Sommario. — 1. Il perimetro dell’analisi. — 2. I fattori di novità. — 2.1. Il quadro normativo: breve sviluppo storico. — 2.2. L’evoluzione giurisprudenziale rispetto alla funzione della confisca di valore, in materia di confisca diretta di risorse monetarie e sulle condizioni di sequestrabilità e confiscabilità del profitto del reato in capo ai singoli concorrenti nel reato. — 2.2.1. L’insegnamento delle sezioni unite Massini. — 2.2.2. La giurisprudenza di legittimità della Terza sezione penale. — 2.2.3. La CEDU: la sentenza Petrignani e altri c. Italia. — 2.2.4. Sintesi. — 3. Il fumus commissi delicti: standard e parametri di controllo in sede di riesame e di legittimità. — 3.1. L’orientamento tradizionale. — 3.2. Le spinte verso l’approfondimento della concretezza delle verifiche circa la plausibile responsabilità dell’autore. — 4. Il periculum in mora rispetto all’anticipazione della confisca dei beni, in generale. — 5. L’ulteriore periculum del sequestro preventivo confiscatorio per reati tributari previsto dal d.lgs. n. 87/2024. — 6. Elemento preclusivo del sequestro preventivo a fini di confisca tributaria: la presenza di un debito tributario «in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione», «sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». — 7. Brevi conclusioni.
1. Il perimetro dell’analisi.
L’esperienza giudiziaria in materia di misure ablative di natura penal-tributaria sta registrando moderne rivisitazioni di temi tradizionali sotto la spinta di fattori giuridici di diversa origine. Si tratta, segnatamente, della definizione degli standard indiziari richiesti per il fumus commissi delicti, del periculum in mora e dei presupposti per l’adozione del sequestro preventivo a fini di confisca del profitto dei reati tributari; per quest’ultimo profilo, il riferimento attiene, segnatamente, alle evenienze di consumazione dei reati tributari in forma plurisoggettiva da parte di persone con cariche esponenziali rispetto ad enti collettivi con personalità giuridica nonché al significato dei piani di pagamento rateale del debito tributario maturato in dipendenza della consumazione di tali tipologie di illeciti penali.
Sotto il profilo normativo, anzitutto, significativa è stata l’innovazione dell’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativo al sequestro preventivo a fini di confisca per reati tributari, operata dal d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87. Di rilievo, inoltre, è stata l’ultima evoluzione della riflessione giurisprudenziale in materia di confisca, sotto la spinta della pronuncia delle sezioni unite della Cassazione del 26 giugno 2024, dep. 8 aprile 2025, n. 13783 (cd. sez. un. Massini), della più recente giurisprudenza della Terza sezione penale della Corte di cassazione e, da ultimo, della Corte Edu.
Per stimolare autonome valutazioni, tali fattori verranno analizzati attenendosi ad una prospettiva rigorosamente ricognitiva del loro contenuto e del percorso argomentativo che li contraddistingue, cogliendone i passaggi nodali e limitando le considerazioni critiche a quelle emerse nel dialogo giurisprudenziale – presente anche all’interno delle più alte Corti nazionali e sovranazionali – rispetto ad aspetti di grande rilievo pratico; a tutt’oggi, le soluzioni restano esposte a margini di incertezza non risolti e difficilmente risolvibili in via esclusivamente giurisprudenziale, che preludono, plausibilmente, a prossimi intervenuti normativi.
A quali condizioni possono essere sequestrati, prima, e confiscati, poi, i beni di valore corrispondente al profitto dei reati tributari nella disponibilità degli autori di tali fatti illeciti? Nel caso di persone giuridiche intestatarie di saldi attivi bancari, poi, quando la confisca del profitto monetario assume natura diretta e quando rileva come forma di confisca di valore?
Questi i quesiti — divenuto autentici dilemmi — dinanzi ai quale si trovano oggi gli uffici di procura ed i giudici nazionali e con essi i soggetti che possono essere attinti da tali misure, a distanza di quasi vent’anni dall’introduzione nel settore della confisca per equivalente.
Restano estranee alla riflessione le questioni connesse alle variegate forme di sequestri preventivi, sia di natura impeditiva — ai sensi dell’art. 321, comma 1, c.p.p. — ovvero anche confiscatoria — come nel caso di quelle previste dall’art. 12-ter d.lgs. n. 74/2000, in base al combinato disposto degli artt. 19, 53 d.lgs. n. 231/2011, degli artt. 3 e 11 l. n. 146/2006 e 24 d.lgs. n. 159/2011— al pari delle tematiche esclusivamente rilevanti per la confisca quale misura ablativa finale; l’ampiezza di tali ulteriori argomenti, infatti, ne consiglia un esame separato.
2. I fattori di novità.
2.1. Il quadro normativo: breve sviluppo storico.
In virtù dell’art.1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, in vigore dal 1.1.2008, «nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale».
In tal modo, è stata estesa l’applicabilità della confisca per equivalente, già prevista per altre ipotesi delittuose dall’art. 322-ter c.p., ai principali delitti tributari, quale strumento sanzionatorio per contrastare l’illegittimo arricchimento prodottosi nel patrimonio dell’autore del reato, attraverso una misura sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile.
Già rispetto a questa originaria conformazione della disciplina, la Corte di cassazione, con ripetute e conformi decisioni[3], aveva statuito che, con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1, comma 143, cit. il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente poteva essere disposto non soltanto per il prezzo, ma anche per il profitto del reato[4]; infatti, l’integrale rinvio alle «disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale», contenuto nell’art. 1, comma 143, cit., consentiva di affermare che trovava applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica[5]. Onde, l’apprensione coattiva del denaro o dei beni poteva operare, nel caso di confisca per equivalente afferente ai reati fiscali per cui era ammessa, nei limiti del valore corrispondente al prezzo ma anche al profitto dell’illecito[6]. Il provvedimento, dovendo incidere sulla sfera patrimoniale dell’autore del reato con riferimento a beni o altre utilità nella sua disponibilità e di valore corrispondente (cd. tantundem) al prezzo o al profitto, era connotato dalla condizione negativa di legittimità della non appartenenza dei beni ad un estraneo al reato.
Successivamente la previsione della confisca è stata collocata in seno al d.lgs. n. 74/2000, il cui art. 12-bis — nel testo introdotto dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, in vigore dal 22 ottobre 2015 — ha assunto la seguente veste:
«1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta».
Le più rilevanti questioni interpretative si sono appuntate proprio sulla «condizione di non operatività della confisca», diretta e per equivalente, alla quale però non è stato mai riferito alcun effetto inibente rispetto all’adozione sequestro preventivo, almeno in relazione alle intese riparatorie cui non seguisse l’estinzione effettiva del debito tributario. L’approdo giurisprudenziale stabilizzatosi è stato, infatti, quello per cui la confisca tributaria, diretta o di valore, non poteva essere operativa per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegnava a versare all’erario anche in presenza di sequestro: per la parte coperta da tale impegno, in particolare, la confisca poteva comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, restando però non eseguibile e producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito[7]. Perciò, la confisca e, a maggior ragione il sequestro preventivo ad essa preordinato (secondo il tenore già reso evidente per quest’ultimo dal dato testuale) potevano essere emessi pur in presenza dell’impegno di pagamento formalmente assunto, producendo tuttavia effetti solo ove al verificarsi dell’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito. Esaminando i termini della questione secondo diversa prospettiva, sia il sequestro sia la conseguente confisca dovevano essere conservati fino all’integrale effettivo pagamento della somma evasa, potendo le rate già versate essere considerate solo ai fini della ri-quantificazione della misura[8].
L’impegno a versare poteva esprimersi in uno nei termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore; si pensi, tra l’altro, a quelli di seguito elencati:
- accordo di adesione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario[9];
- accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, transazione fiscale[10];
- attivazione di procedure di rateizzazione automatica o a domanda[11];
- definizione agevolata delle controversie tributarie[12];
- istanza di ammissione al concordato preventivo, con il relativo piano, con richiesta di accesso alle diverse forme di rottamazione[13];
- omologazione del concordato preventivo, anche in epoca precedente all’adozione del provvedimento di vincolo cautelare penale[14]
- transazioni o accordi tra il soggetto gravato del debito tributario e l’Amministrazione finanziaria[15].
Da ultimo, a far data dal 29 giugno 2024, l’art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. e), d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha assunto la seguente configurazione:
«1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti»[16].
2.2. L’evoluzione giurisprudenziale rispetto alla funzione della confisca di valore, in materia di confisca diretta di risorse monetarie e sulle condizioni di sequestrabilità e confiscabilità del profitto del reato in capo ai singoli concorrenti nel reato.
2.2.1 L’insegnamento delle sezioni unite Massini.
Le sezioni unite penali della Corte di cassazione, con la sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini[17], hanno affermato i seguenti principi di diritto, così massimati:
«La confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito»(Rv. 287756 – 03);
«La confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)» (Rv. 287756 – 02);
«In caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. (In motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti)» (Rv. 287756 – 01).
La Sezione rimettente[18] aveva dato atto del contrasto interpretativo sorto in relazione alla regola atta a governare lamodalitàdi imputazione della confisca per equivalente nei confronti di ciascun concorrente nel reato plurisoggettivo. Per un primo indirizzo, sussistendo il «principio solidaristico» fra i concorrenti nel reato generativo di profitto, la confisca di valore – così come il sequestro preventivo ad essa funzionale – poteva essere disposta indifferentemente nei riguardi di ciascuno dei concorrenti nel reato plurisoggettivo anche per l’intera entità del profitto accertato, essendo irrilevante sia la quota di profitto in concreto conseguita dal correo sia la possibilità che lo stesso non avesse ricavato alcunché[19]. Secondo diversa opinione, l’applicazione della confisca per equivalente per l’intero importo del profitto nei confronti di ciascun concorrente nel reato doveva ritenersi, invece, subordinata alla impossibilità di individuare, nella fattispecie concreta, la quota conseguita dal singolo a seguito dell’illecito, in quest’ultimo caso imponendosi la ripartizione dell’ablazione in ragione di quanto da ciascuno effettivamente percepito[20]. Per una terza opzione, ancora, era necessaria la ripartizione della confisca per equivalente fra i concorrenti nel reato anche nel caso in cui non fossero evincibili in atti le porzioni di profitto da costoro conseguite: per alcune pronunce, in questi casi, la suddivisione doveva avvenire in parti uguali, richiamando la disciplina civilistica prevista dagli artt. 1298 e 2055 cod. civ.[21]; secondo altre, invece, si doveva fare riferimento al grado di responsabilità e di partecipazione al profitto del singolo concorrente, desunto anche da criteri sintomatici, potendosi ricorrere alla suddivisione fra i correi in parti uguali solo in mancanza di qualsiasi parametro attendibile di riparto[22].
Le sezioni unite, prima di affrontare la questione interpretativa devoluta, hanno offerto un’ampia disamina del contesto in cui la stessa si inquadra nonché un’innovata esegesi di alcuni istituti giuridici dalla stessa evocati[23].
In primo luogo, sono state richiamate le nozioni di «prezzo» e di «profitto» del reato per puntualizzare come, nel caso di specie, si discutesse di confisca del prezzo del reato di corruzione tra privati, contestato, quanto a uno dei due imputati, nella veste di corrotto, e, quanto all’altro, di intermediario/corruttore. Diversamente dal prezzo del reato, pacificamente inteso come il compenso dato o promesso per indurre, determinare o istigare un soggetto a commettere il reato, la nozione di profitto presenta aspetti di maggiore indeterminatezza, al netto di principi giurisprudenziali stabili e condivisi. Fra questi ultimi, anzitutto, il «principio di causalità», secondo il quale il profitto deve essere pertinente al reato, ovvero derivare dall’illecito che lo presuppone[24]. Canone che, quale principale criterio selettivo dei beni confiscandi, non perde validità in relazione ai c.d. «surrogati», ossia ai beni acquisiti attraverso l’immediato impiego o trasformazione del profitto diretto del reato (il profitto del reato, infatti, include al suo interno non solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell’illecito, ma anche le utilità economiche in cui questi ultimi sono stati trasformati o reinvestiti) per fronteggiare efficacemente i multiformi canali di circolazione della ricchezza acquisita illecitamente e tracciabile sia a livello interpretativo[25] che normativo[26]. Tuttavia, tale processo estensivo non farebbe venir meno la necessità che sia comunque fornita la prova del nesso di pertinenza del bene confiscando rispetto al reato. In ragione dei requisiti di «materialità e attualità», il profitto del reato dovrebbe poi corrispondere a un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della situazione patrimoniale del suo beneficiario, non potendo risolversi in un qualsivoglia vantaggio futuro, eventuale, immateriale o non ancora realizzato in termini economico-patrimoniali[27].
Un secondo passaggio argomentativo ha riguardato la distinzione fra confisca diretta e confisca per equivalente, previa messa a fuoco dei tratti distintivi delle due forme di ablazione. I requisiti di pertinenzialità e materialità del profitto del reato assumono rilievo non solo per l’applicazione della confisca diretta, ma anche per quella di valore. Infatti, entrambe le forme di ablazione presuppongono l’esistenza e il conseguimento del profitto o del prezzo del reato: solo che, nel modello della confisca per equivalente, l’identificazione dell’an e del quantum del profitto o del prezzo confiscabile assume, diversamente dalla ablazione in forma diretta, «natura bifasica», conseguendo, tramite l’apprensione del tantundem, all’indisponibilità del bene da confiscare in via diretta. Di talché l’esatta determinazione del prezzo e del profitto del reato rileva anche per la confisca di valore, la cui misura dipende dalla determinazione del quantum confiscabile in via diretta. Si è quindi puntualizzato che la confisca diretta, appartenente al genus delle misure di sicurezza, tradizionalmente fonda sulla pericolosità della cosa, quest’ultima intesa, però, non come pericolosità del bene in sé, bensì, necessariamente, del bene nel suo aspetto relazionale con la persona del detentore. Nondimeno, la tendenza espansiva della nozione di profitto del reato, sebbene non esoneri il giudice dalla prova del nesso di pertinenzialità, tende, in misura sempre crescente, a «scolorire la valenza» di misura di sicurezza della confisca diretta: la stessa ha assunto, nel corso del tempo, un volto in parte diverso da quello tradizionale, connotato in via precipua dalla finalità di ripristino, ossia dall’esigenza di riportare la sfera economico-patrimoniale del reo nella medesima situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso.
Quanto alla natura della confisca per equivalente, la C. cost. ha affermato che la natura «eminentemente sanzionatoria» dello strumento osta all’applicabilità del disposto dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione[28]. I due dati qualificanti che attirano la misura nell’ambito di applicazione dell’art. 25, comma secondo, Cost., in punto di divieto di retroattività, secondo la giurisprudenza costituzionale, constano (a) nella mancanza di pericolosità dei beni che ne costituiscono l’oggetto e (b) nell’assenza del rapporto di pertinenzialità fra detti beni e il reato. La natura sanzionatoria della confisca di valore è stata poi ribadita a più riprese dalle sezioni unite della Cassazione[29] che hanno evidenziato anche la parallela «funzione ripristinatoria» esercitata dallo strumento in parola, trattandosi di istituto pur sempre finalizzato, così come la confisca diretta, al ripristino della condizione ante delictum della situazione economica del reo. Onde, il panorama giurisprudenziale ha restituito un tratto poliedrico dell’istituto della confisca di valore, che, pur finalizzato al riallineamento della situazione economica illecitamente modificata in favore del reo, al tempo stesso, colpendo beni estranei al reato, «affligge» e «sanziona» e «in un tutto semantico indistinto, punisce».
L’assunto secondo il quale il diverso regime giuridico conseguente alla diversa classificazione della confisca – se diretta, misura di sicurezza e, come tale, sottratta alle garanzie della legalità penale mentre, se di valore, garantita alla stregua di una sanzione – è stato rivisitato criticamente. Tale distinzione potrebbe essere rimessa a fattori casuali o addirittura soggettivi: l’applicazione della confisca di valore in luogo di quella diretta potrebbe, infatti, derivare dall’occasionale mancato rinvenimento della res che costituisce il prezzo o il profitto del reato ovvero dalla stessa volontà del reo, che potrebbe decidere di occultare il prezzo o il profitto del reato confidando nel regime di favore offerto dalle maggiori garanzie che tratteggiano lo statuto della confisca per equivalente rispetto a quella diretta. Inoltre, «afflizione» e «punizione» non sarebbero concetti sovrapponibili: se l’afflittività costituirebbe una connotazione della sanzione, che può risolversi in un mero effetto collaterale della medesima e non invece nel suo scopo primario, evenienza, quest’ultima, che, sola, connota la punizione. Pertanto, ritenere che la natura punitiva della confisca per equivalente derivi solo dal suo carattere afflittivo condurrebbe a sovrapporre l’afflizione alla punizione quando i due termini non sarebbero equivalenti, sussistendo fra gli stessi un rapporto di genere a specie. Se è vero che ogni pena è una misura afflittiva, è altrettanto vero che non ogni misura afflittiva è una punizione; l’afflizione conseguente alla confisca deriverebbe solo dalla «bonifica» del patrimonio del reo dall’arricchimento illecito, così da consentire allo strumento ablatorio di farsi veicolo del monito che «il crimine non paga», nel contempo confermando che l’accrescimento derivante da condotte penalmente rilevanti è sempre privo di causa legittima; ne deriverebbe una fondamentale conseguenza: la confisca di valore «mantiene un carattere afflittivo ma non assume anche contenuto punitivo»[30]. Sfumerebbe così, secondo l’argomentare delle sezioni unite, la reale diversità fra confisca diretta e di valore: anche quest’ultima, sebbene non ricadente sulle identiche cose entrate nel patrimonio del reo attraverso la commissione dell’illecito non potrebbe comunque eccedere il loro ammontare. Vero che con essa «si “rompe” il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato», ma, stante l’identità, invece, quantitativa, «questa “rottura” non incide sull’essenza recuperatoria della confisca». La funzione sanzionatoria della confisca per equivalente non offuscherebbe, pertanto, la sua finalità essenzialmente recuperatoria. Né, in ogni caso, consentirebbe di connotarla in senso punitivo nei casi in cui siffatta finalità non contraddistingue la confisca diretta, in quanto la natura della confisca per equivalente deriva e dipende da quella diretta[31]. In conclusione, emerge «una dinamica mobile» che può indirizzare la misura ablativa su un versante piuttosto che su un altro, assumendo lo strumento natura punitiva ogniqualvolta, a prescindere dalla sua qualificazione in forma diretta ovvero per equivalente, lo stesso non si limiti a ripristinare, bensì ecceda il valore del vantaggio economico che l’autore ha tratto dal reato. Inevitabilmente, in quest’ultimo caso, conseguirà un diverso livello di tutela approntato per quella che viene ad essere una pena patrimoniale. Quel che non può accadere, invece, è che dalla natura «eminentemente sanzionatoria» della confisca per equivalente si faccia automaticamente discendere la sua connotazione punitiva.
Nel quadro così delineato, le sezioni unite hanno affrontato, quindi, la questione della natura della confisca avente ad oggetto somme di denaro, rivedendo l’affermazione, radicata in giurisprudenza, secondo la quale la stessa, in ragione della natura fungibile del bene che ne costituisce l’oggetto, dovrebbe sempre qualificarsi come confisca diretta[32].
La premessa argomentativa fondamentale è che non potrebbe essere qualificata come diretta la confisca del denaro senza occuparsi del nesso di derivazione dello stesso dal reato. Le sezioni unite hanno rimeditato i due principali argomenti sui quali si fondava l’affermazione tradizionale che voleva il denaro sempre oggetto di confisca diretta: l’intrinseca fungibilità del bene-denaro e l’effetto normativo di automatica confusione nel patrimonio del reo del profitto o del prezzo monetario conseguito attraverso il reato. Quanto al tema della fungibilità, la Corte di cassazione ha osservato che la stessa costituirebbe un tratto oggettivo del bene in sé, non riguardando, invece, la prova del nesso di pertinenzialità, il quale consiste in un giudizio di relazione fra bene e reato, come tale, indifferente alla natura della res confiscanda. Né detto legame eziologico, presupposto indefettibile della confisca in forma diretta, potrebbe venire meno solo in ragione della natura fungibile del bene posto ad oggetto dell’ablazione, in difetto di alcuna norma che lo consenta. Diversamente opinando, si escluderebbe in assoluto la confiscabilità per equivalente di somme di denaro, di fatto creando un tertium genus di ablazione, non previsto dalla legge: oltre alla confisca diretta (che impone l’accertamento del nesso di derivazione della cosa dal reato) e a quella di valore (che prescinde da detto accertamento), avrebbe una propria autonomia classificatoria anche la confisca del denaro, che prescinderebbe dall’accertamento del nesso di derivazione solo in ragione della natura del bene. Sul fronte più strettamente operativo, si è osservato che la fungibilità del denaro, sebbene renda più complesso il tracciamento del legame della res con l’illecito penale, non lo rende, di per sé stesso, impossibile. Con riguardo al tema della confusione dell’elemento monetario con il restante patrimonio riferibile al soggetto che subisce la misura, detta circostanza dovrebbe, invero, condurre alla soluzione opposta rispetto a quella affermata dalla giurisprudenza tradizionale. Si dovrebbe, infatti, ritenere che, quando le somme direttamente derivanti dal reato si siano confuse con altre presenti nel patrimonio del soggetto, il bene perderebbe la propria individualità e l’ablazione, avente ad oggetto il tantundem, dovrebbe essere sempre considerata, al contrario di quanto si ritiene, una confisca per equivalente. Le sezioni unite hanno illustrato una serie di casi nei quali la misura ablatoria avente ad oggetto denaro deve considerarsi di natura diretta ovvero per equivalente. In particolare, la confisca del denaro sarebbe diretta:
- nei casi in cui risulti che la somma confiscata sia proprio quella derivata dal reato;
- quando sia dimostrato che l’utilità economica vincolata sia stata acquisita successivamente al reato (surrogato, reimpiego) ma allo stesso, in ogni caso, eziologicamente collegata;
- quando vi sia la prova che il denaro che costituisce profitto o prezzo del reato, una volta versato su un conto, sia stato poi prelevato e utilizzato per l’impiego e per l’acquisto di un ulteriore bene.
Diversamente, la confisca del denaro non sarebbe diretta nei casi in cui: - ha ad oggetto somme sopravvenute o preesistenti rispetto al reato o, comunque, a questo certamente non riconducibili;
- le somme giacenti sul conto corrente allorché non sia possibile il tracciamento degli incrementi patrimoniali connessi al reato;
- le somme relative a emolumenti stipendiali o assimilabili
- le somme relative a pagamenti da parte di soggetti terzi in adempimento di prestazioni non collegabili al reato
- le somme provento di vendita di beni acquistati in epoca antecedente alla commissione dell’illecito;
- le somme confluite su un conto corrente cointestato, ma relative a proventi di uno dei correntisti estraneo al reato.
Venendo, infine, alla specifica quaestio iuris devoluta, le sezioni unite, dopo avere precisato che la stessa si pone sia per il profitto sia per il prezzo del reato nonché, nei casi in cui la confisca abbia ad oggetto somme di denaro, anche nel caso di confisca diretta, hanno integrato l’analisi della giurisprudenza di cui alla rassegna tratteggiata dalla sezione remittente:
- l’orientamento dominante, secondo il quale la confisca per equivalente nel reato concorsuale, analogamente al sequestro preventivo alla stessa funzionale, poteva essere[33] disposta nei confronti di ciascun correo per l’intera entità del profitto riveniente dal reato, pur sempre senza eccedere il quantum complessivo del profitto stesso e salvo l’eventuale riparto interno tra i concorrenti[34]; essa trovava la sua genesi in alcune pronunce risalenti e nei riferimenti dogmatici in esse tratteggiati, a partire dalla regola che governa il delitto concorsuale, secondo la quale a ciascun concorrente è imputabile il fatto delittuoso nella sua globalità e ciascuno risponde della pena per esso stabilita, evocativa di un principio solidaristico che dal fatto si riverbera sulla sanzione e che, stante la natura sostanzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente, inevitabilmente involgerebbe anche quest’ultima; la proporzionalità costituiva poi parametro da valutare in relazione all’entità dell’ablazione e all’ammontare dell’illecito vantaggio prodotto complessivamente dal reato e non al quantum conseguito dal singolo compartecipe[35];
- l’orientamento minoritario, secondo il quale la confisca per l’intero profitto nei confronti di ciascun concorrente nel reato andava subordinata alla impossibilità di individuare la quota conseguita dal singolo compartecipe, in tal caso dovendo operare una ripartizione corrispondente; esso si era confrontato anche con l’ipotesi – non infrequente nella prassi – in cui gli atti non consentissero di individuare siffatta quota-parte da imputare al singolo correo; di qui l’ulteriore bipartizione esegetica: secondo una prima prospettazione, la natura afflittiva della confisca di valore avrebbe imposto, in tali casi, di graduarne l’entità con riferimento al grado di partecipazione del singolo concorrente alla formazione e acquisizione del profitto o del prezzo[36]; secondo diversa opzione, sempre favorevole alla tesi della ripartizione fra i correi dell’ablazione, la soluzione, invece, era la divisione paritaria del vantaggio fra i predetti[37].
Muovendo dalla disamina della questione con riferimento ai provvedimenti di confisca, le sezioni unite hanno preso le distanze dagli argomenti che sorreggono la tesi prevalente dell’indifferenza della misura della confisca imputabile al correo rispetto al suo concreto arricchimento:
- quanto al carattere sanzionatorio della confisca di valore, si ribadisce che la stessa, pur avendo una «componente sanzionatoria» (certamente invocabile ad ampliare le garanzie applicabili allo strumento) assolve però fisiologicamente ad una funzione di riequilibrio della situazione patrimoniale del correo; la confisca per equivalente, infatti, non è una «pena patrimoniale» e non ha, pertanto, carattere strettamente punitivo;
- quanto al modello unitario della responsabilità concorsuale, tale teoria, quantunque permette di attrarre nella stessa cornice edittale astratta i singoli contributi concorsuali, tuttavia, non giustifica l’applicazione in concreto della stessa sanzione in modo fisso e predeterminato per tutti i correi; soprattutto, non consente che taluno si faccia carico della pena da infliggere ad altro compartecipe. Invero, «la regola che imputa la confisca di valore per l’intero a carico di ciascun concorrente a prescindere dalla quota di conseguimento di quest’ultimo del profitto o del prezzo generato dal reato non costituisce un corollario necessitato della teoria monistica del concorso eventuale di persone nel reato, ponendosi la stessa, di contro, in senso asimmetrico con la sua disciplina, nonché, più in generale, con i principi di colpevolezza, e, in ultima analisi, con il principio di uguaglianza»;
- quanto poi al riferimento all’istituto della «solidarietà passiva» dell’obbligazione, le sezioni unite hanno rimarcato la mancanza di un chiaro collegamento fra detto istituto civilistico e quelli penalistici del reato concorsuale e della confisca di valore: in ambito penale, la solidarietà riguarda le obbligazioni ex delicto di cui all’art. 187 cod. pen., riferimento, quest’ultimo, che mal si attaglia alla logica della confisca per equivalente.
Infine, le sezioni unite hanno analizzato la tenuta della tesi dominante al cospetto del «principio di proporzionalità», canone che permea il sistema e che trova i suoi riferimenti in ambito sovranazionale, sia nelle fonti di livello primario (artt. 5, par. 3 e 4, TUE, art. 49, par. 3, e art. 52, par. 1, CDFUE) che in quelle secondarie specificamente dettate in tema di misure patrimoniali (art. 1, par. 3, Regolamento 2018/1805/UE; cons. n. 17 e 18 Direttiva 2014/42/UE; cons. 27 e 49 della nuova Direttiva 2024/1260/UE)[38]. Così ricostruito il quadro, il principio di solidarietà tra correi, secondo il quale, nel delitto concorsuale, dovrebbe avere luogo una ablazione indistinta, fissa e totalizzante nei riguardi del singolo, ancorché quest’ultimo abbia conseguito una quota-parte di profitto inferiore rispetto all’oggetto della ablazione ovvero non abbia conseguito alcunché, non risulta conforme al principio di proporzionalità, né qualora si enfatizzi il risvolto punitivo della confisca di valore né qualora si voglia far riferimento alla (più congrua) funzione ripristinatoria dell’istituto. In entrambi i casi, infatti, l’ablazione totalizzante e superiore all’arricchimento concretamente conseguito dal singolo concorrente non risulta proporzionata, da un canto, opinando in via retrospettiva, con il principio della personalità della responsabilità e, dall’altro, volgendo lo sguardo prospettico, in rapporto agli obiettivi ripristinatori prefissati dalla misura, che vedrebbero compromessi i diritti altrui in modo eccessivo e senza una ragione effettiva.
Escluso che il profitto (o il prezzo) da porre a carico di ciascun concorrente nel delitto concorsuale possa discendere da automatismi o semplificazioni probatorie, fra i quali quello della solidarietà passiva, il relativo accertamento diviene dunque un tema di prova, che si colloca all’interno della funzione accertativa propria del processo penale e dei canoni alla stessa strumentali, quali il diritto alla prova e al contraddittorio. Al riguardo, sebbene sia individuabile la massima di esperienza secondo la quale colui che partecipa alla commissione di un reato generatore di lucro deve ritenersi mosso dalla finalità di conseguire personalmente un vantaggio economicamente apprezzabile, d’altro canto, tale generalizzazione empirica deve essere compensata dalla verifica della sua affidabilità nel caso concreto:
- sarà il pubblico ministero a dovere dimostrare il quantum di profitto conseguito dell’imputato, non in via presuntiva ma in concreto, facendo riferimento, caso per caso, al contenuto e al senso del patto criminoso, alle intese tra i concorrenti, alla qualità dell’adesione alla compartecipazione, al tipo di percorso che l’ha preceduta e alla serietà del contesto ambientale in cui la decisione di partecipare al reato è maturata;
- sul fronte opposto, ciascun concorrente potrà dimostrare, a discarico, di non avere conseguito alcun vantaggio ovvero di averne conseguito una parte inferiore rispetto a quella indicata dalla pubblica accusa, allegando fatti in tal senso dimostrativi (si porta ad esempio la partecipazione al reato per costrizione, per fatto illecito altrui, per conseguire vantaggi non derivanti dal reato o per acquistare «fama criminale»)[39];
- siffatta verifica giustifica la regola di chiusura che, infine, opera «nel solo caso in cui sia stato “provato” il conseguimento da parte del singolo partecipe di una quota di profitto o di prezzo del reato» e sempre che «nessuna delle parti sia stata in grado di quantificare in concreto il vantaggio», quale criterio residuale che opera in modo oggettivo e che presuppone, da un lato, l’accertamento della sussistenza di una qualche forma di profitto o prezzo connesso al reato e, dall’altro, il difetto di prova in ordine alla quota a ciascun concorrente riferibile; in questi casi, il riparto deve operare in porzioni uguali fra i correi, regola, quest’ultima, atta a costituire «il limite quantitativo della confisca» nel delitto concorsuale.
Infine, le sezioni unite hanno precisato che i principi sopra enunciati operano anche nella fase cautelare, con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto la natura anticipatoria dello strumento non consente allo stesso di incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo del quale è servente:
- la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, anche in sede cautelare, vi è la necessità di rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura[40]: dunque, neppure in fase cautelare potrà procedersi al sequestro indistinto dell’intero profitto o prezzo a carico di ciascun concorrente ovvero, comunque, sequestrare più di quanto dal singolo conseguito (in tal modo prendendo le distanze anche dall’orientamento sopra citato che tale tesi ha propugnato), sebbene l’onere probatorio e il contenuto motivazionale del provvedimento relativo debbano necessariamente adattarsi allo specifico contesto procedimentale in cui gli stessi hanno luogo;
- la motivazione del provvedimento cautelare dovrà dar conto della ragione per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato così da garantire la possibilità di verificare, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, se il mezzo adottato sia adeguato rispetto alla funzione anticipatoria sua propria;
- nondimeno, dovranno tenersi a mente le caratteristiche proprie della fase procedimentale, del suo sviluppo, degli elementi acquisiti, e, in particolare, come già posto in rilievo da Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, cit., dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione.
Ove si dovessero ritenere operanti anche nella materia dei reati tributari, i principi delle sezioni unite Massini risulterebbero straordinariamente rilevanti.
Tenuto conto della tipologia di profitto tipica di essi (risparmio di spesa consistente nel mancato decremento di risorse già nella disponibilità dell’autore) e della consueta dissociazione tra soggetto autore del reato (persona fisica) e soggetto (persona giuridica) nel cui patrimonio si realizza il profitto del reato, con riferimento a reati tributari commessi in seno ad una società – persona giuridica, si dovrebbe concludere che:
- le risorse monetarie nella disponibilità dell’ente (ad esempio sui conti correnti delle società) non potranno essere considerate pertinenziali al reato e dunque resteranno insuscettibili di confisca diretta; conclusione vieppiù confermata se il saldo dovesse risultare alimentato da provviste direttamente collegate a incassi leciti da attività dell’impresa;
- nelle ipotesi di manifestazione del reato in forma plurisoggettiva, solo nei limiti in cui sia raggiunta la prova che il singolo partecipe ha percepito una quota di profitto o di prezzo del reato e non sia possibile quantificare in concreto il vantaggio, il riparto potrà operare in porzioni uguali fra i correi (purché, si ripete, percipienti) su valori nella loro disponibilità a titolo di confisca per equivalente, di natura ripristinatoria e sanzionatoria, sotto il profilo dell’afflittività;
- la confisca per equivalente non può essere applicata nei confronti di soggetti che non hanno beneficiato del prezzo o del profitto del reato dal quale altri hanno tratto vantaggio in conseguenza del reato dai primi commesso, o per valori eccedenti il vantaggio economico che l’autore ha tratto dal reato, perché assumerebbe – illegittimamente e in violazione del principio di proporzionalità – portata punitiva (non semplicemente afflittiva), infliggendo «all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito», perdendo la necessaria e stretta corrispondenza con la funzione ripristinatoria della confisca diretta.
2.2.2. La giurisprudenza di legittimità della terza sezione penale
A fronte dei dicta delle sezioni unite Massini la successiva giurisprudenza della Terza sezione penale della Cassazione ha segnalato la loro non perfetta inerenza rispetto alla materia dei reati tributari, fissando i seguenti principi:
«In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca del profitto, consistente nel risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo, è qualificabile come diretta e non per equivalente, nel caso in cui le somme dovute all’Erario siano già nella disponibilità del soggetto obbligato al momento della consumazione del reato, posto che la mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale, causalmente riconducibile alla condotta illecita, integra un vantaggio economico immediato e direttamente individuabile nel patrimonio del soggetto tenuto al versamento» (Cass. pen., sez. III, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289469 – 01)[41];
«In tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall’ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito» (Cass. pen., sez. III, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289469 – 02)[42].
«In tema di reati tributari dichiarativi, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo» (Cass. pen., sez. III, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 17/02/2026, Rv. 289469 – 03).
Quest’ultimo principio è stato rafforzato con ulteriore sentenza alla cui stregua «In tema di reati tributari, il principio affermato da sezioni unite, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, secondo cui, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, non è applicabile alle ipotesi nelle quali il profitto, oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non abbia natura accrescitiva, ma consista in un risparmio di spesa riferibile al soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, avente natura oggettivamente unitaria e, pertanto, non suscettibile di frazionamento in quote imputabili ai singoli concorrenti»[43].
Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che «in questo schema, il ‘profitto’ non si manifesta come incremento patrimoniale autonomo e materialmente reperibile, ma come mancata uscita: esso coincide con l’ammontare delle somme che il contribuente avrebbe dovuto versare e che, per effetto della condotta illecita, rimangono nella sua disponibilità, pur non trattandosi di ‘nuovo denaro’ affluito sul patrimonio»[44].
Non è forse inutile aggiungere che una diversa prospettiva, volta ad escludere anche per questi reati la configurabilità della confisca diretta delle somme di danaro, in possesso del soggetto obbligato al momento della commissione del reato (esclusione correlata al fatto che trattasi di somme “mai uscite”), finirebbe per dar luogo ad una interpretatio abrogans dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, nella parte in cui prevede sempre ed “in prima battuta” – ovvero prima dell’ablazione per equivalente la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, «salvo che appartengano a persona estranea al reato» (tale non può certamente dirsi l’ente beneficiario del risparmio di imposta, come da tempo chiarito dalla elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte)[45].
Più in dettaglio, secondo Cass. pen., sez. III, n. 6287/2026 cit.:
- i principi di diritto formulati dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, ineriscono ad una tematica e fattispecie (confisca del prodotto, prezzo o profitto accrescitivo in caso di concorso di persone nel reato comune) non assimilabile alle peculiarità della confisca (e anche del correlato sequestro) disposta in relazione al reato tributario ex art. 2 d.lgs. 74/2000;
- la nozione di profitto comprende anche qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato ed esso può, dunque, consistere, anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario[46];
- il profitto – inteso in senso estensivo – «deriva» dal reato ed è suscettibile di confisca in via diretta, in quanto esistente e conseguito, ossia «entrato» nella sfera economico patrimoniale del reo[47] mentre i requisiti di materialità e pertinenzialità continuano ad avere rilievo anche nella confisca di valore, al fine di indentificare il se e quantum del prezzo o del profitto confiscabile; senza un effettivo conseguimento del prezzo o del profitto, infatti, non si può confiscare né in via diretta e nemmeno per equivalente;
- le sezioni unite Massini non sono pienamente pertinenti alla materia di taluni reati tributari, connotati da un profitto inteso quale risparmio di spesa, di rilievo in sede fiscale;
- l’oggetto dell’ablazione nei reati tributari può riguardare sia il risparmio di spesa cd. «relativo», costituito dalla mancata diminuzione dell’attivo patrimoniale del soggetto tenuto al pagamento dell’imposta, sia il risparmio di spesa cd. «assoluto», costituito dal mancato aumento del passivo del soggetto tenuto al pagamento del tributo siccome incapiente al momento della produzione del profitto e come tale non in grado di giovarsi di un risparmio «relativo»[48], differenza rilevante ai fini della qualificazione della forma della confisca nei reati tributari qui in parola (ossia se diretta o per equivalente, con tutte le conseguenze che da tale qualificazione derivano);
- la confisca diretta, potendo aggredire anche beni di «provenienza indiretta» dal reato, da una parte, conserva la sua tradizionale natura di misura di sicurezza, ma, dall’altra, tende sempre più a discostarsi da una impostazione tradizionale per l’esigenza di eliminare «in ogni caso» dalla sfera patrimoniale del reo il vantaggio che questi abbia conseguito dal reato e che l’ordinamento ritiene non possa essere trattenuto in ragione della sua causa illecita[49];
- la confisca per equivalente svolge una funzione sussidiaria rispetto alla confisca diretta, assicurando l’ablazione di un bene di valore uguale a quello che costituisce il profitto o il prezzo del reato e che sarebbe stato confiscato se fosse stato rinvenuto;
- se non ogni misura afflittiva, quale è tale confisca, può essere anche qualificabile come pena, tale carattere punitivo assume la confisca del profitto o del prezzo quando sia applicata nei confronti di soggetti che non hanno beneficiato del prezzo o del profitto del reato dal quale altri hanno tratto vantaggio in conseguenza del reato dai primi commesso, sia quando ecceda il valore del vantaggio economico che l’autore ha tratto dal reato; se la confisca per equivalente del prezzo e del profitto, qui di interesse, costituisce una modalità di apprensione dei beni alternativa a quella diretta, assolve ad una funzione ripristinatoria, ha una componente sanzionatoria e però talvolta può eventualmente assumere carattere punitivo[50];
- la confisca – diretta o per equivalente – se non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, o se vi sia corrispondenza tra autore del reato e soggetto che abbia incamerato il profitto, ha carattere afflittivo, ripristinatorio, sanzionatorio ma non anche punitivo;
- la confisca per equivalente del profitto conseguente all’ipotesi di cui al reato ex art. 2 del d.lgs. 74/2000 assume una specifica peculiarità poiché l’autore o anche gli autori del reato, spesso, operano per assicurare un vantaggio patrimoniale ad un soggetto distinto, seppur non estraneo alla vicenda, come precisato dalle sezioni unite Gubert, quale è la persona giuridica a vantaggio della quale si traduce l’omesso versamento dell’imposta conseguente alla condotta dichiarativa tipica; il vantaggio ovvero il profitto del reato è astrattamente costruito come realizzato, in termini di risparmio di spesa, in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, ancorché in concreto nulla possa poi escludere che anche quest’ultimo indirettamente si avvantaggi in via patrimoniale della commissione dell’illecito;
- nella misura in cui l’evento – profitto, nel caso del reato tributario in questione e, più in generale, in tutti i reati tributari di tipo dichiarativo che comportino un omesso versamento, si identifichi nel risparmio di spesa (innanzitutto «relativo», come in precedenza accennato), posta la sua connotazione sottolineata come «evento» conseguente al reato, consegue la possibilità di individuarne anche un preciso e concreto nesso di causalità; pena l’inconfigurabilità, in caso contrario, di un tale profitto; la pertinenzialità è declinabile nei termini di reato e «risparmio», inteso quale mancato esborso, doveroso; tale concetto normativo del profitto, pertinente ai reati di tipo dichiarativo di natura tributaria con omesso versamento, presuppone una pertinenzialità in senso giuridico, quale mancato esborso, causalmente conseguente dal reato, temporalmente emergente al momento del doveroso pagamento, spazialmente individuato nel denaro non versato quantunque già disponibile; è in questo il momento in cui si produce l’effetto causale, innanzitutto in caso di risparmio di spesa «relativo», che ammanta di sé – conferendo la qualifica di profitto – il denaro già nella disponibilità di chi si avvantaggi della condotta criminosa, ancorché originariamente lecito;
- il carattere fungibile del denaro mantiene rilevanza alla ricerca del nesso eziologico tra reato e profitto (risparmio di spesa) e non può ostare alla conseguente confisca del denaro, che, quale bene fungibile diventa solo misura, in senso giuridico – economico, del profitto ablabile e normativamente definito quale risparmio nei termini prima illustrati;
- pur rimanendo necessario il nesso di pertinenzialità esso può anche «scolorire», rispetto ad un’accezione rigida e tradizionale, nel quadro di una pur necessaria prospettiva estensiva del profitto, sembra ben ricostruibile la confisca diretta anche del profitto tipico di reati tributari dichiarativi, inteso quale risparmio di spesa «relativo», ove, accanto ad un nesso causale delineato normativamente nel tempo oltre che nello spazio ( con riguardo al momento in cui il denaro già disponibile nel patrimonio dell’interessato diventa giuridicamente, per omesso versamento, indebito risparmio di spesa), il carattere fungibile del denaro non si valorizza più per neutralizzare il nesso di causalità medesimo, ma solo nel momento dell’apprensione, e solo per la sua funzione di mezzo di pagamento;
- la peculiarità di tutti gli analoghi reati dichiarativi tributari con omesso versamento di imposta, connotati da un vantaggio patrimoniale, ovvero un profitto, in termini di risparmio di spesa, che spesso sorge in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, ancorché in concreto nulla possa poi escludere che anche quest’ultimo si avvantaggi indirettamente comunque, in via patrimoniale, della commissione dell’illecito, incide anche sulla formulazione di differenti rilievi in tema di natura della confisca per equivalente stabilita ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000;
- poiché la confisca per equivalente, tendenzialmente di natura ripristinatoria quand’anche afflittiva, può talvolta assumere un carattere punitivo allorquando infligga «all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito» oppure quando la confisca di valore è disposta a carico di persone diverse da quelle che hanno beneficiato del profitto del reato, ciò è esattamente ciò che accade allorché la confisca per equivalente venga disposta a carico della persona fisica che ha agito per conto di una persona giuridica che deve rispondere con la confisca diretta del vantaggio procurato ma che per qualsiasi ragione non sia più possibile apprendere da parte dell’erario, rendendo – di fatto – la persona fisica garante dell’eventuale incapienza del patrimonio della persona giuridica rispetto al potere ablativo dello Stato[51]; proprio quello che prevede l’art. 12-bis citato, per la confisca per equivalente ivi prevista, laddove si riconnetta a reati tributari quali quelli di tipo dichiarativo, in cui il profitto confiscabile, risparmio di spesa, è il vantaggio istituzionalmente destinato esclusivamente a favore di un soggetto distinto dall’autore o dagli autori del reato – ove si tratti di un ente di riferimento distinto dalla persona fisica e non mero schermo di essa -, nella misura in cui volge ad assicurare l’apprensione di beni a carico dell’autore del reato stesso, astrattamente non destinato ad avvantaggiarsi immediatamente del predetto risparmio, tende ad incidere patrimonialmente in misura di portata superiore rispetto alla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato in concreto dall’illecito, siccome pari a zero, alla luce della astratta previsione incriminatrice;
- la natura punitiva della confisca in esame rispetto ai reati tributari dichiarativi, nei casi in precedenza richiamati, produce importanti implicazioni sul piano del profitto confiscabile in caso di più autori concorrenti nel reato in questione e in quei reati strutturalmente analoghi in ragione del profilo del risparmio di spesa già esposto;
- dato l’assunto secondo cui la confisca del prezzo o del profitto può essere disposta per l’intero prezzo o profitto nei confronti di uno qualsiasi dei concorrenti anche quando questi non abbia accresciuto in nulla – o solo in parte – il proprio patrimonio, potrebbe al più giustificarsi solo riconoscendo alla confisca in esame una fisiologica e intrinseca funzione punitiva[52] è proprio questo il caso in esame, in cui la confisca per equivalente è disposta per l’intero prezzo o profitto ottenuto tipicamente da altri, ma nei confronti di chi non abbia, per tale ragione, accresciuto in nulla – attraverso il profitto da risparmio di spesa – il proprio patrimonio, così assumendo «una fisiologica e intrinseca funzione punitiva»;
- la solidarietà passiva è ritenuta conciliabile con il principio di proporzionalità e con la discrezionalità del legislatore nell’approntare la risposta punitiva; infatti: (i) la misura può colpire l’autore anche se il profitto è finito ad altri nella misura in cui quel profitto è comunque causalmente riconducibile al reato da lui commesso; (ii) secondo gli spazi di discrezionalità legislativa, il legislatore ha costruito un sistema coerente che prevede prima l’emissione della confisca diretta sul profitto dell’ente e, solo se impossibile, la confisca per equivalente sull’autore, secondo un meccanismo graduato e non arbitrario, rispondente a una logica di effettività della tutela dell’interesse erariale; (iii) la compressione patrimoniale è proporzionata agli obiettivi del sistema, con bilanciamento degli interessi costituzionali (artt. 2, 3, 23, 53 Cost.) alla riscossione dei tributi, ai doveri di solidarietà fiscale, rispetto ai quali la confisca per equivalente è strumento legittimo e ragionevole, non arbitraria né sproporzionata rispetto allo scopo; (iv) è coerente con il principio «il crimine non paga», svolgendo una funzione preventiva-sanzionatoria indiretta, che neutralizza il vantaggio economico illecito disincentivare i reati fiscali; onde, la misura non è eccedente, ma necessaria al fine perseguito; (v) la confisca per equivalente si pone in linea con il quadro eurounitario, che prevede obbligo di sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive a tutela degli interessi finanziari UE (IVA); (vi) i limiti strutturali garantiscono la proporzionalità: si tratta del limite quantitativo (non oltre il profitto del reato), del carattere sussidiario (solo se non è possibile la confisca diretta), della non duplicabilità del vincolo, della possibilità di riduzione in caso di recupero parziale, garanzie di non eccessività; (vii) il criterio personalistico (quota di profitto del singolo) non è sempre applicabile nei reati tributari, perché il profitto è unitario e riferibile all’ente spesso non frazionabile tra i concorrenti; onde,l’imputazione “piena” al singolo autore non è sproporzionata ma coerente con la struttura del reato;
- l’amministratore di una persona giuridica sa o deve sapere che, commettendo il reato, va incontro, in caso di condanna, a una pluralità di sanzioni, eziologicamente collegate al suo comportamento illecito ed unitariamente incorporate nella norma incriminatrice, di cui una (la confisca per equivalente) in ogni caso soltanto eventuale, perché subordinata all’impraticabilità della confisca in forma specifica, che costituisce la prima opzione normativa; in quest’ottica, dunque, la confisca-punitiva è già legittimata dalla realizzazione del fatto di reato dal quale origina; appaiono integrati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità individuale, e non può individuarsi alcuna «deresponsabilizzazione» della persona fisica, solo perché il profitto del reato sarebbe andato a vantaggio dell’ente societario (e non dell’autore del reato) e non sarebbe recuperabile in altro modo;
- dunque, in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonché in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell’interesse di persone giuridiche. Infatti, siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta – di norma – impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile;
- da ciò consegue che il quantum del profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti, sicché il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità della lettera e della ratio dell’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell’importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario; tale funzione sarebbe palesemente compromessa, infatti, da ripartizioni tra correi che, nei casi come quello in esame, si tradurrebbero in una attenuazione artificiosa della responsabilità in conseguenza della commissione del reato tributario concorsuale.
La Terza sezione penale della Cassazione ha inteso porre nel massimo rilievo il fatto che l’ipotesi di confisca tributaria per equivalente è proprio una di quelle «propriamente punitive» evocate dalla sentenza Massini, appunto perché l’ablazione colpisce un «reo» che, per definizione, è soggetto diverso dall’ente beneficiario del profitto del reato[53]. Ed ha ritenuto di escludere la sussistenza di un’effettiva distonia, rispetto alla ricostruzione delle sezioni unite, del principio affermato dalla Terza Sezione, secondo cui «in tema di reati tributari dichiarativi, la confisca per equivalente disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a carico della persona fisica autrice del reato, distinta dall’ente beneficiario del profitto, assume natura sanzionatoria e punitiva, e non meramente ripristinatoria, in quanto determina una limitazione patrimoniale di portata superiore alla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito»[54].
2.2.3. La CEDU: la sentenza Petrignani e altri c. Italia.
Un recente intervento della Corte Edu in tema di confisca per equivalente e di responsabilità penale solidale ha introdotto ulteriori elementi di complessità negli approdi ricercati nella materia tributaria. La sentenza Petrignani e altri c. Italia[55], in particolare, ha affrontato il tema della compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo della confisca per equivalente applicata in regime di responsabilità solidale tra concorrenti nel reato. La Corte Edu è stata chiamata a valutare tale istituto alla luce degli artt. 7 CEDU (principio di legalità penale) e 1 del Protocollo n. 1 (tutela della proprietà). La pronuncia si inserisce nel filone giurisprudenziale della CEDU volto a limitare l’uso espansivo della confisca penale. In particolare, essa segnala la necessità di evitare automatismi nella responsabilità solidale, garantire prevedibilità e determinatezza delle sanzioni e preservare il giusto equilibrio tra repressione dei reati economici e tutela dei diritti fondamentali.
I ricorrenti erano stati condannati in Italia per reati fiscali e di frode, con contestuale applicazione della confisca per equivalente. I giudici nazionali avevano disposto la confisca fino all’intero profitto del reato, indipendentemente dalla quota effettivamente percepita da ciascun imputato, sulla base del principio di responsabilità solidale tra coautori. In alcuni casi, ciò aveva evidenziato una netta asimmetria tra beneficio personale e ammontare confiscabile (ad esempio, un guadagno di poche migliaia di euro a fronte di una confisca potenziale milionaria).
La Corte Edu ha esaminato due principali profili: la legalità della pena (art. 7 CEDU), sotto il profilo della prevedibilità della confisca come sanzione; il rispetto del diritto di proprietà (art. 1 Prot. n. 1), in punto di proporzionalità della misura ablativa.
Rispetto al primo profilo, è stata esclusa per i ricorrenti Petrignani e Carbone la violazione dell’art. 7 CEDU (legalità e prevedibilità della pena) non essendo la confisca, pur estesa all’intero profitto del reato, una punizione per fatto altrui. Infatti, la responsabilità personale dei ricorrenti era stata accertata ed esisteva un nesso diretto tra la loro condotta e il complessivo profitto illecito. Per il ricorrente Curci, invece, la violazione del principio di legalità è stata riconosciuta, evidenziando l’assenza di una chiara base normativa per la responsabilità solidale in tema di confisca, un contrasto giurisprudenziale interno protrattosi per lungo tempo e la mancanza di criteri prevedibili per determinare l’importo della confisca; onde, la misura non è stata ritenuta sufficientemente prevedibile, in violazione dell’art. 7 CEDU.
Rispetto al diritto di proprietà, poi, la Corte Edu ha accertato la violazione per tutti i ricorrenti. Benché tale misura ablativa rinvenga una propria base legale e persegua uno scopo legittimo (individuato tanto in una finalità punitiva, quanto in una finalità ripristinatoria), tuttavia si palesa sproporzionata, in quanto estranea a un equo bilanciamento tra le istanze di interesse generale della società e quelle di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, laddove la confisca ecceda la quota di profitto effettivamente conseguita dai singoli ed i giudici nazionali applichino la responsabilità solidale in modo automatico, senza valutare ruolo e contributo individuale.
La Corte Edu osserva che la confisca deve essere commisurata al profitto effettivo, al ruolo nel reato e alla gravità della condotta e comunque l’applicazione automatica della solidarietà nella confisca è incompatibile con la Convenzione se produce effetti sproporzionati o imprevedibili. L’ammontare confiscabile nei confronti dei singoli correi dovrebbe dipendere dalla gravità delle relative condotte, smarrendosi altrimenti qualsivoglia rapporto di proporzione rispetto agli scopi perseguiti con l’irrogazione della pena. Valorizzando la finalità ripristinatoria della confisca, viene osservato che, confiscando più della quota di profitto percepita dal correo, quest’ultimo viene a trovarsi in una situazione, in realtà, deteriore rispetto a quella antecedente alla commissione del reato, sicché l’ablazione appare eccessiva rispetto a un obiettivo prettamente ripristinatorio. Ciò rende, nella valutazione della Corte Edu, la misura non proporzionata né alla funzione punitiva né a quella restitutoria[56]. Infatti, il sistema trasferisce sui ricorrenti l’onere di recuperare le quote dagli altri coautori ma ciò comporta un carico eccessivo e ingiustificato. La Corte EDU ha osservato, in particolare, che l’azione di regresso, riconosciuta al soggetto che subisce la confisca per intero nei confronti dei correi in proporzione alle quote di profitto percepite, non costituisce un rimedio adeguato, per varie ragioni. In primo luogo, in quanto, vertendosi in ipotesi di confisca per equivalente, è probabile che gli altri correi siano insolventi (altrimenti, infatti, sarebbe stata ordinata nei loro confronti la confisca diretta dei proventi del reato), di talché la tutela astrattamente riconosciuta si rivelerebbe nella pratica inconsistente. In secondo luogo, il principio della responsabilità solidale ha sostanzialmente l’effetto di trasferire il compito di recuperare le quote di profitto percepite dai singoli concorrenti dalle autorità statali al soggetto che subisce la confisca; esito che non si giustifica né in ragione della natura punitiva della misura ablatoria, né in forza di una sua finalità ripristinatoria, imponendo dunque un onere eccessivo ai ricorrenti e apparendo pertanto sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti.
2.3.4. Sintesi
La sentenza Massini non esclude, in assoluto, che la confisca per equivalente possa avere funzione punitiva — ad esempio operando l’ablazione di un soggetto concorrente oltre il profitto incamerato ed anche in assenza di conseguimento da parte del soggetto concretamente inciso – ma tale possibilità deve avere una precisa e riconoscibile base legale che assicuri, in ogni caso, la proporzionalità della punizione, dovendosi evitare che la misura finisca per gravare, definitivamente, in maniera iniqua, solo su un soggetto.
La Terza sezione penale della Cassazione sviluppa questa possibilità e muove proprio dalla premessa che la confisca tributaria per equivalente nel caso di reati tributari commessi da esponenti di enti collettivi abbia chiara natura punitiva e, nondimeno, debba ritenersi rispettosa dei vincoli di proporzionalità secondo il quadro dei principi costituzionali e del diritto sovranazionale e per i vincoli strutturali di apprendibilità del profitto, posto il limite quantitativo (non oltre il profitto del reato), il carattere sussidiario (solo se non è possibile la confisca diretta), la non duplicabilità del vincolo, della possibilità di riduzione in caso di recupero parziale, che configura garanzie contro il carattere eccessivo della punizione.
La CEDU esclude che questo equilibro tra istanze pubbliche e garanzie private sia presente nella vigente disciplina della confisca per equivalente, secondo una prospettiva attenta alla dimensione ed alle garanzie individuali nonché all’effettivo funzionamento del sistema di regresso interno, in concreto non praticabile per incapienza degli altri correi, con indebita traslazione dalle autorità statali al soggetto che subisce la confisca del compito di recuperare le quote di profitto percepite dai singoli concorrenti.
3.Il fumus commissi delicti: standard e parametri di controllo in sede di riesame e di legittimità.
3. 1. L’orientamento tradizionale.
Secondo il tradizionale insegnamento della giurisprudenza di legittimità «il sequestro preventivo è legittimamente disposto «in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, e indipendentemente dall’accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’agente o della sussistenza dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale»[57].
Muovendo da tali premesse, si ritiene solitamente che la verifica del c.d. fumus del reato non possa estendersi fino a far coincidere l’esame con un vero e proprio giudizio di colpevolezza, dovendo restar fuori dall’indagine il complesso degli elementi di valutazione che concorrono ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’indagato. Perciò, ai fini della adozione del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi di reato, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi è estranea all’adozione della misura cautelare reale[58].
La definizione di questo peculiare standard probatorio cautelare è stata spiegata in virtù di più ordini di ragioni.
In primo luogo, si è ricorrentemente ribadito che, in tema di misure cautelari reali, «la giustificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della cosa e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, di cui all’art. 321 c.p.p., pur se condizionato alla sussistenza di una ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall’indagine sulla colpevolezza di questi»[59].
In secondo luogo, come ricorda la sentenza Di Salvo (Cass. n. 16153 del 06/02/2014), in tema di misure cautelari reali «non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest’ultimo, la pertinenza del bene al reato e l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva». Del resto «in tema di condizioni generali di applicabilità, le misure cautelari personali vanno distinte da quelle reali, sia in funzione degli interessi coinvolti, sia in quanto nella misura cautelare reale è il tasso di pericolosità della cosa in sé che giustifica l’imposizione della misura stessa e per questa ragione, la misura de qua, pur raccordandosi, nel suo presupposto giustificativo, ad un fatto criminoso, può prescindere totalmente da qualsiasi profilo di colpevolezza, essendo ontologicamente legata non necessariamente all’autore del reato, bensì alla cosa, che viene riguardata dall’ordinamento come strumento, la cui libera disponibilità può rappresentare una situazione di pericolo; con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa, ma dovrà limitarsi all’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato»[60].
La più seria diversificazione che si è sinora registrata in giurisprudenza ha avuto riguardo alla profondità (si potrebbe dire al grado di concretezza) dell’analisi richiesta per raggiungere lo standard minimo e sufficiente del quadro indiziario qualificato ai fini dell’adozione e della conservazione della misura in rapporto alle evidenze raccolte durante le indagini.
Secondo una prima opinione — concentrata sul grado che, in positivo, deve presentare il quadro indiziario a supporto della misura cautelare reale — sarebbe sufficiente la semplice enunciazione, non manifestamente arbitraria, di un’ipotesi di reato, in relazione alla quale si appalesi, almeno allo stato, la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, stante il pericolo che siffatta libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato[61]. Infatti, come ricorda ancora di recente Cass. pen., sez. III, n. 2390/2025, in materia sequestro per confisca tributaria, il fatto indiziante è di per sé normalmente significativo di una pluralità di fatti non noti, per cui in tal caso si può pervenire al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi solo applicando la regola metodologica fissata nell’art. 192, comma secondo, cod. proc. pen[62]. Ma tale operazione comporta la trasformazione dell’indizio in prova e comporta una regola di giudizio diversa da quella richiesta in sede cautelare reale. Poiché, infatti, l’indizio ha valenza indicativa — sia pure di portata possibilistica e non univoca — del reato per il quale è stato adottato il sequestro preventivo, quello di segno contrario deve essere di natura tale da privare l’indizio accusatorio, con immediata evidenza, persino di tale portata possibilistica, così che si possa giungere alla conclusione che il sequestro è stato adottato in assenza, appunto, di indizi. Non è perciò coerente con il tipo di giudizio tipico della fase cautelare reale opporre all’indizio accusatorio uno uguale e di segno contrario che comunque non priva il primo della sua astratta attitudine a ricondurre il fatto nell’ambito della fattispecie di reato ipotizzata. In altri termini, la possibile spiegazione alternativa del fatto indiziante non vale ad escludere, in sede cautelare reale, la sussistenza dell’indizio stesso, sicché solo nel caso in cui la configurabilità del reato appaia manifestamente impossibile il giudice del riesame è tenuto a revocare la misura[63].
Più recentemente, si è ribadito che il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni dì legittimità della misura cautelare reale, da parte del Tribunale del riesame, che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione; tale giudizio deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria[64]. Diversamente, si utilizzerebbe surrettiziamente la procedura incidentale di riesame per una preventiva verifica del fondamento dell’accusa, con usurpazione di poteri per legge riservati al giudice del procedimento principale[65].
Un approccio in parte distinto, che è sembrato aprire alla considerazione di più estesi profili di responsabilità soggettiva – anche se non di colpevolezza in senso proprio – è quello che ha evidenziato come, in sede di riesame di misure cautelari reali, se non sia precluso al Tribunale valutare incidentalmente la sussistenza, sotto il profilo del fumus commissi delicti, di tutti gli elementi costitutivi del reato, quanto al coefficiente psicologico del reato, l’esame deve essere limitato alla sussistenza di elementi che, ictu oculi, ne escludano la sussistenza[66]. Resta ribadito, peraltro, anche in tal caso, che al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata[67].
Venendo ai parametri di riferimento del controllo della Corte di cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 c.p.p., va ricordato che il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art. 606 stesso codice»[68].
Motivazione assenteè quella che manca fisicamente[69] o che è graficamente indecifrabile[70]. Motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti»[71] o di ricorso a clausole di stile[72] e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice[73]. Anche l’omesso esame di punti decisiviper l’accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l’emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma primo cod. proc. pen.[74] In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000, è stato affermato che il tribunale del riesame, investito di doglianze difensive fondate sulla produzione di articolata documentazione (contratti, progetti tecnici, preventivi, schede tecniche, verbali di sommarie informazioni, comunicazioni di notizia di reato) volta a dimostrare l’effettività delle operazioni fatturate e, quindi, a escludere in tutto o in parte il fumus del reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, è tenuto a confrontarsi specificamente con tale materiale probatorio: la mancata considerazione delle allegazioni difensive, potenzialmente idonee a incidere sia sulla sussistenza del fumus commissi delicti, sia sulla quantificazione del profitto confiscabile, integra vizio di motivazione traducibile in violazione di legge deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen[75]. In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale)[76].
3.2 Le spinte verso l’approfondimento della concretezza delle verifiche circa la plausibile responsabilità dell’autore.
L’introduzione delle diverse figure di sequestro preventivo finalizzate alla confisca per equivalente – ivi compresa quella ex art. 12-bis cit. – sembra aver lenito la pertinenza di alcune spiegazioni tradizionalmente addotte a sostegno della divaricazione tra base indiziaria della misura cautelare reale e delle misure ablative finale, ma anche — almeno in parte — quella tra il fumus del sequestro preventivo e quello delle misure cautelari personali.
Sotto il primo aspetto è divenuta generale[77] l’opinione per cui la natura anticipatoria dello strumento non consente allo stesso di incidere sui diritti in misura maggiore rispetto a quanto sia destinato a fare il provvedimento definitivo del quale è servente: la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che, anche in sede cautelare, vi è la necessità di rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura[78]. Rispetto a questo approdo si registra ora un’unanimità di vedute con definitivo superamento delle posizioni[79] che differenziavano la soluzione fra provvedimento cautelare e confisca disposta all’esito del giudizio di cognizione.
Sotto il secondo aspetto, poi, va ricordato che la confisca per equivalente ha ad oggetto beni privi di pericolosità di valore corrispondente al profitto e al prezzo del reato; per la portata sussidiaria, inoltre, è legittimata dal difetto di praticabilità della confisca diretta (e dei beni pericolosi che ne possono costituire l’oggetto) e dalla valutazione positiva circa la loro sostanziale disponibilità da parte di un soggetto predicabile di reità.
L’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, anche in relazione all’art. 321, comma 2 c.p.p., non chiarisce il grado di concretezza cui deve spingersi questa valutazione ma certo alcuni degli approdi ripercorsi avvalorano la necessità di una verifica non del tutto sommaria ricondotta entro il parametro della plausibilità.
Come ricordano le sezioni unite Massini «la motivazione, anche in sede cautelare, deve chiarire le ragioni della sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso al sequestro e deve necessariamente spiegare i motivi per cui si ritiene che il singolo partecipe al reato abbia conseguito una determinata quantità di prezzo o di profitto derivante dal reato. Deve cioè essere garantita la possibilità di verificare, alla luce del complessivo contenuto informativo e argomentativo del provvedimento, l’adeguatezza del mezzo rispetto alla funzione anticipatoria ad esso assegnata. La motivazione assolve ad una ineliminabile funzione di garanzia perché, attraverso essa, si consente di verificare la conformità della misura cautelare rispetto a quegli stessi principi che giustificano la confisca».
La sola «concessione» alla fase cautelare è la presa d’atto che essa comporta una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento, che deve tenere conto o delle caratteristiche proprie della fase procedimentale, del suo sviluppo, degli elementi acquisiti, e, in particolare, «dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione»[80].
Sotto questo profilo, la diversa soluzione avallata dalla Terza sezione penale circa la natura punitiva e proporzionata della confisca ex art. 12-bis cit. — in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, in considerazione della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie nonché in considerazione della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione nei reati tributari dichiarativi commessi nell’interesse di persone giuridiche — non riduce ma anzi rafforza le ragioni della necessità di un approfondimento di condizioni di plausibile responsabilità penale del soggetto (autore della condotta criminosa) nella cui disponibilità sono rinvenibili effettivamente i beni suscettibili di ablazione. Una valutazione di plausibile reità, si potrebbe dire, piuttosto di semplice non estraneità al reato (di rilievo, piuttosto, per la confisca diretta) che, al fondo, non sembra molto lontana dal grado indiziario richiesto (qualificata probabilità di colpevolezza) per le misure cautelari personali[81].
4. Il periculum in mora del sequestro preventivo confiscatorio rispetto all’anticipazione della confisca dei beni, in generale.
Dal 2021 ha trovato stabile risposta la questione se il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato di confisca (art. 321, comma 2, c.p.p. in relazione all’art. 240 cod. pen.) debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora. Le sezioni unite Ellade[82], infatti, hanno confermato tale dovere motivazionale a carico del giudice precisando che lo stesso deve rapportarsi alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.
Le sezioni unite hanno così disatteso l’opinione che assumeva come la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all’art. 321, comma 2, c.p.p. dovesse risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe stata indice di pericolosità oggettiva del bene[83]; considerata la natura “proteiforme” della confisca, ciò avrebbe comportato, da un lato, di trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio[84] e, dall’altro, di pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall’altra.
Se, dunque, il criterio sul quale plasmare l’onere motivazionale del provvedimento di sequestro in oggetto va rapportato alla natura anticipatrice della misura cautelare, deve ritenersi corretto, con riferimento al sequestro che abbia ad oggetto cose profitto del reato, l’indirizzo che afferma la necessità che il provvedimento si soffermi sulle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato. Un’esigenza, questa, rapportata alla ratio della misura cautelare volta a preservarne, anticipandone i tempi, gli effetti che, ove si attendesse l’esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo; evidente il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all’art. 316 c.p.p. che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l’effettività delle statuizioni relative al «pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato», presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch’esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono.
Proprio in relazione al sequestro conservativo deve allora ricordarsi come le sezioni unite abbiano chiarito, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sull’estensione del giudizio prognostico richiesto ai fini della valutazione di tale presupposto, che per l’adozione del vincolo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato[85]. In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell’attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all’obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l’atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l’eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l’obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall’art. 316 cit., con la formula disgiuntiva, rilevano (o possono rilevare) autonomamente». Ancora, sempre le sezioni unite, sia pure affrontando il profilo del periculum relativo al sequestro impeditivo, hanno, ancora, sottolineato la rilevanza della necessità di evitare che «il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna»[86]; da qui, dunque, potendosi ricavare un’ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l’onere motivazionale al solo aspetto del fumus, finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. In definitiva, dunque, è il parametro dell’esigenza anticipatoria della confisca a fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio, in termini diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre e tenendo conto dello stato interlocutorio del provvedimento e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum. Il criterio qui indicato spiega anche perché, invece, con riguardo alle cose «la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato» (art. 240, secondo comma, c.p.), sia sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene: difettando infatti, per legge, per l’intrinseca pericolosità derivante dalle sue caratteristiche, il presupposto della confisca rappresentato dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, l’esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell’oggetto tra quelli di natura illecita, giacché già solo tale requisito finisce per esaurire la dimensione “cautelare” connessa alla misura finale. Ancora, le sezioni unite[87] coerentemente hanno risolto il contrasto insorto sull’ambito di applicabilità dell’art. 324, comma 7, c.p.p., affermando che il divieto di restituzione previsto da tale norma riguarda le sole cose soggette a confisca obbligatoria di cui all’art. 240, secondo comma, c.p., ovvero di cui alle norme speciali che a tale previsione codicistica facciano riferimento, circoscrivendo la portata del divieto di restituzione alle cose intrinsecamente pericolose per le quali la restituzione resta esclusa sia nella fase cautelare che all’esito del giudizio di merito[88].
Nel quadro normativo precedente alla riforma del 2024, dunque, per la giurisprudenza di legittimità[89] il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, doveva contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendevano necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere, in assenza di previsioni di segno contrario, ogni automatismo decisorio volto a collegare la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca. Sotto questo profilo, il pericolo di dispersione del prezzo o del profitto confiscabile (o del suo valore corrispondente) già costituiva (e continua a costituire), per tutte le evenienze di attivazione delle iniziative cautelari rispetto a tutti i reati tributari, premessa necessaria dell’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio.
5. L’ulteriore periculum del sequestro preventivo confiscatorio per reati tributari previsto dal d.lgs. n. 87/2024.
Con l’art. 12-bis, cit., quale novellato dal d.lgs. n. 87/2024, è stata positivizzata la sussistenza del periculum in mora sotto un particolare — ed ulteriore — profilo rappresentato dal «concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale». In particolare, tale pericolo acquisisce un significato legittimante rispetto al sequestro preventivo confiscatorio integrando una specifica deroga all’inibizione dell’adozione del sequestro preventivo scaturente dalla circostanza (elemento negativo dell’adozione del sequestro preventivo) che «il debito tributario sia in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti» (cfr. infra).
Sebbene si sia parlato nei primi commenti di normativizzazione di requisito già previsto in sede giurisprudenziale, ad un’analisi più ponderata la previsione presenta significativi elementi di novità.
Mentre il pericolo di dispersione conosciuto nella precedente esperienza giurisprudenziale, infatti, si parametrava sul prezzo e sul profitto confiscabile (o sui valori corrispondenti), quello in analisi si riferisce alla garanzia patrimoniale dell’estinzione del debito tributario. Quest’ultima previsione si giustifica anche in ragione della disciplina delle dilazioni dei pagamenti tributari (cfr. art. 19 del d.p.r. n. 602/1973, come modificata dal d.lgs. n. 110/2024) che non riconnette all’ammissione al piano rateale (inibente, in via generale, rispetto al sequestro preventivo) la prestazione di specifiche garanzie. Le dilazioni di competenza dell’Agenzia delle Entrate, infatti, sono praticamente automatiche, non essendo subordinate ad alcuna forma di garanzia e neppure ad una istruttoria preliminare da parte dell’Amministrazione finanziaria. Per ciò che concerne le procedure dilatorie dell’Agente di riscossione, che sono le più rilevanti, se il debito è superiore ad una certa soglia, si richiede una istruttoria per valutare, sulla base di parametri numerici e aziendalistici, la presenza della condizione di obiettiva e temporanea difficoltà del contribuente.
La revisione dell’art. 12-bis cit. ad opera del d.lgs. n. 87/2024 ha procedimentalizzato il riconoscimento giudiziale di detto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, ricorrendo, in parte, a categorie e puntualizzazioni già emerse nel precedente assetto.
La previsione normativa, infatti, àncora il giudizio positivo alla concreta ricorrenza di detto pericolo, da calibrare sulla specifica vicenda, senza astratte presunzioni.
A tal fine, viene imposta la considerazione (i) «delle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo», tenuto conto, «altresì»(ii) «della gravità del reato».
Va annotato che si tratta di elementi di matrice oggettiva, nei quali, come si spiegherà, non sono del tutto trascurabili i profili soggettivi dell’autore del reato.
Rispetto ai debiti tributari riferibili ad enti collettivi con personalità giuridica, con tipica diversificazione tra l’identità dell’autore del reato, da un lato, e quella del contribuente-beneficiario del profitto (risparmio di spesa), dall’altro, qualche perplessità genera la mancata considerazione espressa delle condizioni del debitore di imposta primario[90] se non esclusivo[91]. In effetti, è rispetto al debitore-contribuente che sembrerebbe necessario, anzitutto, valutare il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale dell’adempimento di debiti tributari; la norma, per contro, si concentra su profili economici dell’autore del reato — non coincidente necessariamente con il debitore-contribuente, almeno nel caso degli enti collettivi con autonoma personalità giuridica – e sulla gravità di quest’ultimo. Riteniamo, in ogni caso, che la positiva capacità patrimoniale dell’ente rispetto al pagamento del debito tributario, specie se accompagnata dall’eventuale interruzione del rapporto con l’esponente aziendale autore del reato e dalla sostituzione del medesimo con altro gestore, sia condizione non trascurabile e potenzialmente rassicurante ; senza precludere in assoluto la possibilità dell’insorgenza del pericolo di nuovo conio che legittima il sequestro, la stessa varrà sicuramente a rinvigorire il dovere motivazionale per riconoscere l’esigenza di anticipazione del vincolo cautelare. Il periculum in analisi può essere desunto, dunque, oltre che da quelli indicati esemplificativamente, anche da elementi oggettivi (natura monetaria delle risorse del debitore-contribuente, facilità di trasferimento delle medesime, verificata ricorrenza di frequenti dinamiche del loro smobilizzo) e soggettivi (personalità spregiudicata degli indagati).
Parimenti, restano opache le ragioni della mancata indicazione normativa di ulteriori profili soggettivi dell’autore del reato o le specifiche caratteristiche del reato, salvo che si ritenga che tali elementi trovino accoglienza entro l’ampio contenitore della «gravità» del reato.
In effetti, tali «mancanze» probabilmente valgono solo a rivelare, per altra via, la portata degli elementi normativamente enunciati: anziché ridurre gli elementi rilevanti ai fini della valutazione essi ne esemplificano alcuni, restando necessaria la considerazione di altre componenti, anche soggettive, consustanziali ai primi. Posta la portata semanticamente equivoca dell’avverbio «altresì», non è chiaro, ancora, quale sia il rapporto tra le condizioni economiche dell’autore del reato e la gravità del reato rispetto alla giustificazione del pericolo di dispersione della garanzia. In via teorica, si potrebbe ipotizzare un rapporto di alternatività, coerentemente con la prospettiva provvisoria di una misura cautelare reale. Nondimeno, tale relazione potrebbe essere ricostruita in termini cumulativi, introducendo una più severa limitazione all’adozione di un vincolo alla proprietà privata. A nostro avviso, la previsione normativa orienta più esattamente verso una valutazione complessiva degli indici indicati, senza riconnettere specificamente a nessuno di essi un significato dirimente o una valenza escludente. In una recente sentenza la Cassazione[92] sembra essersi orientata verso tale lettura complessiva, senza riconnettere particolare novità alla novella.
Si ritiene, ancora, che in sede cautelare la motivazione sul periculum possa essere concisa, purché dia conto delle ragioni essenziali della misura[93]; motivazione concisa, ma non meramente apparente, dovendosi rapportare alle ragioni concrete del rischio di dispersione.
Gli approdi giurisprudenziali maturati nel precedente regime appaiono perfettamente riproponibili – mutatis mutandis – nel nuovo, potendosi ritenere adeguata la motivazione del periculum di dispersione, a fondamento del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, c.p.p. emesso dopo l’entrata in vigore della novella del 2024, che si confronti con il rischio che la garanzia patrimoniale possa esse trasferita, occultata o distratta dagli indagati o da persone a loro vicine, e dalla perdurante indisponibilità per l’Erario delle somme, unita alla personalità degli indagati, ritenuta “estremamente spregiudicata”, atta a rendere verosimile il rischio di dispersione dei beni.
La giurisprudenza di legittimità, già da tempo, richiede che il periculum in mora sia concreto e attuale, non meramente congetturale, e specificamente argomentato in relazione ai soggetti attinti dalla misura[94]. Tale motivazione è stata ritenuta adeguata, ad esempio, evidenziando: (i) la natura monetaria del profitto derivante dai reati tributari contestati (art. 10-quater D.lgs. 74/2000); (ii) la facilità di dispersione delle somme attraverso trasferimenti bancari o operazioni finanziarie; (iii) la condotta fraudolenta sistematica degli indagati, desunta dagli atti di indagine, che rende verosimile il rischio di sottrazione dei beni alla futura confisca.
Quanto all’“analisi patrimoniale” del singolo indagato — tenuto conto che le «condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo» sono assunte a parametro valutativo espresso — può ricordarsi che secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi con riferimento alla parallela disciplina del sequestro conservativo il periculum non richiede la prova di atti dispositivi già compiuti, essendo sufficiente la verosimiglianza del rischio, desunta da elementi oggettivi e dalla personalità dell’indagato. In particolare, si è chiarito[95] che: (i) il periculum è legato al rischio di dispersione della garanzia patrimoniale, che può desumersi da elementi oggettivi (come l’insufficienza del patrimonio rispetto alle pretese creditorie) e dalla condotta dell’imputato; (ii) non è necessaria la prova di specifici atti dispositivi già posti in essere, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato su dati oggettivi circa il rischio che la garanzia venga meno o si disperda. Trattasi di principio che, sebbene elaborato con riferimento alla materia del sequestro conservativo, è ritenuto del tutto compatibile con la disciplina in materia di sequestro preventivo funzionale alla confisca. L’idea che il periculum non richieda prova di atti dispositivi già compiuti, ma possa fondarsi sulla verosimiglianza del rischio di dispersione ricavata da elementi oggettivi e dalla condotta dell’indagato, è invero pienamente compatibile con la logica del sequestro preventivo a fini di confisca: anche qui ciò che rileva è la prognosi sul rischio che l’ablazione definitiva divenga impossibile o eccessivamente difficoltosa.
Va qui notato che la giurisprudenza più recente, anche in materia di reati tributari e responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001, già prima dell’intervento del 2024, aveva valorizzato la doverosità di una motivazione “qualificata” del periculum, fondata su dati concreti (entità del profitto, consistenza del patrimonio, precedenti condotte di schermatura o smobilizzo), senza esigere la dimostrazione di singoli atti dispositivi già realizzati[96].
6. Elemento preclusivo del sequestro preventivo a fini di confisca tributaria: la presenza di un debito tributario «in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione», «sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
Secondo il disposto letterale dell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 «Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti».
La possibilità dell’adozione del sequestro preventivo confiscatorio è ora riconnessa, espressamente, all’assenza di un piano di estinzione, anche rateale, del debito tributario eventualmente a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, per il quale i relativi pagamenti siano regolarmente osservati.
Come è facile rilevare, la soluzione del rapporto tra rateizzazione e sequestro preventivo viene adesso completamente ribaltata rispetto alla precedente disciplina; l’esistenza di un valido piano di rateizzazione, regolarmente osservato con puntuali pagamenti, ha un effetto di inibizione del sequestro preventivo con finalità confiscatoria che, in via di eccezione, come visto, tornerà praticabile, solo ove, in esito a valutazione complessiva, sussista «il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desunto dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato» e degli altri elementi connessi ai profili soggettivi sopra anticipati
La nuova disposizione prevede che qualora non sussista un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, ricavabile da specifici elementi, il sequestro finalizzato alla confisca «non è disposto» – dunque, con carattere assoluto – «se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Come rilevato da recente pronuncia[97], una lettura costituzionalmente orientata della disposizione – nell’ottica dell’art. 3 Cost., sub principi di uguaglianza e di ragionevolezza – conduce a ritenere che se, alle condizioni indicate, il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto, senza discrezionalità alcuna, a maggior ragione non potrà essere eseguita, alle condizioni medesime, la confisca stessa quando disposta in precedenza e terminale ultimo proprio del sequestro; è lecito affermare, pertanto, che anche in questo caso la confisca “non opera”, riprendendo la precedente lettera della legge[98]. Nondimeno, la confisca di cui all’art. 12-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, avendo natura obbligatoria, potrà essere disposta anche nel caso in cui il debito tributario sia in corso di estinzione, mediante pagamento rateale da parte del contribuente[99].
La novità del 2024 pone ulteriori questioni, tra cui quelle di definire: (i) l’efficacia retroattiva della disciplina normativa introdotta rispetto ai sequestri adottati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87/2024; (ii) il soggetto tenuto ad offrire la prova dell’esistenza di un piano di pagamento rateale regolarmente adempiuto.
Il nuovo art. 12-bis cit., per come formulato, sembrerebbe relativo alla sola applicazione del sequestro, e non anche al mantenimento dello stesso, e, quindi, potrebbe essere ritenuto non riferibile ai sequestri già disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024. Tuttavia, è lo stesso d.lgs. n. 87/2024 a fornire un elemento significativo per ritenere che la verifica della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, nel testo vigente, sia da estendere anche ai sequestri già disposti[100]. Invero, il comma 6 dell’art. 1 d.lgs. n. 87/2024 prevede un’amplissima applicazione della disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, disponendone l’operatività «anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell’articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39». Inoltre, non vi sono ragioni per differenziare tra sequestri disposti prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024 e sequestri disposti in data successiva, riconoscendo rilevanza a procedure di estinzione dei debiti tributari già in corso solo con riguardo a questi ultimi. Ancora, la regola posta dal “nuovo” art. 12, comma 2-bis, d.lgs. n. 74/2000 non opera una cesura rispetto al passato, ma, piuttosto, costituisce una puntualizzazione legislativa del principio già da tempo enunciato dalle sezioni unite, secondo cui, anche ai fini dell’applicazione e del mantenimento del sequestro preventivo a fini di confisca, è necessario accertare la sussistenza di esigenze che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, e di dare conto in motivazione[101].
Va rimarcato che nella disciplina in vigore non è sufficiente l’esistenza di un piano di rateizzazione – eventualmente nel contesto di un concordato preventivo omologato – occorrendo anche che risulti la regolarità degli adempimenti prefissati in tale atto fino al momento in cui deve essere presa la decisione sulla misura cautelare, sussistendo la necessità che «il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti». Per la Corte di cassazione deve ritenersi onere di chi è interessato al dissequestro dare concreta allegazione della regolarità di pagamenti previsti[102]. Il dato in questione, infatti, è in genere immediatamente documentabile dall’interessato al dissequestro, in quanto soggetto che effettua i pagamenti o comunque collegato al soggetto che provvede agli stessi (ad esempio quale legale rappresentante della società ammessa alla procedura di definizione del debito fiscale). Ovviamente, l’interessato sarà sollevato dal predetto onere di allegazione se l’informazione sia già rilevabile dagli atti o sia a lui in concreto non accessibile, per ragioni dal medesimo puntualmente indicate.
7. Brevi conclusioni
Gli standard e lo statuto dei sequestri preventivi e delle confische tributarie si trovano in una fase di profonda ridefinizione. Singolarmente, dopo decenni di relativa continuità, l’evoluzione normativa e il dialogo tra le Corti, anziché stabilizzare l’assetto regolatorio, hanno incrinato molti approdi della dogmatica tradizionale.
Permane una forte tensione tra l’indirizzo delle sezioni unite Massini e quello della Terza sezione penale sotto il profilo dell’applicabilità dei principi della prima alle misure ablative previste per i reati tributari. Le sezioni unite hanno valorizzato la funzione prevalentemente ripristinatoria della confisca e hanno escluso, in linea generale, la solidarietà confiscatoria tra concorrenti, richiedendo la prova del vantaggio concretamente conseguito da ciascuno. Ne derivano oneri motivazionali rafforzati e, prima ancora, un dovere di indagine di approfondimento da parte del pubblico ministero fortemente potenziato. La Terza sezione penale della Cassazione, invece, ritiene che nei reati tributari dichiarativi commessi nell’interesse di una società il profitto, consistente nel risparmio d’imposta dell’ente, abbia caratteristiche peculiari tali da giustificare il sequestro e la confisca per equivalente anche per l’intero nei confronti di uno dei concorrenti, attribuendo alla misura una marcata funzione punitiva. L’intervento della Corte EDU, infine, mette in discussione la compatibilità convenzionale della solidarietà confiscatoria tributaria. Con la pronuncia Petrignani e altri c. Italia è stato evidenziato, in particolare, come una confisca parametrata all’intero profitto del reato, indipendentemente dal vantaggio concretamente percepito dal singolo concorrente, rischierebbe di risultare sproporzionata e incompatibile con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.
Volendo riconoscere tendenze condivise, va generalizzandosi l’esclusione della praticabilità di un approccio fondato su automatismi; per tale ragione, anche la verifica della legittimità del sequestro preventivo è chiamata oggi a confrontarsi in maniera autentica e profonda con i principi di proporzionalità, personalità della responsabilità e tutela del diritto di proprietà.
Lo standard del fumus commissi delicti tende a divenire più esigente. Pur restando distinto dai gravi indizi di colpevolezza richiesti per le misure cautelari personali, il fumus non può più essere acclarato in termini soltanto astratti o formali. La crescente valorizzazione del principio di proporzionalità e della funzione anticipatoria del sequestro impone un accertamento connotato da maggiore concretezza cui non resta estranea – almeno nel caso di confisca per equivalente – la plausibile responsabilità del soggetto inciso dalla misura.
Il periculum in mora, inoltre, ha assunto un ruolo sempre più centrale e autonomo. Dopo le sezioni unite Ellade e, soprattutto, dopo la modifica dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, il sequestro non può essere giustificato dalla mera confiscabilità del bene. Occorre una specifica motivazione sul rischio di dispersione del profitto confiscabile e della garanzia patrimoniale del debito tributario, da valutarsi alla luce di elementi oggettivi e soggettivi riferiti al caso concreto. Il periculum è divenuto, così, uno dei fulcri fondamentali di legittimazione dell’anticipazione dell’ablazione.
Sotto il profilo normativo, la novella del 2024 ha invertito il rapporto tra rateazione e sequestro. Nel sistema previgente la rateazione non impediva il sequestro; al contrario, attualmente la presenza di un piano di pagamento regolarmente adempiuto costituisce, in linea di principio, un ostacolo all’adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Solo l’accertamento di un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale consente di superare tale preclusione. Si tratta di una scelta legislativa che privilegia la funzione recuperatoria e l’interesse fiscale rispetto a quella repressiva tipica del sistema penale. Il nuovo modello avvicina il sequestro penale tributario alle garanzie patrimoniali di matrice civilistica e fiscale: il dato forse più significativo è che il sequestro preventivo confiscatorio viene sempre più configurato come strumento di conservazione della garanzia patrimoniale destinata a soddisfare il credito erariale. La logica sottesa appare ormai analoga a quella del sequestro conservativo e dell’ipoteca tributaria: ciò che conta non è tanto sottrarre immediatamente il profitto illecito, quanto assicurare che il debito fiscale possa essere effettivamente riscosso[103].
Ciò si armonizza con la traiettoria complessiva del sistema orientato verso una progressiva «fiscalizzazione» del sequestro preventivo tributario: la funzione recuperatoria dell’imposta tende a prevalere su quella afflittivo-sanzionatoria della confisca tributaria e questa evoluzione potrebbe incidere anche sullo statuto tradizionale riferito a quest’ultima misura. Resta evidente, in ogni caso, che l’opzione di voler calibrare il pericolo di dispersione che rende praticabile il sequestro preventivo anche sulla garanzia patrimoniale (secondo la logica del sequestro conservativo) e non (solo) sul profitto (o il prezzo) dei reati tributari, che si sostanzia nel risparmio indebito di spesa collegato al mancato pagamento dell’imposta, avvalora una considerazione quasi esclusivamente economica di quest’ultimo ed in genere del provento di reato (e dei beni suscettibili di ablazione preventiva per valore corrispondenti) quale componente patrimoniale; quest’ultima può addirittura finire anche per garantire (come avviene tipicamente in caso di imprese individuali, ma non solo) il pagamento del debito erariale, insuscettibile di essere sequestrata se funzionalizzata all’estinzione del debito erariale, secondo logica esclusivamente reintegrativa e con attenuazione della funzione dissuasiva-sanzionatoria ricollegata alla confisca. Una soluzione non del tutto coerente con quanto ritenuto ancora da ultimo dalle sezioni unite Massini (p.16) allorché sono andate alla ricerca della legittimazione di fondo della funzione delle confische: «Un volto caratterizzato dalla esigenza di riportare la sfera economica patrimoniale del reo nella stessa situazione che avrebbe avuto se il reato non fosse stato commesso; dunque, una finalità di ripristino volta a «rendere l’illecito penale improduttivo» e ad eliminare in ogni caso dalla sfera patrimoniale del reo il vantaggio che questi abbia conseguito dal reato e che l’ordinamento ritiene non possa essere trattenuto in ragione della sua causa illecita (Sez. U, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, cit.)».
Quello che è certo è che una completa applicazione dei principi delle sezioni unite Massini ai sequestri a fini di confisca per reati tributari nel caso di profitto monetario conseguito da enti collettivi con personalità giuridica, in assenza di prova di percezione dello stesso da parte degli autori, avrebbe effetti sostanzialmente inibenti sull’applicabilità dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, riducendolo a previsione simbolica.
Tuttavia, tali sviluppi si collocano in un contesto ancora instabile, caratterizzato da una persistente tensione tra esigenze di effettività della riscossione, principi di proporzionalità, tutela della proprietà e personalità della responsabilità penale. Proprio su questo delicato equilibrio, ancora non definitivamente raggiunto, si confronteranno i prossimi sviluppi giurisprudenziali. In tale assetto, in relazione alla materia tributaria, sembrano mature le ragioni di un intervento normativo che si faccia carico dell’esigenze di legalità e di proporzionalità nonché delle ulteriori problematiche segnalate dalle Corte nazionali e sovranazionali rispetto ad uno strumento cui l’ordinamento riconnette molta dell’efficacia dissuasiva a tutela degli interessi finanziari nazionali ed eurounitari.
[1] Testo della relazione tenuta il 15 giugno 2026 al corso «Riflessioni sul sistema tributario e sulla legislazione penale a tutela della ragione erariale» organizzato dalla Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli avvocati di Firenze.
[2] Magistrato, Componente del Comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano l’Istituzione di appartenenza
[3] Cass. pen., sez. III, n. 23108/2013, Rv. 255446 – 01; Id., n. 55482 del 20/07/2017, Rv. 271987 – 01
[4] Cass. pen., sez. III, n. 35807 del 07/07/2010, Rv. 248618; Id., n. 25890 del 26/05/2010, Rv. 248058.
[5] Nella versione vigente al momento del varo della legge finanziaria 2008 tale disposizione recava la seguente formulazione: «1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo. 2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322-bis, secondo comma. 3. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato. Per effetto dell’art. 1, comma 75, lett. o), L. 6 novembre 2012, n. 190, il primo comma dell’art. 322-ter c.c. è stato così modificato: «Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».
[6] Sul punto: Cass. pen., sez. un. n. 38691/2009, 12 e 13; Cass. pen., sez. III, n. 28724/2011.
[7] Cass. pen., sez. III, n. 18034 del 05/02/2019, Rv. 275951 – 01.
[8] Cass. pen., sez. III, n. 28488 del 10/09/2020, Rv. 280014 – 01.
[9] Cass. pen., sez. III, n. 28488 del 10/09/2020, cit.
[10] Cass. pen., sez. III, n. 8225 del 09/02/2016, Rv. 267334; Id., n. 5728 del 14/01/2016, Rv. 66037; Cass. pen., sez. III, n. 14738 del 12/12/2019.
[11] Cass. pen., sez. III, n. 8225 del 09/02/2016, Rv. 267334; Id., n. 5728 del 14/01/2016, Rv. 66037.
[12] Cass. pen., sez. III, n. 14738 del 12/12/2019, cit.
[13] Cass. pen., sez. III, n. 25061 del 07/05/2019.
[14] Cass. pen., sez. III, n. 28077 del 09/02/2017, Rv. 270333-01.
[15] Cass. pen., sez. III, n. 47103 del 02/10/2019.
[16] Per un quadro più ampio, F. Regolo, I sequestri e le confische tributarie, in F. Di Vizio – G. Mazzotta (a cura di), Il nuovo diritto penale tributario, Milano, 2025, 624 e ss.; G. Gambogi, Confische penali tributarie, in G. Gambogi, Reati tributari , Piacenza, 2025, 337-358.
[17] Per primi commenti, in dottrina, cfr.: A. Del Sole, Le SS.UU.(quasi) abbandonano la solidarietà nel riparto tra concorrenti ai fini del sequestro preventivo, in Rivista di Giurisprudenza Tributaria, 2025, f. 11, 852; M. Pierdonati, La confisca del profitto al vaglio delle Sezioni Unite: verso nuovi equilibri applicativi, in Giurisprudenza Italiana, 2025, f. 10, 2132; Fe. Mazzacuva, La confisca dei proventi in cerca di uno statuto: la svolta delle Sezioni unite, in Cassazione Penale, 2025, f. 11, 3471; P. Brambilla, Confisca per equivalente del profitto del reato e possibile ripartizione tra i concorrenti: depositate le motivazioni della pronuncia delle Sezioni Unite, in Sistema Penale, Rivista On line, 9 aprile 2025; C. De Gasperis, Enciclopedia delle confische: finalmente un sistematico e illuminante overruling delle sezioni unite, in Processo Penale e Giustizia, 2025, f. 6, 1367; D. Attanasio, La confisca “modello” delle sezioni unite: il ritorno nel perimetro della legalità, in Diritto Penale e Processo, 2025, f. 10, 1170; A. Quattrocchi, I confini mobili e la cangiante natura giuridica della confisca del denaro, in Il Foro Italiano, 2025, f. 6, 353; S. Finocchiaro, L’attesa sentenza delle Sezioni Unite sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reato: un’importante svolta in tema di natura (ripristinatoria) della confisca “per equivalente” e di (ri)qualificazione della confisca del denaro, in Sistema Penale, Rivista On line, 15 aprile 2025; P. Troisi, La confisca e il sequestro ad essa strumentale sono disposti nei confronti del singolo concorrente nel reato limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, in Processo Penale e Giustizia, 2025, f. 4, 732: C. Santoriello, La Confisca del profitto del reato secondo le sezioni unite: si riaprono i giochi ma l’esito è tutt’altro che chiaro, in Le Società, 2025, f. 8-9, 950.
[18] Nella fattispecie, i ricorrenti, imputati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione tra privati e plurimi reati-fine, avevano censurato la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, in relazione alla confisca disposta a loro carico. In particolare, il giudice di merito aveva disposto la confisca del profitto dei reati di corruzione tra privati, ex art. 2641 c.c., qualificando la misura, per uno dei due imputati, come confisca diretta (sul presupposto che l’ablazione di somme di denaro ha sempre detta natura) e, in subordine, per equivalente; per il coimputato, in difetto della prova del conseguimento del profitto da parte sua, la misura doveva intendersi quale confisca per equivalente, disposta nei suoi confronti in ragione del c.d. principio solidaristico.
[19] In tal senso, con riferimento alla confisca per equivalente, Cass. pen., n. 9102 del 24/11/2020, dep. 2021, Mottola, Rv. 280886; Id., sez. V, n. 36069 del 20/10/2020, Carbone, Rv. 280322; Id., sez. VI, n. 26621 del 10/04/2018, Ahmed, Rv. 273256; Id., sez. III, n. 27072 del 12/05/2015, Bertelli, Rv. 264343; Id. sez. F, n. 33409 del 28/07/2009, Alloum, Rv. 244839; negli stessi termini, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, Cass. sez. II, n. 22073 del 17/03/2023, Fiordigigli, Rv. 284740; Id., sez. I, n. 38034 del 09/07/2021, Degennaro, Rv. 282012; Id., sez. V, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; Id., sez. II, n. 29395 del 26/04/2018, Pasero, Rv. 272968; Id., sez. III, n. 56451 del 05/12/2017, Maiorana, Rv. 273604; Id., sez. III, n. 1999 del 14/11/2017, dep. 2018, Addonizio, Rv. 272714; Id., sez. V, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292; Id., sez. II, n. 2488 del 27/11/2014, dep. 2015, Giacchetto, Rv. 261852.
[20] Cass. pen., sez.VI, n. 6607 del 21/10/2020, Venuti, Rv. 281046; Id., n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828; Id., sez. III, n. 11617 del 06/03/2024, Ventrone, Rv. 286073.
[21] Cass. pen., sez. I, n. 4902 del 16/11/2016, dep. 2017, Giallongo, Rv. 269387.
[22] Cass. pen., sez. VI, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596.
[23] Per un’analisi articolata della sentenza, ripresa anche in questo contributo, cfr. F. Zavaglia, Rel. n. 34/2025 («Risoluzione di contrasto: Sezioni Unite penali, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Massini, Rv. 287756 – 01, 287756 – 02 e 287756 – 03»), Corte di cassazione, Roma, 26 giugno 2025.
[24] Si richiamano, al riguardo, Cass. pen., sez. un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436; Id., n. 38691 del 25/06/2009, Caruso, in motivazione; Id., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, Rv. 239924; Id., n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164; Id., n. 29952 del 24/05/2004, Romagnoli, in motivazione; Id., n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, in motivazione; Id., n. 9194 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707.
[25] Cfr., fra le altre, Cass. pen., sez. un., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261116.
[26] Si consideri il disposto dell’art. 416-bis, comma settimo, cod. pen., che include nell’oggetto della confisca, oltre al prodotto, al profitto e al prezzo del reato, anche le cose «che ne costituiscono l’impiego». Siffatta direttrice si pone altresì in linea con il diritto sovranazionale, le cui fonti definiscono l’oggetto della confisca includendovi anche i c.d. proceeds, ovvero i proventi del reato derivanti anche indirettamente dalla sua commissione.
[27] Si richiamano, a tal proposito, Cass. pen., sez. un., n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656; Id., n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, cit.; sul tema, anche Cass. pen., sez.VI, n. 1754, del 14/09/2017, dep. 2018, Bentini, Rv. 271967; Id., sez. V, n. 10265 del 28/12/2013, dep. 2014, Banca Italease s.p.a, Rv. 258577.
[28] Corte cost., ordinanza n. 97 del 2 aprile 2009.
[29] Cass. pen. sez. un., n. 41936 del 25/10/2005, Muci, cit.; Id., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, cit.; Id., n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646; Id., n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037; Id., n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209.
[30] La distinzione tra afflizione e punizione è centrale nell’argomentare delle sezioni unite Massini e premessa di una serie di corollari di grande rilievo. A conforto della propria ricostruzione, le sezioni unite richiamano il distinguo, delineato da Corte cost., sent. n. 112 del 2019, che verte proprio sull’oggetto della confisca e non invece sulla forma, diretta o per equivalente, che la stessa può assumere. In quella sede, la Consulta, chiamata a decidere della legittimità costituzionale della confisca amministrativa in materia di abusi di mercato, prevista dall’art. 187-sexies d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha infatti affermato che , mentre l’ablazione del “profitto” del reato svolge una funzione meramente ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente, la confisca del “prodotto”, inteso come l’intero ammontare degli strumenti acquistati dall’autore, così come quella dei “beni utilizzati” per commettere l’illecito, ha un effetto peggiorativo della situazione patrimoniale del trasgressore. In altri termini, mentre il profitto è commisurato, e deve limitarsi, all’effettivo vantaggio patrimoniale conseguito, gli altri due “oggetti” della confisca non sono legati a questo valore e quindi ben possono infliggere all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella derivante dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato. Immediato il corollario che le sezioni unite ne traggono: «se la confisca – diretta o per equivalente – non sottrae più di quanto sia stato conseguito dall’illecito, essa ha carattere afflittivo, ripristinatorio ma non anche punitivo», assunto che consente di affermare altresì che «la confisca del profitto, anche quella per equivalente, assolve […] sempre ad una funzione recuperatoria; essa ha una funzione sanzionatoria nella misura in cui colpisce beni che non hanno derivazione dal reato e può assumere, solo in determinate occasioni, una funzione punitiva». Quest’ultima evenienza, che vede la misura reale acquisire una connotazione effettivamente punitiva, ricorre quando la confisca sottrae al destinatario più di quanto questi abbia effettivamente guadagnato mediante l’illecito: in tali casi la misura ha l’effetto di infliggere un “male” (la privazione del diritto di proprietà) superiore al “bene” (il vantaggio economico) ritratto, sì da assumere la natura di vera e propria “pena patrimoniale”. L’equiparabilità funzionale tra misura diretta e per equivalente trova poi riscontro a livello legislativo. In tal senso depone la causa di non punibilità di cui all’art. 323-ter cod. pen., che condiziona la non punibilità alla restituzione del profitto illecito, indistintamente, in forma diretta o per equivalente. Non trascura la Corte di evidenziare che un elemento di segno contrario potrebbe trarsi del disposto del comma 1-bis dell’art. 86 disp. att. cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha equiparato, in determinati casi, la modalità esecutiva della confisca per equivalente a quella delle pene pecuniarie. Tuttavia, si evidenziano dubbi di legittimità di siffatta scelta del legislatore, che non si è confrontato con la giurisprudenza costituzionale pregressa (Corte cost. n. 112 del 2019 cit.), mentre la giurisprudenza costituzionale successiva non pare avere averne valorizzato il significato in termini di connotazione punitiva della confisca per equivalente.
[31] Del resto, l’assenza di pertinenzialità che contraddistingue la confisca di valore e che viene sovente enfatizzata a rimarcarne la valenza afflittiva, oltre a non essere un dato, di per sé stesso, indicativo di intento punitivo, mantiene una certa ambivalenza dimostrativa, trattandosi di elemento «da una parte, valorizzato per attribuire alla confisca per equivalente natura punitiva, ma dall’altra, ridimensionato dalla stessa giurisprudenza allorquando si declina in senso fortemente estensivo la nozione di profitto al fine di giustificare la natura diretta della ablazione e il suo carattere di misura di sicurezza».
[32] La questione è stata posta ad oggetto di plurimi arresti delle sezioni unite della Cassazione che, in prima battuta (Cass, pen., sez. un., n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228166 e sez. un., n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700), pur escludendo che la confisca del denaro (così come il sequestro preventivo alla stessa strumentale) dovesse colpire necessariamente le medesime specie monetarie illegalmente percepite dal reo, predicavano comunque la necessaria sussistenza del rapporto pertinenziale con l’illecito (utilità creata, trasformata o acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa). Questa prima impostazione, pertanto, valorizzava la specificità del denaro, quale res fungibile per antonomasia, solo nel momento dell’apprensione del bene; non invece in relazione alla necessità, ritenuta pur sempre sussistente, di stabilire l’esistenza di un collegamento fra prezzo o profitto del reato e la disponibilità delle somme da parte del reo in ragione del reato stesso. Diversa la posizione assunta da sez. un., n. 10561 del 30 gennaio 2014, Gubert, Rv. 258647, che, pur articolando il proprio ragionamento all’interno di un quadro normativo – ad oggi superato – che non prevedeva la responsabilità da reato dell’ente in relazione ai reati tributari e dunque diretta a contrastare l’impossibilità di aggredire per equivalente il patrimonio della società nel cui interesse siffatta tipologia di illecito era stato commesso, ha ritenuto che la confisca del denaro abbia natura sempre diretta. Successivamente, il principio è stato ribadito e sviluppato da Cass. pen., sez. un., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate sul conto corrente bancario di cui il soggetto abbia la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura fungibile del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra somma materialmente appresa e reato commesso. Secondo questa impostazione, quel che conta a rappresentare l’oggetto da confiscare è solo l’esistenza del numerario comunque accresciuto di consistenza a seguito del reato, senza che assumano rilevanza alcuna gli eventuali movimenti che possa aver subito il conto bancario inciso dalla misura. Il principio così assestatosi nella giurisprudenza a seguire ha generato, però, alcune incertezze applicative, che le sezioni unite hanno riassunto come segue: – la prima (che viene in rilievo in Cass. pen., sez. II, n. 29923 del 12/04/2018, Salvini, non mass.) attiene alla configurabilità del sequestro preventivo del denaro che non sia ancora presente nel patrimonio del reo, in quanto destinato a confluirvi in epoca successiva, anche rispetto alla data di adozione della misura cautelare; – la seconda (per la quale si rimanda a Cass. pen., sez. VI, n. 6816 del 29/01/2019, Sena, Rv. 275048 e Cass. pen. sez. VI, n. 15923 del 26/03/2015, Antonelli, Rv. 263124) riguarda i casi in cui oggetto della confisca diretta sia denaro di provata provenienza lecita (tanto antecedente che successiva rispetto alla commissione del reato); – la terza (evidenziata da Cass. pen., sez. VI, n. 19766 del 11/12/2019, dep. 2020, Salina, Rv. 279277; Id., n. 25427 del 04/03/2020, Stiriti, non mass.) attiene ai casi di denaro depositato su conto corrente cointestato con soggetti, diversi dall’autore del reato, che siano in grado di dimostrare la provenienza lecita del bene; – la quarta ipotesi nella quale, ancora, si manifesta la difficoltà di declinare in modo generalizzato il principio che vuole la confisca del denaro assumere sempre forma diretta riguarda i casi nei quali il denaro sia già nella disponibilità del reo prima ancora della commissione del reato e il profitto non sia costituito tanto da un effettivo accrescimento patrimoniale quanto, piuttosto, da un mancato decremento (fra le altre, si rimanda a Cass. pen., sez. III, n. 23040 del 01/07/2020, Multi Service s.r.l., Rv. 279827). Nel prosieguo, Cass. pen., sez. un., n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 ha confermato ed anzi esteso il principio che si era andato consolidando, ribadendo l’indifferenza, ai fini dell’ablazione diretta, dell’identità fisica dei beni numerari che ne costituiscono l’oggetto, non essendo richiesta la loro corrispondenza materiale a quelli illecitamente conseguiti, tenuto conto delle peculiarità ontologiche e normative del bene-denaro: pertanto, ai fini dell’ablazione in forma diretta, sono irrilevanti sia altri attivi monetari eventualmente confluiti nel patrimonio del reo (anche a seguito di versamenti di origine lecita), sia le vicende riguardanti le somme percepite successivamente alla misura di confisca o di sequestro. Nondimeno, nella successiva giurisprudenza si sono perpetuate le difficoltà applicative già sopra tratteggiate, faticandosi a declinare il principio, in particolare, nei casi in cui vi sia la prova della derivazione lecita del denaro sopraggiunto sul conto dopo la commissione del reato ovvero della impossibilità di confusione tra prezzo o profitto illecitamente conseguito e le somme sopravvenute (Cass. pen., sez. V, n. 36223 del 28/06/2024, Maggioni, Rv. 286945; Id., n. 31186 del 27/06/2023, Orsini, Rv. 285072).
[33] Cass. pen., sez. V, n. 15445 del 16/01/2004, Napolitano, Rv. 228750, è individuata come la pronuncia capostipite dell’indirizzo in parola.
[34] Tra le ultime, Cass. pen., sez. II, n. 13008 del 31/01/2024, Vartolo, non mass.; Cass. pen., sez. VI, n. 8124 del 23/01/2024, Toteda, non mass.; Cass. pen., sez. IV, n. 31139 del 16/04/2024, Bassu, non mass.
[35] In particolare, Cass. pen., sez. V, n. 19091 del 26/02/2020, Buonpensiere, Rv. 279494; in termini adesivi, Cass. pen., sez. III, n. 43564 del 12/09/2023, Tanzarella, non mass.; Cass. pen., sez. II, n. 33636 del 23/06/2023, Russo, non mass.; Id., n. 18716 del 18/01/2023, Di Bari, non mass.; Cass. pen., sez.III, n. 33444 del 01/07/2021, Pannaccione, non mass.
[36] Cass. pen., sez. VI, n. 10612 del 05/12/2023 Bianco, dep. 2024, Rv. 286168, in tema di peculato; nello stesso senso, Id., n. 23203 del 05/03/2024, Petrini, Rv. 286645, in tema di corruzione.
[37] In quest’ultimo senso si segnalano Cass. pen., sez. VI, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 e Cass. pen., sez. V, n. 20101 del 12/12/2014, dep. 2015, Giallongo, Rv. 263835, che hanno, però, circoscritto l’affermato principio al provvedimento di confisca, senza estenderlo alla misura cautelare della stessa anticipatoria. Infatti, in base a quest’ultima giurisprudenza, visto che la misura cautelare funge da mero strumento funzionale alla realizzazione dell’interesse perseguito con la confisca stessa ed opera al di fuori di qualsiasi logica afflittiva, ben potrebbe il sequestro preventivo coinvolgere il patrimonio del soggetto concorrente nel reato per l’intero profitto allo stesso conseguente e non, invece, limitatamente alla porzione di pertinenza del singolo. In ogni caso, quest’ultima impostazione, che tende a differenziare la soluzione della problematica dibattuta fra provvedimento cautelare e confisca disposta all’esito del giudizio di cognizione, rimane minoritaria.
[38] Il principio della proporzionalità, che si snoda attraverso le quattro verifiche relative alla sussistenza di una finalità legittima della misura, alla sua idoneità a conseguire tale finalità, all’inesistenza di altre misure egualmente idonee ma incidenti in minor misura sui diritti fondamentali dell’interessato e, infine, alla proporzionalità in senso stretto, ossia alla non eccessiva compressione del diritto fondamentale rispetto all’importanza dello scopo perseguito, può assumere una valenza sia retrospettiva che prospettica. Nel primo caso, il principio di proporzionalità viene in rilievo quando, rispetto ad una misura punitiva, si debba vagliare la non eccedenza della risposta sanzionatoria rispetto al disvalore del fatto commesso mentre, nel secondo caso, lo stesso involge il rapporto tra la misura limitativa dei diritti e la finalità legittima dalla stessa misura perseguita. Quest’ultima, dunque, una proporzione che attiene al rapporto tra mezzi impiegati e scopo legittimo perseguito dall’ordinamento, sia esso di natura preventiva ovvero ripristinatoria, là dove, rispetto alla confisca, sia diretta sia di valore, come già evidenziato, assume primario rilievo siffatta funzione ripristinatoria. Nondimeno, anche ragionando sul fronte più propriamente sanzionatorio, il sindacato di proporzionalità rimane pienamente operativo in quanto, come insegna la giurisprudenza costituzionale, lo stesso si applica non solo in relazione alle pene in senso stretto (ove trova i suoi referenti negli artt. 3 e 27 Cost.), ma anche rispetto alla generalità delle sanzioni amministrative, per le quali rinviene base normativa nell’art. 3 Cost. in combinato disposto con le norme costituzionali che tutelano i diritti di volta in volta incisi dalla sanzione (Corte cost., sent. n. 112 del 2019).
[39] Le sezioni unite specificano che potranno al riguardo assumere rilievo «la situazione concreta, i rapporti tra i correi, le aspettative specifiche del singolo – cioè il movente della condotta del singolo concorrente – il senso, il tempo, le condizioni e il contenuto dell’accordo di compartecipazione, il ruolo, le aspettative e la condotta in concreto compiuta dal singolo rispetto al piano organizzativo del reato».
[40] Cass. sez. un, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Id., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Id., n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Id., n. 5876 del 28/10/2004, Bevilacqua, Rv. 226713.
[41] Per un commento della pronuncia cfr. F. Martin, La natura punitiva della confisca per equivalente nei reati tributari dichiarativi (commessi per conto di una persona giuridica), in IUS Tributario, 13 aprile 2026.
[42] Su posizioni conformi cfr. Cass pen. sez. III. n. 7647 del 04/12/2026, D’Abrosca; Id.,
[43] Cass. pen., sez. III, n. 8773 del 27/01/2026 Cc., dep. 05/03/2026, Rv. 289614 – 01, in fattispecie in tema di indebita compensazione di crediti inesistenti ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
[44] Cfr. pag. 13 sent. n. 8773 del 2026, cit.
[45] Cass. pen., sez. III, 6 marzo 2026, n. 16896.
[46] Tra le altre, e più recenti, Cass. pen., sez. III, n. 30534 del 27/05/2025, Rv. 288606 – 01; Cass. pen., sez. un., n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255036.
[47] Cfr. anche Cass. pen., sez. VI, n. 23203 del 05/03/2024, non massimata sul punto.
[48] In motivazione, Cass. pen., sez. III, n. 30534 del 27/05/2025, Rv. 288606 – 02.
[49] Cfr. anche Cass. pen., sez. un, n. 20208 del 25/10/2007, dep. 2008.
[50] Come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, le forme di confisca (compresa anche quella diretta) possono assumere una connotazione “punitiva”, allorquando infliggano «all’autore dell’illecito una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell’ingiusto vantaggio economico ricavato dall’illecito» (cfr. Cass. pen., sez. un. 2024 cit. e Corte cost., sent. n. 112 de 2019).
[51] A tale ultimo riguardo cfr. Corte Cost. sent. n. 7/2025 par. 3.3.2. del considerato in diritto.
[52] Cfr. Cass pen., sez. un., Massini, cit. pag. 40 par. 27.1.
[53] Cfr. diffusamente, sul punto, pag. 16 seg. della sent. n. 6287 del 2026; pag. 5 segg. della sent. n. 7647 del 2026.
[54] Cass. pen., sez. III, n. 6287 del 2026, cit., Rv. 289469 – 02.
[55] Corte EDU, Prima sezione, Petrignani e altri contro Italia, 28 maggio 2026. La Corte EDU ha trattato congiuntamente i ricorsi di tre cittadini italiani, colpiti da provvedimenti di confisca per equivalente in relazione a reati tributari (Curci e Petrignani), al reato di autoriciclaggio (il solo Curci) e al reato di truffa ai danni dello Stato (Carbone) commessi in concorso con soggetti non ricorrenti. Le rilevanti somme di denaro per cui le confische a danno dei ricorrenti erano state disposte costituivano l’ammontare del profitto generato dall’azione congiunta di tutti i correi accertata giudizialmente La Corte EDU, dopo aver ripercorso l’itinerario giurisprudenziale interno teso a delineare la natura e il regime applicabile alla confisca per equivalente e a disciplinare i casi di confisca del profitto generato da un’azione concorsuale (tra cui Sez. U. n. 26654/2008, Sez. U, n. 4145/2022, Sez. U, n. 13783/2025, Corte cost. n. 112/2019 e n. 7/2025), ha dato luogo ad esiti differenziati. In particolare, i Giudici di Strasburgo hanno concluso che, quanto alla violazione dell’art. 7 CEDU, andasse accolto il solo ricorso di Curci, che aveva posto il tema della mancanza di prevedibilità della confisca che, invece, gli altri due non avevano coltivato, adducendo infondatamente la tesi di essere stato puniti per fatto altrui. La stessa anomalia, ossia l’assenza di una base legale, ha condotto ad accogliere il ricorso di Curci anche sotto il profilo della violazione del diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, mentre gli altri ricorrenti hanno visto riconosciute le proprie ragioni, con riguardo a quest’ultima norma convenzionale, in relazione alla censura della mancanza di proporzionalità.
[56] Più nel dettaglio, la Corte EDU ha ricordato che, in base alla propria giurisprudenza, laddove la confisca abbia natura punitiva, quest’ultima potrebbe comportare un’ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà qualora imponesse un onere eccessivo alla persona interessata o avesse un effetto negativo fondamentale sulla sua situazione economica (C.edu, sez. V, sent. 11 giugno 2020, Markus v. Latvia, § 67). Per essere proporzionata, l’ingerenza deve corrispondere alla gravità dell’illecito e la sanzione alla gravità del reato che essa è destinata a punire (12 C. edu, sez. IV, sent. 17 dicembre 2024, Yaylali v. Serbia, § 53). Per quel che concerne la confisca disposta nei confronti di persone diverse dai condannati, la Corte EDU ha altresì rammentato che, nel valutare se un provvedimento di confisca sia proporzionato o meno, bisogna tenere conto della possibilità di ottenere un provvedimento nei confronti del condannato in sede civile (C. edu, sez. III, sent. 6 dicembre 2022, Korshunova v. Russia, § 41). In tali casi, la Corte EDU generalmente valuta se tale rimedio sarebbe efficace nel consentire al proprietario del bene confiscato di ottenere un risarcimento, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso (C. edu, sez. IV, sent. 4 luglio 2017, C. Service Benz Com S.R.L. v. Romania, §§ 36-37).
[57] Sul punto, cfr., Cass. pen., sez. I, n. 15298/2006, Rv. 234212; conf., Id. n. 1428/1994.
[58] Cass. pen. sez. VI, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212; Id., Sez. III, n. 26007 del 5/4/2019, Pucci, Rv. 276015; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069; Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, Di Salvo, Rv. 259337 – 01; Sez. 2, n. 5656 del 28/1/2014, P.M. in proc. Zagarrio, Rv. 258279; Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383 – 01; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415 – 01; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212 – 01; tra le sentenze non massimate: Sez. 3, n. 16086 del 13/02/2025, Silvestri; Sez. 3, n. 2390 del 03/12/2024, Camuffo; Sez. 3, n. 11087 del 04/02/2022, Moscaritolo; Sez. 3, n. 23359 del 22/04/2021, Caterino.
[59] Cass. pen., sez. III, n. 11290/2002, Rv. 221268; Conf. Id., n. 5472 de 1999, Rv. 215089.
[60] Cass. pen, sez. II, n. 5472 del 15/11/1999 – dep. 21/12/1999, P.M. in proc. Coppola ed altri, Rv. 215089.
[61] Cass. pen., sez. VI, n. 25056/2004, Rv. 229274; Conf: N. 3651 del 1993 Rv. 196630.
[62] Così Cass., sez. un., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230.
[63] Cfr. Cass. pen., sez. II, n. 1148 del 25/02/1994, Anselmi, Rv. 197302 – 01; Id., Sez. I, n. 24944 del 26/05/2004, Fonsi, non mass.; nello stesso senso, Id., sez. VI, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854 – 01
[64] Cass. pen., sez. II, n. 25320 del 05/05/2016, P.M. in proc. Bulgarella, Rv. 267007; Id. sez. III, n. 15254 del 10/03/2015, Privitera, Rv. 263053; Id., Sez. V, n. 24589 del 18/04/2011 Misseri, Rv. 250397.
[65] Cass. pen., sez. VI, n. 316 del 04/02/1993, Francesconi, Rv. 193854; Id., sez. III, 14/10/1994, Petriccione, non massimata sul punto; Id., sez. III, n. 1970 del 26/04/1996, Beltrami, non massimata sul punto; Id., sez. III, n. 18216 del 14/02/2024, Coppola, non mass.; Id., sez. III, n. 16883 del 22/03/2024, Barretta, non mass.; Id., sez. III, n. 14639 del 14/02/2024, Artema Snc, non mass; Id., sez.III, n. 47910 del 10/10/2023, Ridolfi, non mass.
[66] Cass. pen., sez. III, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015 – 01; Id., Sez. II, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi, Rv. 266896 – 01.
[67] Cass. pen., sez. III, 24 marzo 2026, n. 19651.
[68] Cass. pen., sez. un, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; si vedano, nello stesso senso, Cass. pen., sez. un., n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Id., n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Cass pen., sez. II, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; Id., sez. VI, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Id., sez. I, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Id., sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 – 01.
[69] Cass. pen., sez. V, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Id., n. 35532 del 25/06/2010, cit.
[70] Cass. pen., sez. III, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01.
[71] Cass. pen., sez. I, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01, come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Cass, pen., sez. I, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Id., sez. IV, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Id., sez. I, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270- 01; Id., sez. III, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01.
[72] Cass. pen., sez. VI, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Id., n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01.
[73] Cass. pen., sez. un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01; nello stesso senso anche Cass. pen., sez. IV, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell’ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente – quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge – quando le argomentazioni in ordine al “fumus” del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto.
[74] Cass, pen., sez. III, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 – 01; Id., n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Id., sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Id., sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Id., sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.
[75] Cass. pen., sez. III, 21/04/2026, n. 18659.
[76] Cfr., sul punto, Cass. pen., sez. III, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il cd. “effetto devolutivo” del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti” e, nel sequestro preventivo,” periculum in mora”) (Cass. pen., sez. III, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»
[77] Lo ricordano sia le sezioni unite Massini che le sentenze della Terza sezione penale sopra passate in rassegna.
[78] Cass. sez. un, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Id., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Id,, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; Id., n. 5876 del 28/10/2004, Bevilacqua, Rv. 226713.
[79] Cass. pen., sez. VI, n. 4727 del 20/01/2021, Russo, Rv. 280596 e Cass. pen., sez. V, n. 20101 del 12/12/2014, dep. 2015, Giallongo, Rv. 263835.
[80] Cass. pen., sez. un. n. 36959 del 24 giugno 2021, Ellade, cit.
[81] Va ricordato, in proposito, con Cass. pen., sez. II, n. 48276 del 24/11/2022 Ud., dep. 20/12/2022, Rv. 284299 – 02, che «i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta alla prova diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di rito».
[82] Cass. pen., sez. un. n. 36959/2021, Rv. 281848 – 01 (fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato); Conf. Cass., n. 2308 del 2018 Rv. 271999 ; Cass. pen., sez. VI, n. 151 del 1994, Rv. 198258; Id., sez. VI, n. 1022 del 1995, Rv. 201943; diff: Cass. pen., sez. VI, n. 3343 del 1992, Rv. 192862; Id., sez. I, n. 2994 del 1993, Rv. 194824; Id., sez. VI, n. 4114 del 1994, Rv. 200854; cfr. Rel. n. 66/2021 del 25 novembre 2021 in Archivio Relazioni Penali della Corte di Cassazione; per commenti in dottrina, cfr. S. Piergiovanni, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: le Sezioni unite impongono l’onere di motivare sul periculum in mora, in Sist. Pen., 9 novembre 2021; G. Murone, Necessarietà della motivazione sul periculum in mora in ipotesi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in DPP, 2022, f. 6, 777 e ss.; R. Belfiore, Le Sezioni Unite sul periculum in mora nel sequestro preventivo strumentale alla confisca, in Cass., pen., 2022, f. 2, 532; G. Biscardi, Sequestro per confisca: morte (apparente?) di un paradosso, in Processo Penale e Giustizia, 2022, f. 2, 481; A. Carchietti, Sequestro preventivo di somme di danaro e periculum in mora: tra ossequio ai principi, salvaguardia dell’istituto e definizione degli oneri dimostrativi, in Sist. Pen., 10 maggio 2023; M. Arbotti, L’accertamento del periculum nel sequestro preventivo “obbligatorio”, in vista delle Sezioni Unite Penali, in Sist. Pen., 14 marzo 2023.
[83] Tra le altre, in particolare, Cass. pen., sez. II, n. 31229 del 26/06/2014, Borda, Rv.260367; Id., n. 9829 del 2006, Miritello, Rv.233373.
[84] Come è nelle ipotesi di confisca “per equivalente”: v. Cass. pen., sez. un, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv.255037.
[85] Cass- pen., sez. un, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito Rv.261118; in termini conformi, da ultimo, Cass. pen., sez. II, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813)
[86] Cass. pen., sez. un., n.12878 del 29/01/2003, Innocenti, Rv.223723.
[87] Cass. n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv.276690.
[88] Significativamente, le sezioni unite hanno precisato che «solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde…dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato» aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., l’ambito e gli effetti del riesame vengono «a concentrarsi sull’accertamento dell’illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida», ben diversa essendo «la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall’accertamento dell’esistenza di un’attività vietata» sicché «postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l’effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv.226713) ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo (orientamento più di recente ribadito da Cass. pen., sez. un., n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548)».
[89] Da ultimo cfr. Cass. pen., sez. III, n. 4920/2023, Rv. 284313.
[90] L’azione di responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c. presuppone che il patrimonio sociale sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei crediti e richiede un danno, causalmente collegato all’inosservanza da parte degli amministratori dei doveri statutari e legali e degli obblighi su di essi ricadenti in relazione alla conservazione del predetto patrimonio, che si commisura alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione, ciò che rileva è l’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti e non già l’effettiva conoscenza da parte dei predetti di tale situazione (Cass. civ., sez. I, n. 22002 del 30/07/2025, Rv. 675471 – 01; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui gli amministratori avevano colpevolmente omesso di pagare i debiti tributari dell’impresa, determinando un loro aggravio per sanzioni e interessi, che aveva reso insufficiente il patrimonio residuo della società al soddisfacimento dei creditori).
[91] Ricorda Cass. civ., sez. V, n. 8696 del 02/04/2025. Rv. 674413 – 01: «L’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l’ipotesi contenuta nell’art. 36 d.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione. Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege ha, peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass., sez. un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989; […]L’azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell’art. 36, co. 4, d.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta, precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La norma in parola, avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile tout court al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato. […]Va, quindi, esclusa una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società. Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 8811 del 2021) una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari, della società, a carico dei suoi amministratori. Inoltre, «In tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495, comma 2, c.c., come modif. dall’art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano ex lege i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell’ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi degli artt. 12, comma 3, e 14, lett. b), d.P.R. n. 602 del 1973, nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. cit., relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2014), di natura civilistica e sussidiaria. Ne discende che con l’impugnazione della cartella di pagamento conseguentemente loro notificata, i soci – ferma la definitività dell’accertamento nei confronti della società e la sua incontestabilità nel merito – possono lamentare l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, oppure contestare il fondamento della propria responsabilità, dimostrando di non aver conseguito utili dalla liquidazione (Cass. civ., Sez. V , n. 31904 del 05/11/2021, Rv. 662629 – 01)
[92] Cass. 8773/2026, cit.
[93] Cfr. la già citata sezioni unite Ellade, n. 36959/2021, secondo cui la fase cautelare comporta una diversa modulazione del contenuto motivazionale del provvedimento, sufficiente a garantire la verifica della legittimità della misura; si v., ancora, Cass. pen., sez. III, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Beni, Rv. 284313 – 01, seguita dalla conforme Cass. pen., sez. III, n. 9206 del 07/11/2023, dep. 2024, Fiore, Rv. 286021 – 01, secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, la motivazione sul periculum in mora può essere concisa, purché rapportata alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo.
[94] Cass. pen., sez. VI, n. 31380 del 26/04/2022, Manenti ed altri, non mass., secondo cui, infatti, il periculum in mora necessario per disporre il sequestro preventivo deve essere concreto e attuale, non meramente congetturale, e deve essere specificatamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.
[95] Cass. pen., sez. V, n. 11945 del 15/11/2019, dep. 2020, Pellegrini, Rv. 278885 – 01.
[96] Cass. pen., sez. VI, n. 14047 del 13/02/2024, Area 62 SRL, Rv. 286297 – 01; Cass. pen., sez. III, n. 20078 del 15/04/2025, Atala S.p.A., non mass.; Id., n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694 – 01.
[97] Cass. pen., sez. III, 20/01/2026, n. 10297.
[98] Questa conclusione, peraltro, risulta rafforzata dalla considerazione che la ratio che connota molte disposizioni del D.Lgs. n. 87 del 2024, compreso l’art. 12-bis, comma 2, in esame, è proprio quella di incentivare il pagamento del debito tributario (anche ratealmente o con procedure conciliative o di adesione), come ben risulta dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111; l’integrale versamento del dovuto, infatti, costituisce – a date condizioni e con dati termini – una causa di non punibilità (art. 13, D.Lgs. n. 74 del 2000), per favorire la quale il giudice può anche sospendere temporaneamente il processo a rateizzazione in corso, o, in altri casi, una circostanza attenuante (art. 13 – bis, D.Lgs. n. 74 del 2000), ancora con facoltà di sospensione del processo in caso di regolare pagamento rateale. In tale contesto normativo, dunque, risulterebbe irragionevolmente stridente un’interpretazione dell’art. 12 – bis, comma 2, che individuasse il regolare pagamento rateale come limite cogente alla (sola) disposizione del sequestro ma non all’esecuzione della confisca che ne costituisce il fine.
[99] Cass. pen.,. sez. III, n. 14226 del 24/02/2026 Ud. Rv. 289738 – 01.
[100] Cass. pen., sez. III, n. 1043/2025; conf. Cass pen., sez. III, 1237/2025.
[101] Cass. pen. sez. un., n. 36959/2021, cit.
[102] Cass. pen., sez. III, n. 1043/2025.
[103] Le misure cautelari penali vengono assimilate a quelle amministrative dell’ipoteca e del sequestro conservativo sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido (cfr. art. 22 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a garanzia dei crediti dell’A.F. nei confronti dei contribuenti in presenza di presupposti di fatto e di diritto che avvalorano la sostenibilità della pretesa tributaria (fumus boni iuris) e il timore di perdere la garanzia del proprio credito (periculum in mora).
