La Corte di Appello di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 11 e 13 della Legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Procuratore generale debba formulare le sue richieste e la Corte di appello di Roma debba deliberare sulle stesse anche a seguito di diretta trasmissione delle medesime richieste.
Attualmente, infatti, ogni richiesta di cooperazione giudiziaria della Corte Penale Internazionale (di arresto, consegna o sequestro) richiede il passaggio attraverso il Ministro della Giustizia che costituisce presupposto per l’intervento della magistratura.
DI conseguenza, la normativa di attuazione interna conferisce al potere esecutivo un controllo discrezionale (e quindi, politico) su decisioni che dal punto di vista formale e sostanziale avrebbero caratteristiche tipicamente giurisdizionali — anche nel caso in cui la Corte Penale Internazionale trasmette le richieste direttamente alle autorità giudiziarie tramite Interpol, come previsto dall’art. 87, par. 1, lett. b) dello Statuto di Roma.
Nel caso Almasri (il generale libico è indagato per presunti crimini di guerra commessi all’interno della prigione di Mitiga, in Libia, tanto da essere stato arrestato – dopo il rimpatrio dall’Italia – dalla medesima autorità giudiziaria libica) il rifiuto del Ministro di inoltrare la richiesta della Corte Penale Internazionale ha costretto la Corte a liberare l’imputato, inducendo la Corte dell’Aja a dichiarare l’Italia inadempiente rispetto ai propri obblighi internazionali.
Al di là delle conseguenze di carattere internazionale, che dovranno eventualmente scaturire nel prossimo futuro, la questione riguarda, più in particolare, il fatto che, “in mancanza di un atto del Ministro della giustizia che dia seguito alla richiesta della Corte Penale Internazionale di arresto e consegna – trasmettendo gli atti al Procuratore generale – non si consente a quest’ultimo di adempiere all’obbligo di cooperazione con la CPI chiedendo nei confronti della persona ricercata i provvedimenti indicati nella richiesta di cooperazione“.
La Corte di Appello sostiene che la suddetta contraddizione rispetto all’obbligo di cooperazione con la Corte Penale Internazionale non consente “di deliberare sulle medesime richieste, che non possono essere presentate dal Procuratore generale non essendo state tramesse dal Ministro della giustizia, sebbene nel caso in esame la richiesta della Corte Penale Internazionale sia stata oggetto di trasmissione diretta all’Autorità giudiziaria per il tramite dell’INTERPOL“.
Prosegue la Corte nel dire che la questione di legittimità costituzionale è rilevante, “dovendo essere adottata una decisione per definire il procedimento riguardante una richiesta di cooperazione della CPI non formalmente trasmessa dal Ministro della giustizia ma comunque pervenuta. L’assenza di rimedi – quali quello della possibilità di procedere anche nei casi di trasmissione diretta dandone notizia al Ministro della giustizia – è particolarmente rilevante in considerazione dell’eccezionale gravità dei reati per i quali procede la CPI, trattandosi di crimini di guerra e contro l’umanità che – come nel caso in esame – sono di regola relativi a migliaia di vittime“.
La posizione del Ministro e la conseguente situazione creatasi nel procedimento determina uno stallo, rappresenta un unicum che impedisce la definizione. Infatti, rileva la Corte che negli altri procedimenti di cooperazione definiti dalla medesima Corte competente (Roma) su richiesta della Corte Penale Internazionale, il Ministro della giustizia ha sempre trasmesso tempestivamente le richieste di assistenza giudiziaria previste dallo Statuto; nel caso di specie, invece, lo stallo si crea “in mancanza della possibilità giuridica di adottare qualsiasi deliberazione in relazione ad un eventuale titolo detentivo riguardante il prevenuto che, ove rientrasse in Italia, non sarebbe assoggettato o assoggettabile ad alcun provvedimento de libertate per giustizia internazionale“.
Conseguentemente, “la situazione di stallo procedimentale non solo determina le evidenziate violazioni dello Statuto di Roma, ma potrebbe anche costituire una violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge previsto dall’art. 101 secondo comma Cost., in quanto l’attribuzione della discrezionalità politica al Ministro della giustizia nella procedura in esame (conformemente a quanto ritenuto dalla Camera dei Deputati nel diritto vivente dovuto all’esegesi nata dal sopra detto diniego dell’autorizzazione a procedere) assoggetta il giudice ad una scelta discrezionale di natura politica, inibendone l’attività giurisdizionale di adempimento degli obblighi internazionali previsti dallo Statuto di Roma“.
Al contempo, la presunta illegittimità costituzionale potrebbe violare l’articolo 11 Cost., che impone all’Italia di accettare limitazioni di sovranità per la pace e la giustizia tra le Nazioni, così come l’art. 117 Cost., che vincola il legislatore al rispetto degli obblighi internazionali ed europei (nel caso specifico lo Statuto di Roma e la Decisione UE 2011/168/PESC).
La Corte Costituzionale è chiamata ad adottare una decisione di grande rilevanza. Le soluzioni sembrano sommariamente distinguersi in tre opzioni praticabili: dichiarare parzialmente incostituzionale la legge, consentendo ai giudici di agire direttamente sulle richieste della Corte Penale Internazionale; fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata, riducendo il ruolo del Ministro a una mera funzione formale, quasi di cortesia istituzionale; dichiarare infondata la questione, confermando l’esistenza di una riserva di uno spazio autonomo di valutazione politica in tema di cooperazione giudiziaria internazionale. Superfluo a dirsi che la decisione a cui è chiamata la Corte costituzionale si colloca drammaticamente in un contesto storico in cui la giustizia internazionale sembra sotto attacco ed il sistema di equilibri tra poteri in grave sofferenza a livello globale.
ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA DEL 30 OTTOBRE 2025
