La Corte di Cassazione il 27/05/2026 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 23/10/2025, che in riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 17/11/2022 aveva condannato a sei mesi di reclusione ed euro 250 di multa (pena sospesa) A.B., all’epoca consigliere comunale di Verona, che – nel corso di una seduta del Consiglio comunale nel luglio 2018 – si era rivolto alle attiviste del movimento Non Una di Meno facendo il “saluto romano”.

La vicenda si inserisce nel quadro delle decisioni della Suprema Corte in materia di reati relativi a manifestazioni pubbliche, e in particolare a gestualità richiamanti il disciolto partito fascista (art.5 L.n.645/1952 Legge Scelba – art.2 d.l.n.122/1993 Legge Mancino).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U n. 16153 del 18/01/2024, CED 286241), risolvendo un contrasto giurisprudenziale a riguardo, con la sentenza n.16153 del 18/01/2024, CED 286241, hanno affermando il principio di diritto che “la condotta, tenuta nel corso di una pubblica riunione, consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel cosiddetto “saluto romano” integra il delitto previsto dall’art. 5 legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo alle circostanze del caso, sia idonea ad attingere il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disp. trans. fin. Cost., potendo altresì integrare il delitto, di pericolo presunto, previsto dall’art. 2, comma 1, d.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ove, tenuto conto del complessivo contesto fattuale, la stessa sia espressiva di manifestazione propria o usuale delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all’art. 604-bis, secondo comma, cod. pen. (già art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654)”.

Di seguito il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n.453 del 27/05/2026 e quello della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n.3076 del 23/10/2025.

SENTENZA CASSAZIONE N. 453/2026

SENTENZA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA N. 3076/2025

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