1. Il 1980 è ricordato come uno degli anni più drammatici degli “anni di piombo” in Italia, segnato da numerosi omicidi eccellenti di politici, magistrati, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni, per mano sia del terrorismo che della mafia.
6 gennaio 1980 – Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana, viene ucciso a Palermo. mentre si reca a messa con la moglie, la figlia e la suocera, freddato da un sicario di Cosa nostra.
12 febbraio 1980 – Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura e professore all’Università Sapienza, viene ucciso a Roma dalle Brigate Rosse dopo una lezione agli studenti.
16 marzo 1980 – Nicola Giacumbi, procuratore ff. della Repubblica di Salerno, viene ucciso dalla colonna salernitana delle Brigate Rosse mentre in compagnia della moglie sta rientrando a casa dopo una tranquilla domenica trascorsa al cinema. Uno dei colpi sfiora alla nuca anche la moglie del procuratore.
18 marzo 1980 – Girolamo Minervini, direttore generale degli Istituti di Prevenzione e Pena, viene ucciso a Roma dalle Brigate Rosse, alle 8,30 del mattino mentre si reca in ufficio con l’autobus 99, il giorno dopo la sua nomina a direttore generale.
19 marzo 1980 – Guido Galli, magistrato dell’Ufficio istruzione di Milano, viene assassinato a Milano, da un nucleo armato di Prima Linea. Attivo sul piano associativo, quale segretario della giunta esecutiva della sezione distrettuale di Milano dell’Associazione Nazionale Magistrati, insieme agli altri componenti della giunta stessa, era stato sottoposto a un procedimento disciplinare per i rilievi critici sollevati dalla giunta sulla iniziativa del Procuratore della Repubblica di Milano di chiedere la rimessione del processo e sulla decisione della Corte di Cassazione del 13 ottobre 1972 di rimettere il processo per la strage di Piazza Fontana (“filone” Valpreda) da Milano a Catanzaro per gravi motivi di ordine pubblico.
4 maggio 1980 – Emanuele Basile, capitano dei Carabinieri viene assassinato a Monreale (PA), in un agguato mafioso da Cosa Nostra mentre sta rientrando in caserma, con la figlia di 4 anni in braccio e la moglie, dopo i festeggiamenti del Santissimo Crocifisso. Stretto collaboratore di Paolo Borsellino, indagava sui traffici di droga dei corleonesi.
28 maggio 1980 – Walter Tobagi, Giornalista del Corriere della Sera, viene ucciso a Milano dalla Brigata 28 marzo, un gruppo terroristico di estrema sinistra. Al «Corriere della Sera», Tobagi aveva seguito tutte le vicende relative agli “anni di piombo” e aveva denunciato il pericolo del radicamento del fenomeno nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro; uno dei suoi ultimi articoli era intitolato “Non sono samurai invincibili”.
23 giugno 1980 – Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, impegnato nelle indagini sul terrorismo nero, viene ucciso a Roma da Gilberto Cavallini[1] dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari) alla fermata dell’autobus all’incrocio tra viale Jonio e via Monte Rocchetta. Mario Amato, proseguendo le indagini di Vittorio Occorsio[2], stava all’epoca indagando da solo sul terrorismo nero; attraverso i parziali successi delle indagini su singoli episodi terroristici, aveva intuito l’esistenza di un disegno più ampio «coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli atti criminosi»[3].
Solo dopo la sua morte si formò un pool all’interno della Procura capitolina che, in brevissimo tempo, grazie al lavoro ed alle intuizioni del magistrato, conseguì ottimi risultati istruttori, e cambiò radicalmente il modo di lavorare in tutte le indagini di eversione politica e terrorismo, e anche in quelle di criminalità organizzata.
2 agosto 1980 – Strage di Bologna, una strage che ha colpito la popolazione civile, e rappresenta il culmine della violenza terroristica dell’anno, con 85 morti.
6 agosto 1980 – Gaetano Costa, procuratore della Repubblica, viene ucciso a Palermo da un killer della mafia, mentre è fermo a guardare i libri esposti in una bancarella. Nessuno è stato condannato per il suo omicidio. La sua opera venne proseguita da Rocco Chinnici[4], che tre anni dopo seguì la stessa sorte.
2. Il 1980 è l’anno in cui sono entrata in Magistratura. A pochi giorni dal referendum sulla riforma di alcuni importanti articoli del titolo IV della Costituzione, ritengo doveroso ricordare su questa rivista l’alto prezzo di vite umane pagato dalla Magistratura, da giornalisti e rappresentanti delle Istituzioni nell’esercizio delle loro funzioni, per la legalità e il rispetto delle regole democratiche nel Paese.
Nel corso della campagna referendaria, molte frasi e pensieri sono stati attribuiti a magistrati e illustri giuristi da tempo scomparsi. Non voglio qui avventurarmi nella medesima inutile e quasi offensiva operazione nei confronti dei magistrati e delle altre vittime innocenti del 1980; è bene invece ricordare a chi non ha vissuto quel periodo o l’ha oramai dimenticato lo stato di profondo sgomento e incertezza in cui si trovava allora il Paese e, nello stesso tempo, l’impegno di quei Magistrati eroici che, resistendo a pressioni e minacce, esponendo sé stessi e le loro famiglie a seri e gravi pericoli, hanno saputo rispondere nell’esercizio delle loro funzioni unicamente alla voce del dovere e della propria coscienza.
Oggi il racconto ripetutamente amplificato sui mass-media di una magistratura a dir poco svogliata, poco controllata e poco responsabile rispetto ai colleghi degli altri Paesi europei, non solo non è corretto, ma svilisce l’Istituzione e offende la memoria dei tanti Magistrati vittime della mafia e del terrorismo[5].
Le brevi note che seguono sono pertanto dedicate con rispetto e gratitudine a chi, meglio di noi, ha saputo servire il Paese e onorare la toga indossata, sacrificando la vita.
3. La riforma degli articoli del Titolo IV (“La Magistratura”) della Costituzione, comunemente denominata della separazione delle carriere, viene presentata come una riforma nella sostanza “processuale”, in quanto incidente sul rapporto tra giudice e pubblico ministero nel processo penale, e quindi quale conseguenza necessaria del sistema accusatorio.
In realtà, la riforma non solo non è necessaria, ma neppure riguarda il ruolo e i poteri dei due soggetti entro le dinamiche processuali, bensì il loro assetto ordinamentale all’interno dell’unitario ordine giudiziario. Interessa, quindi, il rapporto tra potere politico e potere giudiziario, all’interno del contesto costituzionale, ove quest’ultimo svolge un ruolo di bilanciamento del potere politico[6].
Quando si parla di terzietà del giudice, bisogna poi ricordare che il giudice è terzo non solo rispetto alle parti che si trovano davanti alla legge, ma anche rispetto alla stessa legge davanti alla Costituzione, e alle norme convenzionali di cui ai trattati internazionali, e – per certi aspetti – anche rispetto a sé stesso, in quanto soggettivamente privo di pregiudizi e oggettivamente neutrale[7].
La Costituzione del 1948, con le norme oggetto di riforma, ha delineato un potere giudiziario, autonomo e altrettanto forte quanto quello politico, quale pilastro indispensabile della nuova repubblica democratica, la cui forza era proprio l’unione del potere giudicante e di quello inquirente.
Per garantire poi l’indipendenza della magistratura ha, quindi, introdotto un organo di garanzia del tutto nuovo rispetto al passato nazionale e svincolato dalla struttura verticale gerarchica del sistema giudiziario di stampo europeo continentale, il Consiglio Superiore della Magistratura. Tale organo, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’art. 105 della Costituzione, e dalla legge istitutiva n.195 del 1958, non solo provvede in relazione a tutti gli atti concernenti la vita professionale del magistrato (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari) ma esprime altresì pareri sulle leggi riguardanti la giustizia e orientamenti in merito alla giurisdizione ordinaria intesa come servizio ai cittadini, a garanzia di una retta amministrazione.
Con la riforma, si vengono a separare non solo le carriere, ma anche l’organo di governo della magistratura, costituendo un Consiglio superiore dei giudici e un Consiglio superiore dei pubblici ministeri. Si sottrae poi all’organo di autogoverno il potere disciplinare e si istituisce un’Alta Corte disciplinare. I componenti dei due Consigli saranno quindi estratti a sorte con un sorteggio secco per i magistrati, e un sorteggio temperato (ovvero da un elenco indicato dal Parlamento in seduta comune nei primi sei mesi di insediamento) per i c.d. laici (professori ordinari e avvocati con almeno venti anni di esercizio). Lo stesso dicasi per l’Alta Corte, eccetto tre membri nominati dal Presidente della Repubblica.
I nuovi Consigli superiori avranno una componente laica comunque scelta, e quindi più forte, mentre quella dei togati sarà più debole e meno rappresentativa delle pluralità di orientamenti culturali della magistratura, in materia di organizzazione e qualità della giurisdizione ordinaria.
La riforma non riguarda infine i reali problemi della giustizia (mancanza di risorse umane ed economiche), né risolve la crisi del governo autonomo della Magistratura alla quale – secondo l’intento esplicitato dal Legislatore – intenderebbe porre rimedio.
Con la separazione delle carriere, la divisione in due del Consiglio Superiore della Magistratura, la sottrazione allo stesso del potere disciplinare, il sorteggio dei componenti e l’istituzione dell’Alta Corte, la riforma demolisce quel pilastro ritenuto dai Costituenti indispensabile all’assetto democratico della Repubblica, indebolisce il Consiglio Superiore e quindi l’autonomia e l’indipendenza dei giudici. E istituisce un nuovo organo di rilevanza costituzionale altamente costoso e assolutamente non necessario.
I dati ufficiali, provenienti da statistiche pubbliche, smentiscono la narrazione a uso referendum di una magistratura italiana poco o nulla responsabile.
Nel periodo 2010-2025, su circa 9000 magistrati in servizio sono state inflitte infatti 644 condanne disciplinari con una media di 42 condanne all’anno, pari allo 0,50%. Facendo una comparazione con gli ordinamenti di Francia e Spagna omogenei anche per dimensione, emerge che in Francia nel periodo 2014-2024 sono stati sanzionati poco meno di 9 casi all’anno, inferiore allo 0,1%; in Spagna nel quadriennio 2020-2023 alla magistratura giudicante (5700 giudici) sono state inflitte circa 14 sanzioni disciplinari l’anno, pari allo 0,2%[8].
Nulla è infine detto nella riforma circa la disciplina delle carriere diverse (concorsi, formazione ecc.), né in ordine alle modalità del sorteggio dei magistrati e alla costituzione dei collegi dell’Alta Corte disciplinare. Nulla in relazione alla Procura Generale della Cassazione che oggi detiene il potere disciplinare unitamente al Ministro della Giustizia, e che oggi svolge in sede di legittimità anche funzioni in sede civile. Sarà la legge ordinaria a indicare la composizione dei collegi, e a stabilire le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.
Uno degli aspetti più delicati concerne la titolarità dell’azione disciplinare e il concreto esercizio della funzione di accusa nel procedimento disciplinare. Oggi il Procuratore generale della Corte di cassazione è titolare, insieme al Ministro della Giustizia, dell’iniziativa disciplinare (egli è “obbligato”, il Ministro “facoltizzato”); inoltre, sostiene l’accusa nel procedimento, anche quando l’azione è promossa dal Ministro. Tale soluzione dovrà essere ripensata, in quanto il Procuratore generale della Corte di cassazione resta membro di diritto solo del Consiglio superiore della magistratura requirente e, dunque, non è ragionevole che sia poi anche titolare dell’azione nei confronti dei giudici. Si creerebbe infatti una asimmetria interna all’ordine giudiziario[9].
Un insigne giurista[10], prefigurando varie ipotesi post riforma ha osservato che gli esiti della stessa “dipendono non solo dalle norme introdotte dalla riforma, ma anche e soprattutto da variabili non controllabili”, in quanto il sorteggio presenta implicazioni imprevedibili, e rischia di sfuggire al controllo dei suoi creatori.
La riforma non determina, al momento, alcuna dipendenza del potere inquirente dall’esecutivo, ma pone le basi per incisive modifiche ordinamentali che potranno incidere su una maggiore gerarchizzazione, e una probabile futura dipendenza; e siffatta non auspicabile dipendenza potrebbe addirittura essere invocata dagli stessi critici della riforma, ove il pubblico ministero, oramai isolato nel suo Consiglio superiore, diventasse corporativo, autoreferenziale e più potente.
È stata poi preannunciata da autorevoli componenti governativi una riforma della polizia giudiziaria tale da incidere fortemente sull’attività degli Uffici del pubblico ministero.
Conseguenza certa, comunque, il già evidenziato indebolimento del Consiglio Superiore declassato da governo autonomo a mero “ufficio del personale”, e quindi della stessa magistratura privata del suo potere unitario.
I due Consigli potrebbero poi entrare in conflitto, e porre così in una situazione conflittuale anche il Presidente della Repubblica che li presiede.
D’altra parte, insigne costituzionalista[11], pur favorevole alla riforma, ha sottolineato che non è mai bene moltiplicare gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale. È in gioco il buon andamento del complessivo sistema (art.97 Cost.), “si moltiplicano le occasioni per dare incarichi e posizioni di potere (carriere parallele, organizzazioni burocratiche, staff distinti, due sedi…)”, con intralci e difficoltà procedurali ampiamente prevedibili.
L’indebolimento dell’ordine giudiziario rispetto alla politica potrà di contro incidere anche sull’avvocatura rendendola più debole. E vi è il fondato rischio – ampiamente evidenziato dai costituzionalisti – che finisca per essere indebolito tutto il nostro sistema costituzionale[12]. Tanto più se venissero approvate ulteriori riforme fortemente incidenti nel rapporto tra i poteri dello Stato.
Minore è l’indipendenza della magistratura, minore è la tutela per tutti i cittadini.
[1] mentre Luigi Ciavardini attende il complice nei pressi in moto.
[2] Vittorio Occorsio fu ucciso da Pierluigi Concutelli a Roma la mattina del 10 luglio 1976, con trentadue colpi di mitra, mentre si recava in ufficio con la sua auto, una Fiat 125 special, all’incrocio tra via Mogadiscio e via Giuba, nel quartiere Trieste, a poche decine di metri da casa sua
[3] V. audizione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura del 13 giugno 1980
[4] Rocco Chinnici fu ucciso alle 8 del mattino del 29 luglio 1983 con una Fiat 126 verde, imbottita con 75 kg di esplosivo parcheggiata davanti alla sua abitazione in via Giuseppe Pipitone Federico a Palermo, all’età di 58 anni. Il suo nome è legato all’idea dell’istituzione del “pool antimafia”, che diede una svolta decisiva nella lotta contro Cosa nostra, ambito in cui viene considerato una delle personalità più importanti, insieme con i colleghi e amici Antonino Caponnetto, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
[5] Nessun altro Paese in Europa ha avuto lo stesso numero (ben 27) di Magistrati uccisi dalla mafia e dal terrorismo.
[6] Cfr. R.Bartoli, Dalla separazione delle carriere alla divisione del potere giudiziario, in Sistema penale 2026, p.4 per il quale “il potere giudicante è tanto indispensabile quanto fragile. Indispensabile perché chiude il sistema, nel senso che pone fine alla conflittualità; ed oggi ancor più indispensabile proprio perché fa parte della giurisdizione costituzionale, pone limiti agli abusi del potere politico, esprimendo quella dimensione “giuridica” che pone limiti, un guinzaglio, al potere politico (il “potere giuridico” di cui parlava Aldo Moro). Indispensabile, ma anche fragile. Fragile non solo per la sua terzietà davanti alle parti, trovando legittimazione in se stesso, si potrebbe dire nella sua autorevolezza, ma anche perché, soprattutto oggi nel costituzionalismo, svolge questa funzione di giurisdizione costituzionale destinata ad entrare in tensione con il potere politico, che, nel momento in cui decide di forzare la mano e porsi in tensione con la Costituzione, appena trova come ostacolo il potere giudiziario garante della Costituzione, è tentato di farne un bersaglio”.
[7] Cfr. G.Giostra, Separazione delle carriere e indipendenza cognitiva del giudice, in Sistema Penale, 12 marzo 2026, per il quale la parte pubblica e quella privata nel processo penale non saranno mai uguali e disciplinare in modo identico due situazioni differenti viola il principio di uguaglianza quanto lo viola trattare in modo differente due situazioni uguali.
[8] Cfr. M.Bisogni, Referendum sulla Riforma Costituzionale della Magistratura, pdf 2026 su questa rivista; R.Fontana, I veri dati della giustizia disciplinare, in Questione Giustizia, 2026; Relazione del Ministro della Giustizia, Misure cautelari personali e riparazione per ingiusta detenzione: dati anno 2024, gennaio 2025
[9] V. F.Biondi, L’Alta Corte disciplinare, in Sistema Penale, 25 febbraio 2026, la quale osserva che “nell’ordinamento portoghese, l’unico che prevede due Csm, il Procuratore generale – si ricordi – è titolare dell’azione disciplinare esclusivamente nei confronti dei pm, non anche dei giudici”;
[10] V.M.Daniele, La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park, in Sistema Penale, 22 dicembre 2025.
[11] Così N.Zanon, Perché non è bene avere un altro CSM, in AIC 10/224
[12] Cfr.R.Bartoli, cit., p.
