La seconda sezione penale, con la sentenza n. 50426 del 26/10/2023, ha precisato che la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420 quater c.p.p., in applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 comma 1 c.p.p, essendo revocabile, non è suscettibile di ricorso per cassazione. Tale conclusione non si pone in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111 comma 7 Cost., poiché la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez.U. n. 25080 del 28/05/2023, Rv. 224610). La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo manca di tali requisiti e dunque, pur essendo formalmente una sentenza, esula dalla ricorribilità ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost., in quanto ha una natura sostanzialmente interlocutoria (così la notizia di decisione).

La sentenza prende le mosse dalla lettera dell’art. 420 quater c.p.p. che, al primo comma, prevede che “Fuori dei casi previsti dagli articoli 420 bis e 420 ter, se l’imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato”; il comma 2 elenca i requisisti che deve contenere la sentenza, tra cui: “d) l’indicazione dell’esito delle notifiche e delle ricerche effettuate”; “e) l’indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa”, mentre al comma 3 viene precisato che con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall’articolo 159, ultimo comma, del codice penale (il doppio dei termini previsti dall’art. 157 c.p.), la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza; il comma 4 prevede l’avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; il comma 6 che, decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

Mentre l’art. 420 quinquies prevede che il giudice possa assumere le prove mentre sono in corso le ricerche della persona offesa, l’art. 420 sexies recita: “Quando rintraccia la persona nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 420 quater, la polizia giudiziaria le notifica la sentenza e le dà avviso della riapertura del processo, nonché della data dell’udienza, individuata ai sensi dell’articolo 420 quater, comma 4, lettera b), nella quale è citata a comparire davanti all’autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza”.

Nella relazione illustrativa della legge delega n.134/2021  si legge che  “la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere è del tutto sui generis, in quanto destinata nella sua fisiologia ad essere revocata, tanto che nella stessa sentenza sono disposte le ricerche che dovranno condurre alla sua revoca”; coerentemente, pertanto, la sentenza in commento afferma che è da escludere la natura decisoria della stessa, non essendo contenuto alcun accertamento di merito, dovendo piuttosto essere assimilata ad un atto di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in giudicato. La conferma della correttezza di tale conclusione si ha in quanto la pronuncia non determina la perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, né dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo (ex art. 420 quater comma 7 c.p.p.) se non quando la sentenza non è più revocabile; pertanto, il provvedimento de quo, pur avendo formalmente il nome di sentenza, è destinato ad assumerne i caratteri solo allo spirare dei termini di cui all’art. 420-quater  co.3 c.p.p..

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