1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20989 del 12 dicembre 2024, depositata in data 5 giugno 2025, in tema di applicazione della sospensione del corso della prescrizione, hanno affermato il principio di diritto per cui “la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021”.

2. Nel caso esaminato, la Corte di appello di Bari, in un giudizio relativo al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in data 17 agosto 2018, in riforma della precedente sentenza di condanna, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ritenendo non applicabile la disposizione di cui all’art. 159, secondo comma, cod. pen., come novellato dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, vigente dal 19 ottobre 2021, che aveva eliminato le ipotesi di sospensione previste dal citato art. 159, con conseguente applicazione del regime della prescrizione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. A seguito del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari, in cui si dava conto di un divergente orientamento di legittimità, volto a sostenere la persistente applicabilità della disciplina di cui al citato art. 159 cod. pen. per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, la Prima sezione penale, assegnataria del ricorso, rimetteva la questione alle Sezioni Unite al fine di chiarire se la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continuasse ad operare per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

3. Sulla questione si registrava, in effetti, un contrasto di giurisprudenza atteso che, secondo un primo orientamento di legittimità, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 doveva ritenersi applicabile, per il principio di retroattività della norma penale più favorevole, la disciplina prevista dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, che non prevedeva la causa di sospensione del corso della prescrizione durante il tempo di celebrazione del giudizio di appello e di cassazione, introdotta all’art. 159, comma secondo, cod. pen. dal disposto di cui all’art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017, n. 103 e, poi, esplicitamente abrogata dall’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, con conseguente “reviviscenza” del regime prescrittivo antecedente (Sez. 3, n. 18873 del 27/02/2024, Campanella, Rv. 286436 – 01; Sez. 3, n. 33156 del 08/05/2024, Stretti, non. mass.; Sez. 5, n. 39725 del 10/09/2024, Di Venere, non mass.).

4. Altro, più consistente, indirizzo giurisprudenziale, pur sempre richiamando il principio di retroattività della lex mitior, sosteneva, invece, l’applicabilità, ai reati commessi nel lasso temporale indicato, della disciplina dettata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), ritenendosi che il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., con vigenza intercorsa dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, costituisce una norma certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata in quanto prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte, però, di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado, con conseguente applicazione ai reati commessi nell’indicato periodo (tra le molte, Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, Del Sarto, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass).

5. Le Sezioni Unite, nel fare chiarezza sulla portata applicativa dell’istituto della prescrizione con specifico riferimento al profilo della sospensione del relativo termine, hanno, in primo luogo, ricostruito il complesso coacervo normativo, muovendo dalla disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 251/2005 che ha modificato l’art. 157 cod. pen. stabilendo che il tempo necessario a prescrivere un reato coincide, di regola, con la pena massima prevista per quel reato, salva la fissazione del termine minimo distinto per i delitti e per le contravvenzioni. La stessa fonte normativa ha, ampliato le ipotesi di sospensione della prescrizione (art. 159, comma 1, n. 3, cod. pen.) e apportato modifiche anche all’istituto dell’interruzione (artt. 161, comma 2, e 160, comma 3, cod. pen.).

La successiva legge Orlando, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha innovato profondamente tale disciplina prevedendo, altresì, la sospensione dei termini di prescrizione nelle fasi del giudizio d’impugnazione: dalla scadenza del termine previsto per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado, sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva, per un tempo peraltro circoscritto nella sua entità massima, non potendo esso superare il lasso di un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Ciò, esclusivamente per i fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della stessa legge.

La legge n. 3/2019 (cd. riforma Bonafede), entrata in vigore in data 1° gennaio 2020, ha introdotto, poi, rilevanti novità in materia, prevedendo, per quanto di interesse, la sospensione del corso della prescrizione destinata a protrarsi sino alla conclusione del processo, a partire dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna che di assoluzione.

Da ultimo, la legge n. 134/2021, entrata in vigore il 19 ottobre 2021, ha ulteriormente modificato la materia consolidando il blocco del corso della prescrizione (cd. cessazione del corso della prescrizione) con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, fatto salvo il caso di annullamento con regressione del giudizio. L’art. 2, comma 2, ha, inoltre, introdotto l’istituto dell’improcedibilità, inserendo, dopo l’art. 344 cod. proc. pen., l’art. 344-bis che stabilisce l’improcedibilità dell’azione penale in caso di mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (due anni per il giudizio di appello e un anno per il giudizio di cassazione). La scelta di arrestare il corso della prescrizione al momento della sentenza di primo grado ha dunque trovato un contrappeso nell’istituto della improcedibilità dell’azione penale applicabile ai soli procedimenti di impugnazione relativi a reati commessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Premesso ciò, e ribadita la indiscussa natura sostanziale della disciplina della prescrizione del reato, in cui risulta solidamente inserito l’istituto della sospensione del decorso del relativo termine, anche quando il suo statuto risulti intersecato con regole aventi rilievo ed effetti di natura processuale, la Suprema Corte è giunta ad affermare che il rapporto tra la disciplina della sospensione della prescrizione dettata dalla legge n. 103 del 2017 e quella di cui alle due susseguenti fonti normative non si è risolto nel mero fenomeno della successione delle leggi penali nel tempo, regolato dall’art. 2 cod. pen. Ciò, sul rilievo per cui tali ultime due leggi si caratterizzano per la previsione della loro applicabilità soltanto ai reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi, come chiaramente evincibile dall’esame dell’art. 158, primo comma, cod. pen. (come riscritto dall’art. 1, comma 1, lett. d), della legge stessa), che, incidendo anche sulla stessa individuazione del dies a quo del termine di prescrizione, induce a ritenere che il legislatore del 2019 abbia inteso stabilire che tutte le nuove disposizioni in materia di prescrizione (prima tra tutte la sospensione sine die del termine di prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado inserita nell’art. 159 cod. pen. da quella riforma) debbano trovare applicazione solo in relazione a tali reati. In tal senso milita anche la lunga durata della vacatio legis che, per le Sezioni Unite, perseguiva, non l’obiettivo di assicurare la conoscibilità della legge, bensì quello di procrastinarne nel tempo gli effetti, al fine, del resto non sottaciuto, di adottare in quell’intervallo le opportune riforme necessarie per velocizzare il processo penale, in guisa da evitare, dopo l’introduzione della sospensione sine die della prescrizione del reato all’esito della sentenza di primo grado, l’ordinaria evenienza di un giudizio di cognizione suscettibile di durata indefinita nei gradi successivi. Si tratta di una disciplina del tutto innovativa del regime sospensivo del decorso del termine prescrizionale, oltre che deteriore rispetto a qualsiasi altra regolamentazione della materia avvicendatasi in precedenza, da considerarsi quindi, per le Sezioni Unite, ab origine inapplicabile retroattivamente e che rinviene il suo coerente sviluppo nella disciplina dell’art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2021, chiaramente coordinato con le innovazioni apportate dalla legge del 2019, con particolare riferimento all’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità riguardante gli stessi reati per i quali la legge del 2019 aveva previsto la sospensione indeterminata della prescrizione con la sentenza di primo grado.

Ne consegue che, per il periodo intercorso fra la data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 (3 agosto 2017) e il 31 dicembre 2019, il regime della sospensione della prescrizione dei reati continua ad essere regolato dalla cd. riforma Orlando attesa l’infondatezza dell’argomento posto a base dell’indirizzo minoritario per cui la legge n. 134 del 2021 avrebbe abrogato in toto l’istituto della sospensione della prescrizione riconnesso alla pronuncia delle sentenze di merito introdotto con la legge n. 103 del 2017. Si considera, infatti, che tale legge non è intervenuta sulle disposizioni codicistiche come modificate dalla legge n. 103 del 2017, applicabili ai reati antecedenti al gennaio 2020, bensì sul tessuto normativo già modificato dalla legge n. 3 del 2019, da applicarsi esclusivamente dal 1° gennaio 2020. Tale assunto trova specifica conferma nell’esame delle modifiche apportate al tessuto codicistico dall’art. 2, comma 1, legge n. 134 del 2021, che, alla lettera a), statuisce che «all’articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati» riferendosi inevitabilmente ai commi sortiti all’esito dell’intervento normativo del 2019. La legge del 2021, poi, con l’art. 161-bis cod. pen., ha confermato, precisandone gli effetti, il blocco del corso del corso della prescrizione del reato, in concomitanza con la pronuncia della sentenza di primo grado e ha, in pari tempo, con l’art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto l’improcedibilità per i conseguenti giudizi di impugnazione. In questa prospettiva, le modificazioni normative attinenti alla sospensione del termine di prescrizione apportate dalla legge del 2021, innestandosi su quelle introdotte con la legge del 2019, si sono saldate con esse, intervenendo sulla medesima sfera di applicazione temporale e, così, ancorando cronologicamente i propri effetti a quell’ambito, in consonanza con gli effetti determinati dall’istituto dell’improcedibilità, per modo che entrambi gli alvei ne sono risultati definiti con riferimento ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Conclusivamente, per le Sezioni Unite, le disposizioni dettate dalla legge n. 3 del 2019 in materia di prescrizione, ivi inclusa la sospensione del decorso del relativo termine, hanno assunto efficacia dal 1° gennaio 2020 ed hanno continuato a dispiegare la medesima efficacia anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 (l’art. 158, primo comma, cod. pen. perché non interessato dalla nuova legge, e gli artt. 159 e 160 cod. pen. perché, pur modificati nel testo, non hanno visto espressamente mutata dal legislatore la sfera di applicazione, non estesa ai reati commessi prima del 1° gennaio 2020).

Si delinea, in definitiva, un nuovo sistema caratterizzato dal coordinamento normativo fra la prescrizione e l’improcedibilità, volto, in modo non irragionevole, e dunque esente da profili di illegittimità, a regolare gli effetti sul reato del decorso del tempo prima e durante il processo, in linea con il principio di ragionevole durata e giustificato dall’esigenza di assicurare agli uffici giudiziari un congruo lasso per conformare la durata dei processi, specie dei giudizi di impugnazione, alle disposizioni caratterizzanti il sistema stesso.

Così ricostruito il sistema normativo che regola la materia, le Sezioni Unite hanno, condivisibilmente, dato risposta affermativa al quesito, dovendosi ritenere che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, la riscrittura parziale degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen., con effetti dal 1° gennaio 2020, ha determinato – per il tempo di interesse – la coesistenza di due differenti regimi: il primo, ex lege n. 103 del 2017, destinato a disciplinare tutti e soltanto i reati commessi dall’entrata in vigore di tale legge fino al 31 dicembre 2019; il secondo, scaturente dalle modificazioni introdotte dalla stessa legge n. 3 del 2019, destinato a disciplinare i reati commessi a decorrere dall’ 1 gennaio 2020, senza possibilità di retroagire per espressa volontà del legislatore; regime su cui la legge n. 134 del 2021 è intervenuta, con le modificazioni indicate e soprattutto con l’affiancamento dell’istituto processuale dell’improcedibilità, senza però intaccare il testo degli artt. 158, 159 e 160 cod. pen. esitato dalla legge n. 103 del 2017 e destinato a disciplinare i reati commessi fino al 31 dicembre 2019.

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