Con la sentenza n. 6481 del 18 marzo 2026, le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto interpretativo, piuttosto acceso, sui rapporti fra azione di risoluzione e successivo fallimento della parte inadempiente, offrendo una soluzione del tutto condivisibile. In particolare, secondo i giudici di legittimità la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, che costituisca la premessa di domande di restituzione o risarcimento del danno, laddove sia stata proposta e trascritta prima del fallimento e riguardi beni soggetti al regime pubblicitario, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va (ri)proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare. La domanda di risoluzione resta invece procedibile in sede di cognizione ordinaria se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso o se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato (è il caso, ad esempio, in cui si chieda un mero accertamento della risoluzione per poter agire nei confronti di un garante, oppure all’ipotesi in cui sia già intervenuta in sede ordinaria una sentenza di risoluzione o di rigetto della relativa domanda, in quanto in tal caso è possibile far valere le pretese restitutorie o risarcitorie con una insinuazione che sarà ammessa con “riserva” ex art. 96 l.f., in attesa della definitiva decisione della causa pregiudiziale pendente in sede ordinaria nei gradi di impugnazione).

Le S.U. hanno inoltre chiarito che, nel caso in cui la domanda di risoluzione debba proporsi in sede concorsuale, non si tratta di una riassunzione in senso tecnico, ma la stessa va avanzata secondo i termini previsti per la formazione dello stato passivo. Del pari, il giudice delegato investito della questione non ha limitazioni al proprio potere cognitivo, dovendo pronunciarsi sulla domanda di risoluzione in via principale e non in via puramente incidentale, con una statuizione che, di per sé, è destinata ad avere effetti esclusivamente endoconcorsuali.

Una volta ottenuta una decisione in ipotesi favorevole, poi, la parte interessata è tenuta semplicemente a far annotare il provvedimento a margine dell’atto trascritto al fine di conseguire l’effetto previsto dall’art. 2655, comma 3, c.c. e, quindi, l’opponibilità ai terzi della decisione e la c.d. continuità delle trascrizioni.

Per comprendere la rilevanza della sentenza occorre fare un passo indietro. In particolare, con tre ordinanze interlocutorie depositate contestualmente, in data 23 gennaio 2025, la Prima sezione della Cassazione ha sollevato una questione articolata, concernente i rapporti fra domanda di risoluzione proposta prima del fallimento e tutela processuale utilizzabile dopo tale accadimento, richiedendo sul punto l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. La questione, occorre aggiungere, ha un rilievo pratico notevole. Si consideri, infatti, che nella vicenda processuale in esame un costruttore aveva alienato ad una società alcuni immobili, ma l’acquirente non solo non aveva pagato il prezzo, così da rendersi inadempiente, ma era anche successivamente fallito. Prima dell’apertura della procedura concorsuale, tuttavia, il venditore aveva agito in giudizio, in sede ordinaria, chiedendo la pronuncia di risoluzione e la condanna della controparte alla restituzione dell’immobile. Dopo il fallimento, la venditrice aveva “trasferito” la propria domanda in sede concorsuale, con le modalità previste per l’accertamento del passivo e l’esercizio delle c.d. “rivendiche” su beni apparentemente rientranti nell’attivo della procedura. Tale domanda era stata, tuttavia, respinta dal giudice delegato, ritenendo che la parte interessata avrebbe dovuto proseguire il processo di cognizione ordinaria già in precedenza intrapreso. Di contrario avviso il Tribunale, in sede di opposizione a tale pronuncia, che aveva invece pronunciato la risoluzione e condannato il curatore fallimentare a ritrasferire gli immobili alla parte venditrice, ma il fallimento aveva, a quel punto, proposto ricorso per Cassazione.

Come è agevole comprendere si tratta di una fattispecie che può riprodursi in molte occasioni, anche a parti inverse (si pensi a chi abbia acquistato un immobile in corso di costruzione ed abbia pagato una caparra e degli acconti sul prezzo, oppure al caso in cui abbia subito danni a fronte dell’inadempimento della parte venditrice poi fallita e chieda di sciogliersi da tale rapporto contrattuale).

La soluzione di tale questione aveva conosciuto esiti oscillanti, in quanto l’art. 72 della legge fallimentare è stato più volte oggetto di interpretazioni opposte: 1) per il principio della “concentrazione” processuale, tutte le domande, sia di risoluzione, che di restituzione di beni o di condanna al pagamento di somme, dovrebbero essere proposte in sede concorsuale con il rito previsto dagli artt.  93 e ss. l.f.; 2) secondo il principio della “divaricazione” processuale, invece, la domanda di risoluzione già proposta in sede ordinaria dovrebbe proseguire nonostante il fallimento della parte inadempiente, dovendo in sede concorsuale la parte interessata promuovere le sole richieste di condanna nei confronti del fallito. Da notare che tale problematica non è circoscritta alla sola legge fallimentare (destinata ormai a regolare le procedure aperte prima del 15 luglio 2022), ma è destinata ad avere rilevanza anche nella vigenza del nuovo Codice della crisi, il cui articolo 172, comma 5, è esattamente corrispondente – salvo la doverosa sostituzione della liquidazione giudiziale con il fallimento – al previgente art. 72, comma 5, l.f.

Nel risolvere tale contrasto, la odierna decisione delle S.U. rappresenta una risposta attenta e articolata ad una problematica apparentemente settoriale, ma destinata ad avere forte rilievo pratico anche in futuro, per tutte le liquidazioni giudiziali aperte dopo il 15 luglio 2022 e disciplinate dal Codice della crisi.

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