Sommario: 1. Cenni storici ed evoluzione dell’istituto – 2. “Ratio legis” ed esigenze deflattive ed acceleratorie: obiettivi potenzialmente raggiungibili ? – 3. Le considerazioni “de iure condito”, all’esito di Corte cost. n. 201/2025.

1. Cenni storici ed evoluzione dell’istituto.

L’Istituto della liberazione anticipata, oggi disciplinato dal combinato disposto degli artt. 54 ord. pen., 103 Reg. esec. e dall’art. 69 bis ord. pen. in cui è stabilito il procedimento di concessione anche dopo la recente modifica con L. n. 112/2024, ha come contenuto -quale riconoscimento al condannato della partecipazione all’opera di rieducazione- la detrazione di pena per ogni semestre di pena scontata.

Originariamente concedibile nella misura di 20 giorni per ogni semestre, l’istituto risulta essere stato più compiutamente valorizzato all’esito della storica L. n. 663/86, che portò la detrazione fruibile dal condannato in relazione al semestre meritevolmente espiato, a giorni quarantacinque per ciascun semestre, e rese obbligatoria la concessione di detto beneficio, ricorrendone i presupposti, a fronte della originaria disciplina che ne prevedeva la concessione facoltativa.

Inoltre, il legislatore del 1986, ancora innovando rispetto al passato, stabilì che la detrazione dovesse essere calcolata “in relazione ad ogni singolo semestre” [1].

Accreditata dottrina, pur essendo detto istituto collocato sotto il capo VI tra le misure alternative, non condivide tale natura, in quanto è privo di afflittività[2] e soprattutto, come si rileva dalla previsione dell’art. 54, comma 1, ord. pen. in cui si stabilisce che il beneficio viene concesso per un “… più efficace reinserimento nelle società (del condannato n.d.r.)”, esso condivide la natura di “… mezzo di trattamento progressivo di portata risocializzante“ .

La dottrina più accreditata, dunque, ritiene che anche tale istituto risponda da sempre ad una logica di gradualità del trattamento, in ciò dunque assimilandola (ma non omologandola) alle misure alternative, mentre il criterio “frazionato” di valutazione, costituisce (o almeno costituiva prima della novella del 2024) ormai punto di approdo più che consolidato (cfr. nota 1).

Nel regime antecedente la riforma del luglio 2024, infine, il sistema concepito dall’art. 69 bis ord. pen., proprio in ossequio alla importante caratteristica della gradualità risocializzante della liberazione anticipata, era imperniato esclusivamente sulla istanza del condannato, il quale poteva scegliere altresì il momento a lui più gradito per formulare la relativa istanza con riferimento pur sempre ad ogni semestre di pena espiata.

La rispondenza ai principi enunziati e la procedura lineare, scaturita dalla riforma dell’86, hanno così costituito per circa 38 anni la forza di tale istituto, garantendone il lineare funzionamento.

Su tale assetto ha inciso, come sopra accennato, il D.L. nr. 92 del 4 luglio 2024, convertito con modifiche nella L. 112/2024, con cui è stato sconvolto l’assetto precedente, che pure aveva dato ottima prova di sé, operando sostanzialmente in due direzioni.

Infatti, detta novella da un lato ha introdotto il comma 10 bis nell’articolo 656 c.p.p., innestando nell’ordine di esecuzione, il concetto di “fine pena virtuale” consistente nel fine pena risultante da tutte le detrazioni concedibili per liberazione anticipata, computate in un’ unica soluzione ed “ex ante”, alle quali il condannato avrà diritto solo se meritevole (perciò “virtuale”); dall’altro, ha stravolto completamente il procedimento di concessione, atteso che ha introdotto nel corpus dell’art. 69 bis ord. pen. tre commi fondamentali ispirati alla stessa “ratio”, in quanto nelle intenzioni del legislatore, come risulta dalla relazione al disegno di legge[3], detti commi obbedirebbero a criteri di deflazione e maggiore speditezza del procedimento di concessione.

Si vedrà a breve se poi, nei fatti, gli intenti promessi possono considerarsi raggiunti.

Nel primo comma, infatti, si prevede che l’iniziativa officiosa va presa nei 90 giorni “virtuali” antecedenti il maturare del termine di ammissibilità delle singole misure, laddove nel secondo comma (c.d. l.a. “liberatoria”) si stabilisce che detta iniziativa officiosa va correlata al fine pena virtuale nel senso che essa deve dispiegarsi nei 90 giorni antecedenti a detto fine pena.

Infine, nel terzo comma, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza del giudice delle leggi in questa sede analizzata, si sanciva uno spazio molto residuale per la istanza di parte (anzi direi che detto comma finiva col contemplare una ipotesi uni-sussistente), istanza considerata ammissibile solo se correlata ad uno specifico e concreto interesse diverso da quello considerato nei due commi precedenti; il che voleva dire relegare la istanza di parte, come si legge nella stessa relazione alla legge, alla sola ipotesi in cui fosse necessario sciogliere un cumulo.

2. “Ratio legis” ed esigenze deflattive e acceleratorie: obiettivi raggiungibili?

Va a questo punto risposto al quesito se i propositi avuti di mira dal legislatore, “a bocce ferme” come suol dirsi ovvero in assenza della pronunzia della Corte costituzionale, possano dirsi raggiunti, o, quanto meno, siano raggiungibili come ha sostenuto fermamente l’Avvocatura di Stato dinanzi alla Corte costituzionale; oppure debbano considerarsi obiettivi falliti e comunque difficilmente raggiungibili come sostenuto dai magistrati di sorveglianza rimettenti [4] , sulla base di assunti totalmente condivisi della Corte che, a sommesso avviso di chi scrive, ha ritenuto -con una discutibile soluzione di compromesso- di ritenere le questioni sollevate, circoscritte al solo terzo comma dell’art. 69 bis ord. pen, laddove, come si vedrà, i principi enunziati dal giudice delle leggi involgono quanto meno la necessità di una ri-lettura costituzionalmente orientata anche dei primi due commi, che sono miracolosamente scampati alla ghigliottina della stessa Corte[5] e sui quali i giudici costituzionali hanno elegantemente “glissato”.

Ebbene, la risposta alla domanda è nel senso che le promesse fatte dal legislatore non si sarebbero in alcun modo potute mantenere come, peraltro evidenziato nelle stesse ordinanze di rimessione, in cui si rilevano cristallinamente come certamente l’intento deflattivo debba considerarsi fallito, in quanto postergare per lungo tempo le istanze di liberazione anticipata, al momento in cui esse rilevino per la concessione di misure alternative ovvero per la scarcerazione, pur deflazionando il periodo intermedio (questo è il senso delle censure), rischia di creare il “collo dell’imbuto” all’approssimarsi di tali momenti e, vieppiù, non risolve certo i problemi derivanti dalla congestione, ma semplicemente ne rinvia la soluzione ad una fase successiva.

Non pare, dunque, che il legislatore sarebbe stato in grado, neppure in linea teorica e di principio, di mantenere ciò che aveva promesso con il nuovo assetto in punto di deflazione; ciò senza contare l’altro “collo di imbuto“ che si sarebbe venuto a creare dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, che spesso sarebbe stato chiamato a valutare istanze di misure alternative, proposte al solo scopo di formulare la connessa istanza di liberazione anticipata (che sarebbe risultata altrimenti inammissibile), con enorme dispendio di risorse, problema che ad oggi, come si vedrà, non è più attuale (cfr. par. 3).

Analoghe considerazioni, poi, debbono valere in punto di accelerazione del procedimento di concessione, procedimento che si rallenta fisiologicamente nell’ottica della liberazione anticipata c.d. “liberatoria” (proprio perché postergata per legge ad un momento spesso di molto successivo al maturare del relativo diritto, a prescindere per ora dalle difficoltà pratiche di attuazione) e che comporta, altresì, un rallentamento nelle procedure pure nel caso di concessione di liberazione anticipata in riferimento a misura alternativa; in questo caso, il Tribunale di Sorveglianza sarà costretto a sospendere il procedimento relativo alla istanza di misura (pendente dinanzi a sé) ed a trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale dovrà fare le sue valutazioni e poi consentirà al procedimento sospeso -dinanzi al Tribunale di Sorveglianza- di riprendere il suo corso secondo una scansione ed una tempistica, rispetto al passato, artificiosa e poco lineare.

Infine, il terzo comma, che nella sostanza si riduce alla sola ipotesi di scioglimento del cumulo, non si sarebbe mai potuto rivelare idoneo “correttivo” dei primi due.

Infine, tutti e tre i commi – ivi compreso il comma 3 dichiarato illegittimo – appaiono andare in senso diametralmente opposto rispetto a quei principi (dianzi brevemente enucleati a §-1) della gradualità del trattamento e del criterio frazionato di valutazione accolto da Corte Cost. del 1990 (citata in nota 1).

Ciò è stato mirabilmente chiarito, ancora una volta, nelle ordinanze di rimessione, ove, molto icasticamente, si definisce come venuta meno: “… quella relazione dialogica … con il magistrato di sorveglianza, in grado sia di fargli (al condannato, n.d.r.) percepire immediatamente il premio di una condotta partecipativa, rispetto alle regole del trattamento, sia l’eventuale gravità, al contrario, di comportamenti involutivi intervenuti, mediante la sanzione del rigetto della istanza …[6], al punto tale che -ne evince la Corte-viene posta in discussione perfino la intima natura dell’istituto in parola, il quale perde i suoi connotati rieducativi e risocializzanti, per assumere, nell’ottica del decisore politico, soltanto funzioni (come ormai è purtroppo consuetudine negli ultimi decenni) di strumento di sfollamento delle carceri.

3. Le considerazioni “de iure condito” all’esito di Corte cost. 201/2025.

Occorre a questo punto soffermarsi sul quadro normativo risultante dal combinato disposto della novella legislativa e dell’intervento della Corte cost. n. 201/2025, nonché focalizzare soprattutto le aporie che il sistema presenta in punto di concreta applicazione di quelle norme.

Bisogna al riguardo innanzitutto prendere atto che, dopo il passaggio da un sistema basato esclusivamente sulla istanza del condannato, ad uno imperniato quasi completamente sulla iniziativa di ufficio, all’esito di Corte costituzionale n. 201/2025, l’interprete si trova dinanzi ad un sistema che potremmo definire -almeno sulla carta- “misto”: si è infatti visto nei paragrafi precedenti che, grazie alla soluzione (definita di compromesso) assunta dalla Corte, oggi coesistono i primi due commi dell’art. 69 bis ord. pen. (introdotti dal legislatore del 2024) ed il terzo comma di tale norma, che oggi, dopo l’intervento della Corte, fa riferimento alla sola istanza dell’interessato.

A questo proposito, si rileva che mentre nei nuovi ordini di esecuzione la generalità delle Procure Italiane ha inserito, a far data dal luglio 2024, oltre al fine pena reale anche quello virtuale, non così per i vecchi ordini di esecuzione, antecedenti alla suddetta data, nella generalità dei quali, invece, non figura il fine pena virtuale.

Ciò rileva, in quanto mentre non pare sollevare difficoltà applicative il primo comma dell’art. 69 bis ord. pen. per il fatto che in questa evenienza “l’alert”, per la valutazione di ufficio, coincide con l’istanza di concessione della connessa misura alternativa [7], non così per la liberazione anticipata “liberatoria”, che continua a costituire il vero nodo gordiano della normativa, dal momento che si percepisce “in parte qua” la netta sensazione di voler riversare sulla magistratura di sorveglianza responsabilità, che non possono in alcun modo esserle addossate.

Non solo, infatti, sarebbe stato necessario per prima cosa “aggiornare” tutti gli ordini di esecuzione, in modo che da tutti, anche da quelli antecedenti il 5 luglio 2024, risultasse il fine pena virtuale (obiettivo allo stato ben lontano dall’essere raggiunto), ma dotare la magistratura di sorveglianza di idonei sistemi e “software” informatici che fossero in grado di monitorare in tempo reale tutti i soggetti detenuti, tutti quelli in misura alternativa, tutti quelli in esecuzione di pena sostitutiva e così via, presenti nel territorio di competenza[8]; in particolare, sarebbe stato necessario implementare sistemi in grado, dopo il monitoraggio, di opportunamente “allarmare” l’ufficio di sorveglianza territorialmente competente, su quelle sole posizioni di soggetti che si trovassero al limite dei fatidici 90 giorni dal fine pena virtuale.

Se ne evince “de plano” che neppure risponde alla realtà dei fatti l’affermazione di coloro, che ritengono che sarebbe sufficiente “semplicemente” (si fa per dire) aggiornare gli ordini di esecuzione, perché l’ufficio di sorveglianza si veda restituire una situazione sulla quale intervenire.

Infatti, anche dopo l’aggiornamento di tutti gli ordini di esecuzione in circolazione sul territorio nazionale, il problema del monitoraggio e del relativo e successivo “alert” resta intatto in tutta la sua ampiezza.

Permanendo dunque il sistema del rilievo ex officio delle situazioni legittimanti l’intervento della magistratura di sorveglianza di cui al secondo comma dell’art. 69 bis ord. pen. , in mancanza di idonea dotazione informatica come sopra specificato, sussiste il concreto rischio di ‘lasciare in sospeso’ posizioni di condannati a 90 giorni dal fine pena virtuale che non abbiano formulato istanza di liberazione anticipata e che per di più non possono essere valutati dall’Ufficio perché ad esso sconosciuti.

Certo va detto che, a seguito dell’opportuno intervento del giudice delle leggi, con la reintroduzione del sistema dell’istanza del condannato, le posizioni per così dire “critiche” dovrebbero ridursi di molto, dal momento che è verosimile che solo i condannati che non abbiano mai sentito parlare della liberazione anticipata resteranno ‘sospesi nel limbo’.

Sul punto, peraltro, è opportuno ribadire che, per ridurre a cifre vicine allo zero dette posizioni, molto potrà e dovrà essere fatto dai direttori di U.E.P.E. e degli Istituti penitenziari -sotto il profilo della erogazione ai ristretti o ai soggetti in misura- di compiute informazioni circa i loro diritti ovvero con riferimento a quello di proporre istanza di liberazione anticipata; e dovrà trattarsi di un impegno quotidiano e capillare, sì da scongiurare o ridurre al minimo eventuali “sacche” di condannati cui resta non agevole o impossibile formulare istanza di liberazione anticipata.

Restano però ancora perplessità sulla attuale disciplina dell’istituto, laddove si rifletta che il “fil rouge” della pronunzia dei giudici delle leggi può rinvenirsi in una fondamentale petizione di principio.

Se infatti, come sostenuto dalla Corte, la valutazione del condannato anche ipoteticamente ad anni di distanza dal maturare del suo diritto a vedersi riconosciuto il semestre di liberazione anticipata, esattamente come accade purtroppo in quasi tutti i casi di valutazione imposta ex officio, rappresenta un “modus procedendi” contrario ai principi e alla funzione rieducativa e di reinserimento sociale quale intima essenza dell’istituto considerato (e qui per vero, come visto, piegato impropriamente ad altri fini) anche i superstiti commi 1 e 2 dell’art. 69 bis ord. pen. potrebbero riscoprirsi non più conformi a tali principi sulla base di una loro lettura costituzionalmente orientata. 

Potrebbe allora risultare quanto mai opportuno, all’esito di Corte cost. n. 201/2025, un ulteriore intervento del legislatore che a quei principi si adegui, riformulando o modificando radicalmente i primi due commi dell’art. 69 bis ord. pen., scampati alla “ghigliottina” della Corte, come si è visto, solo perché ritenuti da questa non coinvolti nelle questioni sollevate.

Una seria e soprattutto serena pausa di riflessione è allora necessaria, a questo punto, davvero per tutti.


[1] Tale impostazione “de iure condito” creò, infatti, i presupposti per la pronunzia di Corte cost. nr. 276 del 1990, la quale, dopo una lunga disputa dottrinale, dette finalmente ragione alla dottrina minoritaria che, fino a quel momento, aveva sostenuto il criterio di valutazione frazionato per semestre a fronte della dottrina maggioritaria che aveva adottato invece il criterio unitario, ritenendo che dovesse essere valutato l’intero periodo detentivo sofferto dal condannato; non a caso, detta pronunzia è stata invocata dai giudici “a quo” ed è sfociata nella recentissima Corte cost. sentenza n. 201/2025 – camera di consiglio del 20 Ottobre 2025, che ne ha nella sostanza, come si vedrà meglio appresso, recepito gli assunti fondamentali.

[2] Si veda, ad esempio, a cura di Franco Della Casa e Glauco Giostra, Manuale di Diritto Penitenziario, AA.VV., a cura di Stefania Carnevale, Fabrizio Siracusano e Maria Grazia Coppetta, pagg. 264 e ss., Giappichelli, Torino 2023.

[3] Ma anche dalla serena lettura della recentissima Corte cost, sentenza n. 201 del 2025, in cui sono enucleate le argomentazioni spese dalla Avvocatura di Stato, la quale -come risulta in specie al punto 2.3 della motivazione in fatto della sentenza- ha invocato ancora una volta, a sostegno della riforma, il principio deflattivo e quello di ragionevolezza, che renderebbero più spedito il procedimento di concessione.

[4] Quello di Spoleto, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 25 marzo 2025 iscritta al nr. 73 reg. ord. del 2025; quello di Napoli, che ha fatto altrettanto con ordinanza del 10 marzo 2025 iscritta al nr. 75 R.G. ord. del 2025.

[5] Ma di ciò appresso, a par. 3. A sommesso avviso di chi scrive, è necessario fare davvero un  atto di fede, a tutto concedere, per condividere l’assunto della Corte, secondo cui, dopo aver discusso di questioni di legittimità “sostanzialmente sovrapponibili”, i giudici delle Leggi tautologicamente aggiungono: “… Nonostante la diversa individuazione del bersaglio delle censure nei dispositivi delle rispettive ordinanze (il solo comma 3 per il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, l’intero art. 69 bis per il magistrato di sorveglianza di Napoli ), entrambi i rimettenti si dolgono in sostanza (?) della necessità per il condannato, ai sensi del comma 3 del novellato art. 69 bis ord. pen. di allegare uno specifico interesse per proporre istanza di liberazione anticipata …” diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2.

[6] Così l’ordinanza di rimessione del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, citata da Corte cost. nella esposizione in fatto. Peraltro, molto opportunamente nelle stesse ordinanze di rimessione si cita il paradosso, costituito dalle eventualità che il condannato – senza poter mai essere valutato d’ufficio e ad istanza ai fini della concessione di l.a.- si potrebbe trovare a dover essere valutato “omisso medio” per la concessione addirittura e direttamente di una misura alternativa.

[7] Con la reintroduzione della ammissibilità dell’istanza del condannato, peraltro, dovrebbe ritenersi scongiurato quell’ulteriore “collo di imbuto”, che avrebbe potuto verificarsi dinanzi al Tribunale di Sorveglianza chiamato a valutare un considerevole numero di istanze di misura proposte in via strumentale, al solo fine di sfuggire alla ghigliottina dell’inammissibilità delle istanze di l.a., di cui all’originario terzo comma dell’art. 69 bis ord. pen.

[8] Ciò senza contare che, anche con tutti gli ordini di esecuzione aggiornati e con fine pena virtuale inserito, nessun magistrato di sorveglianza sarà mai in condizione di conoscere- in ogni istante- le vicende di quel fine pena, influenzabile ed influenzato, ad ogni piè sospinto, dal riconoscimento di fungibilità e/o dall’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva e così via.

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