Sommario: 1. La qualificazione giuridica dell’attività economica in ambito familiare – 2. Impresa individuale e impresa familiare: collaborazione e partecipazione all’attività – 3. Azienda coniugale e società di fatto: il problema della gestione comune – 4. L’accertamento concreto e la prova dei rapporti tra familiari – 5. Conclusioni
1. La qualificazione giuridica dell’attività economica in ambito familiare
Il rapporto tra famiglia e attività economica costituisce un ambito nel quale si intrecciano discipline appartenenti a settori diversi dell’ordinamento. La regolazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi, la disciplina dell’impresa familiare, le norme sull’esercizio dell’attività d’impresa e quelle relative alle società possono infatti sovrapporsi quando un’attività economica venga svolta da uno o da entrambi i coniugi, oppure con la collaborazione di altri componenti della famiglia.
La difficoltà consiste nell’individuare il modello giuridico al quale ricondurre il rapporto concreto. La circostanza che più familiari lavorino nella medesima attività non consente, infatti, di presumere automaticamente né la contitolarità dell’impresa né l’esistenza di una società. La collaborazione può assumere forme differenti e deve essere qualificata sulla base dell’organizzazione dell’attività, della natura degli apporti, delle modalità di partecipazione ai risultati economici e dei rapporti instaurati tra i soggetti coinvolti.
Le principali figure da distinguere sono l’impresa individuale, l’impresa familiare disciplinata dall’art. 230-bis c.c., l’azienda coniugale riconducibile all’art. 177, lett. d), c.c. e la società di fatto, configurabile quando ricorrano gli elementi propri del rapporto societario ai sensi dell’art. 2247 c.c. A queste ipotesi può aggiungersi il rapporto di lavoro subordinato, qualora la prestazione del familiare presenti i relativi requisiti.
La distinzione non è meramente teorica. Da essa dipende la posizione giuridica del familiare che collabora, la natura dei diritti che può vantare sull’attività e sui suoi risultati e, soprattutto, la possibilità di riconoscere un’effettiva partecipazione all’impresa oppure un autonomo rapporto societario.
L’accertamento deve quindi muovere dalla realtà dei rapporti, senza attribuire valore decisivo al solo vincolo familiare, all’intestazione formale dell’attività o alla circostanza che i risultati economici siano destinati alle esigenze comuni.
2. Impresa individuale e impresa familiare: collaborazione e partecipazione all’attività
Nell’impresa individuale, disciplinata in via generale dall’art. 2082 c.c., l’attività imprenditoriale è imputata a un unico soggetto, che ne assume la titolarità e il rischio economico. La collaborazione del coniuge o di un altro familiare non determina, di per sé, una modifica di tale assetto.
Il primo elemento da accertare è pertanto chi eserciti concretamente l’attività imprenditoriale e a chi siano imputabili i rapporti giuridici connessi alla sua gestione. L’intestazione formale dell’impresa rappresenta un dato rilevante, ma può non essere sufficiente quando le modalità effettive di esercizio facciano emergere un rapporto differente.
In questo contesto si colloca l’impresa familiare prevista dall’art. 230-bis c.c., istituto diretto a tutelare il familiare che presta in modo continuativo la propria attività lavorativa nell’impresa di un componente della famiglia. La norma riconosce al collaboratore diritti patrimoniali e partecipativi, tra cui quelli relativi agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda, compreso l’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Il tratto distintivo dell’impresa familiare è che il familiare partecipa all’attività senza diventare, per ciò solo, imprenditore o socio. L’impresa rimane riferibile al suo titolare, mentre al collaboratore spettano i diritti specificamente previsti dalla legge. Non esistono, in quanto tali, quote di proprietà dell’impresa corrispondenti alle posizioni dei singoli familiari.
Questa impostazione trova conferma nella Cassazione, S.U., 6 novembre 2014 n. 23676, che ha sottolineato l’incompatibilità tra la disciplina dell’impresa familiare e quella societaria, valorizzando la diversa struttura dei rispettivi rapporti. Mentre nella società la partecipazione si inserisce in un’organizzazione comune dell’attività economica, nell’impresa familiare i diritti del collaboratore sono collegati alla prestazione lavorativa e non all’assunzione della qualità di socio.
Nello stesso senso si colloca Cass., 2 dicembre 2015, n. 24560, secondo cui l’impresa familiare appartiene esclusivamente al suo titolare, anche quando alcuni beni utilizzati nell’attività siano di proprietà del familiare collaboratore. La disponibilità o la proprietà di singoli beni, così come la partecipazione ai risultati economici, non dimostrano automaticamente una contitolarità dell’impresa.
Un ulteriore profilo riguarda la distinzione tra impresa familiare e lavoro subordinato. Il rapporto di parentela non esclude che tra i familiari possa instaurarsi un rapporto di lavoro subordinato, ma occorre verificare la presenza degli elementi tipici della subordinazione, in particolare l’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale e la corresponsione di una retribuzione.
La collaborazione continuativa, la condivisione dei risultati economici o l’assenza di una retribuzione formalmente predeterminata non sono, isolatamente considerate, sufficienti a qualificare il rapporto. È necessario ricostruire le concrete modalità di svolgimento della prestazione e individuare il titolo in base al quale essa viene resa.
La disposizione dell’art. 230-bis c.c., che opera «salvo che sia configurabile un diverso rapporto», impone quindi una verifica preliminare: il familiare è un lavoratore subordinato, un collaboratore dell’impresa familiare oppure partecipa all’esercizio comune dell’attività in qualità di socio? La risposta non può derivare dalla sola intensità della collaborazione, ma deve essere ricavata dalla struttura complessiva del rapporto.
3. Azienda coniugale e società di fatto: il problema della gestione comune
La distinzione diventa più complessa quando l’attività non sia soltanto intestata a uno dei coniugi con la collaborazione dell’altro, ma venga costituita e gestita congiuntamente da entrambi.
In questa ipotesi assume rilievo l’art. 177, lett. d), c.c., che ricomprende nella comunione legale le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. La norma individua una specifica disciplina per l’azienda coniugale, nella quale la gestione comune si inserisce nell’organizzazione patrimoniale della famiglia.
La presenza di una gestione congiunta non consente, tuttavia, di concludere automaticamente che esista una società di fatto. Occorre distinguere tra l’esercizio comune dell’azienda nell’ambito della comunione legale e la costituzione, anche per comportamenti concludenti, di un autonomo rapporto societario.
La distinzione assume particolare importanza quando entrambi i coniugi abbiano contribuito economicamente alla costituzione dell’attività, partecipino alle decisioni, trattino con i fornitori e utilizzino gli incassi per le esigenze familiari. Tali circostanze sono certamente rilevanti, ma possono trovare spiegazione anche nella gestione comune dell’azienda coniugale e non dimostrano, da sole, la volontà di esercitare un’attività in forma societaria.
La valutazione deve quindi concentrarsi sulla causa e sulla struttura del rapporto. Occorre stabilire se i coniugi agiscano congiuntamente in quanto partecipi della gestione di un’azienda riconducibile alla comunione legale oppure in quanto soggetti che hanno organizzato un’attività economica comune secondo lo schema della società.
Ai sensi dell’art. 2247 c.c., il contratto di società presuppone conferimenti di beni o servizi, l’esercizio in comune di un’attività economica e lo scopo di dividerne gli utili. La società di fatto può essere riconosciuta anche in assenza di un atto costitutivo scritto, purché i comportamenti delle parti consentano di desumere l’effettiva esistenza del rapporto societario.
A tal fine assumono rilievo gli apporti individuali destinati all’attività, la partecipazione alle decisioni imprenditoriali, la condivisione del rischio economico, le modalità di partecipazione ai risultati e il comportamento tenuto nei confronti dei terzi. Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, è necessariamente decisivo: è la loro valutazione complessiva a consentire di ricostruire la natura del rapporto.
Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dalla predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite. Quando i soggetti coinvolti abbiano stabilito preventivamente, anche attraverso comportamenti concludenti, in quale proporzione ciascuno debba partecipare ai risultati positivi e negativi dell’attività, tale circostanza può costituire un indice importante della struttura societaria del rapporto.
La predeterminazione delle quote assume rilievo perché consente di distinguere la partecipazione ai risultati economici fondata sulla qualità e quantità del lavoro prestato, propria dell’impresa familiare, dalla partecipazione agli utili e alle perdite riconducibile a un accordo di natura societaria. Essa può inoltre concorrere a dimostrare che gli apporti dei partecipanti non sono semplicemente destinati alla gestione dell’attività familiare, ma sono funzionali all’esercizio di un’impresa comune e alla ripartizione del relativo rischio.
Tale indice deve comunque essere valutato insieme agli altri elementi del rapporto: la determinazione di quote economiche, da sola, non sostituisce l’accertamento dei requisiti della società e non esclude che la disciplina applicabile sia diversa. Occorre verificare che la ripartizione dei risultati si inserisca effettivamente in un’organizzazione comune dell’attività e non trovi una spiegazione alternativa nell’assetto patrimoniale familiare o nella disciplina dell’impresa familiare.
Anche il comportamento verso i terzi può assumere rilievo. La circostanza che entrambi i coniugi si presentino stabilmente come titolari dell’attività, assumano obbligazioni nell’ambito della gestione o siano percepiti come co-imprenditori può concorrere alla ricostruzione di una società di fatto. Non è tuttavia sufficiente, da sola, a dimostrarne l’esistenza, dovendo essere coordinata con gli elementi relativi agli apporti, alla gestione e alla partecipazione ai risultati.
La Cassazione, con la sentenza del 16 giugno 2010 n. 14580, ha chiarito proprio che la collaborazione dei familiari e la condivisione degli utili non sono sufficienti a dimostrare un vincolo societario. È necessario accertare gli elementi propri della società, con particolare attenzione al fondo comune, all’effettiva volontà di esercitare congiuntamente l’attività e all’eventuale esteriorizzazione del rapporto nei confronti dei terzi.
Il criterio distintivo non risiede, pertanto, nella semplice circostanza che i coniugi lavorino insieme, ma nella verifica della struttura del rapporto: gestione comune di un’azienda nell’ambito della comunione legale oppure esercizio di un’attività economica organizzata secondo un autonomo schema societario.
4. L’accertamento concreto e la prova dei rapporti tra familiari
La distinzione tra i diversi modelli richiede un accertamento che tenga conto non soltanto delle qualificazioni formalmente adottate, ma anche dei comportamenti effettivamente tenuti dai partecipanti.
Nel caso dell’impresa individuale con collaborazione familiare, occorre verificare chi sia il titolare dell’attività e a quale titolo il familiare presti la propria opera. Nell’impresa familiare, l’elemento centrale è la continuità della collaborazione e il conseguente riconoscimento dei diritti previsti dall’art. 230-bis c.c. Nell’azienda coniugale, assumono rilievo la costituzione dell’azienda dopo il matrimonio, il regime di comunione legale e la gestione comune da parte dei coniugi. Nella società di fatto, invece, occorre accertare l’esistenza di un’organizzazione economica comune, caratterizzata dai requisiti dell’art. 2247 c.c.
La prova può assumere forme diverse, in relazione alla natura della controversia. Possono essere rilevanti i documenti relativi agli apporti economici, la contabilità, le dichiarazioni fiscali, gli accordi sulla ripartizione dei risultati, la partecipazione alle decisioni e le modalità con cui i soggetti hanno operato nei rapporti con i terzi.
In materia di impresa familiare, Cass., 29 maggio 2024 n. 15026 ha attribuito rilievo alla prova della consistenza del patrimonio aziendale e della quota astratta spettante al familiare che richieda la propria partecipazione agli utili, ammettendo il ricorso anche a presunzioni semplici. Tra gli elementi utilizzabili possono figurare le dichiarazioni fiscali contenenti la predeterminazione delle quote, mentre sul titolare grava la prova contraria e quella dell’eventuale pagamento degli utili dovuti.
La rilevanza della predeterminazione delle quote deve, tuttavia, essere valutata in relazione alla specifica domanda e al modello giuridico invocato. Nell’impresa familiare, le quote degli utili sono collegate alla quantità e qualità del lavoro prestato; nel rapporto societario, la ripartizione degli utili e delle perdite può invece costituire un indice dell’accordo con cui i partecipanti hanno organizzato l’esercizio comune dell’attività. Il medesimo dato documentale può quindi assumere significati differenti a seconda del complesso degli elementi accertati.
La corretta qualificazione richiede, in definitiva, di evitare automatismi. La comunanza di interessi economici non equivale necessariamente a società, così come la presenza di un vincolo familiare non esclude la possibilità di riconoscere un rapporto societario o di lavoro subordinato.
5. Conclusioni
La pluralità dei modelli attraverso i quali può essere organizzata un’attività economica in ambito familiare rende indispensabile una valutazione concreta dei rapporti tra i soggetti coinvolti.
L’impresa individuale si caratterizza per l’imputazione dell’attività a un unico titolare; l’impresa familiare riconosce diritti al collaboratore senza attribuirgli, per ciò solo, la qualità di imprenditore o socio; l’azienda coniugale trova la propria disciplina nell’art. 177, lett. d), c.c., quando ricorrano i presupposti della gestione comune e della costituzione successiva al matrimonio; la società di fatto richiede invece l’accertamento degli elementi propri del rapporto societario, anche quando essi emergano da comportamenti concludenti.
In quest’ultimo ambito, la predeterminazione delle quote di partecipazione agli utili e alle perdite rappresenta un indice particolarmente significativo, poiché può contribuire a dimostrare l’esistenza di un accordo sulla ripartizione dei risultati e del rischio dell’attività. Tale elemento deve però essere considerato insieme agli apporti, alla gestione comune, all’organizzazione dell’impresa e al comportamento dei partecipanti nei confronti dei terzi.
Il punto decisivo rimane dunque la distinzione tra collaborazione familiare, gestione comune dell’azienda coniugale ed effettivo esercizio collettivo dell’attività economica. Solo attraverso la ricostruzione della concreta organizzazione del rapporto è possibile individuare la disciplina applicabile e riconoscere correttamente i diritti dei soggetti coinvolti.
