Il rapidissimo susseguirsi delle riforme legislative rende particolarmente complesso l’esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione. All’oggettiva difficoltà posta dall’interpretazione di sistemi normativi sempre più stratificati e articolati (si pensi, ad esempio, alle discipline del processo nelle sue varie fasi, della confisca o della responsabilità degli enti), si aggiunge l’esigenza di una risposta rapida ed efficace, che sia capace di orientare la giurisprudenza, così da renderla coerente e il più possibile prevedibile per i giudici di merito e, più in generale, per gli operatori del diritto.

Il quadro dell’ordinamento interno è reso più complesso – in modo esponenziale negli ultimi venti anni – dall’affermazione sempre più pregnante del diritto dell’Unione europea – che si dota anche di un sistema di garanzie fondamentali, attraverso la Carta di Nizza – e della Convenzione europea dei diritti umani, che diviene parametro interposto di legittimità costituzionale. In questo nuovo sistema multivello, la Corte di cassazione esercita la sua funzione nomofilattica (sul piano sostanziale e processuale) nelle materie della giurisdizione ordinaria, civile (ivi compresa quella delle acque pubbliche) e penale, della giurisdizione militare, di quella tributaria, delle altre giurisdizioni speciali (ad esempio commissari liquidatori degli usi civici, sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, sezioni disciplinari dei consigli nazionali degli ordini professionali). E tale funzione si estende a ogni profilo relativo all’interpretazione del diritto con l’esclusione del profilo della costituzionalità, se non per quello che riguarda la manifesta infondatezza, in relazione alla quale il controllo è diffuso e non accentrato. Nell’interpretazione del diritto comunitario, la Corte di cassazione è paradossalmente più vincolata degli altri giudici nazionali a promuovere questioni interpretative di fronte alla Corte di giustizia (salvi i casi di “atto chiaro”), mentre i giudici di merito possono fornire direttamente una loro interpretazione del diritto comunitario. Quanto all’interpretazione del diritto convenzionale ha, invece, una maggiore libertà di manovra, trattandosi di un diritto privo di applicazione diretta; ma – attraverso il meccanismo fissato dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 – trova anche in questo caso il limite della costituzionalità, perché il diritto convenzionale funge da norma interposta, in giudizi il cui parametro è l’art. 117, primo comma, Cost.

Ulteriore tema di scottante attualità, soprattutto nel settore penale, è quello del prospective overruling, anche esso di matrice europea e particolarmente rilevante ai fini penali. Ci si chiede se e in che misura l’overruling in malam partem sia equiparabile a un’innovazione legislativa: se lo fosse, la nuova più sfavorevole pronuncia non sarebbe applicabile, ai sensi dell’art. 2 cod. pen. (che è espressione dell’art. 25 Cost. e dell’art. 6 Cedu), ai fatti commessi prima della pronuncia; se invece non lo fosse, non vi sarebbero problemi di retroattività normativa in senso stretto. E vi è anche il tema speculare del mutamento di giurisprudenza pro reo (e, in particolare, della attitudine degli overruling favorevoli ad avere effetti sul giudicato di condanna).

Il settore penale, scosso da cambiamenti non sempre coerenti e facili da metabolizzare, si trova, dunque, in continuo confronto con lo stimolo alla piena realizzazione di una tutela multilivello dei diritti fondamentali, che richiede sia la spinta creativa del giudice di merito sia il contributo di sintesi e coerenza del giudice di legittimità.

A queste esigenze di guida “a 360 gradi” la Corte di cassazione penale fa oggi fronte con la massima dedizione e il massimo impegno, fornendo risposta in tempo reale ad un’enorme mole di procedimenti. La mancanza di arretrato e la breve durata del giudizio di cassazione sono risultati tangibili, resi possibile dal sacrificio personale dei magistrati e del personale di cancelleria, dall’adozione di prassi virtuose, dall’utilizzazione di sistemi deflattivi – come la trattazione e la decisione con ordinanza dei ricorsi a prima vista inammissibili in settima sezione – dall’implementazione dell’ufficio per il processo.

Il dialogo con la Corte di cassazione trova già ampio spazio in questa rivista, attraverso la pubblicazione di una serie di contributi dottrinali più meditati e documentati, che hanno per oggetto alcuni degli orientamenti più rilevanti e per obiettivo la promozione di ulteriori riflessioni e approfondimenti.

E però necessario, proprio per garantire la prontezza e l’immediata fruibilità dell’informazione da parte dei lettori, affiancare a questi contributi una comunicazione più rapida e snella, che si svolga in tempo reale e che selezioni, con chiarezza e sinteticità, i temi giurisprudenziali più attuali.

Questo è l’obiettivo di “Ultime dalla Corte di cassazione”, rubrica di pronto aggiornamento giurisprudenziale, direttamente curata da chi opera in Corte e in Procura generale.

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