RIFORMA DIRITTO DI FAMIGLIA. CENNI

—Unico rito razionale e differenziato, alla luce della particolarità della materia, denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” ed inserito nel libro II del codice di rito, trattandosi di processo a cognizione piena.

—Ne risultano esclusi solo i procedimenti di adozione in senso stretto (e non di affido familiare) e le misure sui minori stranieri immigrati.

—Il nuovo rito si applica, tra l’altro, alle azioni di status (riconoscimento, disconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità), ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile e correlate modifiche; amministrazioni di sostegno, interdizione e inabilitazione ed ai procedimenti de potestate.

—Entro due anni è prevista l’istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. Tale unico organo giurisdizionale avrà composizione monocratica e sede circondariale per il primo grado e composizione collegiale e sede distrettuale per il secondo grado. Innanzi ad esso verranno incardinati tutti i procedimenti in materia familiare e minorile che attualmente sono di competenza del T.O., del T.M. e del Giudice Tutelare.

—L’attuale Tribunale per i Minorenni si trasformerà, di fatto, in sezione distrettuale alla quale verranno assegnate solo le adozioni, i procedimenti penali e la materia di protezione internazionale e cittadinanza.

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