Uso consapevole, vigilato, proficuo e responsabile dell’intelligenza artificiale nell’esercizio delle funzioni

Questo vademecum si rivolge a chi entra oggi nelle funzioni giudiziarie e troverà, già sulla propria postazione, strumenti di intelligenza artificiale (AI) generativa. Non è un manuale tecnico né un testo di divieti: è un metodo di lavoro. La tesi che lo attraversa è semplice e scomoda: il rischio principale dell’AI in giurisdizione non riguarda la macchina, ma il giudice. Prima ancora di alterare un provvedimento, l’AI può alterare — in modo silenzioso e graduale — il modo in cui il giudice legge gli atti, costruisce il problema, forma il proprio convincimento.

Il documento è diviso in quattro parti. La Parte I (generale) colloca la questione nel suo contesto largo: che cosa sia davvero l’AI generativa, quali criticità strutturali la accompagnino, che cosa muova sul terreno dei diritti, delle libertà e della democrazia, e perché l’unico atteggiamento adeguato alla complessità sia un approccio critico e disvelatore, né apocalittico né integrato. La Parte II (metodologica) fissa i principi, il quadro delle fonti vigenti al 01/09/2026, la mappa dei rischi cognitivi e il «semaforo» degli usi consentiti, condizionati e vietati. La Parte III (pratica) traduce i principi in un decalogo operativo, in un protocollo di sessione in tre tempi (prima, durante, dopo), in un metodo di verifica delle citazioni, in regole di formulazione delle istruzioni, in una disciplina dei dati e in checklist di autovalutazione. La Parte IV (congedo) restituisce al lettore le conclusioni del volume da cui questo vademecum discende e le speranze, dichiaratamente velate, che lo chiudono.

Tre messaggi da portare via, se non si legge altro:

  1. Si usano solo i sistemi autorizzati dal Ministero della giustizia e solo dentro il dominio giustizia. Nessuna versione consumer, nessun atto su strumenti esterni: questo è il confine, non un consiglio.
  2. L’AI è ammessa nella fase analitica e ricostruttiva, mai nella fase valutativa e decisionale. Il dispositivo, la motivazione, la valutazione delle prove e il convincimento sono e restano del giudice.
  3. La validazione dell’output è un atto critico, non una firma. Un controllo che si limita a ratificare è formalmente una supervisione e sostanzialmente un’abdicazione.

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