1. Spunti di metodo per una magistratura ancora costituzionale.  2. Memorie di resistenza per il futuro.  3. Ascolto, oralità: solo una questione teorica? 4. La fiducia da riconquistare nel quotidiano. 5.  Femminile e maschile: un melting per comporre il presunto conflitto fra cura e giustizia. 6. Ultime buone ragioni.

1. Spunti di metodo per una magistratura ancora costituzionale.

Leggendo il volume curato da Mirella Cervadoro, pieno di sollecitazioni e provocazioni, che raccoglie gli atti di tre incontri promossi dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, una prima considerazione mi viene immediata. Evidentemente c’è la possibilità di interpretare il ruolo nelle istituzioni e delle istituzioni in maniera generativa, non burocratica, né funzionale a interessi di parte, bensì declinandone la funzione in modo dialogico con altre istituzioni, dando inizio a processi, promuovendo cultura, avviando riflessioni.

La seconda considerazione riguarda nello specifico le istituzioni per la magistratura, a cominciare dagli organi di governo autonomo e da quelli ausiliari che sono nel relativo circuito.

I tre incontri, nati dalla promozione del CPO, presieduto da Mirella Cervadoro, con la collaborazione dell’ADMI e della Giunta dell’ANM della Sezione della Corte di Cassazione, costituiscono un bel segnale di come istituzione e associazionismo possano ritrovarsi per discutere, senza confondere i piani e le rispettive competenze, bensì con la finalità di comunicare e comunicarsi prospettive e esperienze, criticità, dando e offrendo un tempo dedicato alla riflessione e al confronto, risorsa, quella del tempo, che sembra scarseggiare sempre di più, presi come siamo da una dimensione frenetica, che alla fine ci mette sempre più al centro, ombelico del mondo per far crescere il nostro ‘io mongolfiera’ e riduce sempre più la nostra disponibilità ad un ascolto libero (e non strumentale) e effettivo. 

Infine, l’ultima osservazione preliminare riguarda il tema del volume, che può sembrare etereo nel momento in cui il PNNR impone ai magistrati nei prossimi anni di eliminare arretrati e ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti: invece, i contenuti di “Donne Magistrato” possono risultare proprio in questo tempo una importante risorsa, aiutandoci a ridire il senso della funzione e del ruolo della magistratura italiana per il paese, di una magistratura ancora e sempre più costituzionale.

2.Memorie per resistere all’egoismo burocratico. 

Forse fare memoria su come i magistrati abbiano resistito alla deriva della più comoda ‘funzionarizzazione’ può aiutarci a comprendere il valore della indipendenza, che ancora oggi ci è affidata, rendendoci meno permeabili ad analoghe tentazioni: è necessaria una nuova Resistenza, interiore prima di tutto, al fine di non cadere nel male del momento: burocratismo e ‘carte a posto’, carriera prima di tutto. Quindi ego-burocrat-ismo.

Dall’inizio dell’età repubblicana la magistratura italiana, semplificando, ha vissuto una prima ‘fase burocratica’, di fatto ancora pre-costituzionale, inquinata dalla esperienza della giurisdizione che aveva sperimentato la dittatura fascista e che aveva condotto allo scioglimento dell’Associazione generale dei magistrati italiani[1]. L’AGMI si oppose a una dimensione servile nei confronti del regime, che voleva trasformarla in corporazione.

Alla prima fase repubblicana, seguì un dibattito interno e pubblico alla fine degli anni cinquanta dello scorso secolo, su cosa richiedessero la Costituzione  e la democrazia alla giurisdizione e alla magistratura.

Di tale dibattito vi è testimonianza nell’iniziativa di Giuseppe Maranini, preside della Facoltà di Scienze politiche della Università di Firenze, promotore del Symposium internazionale dal titolo ’Ordinamento giudiziario e indipendenza della magistratura’. Maranini, nella sua introduzione del 1962 al volume che ne raccoglieva gli atti, denunciava lo stato   di «insicurezza, di mortificazione, di umiliazione e qualche volta anche di povertà nelle quali intristisce la coscienza generosa dei giudici italiani» e soprattutto criticava chi volesse conservare una struttura gerarchica della magistratura, rilevando come la stessa ledesse il principio di indipendenza e come «il problema dell’indipendenza della giustizia è dunque un aspetto particolare del problema generale della indipendenza di tutti i pubblici poteri» [2].

Il titolo del volume degli atti di quel Simposio era evocativo: ‘Magistrati o funzionari?’ e ad esso seguì la svolta del Congresso di Gardone del 1965 dell’Associazione Nazionale Magistrati, che con decisione sceglieva la prima delle due opzioni, l’essere magistrati (e non funzionari), perché la magistratura è chiamata a un ruolo costituzionale differenziato da quello proprio dell’amministrazione. 

Al Congresso di Gardone la mozione finale sosteneva fosse da rifiutarsi la «concezione che pretende di ridurre l’interpretazione ad una attività puramente formalistica indifferente al contenuto e all’incidenza concreta della norma nella vita del paese…. Il giudice, all’opposto, deve essere consapevole della portata politico-costituzionale della propria funzione di garanzia, così da assicurare, pur negli invalicabili confini della sua subordinazione alla legge, un’applicazione della norma conforme alle finalità fondamentali volute dalla Costituzione» [3].

Da quel Congresso è nata una più autentica consapevolezza del valore della funzione giurisdizionale per il paese, ne sono derivate impostazioni e declinazioni anche diverse nelle idealità nei vari gruppi associativi, come quella fondativa di Unità per la Costituzione, fatta propria anche nei lavori preparatori del nuovo Statuto del gruppo [4]. Nell’atto fondativo del 1979 si legge fra l’altro: «La piena realizzazione dei valori costituzionali deve costituire, così come per gli altri organi dello Stato, anche per la Magistratura, l’obbiettivo principale. La Costituzione, nel recepire i valori fondamentali posti dalla Resistenza come cardini del nuovo Stato, ha attribuito agli stessi carattere di norme giuridiche vincolanti, che, nella rispettiva complementarità dei principi di libertà dei singoli e dei gruppi e di promozione della solidarietà democratica, esprimono il tratto più originale e, al tempo stesso, di maggior rilievo del nuovo ordinamento democratico…. La funzione di garanzia imparziale che caratterizza la giurisdizione è stata affidata dal Costituente alla Magistratura come ordine autonomo, in una visione dialettica dei rapporti fra le istituzioni democratiche e le loro funzioni specifiche. L’indipendenza della Magistratura, sia interna che esterna, è condizione perché la sua funzione di controllo di legalità possa svolgersi anche nei confronti di ogni altro potere, pubblico o privato, in modo da tutelare pienamente le libertà individuali e collettive, nel quadro dei valori e delle forme sancite dalla Costituzione. Una siffatta impostazione importa, altresì, la difesa della giurisdizione non solo come difesa dall’erosione dell’ambito di giurisdizione posta in atto da parte di altri poteri dello Stato, ma anche come rifiuto delle tendenze che scaricano sulla magistratura compiti e funzioni che non le sono propri. È su questa stessa base, che la Magistratura è chiamata ad un’effettiva ed essenziale partecipazione alla difesa dell’ordine democratico».[5]

Le diverse identità culturali, che ovviamente caratterizzavano i gruppi associativi, gravitavano però intorno a un nucleo di principi non derogabili, quali l’indipendenza e l’autonomia della magistratura: le affermazioni dei gruppi associativi,  con forte identità culturale,  erano tese a preservare tali valori, con prese di posizione singole e congiunte, sia in sede associativa che istituzionale, ben comprendendo come indipendenza e autonomia fossero un ‘bene comune’, non funzionale all’interesse della magistratura in sé o di una parte di essa, bensì a quello del paese e dei cittadini.

Facendo un salto in avanti, e traendo dal passato qualche suggerimento per il presente, andrebbe anche oggi e per il futuro sempre più rinnovata questa capacità di abbandonare dimensioni di parte: conflitti interni, strategie di corto respiro, sterili dinamiche contrappositive fra gruppi, che spesso hanno una funzione solo strategica e autoreferenziale, producono effetti autodistruttivi e certamente non generativi per la magistratura tutta.

Occorre invece, specie in questo tempo, accanto ad un leale e vero dibattito interno,  anche saper riconoscere ciò che unisce,  non solo per preservare ― con una azione di resistenza ― ma anche per accrescere  ― con una promozione etica, politica e culturale, singolare e collettiva ― la consapevolezza, all’interno della magistratura come nel dibattito pubblico,  del valore e della funzione dello statuto costituzionale del magistrato e della indipendenza della magistratura, l’uno e l’altra  da collocarsi nella dinamica di pesi e contrappesi propria dell’equilibrio democratico fra i poteri.

Tornando indietro nel tempo, la magistratura italiana ha poi vissuto la stagione degli omicidi e delle stragi di matrice terroristica e mafiosa e tanti magistrati, come chi scrive, vi hanno trovato un più profondo senso dell’impegno nella giurisdizione.

La riforma dell’ordinamento giudiziario Castelli-Mastella del 2006/2007, che aveva anche una finalità meritocratica, ha di fatto instillato almeno in una parte della magistratura i germi del carrierismo, che ha prodotto e rischia di continuare a produrre non pochi danni; quella Cartabia del 2022, se male interpretata, rischia di introdurre una dimensione efficientista gerarchizzata, che potrebbe ricondurre la magistratura italiana a una visione burocratica, da funzionari. In tal senso spetterà al nuovo CSM conquistare una autonoma centralità politico-istituzionale, nei rapporti con gli altri poteri e anche rispetto alla vita degli uffici giudiziari, per garantire che con la necessaria efficienza sia assicurata l’indipendenza nell’esercizio concreto della giurisdizione, che si esprime anche nella qualità dei provvedimenti giudiziari e consente anche l’evoluzione del diritto.

D’altro canto, se certamente le regole dell’ordinamento giudiziario possono aver indotto forme di degenerazione nel tessuto etico della magistratura, non di meno quello che probabilmente è mancato è il proseguire in una riflessione comune, non solo inerente le indubbie emergenze  ― determinate da riforme ordinamentali periodicamente in cantiere e sempre con intenti ridimensionanti l’indipendenza interna e esterna e riduttive del controllo di legalità ― ma anche in grado di guardare al medio e lungo termine,  ponendo al centro il contesto  globalizzato, normativo, sociale, economico, politico attuale e la crisi della legge: solo una riflessione associativa seria, sul senso del limite e sul ruolo del magistrato nell’assetto costituzionale e sociale odierno, sui rapporti con gli altri poteri e sulla relazione del potere giudiziario con i cittadini, infine sulla deontologia del magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, e non, potrà costituire un valido antidoto a prassi deleterie,  incidenti sulla credibilità della magistratura.

In questa prospettiva i temi del volume costituiscono un serio argine a una deriva efficientista fine a se stessa, e ben possono considerarsi parte di un più ampio ‘vaccino’ a fronte del virus dell’’ego-burocrat-ismo’, che consenta alle istituzioni della magistratura, ai dirigenti, come ai presidenti di sezione e a i procuratori aggiunti, nonché ai singoli magistrati, di interpretare nei fatti le nuove regole ordinamentali senza tradire la natura costituzionale, quella propria e autentica, della magistratura. 

3. Ascolto, oralità: solo una questione teorica?

Il volume riporta interventi molto vari, anche perché provenienti opportunamente da magistrate e magistrati, linguiste, psicologhe, avvocate, in tal modo chiarendo la trasversalità dei temi che investono un esercizio consapevole del iusdicere, trattando della comunicazione al femminile nel processo e nel linguaggio giuridico, dell’ascolto, nell’ambito del processo, ma non solo. 

L’ insistere triennale su questi temi mi sembra nasca dalla consapevolezza che il rischio della autoreferenzialità del giudice, sempre presente, richieda una insistenza culturale, tesa a scalfire una certa pigrizia e refrattarietà dei magistrati a una riflessione sull’ascolto, sul linguaggio e sulla comunicazione.

E’ una questione di tecnica, quella del linguaggio e dell’ascolto, ma non solo: abituati come siamo a scrivere provvedimenti, a ‘usare’ le parole, a dover dar conto della ragione della nostra decisione, ci pensiamo abili a tal punto da essere immuni dal continuare a riflettere sul comunicare, sul linguaggio e sull’ascolto.

L’ascolto, che è l’atteggiamento che il giudice deve fare proprio perché abbia senso il contraddittorio, come metodo gnoseologico per arrivare alla verità possibile, attinge l’«in sé» della giurisdizione. Ciò a maggior ragione quando ci si confronta con la ‘parola parlata’, ma anche quando il giudice si confronta con le ‘parole scritte’ in una dialettica cartolare, come la pandemia ci ha spesso imposto.

Nel volume le riflessioni sull’ascolto spaziano da quello dovuto, in sede extragiudiziaria e giudiziaria, ai minori e alle donne vittime di violenza, alla persona offesa nel processo penale, come anche ai coniugi e ai figli in sede civile.

Emerge la considerazione non solo della non superfluità, bensì della assoluta necessità dell’ascolto. D’altro canto, se ascolto implica oralità, c’è da chiedersi quanto anche il magistrato tenga alla oralità medesima.

Anche qui, senza entrare nel tema degli ultimi orientamenti giurisprudenziali [6], che sembrano fare i conti con l’innegabile ipocrisia del simulacro di oralità che il giudice sperimenta con l’escussione del testimone a distanza di anni dai fatti, come anche con le richieste di prove reiterate dalle difese a volte solo con finalità dilatorie, c’è da chiedersi però quanto il giudice effettivamente abbia a cuore l’oralità, come valore funzionale alla giusta decisione e, conseguentemente, quanto cerchi di concludere il processo nel quale ha escusso il teste principale o che ha portato a istruttoria avanzata.

Non tutto ciò che è lecito, e quindi possibile, è eticamente giusto.

E d’altro canto il principio di oralità e la sua funzione per l’immediatezza della decisione possono – anzi devono – essere salvaguardati attraverso le applicazioni interne all’ufficio, endo ed extra-distrettuali, per consentire la trattazione di un processo già incardinato e in avanzato stato di istruttoria da parte del giudice che ha «ascoltato», come per altro prescrive quanto mai opportunamente la normativa secondaria[7].

La circolare consiliare, in questo senso, traccia una linea decisa per garantire l’oralità-immediatezza della decisione, al di là della possibile utilizzabilità dell’attività istruttoria svoltasi dinanzi ad altro giudice persona fisica. Questa ‘attenzione’, a garantire che l’ascolto sia di chi decide, mi sembra debba implicare e esprimere la responsabilità etica del magistrato, assicurando la credibilità della giurisdizione: l’imputato e la persona offesa vedranno decidere il giudice che ha ‘ascoltato’ i testimoni, senza una cesura fra ascoltante e decidente, altrimenti davvero poco comprensibile.

4. La fiducia da riconquistare nel quotidiano.

Questa riflessione sull’ascolto introduce il tema della fiducia.

Condivido fermamente l’affermazione che la magistratura debba godere della fiducia dei cittadini, non del consenso. Il consenso nei confronti della magistratura, nella storia del paese, è stato alterno, ma mai è un bene in sè, perché enfatizza l’azione giudiziaria e attende risultati che i processi non possono né devono assicurare, sposta la magistratura da una sola parte del dibattito pubblico, lasciando che qualcuno se ne appropri; come pure, all’opposto,  il dissenso pregiudiziale verso la magistratura ― quale è quello che oggi sembra viversi, come se tutti i mali della Repubblica fossero determinati dalla magistratura e nessun bene ella apporti tuttora alla vita comune ― opera nel senso di rendere la magistratura parte ‘avversa’, il che non si confà a chi deve essere sottoposto solo alla legge: l’uno e l’altro atteggiamento rischiano di offuscarne comunque l’indipendenza.

Quest’anno sono stati ricordati i trent’anni dall’inizio di Mani Pulite.

Anche al di là delle intenzioni dei singoli magistrati che, non solo a Milano ma in tutta Italia, investigarono e decisero dei casi di corruzione, Mani Pulite rappresentò un momento di grande consenso.  L’impeto populista di quegli anni, che meglio si coglie con il senno di poi, condusse l’opinione pubblica a ritenere l’azione giudiziaria  ― con una lettura in parte strumentale, in parte alimentata da alcuni errori anche di comunicazione, che trasformavano l’indagine in una azione etica ­― funzionale ad assestare una ‘spallata’ a un sistema politico non più credibile.

Il consenso, in quel periodo, nacque anche, purtroppo, dalle stragi dell’estate del ’92 a Palermo, con la morte di Falcone e Borsellino, ma quel consenso aveva un’altra matrice e ragione, quella della liberazione dalle mafie e determinò un positivo punto di non ritorno nella coscienza collettiva, di una parte almeno della società civile italiana, sulla necessità di farsi carico del contrasto alle mafie come opzione culturale e sociale diffusa, senza limitarsi alla delega investigativa e giudiziaria.

Ma oltre al consenso, quegli eventi storici e giudiziari produssero anche qualcosa di meno volatile, che è la fiducia.

La fiducia nella magistratura è scaturita da eventi processuali o investigativi di grande rilievo, come fu per il maxi-processo di Palermo, come pure per altri importanti processi che restituirono speranza a territori martoriati dalle mafie o nei quali la magistratura ha dimostrato la propria autonomia e il non essere condizionata da altri poteri, statuali, economici, lobbistici, riconoscendo i diritti di chi li aveva visti frustrati.

Ma c’è una fiducia ancora più diffusa, come diffuso è il potere giurisdizionale,  una fiducia per certi versi più profonda, quella che non è collegata ai grandi eventi giudiziari, perché è quella silenziosa del quotidiano, alimentata (o diminuita) da ciò che sperimentano i cittadini che entrano nelle nostre aule di giustizia, da quanta capacità di ascolto c’è nella «cassetta degli attrezzi» del nostro mestiere, dall’adeguatezza del linguaggio dei nostri provvedimenti, che sia rispettoso della dignità delle persone coinvolte, come pure ci invitano a praticare alcuni contributi del volume sulle ‘Donne magistrato’.

La fiducia non è un bene infinito, è un bene che acquisito va poi promosso e alimentato nell’ordinarietà, basta poco a perderla, basta la condotta di un singolo [8], specie in un ambito mediatico dove la ricerca dello scandalo o la strumentalizzazione per fini di parte conduce a danni per tutti.

La fiducia richiede il contributo, se non di tutti almeno di molti, ed è un ‘bene comune’ del quale anche i magistrati, rispetto alla Magistratura, devono sentirsi responsabili nel loro quotidiano lavoro.

Forse, dopo aver subìto e sperimentato il populismo delle generalizzazioni per cui singole condotte vengono attribuite a tutti i magistrati, ferendo chi fa il proprio quotidiano dovere in silenzio, con professionalità e onestà; dopo essere stati noi stessi protagonisti di generalizzazioni nei confronti di altre istituzioni, anche da magistrati dovremmo essere in grado di distinguere e di dare il nostro contributo al ripristino e alla promozione del bene della fiducia.

Sappiamo che non tutte le ragioni della sfiducia nella magistratura dipendono dai magistrati: inefficienze e ritardi a volte sono endemici e strutturali, determinati da carenze della politica che per decenni non ha investito in risorse, indotti da insostenibili domande di giustizia in assenza di riforme, specie di diritto sostanziale, oltre che di deficit di garanzie in merito ai diritti sociali, che spesso costituiscono l’humus del conflitto che si trasforma in carico giudiziario. E comunque abbiamo fatto e faremo sempre la nostra parte, pur argomentando sulle riforme possibili e sulle riforme dannose.

In altri casi, però, la sfiducia non nasce dalle scelte legislative o di politica giudiziaria, bensì dai comportamenti di dirigenti e dei magistrati o dalla cattiva distribuzione delle risorse esistenti.

C’è un solo modo per ripristinare e promuovere sempre più la fiducia: operare con professionalità nel quotidiano. E nel corredo della professionalità linguaggio e ascolto sono centrali e per nulla marginali, nella misura in cui riconoscono dignità alle persone e garantiscono giustizia giusta.

Questo ragionare di fiducia nella magistratura, che per altro è stata in lieve ma costante salita dal 2012 al 2021[9], mi è stato sollecitato dalla lettura del volume curato da Mirella Cervadoro. E’ una delle chiavi di lettura del volume, perché i contributi quasi sempre sollecitano atteggiamenti tesi a istaurare relazioni istituzionali fondate sul rispetto e, alla fin fine, sulla fiducia: non quanto al risultato di una decisione a se’ favorevole, ma quanto alla terzietà del magistrato che si esprime nei modi, appunto, dell’ascolto e della corretta comunicazione. 

C’è allora da chiedersi come il magistrato, ma anche l’avvocato, lo psicologo, possano diventare attori di una azione di fiducia, ‘passo dopo passo’, nei confronti dell’interlocutore: nel volume se ne trovano molte tracce concrete. Vi si leggono molte esperienze, che molto meglio di quanto non possano fare tanti discorsi narrano quanto valore abbia l’attenzione al cittadino nell’azione del pubblico ministero o del giudice.

Il Tg1 ha proposto il suo Speciale, sempre in inspiegabili e improbabili ore notturne a dispetto della qualità dei temi e dei servizi che propone, in occasione del trentennale delle stragi palermitane. Era dedicato a Rita Atria: aveva diciotto anni e decise di collaborare con la giustizia per il rapporto di fiducia istauratosi con Paolo Borsellino. Dopo l’esplosione di via d’Amelio si suicidò, avendo perso la speranza in un mondo più giusto, che era per lei affidata proprio al rapporto che si era istaurato con Borsellino[10].

Non credo che quella giovane donna abbia avuto fiducia in Borsellino solo perché era un magistrato, probabilmente ha avuto fiducia perché Borsellino le era apparso autenticamente magistrato. 

Negli  atti dei convegni del CPO della Corte di cassazione si rinvengono molte  testimonianze significative quanto a ‘relazioni di fiducia’: le ‘parole negate’ a una bambina che deve riferire dell’abuso sessuale subito in famiglia;  le ‘parole invisibili’ di un malato di SLA che esprime la sua volontà con un dito, di chi lo fa con un battito di ciglia davanti al suo giudice perché impedito ad esprimersi; le relazioni che si istaurano fra il giudice minorile e i minori che sanno riconoscerne l’autorevolezza ma anche l’umanità; le parole ‘giuste’ per scrivere in sentenza di una violenza sessuale, della vittima e del suo corpo, senza cadere nelle generalizzazioni mediatiche, senza abbreviazioni spersonalizzanti,  e così via.   E a volte si legge dei gesti del magistrato nel processo, ma anche fuori del processo, di cartoline inviate da un rigoroso giudice minorile, che esprimono però attenzione e cura per il minore e per la sua vita ben oltre le parole e il tempo del processo.

Una carrellata di storie, di occhi, di volti, di parole e di silenzi che richiedono giustizia o che vogliono provare ad assicurare giustizia, una giustizia che implica il riconoscimento dell’altrui umanità, senza buonismi, ma anche senza orgogli di casta o personali, con il giudice posto alla giusta distanza[11], che mai vuol dire però ergersi con superbia al disopra delle parti (in nota una digressione linguistica [12]). 

Altro dato che fa riflettere, si coglie nelle testimonianze delle magistrate, che hanno offerto il proprio contributo al volume: spesso narrano fra le righe di una profonda gratitudine per un lavoro che comunque, fatto con passione, restituisce molto in termini di gratificazione professionale e umana. Se solo ci credessimo e lo sperimentassimo, continuassimo a vivere la giurisdizione come una occasione irripetibile di servizio e anche di crescita in umanità, forse tante esigenze di ‘fare carriera’ verrebbero meno e anche la ‘carriera’, più che all’ambizione, verrebbe ricondotta al servizio.

Quanto al linguaggio al femminile nella giustizia, credo che la lingua si evolverà progressivamente[13], perché è come il diritto, prende atto e rincorre la realtà. A me preme soprattutto rilevare come il femminile dovrà esprimersi con ‘nuove parole’, che indichino una strada che non sia quella già percorsa dal mondo maschile. Se c’è una forza generativa che non deve adeguarsi a modelli maschili, ma innovare, credo che la strada sia proprio quella in primo luogo di una novità del linguaggio, non solo e non tanto rivendicativa, quanto rappresentativa di una novità nella lettura dei segni del nostro tempo e nelle forme di intervento necessarie. 

5.  Femminile e maschile: un melting per comporre il presunto conflitto fra cura e giustizia.

Uno dei saggi del volume, proposto da una psicologa-psicoterapeuta, approccia il tema del valore del maschile e del femminile presenti in ogni essere umano, uomo o donna che sia, quale fattore di ricchezza, non di debolezza. E che si tratti di ricchezza lo ha sperimentato chi, nella dinamica collegiale, ha potuto verificare come la visione maschile e quella femminile si integrino e consentano di ampliare il confronto, di arricchire il dibattito, di affinare le conclusioni.

Ogni diversità, nella vita come nella giurisdizione, è ricchezza. Lo raccontano le esperienze, sempre più rare, del giudice che ha svolto in precedenza le funzioni di pubblico ministero e viceversa, unica strada che avrebbe consentito, anche prescrivendo l’esercizio obbligatorio delle funzioni giudicanti collegiali per i primi anni di giurisdizione, di avere nell’esercizio delle funzioni penali un magistrato più completo, strada ormai inibita del tutto dall’ultima riforma dell’ordinamento. Ma questa è un’altra storia. 

Torniamo al tema dell’intreccio fra femminile e al maschile, all’idea, che viene anche suggerita nel saggio, che il femminile abbia a che fare di più con il privato e con la cura, il maschile con il pubblico, il potere e la giustizia.

Il tema è, allora, come miscelare e bilanciare queste parti di noi, senza lasciarle legate a una separatezza che alimenta formule stereotipate, a sguardi rivolti ad icone non del presente ma del passato, come quella che vede necessariamente nel medico solo l’uomo e nella donna solo l’infermiera, come ci racconta un saggio del volume sulla moneta commemorativa emessa per ringraziare quanti nel mondo sanitario ci hanno aiutato contro il Covid.  Ma il tema è anche un altro.

E’ possibile dare un valore politico, pubblico all’atteggiamento di cura, che di solito viene ricondotto solo al privato? Forse che la cura non può diventare un fattore di forte innovazione per la giustizia? anche l’esercizio del potere, proprio della giurisdizione, come anche di altre funzioni pubbliche, non può arricchirsi del valore generativo della cura?

E’ stato scritto che il potere, inteso come dunamis, cioè potere di dischiudere l’inedito proprio dell’agire, non riguarda solo le grandi gesta, perché anche l’azione che può sembrare di scarso impatto può avere implicazioni fortemente trasformatrici, impreviste e significative[14]. Forse, come si comincia a dire di una ‘politica della cura’ che restituisca alla politica il suo senso profondo, vale a dire quello di ricercare il giusto per il bene di tutti, potremmo cominciare a pensare che la cura possa arricchire la giurisdizione, rendendola luogo nel quale il quotidiano, il campo delle azioni e delle nostre decisioni, possano produrre cose buone, ben oltre le nostre intenzioni e dunque anche in un contesto che va oltre il caso concreto.

E in ciò il femminile può dare molto al maschile, seguendo la semplificazione simbolica, la cura può dare molto al potere, rendendolo realmente servizio.

Certo, la sfida è per le donne quella di tenere in equilibrio le due componenti e di non far vincere il maschile, come anche si legge in un saggio del volume: la mascolinizzazione del femminile non porta buoni risultati, anche nella vita pubblica. L’imitazione del modello maschile non apporta novità: «Abbiamo la fortuna di non essere formate ad esercitare il potere come gli uomini e questo ci dà la possibilità di farlo in maniera libera, creativa, che fa crescere l’altro, autorizza, genera: se non è generativo, il potere di per sé può essere mortifero». E anche gli uomini molto devono apprendere dalla logica della cura.

La cura nella giurisdizione può essere l’antidoto a un efficientismo dis-umano, può costituire un fattore generativo di riconoscimento a ciascuna parte del processo, per la restituzione di dignità sociale e di cittadinanza, sia per chi vince sia per chi perde nella contesa giurisdizionale: il riconoscimento nel processo, al di là della vittoria nella controversia, è anche uno dei fini democratici della giurisdizione, perché il processo è luogo del riconoscimento di dignità sociale, quale che sia la condizione ivi assunta e quale che sia l’esito, e alimenta il «diritto alla fiducia»[15] del cittadino.

6. Ultime buone ragioni.

Il volume ci apre al mondo e lo fa proprio con lo spirito della cura. L’Associazione Il Tralcio, che ha una particolare attenzione per le donne detenute con bambini, e l’Associazione Kamar che ha finanziato l’apertura di un reparto maternità in Burundi, riceveranno i proventi della vendita della pubblicazione[16]. Una ulteriore buona ragione per acquistare questi atti.

Ci sono i più deboli al centro di questo percorso di riflessione, e fra costoro i più deboli tra i deboli, i minori. «Quando si viene al mondo, si può essere accolti con competenza in un ambiente salubre e con gesti esperti, ma il fondamento vero viene dall’essere accolti con cura. Sentirsi oggetto di cura mette l’anima nelle condizioni di radicarsi nel reale, perché si mettono radici quando si viene accolti»[17].

Ci sono i minori nella narrazione di molte delle testimonianze: anche a fronte della riforma che vedrà scomparire gli uffici giudiziari minorili per come li conosciamo, che pur con tutti i limiti avevano il pregio di essere un luogo dedicato, un irripetibile kairòs che ha consentito per decenni di alimentare una cultura della giurisdizione minorile invidiataci in tutto il mondo, ora la sfida sarà, per chi subentrerà in tali delicate funzioni, quella di non perdere di vista il diritto dei più deboli. 

Anche per questo ci sarà bisogno, ancor di più, di un supplemento di cura, nell’organizzazione giudiziaria come nella giurisdizione. E anche in ciò il CSM dovrà promuovere e garantire il rispetto dell’art. 31 della Costituzione. Di fronte ai minori e ai più deboli non c’è statistica o economia che tenga.

Resta da ultimo un auspicio per la pace.

Siamo ripiombati nella guerra, qualcuno ha sottolineato come non fosse un caso che ai tavoli della regia del conflitto le donne non ci fossero[18], se ci fossero state si poteva sperare in meglio?  Probabilmente si. E altre donne hanno invece immaginato, con una visione profetica, che un’altra difesa è possibile per l’Europa e che la pace va alimentata[19], non nella logica antica del riarmo, ma facendo crescere il senso di appartenenza all’Europa e la consapevolezza che la pace sia costruita, chiedendo sacrificio e impegno di tutti, anche con un servizio civile europeo obbligatorio.  Ecco un caso di ‘parole nuove’, altrettante ne andrebbero dette anche nel campo della giustizia. Come si diceva sopra, non sempre la cura sembra dare frutti nell’immediato se non agli immediati destinatari, né tantomeno risultati eclatanti, ma chi guarda solo all’oggi non ha futuro e, soprattutto, non lo offre alle future generazioni.  


[1] Si rinvia per una ricostruzione dello statuto del magistrato nel periodo fascista a O. Monaco, P. Morosini e P. Serrao d’Aquino, La Magistratura nel Ventennio: l’involuzione ordinamentale e i suoi protagonisti, in  A, Meniconi e M Pezzetti (a cura di), Razza e inGiustizia, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2018,  53. Sull’autoscioglimento dell’ AGMI nel 1925 e sull’ultimo editoriale della rivista,  cfr. http://www.associazionemagistrati.it/storia, ove ne è riportato il brano:«Forse con un po’ più di comprensione – come eufemisticamente suol dirsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarsi una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi, una piccola vita soffusa di tepide aurette, al sicuro dalle intemperie e protetta dalla nobiltà di qualche satrapia… La mezzafede non è il nostro forte: la ‘vita a comodo’ è troppo semplice per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire”.  Si rinvia per approfondimenti all’interessante Quaderno n.6 della Scuola Superiore della Magistratura, Storia della Magistratura, a cura di C. Consolo, F. Di Marzio, G. Grasso, F.A. Genovese, reperibile sul sito  www.scuolamagistratura.it/documents/20126/1750902/ssm_q6_v1.pdf.

[2] G. Maranini,  Magistrati o funzionari, Edizioni di comunità, Milano  1962, XXVII.

[3] Il brano si legge in A. Pizzorusso, L’organizzazione della giustizia in Italia, Einaudi, Torino, 1990, 50 e s.

[4] Il testo dello Statuto rinnovato e della relazione programmatica si legge in www.unicost.eu/statuto

[5] Il documento fondativo di Unità per la Costituzione del 17 marzo 1979 si rinviene in www.unicost.eu/category/documenti.

[6] Sez. Un., n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 01.

[7] A riguardo si rinvia alle Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative. (Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 – Delibera del 20 giugno 2018 e succ mod. al 18 maggio 2022) che agli artt. 16, quanto al trasferimento all’interno del medesimo ufficio, 17, quanto al trasferimento in altro ufficio del medesimo distretto, nonché 18 quanto al trasferimento in altro distretto, impongono e consentono l’applicazione del giudice trasferendo per la celebrazione di processi già incardinati e in avanzato stato di istruttoria.

[8] Mi pare illuminante V. Pelligra,  La fiducia è un bene comune,  in Il Sole24 ore, 2 giugno 2019,  https://www.ilsole24ore.com/art/la-fiducia-e-bene-comune-ACg , il quale scrive di categorie diverse dai magistrati, ma gli argomenti devono essere applicati anche alla magistratura : « Se un politico, un banchiere, un insegnante, un sacerdote, tradisce la fiducia di chi si è fidato di lui, di chi si è messo nelle sue mani, di chi lo ha votato e di chi gli ha affidato i suoi risparmi, o peggio, i suoi figli, tale tradimento non rimane limitato alla relazione, alla singola truffa o al singolo reato, ma si diffonde come le onde generate da un macigno in uno stagno. Un politico corrotto getta la sua ombra su ogni politico che appare agli occhi dell’opinione pubblica un po’ più corrotto. Una banca truffaldina, danneggia tutte le altre banche, così come un insegnante manesco getta discredito su ognuno dei suoi colleghi. Questa asimmetria genera sfaceli, perché una comunità senza fiducia è come un motore senza lubrificante, semplicemente si blocca, collassa, implode». «Per questo, gettare discredito, sospetto, ingenerare con naturalezza diffidenza è un’operazione scellerata. Perché la fiducia è un bene comune. Appartiene a tutti e tutti ne siamo responsabili. Ma per sua natura, tragicamente, con grande facilità viene distrutto, e solo con enorme fatica si può ricostruire. Avremmo bisogno di un discorso pubblico che ci aiuti ad incubare e rafforzare legami fiduciari, a punire severamente i tradimenti, e a innescare processi di accumulazione di reputazioni, buone reputazioni, di imprese, politici, gruppi, cittadini. È prima di tutto un dovere della società civile, della stampa, dei corpi intermedi, incarnare un’etica della comunicazione, che sia generativa. Occorrerebbe anche una politica capace, per una volta, di non remare contro, di capire che i beni comuni non sono una somma di interessi, ma, piuttosto, una sottrazione di egoismi».

[9] L’Istat nella sua indagine su La fiducia nelle istituzioni del Paese, resa nota il 16 maggio 2022, riferisce in crescita le quote di coloro che si fidano del sistema giudiziario, da meno del 40% nel 2018 al 47,4% nel 2021. Il Mezzogiorno si caratterizza per una fiducia nel sistema giudiziario costantemente più elevata che altrove (cfr. https://www.istat.it/it/files//2022/05/Fiducia-cittadini-istituzioni2021.pdf).

[10]  G. Cucè, Rita Atria la settima vittima , in www.raiplay.it/video/2022/07/Speciale-Tg1-67c4609e-1d7f-4431-b063-e04e772840ad.html.

[11] In P. Ricoeur, Il Giusto, SEI, Torino, 1995, 165, la ‘giusta distanza’ è espressione che l’autore attribuisce come compito all’istituzione giusta, quella cioè che per assicurare giustizia deve tenere la giusta distanza fra i contendenti, «troppo vicini nel conflitto e troppo lontane l’una dall’altra nell’ignoranza, l’odio o il disprezzo». Ma la giusta distanza è anche quella che deve tenere ‘l’istituzione giusta’ chiamata a giudicare, nella sostanza e nella forma percepibile come terzietà equilibrata.

[12] “Stare n’copp’u cerasiello”. Il lettore, già sottoposto a una faticosa lettura, ora si trova dinanzi al dialetto. Una licenza che spero sia compresa, perché a proposito di linguaggio molto spesso la ricchezza delle nostre lingue, dei nostri dialetti, dice molto di più di tante parole. Mentre scrivevo queste righe riflettevo su quante volte ai giovani colleghi in tirocinio, ovviamente di origine partenopea, ho spiegato che per me il giudice deve avere una ‘giusta distanza’, pensando a Ricoeur (senza citarlo, vedi nota precedente) che non vuol dire però “stare n’copp’u cerasiello”. L’espressione a un napoletano è immediatamente comprensibile, il ‘cerasiello’ è un piccolo ciliegio: indica la posizione di colui che si pone sopra l’alberello, per altro neanche troppo alto e soprattutto con il rischio che i rami si spezzino, e nonostante ciò lo faccia con un atteggiamento di superbia, gonfio del proprio ruolo, per farsi omaggiare e pregare. Ecco, il ‘cerasiello’ non è posto per i giudici di questo millennio.  

[13] Va richiamata la circostanza, a tal proposito, che il nuovo Vocabolario della lingua italiana Treccani per il 2022 specificherà gli aggettivi e i nomi con il doppio genere (avvocata/avvocato, architetta/architetto, medica/medico,  ecc.), come si può leggere in www.treccanilandingadv.com/landing-vocabolario, oltre a rimuovere esemplificazioni, nella descrizione dei fonemi, ritenute vetuste e contro la parità di genere. L’iniziativa ha suscitato un recente e acceso dibattito sui social e sui media. Di interesse mi sembra C. Robustelli, Un lettore scrive: “La parola “sindaca” non esiste, perché voi dite di sì?” Per Treccani risponde Cecilia Robustelli, in www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Sindaca.html, che affronta alcune questioni nella prospettiva propria di tecnica linguistica.

[14] L. Mortari, La politica della cura, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2021, 202.

[15] L’espressione è di T. Greco, La legge della fiducia,, Editori Laterza, Bari-Roma, 2021, XV.

[16] Se ne parla nel volume recensito a pag. 23 e s.

[17] Mortari, op. cit., 179.

[18] A. Mariani, Dove le donne non ci sono, Avvenire, 6 marzo 2022.

[19]  Se non ora quando-Libere, La nostra madrepatria è l’Europa. Appello di donne per un’altra Difesa, Avvenire, 3 aprile 2022, 2.

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