1. Art. 309 comma 9-bis cod.proc.pen.: “Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura”

2.La Seconda sezione penale, con sentenza n. 14384 del 3 aprile 2025, ha precisato che è manifestamente infondata, in relazione all’art. 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il difensore dell’indagato/imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell’udienza per documentare l’attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito e verificare la possibilità di sottoposizione dello stesso a idoneo trattamento curativo presso struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva è connotato da ragioni di urgenza, derivante dal fatto che si tratta di decisioni che incidono sulla libertà delle persone, per cui la facoltà di chiedere il differimento dell’udienza è stata riconosciuta, in presenza di riconosciuti giustificati motivi, al solo indagato/imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale in conseguenza dell’accoglimento della richiesta di differimento.

3.  La sentenza ha precisato che la scelta del legislatore di attribuire tale “iniziativa” alla personale ed esclusiva decisione del soggetto sottoposto a misura è testimoniato dalla mancanza di un’espressa previsione di attribuire tale facoltà anche al procuratore speciale: ipotesi che, quando il legislatore ha inteso consentire, lo ha fatto riconoscendo in modo espresso; inoltre, i “giustificati motivi” richiesti dalla norma non debbono necessariamente riferirsi, in via esclusiva, all’esercizio del diritto di difesa (le cui determinazioni in concreto, in tema di iniziative di strategia processuale, sono peraltro rimesse alla difesa tecnica) potendo in realtà afferire anche a situazioni o a condizioni personali dell’indagato/imputato che possono totalmente prescindere dalla necessità di far acquisire materiale probatorio rilevante per il giudizio cautelare ovvero di approfondire lo studio e la conoscenza degli atti già acquisiti: ed è proprio in questa prospettiva che il legislatore ha rimesso esclusivamente alla parte e non al difensore o al procuratore speciale la decisione (in alcun modo delegabile) di avanzare al giudice detta richiesta: richiesta che, se accolta, potrà determinare la proroga dell’efficacia della misura cautelare in conseguenza dello spostamento in avanti dei termini sia di decisione che di deposito dell’ordinanza. 

4. La riprova della correttezza di tale conclusione (ovvero, che l’esercizio di tale facoltà sia stato riconosciuto – personalmente ed esclusivamente – all’indagato/imputato) si rinviene anche nel fatto che la giurisprudenza ha ripetutamente escluso che tra i giustificati motivi possa essere ricompreso l’impedimento del difensore, che costituisce fatto proprio di quest’ultimo, i cui possibili effetti (in caso di accoglimento della richiesta ed in ragione della prorogatio dei termini per la decisione) riverbererebbero in modo del tutto ingiustificatamente a danno dell’assistito (cfr., Sez. 4, n. 14675 del 09/02/2018, Gallo, Rv. 272532; Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, dep. 2013, Morano, Rv. 254807; Sez. 6, n. 14396 del 19/02/2009, Leoni, Rv. 243263).

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