di Andrea Penta

SOMMARIO: 1. Lo stare decisis: le origini storiche del principio – 2. I capisaldi dello stare decisis – 3. Lo stare decisis orizzontale e quello verticale e l’overruling – 4. Il principio dello stare decisis è presente anche nel nostro sistema? – 5. Il rinvio pregiudiziale previsto nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Luiso – 6. Osservazioni conclusive.

  • Lo stare decisis: le origini storiche del principio.

Lo stare decisis (“rimanere su quanto deciso”[1]) è un principio generale dei sistemi di common law (da intendersi come diritto di creazione giurisprudenziale, in contrapposizione al diritto legislativo, costituito invece dalle norme prodotte dal legislatore)[2], in forza del quale il giudice è obbligato a conformarsi alla decisione adottata in una precedente sentenza, nel caso in cui la fattispecie portata al suo esame sia identica o, almeno, simile a quella già trattata nel caso in essa deciso. In questo modo, i precedenti desunti dalle sentenze anteriori operano come fonte di diritto.

La formula “stare decisis” (mutuata dall’antica massima “stare decisis et non quieta movere“) venne utilizzata per la prima volta in Inghilterra nel 1670 dal giudice Hale. Tra il Cinque ed il Seicento si affermò il criterio di ritenere vincolanti le decisioni assunte dalla Exchequer Chamber, che per casi di particolare rilievo riuniva i giudici regi della Court of Exchequer, della Court of King’s/Queen’s Bench e della Court of Common Pleas. A fine Seicento la vincolatività delle decisioni dell’Exchequer Chamber era ormai pacifica[3]. Con la diffusione nel XVIII secolo di law report affidabili, che consentivano una ricerca attendibile dei precedenti applicabili, la prassi di conformarsi ai precedenti giudiziari cominciò ad essere percepita come un obbligo, anche grazie all’alto prestigio sociale dei giudici[4].

Nella seconda metà del XIX secolo vennero emanati nel Regno Unito i Judicature Acts del 1873 e 1875 che, nel riorganizzare il sistema delle corti inglesi, fissarono per la prima volta positivamente il principio per cui i giudici inferiori erano tenuti a rispettare i precedenti desumibili dalle sentenze dei giudici superiori[5], decretando formalmente l’obbligo di reiterazione del precedente giuridico.

Frattanto, il principio dello stare decisis era entrato nell’ordinamento degli Stati Uniti, dopo il distacco delle Tredici colonie dalla madrepatria e, nel corso del XIX e XX secolo, venne applicato negli ordinamenti degli ex possedimenti britannici che via via conseguirono l’indipendenza.

  • I capisaldi dello stare decisis.

L’efficacia vincolante della sentenza è, di regola, limitata alla sola ratio decidendi[6] (la quale va estrapolata sulla base di un procedimento logico di tipo induttivo)[7], ossia agli argomenti essenziali addotti dal giudice per giustificare la decisione del caso a lui sottoposto.

Le rimanenti parti della sentenza, ossia le argomentazioni non essenziali per la decisione, costituiscono i cosiddetti obiter dicta, ai quali non è riconosciuta efficacia vincolante, ma solo persuasiva, in ragione della solidità delle argomentazioni su cui sono fondate.

Al fine sia di giustificare l’applicazione di precedenti già enunciati in precedenza sia di agevolare l’uso futuro dei precedenti per la prima volta da essi affermati, i giudici di common law tendono ad adottare, nella stesura delle sentenze, uno stile curato, illustrando in modo molto dettagliato e circostanziato come sono giunti alla decisione.

Altro fattore decisivo, nell’ottica di favorire il ricorso a precedenti, è quello della conoscibilità delle sentenze, assicurata da apposite pubblicazioni note come Law Reports: si tratta di raccolte di decisioni giudiziali selezionate, pubblicate periodicamente da privati o da organismi ufficiali.

  • Lo stare decisis orizzontale e quello verticale e l’overruling.

Premessa la distinzione tra lo stare decisis[8] orizzontale (che si ha quando il giudice si conforma ad una precedente pronuncia già emanata dal suo stesso ufficio) e quello verticale (che si ha quando il giudice si conforma ad una precedente pronuncia emanata da un giudice a lui superiore, per competenza o funzione), mentre nel secondo caso il giudice inferiore è obbligato a conformarsi ai precedenti desumibili dalle pronunce di quello superiore, nel primo non tutti gli ordinamenti obbligano il giudice a conformarsi ai precedenti[9]; quando ciò non avviene (come negli Stati Uniti[10]), il precedente non ha efficacia vincolante (binding), ma solo persuasiva (persuasive), la stessa che hanno gli obiter dicta, i precedenti desumibili da pronunce di corti inferiori e le dissenting opinions, ossia le posizioni di membri del collegio giudicante che non hanno trovato il consenso della maggioranza ma che, nondimeno, possono essere espresse in sede di sentenza.

Un precedente vincolante può, poi, essere revocato da un giudice superiore a quello che lo ha stabilito, nonché, laddove non opera lo stare decisis orizzontale, da un giudice appartenente allo stesso ufficio di quest’ultimo[11]. La revoca, che è detta overruling, determina l’esclusione retroattiva del precedente (reputato errato o, comunque, inadeguato)[12] e la sua sostituzione con il nuovo precedente stabilito dal giudice che l’ha operata. L’overruling deve essere adeguatamente motivato con riferimento, ad esempio, ad una più approfondita analisi della fattispecie, al mutamento delle circostanze di fatto o all’interesse pubblico.

Negli Stati Uniti è possibile altresì il prospective overruling, ossia l’esplicitazione di una nuova regola applicabile al caso concreto, ma solo in prospettiva futura, con esclusione dunque della controversia che si sta decidendo, per tutelare l’affidamento delle parti e la certezza del diritto. È possibile anche un anticipatory overruling, ossia la disapplicazione del precedente di una Corte Suprema da parte di una corte inferiore fondato sulla ragionevole certezza che la Corte Suprema avrebbe cambiato il precedente (avvalorata dalle decisioni più recenti di tale ultimo giudice).

La vincolatività del precedente può, inoltre, essere superata con il distinguishing[13]: in questo caso il giudice esclude l’applicabilità di uno specifico precedente al caso di specie sulla base delle differenze in fatto che possano marcare una significativa (su aspetti essenziali) distanza fra la fattispecie portata al suo esame e la fattispecie in passato decisa da altro giudice, sempre che tali differenze si possano considerare rilevanti per la questione da decidere.

  • Il principio dello stare decisis è presente anche nel nostro sistema?

Il principio dello stare decisis non è, di regola, presente nei sistemi di civil law (che traggono origine dalle codificazioni)[14], anche se alcuni di questi ordinamenti prevedono una sorta di vincolatività dei precedenti desumibili dalle sentenze delle corti supreme, le quali svolgono una “funzione nomofilattica”[15]. In queste evenienze, peraltro, al contrario delle norme di common law, non si è in presenza di un obbligo di reiterazione[16].

Invero, la singola sentenza – oltre a decidere il caso di specie – può qui avere una più o meno incisiva forza persuasiva, in genere promanante dall’autorità del giudice che l’ha emanata e, ancor di più, dalla solidità della linea argomentativa seguita[17].

Nel contesto nel nostro sistema giuridico, il primo richiamo di un segnale in tal senso non può che essere operato al primo comma dell’art. 384 c.p.c., in base al quale la Corte di cassazione, «quando decide il ricorso proposto a norma dell’articolo 360, primo comma n. 3, e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza deve enunciare il principio di diritto»[18].

Il principio di diritto, ai sensi dell’art. 363, terzo comma, c.p.c., «può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza». In tal caso, la pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito (quarto comma)[19].

Ancora, ai sensi del primo comma della medesima disposizione, «Quando le parti non abbiano proposto ricorso nei termini di legge o vi abbiano rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in Cassazione e non è altrimenti impugnabile, il procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi»[20].

Principi analoghi valgono per la giustizia amministrativa, atteso che il quinto comma dell’art. 99 c.p.a. stabilisce che: «Se ritiene che la questione è di particolare importanza, l’adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l’estinzione del giudizio. In tali casi la pronuncia dell’adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato».

Solo in un caso il giudice è tenuto a conformarsi al precedente (recte, alla pronuncia della Suprema Corte). Ai sensi del secondo comma dell’articolo 384 c.p.c., la Corte di cassazione, «quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte»[21]. Se il giudice di merito destinatario del rinvio non si uniforma, la sua sentenza potrà essere impugnata in Cassazione. Al di fuori di questa ipotesi, poiché il giudice, in un altro processo, non può essere sanzionato per il fatto di non essersi uniformato ad un precedente e il suo provvedimento non può essere impugnato, e tanto meno annullato, per il fatto in sé che non sia conforme ad un precedente, si è, a ben vedere, in presenza di una pronuncia avente un’efficacia (non vincolante, ma) meramente “dissuasiva” (o di moral suasion), data la particolare autorevolezza dell’organo (funzionalmente preposto alla nomofilachia e collocato al vertice del sistema delle impugnazioni) da cui promana[22]. Pertanto, nel caso in cui, nel decidere un caso identico o, almeno, simile, intenda discostarsi dal “precedente” (essendo la valutazione cambiata nel tempo o essendo state introdotte o modificate altre disposizioni in qualche modo correlate o, ancora, essendo mutato semplicemente il contesto culturale e/o sociale), dovrà specificare le ragioni della sua scelta[23].

Va altresì ricordato che, in base all’art. 374, comma 3, c.p.c.: “Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”. Da ciò si evince che, in caso di dissenso, la scelta di modificare un orientamento assunto dalla Corte a sezioni unite spetta esclusivamente alle stesse sezioni unite[24]. In definitiva, il dissenso delle sezioni semplici deve essere motivato e deve esprimersi non direttamente, ma mediante la richiesta di un nuovo intervento delle sezioni unite[25].

Ancora. Nella motivazione delle decisioni si sollecita il richiamo dei precedenti conformi. Invero, l’art. 118 disp. att. c.p.c., nel fissare le regole della motivazione della sentenza, richiede l’esposizione «dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi». A sua volta, l’art. 348-ter c.p.c., nel disciplinare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello che non ha ragionevole probabilità di essere accolto, invita il giudice a fare «riferimento a precedenti conformi».  

In ambito lavoristico, l’art. 420-bis c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di primo grado, qualora per decidere una controversia si debba interpretate una clausola di un contratto collettivo nazionale, di adottare subito la decisione, emanando una sentenza sulla questione pregiudiziale, impugnabile direttamente con ricorso per Cassazione (sentenza «impugnabile soltanto con ricorso immediato in Cassazione»)[26]. La pronuncia della S.C. avrà efficacia vincolante nello specifico processo, perché il giudice del merito al quale ritornerà la causa dovrà decidere conformandosi alla soluzione del problema interpretativo (o di efficacia o invalidità) adottata dalla Cassazione, ma si rifletterà anche su altri processi in cui la questione si riproponga. In base al combinato disposto dell’articolo 420-bis c.p.c. e dell’articolo 64 d.lgs n. 165/2001, le sezioni unite hanno, infatti, affermato[27] che «la sentenza della Corte resa sulla questione pregiudiziale reca, per i giudici di merito diversi da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata in Cassazione, un vincolo procedurale, nel senso che costoro, ove non intendano uniformarsi alla pronuncia della Corte, devono provvedere, ma con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 420-bis cpc, in modo da consentire alle parti il ricorso immediato e la verifica, da parte del giudice di legittimità, della correttezza della diversa opzione interpretativa seguita».

E’ stato, inoltre, introdotto l’art. 360-bis c.p.c., intitolato «Inammissibilità del ricorso», il cui punto n. 1 così dispone: Il ricorso è inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa». Da ciò consegue che, se la soluzione adottata dal giudice di merito è conforme alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, salvo l’esito di un secondo passaggio, concernente la valutazione degli elementi offerti dal ricorrente per indurre la Corte a mutare il suo orientamento[28].

Da ultimo, è opportuno ricordare che il controllo di costituzionalità delle leggi è affidato, nel nostro sistema, ad una Corte Costituzionale, le cui decisioni – che sovente hanno natura meramente interpretativa – sono vincolanti per tutte le altre Corti.

  • Il rinvio pregiudiziale previsto nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Luiso.

Una delle più importanti novità contenute nel progetto di riforma del codice di rito elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal Prof. Luiso riguarda l’istituzione del cd. rinvio pregiudiziale (art. 9, lett. g), in virtù del quale si potrà ottenere – a fronte di una questione di diritto nuova, sia di diritto sostanziale che processuale (ove, peraltro, il carattere della “novità” non è inteso in senso assoluto, quale conseguenza di uno ius superveniens, come è dato evincere dalla scelta legislativa di dare rilievo pure alla questione che “non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte” Suprema), e suscettibile di riproporsi in numerosi altri casi – una immediata pronuncia della Cassazione, evitando così che si debbano attendere anni prima di avere una linea interpretativa definita su tale questione. Si consideri, ad esempio, che – come evidenziato nella stessa relazione di accompagnamento del nuovo testo di legge – per ottenere una prima sentenza della Cassazione sull’individuazione del soggetto onerato di promuovere la mediazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sono stati necessari quasi sei anni.

Orbene, “scomodare” la Corte per esprimere un principio di diritto limitandone la vincolatività al procedimento nell’ambito del quale è stata rimessa la questione, nonostante quest’ultima sia di particolare rilevanza e, soprattutto, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito, risulterebbe “antieconomico”[29]; ragion per cui, per quanto, come si è visto, non esista nel nostro sistema (a differenza di quello anglosassone) la forza vincolante del ‘precedente’, occorrerebbe prevedere che il giudice di merito, chiamato a decidere analoga controversia, possa discostarsi dal principio enunciato solo adeguatamente motivando, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 360-bis, n. 1), c.p.c., in ordine alla sussistenza di elementi idonei a giustificare la difforme decisione. Ciò tenuto conto che, benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello “stare decisis”, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell’ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un’interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomifilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative[30].

Né paiono convincenti i dubbi – espressi da una certa dottrina – circa la compatibilità, addirittura dello stesso rinvio pregiudiziale in quanto tale, con il principio costituzionale della soggezione del giudice (in questo caso, di merito) “soltanto alla legge”. E ciò nel senso che il nuovo strumento, per il solo fatto di “vincolare” il giudice del procedimento (ma i dubbi, in questa prospettiva, aumenterebbero, ove si riconoscesse alla pronuncia della Cassazione una generalizzata efficacia vincolante), introdurrebbe una sorta di “gerarchizzazione” dei rapporti tra giudici di merito e giudice di legittimità. Invero, sembra potersi replicare ad una simile obiezione che la scelta di attribuire all’intervento della Corte una portata che vada anche oltre il procedimento, che pure ha costituito l’occasione per la sua adozione, risponde all’esigenza di meglio garantire la certezza del diritto, e con essa la stessa effettività della tutela giurisdizionale, secondo la previsione di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione Edu. Difatti, se è vero che la Corte di Strasburgo[31] ha escluso esservi violazione della norma suddetta nel caso in cui, sul piano nazionale, vi siano divergenze e soluzioni giurisprudenziali differenti in relazione a casi simili (ma sempre, beninteso, che non vi sia un livello, addirittura, di arbitrarietà nei contrapposti indirizzi), essa, tuttavia, ha riconosciuto delle ipotesi in cui vi “è stata comunque una violazione dell’articolo 6 della Convenzione a causa della profonda e persistente incertezza giudiziaria a cui la Corte Suprema non ha posto rimedio in modo soddisfacente[32].

Né, d’altra parte, appaiono condivisibili le perplessità – espresse sul piano della compatibilità del nuovo strumento con il testo costituzionale – legate al fatto che la Corte di cassazione assumerebbe improprie “funzioni consultive”, non in linea con la sua posizione di organo investito della funzione di “ius dicere”[33]. Sul punto, ammesso che davvero la pronuncia della Corte non possa considerarsi espressione di potestas iudicandi (o, meglio, di esercizio di una giurisdizione di diritto soggettivo), appare agevole replicare che, secondo la giurisprudenza costituzionale[34] – chiamata a pronunciarsi sulla natura dell’attività svolta dalla Suprema Corte a norma dell’art. 363 c.p.c. – va “esclusa la necessità che il procedimento innanzi al giudice di legittimità si concluda con una decisione che abbia tutti gli effetti usualmente ricondotti agli atti giurisdizionali”, atteso che la “funzione nomofilattica svolta dalla Corte di cassazione” può essere “espressione di una giurisdizione che è (anche) di diritto oggettivo, in quanto volta a realizzare l’interesse generale dell’ordinamento all’affermazione del principio di legalità, che è alla base dello Stato di diritto”.

  • Osservazioni conclusive.

Uno studioso statunitense[35] ha affermato: «I giudici rimangono figure assai più centrali nel sistema di common law di quanto non siano nei Paesi a diritto codificato […] il diritto di tradizione romanistica è sostanzialmente incentrato sui codici, mentre il common law continua ad essere sostanzialmente incentrato sui giudici».

Per quanto il nostro sistema giuridico, al pari di quelli dei restanti Paesi del civil law, non si concili con la ‘cultura del precedente’, è opportuno che le ragioni per il cambiamento siano forti, consapevoli e convincenti per poter prevalere sulle ragioni della stabilità, anche al fine di tutelare l’affidamento[36].

Innegabili sono, infatti, i vantaggi derivanti dall’affidamento fatto sui precedenti: la stabilità e ragionevole prevedibilità (sulla base di una valutazione ex ante) del diritto (recte, della soluzione di un giudizio), nonché l’efficienza dell’amministrazione della giustizia. In quest’ottica, la Corte di cassazione «assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge»[37]. Pertanto, anche nelle ipotesi in cui sia possibile più di una soluzione ermeneutica, deve comunque essere garantita l’uniformità dell’interpretazione, potendosi i mutamenti di giurisprudenza allora giustificarsi solo per ragioni gravi.

Senza tralasciare che una conseguenza positiva, sia pure indiretta, della detta prevedibilità è rappresentato dall’effetto deflattivo, atteso che l’esito pressocchè certo del processo fondato su precedenti consolidati e diffusamente applicati indurrebbe a non instaurare un giudizio o, almeno, a non proporre impugnativa avverso la pronuncia che si sia uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato, oltre che a favorire accordi transattivi. 

Ovviamente, affinchè i giudici di merito possano essere messi nelle condizioni di conoscere i precedenti, è indefettibile la meritoria attività di selezione e di massimazione posta in essere dai giudici dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo presso la cassazione.

A ben vedere, la questione intercetta quella, che esonda i confini del presente scritto, della contrapposizione tra la concezione della Cassazione come Corte suprema, dotata dello scopo principale di garantire il diritto oggettivo (Ius Constitutionis) e quella della Cassazione come giudice di impugnazione, cioè come giudice di terza istanza, incaricato precipuamente di garantire i diritti soggettivi assicurando la giustizia nel caso concreto (Ius litigatoris).

Occorrerebbe forse porsi la domanda se la deriva produttivistica che ha connotato l’attività anche della Suprema Corte negli ultimi anni non sia andata, sia pure indirettamente, a detrimento del prestigio e dell’autorevolezza dell’organo apicale della giurisprudenza, in tal guisa rendendo di fatto irrealizzabile l’obiettivo di favorire la formazione di precedenti connaturati nel sistema del diritto vivente e, con essi, la certezza del diritto (impregiudicata, ovviamente, l’evoluzione giurisprudenziale dello stesso).


[1] Stare decisis indica un obbligo giuridico per il giudice successivo a non discostarsi da certi precedenti, anche qualora li dovesse considerare sbagliati o ingiusti.

[2] Il termine “Common Law” nasce, secondo l’opinione tradizionale, nel 1066 d.C, in seguito alla conquista dell’Inghilterra da parte di Guglielmo di Normandia.

[3] Per una ricostruzione storica dell’istituto, si rinvia, sul relativo portale, a Wikipedia, l’enciclopedia libera.

[4] C. MARCHETTI, A. PERRONE, Il common law, in G. B. Portale, Lezioni di diritto privato comparato, Torino, 2007 (II ed.), 63.

[5] A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, in Scialoja-Branca (a cura di), Commentario del Codice Civile, Bologna 1977, 525, ricorda che “l’espressione ‘precedente’ viene usata dai giuristi anglosassoni per indicare il principio di diritto (ratio decidendi) che è stato applicato da un giudice per decidere un caso analogo a quello su cui ora lo stesso o un altro giudice deve pronunciarsi e la forza normativa del precedente consiste nel vincolo, più o meno intenso a seconda delle circostanze, che induce ad applicare al nuovo caso lo stesso principio di diritto che fu applicato allora”. ID, Sistemi giuridici comparati. Giuffrè, 1998.

[6] Nel diritto americano è più frequente l’espressione “holding”, utilizzata sempre per indicare la statuizione universale (ruling) che definisce la questione sollevata davanti alla corte.

[7] La ratio decidendi di un caso non viene determinata dai giudici che decidono il caso, ma è identificata dai giudici successivi, i quali devono stabilire se la decisione costituisce oppure meno un precedente, esaminando comparativamente i fatti oggetto dei due casi.

[8] Va evidenziato che il vincolo dello stare decisis differisce dall’obbligo di rispettare la res judicata (che è la disciplina del concreto caso controverso).

[9] P. STEIN, Common law (paesi di), I) Diritto inglese, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, vol. VII, afferma che la regola ha una declinazione particolarmente rigorosa nell’esperienza inglese, ma ricorda che nel 1966 la House of Lords annunciò che in casi eccezionali si sarebbe discostata dalle proprie precedenti decisioni, ove avesse ritenuto giusto farlo. Il fondamento della regola è differente nei due casi: per i giudici inferiori si tratta di un corollario del rapporto gerarchico, cui sono sottoposti in conseguenza dell’organizzazione piramidale delle corti.

[10] C. J. PETERS, Precedent in the United States Supreme Court [1 ed.], 978-94-007-7950-1, 978-94-007-7951-8 Springer Netherlands 2013. L’American Digest System raggruppa le headnotes (vale a dire, le massimizzazioni delle sentenza ad opera dello stesso giudice estensore) delle decisioni pubblicate nel National Reporter System, ordinando in modo sistematico i casi decisi su uno stesso punto.

[11] Tuttavia, esiste un vero e proprio divieto a superare la regola del precedente in alcune materie, per la maggiore necessità di certezza che le stesse richiedono: le cc.dd. rules of property, rules of contract e rules of procedure. Per le prime due vi è, infatti, una esigenza di tutela di interessi non solo individuali ma anche collettivi, nelle ultime invece l’uniformità garantisce una maggiore facilità a conformarvisi, mentre una interpretazione erronea è comunque incapace di creare danni ad interessi individuali o collettivi.

[12]  R. Caponi, Retroattività del mutamento di giurisprudenza: limiti, in Foro it., 2011, I, 3344.

[13] Si possono distinguere due tipi di distinguishing: a) un d. debole, che consiste semplicemente nel riscontrare che la ratio decidendi del precedente non è applicabile ai fatti del nuovo caso; b) un d. forte, che consiste, invece, nel rilevare che, pur essendo prima facie applicabile al nuovo caso la ratio decidendi del precedente, il nuovo caso contiene un elemento di fatto ulteriore (un fatto impeditivo), assente nei fatti del precedente, che rende inadeguata la soluzione giuridica adottata nel precedente.

[14] L’art. 5 del codice civile francese addirittura proibisce l’uso di decisioni come precedenti, tanto che la Cour de Cassation non cita mai nei propri giudizi le decisioni precedenti.

[15] E. SCODITTI, Giurisdizione per principi e certezza del diritto, su Questione giustizia n. 4/2018, 24. La funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, com’ è noto, è attribuita al Supremo Collegio dall’art. 65 del r.d. n.12 del 1941 sull’ordinamento giudiziario.

[16] Per un’analisi diffusa delle varie questioni si rinvia a G. GORLA, I Tribunali Supremi degli stati italiani, fra i secoli XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello stato e della sua uniformazione fra stati, in La formazione storica del diritto moderno in Europa, I, Firenze, 1977, e A. PIZZORUSSO, La motivazione delle decisioni della Corte Costituzionale: comandi o consigli?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963. Mentre per il primo il valore non vincolante, ma “persuasivo”, sempre però giuridicamente rilevante, spetterebbe non al singolo precedente, ma alla “giurisprudenza” della Cassazione (in genere, e non delle sue sole Sezioni Unite) e cioè ad un insieme di decisioni “fra loro conformi e senza dissensi rispetto ad altre”, per il secondo, invece, esso sarebbe proprio di ogni singola pronunzia. Contrario alla tesi della vincolatività del precedente nel nostro sistema fu E. BETTI, L’interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, secondo il quale la ratio decidendi di una sentenza precedente “non si impone al futuro giudice come un precetto giuridico da osservare, ma fa appello unicamente all’intelligenza e al senso critico del decidente, chiamandolo ad apprezzare il criterio di decisione adottato quanto al suo valore interpretativo: a riconoscere cioè se esso risponda alle esigenze del caso deciso e al disegno di coerenza dello ius conditum, se rappresenti insomma, una interpretazione esatta delle norme giuridiche in discussione”.

[17] In senso favorevole al vincolo del precedente si sono espresse Cass. 13 maggio 1983, n. 3275 (secondo cui “Soddisfa l’obbligo della motivazione della sentenza di cui all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. il mero riferimento da parte del giudice del merito alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla soluzione di una questione univocamente espressa dalla suprema Corte.”), 3 dicembre 1983, n. 7248 (secondo cui “Nell’esercizio del suo potere-dovere d’interpretazione della norma applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, il giudice è libero di non adeguarsi all’opinione espressa da altri giudici e può anche non seguire l’interpretazione proposta dalla Corte di Cassazione (salvo che si tratti di giudizio di rinvio), così come può dissentire dalle mere motivazioni delle pronunzie della Corte costituzionale non influenti direttamente sulla declaratoria di illegittimità o sul riconoscimento della legittimità di una specifica disposizione. Tale libertà non esclude, peraltro, l’obbligo dello stesso giudice di addurre ragioni congrue, convincenti a contestare e far venir meno l’attendibilità dell’indirizzo interpretativo rifiutato.”), e 30 luglio 1986, n. 4895. Più di recente merita di essere segnalata Cass., sez. 3, 11 gennaio 2007, n. 395, a mente della quale “Deve ritenersi adeguatamente motivata e, per l’effetto, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., la sentenza del giudice del merito che rigetti una tesi giuridica prospettata dalla parte qualificandola erronea in applicazione di un principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, trascrivendo il principio stesso e richiamando gli estremi delle pronunce invocate.”.

[18] Il precedente rimane in questo caso, tuttavia, un insieme di fatto e diritto, contenendo altresì la risoluzione di questioni giuridiche ad esso inerenti. Sul rapporto tra presupposti di fatto e principio di diritto, cfr. M. MORELLI, L’enunciazione del principio di diritto, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana, II ed., Bari, 2015, 425 ss.

[19] Sul rapporto tra precedente e principio di diritto cfr., A. PROTO PISANI, Il precedente nella giurisprudenza, in Foro it., 2017, V, 277 ss., specie § 2.

[20] La richiesta del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al Primo Presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

[21] I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.

[22] Per un approfondito esame di tale aspetto, v. P. CURZIO, Il giudice ed il precedente, in Giustizia civile, n. 4/2018, 37 ss.

[23] M. TARUFFO, Aspetti del precedente giudiziale, in Criminalia, 2014, 50 ss., afferma che «il giudice è obbligato a giustificare adeguatamente la sua decisione quando sceglie di non uniformarsi al precedente». In particolare, la distinzione tra caso identico e caso simile rileva sul piano dell’onere argomentativo. Invero, mentre adducendo un precedente (vincolante) sullo stesso caso si è assolto il detto onere (nel senso che, qualora non emergano elementi, e argomenti, in contrario, il caso può e deve essere risolto applicando il precedente), adducendo un precedente su un caso diverso, invece, non si è assolto il detto onere, occorrendo, a tal fine, altresì sviluppare un ragionamento analogico dal quale risulti che il precedente ed il nuovo caso abbiano in comune elementi decisivi e costruire una ratio più generale che, contemplando tali elementi, sussuma il nuovo caso sotto la vecchia ratio.

[24] Sul rapporto tra sezioni semplici e sezioni unite, cfr. R. RORDORF, La nomofilachia nella dialettica sezioni semplici-sezioni unite e Cassazione-Corte costituzionale, in M. Acierno, P. Curzio, A. Giusti, La Cassazione civile, cit., 537 ss. La regola, introdotta per le sezioni unite civili, tende a generalizzarsi: vale anche per la giustizia amministrativa (il terzo comma dell’articolo 99 del codice del processo amministrativo sancisce che, all’interno del Consiglio di Stato, «se la sezione cui è assegnato il ricorso ritiene di non condividere un principio di diritto enunciato dall’adunanza plenaria, rimette a quest’ultima, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso») e contabile. E, da ultimo, è stata estesa anche alle sezioni unite penali: l’art. 618, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, dispone, infatti, che «Se una sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalla sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso».

[25] Va altresì ricordato che, in base al secondo comma dell’art. 374 c.p.c., “… il primo presidente può disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelle che presentano una questione di massima di particolare importanza”, in tal guisa conferendo al Primo Presidente un penetrante potere di iniziativa motu proprio.

[26] Cfr. G. IANNIRUBERTO, L’accertamento pregiudiziale sull’interpretazione, validità ed efficacia dei contratti collettivi, in G. Ianniruberto e U. Morcavallo (a cura di), Il nuovo giudizio di cassazione, II ed., Milano, 2010, 111 ss.

[27] Cass., sez. un., 23 dicembre 2010, n. 20075.

[28] Cfr., sul punto, Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155.

[29] Il problema si è posto, mutatis mutandis, anche nel processo del lavoro, in tema di procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all’art. 420 bis c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20075/2010, cit.).

[30] Cass., sez. un., 31 luglio 2012, n. 13620.

[31] Cfr. sent. 22/12/15, Stanković e Trajković c. Serbia.

[32] Sent. 13/9/11, Živić c. Serbia; in particolare § 46.

[33] Il rilievo è di S. GUIZZI, Osservazioni critiche al progetto di riforma del codice di rito.

[34] Corte cost., sentenza n. 119 del 13 maggio 2015.

[35] SCHAUER, Thinking Like a Lawyer. A New Introduction to Legal Reasoning, Harvard College, 2009, trad. it. Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione, Roma, 2016, 156.

[36] In quest’ottica si richiama Sez. U, Sentenza n. 4135 del 12/02/2019, in Judicium, 25.2.2019, con nota di M. FARINA, Porte chiuse alla rimessione in termini nel caso di “puro e semplice” errore di diritto della parte (meglio, del suo difensore), secondo cui “L’affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il prospective overruling, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della S.C., eventualmente a Sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente”.

[37] Potrebbe, peraltro, anche escludersi che la funzione di assicurare l’interpretazione uniforme del cittadino implichi necessariamente l’efficacia giuridicamente impegnativa erga omnes dei precedenti della Suprema Corte

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