprie aspettative; il bambino, invece, continua semplicemente a essere sé stesso. La lezione più profonda del film coincide allora con quella espressa dalla riforma: nessuna persona può essere compresa o rappresentata soltanto attraverso ciò che gli altri progettano, desiderano o temono per lei.
La portata di questa prospettiva supera, peraltro, il tema della disabilità. Nelle società contemporanee, segnate da precarietà economiche ed esistenziali, crisi demografiche, migrazioni, guerre, trasformazioni tecnologiche e nuove forme di disagio psichico e relazionale, la vulnerabilità non costituisce più una condizione eccezionale confinata a gruppi determinati. Essa appare come una dimensione diffusa dell’esperienza umana, che può assumere forme e intensità diverse nel corso della vita.
Per questa ragione il modello proposto dalla Convenzione ONU e oggi recepito dal legislatore italiano assume un significato che travalica il perimetro della disabilità. La rimozione delle barriere, il riconoscimento delle differenze, la valorizzazione dell’autonomia possibile e la costruzione di sostegni personalizzati delineano una diversa idea di convivenza democratica, fondata non sull’adattamento delle persone a un modello ideale di individuo autonomo, efficiente e costantemente performante, ma sulla capacità delle istituzioni di accogliere la pluralità delle condizioni umane.
Sotto questo profilo, il film di Landucci e il diritto sembrano convergere verso la medesima conclusione. La dignità della persona non coincide con la corrispondenza a un modello di normalità, di efficienza o di successo. Essa risiede nella possibilità di essere riconosciuti per ciò che si è, nelle proprie fragilità come nelle proprie capacità, e di partecipare pienamente alla vita familiare e sociale senza essere ridotti alle aspettative, alle paure o ai progetti che altri elaborano su di noi. È in questo riconoscimento della persona concreta, prima ancora che nella sua protezione, che si misura la qualità etica di una comunità e la fedeltà dell’ordinamento ai principi costituzionali di dignità, eguaglianza e solidarietà.
8. Il paradosso del bambino “forte”
Il bambino con disabilità emerge come il personaggio più forte del racconto non perché sia immune dal bisogno, dalla dipendenza o dalla vulnerabilità, ma perché non è consumato dal confronto con una versione alternativa di sé stesso. La sua forza consiste in una forma di presenza: egli abita pienamente la propria realtà, senza inseguire immagini ideali o possibilità mancate. Gli adulti, al contrario, appaiono attraversati da una profonda fragilità, poiché vivono nello scarto tra ciò che è e ciò che avrebbe potuto essere, tra il figlio reale e quello immaginato, tra il ruolo che svolgono e i desideri che non riescono a confessare, tra la generosità della cura e la tentazione del possesso.
Il film opera così un significativo rovesciamento di prospettiva. La fragilità non è rappresentata come una caratteristica che appartiene esclusivamente alla persona con disabilità, ma come una dimensione costitutiva dell’esperienza umana. La vulnerabilità non distingue una categoria separata di individui; attraversa, in forme diverse, ogni esistenza. Questo passaggio non annulla la specificità della disabilità, né autorizza a sottovalutare gli ostacoli e le discriminazioni che ancora limitano la piena partecipazione sociale. Al contrario, impedisce che tali discriminazioni trovino alimento nell’idea che la persona con disabilità appartenga a un’umanità differente rispetto a quella di soggetti ritenuti integri, autonomi o autosufficienti.
In questa prospettiva il film dialoga in modo profondo con la Costituzione, con la Convenzione ONU e con la più recente evoluzione della giurisprudenza. Il centro della tutela non è la correzione di una presunta imperfezione individuale, ma il riconoscimento della persona nella sua irriducibile dignità. La disabilità non definisce interamente l’identità del soggetto, così come la vulnerabilità non ne riduce il valore. Ciò che l’ordinamento è chiamato a garantire è la possibilità per ciascuno di partecipare alla vita familiare e sociale come titolare di diritti e come protagonista del proprio progetto di vita.
L’inclusione, allora, non consiste nel consentire a chi è percepito come diverso di entrare in un mondo già compiuto, ordinato e immutabile. Richiede, piuttosto, che quel mondo riconosca la propria incompiutezza e accetti di trasformarsi. Non è soltanto la persona con disabilità a dover essere accolta nella comunità; è la comunità a dover ripensare sé stessa alla luce della sua presenza. Nel film il bambino non è semplicemente oggetto di cura o destinatario di protezione. Con la sua esistenza concreta egli costringe gli altri personaggi a ridefinire il significato del legame familiare, della responsabilità, dell’identità e dell’amore.
È forse questa la lezione più profonda che I figli della scimmia consegna allo spettatore. La vera inclusione non nasce quando si guarda una persona attraverso ciò che le manca, ma quando si è capaci di riconoscerla per ciò che è. In questo riconoscimento, che precede ogni giudizio di efficienza, autonomia o prestazione, si incontrano la forza del cinema e il nucleo essenziale della tradizione costituzionale contemporanea: la dignità della persona come valore che non deve essere conquistato, dimostrato o meritato, ma semplicemente riconosciuto.
9. Dalla compassione al riconoscimento
I figli della scimmia evita due rischi ricorrenti nella rappresentazione cinematografica della disabilità: la riduzione della persona a vittima e la sua trasformazione in figura esemplare chiamata a redimere gli altri. Il bambino non è presentato né come un problema da risolvere né come un simbolo astratto di innocenza o purezza. Egli rimane una presenza concreta, irriducibile a ogni funzione narrativa predeterminata. Proprio nella sua adesione alla realtà di ciò che è, egli rende visibili le inquietudini, le contraddizioni e le fragilità degli adulti che lo circondano.
La lettura costituzionale e convenzionale consente di cogliere pienamente la portata di questo rovesciamento di prospettiva. Gli artt. 2 e 3 Cost. impongono di riconoscere la persona prima di ogni qualificazione derivante dalle sue condizioni fisiche, psichiche o sociali e di rimuovere gli ostacoli che ne limitano il pieno sviluppo. Gli artt. 32, 34 e 38 Cost. intrecciano salute, istruzione, inclusione e sostegno sociale in un’unica trama di tutela della dignità umana. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ha ulteriormente consolidato tale approccio, spostando l’attenzione dalla menomazione alle barriere che impediscono la partecipazione e orientando il sistema verso l’autonomia, l’inclusione, il progetto di vita e l’accomodamento ragionevole. La Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno tradotto questi principi in criteri di effettività, opponendosi tanto alle esclusioni manifeste quanto a quelle più silenziose che derivano da assetti organizzativi, culturali o finanziari incapaci di garantire l’esercizio concreto dei diritti.
Il messaggio più attuale dell’opera risiede tuttavia nell’idea che la fragilità non coincida necessariamente con la debolezza. Può essere fragile chi non accetta il limite, chi cerca nell’altro la compensazione delle proprie mancanze, chi confonde l’amore con il bisogno di conformare l’altro alle proprie aspettative. Può invece essere forte chi, pur avendo bisogno di sostegno, conserva una relazione autentica con sé stesso e continua a essere il soggetto della propria esistenza.
In una società che tende a misurare il valore della persona attraverso l’autonomia, la prestazione, la velocità e l’efficienza, il bambino raccontato da Landucci introduce un criterio diverso. Non chiede allo spettatore di negare la fatica della disabilità, né di idealizzarla. Chiede piuttosto di riconoscere che la dignità della persona non dipende dalla capacità di superare la fragilità, ma precede ogni giudizio sulla condizione individuale. Essa costituisce il fondamento che consente a ciascuno di essere accolto per ciò che è, di ricevere i sostegni necessari e di partecipare alla vita comune senza essere ridotto ai propri limiti né sostituito dall’immagine che altri hanno costruito per lui.
Sotto questo profilo, I figli della scimmia non è soltanto un film sulla disabilità. È una riflessione sul riconoscimento dell’altro e sui limiti dell’amore quando pretende di modellare la realtà secondo il desiderio. Ed è, al tempo stesso, un invito a rileggere la vulnerabilità non come eccezione che separa alcuni individui dagli altri, ma come una dimensione universale dell’esperienza umana, dalla quale prendono forma i doveri di solidarietà, le pratiche di inclusione e, in ultima analisi, il significato stesso della dignità della persona nell’orizzonte costituzionale contemporaneo.
Note bibliografiche, normative e cinematografiche
Fonti normative e giurisprudenziali
• Costituzione della Repubblica italiana, artt. 2, 3, 29, 30, 31, 32, 34 e 38.
• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006; ratifica ed esecuzione in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18.
• Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, artt. 3, 8 e 14; Protocollo addizionale n. 1, art. 2.
• Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
• Legge 22 dicembre 2021, n. 227, Delega al Governo in materia di disabilità.
• Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
• Corte costituzionale, sentenze n. 215 del 1987; n. 80 del 2010; n. 213 e n. 275 del 2016; n. 152 del 2020; n. 135 del 2024.
• Corte europea dei diritti dell’uomo, Çam c. Turchia, ric. n. 51500/08, sentenza 23 febbraio 2016.
• Corte europea dei diritti dell’uomo, Enver Şahin c. Turchia, ric. n. 23065/12, sentenza 30 gennaio 2018.
• Corte europea dei diritti dell’uomo, G.L. c. Italia, ric. n. 59751/15, sentenza 10 settembre 2020.
Riferimenti bibliografici e istituzionali
• Esopo, Πίθηκοι καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν (La scimmia e i suoi figli), nel corpus delle Favole esopiche.
• Nazioni Unite, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, New York, 13 dicembre 2006.
• La Biennale di Venezia, I figli della scimmia, scheda ufficiale del film, 83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica, sezione Orizzonti, 2026.
• Corte costituzionale, banca dati ufficiale della giurisprudenza costituzionale.
• Corte europea dei diritti dell’uomo, banca dati HUDOC.
Filmografia
• I figli della scimmia, regia di Tommaso Landucci, Italia, 2026.
• Le chiavi di casa, regia di Gianni Amelio, Italia, 2004.
• Wonder, regia di Stephen Chbosky, Stati Uniti, 2017.
• The Son, regia di Florian Zeller, Regno Unito-Francia, 2022.
