Sommario: 1. Premessa; ambito temporale di applicazione; le novità in materia di contenuto dell’atto di citazione. – 2. La costituzione delle parti; il contenuto della comparsa di costituzione e risposta. – 3. Le verifiche preliminari; la nuova disciplina della sanatoria dei vizi della procura alle liti. – 4. Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.. – 5. L’udienza di prima comparizione delle parti. – 6. Intervento e chiamata in causa di terzi. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa; ambito temporale di applicazione; le novità in materia di contenuto dell’atto di citazione.

Il D. Lgs. n. 149/2022 ha introdotto significative novità in materia di diritto processuale civile e la revisione delle norme in materia di processo ordinario di cognizione rappresentano uno dei capisaldi fondamentali della c.d. “Riforma Cartabia”, nell’ottica di perseguire “obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio” (art. 1, comma 1, della legge n. 206/2021) e di “assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo” (art. 1, comma 5, lett. a), della legge n. 206/2021).

Lo scopo del presente contributo è quello di dar conto delle novità introdotte con riferimento alle fasi introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione, con la precisazione che tutte le norme che si passeranno in rassegna troveranno applicazione, salva diversa indicazione, “ai procedimenti instaurati successivamente” al 28.2.2023 (cfr. art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 149/2022 così come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022, che ha anticipato a tale data l’entrata in vigore della riforma originariamente prevista per il 30.6.2023) e quindi a tutti i processi ordinari di cognizione il cui la notifica dell’atto di citazione si sia perfezionata per il destinatario successivamente a tale data, giacché per “instaurazione” del procedimento deve intendersi il momento in cui il giudizio diviene pendente ai sensi dell’art. 39 c.p.c., secondo i principi generali in materia di litispendenza[1].

Il legislatore delegato, infatti, ha mantenuto quale forma dell’atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione la citazione, modificando l’art. 163 c.p.c. unicamente per quel che concerne il contenuto della medesima, che – oltre agli elementi già previsti nella precedente formulazione – dovrà contenere innanzitutto anche “l’indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell’assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento” (nuovo art. 163, terzo comma, n. 3-bis, c.p.c.).

Si tratterà principalmente di dare atto dell’intervenuta introduzione del tentativo di mediazione o di negoziazione assistita nelle materie nelle quali tali adempimenti sono obbligatori, rispettivamente contemplate dall’art. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 28/2010 e dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132/2014.

Tale indicazione contenutistica semplificherà certamente il compito del giudice di verificare d’ufficio la procedibilità della domanda, ma la sua mancanza non determinerà la nullità della citazione, posto che l’art. 164 c.p.c. non prevede tale sanzione per l’omessa indicazione dell’assolvimento degli oneri previsti per la procedibilità della domanda giudiziale.

In secondo luogo, il legislatore specifica che l’esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda e delle conclusioni dovrà avvenire in modo “chiaro e specifico” (cfr. nuovo art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c.).

La mancanza di chiarezza o di specificità della causa petendi, tuttavia, determinerà la nullità della domanda giudiziale soltanto laddove consista nella mancata esposizione degli elementi di fatto posti a fondamento della domanda giudiziale, giacché l’art. 164, quarto comma, c.p.c. non è stato modificato dal legislatore delegato.

La modifica, tuttavia, non è priva di significato, giacché la mancanza di chiarezza e/o di specificità delle allegazioni in punto di fatto si risolverà in un “alleggerimento” dell’onere di contestazione che grava sul convenuto ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c..

L’intensità dell’onere di contestazione del convenuto, infatti, dipende dal grado di specificità delle allegazioni attoree, nel senso che tanto maggiore e puntuale è l’esposizione in fatto dell’atto di citazione tanto più puntuali devono essere le controdeduzioni del convenuto nella comparsa di risposta.

Sotto altro profilo, la mancanza di chiarezza e di specificità sarà un elemento che potrà essere valutato dal giudice sia ai fini della regolamentazione delle spese di lite sia nel momento in cui procederà alla liquidazione del compenso ai sensi del D.M. n. 55/2014, giacché si risolve nel minor pregio dell’attività difensiva prestata dal procuratore della parte che risulterà vincitrice all’esito del giudizio.

In terzo luogo, è stato rivisto il contenuto dell’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c., giacché il legislatore delegato ha previsto che il convenuto dovrà essere avvertito non solo del fatto che la costituzione oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c. – che, come si vedrà, è passato da venti a settanta giorni prima dell’udienza di comparizione – implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ma anche “che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.

Tale innovazione è strumentale alla tutela del diritto di difesa del convenuto e a far sì che quest’ultimo sia pienamente informato dei suoi diritti e dei suoi oneri relativamente alle modalità di difesa.

Quanto alle conseguenze dell’omissione di uno dei due nuovi avvertimenti, appare applicabile l’art. 164, primo, secondo e terzo comma, c.p.c., i quali non sono stati modificati dal D. Lgs. n. 149/2022; a tal proposito, tuttavia, è opportuno distinguere tra la mancanza dell’avvertimento relativo alla necessità della difesa tecnica e la mancanza dell’avvertimento relativo alla facoltà di presentare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Iniziando dal primo caso, laddove il convenuto non si costituirà in giudizio o si costituirà personalmente anziché con la difesa tecnica (ciò, infatti, equivale a mancata costituzione, giacché in assenza del difensore la costituzione personale è tamquam non esset) e manchi l’avvertimento relativamente all’obbligatorietà di quest’ultima, il giudice dovrà rilevare la nullità della citazione e disporne d’ufficio la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio.

Se quest’ultimo non verrà rispettato dall’attore, il processo si estinguerà, mentre se verrà rispettato si verificherà la sanatoria ex tunc degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Laddove, invece, il convenuto si costituirà con la difesa tecnica nonostante la mancanza dell’avvertimento circa la necessità di quest’ultima ci si deve chiedere come debba procedere il giudice.

L’art. 163, terzo comma, c.p.c., infatti, prevede che “La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.

La lettera della norma sembrerebbe imporre sempre e comunque la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire, ma la previsione va interpretata restrittivamente e tenendo conto del fatto che essa, nella versione attualmente vigente e anteriore alle modifiche apportate all’art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c. dal D. Lgs. n. 149/2022 si riferisce esclusivamente alla mancanza dell’avvertimento circa le decadenze conseguenti all’inosservanza del termine a comparire.

In quest’ottica, la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire sarà certamente necessaria laddove manchi l’avvertimento circa le conseguenze della costituzione tardiva, mentre sarà priva di utilità laddove il convenuto si costituirà con la difesa tecnica nonostante l’omessa indicazione nella citazione della necessità di quest’ultima.

In questo caso, infatti, la nullità dovrà intendersi sanata per il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. e dovranno ritenersi prevalenti le esigenze di celerità e ragionevole durata del processo.

Per quanto concerne, invece, la mancanza dell’avvertimento relativo alla facoltà di presentare l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di mancata costituzione del convenuto il giudice dovrà rilevare d’ufficio la nullità della citazione e disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, con le conseguenze di cui sopra in caso di osservanza o inosservanza di quest’ultimo (rispettivamente: sanatoria ex tunc del vizio o estinzione del giudizio).

Laddove, invece, il convenuto si costituirà con un difensore previa tempestiva presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato varranno le considerazioni viste sopra in merito alla necessità di interpretare restrittivamente l’art. 163, terzo comma, secondo periodo, c.p.c. e all’operatività del principio di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo.

Maggiormente problematica è l’ipotesi in cui il convenuto si costituirà con un difensore ma senza chiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pur avendone diritto.

In questo caso, infatti, la nullità derivante dall’omissione dell’avvertimento non potrà dirsi sanata per raggiungimento dello scopo, perché il convenuto si è sì costituito, ma sarebbe costretto a far fronte con le proprie risorse economiche alla spesa relativa al compenso del proprio difensore, pur avendo diritto a chiedere che quest’ultimo onere sia sostenuto dallo Stato.

Gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, decorrono dal momento della presentazione dell’istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, per cui un’informativa eventualmente data ex post al convenuto circa la possibilità di accedere al beneficio non consentirebbe una completa tutela dei diritti di quest’ultimo.

L’unica soluzione ragionevole, allora, è ritenere che il giudice dovrà informare il convenuto costituito della facoltà di accedere al patrocinio a spese dello Stato e fissare una nuova udienza di comparizione, così da consentire al convenuto di presentare l’istanza di ammissione al beneficio e di costituirsi nuovamente in giudizio col patrocinio di un difensore che per la sua attività sia retribuito dallo Stato e con gli altri effetti connessi all’ammissione al beneficio, come ad es. la prenotazione a debito dell’integrazione del contributo unificato eventualmente dovuta per la proposizione di una domanda riconvenzionale.

Ulteriori significative novità si registrano per quel che concerne il termine a comparire per le notifiche da eseguire in Italia, giacché la nuova formulazione dell’art. 163-bis c.p.c. porterà lo stesso da novanta a centoventi giorni liberi; è stato, invece, mantenuto il previgente termine di centocinquanta giorni liberi per le notifiche da eseguirsi all’estero.

L’allungamento del termine a comparire da novanta a centoventi giorni è correlato alla nuova struttura della fase introduttiva del processo ordinario di cognizione che, come si vedrà, prevede il deposito prima dell’udienza di comparizione di memorie attraverso le quali le parti determinano il thema decidendum e formulano le istanze istruttorie, secondo un modello che, in via di prima approssimazione, si può dire simile al previgente rito societario, introdotto dal D. Lgs. n. 5/2003 e abrogato pochi anni dopo dalla legge n. 69/2009.

Il nuovo art. 171-ter c.p.c., infatti, prevede che i termini per il deposito di tali memorie sono computati “a ritroso” rispetto all’udienza di prima comparizione e per consentire che le parti dispongano di un tempo ragionevole per predisporre tali scritti difensivi è stato appunto rideterminato il termine a comparire.

Per la medesima ragione, il D. Lgs. n. 149/2022 ha modificato altresì l’ultimo comma dell’art. 163-bis c.p.c..

In particolare, nell’ipotesi in cui il termine a comparire ecceda quello minimo è stata mantenuta la possibilità per il convenuto di costituirsi prima della scadenza del termine minimo di legge e di chiedere al Presidente del Tribunale l’anticipazione dell’udienza di prima comparizione, ma è stato previsto che, nel caso in cui l’istanza di anticipazione sia accolta, i termini per le memorie decorrano dalla nuova udienza così anticipata.

Infine, il D. Lgs. n. 149/2022 ha abrogato la possibilità per il Presidente di abbreviare i termini a comparire fino alla metà nelle cause che hanno natura urgente prevista dall’art. 163-bis, secondo comma, c.p.c., probabilmente perché mantenendo questa facoltà i termini per il deposito delle memorie anteriori alla prima udienza di comparizione sarebbero stati eccessivamente compressi.

Correlativamente, sono stati eliminati i richiami all’istituto dell’abbreviazione dei termini contenuti negli artt. 165 e 166 c.p.c., rispettivamente dedicati alla costituzione dell’attore e del convenuto.

2. La costituzione delle parti; il contenuto della comparsa di costituzione e risposta.

Un’ulteriore modifica al dettato codicistico che merita di essere segnalata riguarda le modalità di costituzione delle parti.

Il nuovo art. 196-quater disp. att. c.p.c., infatti, prevede l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali e i documenti delle parti, e da tale disposizione discende l’obbligo di costituzione telematica sia per l’attore sia per il convenuto.

È bene precisare che tale obbligo non è una vera e propria novità, giacché non è altro che la trasposizione all’interno del testo del c.p.c. di disposizioni che erano già vigenti nell’ordinamento.

Nello specifico, l’art. 16-bis, comma 1, del d.l. n. 179/2012 aveva già stabilito a far data dal 30.6.2014 l’obbligo di deposito telematico “degli atti e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite” e, quindi, degli atti diversi da quelli introduttivi e dei documenti ad essi allegati, per i quali, invece, il deposito telematico era solo facoltativo ai sensi del comma 1-bis della medesima disposizione.

Successivamente, in considerazione delle limitazioni alla circolazione delle persone imposte dalla normativa emanata per far fronte alla pandemia da COVID19, l’art. 83, comma 11, del d.l. n. 18/2020 aveva esteso l’obbligo di deposito telematico anche agli atti introduttivi dei giudizi per il periodo dal 9.3.2020 al 30.6.2020.

La disposizione era stata poi riprodotta nell’art. 221, comma 3, del d.l. n. 34/2020, che ne aveva esteso la durata sino al 31.10.2020, termine poi prorogato da successivi interventi legislativi sino al 31.12.2022.

L’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi dei giudizi previsto dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c. è poi successivamente entrato in vigore già a far data dal 1°.1.2023 ed è applicabile ai procedimenti già pendenti a tale data in virtù di quanto disposto dall’art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, della legge n. 197/2022, ad eccezione delle ipotesi in cui la P.A. sta in giudizio personalmente a mezzo dei propri dipendenti, a cui la norma si applicherà ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023.

Nello specifico, in deroga alla disposizione generale del comma 1 che prevede l’entrata in vigore della riforma Cartabia per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023 e l’applicabilità della stessa ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, il comma 2 sopra menzionato prevede che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni … previste dal capo I del titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie … si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023” e l’art. 196-quater disp. att. c.p.c. rientra tra le disposizioni di cui al Capo I del Titolo V-ter disp. att. c.p.c. dedicato alla giustizia digitale.

Il fatto che l’art. 196-quater c.p.c. riprenda dei testi normativi previgenti consente di far riferimento alla giurisprudenza formatasi su di essi per l’ipotesi in cui la parte, contravvenendo all’obbligo di deposito telematico, dimetta un atto in forma cartacea in assenza dell’autorizzazione del capo dell’ufficio prevista dall’ultimo comma della disposizione per l’ipotesi di malfunzionamento dei sistemi informatici.

In tal caso si deve ritenere che laddove l’atto o il documento sia stato inserito nel fascicolo di causa la difformità delle modalità di deposito dal dettato normativo possa considerarsi comunque sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c., giacché la finalità del deposito dell’atto o del documento è quella di creare un contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario ed è comunque raggiunta, ancorché attraverso una via diversa da quella considerata rituale dalle norme processuali.

Tale soluzione può ormai considerarsi consolidata nella giurisprudenza di legittimità[2] e appare preferibile rispetto alla tesi dell’inesistenza o dell’inammissibilità del deposito e dell’inapplicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, che pure era stata prospettata da parte della giurisprudenza di merito[3].

Nondimeno, poiché l’atto depositato soltanto in forma cartacea non è visibile nel fascicolo telematico, potrebbe porsi un problema di diritto di difesa, cosicché la parte che non abbia potuto prendere visione del medesimo avrà diritto ad essere rimessa in termini per la formulazione di allegazioni e/o istanze istruttorie da cui sia decaduta credendo che la parte che ha depositato in forma cartacea anziché telematica non si fosse costituita.

A tale inconveniente potrà rimediarsi disponendo che la cancelleria provveda ad inserire d’ufficio nel fascicolo telematico l’atto o il documento depositato in forma cartacea oppure invitando il procuratore della parte a depositare lo stesso telematicamente ai sensi dell’art. 182, primo comma, c.p.c..

Il termine di dieci giorni per la costituzione dell’attore attraverso l’iscrizione a ruolo della causa è rimasto immutato, mentre il termine per la costituzione del convenuto attraverso il deposito della comparsa di costituzione e risposta è stato portato da venti a settanta giorni prima dell’udienza di prima comparizione, sempre in correlazione alla nuova struttura della fase introduttiva e all’introduzione da parte del D. Lgs. n. 149/2022 di memorie da depositare anteriormente all’udienza di prima comparizione per la fissazione del thema decidendum e la formulazione delle istanze istruttorie (c.d. memorie ex art. 171-ter c.p.c.).

Quanto al contenuto della comparsa di costituzione e risposta, l’unica novità consiste nella specificazione che la presa di posizione del convenuto sui fatti posti a fondamento delle domande attoree dovrà avvenire “in modo chiaro e specifico” (cfr. art. 167, primo comma, c.p.c.).

Tale innovazione è simmetrica a quella che concerne l’illustrazione della causa petendi nell’atto di citazione, che, come si è visto nel paragrafo precedente, dovrà parimenti essere effettuata dall’attore sempre “in modo chiaro e specifico”.

La mancata presa di posizione ad opera del convenuto in modo chiaro e specifico sulle allegazioni attoree determinerà quale effetto l’applicazione del principio di non contestazione e l’esonero per l’attore dall’onere di provare i fatti non contestati ai sensi dell’art. 115, primo comma, c.p.c..

Ciò, è bene precisare, soltanto se e nella misura in cui l’attore abbia a sua volta indicato in modo sufficientemente circostanziato i fatti costitutivi posti a fondamento delle sue domande, non potendosi, diversamente, imporre al convenuto un onere di controdeduzione puntuale.

L’intensità dell’onere di contestazione, inoltre, dovrà essere parametrata anche al grado di conoscenza che ha o che può esigersi dal convenuto in relazione ai fatti allegati dall’attore, nel senso che la presa di posizione potrà anche essere generica laddove si discuta di fatti che non rientrano nella sfera di conoscenza del convenuto, come ad es. rapporti negoziali che l’attore potrebbe avere con terzi.

Qualche ulteriore osservazione va svolta con riferimento alle domande riconvenzionali che, anche nel nuovo processo ordinario di cognizione, dovranno essere introdotte a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta.

La prima è che il convenuto dovrà indicare “in modo chiaro e specifico” gli elementi di fatto e di diritto su cui le stesse si fondano, sia perché la proposizione di una domanda riconvenzionale rappresenta lato sensu un modo con cui il convenuto prende posizione sui fatti introdotti dall’attore, ancorché andando oltre la mera attività difensiva, sia perché, comunque, non vi è ragione per trattare le domande riconvenzionali in maniera diversa da quelle introdotte con l’atto di citazione.

Si tratta, infatti, pur sempre di domande giudiziali, con l’unica differenza che esse sono introdotte all’interno di un giudizio già pendente con un atto non notificato.

L’inosservanza dell’onere di indicazione chiara e specifica della causa petendi della domanda riconvenzionale avrà le medesime conseguenze che si sono viste nel paragrafo precedente con riferimento alle domande principali, e pertanto la nullità della domanda riconvenzionale in caso di omissione o assoluta incertezza del titolo oppure l’attenuazione per l’attore dell’onere di contestazione dei fatti costitutivi della riconvenzionale.

In secondo luogo, appare opportuno che il convenuto che formuli domanda riconvenzionale dia atto dell’intervenuto assolvimento di eventuali condizioni di procedibilità a cui la medesima sia sottoposta; è ben vero infatti che per la domanda riconvenzionale manca una disposizione analoga al nuovo art. 163, terzo comma, n. 3-bis), c.p.c., ma tale indicazione appare comunque opportuna per consentire al giudice di svolgere in modo più agevole le verifiche preliminari di cui al nuovo art. 171-bis c.p.c., sulle quali ci si soffermerà infra.

Quanto all’ipotesi di mancata costituzione delle parti, la disciplina contenuta nell’art. 171 c.p.c. è stata modificata soltanto in relazione alla tempistica della declaratoria di contumacia delle parti, che conseguirà non più alla mancata costituzione entro la prima udienza di comparizione (ossia l’attuale udienza ex art. 183 c.p.c.) ma alla mancata costituzione entro il termine per la costituzione in giudizio del convenuto previsto dall’art. 166 c.p.c., ossia settanta giorni prima dell’udienza (cfr. nuovo art. 171, terzo comma, c.p.c.).

Nondimeno, tale innovazione dovrà combinarsi con la normativa in materia di contumacia dell’attore (art. 290 c.p.c.) e del convenuto (art. 291 c.p.c.).

Il D. Lgs. n. 149/2022 ha modificato esclusivamente la disciplina della contumacia del convenuto prevedendo che, fermo restando il controllo sulla regolarità della notifica e il potere di disporre il rinnovo della stessa laddove sia nulla con assegnazione all’attore di un termine perentorio a tal fine (art. 291, primo comma, c.p.c.), “se il convenuto non si costituisce neppure anteriormente alla pronuncia del decreto di cui all’articolo 171-bis, secondo comma, il giudice provvede a norma dell’art. 171 ultimo comma”, ossia ne dichiara la contumacia.

Così inquadrate le novità introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022, tenendo conto della riflessione dottrinale e giurisprudenziale maturata sinora, si ritiene di proporre il seguente schema sulle possibili ipotesi di mancata e tardiva costituzione delle parti:

  1. mancata costituzione di entrambe le parti: la causa entrerà in uno stato di quiescenza e dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, altrimenti si estinguerà (combinato disposto dell’art. 171, primo comma, e dell’art. 307, primo comma, c.p.c.)[4]; laddove il giudizio sia riassunto nel termine tre mesi ma poi nessuna delle parti si costituisca, il processo si estinguerà immediatamente ai sensi dell’art. 307, secondo comma, c.p.c.;
  2. costituzione tempestiva dell’attore e mancata costituzione del convenuto, né entro il termine previsto dall’art. 166 c.p.c. né entro la pronuncia del decreto sulle verifiche preliminari previsto dall’art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.: previa verifica della regolarità della notifica, il giudice dovrà dichiarare la contumacia del convenuto (combinato disposto dell’art. 171, terzo comma, e dell’art. 291, primo e secondo comma, c.p.c.); il convenuto potrà costituirsi anche successivamente (art. 293, primo comma, c.p.c.), ma resteranno salve le decadenze e le preclusioni medio tempore maturate (art. 171, secondo comma, c.p.c.), salva la facoltà di chiedere la remissione in termini ai sensi degli artt. 153, secondo comma, e 294 c.p.c.;
  3. costituzione tempestiva dell’attore e costituzione tardiva del convenuto (oltre il termine previsto dall’art. 166 c.p.c.) ma prima della pronuncia del decreto sulle verifiche preliminari previsto dall’art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.: la contumacia del convenuto non potrà essere dichiarata (art. 291, secondo comma, c.p.c.), però resteranno ferme le preclusioni maturate ai sensi dell’art. 167 c.p.c.;
  4. costituzione tardiva dell’attore e mancata costituzione del convenuto, né entro il termine previsto dall’art. 166 c.p.c. né entro la pronuncia del decreto sulle verifiche preliminari previsto dall’art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.: il giudice dovrà ordinare la cancellazione dal ruolo, il processo entrerà in uno stato di quiescenza e dovrà essere riassunta entro tre mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti si estinguerà (combinato disposto dell’art. 171, primo comma, e dell’art. 307, primo comma, c.p.c.)[5]; laddove il giudizio sia riassunto nel termine tre mesi ma poi nessuna delle parti si costituisca, il processo si estinguerà immediatamente ai sensi dell’art. 307, secondo comma, c.p.c.;
  5. costituzione tardiva dell’attore e costituzione tardiva del convenuto: appare applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto le parti, costituendosi tardivamente hanno comunque manifestato la volontà di dare impulso al giudizio, che dunque potrà proseguire[6], ferme restando però le preclusioni medio tempore eventualmente maturate (art. 171, secondo comma, c.p.c.);
  6. costituzione tardiva dell’attore e costituzione tempestiva del convenuto: I) se la costituzione dell’attore, pur essendo successiva alla scadenza del termine previsto dall’art. 165 c.p.c., è comunque antecedente alla costituzione tempestiva del convenuto, la causa sarà iscritta a ruolo su impulso dell’attore, non potrà essere dichiarata la contumacia di quest’ultimo perché comunque si è costituito anteriormente al termine previsto dall’art. 166 c.p.c. (cfr. art. 171, terzo comma, c.p.c.) e il giudizio proseguirà normalmente; II) se la costituzione dell’attore è successiva alla costituzione tempestiva del convenuto, la causa sarà iscritta a ruolo su impulso di quest’ultimo e, previa revoca della contumacia dell’attore eventualmente dichiarata in precedenza ai sensi dell’art. 290 c.p.c., il giudizio potrà proseguire normalmente, con l’avvertenza che l’attore dovrà accettarlo nello stato in cui si trova, salva la facoltà di chiedere la remissione in termini ai sensi degli artt. 153, secondo comma, e 294 c.p.c.;  
  7. mancata costituzione dell’attore e costituzione tempestiva del convenuto: la causa sarà iscritta a ruolo dal convenuto, l’attore dovrà essere dichiarato contumace; quindi, se il convenuto lo richiede il processo proseguirà, altrimenti dovrà essere ordinata la cancellazione dal ruolo e il giudizio si estinguerà (art. 290 c.p.c.);
  8. mancata costituzione dell’attore e costituzione tardiva del convenuto: la causa sarà iscritta a ruolo dal convenuto ma il giudice dovrà ordinarne la cancellazione dal ruolo, il processo entrerà in uno stato di quiescenza e dovrà essere riassunto entro tre mesi dalla data del provvedimento di cancellazione, altrimenti si estinguerà (combinato disposto dell’art. 171, primo comma, e dell’art. 307, primo comma, c.p.c.); laddove il giudizio sia riassunto nel termine tre mesi ma poi nessuna delle parti si costituisca, il processo si estinguerà immediatamente ai sensi dell’art. 307, secondo comma, c.p.c..

A proposito della contumacia, si deve segnalare che con l’entrata in vigore delle disposizioni del D. Lgs. n. 149/2022 si creerà un problema interpretativo in merito al momento sino al quale la parte in precedenza dichiarata contumace può costituirsi.

L’art. 293 c.p.c. prevede che la parte dichiarata contumace possa “costituirsi in ogni momento del procedimento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”.

Il D. Lgs. n. 149/2022, tuttavia, ha eliminato l’udienza di precisazione delle conclusioni, prevedendo un diverso modello della fase decisoria consistente in udienza di rimessione della causa in decisione (art. 189 c.p.c.), ma non ha coordinato l’art. 293 c.p.c. con tale innovazione.

Ecco perché dovrà essere chiarito fino a quando possa costituirsi la parte dichiarata contumace e le opzioni possibili sono: a) il momento in cui il giudice fossa l’udienza di rimessione della causa in decisione; b) il termine assegnato alle parti e anteriore all’udienza di rimessione per la precisazione delle conclusioni; c) l’udienza di rimessione della causa in decisione.

Sul piano sistematico, la soluzione a) sembrerebbe trovare un possibile aggancio sistematico nella modifica apportata dal D. Lgs. n. 149/2022 all’art. 268, secondo comma, c.p.c., che, in merito all’individuazione del momento finale per la costituzione dell’interveniente, prevede nell’attuale formulazione che – analogamente alla parte dichiarata contumace – questi possa costituirsi “sino a che non vengano precisate le conclusioni” e nella formulazione introdotta dalla riforma “sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”.

Tale soluzione, tuttavia, frustrerebbe il diritto di difesa del contumace, pregiudicandogli la possibilità di costituirsi nella fase decisoria, per cui potrebbe essere più conforme all’art. 24 Cost. ritenere che egli possa costituirsi sino al momento in cui la causa viene rimessa in decisione e quindi fino all’udienza ex art. 189 c.p.c. o ex art. 281-quinquies c.p.c. o ex art. 281-sexies c.c. e quindi la soluzione c).

Infine, sotto altro profilo, ha subito modifiche anche l’art. 168-bis c.p.c. relativamente alla designazione del giudice istruttore, giacché sono state eliminate le previsioni secondo cui tale adempimento avviene “con decreto scritto in calce alla nota d’iscrizione a ruolo” e il cancelliere una volta designato il giudice istruttore “gli trasmette il fascicolo”, in quanto ritenute incompatibili con la digitalizzazione del processo.

Il D. Lgs. n. 149/2022 ha abrogato, infine, l’ultimo comma di tale disposizione, che consente al giudice istruttore di differire l’udienza di comparizione delle parti fino ad un massimo di quarantacinque giorni; tale potere, tuttavia, non è venuto meno, perché la norma è stata trasfusa nel terzo comma del nuovo art. 171-bis c.p.c..

3. Le verifiche preliminari; la nuova disciplina della sanatoria dei vizi della procura alle liti.

Come si è già anticipato, nel nuovo giudizio ordinario di cognizione disegnato dal D. Lgs. n. 149/2022 viene prevista la fissazione del thema decidendum e la formulazione delle istanze istruttorie prima dell’udienza di comparizione delle parti e non più, come accade nel rito vigente, in memorie da depositare all’esito della medesima.

Ecco perché il legislatore ha previsto che il giudice dovrà effettuare quei controlli che nel rito vigente vengono effettuati all’udienza di comparizione delle parti ed esercitare i poteri conseguenti (cfr. art. 183, primo e secondo comma c.p.c.) in un momento intermedio tra la costituzione delle parti e la fissazione del thema decidendum e l’introduzione delle istanze istruttorie.

Nello specifico, il nuovo art. 171-bis c.p.c. prevede che entro i quindici giorni successivi la scadenza del termine per la costituzione del convenuto dovrà svolgere le verifiche relative:

  • all’integrità del contraddittorio, ordinando se del caso l’integrazione dello stesso ai sensi dell’art. 102 c.p.c.;
  • alla necessità di ordinare la chiamata di terzi in causa ai sensi dell’art. 107 c.p.c. e, in caso di risposta positiva, adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.;
  • all’insussistenza di cause di nullità dell’atto di citazione sotto il profilo della vocatio in ius e della causa petendi, ordinando se occorre la rinnovazione o l’integrazione della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c.;
  • all’insussistenza di cause di nullità relativamente alla causa petendi della domanda riconvenzionale, ordinando se occorre l’integrazione della comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell’art. 167, secondo comma, c.p.c.;
  • all’intervenuta costituzione tempestiva delle parti, dichiarandone eventualmente la contumacia ai sensi delle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente;
  • alla validità della notifica della citazione al convenuto, eventualmente fissando ai sensi dell’art. 291 c.p.c. un termine perentorio per la rinnovazione dell’adempimento laddove ritenga sussistenti cause di nullità;
  • alla regolarità della costituzione delle parti, invitando queste ultime, se del caso, a completare o a regolarizzare gli atti e i documenti che riconosce come difettosi ai sensi dell’art. 182, primo comma, c.p.c.;
  • all’esistenza e alla validità della procura alle liti, anche sotto il profilo di eventuali difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, assegnando ove necessario un termine perentorio per la costituzione della persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni o della procura alle liti o infine per la rinnovazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c.;
  • alla presenza di domande nuove o riconvenzionali da notificare a parti rimaste contumaci ai sensi dell’art. 292 c.p.c.;
  • alla sussistenza dei presupposti per la chiamata in causa dei terzi da parte del convenuto (tempestività dell’istanza; esistenza di una “comunanza di causa” o di un rapporto di garanzia ai sensi dell’art. 106 c.p.c.; compatibilità della chiamata e della partecipazione dei terzi con le esigenze di celerità e di speditezza del processo[7]), con conseguente pronuncia dei provvedimenti finalizzati alla fissazione ex art. 269, secondo comma, c.p.c. di una nuova udienza per la citazione dei terzi da parte del convenuto nel rispetto del termine a comparire;
  • alla sussistenza di questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, le quali – se sussistenti – dovranno essere indicate alle parti, con invito a prendere posizione nelle memorie ex art. 171-ter c.p.c..

Relativamente alla verifica sull’esistenza e la validità della procura alle liti, va segnalato che il D. Lgs. n. 149/2022 ha modificato l’art. 182, secondo comma, c.p.c. prevedendo espressamente che il giudice dovrà prevedere all’assegnazione di un termine perentorio per il rilascio o la rinnovazione della stessa non solo laddove rilevi una causa di nullità della procura alle liti, ma anche quando ravvisi proprio la “mancanza” della stessa.

L’innovazione in questione rappresenta un contributo offerto dal legislatore alla risoluzione della questione relativa all’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche alle ipotesi di inesistenza della procura e non solo di nullità della medesima, che ha avuto soluzioni difformi da parte della giurisprudenza di legittimità[8] fino al recente intervento delle SS.UU. che hanno sposato l’approccio restrittivo, escludendo la possibilità di sanare ex art. 182 c.p.c. l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alle liti[9].

Nel giungere a tale soluzione le SS.UU. hanno valorizzato a contrario le innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022 che evidentemente non sarebbero state necessarie laddove la sanatoria dell’inesistenza fosse stata già possibile sulla base della vigente formulazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c..

Le stesse SS.UU., peraltro, rilevano che la nuova formulazione dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. «non si riferisce al fenomeno del mondo tangibile della “inesistenza”, avendo evocato, invece, la “mancanza”» e osservano, dunque, che “potrebbe essere lecito dubitare se si sia voluto attribuire rilievo al mancato inserimento fra le carte processuali della procura esistente, e solo in un tal caso, o, seppure con la derivazione dal verbo mancare si sia inteso evocare anche l’inesistente in natura”, precisando, altresì, che “ove si opti per la prima soluzione sarebbe, di conseguenza, necessario che la parte dimostri la esistenza della procura al tempo regolato dall’art. 125 c.p.c., comma 2, che non è stato fatto oggetto di modifiche”.

La formulazione della nuova disposizione appare effettivamente equivoca e proprio il fatto che il D. Lgs. n. 149/2022 non ha abrogato né modificato l’art. 125, secondo comma, c.p.c. induce a ritenere che quanto previsto da quest’ultima norma configuri un limite applicativo al potere-dovere del giudice di provocare la sanatoria previsto dall’art. 182 c.p.c..

Nello specifico, l’art. 125, secondo comma, c.p.c. prevede che la procura alle liti possa essere rilasciata anche in un momento successivo alla notificazione dell’atto, purché prima o contestualmente alla costituzione in giudizio della parte.

Ne consegue che il meccanismo della sanatoria ex art. 182, secondo comma, c.p.c. non potrà essere utilizzato per sanare il mancato rilascio della procura alle liti prima della costituzione in giudizio e quindi la sua materiale inesistenza in rerum natura; la sanatoria, invece, potrà operare ogni qual volta la procura alle liti sia stata rilasciata nella tempistica prevista dall’art. 125, secondo comma, c.p.c. ma non sia stata prodotta in giudizio oppure quando, pur essendovi l’apparenza di una procura alle liti, questa sia affetta da un vizio talmente radicale da farla considerare giuridicamente (ma non materialmente) inesistente.

Sempre in relazione all’art. 182 c.p.c. va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice deve assegnare un termine per la sanatoria del vizio della procura soltanto laddove quest’ultimo sia stato oggetto di rilievo officioso da parte dello stesso giudice; laddove, infatti, la sussistenza del vizio sia stata eccepita dalla parte, è necessario che la parte che è incorsa nel vizio vi ponga rimedio entro la prima difesa utile, altrimenti la nullità diventa insanabile e il giudizio dovrà concludersi con una pronuncia in rito.

Ne consegue che – nell’attuale assetto del processo ordinario di cognizione – laddove il convenuto abbia rilevato l’esistenza di un vizio della procura nella comparsa di costituzione e risposta, l’attore deve diligentemente attivarsi per porre rimedio e sanare il vizio entro l’udienza di prima comparizione delle parti, senza che vi sia necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, proprio perché sul rilievo della parte l’avversario è chiamato a contraddire[10].

Sotto questo profilo, il nuovo assetto del processo civile disegnato dal D. Lgs. n. 149/2022 ha rilevanti implicazioni sul piano pratico, giacché tra la costituzione delle parti e la cristallizzazione del thema decidendum e la formulazione delle istanze istruttorie non vi sarà più il momento intermedio dell’udienza di prima comparizione, alla quale la parte che aveva rilasciato una procura nulla deve porre rimedio al vizio.

Si intende dire che nell’attuale assetto del processo ordinario di cognizione la prima difesa utile per l’attore per porre rimedio ad un vizio della procura rilevato dal convenuto è l’udienza di comparizione, mentre nelle scansioni procedurali che il processo assumerà a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 149/2022 questo momento non vi sarà più e la prima difesa utile per l’attore sarà la memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c..

Ciò comporta che anche se il giudice non rileverà il vizio della procura e non assegnerà il termine all’esito delle verifiche preliminari, l’attore continuerà a conservare la facoltà di produrre la documentazione necessaria per rimediare al vizio, non essendovi – come invece c’è nell’attuale assetto – un momento anteriore in cui l’attore può difendersi e contraddire.

Rispetto al rilievo della mancanza delle condizioni di procedibilità, va precisato che l’omesso rilievo della mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria in sede di verifiche preliminari non sarà preclusivo, giacché l’art. 5, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 28/2010 anche a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149/2022 prevede che l’improcedibilità possa essere “eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza”.

Di conseguenza, anche laddove il giudice non abbia rilevato la mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, il convenuto potrà eccepire l’improcedibilità anche nelle memorie deputate alla fissazione del thema probandum e alla formulazione delle istanze istruttorie e financo all’udienza di prima comparizione delle parti, e così anche il giudice.

A conclusioni analoghe si deve pervenire per quel che concerne la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, giacché l’art. 3, comma 1, quarto periodo, del d.l. n. 132/2014 ha una formulazione analoga a quella dell’art. 5, comma 2, secondo periodo del D. Lgs. n. 28/2010.

Per quanto concerne la sussistenza dei presupposti per il passaggio dal rito ordinario al rito semplificato di cognizione, viene in rilievo quanto previsto dal nuovo art. 183-bis c.p.c., secondo cui “All’udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato e si applicano i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 281-duodecies”.

Il fatto che tale disposizione preveda che il passaggio sia disposto “all’udienza di trattazione” consente di chiarire in primo luogo che il mancato rilievo della sussistenza dei presupposti per la conversione del rito all’esito delle verifiche preliminari non avrà alcun effetto preclusivo, giacché il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato potrà essere disposto fino all’esito dell’udienza ex art. 183 c.p.c..

Ulteriore preziosa indicazione che si trae dall’art. 183-bis c.p.c. attiene al contenuto del provvedimento reso dal giudice all’esito delle verifiche preliminari, il quale dovrà limitarsi a prospettare alle parti la possibile sussistenza dei presupposti per il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato e invitarle a prendere posizione sul punto, mentre non sarà possibile disporre de plano la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

Ciò si evince dal fatto che la conversione del rito potrà essere disposta soltanto una volta “sentite le parti”, presupposto che non sussisterà laddove all’esito delle verifiche preliminari il giudice ravvisi per la prima volta le condizioni per il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.

Altro argomento in tal senso è dato dall’ultimo periodo dell’art. 171-bis, primo comma, c.p.c., che prevede che “tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter” e tra le “questioni” vi è anche “[la] sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato”: se, infatti, le parti dovranno prendere posizione sulle condizioni per la conversione del rito nelle memorie dedicate alla cristallizzazione del thema probandum e alla formulazione delle istanze istruttorie, allora il giudice non potrà provvedere de plano a modificare il rito da ordinario a semplificato, altrimenti non sarà possibile per le parti depositare gli scritti difensivi deputati alla trattazione di tale problematica.

Un eventuale provvedimento di conversione del rito adottato de plano e in assenza di previo contraddittorio tra le parti, dunque, dovrebbe essere considerato nullo per violazione del principio del contraddittorio, laddove le parti dimostrino che ciò ha concretamente pregiudicato il loro diritto di difesa, ad es. impedendo loro di meglio sviluppare le proprie allegazioni o di formulare istanze istruttorie.

Quanto alle condizioni che dovranno essere verificate dal giudice e sulla quale deve essere richiamata l’attenzione delle parti, l’art. 183-bis c.p.c. rinvia all’art. 281-decies, primo comma, c.p.c., il quale dispone che “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un’istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato”.

Le ipotesi contemplate, dunque, sono quattro e si pongono in rapporto di alternatività:

  1. natura non controversa dei fatti di causa, espressione con la quale il legislatore pare alludere al caso in cui i fatti di causa non siano contestati e dunque la controversia non debba essere istruita con prove costituende e verta su questioni di puro diritto;
  2. domanda fondata su prova documentale;
  3. domanda di pronta soluzione, ossia definibile senza istruttoria o immediatamente per manifesta fondatezza o infondatezza, anche in rapporto alle eccezioni formulate dalla controparte;
  4. domanda che richiede un’istruttoria non complessa e quindi di portata limitata, come nelle ipotesi di prova per testi o interrogatorio formale su un numero limitato di capitoli o di C.T.U. su un aspetto tecnico specifico.

Tali condizioni devono sussistere con riferimento a tutte le domande, cosicché laddove anche rispetto ad una sola di esse non ricorra una delle predette ipotesi non sussisteranno i presupposti per la conversione del rito.

Il giudice, nel prospettare alle parti la sussistenza dei presupposti, dovrà tener conto della complessità della controversia e dell’istruzione probatoria, facendo, con riferimento a quest’ultima, un giudizio prognostico, posto che non saranno ancora maturate per le parti le preclusioni istruttorie.

All’esito delle verifiche preliminari il giudice potrà altresì rilevare, stimolare le parti a prendere posizione e adottare i provvedimenti conseguenti in merito ad altre situazioni potenzialmente ostative alla prosecuzione della trattazione non contemplate dall’art. 171-bis c.p.c., il cui elenco, pertanto, non è tassativo; ci si riferisce, ad esempio, al difetto dei presupposti processuali e delle condizioni dell’azione, alla litispendenza, alla connessione, alla continenza, alla riunione ex artt. 273 e 274 c.p.c., alla sospensione del giudizio per pregiudizialità, all’interruzione del processo e alla ripartizione degli affari tra le sezioni dell’ufficio.

Esaurita così l’analisi dei controlli che il giudice è chiamato a compiere, ci si deve soffermare sui provvedimenti conseguenti e sulla prosecuzione del giudizio.

Qualora, infatti, all’esito delle verifiche preliminari sia necessaria l’adozione di provvedimenti che richiedano la fissazione di una nuova udienza, il giudice dovrà fissare una nuova udienza di comparizione delle parti, dalla quale decorreranno a ritroso i termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. (art. 171-bis, secondo comma, c.p.c.).

Laddove, invece, non sia necessaria l’adozione di una nuova udienza e le verifiche preliminari siano positive verrà in rilievo l’art. 171-bis, terzo comma, c.p.c., ai sensi del quale il giudice “… conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all’articolo 171-ter”; si tratta, come anticipato, della trasfusione nel nuovo dettato normativo della disposizione che si rinviene nell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c. attualmente vigente che sarà abrogato per i giudizi instaurati successivamente al 28.2.2023.

Il giudice, dunque, all’esito delle verifiche preliminari dovrà sempre e comunque emettere un decreto, che potrà essere:

  • di fissazione di una nuova udienza ex art. 171-ter c.p.c., laddove sia necessario perché le verifiche preliminari non abbiano dato esito positivo e sia necessario provvedere alla sanatoria di vizi della notifica o degli atti o di integrità del contraddittorio o ancora superare problematiche di difetto di condizioni di procedibilità;
  • di conferma dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, laddove le verifiche preliminari diano esito positivo oppure anche quando, pur essendovi dei rilievi da fare all’esito delle stesse, questi ultimi non rendano comunque necessario il rinvio l’udienza di comparizione (ad es. quando vi sono delle questioni rilevabili d’ufficio da sottoporre al contraddittorio delle parti);
  • di differimento fino ad un massimo di quarantacinque giorni dell’udienza di comparizione indicata dall’attore, laddove le verifiche preliminari diano esito positivo ma si ritengano sussistenti esigenze organizzative che rendano opportuna la trattazione della causa ad un’udienza diversa.

Il decreto dovrà essere comunicato dalla cancelleria alle parti costituite, con esclusione quindi del convenuto rimasto contumace (art. 171-bis, quarto comma, c.p.c.).

Ci si potrebbe chiedere cosa succede qualora il giudice, al termine delle verifiche preliminari, non emetta alcun decreto e nel silenzio della disposizione appare ragionevole ritenere che in tal caso dovrà ritenersi implicitamente confermata l’udienza indicata nell’atto di citazione.

Laddove, invece, il giudice emetta il decreto dando dei provvedimenti per la sanatoria di vizi della notifica o degli atti o di integrità del contraddittorio o ancora per superare problematiche di difetto di condizioni di procedibilità ma ometta di fissare l’udienza per la prosecuzione del giudizio, molto probabilmente potrà trovare applicazione l’art. 289 c.p.c., per cui il provvedimento potrà essere integrato ad istanza di parte o d’ufficio entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione del decreto.

Infine, va specificato che il differimento ex art. 171-bis, terzo comma, c.p.c. dell’udienza di comparizione determinerà uno slittamento del dies a quo dei termini a ritroso per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. ma non farà venir meno le decadenze maturate in capo al convenuto che costituitosi oltre il termine indicato dall’art. 166 c.p.c., laddove il provvedimento di differimento dell’udienza sia stato adottato successivamente alla scadenza di tale termine.

Tale soluzione è stata adottata dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al provvedimento di differimento adottato dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c.[11] e può senz’altro essere estesa ai provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 171-bis, terzo comma, c.p.c., che – come si è visto – è una previsione che riprende proprio l’art. 168-bis, quinto comma, c.p.c..

4. Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..

Come si è anticipato, la modifica più rilevante introdotta dal D. Lgs. n. 149/2022 alla struttura delle fasi introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione concerne il momento di formazione del thema decidendum e di formulazione delle istanze istruttorie.

L’attuale assetto prevede che, a seguito del deposito degli atti introduttivi del giudizio sia celebrata un’udienza di prima comparizione delle parti e quindi all’esito della stessa, se richiesti, il giudice conceda termini per il deposito di memorie nelle quali le parti possono precisare e modificare le proprie domande ed eccezioni e formulare le proprie istanze istruttorie.

Nel nuovo giudizio ordinario di cognizione, invece, tali memorie dovranno essere depositate entro dei termini di decadenza computati “a ritroso” rispetto all’udienza di comparizione delle parti, cosicché al momento del primo contatto tra il giudice, le parti e i rispettivi difensori sia il thema decidendum sia le istanze istruttorie saranno tendenzialmente cristallizzate.

Prima di andare ad analizzare il contenuto di tali memorie, va precisato che l’udienza di comparizione delle parti che segnerà il dies a quo dei termini che si vedranno è, alternativamente, quella:

  1. prescelta dall’attore nell’atto di citazione, laddove sia confermata dal giudice all’esito delle verifiche preliminari;
  2. discrezionalmente differita dal giudice ai sensi dell’art. 171-bis, terzo comma, c.p.c. in caso di verifiche preliminari aventi esito positivo ma di sussistenza di ragioni organizzative che impediscono o che non fanno ritenere opportuna la celebrazione dell’udienza alla data indicata dall’attore;
  3. indicata dal giudice nel provvedimento che ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso ex art. 102 c.p.c.;
  4. indicata dal giudice nel provvedimento che ordina la citazione del terzo chiamato in causa iussu iudicis ex artt. 107 e 270 c.p.c.;
  5. indicata dal giudice nel provvedimento adottato ai sensi dell’164 c.p.c. per le ipotesi di nullità della citazione o ai sensi dell’art. 167 c.p.c. per l’ipotesi di nullità della domanda riconvenzionale;
  6. eventualmente fissata dal giudice nel provvedimento con il quale assegna un termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per sanare la mancanza o la nullità della procura o il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
  7. indicata dal giudice per la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c.;
  8. indicata dal giudice nel provvedimento che ordina la rinnovazione al convenuto non comparso della notifica della citazione ex art. 291 c.p.c. per la ritenuta nullità della stessa;
  9. indicata dal giudice nel provvedimento che ordina la notificazione al convenuto dichiarato contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali ex art. 292 c.p.c.;
  10. indicata dal giudice nel provvedimento che ravvisa il difetto di una condizione di procedibilità emesso all’esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c..

Ci si deve, invece, interrogare su quale sarà il dies a quo nell’ipotesi in cui nel giorno prescelto dall’attore e indicato nella citazione il giudice non tenga udienza e la comparizione delle parti sia rinviata d’ufficio all’udienza immediatamente successiva ai sensi dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c..

In assenza di una specificazione analoga a quella contenuta nell’art. 171-bis, secondo e terzo comma, c.p.c., nei quali il legislatore prevede espressamente che i termini per il deposito delle memorie integrative decorrano dall’udienza fissata dal giudice all’esito delle verifiche preliminari negative o discrezionalmente rinviata, deve ritenersi che in caso di rinvio d’ufficio ex art. 168, quarto comma, c.p.c. i termini ex art. 171-ter c.p.c. decorreranno dall’udienza indicata nell’atto di citazione, analogamente a quanto opinato dalla giurisprudenza con riferimento ai termini per la costituzione in giudizio del convenuto[12].

Trattandosi di termini da computare a ritroso, laddove essi scadano in un giorno festivo o il sabato, la scadenza dovrà intendersi anticipata al primo giorno non festivo antecedente[13]; tale anticipazione, tuttavia, non sembra possa avere un effetto “a catena” e determinare una corrispondente anticipazione anche dei termini per il deposito delle altre memorie, giacché l’art. 171-ter c.p.c. non prevede dei termini consecutivi, ma aggancia il termine per il deposito di ciascuna memoria alla data di celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti[14].

I termini indicati dovranno essere rispettati “a pena di decadenza” ed è da credere che l’inosservanza dei medesimi sarà rilevabile anche d’ufficio, trattandosi di preclusioni dettate nell’interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.

Il contenuto di tali “memorie integrative” è disciplinato dall’art. 171-ter c.p.c. sulla falsariga delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ma con alcune significative variazioni che derivano dalla trasformazione della funzione della prima udienza di comparizione delle parti nel senso che sopra si è indicato.

La memoria n. 1 dovrà essere depositata almeno quaranta giorni prima dell’udienza di comparizione e in essa le parti dovranno “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte”.

Nella medesima memoria “l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta”.

Il contenuto che potrà assumere tale memoria è molto più pregnante rispetto a quello della memoria prevista dall’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. attualmente vigente, andando ben oltre la semplice precisazione o modifica delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.

Il legislatore, infatti, ammette la proposizione anche di vere e proprie domande ed eccezioni nuove purché consequenziali rispetto alle domande riconvenzionali e alle eccezioni del convenuto o dei terzi, nel senso che siano strettamente necessarie ad assicurare un’adeguata difesa rispetto a queste ultime; non sarà, invece, possibile proporre delle domande o eccezioni nuove autonome o accessorie che siano svincolate e prive di nesso di consequenzialità rispetto a quelle proposte dal convenuto o dei terzi.

La memoria n. 1 assume particolare importanza per l’attore, giacché è l’ultimo momento utile per la proposizione della reconventio reconventionis e delle eccezioni consequenziali alla domanda riconvenzionale del convenuto, nonché per l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi.

Si tratta di attività che attualmente deve essere svolta all’udienza di prima comparizione, ma che, a seguito dell’eliminazione di tale “snodo” tra la costituzione delle parti e la formazione del thema decidendum non sarebbe più possibile svolgere.

Quanto, invece, al concetto di “modifica” della domanda, si potrà far riferimento alla giurisprudenza che si è formata sull’art. 183 c.p.c., che fa rientrare nell’ambito delle modifiche ammissibili anche la domanda diversa per petitum e/o causa petendi da quella originariamente formulata purché sia pur sempre connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; in tal senso, sono ammissibili quelle domande che si pongano in rapporto di alternatività o incompatibilità rispetto a quella originaria, mentre sono nuove quelle che si pongono come ulteriori e aggiuntive e quindi ampliano il thema decidendum.

La domanda modificata, peraltro, non deve necessariamente sostituire quella originaria e non è nemmeno necessario che questa sia esplicitamente o implicitamente rinunciata, ma può essere anche cumulata con quella inizialmente proposta quale domanda principale o subordinata; ciò che conta, infatti – e che distingue la fattispecie dalla reconventio reconventionis – è che tra la domanda originaria e quella modificata sussista un rapporto di teleologica complanarità, nel senso che il diritto introdotto in giudizio con la domanda modificata deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta con la domanda principale, correre tra le stesse parti e tendere in buona sostanza alla realizzazione, almeno in parte, dell’utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e dunque risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio.

È sufficiente, pertanto, che in virtù di tale rapporto di alternatività/incompatibilità l’accoglimento della domanda modificata abbia una portata sostitutiva dell’accoglimento della domanda iniziale in caso di ritenuta inammissibilità o infondatezza della stessa e l’obiettivo avuto di mira dall’attore sia unico sotto il profilo sostanziale, al di là della diversa qualificazione giuridica della pretesa avanzata (ad es. la domanda di arricchimento senza causa rispetto alla domanda di adempimento del contratto)[15].

Passando alla memoria n. 2, l’art. 171-ter prevede che essa dovrà essere depositata almeno venti giorni prima dell’udienza e che nella stessa le parti potranno “replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali”.

Nella memoria, pertanto, non sarà possibile né introdurre domande nuove né modificare quelle esistenti, ma soltanto introdurre eccezioni nuove che siano conseguenti alle domande nuove introdotte dalle altre parti e, a fortiori, modificare quelle già proposte.

Il contenuto di tale memoria, tuttavia, non si ferma alla formazione del thema decidendum, ma si estende alla formulazione delle istanze istruttorie a prova diretta e alla produzione dei documenti sempre a prova diretta.

Questa natura ibrida della memoria n. 2 determina la permanenza nel sistema di una stortura che è già presente nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. e che dunque poco opportunamente il D. Lgs. n. 149/2022 non ha corretto.

Ci si riferisce, in particolare, al fatto che nel vigente assetto del processo di cognizione derivante dalla riforma approvata con il d.l. n. 35/2005 le parti sono costrette a formulare le proprie istanze istruttorie senza essere pienamente a conoscenza delle modifiche che apporteranno le altre parti alle proprie allegazioni e, dunque, al complessivo thema decidendum del giudizio.

Ciò costituisce evidentemente un’incongruenza, giacché l’indicazione dei mezzi di prova presuppone sul piano logico la cristallizzazione e la chiara individuazione dei fatti costitutivi, estintivi, impeditivi e modificativi che ciascuna delle parti è onerata di provare ai sensi dell’art. 2697 c.c..

L’inconveniente appena indicato, a ben vedere, non solo non è stato eliminato dal D. Lgs. n. 149/2022 ma è stato addirittura aggravato, se si considera che nella memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., da depositarsi entro dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, ciascuna delle parti dovrà “replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria”.

Invero, mentre la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. ha natura esclusivamente istruttoria perché dedicata alle “sole indicazioni di prova contraria” e dunque il thema decidendum è già cristallizzato, altrettanto non potrà dirsi con riferimento alla memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c., la quale conterrà non solo le istanze istruttorie di prova contraria ma anche le repliche alle eccezioni nuove che ciascuna parte introdurrà nella memoria n. 2.

Ciò significa che nel nuovo giudizio di primo grado di cognizione introdotto dal D. Lgs. n. 149/2022 la problematica della formulazione delle istanze istruttorie a thema decidendum non pienamente cristallizzato non sarà circoscritta alle sole istanze a prova diretta come nell’assetto previsto dall’art. 183, sesto comma, c.p.c. ma riguarderà anche le istanze a prova contraria.

È da credere, pertanto, che nel momento in cui si farà applicazione delle nuove norme e delle preclusioni in esse richiamate, occorrerà tener conto in concreto di come si è svolta la dialettica processuale tra le parti sotto il profilo della determinazione del thema decidendum e potrà ammettersi – eventualmente, occorrendo, anche applicando ad istanza di parte l’istituto della remissione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. – che certe istanze istruttorie a prova diretta possano essere formulate anche nella memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. laddove questa sia la prima occasione utile per la parte per controdedurre sul piano dell’allegazione e anche della prova ad eccezioni o difese per la prima volta ammissibilmente prospettate dalla controparte nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c..

In merito alle istanze a prova contraria, va ricordato che le stesse sono quelle volte a dimostrare l’inesistenza e/o la diversa qualificazione e/o la non verità dei fatti allegati dalla controparte, anche attraverso la prova di circostanze opposte e/o incompatibili con quelle dedotte dalla controparte; di conseguenza, non rientrano in tale categoria tutte quelle istanze di prova tese a dimostrare circostanze autonome nuove e/o diverse che non hanno pertinenza o attinenza con i fatti oggetto delle istanze di prova diretta formulate da controparte.

Le istanze a prova contraria potranno avere ad oggetto, nei limiti che si sono appena tracciati, sia prove precostituite sia prove costituende e dunque la produzione di documenti dovrà ritenersi ammissibile anche unitamente alla memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c. purché, naturalmente, effettivamente svolta a prova contraria.

Quest’ultima precisazione appare necessaria perché l’art. 171-ter c.p.c. menziona le “produzioni documentali” esclusivamente con riferimento alla memoria n. 2 e non anche con riguardo alla memoria n. 3 e ciò potrebbe portare a pensare che tutti i documenti dovranno essere prodotti con la memoria n. 2 e non sarà ammissibile la produzione di documenti a prova contraria.

Tale conclusione, tuttavia, non appare condivisibile, da un lato perché è ben immaginabile la produzione di documenti a confutazione delle allegazioni avversarie e dall’altro perché anche i documenti sono una “prova” e dunque sul piano letterale rientrano in questa dizione onnicomprensiva utilizzata dall’art. 171-ter, n. 3, c.p.c..

Così ricostruito e analizzato il contenuto delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., si deve infine osservare che il D. Lgs. n. 149/2022 si è in parte discostato dalle indicazioni della delega, giacché l’art. 1, comma 5, lett. f), della legge n. 206/2021 dispone che il legislatore delegato avrebbe dovuto “prevedere che l’attore, entro un congruo termine prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all’udienza di comparizione il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria”.

Nello specifico:

  • la facoltà di depositare la memoria n. 1 è stata riconosciuta a tutte le parti anziché al solo attore;
  • la facoltà di depositare la memoria n. 2 è stata riconosciuta a tutte le parti anziché al solo convenuto;
  • l’indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali da parte dell’attore è stata traslata dalla memoria n. 1 alla memoria n. 2;
  • la modifica delle eccezioni e delle conclusioni già formulate è stata parzialmente anticipata per il convenuto dalla memoria n. 2 alla memoria n. 1.

Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs. n. 149/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale si legge che “Rispetto alla lettera della legge delega (comma 5, lett. f) si è attuata consapevolmente la scelta di parificare i termini per tutte le parti, rispettando dunque la delega nella necessità di assicurare le prerogative in essa contenute per le parti indicate (attore, convenuto, e infine entrambi), ma estendendola di fatto per meglio consentire il rispetto delle finalità dalla stessa perseguite, in particolare nelle ipotesi di giudizi plurisoggettivi, sia ab origine (caso delle domande trasversali) sia ad esito della chiamata del terzo da parte del convenuto, sulla quale il giudice pronuncia ad esito delle verifiche preliminari fissando una nuova udienza dalla quale dunque devono decorrere i termini di cui all’articolo 171-ter c.p.c. per tutte le parti”.

Lo scostamento dalle indicazioni della delega, così giustificato, appare ragionevole e non appare censurabile, giacché il contenuto minimo delle facoltà da garantire alle parti ai sensi della legge n. 206/2021 e la parificazione dei termini appare frutto dell’esigenza di coordinare i termini delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. con l’istituto della chiamata in causa del terzo e comunque ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio, che, come si è visto in premessa, rappresenta uno degli obiettivi del D. Lgs. n. 149/2022.

Peraltro, in caso di chiamata in causa del terzo a sua istanza, il convenuto viene talvolta ad assumere nei confronti di quest’ultimo la sostanziale posizione di attore, come nelle ipotesi di chiamata in causa in garanzia o in manleva, per cui non appare irragionevole parificare la sua posizione a quella dell’attore e garantire che egli nella memoria n. 1 possa esercitare le prerogative tipiche di chi agisce in giudizio, beninteso con riferimento alle domande riconvenzionali e alle eccezioni formulate dal terzo chiamato.

5. L’udienza di prima comparizione delle parti.

Esaurita l’attività di definizione del thema decidendum e di formulazione delle istanze istruttorie, si procederà con la celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti, disciplinata sempre dall’art. 183 c.p.c., ma, come si è anticipato, con un contenuto e una finalità diverse da quelle dell’attuale udienza di prima comparizione.

Nel rito ordinario di cognizione vigente, infatti, l’udienza di prima comparizione è un momento interlocutorio che si colloca tra la costituzione delle parti e la formazione del thema decidendum ac probandum, nella quale si svolgono una serie di verifiche preliminari, vi è un’interlocuzione tra il giudice e le parti in merito alle allegazioni e alle questioni rilevabili d’ufficio, devono essere svolte a pena di decadenza una serie di attività di natura assertiva da parte dell’attore (formulazione di reconventio reconventionis e delle eccezioni conseguenza delle riconvenzionali e delle eccezioni sollevate dal convenuto, istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di terzi), possono essere svolte da parte di tutte le parti ulteriori attività sempre di natura assertiva relativamente alla precisazione e modificazione delle domande e delle conclusioni già formulate e possono essere richiesti dalle parti termini per il deposito di memorie dove il thema decidendum viene cristallizzato e vengono formulate istanze istruttorie.

Nel nuovo processo ordinario di cognizione disegnato dal D. Lgs. n. 149/2022 tutte queste attività, come si è visto, saranno traslate in un momento anteriore alla celebrazione dell’udienza di comparizione delle parti, alla quale, dunque, il giudice arriverà con il thema decidendum ac probandum già definito.

La funzione dell’udienza di prima comparizione, dunque, non sarà più quella di consentire le verifiche preliminari e le attività assertive necessarie per una miglior perimetrazione dell’oggetto del giudizio, ma di far sì che le parti possano discutere sulle rispettive istanze istruttorie; detta udienza, ad esempio, sarà la prima occasione utile alla quale la parte potrà disconoscere la sottoscrizione apposta su scritture private dimesse a prova contraria e per la prima volta assieme alla memoria ex art. 171-ter, n. 3, c.p.c..

Va osservato, tuttavia, che il nuovo art. 183 c.p.c. non esordisce disciplinando la discussione sulle istanze istruttorie, ma prevedendo al primo comma che “All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma”.

La ratio dell’obbligatorietà della comparizione personale delle parti è quella di consentire al giudice l’esperimento del tentativo di conciliazione e di chiedere attraverso l’interrogatorio libero delle medesime i chiarimenti necessari, come si evince dal terzo comma del nuovo art. 183 c.p.c. (“Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185”).

In quest’ottica, il fatto che antecedentemente all’udienza si sia cristallizzato l’oggetto del giudizio e ciascuna delle parti abbia formulato le proprie istanze istruttorie sembrerebbe consentire al giudice di stimolare la riflessione delle parti sui rischi, sui costi e sui benefici della controversia ed eventualmente di formulare una proposta conciliativa sulla base di un maggior numero di elementi.

Il richiamo all’art. 185 c.p.c. consente di ritenere che la parte potrà partecipare all’udienza anche attraverso un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa a cui sia conferita procura con atto pubblico o scrittura privata autenticata (anche dal difensore) che attribuisca il potere di conciliare o transigere la controversia; resta fermo che la mancata conoscenza da parte del procuratore dei fatti di causa senza un giustificato motivo sarà circostanza da cui il giudice potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..

La necessità della comparizione personale delle parti e di procedere al tentativo di conciliazione potrebbe indurre ad escludere che possa essere disposta la trattazione scritta dell’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c..

Nondimeno, deve ritenersi che laddove l’istanza di trattazione scritta sia formulata congiuntamente dalle parti e/o le stesse, anche attraverso i propri procuratori, diano atto dell’assenza di disponibilità alla conciliazione, il giudice possa disporre la trattazione scritta dell’udienza ex art. 183, sesto comma, c.p.c..

Del pari, nulla esclude che il giudice possa disporre la trattazione scritta dell’udienza e poi, all’esito dell’esame delle allegazioni e delle istanze istruttorie delle parti, eventualmente fissare una diversa udienza in presenza o mediante collegamento a distanza ex art. 127-bis c.p.c. alla quale le parti dovranno partecipare personalmente e specificamente finalizzata al tentativo di conciliazione.

Il secondo comma del nuovo art. 183 c.p.c. prevede che “Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma”, mentre il quarto comma disciplina l’aspetto relativo alla discussione delle istanze istruttorie, disponendo che “Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni”.

Interpretando sistematicamente le norme, si evince che un primo possibile esito dell’udienza di comparizione potrà essere la rimessione della causa in decisione o al collegio o avanti a sé quale giudice monocratico o immediatamente o con la fissazione dell’apposita udienza ex art. 189 c.p.c..

Ciò può accadere quando la causa sia ritenuta matura per la decisione in ragione della superfluità dell’istruttoria (art. 187, primo comma, c.p.c.) oppure quando il giudice istruttore ravvisi la necessità di decidere separatamente delle questioni preliminari di merito aventi valenza potenzialmente assorbente (art. 187, secondo comma, c.p.c.) oppure questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o altre questioni pregiudiziali (art. 187, terzo comma, c.p.c.) di rito o di merito che sia necessario o opportuno definire.

Un secondo possibile esito si avrà laddove l’attore abbia chiesto nella memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo in conseguenza delle difese del convenuto.

In tal caso, se il giudice non ritiene di rimettere la causa in decisione e ravvisa i presupposti per autorizzare la chiamata (tempestività dell’istanza, interesse alla chiamata sorto a seguito delle difese del convenuto, comunanza di causa o esistenza di un rapporto di garanzia, compatibilità con le esigenze di ragionevole durata del processo), dovrà essere fissata una nuova udienza di comparizione delle parti allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c. e dovrà essere assegnato all’attore un termine perentorio per la notifica della citazione al terzo (art. 269, terzo comma, c.p.c.).

Il terzo possibile esito sarà la pronuncia sulle istanze istruttorie con ordinanza resa a verbale oppure fuori udienza a seguito di riserva assunta all’udienza, da emettersi entro trenta giorni.

In questa ordinanza il giudice, oltre a pronunciarsi sulle istanze istruttorie, dovrà predisporre il calendario del processo, programmando le udienze successive sino a quella di rimessione della causa in decisione e indicando per ciascuna di esse l’incombente che verrà espletato.

Sotto questo profilo, il D. Lgs. n. 149/2022 ha trasposto nel testo del codice quanto già previsto nell’art. 81-bis, primo comma, primo periodo, disp. att. c.p.c., probabilmente al fine di sottolineare, sul piano sistematico, l’importanza del calendario del processo per quel che concerne la prevedibilità della tempistica del procedimento e la ragionevole durata del medesimo.

Resta fermo che le indicazioni contenute nel calendario del processo dovranno ritenersi di massima, giacché i termini in esso contenuti potranno essere prorogati, anche d’ufficio, laddove vi siano gravi motivi sopravvenuti, e ciò ai sensi dell’art. 81-bis, primo comma, disp. att. c.p.c..

Laddove nell’ordinanza siano ammessi mezzi di prova d’ufficio (ad es. C.T.U., ispezione, richiesta di informazioni alla P.A.), il giudice dovrà assegnare alle parti due termini per articolare le istanze istruttorie che si rendano necessarie e per replicare (art. 183, quinto comma, c.c.).

Più in generale, laddove all’udienza ex art. 183 c.p.c. o in qualsiasi altro momento del processo il giudice eserciti i propri poteri di rilievo officioso, alle parti dovrà essere data ai sensi dell’art. 101 c.p.c. e della norma che si è sopra richiamata, la possibilità di modificare e precisare le proprie domande ed eccezioni e di formulare anche nuove istanze istruttorie sino alla precisazione delle conclusioni, e ciò anche laddove siano maturate le preclusioni assertive e istruttorie; tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla problematica del rilievo officioso della nullità[16], deve ritenersi abbia valenza generale e appare pienamente applicabile anche al nuovo processo ordinario di cognizione e al connesso sistema di preclusioni disegnato dal D. Lgs. n. 149/2022.

Infine, è opportuno precisare che, laddove vi siano delle parti rimaste contumaci, è opportuno che in vista dell’udienza di comparizione il giudice controlli se siano stati depositati atti che contengano domande nuove o abbiano in allegato scritture private non menzionate in atti in precedenza notificati; in questo caso, infatti, il giudice dovrà ordinare la notifica al contumace delle domande nuove o dell’atto che contenga la menzione della scrittura privata e rinviare l’udienza di prima comparizione ai sensi dell’art. 292 c.p.c., con salvezza, tuttavia, delle preclusioni già maturate per le parti costituite.

Deve ritenersi, più in generale, che laddove il giudice ravvisi delle problematiche che ostino alla prosecuzione della trattazione della controversia possa assumere i provvedimenti conseguenti, come ad es. l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., la rinnovazione della notifica della citazione nulla e non sanata dalla costituzione del convenuto rimasto contumace, l’assegnazione del termine per l’introduzione del tentativo di mediazione obbligatoria, ecc..

6. Intervento e chiamata in causa di terzi.

L’analisi delle innovazioni relative alla fase introduttiva e di trattazione del giudizio ordinario di cognizione deve essere completata dando conto delle modifiche che il D. Lgs. n. 149/2022 ha apportato alle norme in materia di intervento e chiamata in causa dei terzi, in attuazione dell’art. 1, comma 5, lett. h), della legge n. 206/2021.

Nessuna innovazione è stata apportata agli artt. 105, 106 e 107 c.p.c., per cui i presupposti e le figure dell’intervento e della chiamata in causa resteranno quelli già in vigore.

Le novità, invece, riguardano le modalità procedurali dell’intervento e della chiamata in causa dei terzi, disciplinate dagli artt. 267 e ss. c.p.c..

Quanto all’intervento, le modifiche apportate agli artt. 267 e 268 c.p.c. sono di mero coordinamento con la digitalizzazione del processo e con la nuova struttura del giudizio.

In particolare, viene previsto che l’interveniente dovrà costituirsi “depositando una comparsa formata a norma dell’art. 167 con i documenti e la procura” (art. 267, primo comma, c.p.c.), eliminando sia la possibilità di costituirsi in udienza sia il riferimento al fatto che il deposito deve avvenire “in cancelleria” sia infine alla necessità di produrre con la comparsa “le copie per le altre parti”.

In ossequio alla regola prevista dall’art. 196-quater disp. att. c.p.c. per cui tutti gli atti del processo – anche quelli introduttivi – devono essere telematici, infatti, anche la comparsa d’intervento dovrà essere depositata telematicamente; resta fermo, tuttavia, quanto si è esposto al paragrafo 2 in merito all’applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo nell’ipotesi in cui il terzo si costituisca in forma cartacea anziché telematicamente.

La cancelleria dovrà sempre e comunque dare notizia della costituzione del terzo alle altre parti, e sul piano pratico ciò avverrà mediante biglietto di cancelleria comunicato per via telematica ai sensi dell’art. 136 c.p.c. (art. 267, secondo comma, c.p.c.).

Viene rimodulato anche il termine per l’intervento, che nell’assetto attuale ai sensi dell’art. 268, primo comma, c.p.c. “può aver luogo sino a che non siano precisate le conclusioni” e che, invece, nel nuovo giudizio di cognizione ordinaria potrà “aver luogo sino al momento in cui il giudice fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione”.

La modifica si giustifica alla luce della nuova disciplina della fase decisoria del giudizio, nella quale la precisazione delle conclusioni non avviene più in un’udienza ad hoc all’esito della quale vengono concessi termini per comparse conclusionali e memorie di replica, ma in una nota scritta da depositare non oltre sessanta giorni prima dell’udienza per la rimessione della causa in decisione (nuovo art. 189 c.p.c.).

Resta ferma, invece, la regola secondo cui l’interveniente “non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, salvo che comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio” (art. 268, secondo comma, c.p.c.), interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l’interveniente diverso dal litisconsorte necessario pretermesso che si costituisca successivamente alla maturazione delle preclusioni per la formulazione delle istanze istruttorie mantiene la possibilità di svolgere attività assertiva e quindi di formulare domande nuove e autonome rispetto a quelle già oggetto di causa ma non può svolgere attività di deduzione istruttoria, perché accetta il giudizio nello stato e nei termini in cui si trova[17].

Le norme in materia di chiamata in causa del terzo ad istanza di parte sono già state in parte analizzate nei paragrafi precedenti.

Riepilogando quanto si è già esposto, nell’ipotesi in cui il convenuto intenda chiamare in causa un terzo:

  • dovrà dichiararlo nella comparsa di risposta da depositare almeno settanta giorni prima dell’udienza di comparizione, chiedendo al giudice istruttore lo spostamento di tale udienza nel rispetto dei termini a comparire;
  • il giudice, all’esito delle verifiche preliminari di cui all’art. 171-bis c.p.c., con decreto autorizzerà la chiamata in causa e fisserà una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata del terzo nel rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c.;
  • la cancelleria comunicherà il decreto alle parti costituite (art. 269, comma secondo, c.c.).

Nell’ipotesi in cui, invece, sia l’attore a voler chiamare in causa un terzo:

  • l’interesse alla chiamata in causa dovrà sorgere dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  • l’istanza di autorizzazione dovrà essere formulata a pena di decadenza nella memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.;
  • il giudice, normalmente all’esito dell’udienza di comparizione delle parti, autorizzerà la chiamata in causa del terzo, fisserà una nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la chiamata del terzo nel rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 163-bis c.p.c. e assegnerà all’attore un termine perentorio per provvedere alla notifica (art. 269, terzo comma, c.p.c.).

In entrambi i casi, la parte che chiama in causa il terzo dovrà costituirsi depositando telematicamente nel termine previsto dall’art. 165 c.p.c. l’atto di chiamata in causa del terzo, mentre il terzo dovrà costituirsi nel termine di cui all’art. 166 c.p.c., con comparsa da depositare telematicamente; l’inosservanza di tale termine implicherà che il terzo incorre nelle decadenze previste dall’art. 167, primo e secondo comma, c.p.c. (art. 269, quarto comma, c.p.c., art. 271 c.p.c. e art. 196-quater disp. att. c.p.c.).

Il terzo chiamato potrà, a sua volta, esercitare la facoltà di chiamare in causa un terzo, ma dovrà farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e poi essere autorizzato dal giudice ai sensi dell’art. 269, terzo comma, c.p.c. (cfr. art. 271, secondo periodo, c.p.c.).

Scaduto il termine per la costituzione, il giudice procederà con le verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c. e adotterà i provvedimenti conseguenti; è da credere che tra questi vi possa essere anche l’autorizzazione al terzo a chiamare a sua volta in causa un altro terzo e che non sia necessario attendere la celebrazione dell’udienza di prima comparizione, così da abbreviare la tempistica del giudizio e da evitare che le parti svolgano attività difensiva depositando memorie integrative che saranno poi inopponibili al terzo a sua volta chiamato dal terzo.

L’udienza indicata nel provvedimento del giudice che autorizza la chiamata in causa del terzo emesso ai sensi dell’art. 269, secondo o terzo comma, c.p.c. sarà il dies a quo per il computo a ritroso dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. sia per il terzo sia per quel che concerne le altre parti che erano già in causa.

Sotto quest’ultimo profilo, laddove l’istanza di chiamata in causa sia formulata dal convenuto e sia autorizzata dal giudice all’esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c. non vi sarà stato il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. relativamente ai rapporti tra attore e convenuto e dunque non sarà nemmeno maturata alcuna preclusione.

Laddove, invece, l’istanza di chiamata in causa sia formulata dall’attore e sia accolta all’esito della prima udienza di comparizione vi sarà già stato il deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. relativamente ai rapporti tra attore e convenuto e pertanto le preclusioni assertive e istruttorie maturate dovranno restare salve (art. 269, quinto comma, c.p.c.).

Ciò significa che nei termini per le nuove memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. le parti che erano già in causa dovranno prendere posizione e potranno modificare e precisare le proprie domande già formulate nonché articolare nuove istanze istruttorie soltanto se e nella misura in cui ciò sarà reso necessario dall’attività difensiva del terzo chiamato.

Quanto, infine, alla chiamata in causa del terzo per ordine del giudice, la relativa normativa non ha subito modifiche; anche nel nuovo processo ordinario di cognizione, dunque, la chiamata iussu iudicis potrà essere disposta “in ogni momento dal giudice istruttore per un’udienza che all’uopo egli fissa” (art. 270, primo comma, c.p.c.).

Da tale previsione si desume che il richiamo all’art. 107 c.p.c. contenuto nell’art. 171-bis c.p.c. ha un valore meramente sollecitatorio, nel senso che il giudice potrà ordinare la chiamata in causa del terzo anche in un momento successivo alle verifiche preliminari.

Il provvedimento dovrà indicare la nuova udienza di comparizione delle parti, mentre non dovrà necessariamente indicare la parte onerata della notifica, giacché l’onere di provvedere alla citazione del terzo per l’udienza graverà anche nel nuovo rito di ordinario cognizione sulla parte più diligente.

La chiamata del terzo dovrà avvenire con atto di citazione sia perché esso è la forma ordinaria di introduzione del giudizio di cognizione sia perché, comunque, l’art. 270, secondo comma, c.p.c. fa espressamente riferimento alla “citazione del terzo”; è da credere che dovrà essere rispettato il termine di comparizione previsto dall’art. 163-bis c.p.c. per garantire il diritto di difesa del terzo ed evitare disparità di trattamento con le altre parti del giudizio.

Laddove nessuna delle parti provveda a citare il terzo, il giudice dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza non impugnabile (art. 270, secondo comma, c.p.c.) e il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi ai sensi dell’art. 307, primo comma, c.p.c., altrimenti si estinguerà per inattività delle parti.

La costituzione del terzo chiamato in causa per ordine del giudice dovrà avvenire con le stesse modalità e gli stessi termini che si sono visti sopra con riguardo al terzo chiamato in causa ad istanza di parte; anche in tal caso l’udienza indicata nel provvedimento dal giudice e per la quale è stato citato varrà come dies a quo delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. (art. 271 c.p.c.) per il terzo e anche per le parti originarie del giudizio relativamente alle domande e alle eccezioni proposte dal terzo chiamato iussu iudicis.

Il terzo, infatti, potrà pienamente svolgere attività difensiva del tutto svincolata da eventuali preclusioni che siano maturate per le parti originariamente in causa[18], le quali pertanto dovranno essere messe in condizione di potersi difendere, e ciò, appunto, accadrà con le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.; l’attore, ad esempio, potrà manifestare la volontà di estendere la domanda originaria anche nei confronti del terzo chiamato[19].

Rispetto, invece, ai rapporti tra le parti originarie del giudizio, non si porrà alcun problema laddove il giudice abbia ordinato la chiamata in causa del terzo a seguito delle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c., giacché in tal caso nessuna preclusione assertiva e istruttoria sarà maturata tra le parti, analogamente a quanto si è detto sopra con riferimento alla chiamata in causa del terzo su istanza del convenuto.

Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. da depositare prima dell’udienza rinviata per consentire la citazione del terzo, dunque, segneranno anche il maturare delle preclusioni assertive e istruttorie nei rapporti tra le parti originarie del giudizio.

Laddove, invece, il giudice abbia ordinato la chiamata in causa del terzo in un momento diverso e successivo rispetto alle verifiche preliminari previste dall’art. 171-bis c.p.c., deve ritenersi che le preclusioni assertive e istruttorie eventualmente già maturate tra le parti originarie del giudizio dovranno essere fatte salve, argomentando sul piano sistematico dall’art. 269, quinto comma, c.p.c. oltre che dal principio di ragionevole durata del processo.

In questo caso, infatti, la chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non potrà valere per le parti originarie come una remissione in termini per svolgere delle attività assertive o delle richieste istruttorie da cui sono oramai decadute, se non appunto – come si è detto – nei ristretti limiti in cui ciò sarà reso necessario dalle nuove domande, eccezioni, difese e richieste istruttorie del terzo e relativamente ai rapporti con quest’ultimo.

7. Considerazioni conclusive.

Le novità che si sono passate in rassegna, come si è visto, non sono prive di aspetti problematici, soprattutto per quel che concerne la confusione tra i momenti di formazione del thema decidendum e delle istanze istruttorie, che nella riforma operata con la legge n. 353/1990 erano nettamente distinti e avevano subito una prima inopportuna sovrapposizione con le innovazioni introdotte dal d.l. n. 35/2005.

Può dirsi certamente positivo che nella nuova struttura del giudizio ordinario di cognizione l’oggetto del giudizio e le istanze istruttorie si cristallizzeranno definitivamente prima dell’udienza di prima comparizione, giacché le parti, i rispettivi legali e il giudice arriveranno all’udienza ex art. 183 c.p.c. con una cognizione piena e completa delle posizioni assunte dalle parti.

L’aspetto negativo, tuttavia, si può cogliere sul piano dell’organizzazione del lavoro del giudice, giacché aumenterà certamente l’attività da svolgere fuori udienza in assenza del contraddittorio delle parti – che, invece, può essere utile per svolgere certe verifiche preliminari – e diventerà maggiormente difficoltoso gestire un fascicolo senza avere un contatto con le parti, specie per ciò che concerne la scadenza del termine per lo svolgimento delle verifiche preliminari, che il giudicante dovrà ricordarsi autonomamente, senza un’udienza che gli consenta di stimolare il contraddittorio tra le parti sui punti ritenuti salienti e quindi senza che il fascicolo sia inserito nel ruolo d’udienza.

A ciò si aggiunga che, come si è anticipato, che il nuovo rito è stato disegnato dal D. Lgs. n. 149/2022 con una struttura abbastanza simile al rito societario disciplinato dal D. Lgs. n. 5/2003, che nell’esperienza pratica si è rivelato particolarmente complesso da gestire e farraginoso e dunque è stato abbandonato pochi anni dopo con la legge n. 69/2009.

Più in generale, non si può che ribadire che ogni riforma del rito è inutile se non è accompagnata da interventi volti a dotare gli uffici di magistrati, personale amministrativo e dotazioni adeguate che rendano il carico di lavoro sostenibile, così da far sì che il servizio giustizia possa essere reso in maniera davvero efficace ed efficiente a favore della collettività.


[1] La giurisprudenza di legittimità, invero, ha così interpretato l’art. 58 della legge n. 69/2009, che, per delimitare l’ambito temporale di applicazione della riforma del 2009, prevedeva che tali norme si applicassero “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”, ossia il 4.7.2009, dettando dunque una norma sostanzialmente sovrapponibile a quella dell’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 149/2022 (cfr. Cass. civ., sent. n. 19959/2017).

Più in generale, ai fini della pendenza della lite si deve aver riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione della citazione tramite consegna dell’atto al destinatario, non operando il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario introdotto da Corte cost. sent. n. 477/2002, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n. 23675/2014 e sent. n. 9535/2013).

Particolare attenzione occorrerà porre ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, giacché in tale caso non rileverà il perfezionamento della notifica dell’atto di opposizione, ma la data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (con riferimento alle innovazioni introdotte dalla legge n. 69/2009 cfr. Cass. civ. ord. n. 16005/2011 e ord. n. 4987/2016); di conseguenza, le norme introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022 si applicheranno esclusivamente alle opposizioni avverso decreti ingiuntivi emessi a seguito di ricorsi depositati successivamente al 28.2.2023.

[2] Cass. civ. sent. n. 19151/2019, ord. n. 12171/2020, ord. n. 13966/2020, ord. n. 14006/2020, ord. n. 14435/2020, ord. n. 18336/2020, ord. n. 21764/2020, ord. n. 25384/2020, ord. n. 26031/2020, ord. n. 26747/2020, ord. n. 26860/2020, ord. n. 26889/2020, ord. n. 3411/2021, ord. n. 5674/2021, ord. n. 9464/2021, ord. n. 25738/2021, ord. n. 26447/2022 e ord. n. 1108/2023.

Tale indirizzo ha esteso al caso dell’intervenuto deposito cartaceo di atti e documenti che avrebbero dovuto essere obbligatoriamente depositati telematicamente la soluzione in precedenza prospettata per il caso speculare di deposito per via telematica anziché con modalità cartacee dell’atto introduttivo del giudizio avvenuto anteriormente all’introduzione ad opera dell’art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. n. 83/2015 nell’art. 16 del d.l. n. 179/2012 del comma 1-bis, che aveva espressamente previsto tale facoltà anche per gli atti introduttivi (cfr. Cass. civ. sent. n. 9772/2016, sent. n. 22749/2016, ord. n. 14523/2017 e ord. n. 26622/2017).

[3] Trib. Torino ord. 6 marzo 2015; Trib. Foggia ord. 15 maggio 2015; Trib. Trani ord. 24 novembre 2015; Trib. Lodi ord. 4 marzo 2016; Trib. Vasto ord. 15 aprile 2016; Trib. L’Aquila ord. 14 luglio 2016; Trib. Locri, 18 ottobre 2016; Trib. Vasto sent. n. 180/2016; Trib. Benevento sent. n. 793/2017; Trib. Potenza sent. n. 481/2017; Trib. Avellino ord. 25 ottobre 2019; Trib. Catania sent. n. 4351/2019.

Hanno seguito, invece, l’orientamento poi sposato dalla giurisprudenza di legittimità Trib. Asti ord. 23 marzo 2015; Trib. Ancona ord. 28 maggio 2015; Trib. Palermo ord. 10 maggio 2016; Trib. Trani ord. 5 settembre 2016; Trib. Pescara ord. 8 settembre 2016; Trib. Perugia ord. 1 dicembre 2016; Trib. Spoleto sent. n. 162/2018; Trib. Teramo sent. n. 187/2020; Corte app. Potenza sent. n. 114/2022.

[4] In questa ipotesi, proprio perché nessuno si è costituito, la causa non è stata nemmeno iscritta a ruolo, per cui il giudice non dovrà nemmeno adottare un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.

[5] Cass. civ. sent. n. 1928/1990.

Nel caso in cui il giudizio non sia cancellato dal ruolo, secondo la giurisprudenza di legittimità si verifica una causa di nullità: Cass. civ., SS.UU., sent. n. 10389/1995, mentre a sezione semplice cfr. Cass. civ. sent. n. 4525/1992 e sent. n. 6298/1994.

[6] Cass. civ. sent. n. 7685/1994 e sent. n. 9730/2000.

In caso di pluralità di convenuti, la prosecuzione del giudizio dovrà essere accettata da tutti e pertanto tutti dovranno essersi costituiti; diversamente, dovrà procedersi ai sensi del combinato disposto dell’art. 171, primo comma, e dell’art. 307, primo comma, c.p.c. stante l’inscindibilità del rapporto processuale (cfr. Cass. civ. sent. n. 8878/1987).

[7] Devono continuare a ritenersi operanti i principi affermati da Cass., SS.UU., sent. n. 4309/2010 in merito alla natura discrezionale dell’autorizzazione alla chiamata in causa anche laddove l’istanza sia formulata dal convenuto. Di recente cfr. Cass. civ. sent. n. 25886/2020.

[8] L’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. anche alle ipotesi di procura inesistente è stata affermata da Cass. civ. sent. n. 11359/2014, ord. n. 10885/2018, sent. n. 16252/2020, sent. n. 23958/2020 e ord. n. 23353/2021.

La tesi più restrittiva, invece, è stata sostenuta da Cass. civ., SS.UU., sent. n. 10414/2017 nonché da Cass. civ. ord. n. 11930/2018, ord. n. 24257/2018 e ord. n. 5985/2021.

[9] Cass. civ., SS.UU., sent. n. 37434/2022.

[10] Cass. civ., SS.UU., n. 2866/2021. Cfr. anche, a sezione semplice, Cass. civ. ord. 24212/2018, ord. n. 23940/2019, ord. n. 22564/2020, ord. n. 24381/2021, sent. n. 29244/2021, ord. n. 40576/2021 e ord. n. 4016/2022.

[11] Cass. civ. sent. n. 2394/2020.

[12] Cass. civ. sent. n. 2299/2017.

[13] Cass. civ. sent. n. 14767/2014, ord. n. 21335/2017 e ord. n. 2512/2020.

[14] Sotto questo profilo, dunque, il funzionamento dei termini ex art. 171-ter c.p.c. sarà diverso da quello dei termini per il deposito delle memorie previste dall’art. 183, sesto comma, c.p.c., i quali sono congegnati dal legislatore come consecutivi, con la conseguenza che la proroga di uno al primo giorno non festivo successivo determina un corrispondente slittamento anche degli altri (cfr. Trib. Torino, 11 dicembre 2016).

Più in generale, sulla regola dell’automatico slittamento del termine successivo in caso di proroga del termine antecedente per il caso di termini plurimi cfr. Cass. civ. sent. 10741/1997 e sent. n. 13201/2006.

[15]  Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12310/2015, come poi specificata nella sua portata da Cass. civ., SS.UU., sent. n. 22404/2018, che ha appunto puntualizzato quanto esposto nel testo in merito al fatto che la domanda modificata non debba essere necessariamente “sostitutiva” di quella originaria ma possa anche “affiancarsi” ad essa.

Cfr. anche Cass. civ. ord. 4322/2019, ord. n. 11226/2019, ord. n. 31078/2019, ord. n. 2914/2020, ord. n. 9662/2020, ord. n. 18546/2020, ord. n. 20898/2020, ord. n. 3127/2021, sent. n. 3571/2021, ord. n. 4031/2021, ord. n. 26245/2021, ord. n. 199/2022, ord. n. 8127/2022, ord. n. 20768/2022, ord. n. 22539/2022 e ord. n. 26985/2022.

Secondo Cass. civ. ord. n. 20870/2019 si è al cospetto di un’inammissibile mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo. Si ha, invece, semplice emendatio libelli quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

[16] Cass. civ., SS.UU., sent. nn. 26242/2014 e 26243/2014, nonché Cass. civ., sent. n. 20870/2020, che ha puntualizzato che la facoltà per le parti di modificare domande e formulare istanze istruttorie svincolate dalle preclusioni assertive e istruttorie opera esclusivamente a seguito del rilievo officioso da parte del giudice e non quando tale rilievo non vi sia stato e la parte intenda sua sponte dedurre e provare una nullità (più in generale: un fatto suscettibile di essere posto a fondamento di un’eccezione rilevabile d’ufficio) in precedenza non allegata e nemmeno rilevata ex officio dal giudicante.

[17] Cfr., ex multis, Cass. civ. sent. n. 1859/2018 e ord. n. 31939/2019.

[18] Cass. civ. sent. n. 459/1982, sent. n. 3725/1984.

[19] Cass. civ. ord. n. 4724/2019.

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