di Barbato, Rosario Capolongo, Giudice del lavoro del Tribunale Napoli Nord

Uno dei punti principali della riforma della giustizia civile è rappresentato dalla stabilizzazione delle modalità di trattazione introdotte a seguito della nota emergenza pandemica del 2020.

Occorre, quindi, analizzare le ragioni in base alle quali strumenti emergenziali, per loro stessa natura eccezionali e temporanei, stiano diventando modalità ordinarie di celebrazione dei processi.

In base all’art. 11, comma 17, legge 26 novembre 2021, n. 206, infatti, il Governo, al fine di incrementare l’efficienza e la celerità della risposta giurisdizionale, deve ispirarsi anche ai seguenti principi e criteri direttivi: “l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice; n) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di procedura civile;”.

I nuovi modelli di trattazione sono nati come strumenti temporanei ed eccezionali volti a realizzare un equo bilanciamento tra l’esigenza di prevenire contatti interpersonali e le conseguenti occasioni di contagio, da un lato, e, dall’altro, di garantire l’amministrazione della giustizia durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica[1], ed, ora, vengono istituzionalizzati, affiancandosi alla trattazione in presenza che per lunghissimo tempo ha rappresentato il modello principale, se non esclusivo, di celebrazione dell’udienza.

Tale scelta legislativa, però, non è casuale in quanto l’esperienza pandemica ha dimostrato sia gli indubbi vantaggi dei nuovi modelli di trattazione in termini di accelerazione dei processi, di miglioramento dell’efficienza della risposta giudiziaria e, quindi, di ottimizzazione delle risorse del sistema giustizia nel suo complesso sia la poliedricità del principio del contraddittorio tra le parti, il quale può essere rispettato anche con modalità diverse dal confronto sincronico in senso sia spaziale che temporale (contestuale presenza delle parti e del giudice nello stesso luogo e nello stesso momento).  Il legislatore, infatti, ha recepito le indicazioni formulate dalla «Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi», istituita presso il Ministero della Giustizia con D.M.12 marzo 2021 e presieduta dal prof. Luiso[2].

Per tali ragioni, tale modifica normativa non va letta in modo isolato ma si impone un’interpretazione sistematica al fine di verificare in che modo la stabilizzazione dei modelli emergenziali di trattazione si inserisca nel disegno generale di riforma del processo civile.

La legge n. 206/2021, infatti, rappresenta uno dei principali strumenti per la realizzazione degli obiettivi previsti per il PNRR nel settore della giustizia civile in quanto volto, unitamente al potenziamento dell’Ufficio per il Processo ed alle altre riforme, alla riduzione sia delle pendenze ultratriennali entro fine 2024 e giugno 2026 sia alla riduzione del disposition time[3] entro giugno 2026.

Per quanto riguarda le modalità di trattazione dell’udienza, occorre evidenziare come la legge delega prevede, seppur in modo implicito, che le tre modalità di trattazione hanno carattere generale, in quanto applicabili a tutti i processi ma impone, come criterio direttivo, la trattazione scritta dell’udienza obbligatoria solo ed esclusivamente in caso di istanza congiunta di tutte le parti costituite mentre lascia alla discrezionalità del giudice la valutazione in ordine alla scelta di celebrare la singola udienza in presenza, in trattazione scritta ovvero da remoto.

Sono, poi, previste ipotesi particolari per le quali, a seconda della tipologia di decisione da adottare o della natura degli interessi coinvolti, dispone o predilige la trattazione orale[4] ovvero intende introdurre dei moduli procedimentali semplificati caratterizzati dalla pretermissione dell’udienza stessa[5].

Per tali ragioni, in una prospettiva de iure condendo ma anche de iure condito[6], la scelta del giudice in ordine alla modalità di trattazione della singola udienza di ogni processo ha natura discrezionale e può ritenersi che possa basarsi sui seguenti criteri:

  1. caratteristiche strutturali dei singoli modelli di trattazione;
  2. oggetto e stato del singolo processo;
  3. analisi del ruolo d’udienza e dei processi fissati;
  4. potenzialità operative degli addetti dell’Ufficio per il Processo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, i tre modelli di trattazione risultano applicabili a tutti i processi, ordinari o speciali, a cognizione piena o sommaria, e differiscono tra loro in base alle diverse modalità di attuazione del principio del contraddittorio.

La trattazione in presenza, infatti, si caratterizza per un confronto dialettico, immediato, diretto e contestuale sia tra le parti tra loro, sia tra le parti, da un lato, ed il giudice, dall’altro lato. Il che, d’altra parte, caratterizza anche la trattazione da remoto mediante collegamento audiovisivo poichè l’unica differenza riguarda, in questo secondo caso, la mancanza di contestualità solo dal punto di vista spaziale in quanto tutte le parti, i loro difensori ed il giudice partecipano contestualmente all’udienza seppur da luoghi diversi.

Per tali ragioni, può ritenersi che questi due modelli si pongono in rapporto di tendenziale alternatività tra loro[7] in quanto il giudice può scegliere l’uno o l’altro modello in base alla singola udienza di quel processo ed alle esigenze delle parti, anche in modo da garantire l’ordinata trattazione degli altri procedimenti già fissati.

Il rapporto di alternatività, però, come evidenziato, risulta solo tendenziale per le seguenti ragioni:

  • ciascuna parte ha sempre la facoltà di chiedere la trattazione in presenza;
  • la trattazione da remoto non è utilizzabile per udienze che richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dagli ausiliari del giudice come nel caso dell’escussione dei testi.

La trattazione scritta, invece, si pone in rapporto di complementarietà rispetto agli altri due modelli in quanto, in questo caso, il principio del contraddittorio si attua in modo diacronico e non sincronico poiché le parti possono depositare le note scritte contenenti le istanze e le conclusioni rassegnate entro il termine stabilito ed il giudice adotta i provvedimenti conseguenziali.

Questo modello di trattazione, quindi, ha gli stessi limiti della trattazione da remoto in quanto non è compatibile con la partecipazione di terzi all’udienza ma è caratterizzato da un confronto sfalsato tra le parti. Le parti, inoltre, oltre a conservare la facoltà di chiedere la trattazione in presenza, avranno, de iure condendo, la facoltà di chiedere congiuntamente tale modalità di trattazione.

La differenza tra la trattazione scritta e gli altri due modelli, quindi, è di tipo qualitativo in quanto il principio del contraddittorio viene attuato in modo completamente diverso.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, deve ritenersi che la trattazione scritta e quella da remoto non costituiscono una deminutio rispetto alla trattazione in presenza ma modelli di gestione del processo che si affiancano a quello tradizionale.

La scelta della modalità di trattazione, quindi, si basa necessariamente sulla correlazione tra il diverso modo di atteggiarsi del contraddittorio in ciascuno di essi, da un lato, e, dall’altro lato, gli altri parametri suindicati.

La scelta del sistema di trattazione, infatti, deve ispirarsi al principio di adeguatezza in quanto la singola udienza deve essere celebrata con le modalità che risultino più idonee alle esigenze di gestione di quel processo ed all’ottimizzazione della risposta giudiziaria relativa non solo a tale procedimento a tutti i processi fissati per quel giorno.

Il modello di trattazione scritta, infatti, può ritenersi più adeguato per la celebrazione di processi caratterizzati da questioni standardizzate o seriali o comunque che possono essere adeguatamente affrontate seppure in modo sfalsato.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, il secondo criterio di scelta tra i diversi modelli di trattazione non è dato di per sé dalla complessità, in punto di fatto o di diritto, del thema decidendum ma dalla prevedibilità ex ante, da parte del giudice, delle posizioni processuali assumibili dalle parti con riferimento a quella determinata udienza.

Si pensi, ad esempio, al contenzioso in materia di A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. dove la valutazione giurisdizionale riguarda la necessità del conferimento dell’incarico peritale ovvero la fondatezza di una delle eccezioni formulate dall’ente resistente e già proposte nella memoria di costituzione ed in relazione alle quali parte ricorrente ha potuto prendere posizione nelle note di trattazione scritta.

Le stesse considerazioni riguardano i processi ordinari in materia previdenziale ed assistenziale dove le questioni risultano già adeguatamente cristallizzate nei rispettivi atti. In questi casi, infatti, è possibile immaginare il rinvio della controversia ad una successiva udienza, per ragioni legate alla piena attuazione del principio del contraddittorio, in casi-limite come nell’ipotesi di costituzione della parte resistente dopo il deposito delle note di trattazione scritta da parte ricorrente ovvero nell’ipotesi in cui sia necessario consentire ad una parte, che abbia già depositato le note di trattazione scritta, di prendere posizione su una nuova questione ovvero su un nuovo documento depositato dalla controparte dopo le sue note.

Per quanto riguarda il contenzioso giuslavoristico, invece, si impone una diversa valutazione, sia in ragione della tipologia di processo sia in ragione degli altri criteri previsti dalla legge delega.

Per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, l’udienza di discussione rappresenta il primo momento di confronto tra le parti e la trattazione sincronica, in presenza ovvero da remoto, costituisce l’unico strumento per consentire a ciascuna parte di prendere immediatamente posizione su eventuali difese conseguenziali formulate in tale udienza dalla controparte. In questi casi, infatti, la scelta del modello di trattazione scritta potrebbe rendere necessario il rinvio ad una successiva udienza al fine di consentire all’altra parte di formulare le proprie difese conseguenziali. La trattazione scritta, invece, ben può essere limitata a singole udienze, ove, per lo stato del processo ovvero alla luce delle difese ampiamente articolate dalle parti, le questioni controverse risultano ampiamente discusse e cristallizzate[8].

In secondo luogo, l’opportunità della trattazione in presenza ovvero da remoto dell’udienza di discussione delle cause in materia di lavoro si collega anche al necessario esperimento del tentativo di conciliazione della controversia.

Occorre, infatti, evidenziare come solo il confronto diretto e contestuale tra le parti, presenti personalmente ed assistite dai loro difensori, anche attraverso l’intermediazione del giudice, spesso consente la conclusione di un accordo conciliativo, che non sarebbe raggiungibile solo mediante il mero scambio di note scritte.

La centralità dell’esperimento del tentativo conciliativo, d’altra parte, non solo è prevista dall’art. 420 c.p.c. ma rappresenta anche un altro pilastro fondamentale della riforma del processo civile, volta a potenziare sia gli ADR sia il ruolo attivo del giudice nel tentare la conciliazione della lite in tutti i processi ordinari[9].

Sulla base di tali considerazioni e dello studio preventivo dei fascicoli, è possibile procedere alla strutturazione dell’udienza medesima in modo tale da ottimizzare la celebrazione di tutti i processi. Il che si traduce, specie in caso di Uffici giudiziari più oberati, nella celebrazione mediante trattazione scritta tendenzialmente di tutti i procedimenti di A.T.P. e del contenzioso assistenziale o previdenziale e della trattazione in presenza delle cause rinviate per escussione dei testi nonché di tutte le cause di lavoro in prima udienza.

La gestione ordinata dell’udienza, infatti, può incrementare di per sé la possibilità di definizione conciliativa della controversia in quanto tutte le parti ed il giudice sono a conoscenza degli atti ed in udienza, per verificare la serietà di eventuale volontà conciliativa, risulta disponibile un arco di tempo maggiore rispetto all’ipotesi in cui tutti i processi fissati fossero celebrati in presenza.

La riduzione dei processi celebrati in presenza, quindi, non risponde più ad esigenze di contingentamento dei contatti interpersonali, connesse alla diffusione pandemica, ma diventa uno strumento sia di incremento delle possibilità conciliativa sia di ottimizzazione delle risorse umane e strutturali nell’erogazione del servizio “Giustizia”.

Il ribaltamento della prospettiva, quindi, si collega anche all’ultimo criterio indicato, connesso alle potenzialità operative degli addetti all’Ufficio del Processo.

La strutturazione a geometria variabile dei processi fissati per la stessa udienza, infatti, va ad integrarsi all’altro pilastro fondamentale della riforma del sistema della giustizia civile e della realizzazione degli obiettivi del PNRR, rappresentato dall’implementazione dell’Ufficio del Processo[10] ed alla conseguente trasformazione del modello di lavoro del giudice, in generale, e, del giudice civile in particolare.

L’attività del giudice, infatti, diventa di tipo manageriale ed organizzativa in quanto il magistrato si avvale anche degli addetti all’UPP cui demandare incombenze di tipo standardizzato e routinario[11].

In altre parole, la scelta del modello di trattazione più adeguato al singolo processo diventa a sua volta uno strumento di gestione efficiente delle risorse degli addetti dell’UPP.

Il contraddittorio sfalsato tipico della trattazione scritta, infatti, da un lato, risulta adeguato alla risoluzione delle incombenze e delle questioni di tipo seriale o routinario, mentre, dall’altro lato, il deposito delle note prima dell’udienza può agevolare l’attività degli addetti all’UPP anche sotto il profilo dell’eventuale predisposizione delle bozze dei provvedimenti da adottare.

In questo caso, infatti, le posizioni processuali assunte dalle parti sono cristallizzate nelle note di trattazione scritta depositate diversi giorni prima dell’udienza ed il tempo intercorrente tra il deposito di tali note, da un lato, ed il giorno dell’udienza ovvero il termine per il deposito del provvedimento reso all’esito della trattazione scritta, dall’altro lato, costituisce un arco di tempo necessario, sotto il profilo organizzativo, per consentire agli addetti all’UPP di studiare approfonditamente le questioni controverse e di predisporre eventuali bozze di provvedimenti ed al magistrato di valutarle senza che tale attività interferisca eccessivamente con la trattazione, il giorno dell’udienza, dei restanti procedimenti fissati in presenza ovvero da remoto.

La trattazione sincronica, in senso solo temporale (trattazione da remoto) od anche spaziale (trattazione in presenza), invece, può essere riservata alle cause ovvero alle fasi processuali che presentano maggiori criticità o che necessitino del confronto tra le parti con conseguente articolazione dell’apporto degli addetti all’UPP tendenzialmente in termini di ricerche giurisprudenziali e di studio del fascicolo.

In questo caso, infatti, lo studio preventivo dei fascicoli, da parte degli addetti all’UPP e del magistrato, consente sia di individuare le questioni dirimenti, prima del confronto dialettico tra le parti in udienza, sia di adottare gli opportuni provvedimenti a seguito della discussione orale, in camera di consiglio od a scioglimento di riserva.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, la scelta consapevole del modello di trattazione contribuisce non solo ad ottimizzare le risorse disponibili ma a massimizzare l’indice di definibilità dei procedimenti trattati, innestando in tal modo un vero e proprio ciclo virtuoso.

Tale impostazione deve essere valutata in un’ottica di miglioramento non solo della qualità del provvedimento (che è limitata al singolo processo) ma anche della qualità del servizio reso alla collettività.

La trattazione ordinata ed organizzata di ogni udienza, considerando anche gli incombenti antecedenti e successivi alla sua celebrazione, infatti, determina una gestione ottimale di tutti i processi fissati.

La gestione efficiente dei processi, anche sulla base del lavoro svolto dagli addetti all’UPP e del modello di trattazione scelto, contribuisce ad un incremento della produttività in quanto massimizza il numero di definiti che possono essere adottati, in considerazione del carico gestionale mensile complessivo, con conseguente riduzione, a livello sezionale o di intero Tribunale, del disposition time e con correlato aumento degli indici di ricambio e di smaltimento.

Tale meccanismo, a sua volta, comporterà l’adozione di un sistema di costruzione delle future udienze tenendo in considerazione sia il numero sia il livello di complessità dei procedimenti da rinviare in tali udienze e tale fattore, a sua volta, si ricollega alla corretta predeterminazione del tempo presumibilmente necessario per lo studio e per la trattazione di tutti i fascicoli rinviati in tali date.

La scelta tra diversi modelli di trattazione, quindi, non è e non può essere casuale od arbitraria ma costituisce, quindi, una delle tante sfide che l’organizzazione manageriale del lavoro ormai pone e che la magistratura deve affrontare in modo consapevole.


[1] cfr. art. 83, comma 7 lett. f) ed h) decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27.

[2] Secondo la Commissione, infatti, “lo svolgimento dell’udienza a trattazione scritta permette al giudice l’organizzazione più efficiente delle udienze e permette ai difensori di superare le difficoltà derivanti da possibili impegni concomitanti (non essendo previsto per i procedimenti civili il rinvio per c.d. “legittimo impedimento” del difensore), mentre la trattazione da remoto permette di garantire l’oralità della causa, attraverso le modalità di collegamento da remoto, in tutte le ipotesi di impossibilità, ovvero di rilevante difficoltà, per la partecipazione personale alle udienze (si pensi a parti che risiedano in luoghi posti a notevole distanza della sede del tribunale adito). Entrambe le misure proposte, offrendo la possibilità di ricorrere a diverse modalità di svolgimento dell’udienza, al fine di superare possibilità difficoltà delle parti, dei difensori, dei testimoni e dello stesso ufficio, avranno positive ricadute sulla durata dei procedimenti, potendo essere utilizzate in luogo di differimenti dell’udienza con trattazione in presenza”.

[3] Il disposition time rappresenta un sistema di calcolo della durata media stimata dei processi. Tale dato è, quindi, diverso da quello della durata media effettiva, il quale prende in considerazione la media del numero di giorni intercorsi tra la data di iscrizione a ruolo e quello di definizione di tutti i processi definiti nel periodo di riferimento. Il disposition time viene utilizzato dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) che pubblica ogni due anni un rapporto sullo stato della giustizia di tutti gli Stati partecipanti.

[4] L’art. 1 comma 8 lett. e) L. cit. prevede che la decisione di manifesta infondatezza dell’appello “sia assunta a seguito di trattazione orale” mentre il favor previsto dall’art. 1 comma 17 lett. p) L. cit. per la comparizione personale del soggetto destinatario della misura in tema di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno si collega all’incidenza del provvedimento sulla sfera personale della persona.

[5] cfr. l’art. 1 comma 8 lett. g) L. cit. relativo alla possibilità delle parti di non presenziare all’udienza fissata per la correzione dell’errore materiale nonché al nuovo procedimento semplificato ed accelerato previsto per il giudizio di legittimità nei casi di ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato di cui al comma 9 lett. e). Per le cause di impugnative di licenziamento, invece, il legislatore, al comma 11, dopo aver abrogato il procedimento ex lege 92/2012, non introduce un procedimento speciale né impone una specifica modalità di trattazione delle udienzema si limita a stabilirne la trattazione prioritaria analogamente a quanto previsto dall’art. 132 bis disp. att. cpp per il processo penale.

[6] Attualmente, il dato normativo di riferimento per la trattazione da remoto e per la trattazione scritta sostitutiva dell’udienza è rappresentato dall’art. 221, decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia temporale risulta prorogata fino a fine 2022 dall’art. 16, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228.

[7] Tale alternatività, inoltre, si desume anche dal criterio direttivo previsto dal comma 4 lett. p) ove si prevede la possibilità, su accordo tra le parti, che la procedure di mediazione e di negoziazione assistita siano svolte da remoto.

[8] Si pensi all’udienza cui la causa sia stata rinviata per il conferimento dell’incarico peritale in materia medica o contabile ovvero per la decisione specie nel caso di previa concessione del termine per note di cui all’art. 429 c.p.c.

[9] La legge delega contiene numerosi criteri direttivi in materia di potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa della controversia in sede giudiziale o stragiudiziale. Si pensi ai criteri in materia di mediazione e negoziazione assistita (comma 4) anche con riferimento all’esonero da responsabilità contabile dei rappresentati della P.A. in caso di conciliazione [lett. g)] ed alla formazione ed alle progressioni dei magistrati [lett. o)] nonché all’onere di comparizione personale delle parti all’udienza anche per i processi civili ordinari ed alla facoltà per il giudice di formulare la proposta conciliativa fino alla rimessione in decisione della causa [comma 5 lett. i) n. 1) e lett. m)].

[10] cfr. il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n. 113 e la Circolare 2 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia relativa alle linee guida per l’adozione dei progetti organizzativi per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

[11] Secondo la Circolare 3 novembre 2021 del Ministero della Giustizia: “Da una visione essenzialmente individuale dello svolgimento dell’attività giurisdizionale, con la concentrazione di quasi tutte le incombenze (dalle più semplici e routinarie alla redazione di sentenze complesse) gestite personalmente dal magistrato, si dovrebbe muovere verso la concezione del lavoro di staff, riuscendo da un lato a sollevare il giudice dallo svolgimento di incombenze “minori”, semplici o di routine, e dall’altro creando anche un supporto di qualità alla redazione di provvedimenti, allo studio delle questioni dottrinali e giurisprudenziali ecc. Oltre a questo importante obiettivo, l’ufficio per il processo introduce una logica di lavoro di staff anche in relazione ai servizi di cancelleria e segreteria, con la possibilità di un lavoro più coordinato con le cancellerie, potendo gli addetti all’ufficio per il processo seguire l’intero flusso di lavorazione del fascicolo per velocizzare momenti critici, per verificare il corretto adempimento di esiti di cancelleria ecc.”.

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