Riflessioni a margine del film Elisa di Leonardo Di Costanzo e della sentenza Sez. U, n. 5166 del 30 ottobre 2025 in tema di giustizia riparativa.

Sommario: 1. Una seconda visione2. Una distanza solo apparente3. La responsabilizzazione4. La sentenza delle Sezioni Unite5. Responsabilità accertata e responsabilità assunta6. La verità del fatto e la presenza assente della vittima7.  La pena come luogo di verità oltre la condanna e la memoria ferita alla ricerca di un senso oltre il giudicato8. Bibliografia essenziale e materiali di riferimento

1. Una seconda visione

Sollecitata da alcune recenti vicende di cronaca che hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema della riabilitazione del condannato e del significato della pena dopo l’accertamento giudiziario, ho rivisto il film Elisa di Leonardo Di Costanzo su una piattaforma televisiva, a distanza di circa un anno dalla prima visione cinematografica.

Non è stata soltanto una seconda visione. Come spesso accade alle opere che toccano nodi essenziali dell’esperienza giuridica e umana, il tempo trascorso non ha semplicemente modificato il ricordo del film, ma lo sguardo di chi lo osserva. La prima volta mi avevano colpito soprattutto la sobrietà della regia, il rifiuto di ogni spettacolarizzazione del delitto, i silenzi del percorso terapeutico e la scelta di collocare il baricentro della narrazione non nell’evento criminale, ma nel suo dopo: il tempo lungo della detenzione, la memoria ferita, il progressivo riaffiorare della parola e della consapevolezza.

Rivedendolo, il film mi è apparso con maggiore nettezza come un’opera non soltanto sulla colpa, ma soprattutto sulla pena. Più precisamente, sulla possibilità che la pena sia qualcosa di diverso dalla mera risposta afflittiva dello Stato al reato.

Non si tratta, del resto, di un tema isolato nella cinematografia di Leonardo Di Costanzo. Già in Ariaferma il regista aveva esplorato, all’interno di un carcere destinato alla chiusura, il rapporto tra istituzione, dignità della persona e senso della detenzione, mostrando come la pena non si esaurisca nella privazione della libertà ma continui a interrogare le relazioni umane che sopravvivono allo spazio custodiale. Elisa prosegue idealmente quel percorso, spostando però l’attenzione dal contesto carcerario alla dimensione più intima dell’assunzione di responsabilità.

In questo senso il film si colloca all’interno di una più ampia riflessione cinematografica sulla pena e sulle sue conseguenze. Da Dead Man Walking a Mass, da Maixabel a Je verrai toujours vos visages, il cinema ha spesso mostrato che il problema non termina con la pronuncia della sentenza. È proprio dopo l’accertamento della responsabilità che emergono le questioni più difficili: il confronto con la vittima, la ricerca della verità del fatto, la possibilità dell’assunzione di responsabilità e, talvolta, la ricostruzione di relazioni profondamente ferite.

La protagonista del film Elisa è una donna detenuta da anni per avere ucciso la sorella. Di Costanzo non attenua la gravità del fatto, non costruisce scorciatoie assolutorie, non invita lo spettatore a dimenticare il delitto. Pone, invece, una domanda più difficile: che cosa accade dopo, quando il processo è terminato, la responsabilità è stata definitivamente accertata e la pena ha iniziato il suo corso?

Questa domanda non appartiene soltanto al cinema. Attraversa il diritto penale contemporaneo nel punto in cui la responsabilità giudizialmente accertata non coincide ancora, necessariamente, con la responsabilità interiormente compresa.

È in questo spazio, collocato tra il giudicato e l’esecuzione, che si misura la concreta tenuta del principio costituzionale secondo cui la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Ed è precisamente in questo spazio che il film Elisa incontra il diritto.

2. Una distanza solo apparente

Ho così pensato alla mia più recente esperienza di magistrato e al profondo mutamento che, negli ultimi anni, ha interessato il modo stesso di concepire la risposta dell’ordinamento al reato. L’introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa ha infatti aperto uno spazio nuovo di riflessione, destinato a incidere non soltanto sugli istituti processuali, ma sulla stessa idea di pena sottesa al sistema costituzionale.

A prima vista il film Elisa e la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 5166 del 30 ottobre 2025 sembrano appartenere a universi lontani. Da un lato, un’opera cinematografica che esplora il percorso interiore di una donna condannata per un delitto gravissimo; dall’altro, una decisione che affronta una questione apparentemente tecnica, concernente l’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa.

La distanza è, tuttavia, soltanto apparente. Nella diversità dei linguaggi, il film e la sentenza affrontano lo stesso tema: quale significato può assumere la pena una volta conclusa la fase dell’accertamento? E quale spazio conserva, dopo il giudicato, la possibilità che il condannato maturi una consapevolezza autentica del disvalore del fatto e delle sue conseguenze sulla vita altrui?

Il film non costruisce un itinerario di redenzione, né una richiesta di assoluzione morale. La protagonista non viene progressivamente liberata dalla colpa; viene, piuttosto, lentamente ricondotta ad essa.

La sentenza delle Sezioni Unite, dal canto suo, muove dall’idea che la giustizia riparativa non costituisca un’alternativa all’accertamento processuale né una forma attenuata di risposta al reato. Essa rimane estranea alla verifica della responsabilità penale, ma può produrre effetti giuridicamente rilevanti perché orientata al riconoscimento della vittima, alla responsabilizzazione dell’autore dell’offesa e, quando possibile, alla ricostruzione dei legami spezzati dal reato.

Il punto di contatto è allora evidente. In entrambi i casi il centro della riflessione non è la punizione in sé, ma la relazione tra il soggetto e le conseguenze del proprio agire. La pena non appare come semplice tempo di privazione della libertà, né come sofferenza legalmente inflitta. Può diventare, se l’ordinamento ne conserva il senso costituzionale, il luogo nel quale matura un confronto con la verità del fatto commesso.

3. La responsabilizzazione

Il fondamento della riflessione è tutto nell’art. 27, terzo comma, Costituzione. La disposizione non contiene una clausola meramente programmatica, destinata ad operare soltanto nella fase amministrativa dell’esecuzione penitenziaria. Esprime, piuttosto, una scelta di sistema: la pena, anche quando riafferma la validità dell’ordinamento violato, non può essere ridotta a pura retribuzione del male commesso né a mera neutralizzazione del condannato.

La tensione rieducativa non elimina la dimensione afflittiva della sanzione, ma impedisce che l’afflizione ne divenga l’unico contenuto riconoscibile. Rieducazione, in questa prospettiva, non significa conversione morale imposta dall’ordinamento, né semplice adattamento alle regole dell’istituzione penitenziaria. Significa, piuttosto, possibilità che il condannato ricostruisca un rapporto non meramente formale con la norma violata, con il fatto commesso e con le conseguenze che ne sono derivate.

È qui che assume rilievo la nozione di responsabilizzazione. Essa evita due opposte semplificazioni: da un lato, una pena ridotta a sofferenza legale, che si consuma nel tempo senza interrogare il soggetto sul significato del proprio agire; dall’altro, una rieducazione intesa come trasformazione etica interiore, estranea al compito del diritto e difficilmente verificabile attraverso categorie giuridiche.

La giustizia riparativa si colloca in questo terreno intermedio. Non privatizza la giustizia penale, non attribuisce alla vittima un potere di determinazione della pena e non sostituisce il processo con una negoziazione dell’offesa. Ricorda, però, che il reato non è soltanto violazione della norma. È anche lesione di relazioni concrete, offesa arrecata a persone determinate, frattura di fiducia che investe la comunità.

4. La sentenza delle Sezioni Unite

La sentenza Cass. s.u. n. 5166 del 30 ottobre 2025 si colloca formalmente nel sistema delle impugnazioni. Il principio affermato concerne l’impugnabilità, unitamente alla sentenza conclusiva del grado di giudizio, del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa, a prescindere dal regime di procedibilità del reato. Limitare la decisione a questo profilo, tuttavia, significherebbe ridurne la portata.

L’interesse della pronuncia risiede soprattutto nella ricostruzione della natura della giustizia riparativa. Il programma conserva carattere extraprocessuale: si svolge fuori dal processo penale ed è governato da regole proprie, fondate sulla volontarietà, sul consenso informato, sulla riservatezza e sull’imparzialità del mediatore. La decisione che consente o nega l’accesso al percorso, invece, ha natura giurisdizionale, perché incide su una possibilità suscettibile di produrre effetti rilevanti nel procedimento e nell’esecuzione.

Il dato più significativo è la concezione della pena che emerge sullo sfondo. La risposta all’illecito non è più osservata esclusivamente nel rapporto tra Stato e autore del reato, ma anche nella prospettiva del riconoscimento della vittima e della responsabilizzazione dell’autore dell’offesa.

La sentenza non attribuisce alla giustizia riparativa una funzione sostitutiva della pena, ma ne valorizza la coerenza con l’art. 27 Cost. Proprio perché la pena costituzionale non può esaurirsi nell’inflizione della sofferenza, assumono rilievo i percorsi verificabili attraverso i quali il condannato si confronta con l’offesa arrecata, con la persona che ne ha subito le conseguenze e con la comunità.

5. Responsabilità accertata e responsabilità assunta

Il punto più delicato della riflessione riguarda la distinzione tra responsabilità accertata e responsabilità assunta. Il processo penale accerta la responsabilità secondo le regole della prova, del contraddittorio e della motivazione. La sentenza definitiva stabilisce che un fatto è stato commesso, che è penalmente rilevante e che deve essere attribuito a una determinata persona. Da quel momento, la responsabilità entra nella sfera del giudicato e la pena diviene eseguibile.

Tuttavia, la responsabilità giuridicamente accertata non esaurisce necessariamente la responsabilità personalmente assunta. Tra l’una e l’altra può aprirsi uno spazio complesso, nel quale il condannato continua a percepire il fatto come evento esterno, come vicenda appartenente al processo, come qualificazione formulata da altri. È precisamente questo spazio che l’esecuzione penale costituzionalmente orientata non può ignorare.

La responsabilizzazione non mette in discussione il giudicato, né pretende di sostituire alla verità processuale una diversa verità soggettiva. Opera su un altro piano: quello della comprensione del significato dell’offesa e delle sue conseguenze. Non è un secondo processo, ma un possibile percorso successivo alla decisione, attraverso il quale il condannato è chiamato a misurarsi con ciò che il reato ha prodotto nella vita della vittima e nella comunità.

In questa prospettiva, la giustizia riparativa non attenua il rigore del sistema. Lo approfondisce. Non chiede al diritto di rinunciare all’accertamento, ma di non considerarlo l’ultimo momento della responsabilità. Dopo la sentenza resta il problema del modo in cui la persona condannata attraversa il tempo della pena e del significato che quel tempo può assumere.

6. La verità del fatto e la presenza assente della vittima

Il film Elisa rappresenta cinematograficamente proprio questa distanza tra responsabilità accertata e responsabilità assunta. La memoria frammentaria della protagonista non è soltanto un elemento narrativo o psicologico. È il segno della distanza che può esistere tra il giudizio pronunciato nel processo e l’effettiva elaborazione del fatto da parte della persona condannata.

Il processo ha già accertato la responsabilità, la pena è già in esecuzione e, tuttavia, il percorso di comprensione appare ancora incompiuto.

Il criminologo che accompagna la protagonista non svolge una funzione sostitutiva della giurisdizione. Non rivaluta il fatto, non mette in discussione l’accertamento e non offre alcuna assoluzione morale. Crea, piuttosto, un contesto nel quale il reato può cessare di essere un evento confinato nel passato e diventare oggetto di una presa di coscienza progressiva. La parola diviene così strumento di conoscenza e di assunzione di responsabilità.

In questo percorso la vittima è una presenza assente.

La sorella uccisa non occupa stabilmente la scena, eppure ne costituisce il centro silenzioso. Ogni resistenza alla memoria, ogni esitazione, ogni tentativo di sottrarsi alla verità del fatto conduce inevitabilmente a quella assenza. Il film mostra così che l’elaborazione della responsabilità non coincide soltanto con un giudizio su sé stessi, ma richiede il riconoscimento dell’altro.

È qui che il film incontra la logica della giustizia riparativa. Il confronto con la vittima non coincide necessariamente con l’incontro diretto tra autore e persona offesa. Può assumere forme diverse: il ritorno alla memoria della persona perduta, la consapevolezza della sofferenza inflitta, il riconoscimento di ciò che non potrà essere restituito.

La giustizia riparativa traduce giuridicamente questa esigenza, offrendo, quando le condizioni lo consentono e nel rispetto delle garanzie, uno spazio strutturato perché tale confronto possa avvenire.

7. La pena come luogo di verità oltre la condanna e la memoria ferita alla ricerca di un senso oltre il giudicato

La giustizia riparativa continua a suscitare resistenze culturali, soprattutto quando viene percepita come attenuazione della risposta punitiva dello Stato. L’equivoco nasce dall’abitudine a identificare la serietà della pena con la sola sofferenza che essa comporta. In questa prospettiva, ogni spazio riservato al dialogo, all’ascolto o al riconoscimento della vittima appare estraneo alla logica del diritto penale.

Ma la responsabilizzazione non è una risposta più debole al reato. Per molti aspetti è più esigente della mera esecuzione passiva della pena. Scontare una pena può talvolta significare attraversare il tempo della detenzione senza interrogarsi realmente sul significato del proprio agire. Responsabilizzarsi significa, invece, assumere il fatto commesso come parte della propria storia, riconoscere la posizione dell’altro e accettare la permanenza degli effetti dell’offesa.

Questa prospettiva consente anche di guardare in modo meno riduttivo agli istituti dell’esecuzione penale esterna, alle misure alternative, alle pene sostitutive e agli strumenti riparativi. Essi non sono eccezioni alla pena, né cedimenti dell’ordinamento dinanzi alla gravità del reato. Sono modalità previste e regolate dal legislatore per dare attuazione, in forme differenziate, al principio costituzionale della finalità rieducativa.

Rivedere il film Elisa significa allora riflettere sul tempo che segue la sentenza definitiva. Come si è detto, la rappresentazione cinematografica non racconta (e non vuole raccontare) il momento della condanna, ma ciò che viene dopo: il difficile percorso attraverso il quale una pena legalmente inflitta può acquisire, o non acquisire, un significato per la persona che la sta eseguendo.

Se il sistema penale si esaurisse nell’accertamento della colpevolezza e nell’inflizione della sofferenza prevista dalla legge, l’art. 27 Cost. rischierebbe di rimanere una formula priva di autentica capacità conformativa.

La pena, invece, non termina con la sentenza: comincia con essa.

La misura della sua conformità ai principi costituzionali non si coglie soltanto nella severità della risposta al reato, ma nella capacità dell’ordinamento di governare, fino all’ultimo, l’equilibrio tra punizione, responsabilità, tutela delle vittime e reintegrazione sociale.

È questa, forse, la riflessione più profonda che il film Elisa consegna al giurista: che cosa accade dopo la sentenza? È dalla risposta a questa domanda che dipende, in ultima analisi, la capacità della pena di rimanere fedele all’art. 27 Cost.

Vi è una verità che il processo può accertare e una verità che nessuna sentenza è in grado, da sola, di produrre. La prima riguarda il fatto e la sua attribuzione; la seconda il significato che quel fatto assume per chi lo ha commesso e per chi ne ha subito le conseguenze.

In questa distanza, che separa la responsabilità accertata dalla responsabilità assunta, continua a giocarsi la sfida più alta della pena costituzionale. Perché il giudizio può accertare la colpa; solo il tempo della pena può verificare se quella colpa sia divenuta anche responsabilità.

8.     Bibliografia essenziale e materiali di riferimento

Fonti normative e sovranazionali

• Costituzione della Repubblica italiana, art. 27, commi 2 e 3.

• Codice penale, artt. 20-bis, 62, n. 6, 133, comma 2, n. 3, 152, comma 3, n. 2, e 163, comma 4.

• Codice di procedura penale, art. 129-bis, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

• Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, artt. 42-67, recante la disciplina organica della giustizia riparativa.

• Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dalla riforma Cartabia, in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi.

• Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

• Raccomandazione CM/Rec(2018)8 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla giustizia riparativa in materia penale, 3 ottobre 2018.

• Venice Declaration on the Role of Restorative Justice in Criminal Matters, Conferenza dei Ministri della giustizia del Consiglio d’Europa, Venezia, dicembre 2021.

Giurisprudenza essenziale

• Cass., Sez. U, n. 5166 del 30 ottobre 2025, dep. 9 febbraio 2026, Rv. 289325-01, in tema di impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa.

• Corte cost., sent. n. 128 del 2025, sulla natura extraprocessuale dei programmi di giustizia riparativa e sul rapporto tra giustizia riparativa e garanzie del processo penale.

Dottrina essenziale

• Mannozzi G., Lodigiani G.A., La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi, II ed., Giappichelli, Torino, 2025.

• Parisi F., Giustizia riparativa e sistema penale, Giappichelli, Torino, 2025.

• Franzoso G., Mosconi G., La sfida della giustizia riparativa. Normativa, questioni aperte e prospettive, 2025.

• Virga V., Tra giusto processo e pena controversiale: le Sezioni Unite e l’innesto della giustizia riparativa nell’ordinamento processuale, in Foro italiano, 2026, II, 242 ss.

• Maggio P., Virga V., L’impugnabilità del diniego ai programmi di giustizia riparativa nel segno della processualizzazione dell’esito riparativo, in Sistema penale, 31 ottobre 2025.

• Fiandaca G., Punizione, il Mulino, Bologna, 2024.

• Gatta G.L., La riforma delle pene sostitutive: un’introduzione, in Bartoli R., Gatta G.L., Manes V. (a cura di), Riforma Cartabia: le modifiche al sistema penale. Le modifiche al sistema sanzionatorio penale, Giappichelli, Torino, 2024, 3-8.

• Ceretti A., Natali L., Io volevo ucciderla. Per una criminologia dell’incontro, Raffaello Cortina, Milano, 2022.

Filmografia essenziale

• Di Costanzo L., Elisa, film, Italia-Svizzera, 2025.

• Di Costanzo L., Ariaferma, film, Italia-Svizzera, 2021.

• Dead Man Walking, regia di Tim Robbins, USA, 1995.

• Mass, regia di Fran Kranz, USA, 2021.

• Maixabel, regia di Icíar Bollaín, Spagna, 2021.

• Je verrai toujours vos visages / All Your Faces, regia di Jeanne Herry, Francia, 2023.

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