Nota di commento alla sentenza n. 30/2022 della corte costituzionale

La Corte di cassazione, Sezione Terza civile, con ordinanza interlocutoria n. 4944 del 5 marzo 2026, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile», in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU.

1. È stata sollevata d’ufficio, in quanto ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera a), n. 2), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo, aggiunto dall’art. 6, comma 1, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2022, n. 199, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU.

Sul regime temporale di applicabilità di tale disposizione si erano pronunciate le Sezioni Unite penali (25/05/2023 n. 38481, dep. 21/09/2023), le quali, dopo un’ampia ricostruzione della portata del principio tempus regit actum in materia processuale, l’avevano ritenuta applicabile ai procedimenti in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30 dicembre 2022. La pronuncia contiene anche una serie rilevanti riferimenti alla ratio legis e al rapporto fra giudizio penale e giudizio civile, ovviamente ricostruito dall’angolo visuale del giudice penale.

2. La Sezione rimettente ha premesso che, nel caso in esame: la parte civile aveva proposto appello avverso sentenza assolutoria di primo grado; con ordinanza, l’appello era stato dichiarato inammissibile per tardività, per violazione del termine di trenta giorni stabilito dall’art. 585, lettera b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 544, comma 2, stesso codice; avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di appello la parte civile aveva proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dell’art. 591, lettera c), in relazione all’art. 585 cod. proc. pen., sul rilievo che il termine per il deposito della sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 14 maggio 2024 e da questa data sarebbe iniziato a decorrere quello di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione; quest’ultimo termine sarebbe scaduto solo in data 13 giugno 2024, sicché l’appello, tempestivamente proposto con atto depositato il 12 giugno 2024, avrebbe dovuto essere ritenuto pienamente ammissibile.

3. In punto di rilevanza della questione, l’ordinanza di rimessione evidenzia che la Quinta Sezione Penale, ricevuto il ricorso, con ordinanza 28 marzo-1° aprile 2025, n. 12507, ritenuto che non fosse inammissibile, ha rinviato per la prosecuzione alla Terza Sezione Civile, sul presupposto che trovasse applicazione, nella fattispecie, la disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis.

La Terza Sezione Civile lamenta che tale disposizione sia stata ritenuta applicabile anche in relazione ad una fattispecie in cui l’impugnazione, pur essendo proposta agli effetti civili, non poneva, tuttavia, alcuna questione civile della cui soluzione avrebbe potuto essere investita la sezione civile: la Quinta Sezione Penale, infatti, ha svolto il sindacato di non inammissibilità del ricorso in relazione al profilo puramente penalistico della tardività dell’appello, che rappresentava l’unico motivo di ricorso; dopo averlo ritenuto non inammissibile, ha operato il rinvio per la prosecuzione del giudizio di legittimità dinanzi alla Sezione Civile.

L’ordinanza sottolinea che il provvedimento emesso dalla Quinta Sezione Penale non è meramente ordinatorio e non può essere fatto oggetto di conflitto di competenza, né di rimessione al Primo Presidente perché provveda a una eventuale riassegnazione alla Sezione Penale; da qui, la rilevanza della questione, che rappresenta l’unico strumento possibile per intervenire sulla regolazione della ripartizione tra l’articolazione civile e quella penale della Corte di cassazione.

4. Ai fini della valutazione sulla non manifesta infondatezza della questione, l’ordinanza ricostruisce il sistema dei rapporti fra giudizio civile e giudizio penale, ricordando che il criterio regolatore generale è quello dell’“accessorietà” e della “subordinazione” dell’azione civile rispetto a quella penale, principalmente espresso dall’art. 538, comma 1, cod. proc. pen.; criterio che trova fondamento «nelle esigenze, di interesse pubblico, connesse all’accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi e che ha quale naturale implicazione quella per cui l’azione civile, ove esercitata all’interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura» di questo processo (così Corte cost. n. 182 del 2021; in precedenza già Corte cost. n.176 del 2019 e Corte cost. n. 12 del 2016).

Dunque, la pronuncia di una sentenza di condanna penale dell’imputato è il presupposto indispensabile della «decisione» del giudice penale sulla domanda per le restituzioni o il risarcimento del danno proposta con la costituzione di parte civile. Rispetto a questa regola, prima dell’introduzione dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (cui fa da pendant l’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen.), erano previste quattro eccezioni:

1) la previsione dell’art. 576 cod. proc. pen., secondo cui la parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio o all’esito del rito abbreviato;

2) l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., che stabilisce che il giudice dell’appello penale o la Corte di cassazione provvedono sulla domanda proposta dalle parti civili allorché, su impugnazione dell’imputato o del pubblico ministero, pronunciano sentenza di proscioglimento per prescrizione o amnistia sopravvenute alla condanna emessa nel grado precedente;

3) l’art. 622 cod. proc. pen., a norma del quale, nel giudizio di cassazione, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzati e su di essi è sceso il giudicato, la cognizione sulla pretesa risarcitoria e restitutoria si scinde completamente dall’accertamento della responsabilità penale e viene compiuta, in sede rescindente, dalla Corte di legittimità e, in sede rescissoria, dal giudice civile di merito, competente per valore in grado di appello;

4) il proscioglimento dell’imputato per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; caso in cui già il giudice di primo grado, pur emettendo una decisione di formale proscioglimento, è tenuto comunque a provvedere sulla domanda civile, trattandosi di una peculiare pronuncia che contiene, nella sostanza, un accertamento dell’illecito penale.

In tutte le ipotesi di scostamento dalla regola dell’“accessorietà” di cui all’art. 538, comma 1, cod. proc. pen., l’accertamento condotto sull’illecito civile è completamente autonomo e non risente dell’esito del diverso accertamento già compiuto sull’illecito penale, anche per l’esigenza di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’ordinanza chiarisce tale aspetto evidenziando che il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria, sia esso civile o penale, non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art. 185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell’illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art. 2043 cod. civ.).

Rispetto a questo quadro, l’introduzione, ad opera della “Riforma Cartabia”, dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. – a cui si accompagna l’art. 578, comma 1-bis, cod. proc. pen. – ha operato, secondo l’ordinanza di rimessione, un radicale mutamento.

Nel regime precedente, l’art. 622 cod. proc. pen. assicurava la fase rescindente dinanzi alla Cassazione penale, la quale provvedeva su una impugnazione che, pur riguardando gli interessi civili, era presentata con le forme del processo penale (art. 573, comma 1, cod. proc. pen.); di talché i vizi denunciati erano quelli previsti dall’art. 606 cod. proc. pen.; se la Cassazione penale annullava il capo di sentenza concernente la condanna civile, rinviava per la fase rescissoria al giudice civile competente per valore in grado d’appello. A quest’ultimo spettava, dunque, la sola fase rescissoria, ma non quella rescindente.

All’esito della Riforma Cartabia, invece, il richiamato art. 622 perde la sua centralità, a favore della suddivisione della fase rescindente del giudizio in due subfasi: nella prima subfase, davanti alla sezione penale, si valutano la qualificazione della fattispecie come soggetta alla disciplina dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. e la non inammissibilità del ricorso; nella seconda subfase, di fronte alla sezione civile, si valutano, ai fini civili, i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e, ove ravvisi la sussistenza di uno di questi vizi, la sezione civile annulla il capo civile della sentenza penale impugnato e rinvia al giudice civile competente in grado d’appello oppure decide nel merito, in tal caso utilizzando le prove assunte nel processo penale.

Ad avviso della Sezione rimettente, il nuovo meccanismo, per la sua macchinosità, presenta profili di incostituzionalità, con riferimento ai seguenti principi:

principio di immutabilità del giudice, poiché, a fronte dell’impugnazione della sentenza penale d’appello limitatamente agli interessi civili, il trasferimento della controversia alla sezione civile potrebbe risultare impedito dall’eventuale impugnazione proposta dal pubblico ministero, circostanza non prevedibile dalla parte ricorrente al momento della proposizione dell’originaria impugnazione;

principio di ragionevolezza, in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso demandata alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima — per attribuirla alla sezione civile — la decisione su questioni che, pur essendo funzionali alla pronuncia sul capo civile impugnato, riguardano preliminarmente norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, generalmente estranee al patrimonio conoscitivo del giudice civile;

principio di ragionevole durata del processo, dal momento che viene privato del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice cui essa è direttamente rivolta, normalmente competente a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., per attribuirla, mediante un complesso meccanismo di trasmigrazione preceduto da un filtro di non inammissibilità non vincolante, a un giudice ordinariamente preposto a un diverso tipo di controllo;

principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, poiché la condanna civile al risarcimento del danno pronunciata dal giudice penale a seguito della costituzione di parte civile del danneggiato è sottoposta a un sindacato — quello di cui all’art. 606 cod. proc. pen. — più penetrante rispetto a quello che la medesima pronuncia, con riferimento alla stessa fattispecie, riceverebbe se fosse stata adottata dal giudice civile nella sede propria;

principio del giudice naturale, in quanto, dovendosi ritenere che la sezione civile disponga di pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si determinerebbe un meccanismo per cui lo stesso giudice-ufficio (ossia la Corte di cassazione) potrebbe smentire, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già effettuata dalla propria articolazione penale.

L’ordinanza si chiude con alcuni passaggi sulla valenza della sentenza Corte cost. n. 2 del 2026, che confermerebbe il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., in quanto sottolinea la diversa natura del giudizio sulla responsabilità civile rispetto a quello sulla responsabilità penale, anche qualora effettuati dallo stesso giudice.

5. Non è agevole fare una previsione sull’esito del giudizio di costituzionalità che scaturirà dall’ordinanza, ma deve comunque richiamarsi il principio giurisprudenziale, costantemente affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali (tra le più recenti, sentenze n. 96 del 2024, n. 228 e n. 222 del 2023, n. 230, n. 203, n. 177, n. 143 e n. 13 del 2022, n. 148 e n. 128 del 2021). Corollario di tale generale principio è la sostanziale elasticità di quelli la cui violazione è invocata dal provvedimento di rimessione (immutabilità del giudice, ragionevolezza, etc.), la cui effettiva portata può essere conformata dal legislatore, a seconda degli scopi di volta in volta perseguiti nel disciplinare gli istituti processuali; a maggior ragione, se ciò avviene nell’ambito di una riforma complessiva di sistema.

Ulteriore profilo di cui dovrà tenersi conto è la ratio legis, esplicata dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (v. pag. 164, in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 – Suppl. Straordinario n. 5), secondo cui l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. è espressione, con riguardo all’ipotesi in cui sia assente un’impugnazione anche agli effetti penali, della «innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell’atto svolta dal giudice penale», così determinandosi «un ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni». La Relazione aggiunge che «con il rinvio dell’appello o del ricorso al giudice civile l’oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale», concludendo poi che «non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile» e che ragionevolmente, l’eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l’esposizione delle ragioni che giustificano «la domanda agli effetti civili», secondo l’innovata formulazione dell’art. 78, lettera d), cod. proc. pen.

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