Per il terzo anno che ho l’onore di presiedere l’Assemblea Generale dei Magistrati della Corte d’Appello di Lecce in occasione dell’apertura del nuovo anno giudiziario; ma, nonostante l’esperienza acquisita, il compito diventa sempre più gravoso perché vorrei evitare di ripetere considerazioni già espresse negli anni passati; nello stesso tempo sento il dovere di ribadire e sviluppare alcuni aspetti fondamentali inerenti al ruolo che la Costituzione ha affidato all’Ordine giudiziario.
In quest’ottica rivolgo un sentito ringraziamento del Sig. Presidente della Repubblica, custode dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, presente ieri all’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione ed idealmente presente oggi fra tutti noi; è una funzione, quella del Capo dello Stato, non di mera rappresentanza, ma di presidio dell’equilibrio fra i poteri e di fedeltà ai principi democratici. Nel recente messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica ha richiamato con forza la necessità di mantenere la Costituzione quale bussola del nostro agire in grado di promuovere dialogo e coesione sociale; ha ricordato il sacrificio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino definendoli simboli viventi della legalità e della lunga lotta contro la mafia, il cui esempio continua ad ispirare chi non si rassegna alla prepotenza della criminalità. Insieme a loro il nostro pensiero va a tutti i caduti, magistrati, avvocati, donne e uomini delle Forze dell’Ordine, che hanno pagato con la vita il loro impegno per la difesa dello Stato e dei suoi valori.
Questi richiami si riverberano nell’esercizio quotidiano della giurisdizione, interpellando direttamente ciascuno di noi: perché l’applicazione della legge, costituendo strumento di tutela dei diritti e di garanzia delle libertà, richiede la capacità di contrastare ogni forma di prepotenza e di offrire concrete risposte alla domanda di giustizia proveniente dalla collettività.
Nell’anno appena trascorso si è insediato il Sig. Procuratore Generale dott. Ludovico Vaccaro; in continuità con i suoi predecessori, il Procuratore Antonio Maruccia, che saluto affettuosamente e l’Avvocato Generale Giovanni Gagliotta, abbiamo fin da subito instaurato un clima di collaborazione e di condivisione delle scelte fondamentali attinenti all’amministrazione della Giustizia nel distretto.
Quest’anno la cerimonia è stata introdotta dalla Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Sud; ringrazio il sig. Ammiraglio di Squadra Comandante Interregionale Marittimo Sud Andrea Petroni per avere reso possibile questa partecipazione che ha contribuito alla solennità della cerimonia, valorizzandone il significato istituzionale.
Saluto il componente del Consiglio Superiore della Magistratura Consigliere dott. Maurizio Carbone ed il rappresentante del Ministro della Giustizia dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi, Vice Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.
Saluto i Parlamentari e tutte le Autorità religiose, civili e militari. Vi ringrazio per la Vostra presenza, segno dell’attenzione che riservate alle problematiche dell’Amministrazione della Giustizia.
Saluto i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Brindisi e Taranto e gli Avvocati; vi ringrazio per la Vostra presenza ed in particolare per la collaborazione che ogni giorno offrite al funzionamento della Giustizia.
Saluto tutti i responsabili delle Forze di Polizia Giudiziaria e dei Comandi militari del territorio.
Insieme abbiamo instaurato un clima di collaborazione nell’interesse delle Istituzioni e dei cittadini ai quali è rivolto il nostro servizio.
Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Angelo Raffaele Panzetta Arcivescovo di Lecce per la Sua presenza ed in particolare per il suo impegno pastorale volto all’affermazione di valori che la nostra Istituzione è frequentemente chiamata a tutelare.
Rivolgo un saluto a tutti i colleghi ed al personale amministrativo collocati a riposo; è questa l’occasione per ringraziarli per il servizio per tanti anni prestato nell’Amministrazione della Giustizia e per augurare loro tutto il meglio in questa nuova fase della vita.
Continua la tradizione, seguita in questa Corte dal 2011, di far partecipare a questa cerimonia le rappresentanze delle Scuole Superiori di Lecce; benvenuti ragazzi auspico che questo momento possa avvicinarvi, come cittadini, al mondo della Giustizia, che non riguarda solo gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità.
La cerimonia di oggi rappresenta un’occasione di riflessione, di dialogo e di impegno per una Giustizia più efficiente e vicina ai bisogni del cittadino. In questo senso è fondamentale la dimensione di servizio che, in modo diverso, accomuna tutti gli operatori della Giustizia; nella diversità dei ruoli di ciascuno, tutti dobbiamo concretamente e quotidianamente assicurare il nostro massimo impegno per garantire il rispetto dei principi del giusto processo e la tutela dei diritti fondamentali della persona umana; questo perché la Giustizia è un bene pubblico che deve essere accessibile a tutti gli individui; un servizio essenziale dello Stato moderno al centro del quale vi è il cittadino, inteso non come un semplice utente, ma come soggettivo attivo, titolare, nelle sue molteplici vesti, disciplinate dalle leggi processuali, di diritti fondamentali ed inviolabili.
Partendo dal simbolo della toga, che accomuna magistrati ed avvocati vorrei provare ad introdurre, in questa sede solenne, un brevissimo ricordo di coloro che, con la loro opera ed il loro esempio, hanno onorato la toga rendendo più alta la dignità della funzione esercitata di servizio alla Giustizia. Non vuole essere questo un gesto formale, ma un sentito riconoscimento a questa Terra, nella quale mi onoro di esercitare le funzioni ed un omaggio a quelle persone che si sono distinte per competenza, equilibrio e dedizione alla Giustizia. Ricordare oggi insieme queste persone significa riaffermare i valori che devono presiedere all’esercizio delle nostre nobili funzioni, quali l’indipendenza connaturale, anche se in modo diverso, al magistrato ed all’avvocato; la competenza altrettanto coessenziale alla funzione difensiva ed a quella di appartenente all’ordine giudiziario, giudicante o requirente; lo spirito di servizio che deve contraddistinguere in ogni occasione il nostro operato. Vogliamo provare in questo modo ad essere, non solo grati, ma anche responsabili verso la storia che ci ha preceduto e nello stesso vorremo, attraverso i valori che ci sono stati tramandati, contribuire, ognuno nel proprio specifico compito, ma insieme nel perseguimento dei valori costituzionali, a costruire una società migliore. Il pensiero, allora, in primo luogo, non può che andare all’avvocato al quale è dedicata quest’aula, la prima aula della Corte. Mi riferisco all’avvocato Vittorio Aymone unanimemente riconosciuto come …” uno dei più grandi Avvocati italiani del Novecento, protagonista assoluto del Foro di Lecce, così come della vita sociale e politica della Città e dell’intero Salento”. Ho riportato nella relazione scritta alcuni passaggi importanti dell’esperienza umana e professionale di Vittorio Aymone: la formazione con insigni maestri, tra i quali Santi Romano, Guido Zanobini; l’esercizio della professione accanto a figure come Alfredo De Marsico, Francesco Carnelutti, Enrico de Nicola; l’impegno nel Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Lecce per quattro mandati e nel Consiglio nazionale forense; la partecipazione alle attività del centro di prevenzione di difesa sociale di Milano fondato da Adolfo Beria d’Argentine, esponente fondamentale dell’ associazionismo giudiziario. I pensieri che ho riportato nella relazione rappresentano il valore umano e professionale della persona che, insieme a tutti Voi, oggi vorrei ricordare: il rispetto per l’arduo compito ed il travaglio interiore del giudice; la fedeltà all’impegno assunto con il mandato difensivo; la riservatezza; il rispetto per le altre parti del processo; l’attenzione per i giovani.
Mi soffermo un attimo sul valore della trasparenza finalizzata a consentire il controllo democratico sul funzionamento del sistema giustizia nel senso che ogni cittadino, parte di un giudizio, deve essere certo che la decisione che lo riguarda sia stata assunta dal suo giudice naturale in modo corretto ed imparziale; si tratta del principio del giudice naturale, alla cui attuazione è preposto il sistema dell’organizzazione tabellare degli uffici. Nell’anno appena trascorso i Capi degli uffici giudiziari, dopo un’articolata attività istruttoria che ha visto il coinvolgimento anche dell’Avvocatura e del personale amministrativo, hanno proposto il proprio progetto organizzativo per quadriennio 2026 – 2029. In tutta questa attività un ruolo fondamentale è svolto dal Consiglio Giudiziario, chiamato ad esprimere un parere sulle proposte organizzative. L’organismo, pur composto in prevalenza da magistrati eletti all’esito di una competizione su base proporzionale fra diverse liste, nel nostro distretto riconducibili ai tre gruppi associativi maggiormente rappresentativi all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati, non ha mai vissuto momenti di contrapposizione fondati su motivi di appartenenza correntizia; ciò mi consente di escludere i paventati rischi del correntismo, che si assume incidano sull’indipendenza interna del magistrato e che hanno giustificato, a dire dei proponenti, alcune delle scelte contenute nella riforma costituzionale.
Devo poi esprimere il mio più sentito apprezzamento e ringraziamento per il servizio svolto con grande professionalità dai componenti della precedente consiliatura, insediatasi il 5/10/2020; anche durante quella consiliatura ho potuto verificare la totale assenza di qualsiasi contrapposizione o accomodamenti determinati da ragioni di appartenenza dei magistrati oggetto di valutazione alle correnti della magistratura.
Per motivi di tempo tralascio le tante iniziative assunte nello scorso anno e riportate nella relazione; voglio solo citare l’avvio delle attività dell’asilo nido aziendale presso il Palazzo di Giustizia di viale De Pietro grazie all’impegno personale del dirigente amministrativo della Corte, dott.ssa Alessandra Scrimitore.
Rinvio alla relazione scritta ed alle tavole statistiche allegate con riguardo all’illustrazione dei flussi degli affari negli Uffici del distretto ed al conseguimento degli obiettivi del PNRR segnalando che risultano pressocchè raggiunti gli obbiettivi di smaltimento finale sia nel settore civile che in quello penale nonché la prevista riduzione del DT nel settore penale, mentre permangono criticità con riguardo al conseguimento dell’obiettivo della riduzione del DT civile. Un’unica menzione la dedico ai dati della Corte d’Appello, dei quali occorre tener conto nella programmazione delle attività degli uffici di primo grado; grazie allo sforzo profuso da magistrati e personale possiamo registrare un’inversione di tendenza nel senso che le pendenze in tutti i settori sono in diminuzione ed l’indice di ricambio in aumento.
Dalle relazioni dei Capi degli uffici ho potuto trarre elementi per valutare l’impatto delle importanti novità intervenute nel periodo di riferimento, che riguardano il diritto civile e il diritto penale in ambito sostanziale e processuali, elementi riportati nella relazione scritta. In questa sede devo ricordare la normativa entrata in vigore lo scorso anno che ha attribuito alla Corte di Appello un nuovo carico di lavoro costituito dai procedimenti di convalida del provvedimento di trattenimento disposto dal questore nei confronti del richiedente protezione internazionale; recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità della normativa in argomento che era stata sollevata da diversi Consiglieri della Corte d’Appello di Lecce; al di là del merito della sentenza, merita di essere l’invito rivolto al legislatore di “… verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi nel caso in cui esso si riveli foriero di difficoltà applicative”.
Quanto al giudizio di primo grado occorre rilevare che appare ormai sostanzialmente abbandonata, anche se non formalizzata, la riforma ordinamentale costituita dall’istituzione del Tribunale per le persone, i minori e le famiglie: per il momento si assiste solo a proroghe annuali del termine originariamente fissato a ottobre 2024, per l’avvio del nuovo ufficio, ma non vi sono segnali di una eventuale attività preparatoria rispetto dell’avvio del nuovo ufficio giudiziario.
In linea con la riforma Cartabia gli uffici del distretto sono impegnati nell’incentivare l’utilizzo di strumenti alternativi di definizione delle controversie ed in questa direzione è stato sottoscritto a Lecce un Protocollo operativo sulla mediazione, quale strumento per una mediazione più semplice, trasparente ed efficace. Anche nel Tribunale di Taranto merita di essere segnalato il numero elevato delle definizioni con modalità alternative alla sentenza attuato anche attraverso l’implementazione di una “Banca Dati Digitale Conciliativa”.
Con riguardo al settore penale è stata avviata una riflessione sui criteri di priorità previsti nelle nuove tabelle di organizzazione degli uffici, dovendosi tener conto, non solo negli uffici di secondo grado, da un lato del regime dell’improcedibilità previsto dall’art. 344-bis cod. proc. pen. e da un altro lato della circostanza che il Legislatore, fino ad ora, non ha ritenuto di dare attuazione alla legge n. 134/2021 in materia di priorità nell’esercizio dell’azione penale.
Con riferimento alle questioni collegate alle modifiche normative susseguitesi negli anni, relative al regime di prescrizione o improcedibilità, si fa presente che, sia presso la sede centrale sia presso la sezione distaccata, ad oggi, anche grazie al regime transitorio previsto, non è stata emessa alcuna sentenza dichiarativa di improcedibilità; ma con il termine di procedibilità stabilizzato a due anni, risulterà problematico assicurare la definizione del processo di appello in tale ristretto periodo, in considerazione dell’enorme carico gravante sulla Corte di Appello di Lecce, ad onta del serrato impegno di i consiglieri.
Già si è detto della situazione di precarietà in cui versano i Tribunali per i minorenni in seguito alla mancata attuazione della riforma ordinamentale; ciò pur trattandosi di organi giurisdizionali deputati, sia nell’attuale configurazione che in quella futura, ad operare in relazione ad affari di estrema importanza e delicatezza nella società moderna; in ragione di tale situazione il C.S.M. ha ritenuto di esonerare, allo stato, i Tribunali per i minorenni dalla redazione delle tabelle di organizzazione degli uffici per il quadriennio 2026/2029.
Un’ulteriore considerazione intendo fare, rimandando, per il resto, alla relazione scritta arricchita da notevoli contributi che mi sono pervenuti dai due dirigenti degli uffici minorili del distretto: la riapertura dell’Istituto Penale per i Minorenni di Lecce è stata salutata con grande entusiasmo dalla compagine ministeriale, rappresentando oggettivamente un passo importante per il sistema della giustizia minorile; ma ciò non può prescindere da una considerazione preliminare: la tristezza che accompagna la necessità di recludere un minore: ogni ingresso di un minore in un istituto penale rappresenta una sconfitta educativa e sociale. Per questo, il nostro impegno deve essere massimo nel trasformare quel momento di dolore in un’opportunità di rinascita, affinché la detenzione non sia un marchio indelebile, ma l’inizio di un percorso verso la legalità e la dignità.
Anche quest’anno devo denunciare la gravissima situazione degli istituti penitenziari del distretto per via del sovraffollamento che tuttora si registra con numeri ben superiori alla presenza regolamentare ed a quella tollerabile con un ulteriore aggravamento rispetto alla situazione registrata lo scorso anno. Inoltre, ad un costante aumento della popolazione detenuta non corrisponde un proporzionale incremento del personale di Polizia Penitenziaria.
La riforma di maggiore impatto sul sistema penale in genere ed in particolare sul sistema dell’esecuzione penale dovrebbe essere quella della giustizia riparativa, introdotta con il D. Lgs. n. 150/2022. Oltre ad una serie di interventi di carattere attuativo di competenza del Ministero della Giustizia, la riforma stenta ancora a decollare perché richiede un cambio di mentalità di tutti gli operatori, al quale forse non siamo ancora pronti; per questo motivo sono state disposte, sia dalla Corte d’Appello, che dalla formazione decentrata e dall’Avvocatura, diverse iniziative volte a sollecitare l’attenzione degli operatori su questa tematica.
Ritengo di dover dedicare la parte centrale di questa relazione alla riforma costituzionale approvata dal Parlamento e ciò in ragione delle ricadute che tale riforma, ove convalidata dal corpo elettorale, potrà portare al funzionamento della Giustizia e, in particolare, all’esercizio della giurisdizione in forma autonoma e indipendente, secondo il disegno delineato dalla Costituzione nel testo vigente.
Ora la Costituzione rappresenta la legge fondamentale della Repubblica italiana ed in quanto tale si colloca al vertice della gerarchia delle fonti del diritto; è il nostro patto sociale nel senso che non rappresenta solo un testo scritto, ma costituisce l’accordo fondamentale che regola la convivenza civile e politica della nostra comunità nazionale; ciò significa che quelle norme scritte ci definiscono e ci qualificano come popolo, fissando i valori comuni che ci contraddistinguono al di là di qualsiasi distinzione.
Questi valori comuni, che individuano diritti e doveri dei cittadini nonché prerogative e limiti ai poteri dello Stato, presentano alcune caratteristiche fondamentali delle quali occorrerebbe tener conto ogni volta che si ritiene necessario modificare il testo originario della nostra Costituzione: mi voglio riferire, in primo luogo, al concetto di inclusività, nel senso che la Costituzione repubblicana nasce dal compromesso all’interno della Costituente fra diverse e per alcuni aspetti anche opposte culture politiche: quella liberale, quella cattolica e quella socialista. La legittimazione democratica del testo costituzionale è fondata sulla volontà popolare, nel senso che il testo approvato ha rappresentato la sintesi fra quelle opposte culture senza mai risultare il frutto di una scelta isolata della maggioranza a danno di un’opposizione.
La Costituzione, ancora, rappresenta un testo programmatico, cioè un progetto di società dettato dai Padri costituenti per l’avvenire che impegna tutti i consociati, come singoli e come facenti parte di un’Istituzione, verso il raggiungimento di una società più giusta, cioè, rivolta all’attuazione di quella giustizia sostanziale alla quale si fa riferimento nell’art. 3. Al centro di questo nuovo ordinamento vi è la persona umana, della quale lo Stato si impegna a garantire i diritti fondamentali, stabilendo altresì i doveri e le responsabilità di ciascuno verso la collettività; attraverso un attento e delicato equilibrio fra libertà ed autorità si è costruito il ruolo delle Istituzioni repubblicane, assicurando in primo luogo il fondamentale principio della separazione dei poteri, che, nel loro quotidiano esercizio, devono essere, sempre e tutti, sottoposti a forme di limitazione e controllo.
Da anni purtroppo assistiamo, e non certo da oggi, ad una delegittimazione del testo costituzionale e ad un impoverimento dell’idea stessa di Costituzione alla quale ho cercato di fare riferimento; dall’esame dei testi di revisione che si sono succeduti nel corso degli anni, fino all’ultimo recentemente approvato, non pare che si possa evincere un approccio prudente, cauto ed in particolare frutto di una visione condivisa rispetto ai quei principi e valori fondamentali, quanto piuttosto una logica di breve periodo fondata sui rapporti di forza fra le contingenti maggioranze ed opposizioni parlamentari. Si interviene su singoli aspetti della Costituzione, isolandone la prima parte con la conseguenza di considerare tutto il testo come un documento composto da entità distinte e tra loro non comunicanti, come anni fa fu efficacemente notato da Stefano Rodotà. In questo modo si abbandona quell’idea che ha costituito una delle più importanti acquisizioni del costituzionalismo, sulla base della quale si sono fondate le moderne democrazie, ossia la strettissima relazione che deve intercorrere fra principi fondamentali dello Stato, generalmente inseriti nella prima parte dei testi costituzionali moderni, e la struttura organizzativa dello Stato stesso.
Attraverso l’attenta ed equilibrata regolamentazione dell’organizzazione dello Stato viene resa possibile la concreta attuazione dei principi fondamentali della Costituzione fissati nella prima parte della stessa. Difatti, come veniva osservato, questi principi possono essere in concreto affievoliti o resi vani in conseguenze delle regole attraverso le quali viene stabilito il funzionamento delle Istituzioni. Così si vanifica l’idea di guardare alla legge fondamentale come un luogo stabilità e di identificazione collettiva nel quale si compendiano i grandi valori comuni e condivisi alla base del nostro stare insieme come Stato, Patria e Nazione.
Sulla base di questa premessa dovrebbe leggersi l’art. 138 inserito nel titolo VI dedicato alle “Garanzie costituzionali” e nella sezione II che si occupa della revisione della Costituzione e delle leggi costituzionali. Il concetto di garanzia sta a significare un’attività volta, in primo luogo, alla salvaguardia, alla protezione ed alla difesa di un testo, piuttosto che al suo stravolgimento; un’attività rivolta, attraverso le articolate procedure previste dall’art. 138, a correggere, in un clima di dialogo e di condivisione, eventuali difetti, lacune o anomalie che il tempo decorso dalla sua approvazione potrebbe aver reso necessarie.
Al contrario dobbiamo constatare che il disegno di legge costituzionale di riforma della magistratura è rimasto immutato nel suo testo originario in tutte le fasi parlamentari. Ciò pur trattandosi di una riforma che rivisita i principi basilari dell’autonomia e dell’indipendenza della Magistratura, garanzie volute dal Costituente a tutela di tutti i cittadini, incidendo radicalmente sul modello costituzionale di ordinamento giudiziario che aveva previsto una magistratura realmente autonoma quale essenziale garanzia dell’uguaglianza dinanzi alla legge e della tutela effettiva dei diritti fondamentali di tutti.
Nella Costituzione vigente il C.S.M. è concepito come il vertice dell’Ordinamento giudiziario, con facoltà di dettare indirizzi ed orientamento inerenti all’esercizio della giurisdizione, sotto l’aspetto organizzativo; gli viene riconosciuta una potestà consultiva e para normativa; viene inteso come il luogo di tutela del potere diffuso del giudice; pietra angolare dell’ordinamento, come poi sarà precisato dalla Corte costituzionale. Non si tratta di un organo di alta amministrazione, ma di un organo di rilievo costituzionale che esprime al suo interno, insieme alla componente laica eletta dal Parlamento, la rappresentanza del pluralismo culturale esistente in Magistratura. Al C.S.M. sono attribuite funzioni politiche, certo funzioni limitate al campo della Giustizia ed in particolare alla sua organizzazione ed amministrazione; si tratta di quelle stesse funzioni politiche che nell’ordinamento prerepubblicano facevano capo al Ministro di Grazia e Giustizia. Per questo è stabilito che l’organo sia composto per un terzo da componenti laici eletti dal Parlamento in seduta comune e sia presieduto dal Presidente della Repubblica; ove si fosse trattato dell’esercizio di funzioni esclusivamente amministrative, sia pure di alta amministrazione, non troverebbe giustificazione la prevista composizione mista ed in particolare la presidenza dell’organo da parte della più alta carica dello Stato.
Il C.S.M. è, nello stesso tempo, un organo di garanzia ed un organo di rappresentanza; di garanzia, in quanto, attraverso le sue molteplici attribuzioni, è chiamato ad assicurare l’autonomia e l’indipendenza interna ed esterna della Magistratura, come organo nel suo complesso e dei singoli magistrati nell’esercizio dell’attività giurisdizionale. È altresì un organo di carattere rappresentativo, anche se in forma diversa rispetto agli organi di rappresentanza politica in senso proprio; in questo senso ogni consigliere, laico o togato che sia, con la sua sensibilità umana, la sua preparazione ed esperienza professionale, la sua indipendenza da centri di potere di qualunque specie, in sintesi con la sua autorevolezza, concorre a determinare quell’indirizzo politico dell’organo nella materia dell’amministrazione della giustizia.
Le due funzioni di garanzia e di rappresentanza si integrano perfettamente, non risultando affatto tra loro incompatibili, in vista del perseguimento del risultato di tutelare l’indipendenza interna ed esterna della Magistratura.
Ma entrambe le suddette caratteristiche dell’organo di garanzia e di rappresentanza con il disegno riformatore sono destinate ad affievolirsi se non a scomparire del tutto. Ciò in conseguenza di tre scelte fondamentali del disegno riformatore che rappresentano il punto centrale della riforma, ossia l’eliminazione del sistema elettorale per la scelta dei componenti togati che viene sostituito dal sorteggio, la duplicazione dei consigli e la sottrazione al sistema dell’autogoverno della funzione disciplinare, attribuita all’Alta Corte di Giustizia.
In primo luogo si introduce un sistema legato al caso per la composizione di organo di rilievo costituzionale del tutto ignoto nel panorama internazionale nell’ambito del quale pure esistono diversi sistemi di composizione e di funzionamento dell’organo. È evidente che la pari dignità di ogni magistrato non consente di ritenere che tutti i magistrati siano ugualmente idonei a ricoprire il ruolo di Consigliere del C.S.M. Con il sorteggio verrebbe meno qualsiasi forma di investitura da parte del corpo elettorale in termini di radicamento territoriale del candidato ed anche di responsabilità dell’eletto verso lo stesso; ai magistrati non può essere tolto, neppure con una legge di riforma della Costituzione, il diritto di scegliere, attraverso libere elezioni, i colleghi che reputano più idonei a svolgere il delicato compito di componente dell’organo di autogoverno della Magistratura.
Attraverso l’introduzione del sistema del sorteggio, si crea un organo (due organi) del tutto diverso da quello previsto nella Costituzione vigente e sulla base del quale è nato e si è nel tempo sviluppato il modello italiano di ordinamento giudiziario; un organo improntato ad una neutralità formale, intesa come assenza di vero dibattito al suo interno sulle scelte valoriali che devono presiedere allo svolgimento di tutte le attività consiliari, destinate ad incidere sull’autonomia e l’indipendenza di ogni singolo magistrato; a ciò non potrà che conseguire una minore capacità dell’organo di garantire una tutela effettiva dell’esercizio indipendente della giurisdizione.
Ancora il sorteggio dei membri togati dei consigli si pone in contrasto con la Costituzione, in quanto la revisione costituzionale incontra dei limiti nei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, nell’ambito dei quali è da ritenere compreso il principio di elettività alle cariche pubbliche, quale espressione massima del sistema democratico.
Ed ancora si strumentalizzano quelle patologiche commistioni fra settori della Magistratura ed ambienti politici che si sono verificate negli anni recenti, ma che nulla hanno a che vedere con l’associazionismo; e si reca grave offesa alla storia della Magistratura con la motivazione addotta per giustificare la scelta del sorteggio: limitare il peso eccessivo delle correnti, obiettivo che nessuna delle tante leggi elettorali che si sono susseguite nel tempo è riuscita a conseguire. Con ciò dimenticando quanto queste libere associazioni di magistrati hanno influito sull’attuazione del disegno costituzionale di una Magistratura configurata come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato e formata da magistrati che si distinguono fra loro solo per la diversità delle funzioni esercitate con evidente beneficio per l’intera collettività.
Il sistema attuale ha consentito l’impegno di tanti magistrati nella difesa dello Stato democratico aggredito da pericolose forme di eversione; è stato il Consiglio Superiore della Magistratura ad assicurare al Paese l’attività di questi magistrati, che hanno avuto la possibilità di svolgere liberamente il proprio lavoro liberi da qualsiasi tipo di pressione interne ed esterna all’Istituzione. Ma occorre riconoscerlo, tutto non ha sempre funzionato in modo ottimale. Il pluralismo interno alla Magistratura da luogo di confronto di idee sui modi più idonei ad attuare le norme costituzionali si è trasformato in luogo di potere con effetti negativi sullo svolgimento della funzione di autogoverno. Occorre pertanto che la Magistratura si faccia carico di una responsabilità collettiva superando quella perdita di etica pubblica che purtroppo è ricorrente in molti corpi dello Stato; occorre rifarsi a quei valori che la Magistratura associata seppe sviluppare sessant’anni orsono nel famoso congresso di Gardone allorquando si scelse di essere Magistrati e non funzionari assumendo l’impegno di interpretare il proprio ruolo come esercizio di responsabilità democratica orientato alla tutela dei diritti fondamentali ed all’affermazione dei valori costituzionali.
In sostanza i tre aspetti contenuti nella riforma sortiscono l’effetto di ridimensionare le prerogative della funzione costituzionale di governo autonomo della Magistratura, a cui segue un indebolimento dell’immagine della Magistratura stessa ed in particolare delle funzioni da essa esercitate come soggetto istituzionale titolare di un potere diffuso; ciò comporterà un impoverimento culturale ed ideale dei magistrati destinati a svolgere sempre più una funzione burocratica in luogo di quella della tutela dei diritti inviolabili del cittadino.
Il Paese ha già conosciuto un modello del giudice burocratico; è quello descritto da Dante Troisi nel suo saggio “Diario di un giudice”: un magistrato chinato ed intimorito e quindi un magistrato omologato e gerarchicamente ossequente, un modello ampiamento diffuso nei primi anni della Repubblica e che è stato superato grazie all’impulso dell’associazionismo giudiziario.
Lo svuotamento della funzione di garanzia viene ulteriormente perfezionato attraverso la sottrazione al governo autonomo della funzione disciplinare attuata mediante la creazione del terzo organismo costituito dall’Alta Corte disciplinare. Ora la responsabilità disciplinare è destinata ad incidere pesantemente sulle garanzie di indipendenza del singolo magistrato; per questo motivo si è previsto che questa delicatissima funzione fosse affidata ad un’articolazione istituita all’interno del C.S.M. prevedendosi un’apposita elezione tra i suoi membri all’inizio della consiliatura. Viceversa, il nuovo organismo si configura come un giudice speciale che non dovrebbe essere consentito istituire; inoltre i provvedimenti emessi dall’Alta Corte sono impugnabili solo dinanzi alla stessa Corte che li ha pronunciati, sia pure in diversa composizione e ciò in violazione del principio stabilito dall’art. 111 comma 7. Ancora nell’organo disciplinare siedono insieme giudici e pubblici ministeri, il che dovrebbe presupporre l’esistenza, come avviene attualmente, di un unico codice disciplinare; ma la previsione si pone in netta controtendenza rispetto alla separazione delle due magistrature con istituzione di due autonomi consigli superiori. Da ultimo suscita notevoli perplessità affidare il giudizio disciplinare nei confronti dei soli magistrati ordinari ad un Alta Corte estranea al sistema dell’autogoverno, laddove invece per le altre magistrature, amministrativa, contabile, militare, tributaria, il giudizio disciplinare rimane affidato ad un’articolazione interna dei rispettivi organismi di autogoverno. Diversa sarebbe stata la prospettiva ove si fosse ritenuto di istituire un unico organo disciplinare deputato a giudicare sugli illeciti disciplinari dei magistrati appartenenti a tutte le diverse magistrature con la creazione di un codice deontologico comune.
Cn riguardo alla separazione delle magistrature, sicuramente il disegno costituzionale doveva essere integrato e completato nel senso che il testo vigente ha demandato al legislatore ordinario di stabilire la disciplina ordinamentale del P.M.; ma con la riforma viene configurato un diverso potere giudiziario, certamente, autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, ma anche indipendente ed esterno al potere giurisdizionale, del quale non condividerà più non solo la cultura, ma anche le finalità, il che dubito che sia un bene per la tutela dei diritti dei cittadini.
Nessuno dei veri problemi che affliggono il sistema giustizia viene affrontato con la riforma costituzionale. Non viene affrontato in alcun modo il tema della durata eccessiva dei giudizi sia penali che civili, che costituisce il vero dramma per il cittadino che si trova a dover, a qualsiasi titolo, rivolgere alla giustizia. Ed allora tutte le componenti del sistema giustizia, avvocati, personale amministrativo e magistratura, unite a quelle della società civile, al di là delle sorti della riforma costituzionale, devono rivendicare, attraverso piattaforme comuni, l’adozione di quelle misure idonee a restituire efficienza ed efficacia, in ogni settore, al sistema giustizia, cardine fondamentale dello Stato democratico.
In particolare, l’Avvocatura e la Magistratura dovrebbero intraprendere un cammino comune, forse anche riprendere a percorrere, bloccato da contrapposizioni ideologiche; un cammino fondato sul valore della condivisione della missione di giustizia, che deve essere propria, sia pure in termini diversi, del magistrato, sia giudicante che requirente, e dell’avvocato; il tutto con l’obiettivo di pervenire ad una comune cultura fondata sul rispetto dei ruoli di ognuno e non esaurentesi nel semplice rispetto delle norme di rito; ciò accrescerebbe l’autorevolezza di ciascuna componente e consentirebbe ad ognuna di essere custode e garante dell’indipendenza dell’altra, con evidenti vantaggi per il sistema di tutela dei diritti di tutti.
Questa comune cultura della giurisdizione consentirebbe di unire, non di dividere o separare, i soggetti chiamati a servire la giustizia, avvocati, giudici e pubblici ministeri uniti, al là delle differenze di ruolo, nel perseguimento del dovere di garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; ciò in quanto la giustizia nel modello costituzionale non vuole essere un’arena nella quale c’è chi vince e chi perde, ma un terreno condiviso di responsabilità e valori nel quale, attraverso lo strumento del processo, si ripristina, nell’interesse del cittadino, la legalità violata; una giustizia basata su una comune cultura che trasformi il conflitto in diritto attraverso la celebrazione di processo equo che nasce dall’armonia tra indipendenza, rispetto e collaborazione.
Questo è il mandato che la Costituzione ci affida, richiamandoci ai suoi principi: l’effettività dei diritti, l’indipendenza della magistratura e il giusto processo. Solo così la giustizia potrà essere esercizio di democrazia quale servizio al cittadino e non pura espressione di potere; ciò grazie anche al fondamentale ruolo svolto dal personale amministrativo, che con competenza e dedizione assicura il funzionamento dei servizi della giustizia; grazie al loro quotidiano impegno, la macchina giudiziaria cerca di garantire efficienza e prossimità ai cittadini.
Con questa consapevolezza, rinnoviamo, comunque tutti insieme, il nostro impegno a custodire la comune cultura della giurisdizione, perché da essa dipendono la credibilità delle Istituzioni e la fiducia nello Stato di diritto, con la certezza che il dialogo e la collaborazione siano la via maestra per una giustizia più giusta.
