Nota di commento alla sentenza n. 30/2022 della corte costituzionale

Si segnala la sentenza della Corte Costituzionale n.91 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame.

La Corte, rilevato che il giudizio cautelare reale, definito con «ordinanza», ha caratteristiche significativamente diverse rispetto al giudizio di cognizione, definito con «sentenza», afferma – nella sentenza di seguito riportata – che il giudice della cautela reale non decide sull’incolpazione penale, e non
definisce il «giudizio»; egli può essere quindi chiamato a pronunciarsi più volte in riferimento a mutevoli circostanze di fatto acquisite al processo. «Il rigido regime dell’incompatibilità ai sensi dell’art. 34, comma 1, cod. proc. pen., auspicato dai giudici rimettenti, rischierebbe di avere effetti disfunzionali ove dovesse costituirsi un collegio diverso per decidere in ordine ad ogni singola misura cautelare reale. È vero che la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 maggio-31 ottobre 2006, n. 36267) ha affermato che il “giusto processo cautelare è l’epilogo di un cammino che, attraverso varie tappe segnate da interventi del legislatore, di questa Suprema Corte e del Giudice delle leggi, ha visto progressivamente sfumare le tradizionali differenze evidenziate tra decisione cautelare e giudizio di merito”. Ma ciò ha riguardato le misure cautelari personali che vedono il giudice della cautela pronunciarsi sui gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273, comma 1, cod. proc. pen., e del resto, questa Corte ha affermato da tempo che “le valutazioni compiute dal giudice in relazione all’adozione di una misura
cautelare personale comportano un pregiudizio sul merito dell’accusa” (sentenza n. 131 del 1996); ossia un pregiudizio sulla valutazione dell’incolpazione penale.

Invece – come già rilevato – il fumus commissi delicti costituisce solo un presupposto perché la tutela cautelare reale possa avere ingresso, ma non implica una valutazione sul merito dell’accusa». (M.C.)

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