Nota di commento alla sentenza n. 30/2022 della corte costituzionale

Sommario: 1.Disciplinare  Magistrati – 2.Cassazione n. 3848 – 3. Cassazione n. 3859 – 4.Lex specialis derogat generalis. La “giurisdizionalità imperfetta” – 5.C.S.M./Alta Corte: verso la riforma del 2026, mantenendo l’impronta inquisitoria?

1.Disciplinare Magistrati. Le decisioni di Cassazione n. 3848/2026[1]  –  le intercettazioni disposte nel processo penale sono utilizzabili nel procedimento disciplinare, in ragione della sua specialità e della clausola di compatibilità con il codice di procedura  –  e di Cassazione  n. 3859/2026[2]  –  la quale  detta la sospensione per due anni e trasferimento d’ufficio per il magistrato che ha utilizzato gratuitamente per anni lo studio di un consulente della Procura e intrattenuto rapporti anomali con un imprenditore del settore rifiuti, intervenendo in vicende a lui collegate  –  sono oggetto del nostro scrutinio, per quanto riguarda il modus procedendi, la disciplina normativa applicata e la sua appartenenza al genere inquisitorio oppure accusatorio.

2. Cassazione n. 3848.Per la prima decisione n. 3848, la quaestio attiene all’applicabilità o meno dell’art. 270 c.p.p. (Utilizzazione in altri procedimenti), nel cui dettato si legge: «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza» [3]. A parte l’eccezione finale, si tratta perspicuamente di una disposizione garantistica di divieto, per cui non ci sarebbe spazio per un pendolarismo tra un giudizio a quo e un giudizio ad quem per trasferirvi il materiale intercettato in sede penale.

Norma testuale di sbarramento dalla quale, però, la giurisprudenza espansiva ha inteso svincolarsi adottando, in sede interpretativa, la “bilocazione” dei risultati di quelle intercettazioni contra reum, per via di una regola di specialità che permetterebbe il trasferimento del materiale probatorio “in deroga” al limite segnato dall’art. 270 cit.[4].

Per l’idem factum è ammessa la gravosa ripresa del bis, procedimento penale e disciplinare (entrambi sanzionati) [5], ma il richiamo al c.p.p. dovrebbe essere ai principi di garanzia che reggono la tenuta della materia, su utilizzabilità/inutilizzabilità del compendio di intercettazioni contra reum, evitando un procedimento disciplinare “spoglio”, privo di tutele.

Disamina partitiva: di Cassazione n. 3848/2026, consideriamo, in ordine alle «ragioni della decisione», i seguenti brani:

a p.15-16)«Va ricordato che l’orientamento espresso da queste Sezioni Unite sull’inapplicabilità al procedimento disciplinare a carico di magistrati dell’art. 270 cod. proc. pen. è risalente nel tempo (cfr. Cass., SU, nn. 12717 e 27292 del 2009) e fin dalle prime pronunce si è fatto leva, da un lato, proprio sull’accentuato potere d’ufficio, prima dell’inquirente e poi dello stesso organo giudicante, riconosciuto, quanto alla ricerca ed all’acquisizione degli elementi di prova dell’illecito disciplinare del magistrato, dagli artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006, potere rilevante… ai fini  dell’applicazione della clausola di riserva di compatibilità nell’applicazione della disciplina processuale penalistica; dall’altro, sulla finalità e sulla ratio dell’art. 270 cod. proc. che, si è detto, non preclude qualsivoglia utilizzazione esterna delle risultanze delle intercettazioni, ma impedisce solo che sulle stesse possa essere fondato l’accertamento della responsabilità penale, giacché in tal caso, venendo in rilievo la libertà personale dell’indagato o dell’imputato, possono essere giustificate limitazioni più stringenti all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale» [6].

L’impalcatura interpretativa non regge molto, se risultano plausibili i seguenti rilievi: il sintagma «procedimenti diversi» dovrebbe essere riferibile ai procedimenti extrapenali, diversamente il legislatore avrebbe usato il testo alternativo  “ altri procedimenti ” [7], con la conseguenza che, non trattandosi di procedimento  penale ma disciplinare, non sussiste alcuna deroga ad un fantomatico “  principio ”, pure accreditato come fondamentale, di rispetto della verità materiale. È, quest’ultimo, piuttosto, l’argomento tipico del sistema inquisitorio adottato, quello dell’organo eslege, che nella sua attività di ricerca, nell’inventio del materiale probatorio, non trova alcun limite nella legge (principio di legalità), espandendo senza confini prestabiliti i poteri propri dell’ufficio giudiziario [8]: così, organo di giudizio in posizione di preminenza, senza confini, altius non tollendi ai sensi dell’art. 18 (Discussione nel giudizio disciplinare) d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006, e a cui si riconosce la massima discrezionalità investigativa e di accertamento: «3. La sezione disciplinare può: a) assumere, anche d’ufficio, tutte le prove che ritiene utili».

Il giudice istruttore, di cui era emblematica espressione l’art.299 c.p.p.,abr., sembra avere resistito e sopravvissuto alla riforma epocale dettata dal c.d. Codice Vassalli, che è stata principalmente una revisione di quella figura [9], e ciò nel terreno del procedimento disciplinare.

b pp.17 s.),in altro passaggio s’introduce l’argomento giurisdizionale [10]: «  la particolare natura del bene protetto giustifica una disciplina differenziata ed il bilanciamento fra l’esigenza di una più rigorosa tutela del prestigio dell’ordine giudiziario ed il diritto di difesa del singolo magistrato si realizza attraverso la previsione del carattere giurisdizionale del procedimento…la clausola di compatibilità impedisce solo l’applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen., non già il controllo giurisdizionale imposto dal secondo comma dell’art. 15 Cost… Nessuna incertezza, poi, può sussistere circa la ricorrenza dell’ulteriore requisito richiesto dalla Corte EDU quanto al pieno diritto di difesa che nel procedimento ad quem deve essere assicurato in relazione alla validità e all’efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell’ordinamento interno è garantito dal carattere giurisdizionale del procedimento».

Riteniamo che l’art. 3 Cost. renda ingiustificato questo trattamento più “rigoroso” (rectius,  in peius) per i magistrati sotto procedimento disciplinare[11], espressione di una visione “ epica” di questo potere pervasivo d’inchiesta, dato che non dovrebbero esistere, per il potere giurisdizionale, la distinzione tra procedimenti più rigorosi e meno rigorosi, che equivale all’impiego di distinti trattamenti processuali. Il corredo delle garanzie dovrebbe rivestire, indistintamente, tutti i procedimenti sanzionati, se sfociano appunto nell’applicazione di una sanzione significativa, non tollerandosi “ procedimenti in deroga ”, per via dell’artificiale “ esaltazione ” del c.d. bene protetto (come se questo bene fosse irriducibile in ragione della sua specialità o superiore  a quello costituzionale della libertà personale consacrato all’art. 13 [12]e riferibile al diritto penale[13]). Un risultato derogatorio presente anche nella sentenza del 2026 in appresso passata in rassegna: valicando il linguaggio “levigato” della c.d. interpretazione restrittiva e compatibile, le garanzie del processo penale (il quale attira a sé la supergaranzia del c.d. giusto processo inserito all’art. 111 Cost.) diventano del tutto recessive.

c pp.21 s.),lo scrutinio riguarda la sentenza della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 26/2025, depositata il giorno 03.03.2025 e la Cassazione giudica fondato il terzo motivo del ricorso, formulato « in relazione alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti dell’incolpato. Mancato rispetto dell’autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento che il fatto contestato non sussiste». Si è eccepito che la decisione impugnata, a fronte di una sentenza di assoluzione con formula liberatoria «perché il fatto non sussiste», ha ritenuto, in relazione a quelle medesime condotte, configurabile l’elemento oggettivo dell’illecito disciplinare in violazione del disposto ex art. 20, comma 3, del d. lgs. 109 del 2006 il quale dispone che «ha autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione».

La Sezione Disciplinare ha pronunciato un convincimento di condanna nei confronti del Magistrato, sostenendo il carattere di una rilevante discrezionalità nella decisione. Siamo al cospetto di una inammissibile “rilettura” delle prove acquisite nel processo penale ed ad una inaccettabile “riscrittura” della emessa decisione penale [14], in malam partem. In alternativa poteva osservarsi «un dovere omissivo» [15].

I rilievi sono incardinati nella pronuncia assolutoria del ricorrente, per insussistenza di fatti di abuso d’ufficio, resa dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 15 ottobre 2020, e pacificamente divenuta definitiva. 

Tuttavia, si legge in sentenza un passaggio non persuasivo (p.35): «3.1. Orbene, costituisce costante indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, in tema di rapporti fra procedimento penale e procedimento disciplinare riguardante i magistrati ex art. 20 della legge n. 109/06, che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi sia i presupposti delle rispettive responsabilità sia i beni giuridici protetti, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicché, “ se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare”  (cfr. Cass., SU. n. 23778/2010; Cass., SU, n. 14344/2015; Cass., SU, n. 20385 del 201).». L’avvenuto accoglimento del precedente terzo motivo deve pure confrontarsi con questi richiami, che ammettono un sindacato interno del C.S.M.

3. Cassazione n. 3859.Disamina partitiva: della seconda decisione di Cassazione n. 3859/2026, consideriamo, in ordine alle «ragioni della decisione», i seguenti brani:

a p.27)«Pertanto, dopo aver ricordato che nel procedimento penale, ed anche nel procedimento disciplinare che ne mutua le regole…»;

b p.30-31) « 4. Ai fini della valutazione delle dichiarazioni in sede disciplinare, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è espressa nel senso che i richiami al codice di procedura penale contenuti nell’art. 16, comma 2 (per l’attività di indagine), ed art. 18, comma 4 (per il dibattimento), del d.lgs. n. 109 del 2006 devono interpretarsi restrittivamente e solo nei limiti della compatibilità, dovendo applicarsi, per il resto, le regole del codice di procedura civile, sicché resta esclusa l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull’assunzione e valutazione delle dichiarazioni rese da persone imputate in procedimenti connessi o di reati collegati, trattandosi di disposizioni riferibili esclusivamente ai rapporti tra procedimenti penali, le cui specifiche finalità giustificano limitazioni all’acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale di ricerca della verità materiale [16] (Cass. Sez. U., 28/11/2022, n. 34992), affermazione questa che sconfesserebbe la pretesa di parte ricorrente di ancorare la valutazione delle prove ai canoni espressi dalla giurisprudenza penale di questa Corte ».

Quindi trovano (prioritario) posto le norme del rito civile, in luogo di quello penale.

c pp.39-40) « Queste Sezioni Unite hanno reputato che la motivazione resa fosse soltanto apparente, in quanto, ancorché il procedimento disciplinare a carico di magistrati veda l’ampio potere di indagine del pubblico ministero, prima, e il non meno ampio potere officioso della Sezione disciplinare nell’acquisire la prova dell’illecito disciplinare, poi, tuttavia si impone il rispetto delle regole del codice di procedura penale, che va coniugato con la connotazione di specialità del procedimento disciplinare, in ragione della clausola di compatibilità. Pertanto se non è preclusa la utilizzabilità delle intercettazioni disposte in sede penale, va però data la possibilità, all’incolpato in sede disciplinare, di dedurre eventuali vizi dei provvedimenti con cui le intercettazioni sono state autorizzate ed effettuate in sede penale e di richiedere i supporti audio di tali intercettazioni, per ascoltarli e far riscontrare la loro eventuale difformità rispetto al contenuto dei brogliacci delle trascrizioni acquisite agli atti del procedimento disciplinare. I penetranti poteri di accertamento dell’accusa, correlati alla necessità di salvaguardare l’onorabilità e la credibilità della funzione, che si traducono, legittimamente, in una cospicua possibilità di utilizzare acquisizioni probatorie formatesi, talora, anni addietro e senza alcun contraddittorio con l’incolpato vanno però coniugati con il rispetto dell’inviolabile diritto di difesa dell’incolpato».

d pp. 2 s.) Il procedimento nasce da un atto d’impulso ministeriale che esercita la sua azione disciplinare in data 27 gennaio 2016 nei confronti di un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per i numerati illeciti disciplinari, mettendo sotto inchiesta un magistrato con un atto autonomo, e ci cioè «indipendentemente dalla rilevanza penalistica della condotta ancora in fase di accertamento». Fatti commessi sino al luglio 2007 ed accertati in data 16 dicembre 2015. 

Il Ministro si svincola, così, da un procedimento penale pur se questo risulti pendente. Con sentenza n. 31 del 2022 emessa dalla Sezione Disciplinare l’8.10.2021 il magistrato incolpato (l‘addebito traeva origine dalle dichiarazioni di un consulente tecnico specializzato in materia di intercettazioni telefoniche, inizialmente incaricato dallo stesso magistrato) veniva per certi capi condannato e per altri assolto. Nella motivazione della sentenza, secondo la Sezione Disciplinare, indubbiamente «le dichiarazioni di questi fossero utilizzabili poiché, per giurisprudenza consolidata, gli atti assunti nelle indagini preliminari di un procedimento penale sono sempre adoperabili nel giudizio disciplinare, mentre in merito all’attendibilità si rimarcava come questa fosse da ritenersi fortemente ridotta, perché trattavasi di soggetto personalmente coinvolto in alcune delle vicende illecite narrate e sicuramente mosso da ragioni di risentimento, e perché le sue dichiarazioni risultavano smentite da altre risultanze in atti…Quanto alla pena, veniva considerata adeguata e proporzionata quella della rimozione» [17]. Avverso tale sentenza l’incolpato proponeva ricorso, articolato in otto diversi motivi, e la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7768 del 2023,li accoglieva in parte. Ha quindi cassato l’impugnata sentenza e rinviato alla Sezione Disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in diversa composizione personale.

Avverso la sentenza disciplinare è stato proposto ricorso per cassazione sulla scorta di sei motivi.

La Cassazione segue, pedissequamente, il proprio indirizzo basato sul carattere residuale dei richiami al c.p.p., trovando posto, piuttosto, le norme del c.p.c.

Il primo motivo viene giudicato infondato, pure il secondo, il terzo (rigettato).

Nel complesso, «il ricorso dell’incolpato è rigettato quanto ai motivi 1, 2, 3, dovendosi invece dichiarare l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse sui motivi 4 e 5; viceversa, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso della Procura Generale (con conseguente assorbimento del sesto motivo del ricorso del magistrato), nei limiti di cui in motivazione, con rigetto del primo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, in diversa composizione  » (camera di consiglio7 ottobre 2025).

4.Lex specialis derogat generalis. La “giurisdizionalità imperfetta”

Laddove l’incolpato non possa partecipare, adeguatamente, in contraddittorio [18] ai lavori del procedimento disciplinare pendenti di fronte all’invalicabile assioma secondo cui non trova posto l’art. 270 c.p.p. e quindi i risultati delle intercettazioni telefoniche possono trasferirsi (de plano) per l’utilizzazione nel diverso procedimento disciplinare, non avendo la difesa nessun potere di opporsi all’estensione applicativa, l’evocata giurisdizionalità è argomentazione incongrua. La specialità consentirebbe, piuttosto, un processo per saltum, sterilizzandosi la cogenza del divieto di utilizzabilità dettato all’art. 270 c.p.p.

Una costruzione antigarantista inaccettabile ma anche mistificante centrata sull’assunto della superiorità o poziorità delle norme applicabili al procedimento disciplinare: basta designarlo e classificarlo, in ordine agli atti che lo compongono [19], procedimento speciale (ancorché) su basi implausibili (la protezione del prestigio dell’ordine giudiziario apre la strada ad una corsia preferenziale, non garantita, al pari di un tunnel giudiziario occupato dalla bulimia investigativa) e tutto è compiuto. La derivata è la messa fra parentesi delle disposizioni lungamente elaborate con il varo del primo codice di procedura penale della Repubblica, quello del 1988[20] che ha soppiantato il precedente codice di stampo inquisitorio del 1930 (Codice Rocco), introducendo un sistema prettamente accusatorio allineato ai principi costituzionali.

Al riguardo, in sede di Relazione al progetto preliminare al c.p.p., si è distinto tra plena iurisdictio e semiplena iurisdictio, ritenendosi l’esercizio della seconda «o perché manca il contraddittorio (art. 291) o perché l’intervento delle parti non si esplica con quella ampiezza di poteri che è tipica del dibattimento (art. 419, comma 8, relativo all’udienza preliminare). Nonostante la giurisdizionalità imperfetta…gli strumenti di convincimento del giudice devono rispondere ai parametri fissati nelle disposizioni del Libro III» [21].

Quindi, nel minimo, per la ristrettezza dei poteri difensivi e del contraddittorio, la disciplina praticata dalla giurisprudenza al procedimento disciplinare riguardante magistrati deve, definitivamente, riguardarsi, da ora in poi, come espressione di una “giurisdizionalità imperfetta.

Ciò dovrebbe rappresentare l’acquisizione di una definitiva consapevolezza, rebus sic stantibus.

Né i fautori dell’avversata impostazione “rovesciata” (le tutele del processo penale sullo sfondo, in posizione subordinata, rispetto alle inflessibili esigenze disciplinari) si chiedono se un processo siffatto risulti “ equo ” [22].

Sulla citata finalità della «ricerca della verità materiale», che deve caratterizzare l’attività giudiziaria [23], la stessa è intrinseca agli enunciati di prova (della prova dichiarativa), quelli cc.dd.apofantici [24], è non si pone quale impegno del giudice [25] ed espressione di uno scopo esterno alla prova.

5.C.S.M./Alta Corte: verso la riforma del 2026, mantenendo l’impronta inquisitoria?

Nel testo di legge costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura (che eserciterebbe una sorta di attività paranormativa[26]) –  « a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, la Costituzione italiana ha previsto che tutti i provvedimenti riguardanti la carriera e in generale lo status dei magistrati  ordinari devono essere adottati da un organo che è sganciato dal Governo »[27]  –    si sdoppia all’art. 105 Cost., poiché il secondo versante normativo si occupa della « giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti…attribuita

all’Alta Corte disciplinare » [28].

La scelta onomastica valica il confine dello stesso nomen iuris: perché chiamarla Alta Corte, se questa classificazione apicale e altisonante non è data neppure alla Corte costituzionale? Se la riforma sarà votata –  con l’approvazione definitiva del disegno di legge di (massiccia) revisione costituzionale, per una Costituzione rigida [29] –  sarà molto imbarazzante distinguere tra Corte costituzionale e Alta Corte disciplinare.

Le novità introdotte dalla riforma, principalmente, sono tre, oggetto della revisione costituzionale del Titolo IV: la costituzionalizzazione della separazione delle carriere [30], mediante l’istituzione di due CSM, uno per la magistratura giudicante e l’altro per quella requirente; la previsione di un’Alta Corte, incaricata di decidere sulla responsabilità disciplinare dei magistrati;  la scelta del sorteggio, quale modo di formazione per maggior parte dei componenti dei CSM e dell’Alta Corte [31] [32].

Una lacuna, ed anche vistosa, vizia la riforma 2026, tutta concentrata sul piano revisione della distribuzione dei poteri, dell’organizzazione [33]. L’impronta inquisitoria del procedimento disciplinare, infatti, rimane inalterata, segno che non si è voluto migliorare la qualità della giustizia disciplinare [34] (annoverandola, ad esempio, nel ceppo del giusto processo costituzionale, per quanto riguarda la classe della giurisdizione, e nel quadro del processo equo, fairness[35]), poiché, come già si è fatto notare nell’approfondimento tematico, «esso conserva anche tratti peculiari del modello cd. inquisitorio, annoverando profili strutturali e funzionali del tutto “atipici”» [36].

E l’inquisitorio, quale impostazione irriducibile dell’accertamento criminale, è espressione di disvalore processuale [37]: «Sistema accusatorio e sistema inquisitorio costituiscono i due più tipici modelli di processo penale, che ideologicamente e storicamente si collocano l’uno agli antipodi dell’altro, contrassegnati…dal rispettivo amalgamarsi di princìpi fondamentai diametralmente opposti»[38].


[1] Cass., sez. un. civ., sent.20 febbraio 2026, n. 3848,Pres. P. D’Ascola, Cons. Rel. E. Campese, in Norme &Trib., 23 febbraio 2026, sulla cui decisione collettanea v. C. Morselli, Le intercettazioni disposte nel processo penale sono utilizzabili nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, in Dir. Giust., 25-2-2026: Ad imitazione dell’ancipite giudice-legislatore, sfila a Piazza Cavour il “procedimento disciplinare in deroga”, riscrivendosi/sterilizzandosi la latitudine/cogenza dell’art. 270 c.p.p. il cui divieto sanzionato non vincola il procedimento (tipico dell’antiaccusatorio, v. G. Ariolli, Il procedimento disciplinare dei magistrati, in DGCost., 8-1-2026: «esso conserva anche tratti peculiari del modello cd. inquisitorio, annoverando profili…del tutto “atipici” »).

[2] Cass., sez. un. civ., sent.20 febbraio 2026, n. 3859, P. D’Ascola, Cons. Rel. M. Criscuolo, in Norme &Trib., 23 febbraio 2026.

[3] Comma sostituito, a decorrere dal 29 febbraio 2020, dall’art. 2, comma 1, lett. g), n. 01), D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 2, comma 8, del medesimo D.L. n. 161/2019. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 2-quater, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, a decorrere dal 10 ottobre 2023; per l’applicabilità di tale disposizione vedi l’art. 1, comma 2-quinquies del medesimo D.L. n. 105/2023. Per un commento all’art. 270, si rinvia a F. Cordero, sub art. 270, in Codice di procedura penale commentato, Torino, 1992, pp.313 s.

[4] Cass. pen., sez. V, sent. n. 8106 del 2 marzo 2026: Un imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e reato associativo in concorso con altri soggetti. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado utilizzando intercettazioni disposte dalla Procura in procedimenti relativi a reati contro la pubblica amministrazione e a reati di truffa, riciclaggio e sostanze stupefacenti, che vedevano indagato un terzo soggetto e non il ricorrente. Il ricorrente impugnava la sentenza deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto disposte in procedimenti diversi rispetto a quello per cui si procedeva nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla senza rinvio la sentenza impugnata per tutti i reati ascritti all’imputato, ritenendo che le intercettazioni fossero inutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p. in quanto disposte in procedimenti diversi da quello per cui si procedeva nei confronti del ricorrente, trattandosi di delitti per i quali non è obbligatorio l’arresto in flagranza.

In tema di intercettazioni, la richiesta del difensore di accesso ai supporti comporta l’ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile (Cass., sez. VI, 26 gennaio 2024, n. 3371, in Arch. nuova proc. pen., 5/2025, p. 537)

[5] Si esclude, evidentemente, la reductio ad unum del carattere poziore ed assorbente del processo penale rispetto a quello disciplinare aventi in comune l’idem factum, anche per l’incidenza di un generale ne bis in idem. Cfr. P.Häberle, Lo Stato costituzionale, in Diritto e Diritti, Treccani, Roma,2005,p.212, sulle « garanzie costruite all’interno dei “ diritti fondamentali giurisdizionali ”,come il divieto di tribunali speciali, i principi “ nulla poena sine lege ” e “ ne bis in idem”…sono elementi necessari per l’esistenza dello “ Stato di diritto ” come tale».

[6] Il corsivo è nostro. Cfr. V. Manes, Verità processuale e verità mediatica, in Dir. dif., 8 ottobre 2025.

Prefissare l’obiettivo della ricerca della verità materiale equivale a conseguirla a tutti i costi. Celebre, al riguardo, la frase “la caccia vale sempre più della preda”, di F. Cordero, Diatribe sul processo accusatorio (1964), in Id., Ideologie del processo penale, Milano, 1966, p.220.

[7] Ma, v. retro nota 4.

[8] In termini consimili, v. (oltre retro nota 6) L. Ferrajoli, L’alternativa tra verità formale e verità sostanziale. Cognitivismo e decisionismo, in Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, pref. Di N Bobbio, Roma-Bari, 1996, pp.16 s. «L’alternativa espistemologica tra i due modelli…si manifesta…nel diverso tipo di “verità giudiziaria” da essi perseguito. La verità cui aspira il modello sostanzialistico del diritto penale è la cosiddetta verità sostanziale o materiale, cioè una verità assoluta e onnicomprensiva in ordine alle persone inquisite, priva di limiti e di confini legali, raggiungibile con qualunque mezzo al di là di rigide regole procedurali…decade a giudizio di valore, di fatto largamente arbitrario…risulta inevitabilmente solidale con una concezione autoritaria e irrazionalistica del processo penale. Viceversa…una verità formale o processuale, raggiunta con il rispetto di regole precise…L’opposizione…tra cognitivismo e decisionismo…tra prova e inquisizione».

Ad esempio, Cass., sez. II, 20 marzo 2024, n.11814, in Arch. nuova proc. pen., 5/2025, p. 536, giudica illegittima la riqualificazione, da parte del Tribunale del riesame, di un accertamento (mutandone il titolo), adottando un provvedimento di diversa natura, in pregiudizio del diritto di difesa dell’interessato.

[9] All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codine, nel passaggio dal vecchio, si era scritto che «significativa è la finalità delle indagini stesse, non più volte “all’accertamento della verità” (art. 299 c.p.p. prima vigente) ma unicamente dirette alle “determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale” (art. 326)» (G.Conti-A.Macchia, Indagini preliminari,  in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989,p.2). Cfr. D. Siracusano, Vecchi e nuovi modelli per l’attuazione di un processo di parti, in Studi in onore di G. Vassalli, Evoluzione e riforma del diritto e della procedura penale, 1945-1990, II, Milano, 1991,p.171, evidenziandosi  che «in una posizione di spiccata e  “ ritrovata” terzietà il codice colloca il giudice ».

[10] Corte cost., n. 71 del 22 febbraio 1995, in CED n. 0021911; Corte cost., n. 289 del 4 giugno 1992, in CED n. 0018750; Corte cost., n. 145 del 15 giugno 1976, in CED n. 0008390; Cass., S.U., n. 7585 del 20 novembre 2003, dep. 2004, in CED n. 572207 – 01; Cass., S.U., ord. n. 6690 del 9 marzo 2020, in CED n. 657416 – 02.

[11] Aa.Vv., Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotii (a cura di), Giuffré, 2024; C. Giuseppe, Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Torino, 2023; S. Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013; M. Fantacchiotti-M. Fresa-V. Tenore-S. Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010; ; C. Castelli, Il sistema disciplinare dei magistrati una cosa seria, in Costituzionalismo.it, 1/2022; M. Fresa, La giustizia disciplinare. I magistrati ordinari. Quali controlli sui controllori? Napoli, 2021; S. Perelli, L’impatto della riforma Cartabia sul procedimento disciplinare, in Questione giustizia, (online), 2/3, 2022.

[12] Sul richiamato art. 3 Cost., v. i rilievi di  G. Todaro, Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della Magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost., in Sist. Pen.,5 marzo 2026.

Dovrebbe ritenersi più grave l’illecito penale rispetto a quello disciplinare, e già per il primo si scrive che «non tutte le offese si equivalgono», G.Marinucci-E.Dolcini-G.L.Gatta, Manuale di diritto penale. P.G., Milano,  XXIII ed.,2024,  pp. 13-14, per i principi di proporzione e di sussidiarietà.

[13] Il diritto penale è il settore dotato della massima valenza repressiva, che si avvale della pena detentiva «dell’inflizione delle sanzioni più drastiche » (G.Fiandaca-E.Musco, Diritto penale. Parte generale, VI ed., Bologna, 2010, p.4). Cfr. R Garofoli, Caratteri e principi del diritto penale, in Manuale di diritto penale. P.G. e P.S.,Bari, 2024, p.4: «sussidiarietà: il ricorso al diritto penale, in considerazione del suo carattere afflittivo, deve costituire l’extrema ratio».

Tuttavia, v. Cass., sez. lav., Ord. 11 marzo 2026, n. 5435, in Norme & Trib., 11 marzo 2026: Sanzioni disciplinari – La sola circostanza che per lo stesso addebito può essere inflitta una sanzione meno inflittiva di per sé non rende illegittima la sanzione irrogata.

[14] F. Cordero,Il Giudizio d’onore, Milano, 1959, p.136: « di fronte ad una situazione…di carenza di prova…il legislatore impone l’adozione d’una formula assolutoria…ecco una…conferma dell’onnipotenza legislativa».

[15] F. Cordero, Contributo allo studio dell’amnistia nel processo, Milano, 1957, p.15.

[16] Il corsivo è nostro. Sulle «dichiarazioni del coimputato…rese da persona imputata in un procedimento connesso…imputata di un reato collegato», v. P. Ferrua, Giudizio penale: fatto e valore giuridico, in Diritto e processo. Studi in memoria di A. Giuliani, a cura di N. Picardi, B. Sassani, F. Treggiari, ESI, Napoli, 2001,p.352.

[17] Cfr. G. Ariolli, Incostituzionale la rimozione automatica del magistrato in conseguenza della condanna penale, in Dir. Giust. Cost., 15-8-2024, in quanto con la sentenza n. 51 del 5 marzo 2024 (dep. 28 marzo 2024, GU 3 aprile 2024), la Corte costituzionale ha dichiarato, in riferimento all’art. 3 Cost., costituzionalmente illegittimo l’art. 12, comma 5, D.Lgs. 23 febbraio 2006, n 109, in tema di procedimento disciplinare dei magistrati, eliminando dalla disposizione la parte in cui stabilisce l’automatica rimozione dalla magistratura del magistrato che abbia riportato condanna a pena detentiva non sospesa per delitto non colposo non inferiore ad un anno.

Sulla rimozione, v. A. Mazzeo, Rimozione, in Aa.Vv. Codice disciplinare dei magistrati, Milano, 2024, pp.1069-1085. R. Sanlorenzo, Illeciti disciplinari conseguenti a reato, in Aa.Vv., Codice disciplinare dei magistrati, Milano, 2024, pp. 986-987. V. Manes, L’illecito disciplinare del magistrato nel prisma della giurisprudenza di Strasburgo: problemi e prospettive, in Aa.Vv., Codice disciplinare dei magistrati, Milano, 2024, pp. 117 e ss.

[18] Sul contraddittorio quale garanzia epistemica, con l’imparzialità del giudice, v. P. Ferrua, Contraddittorio e verità, in Studi sul processo penale, II, Torino, 1992, pp.76 s.: G. Giostra, Contraddittorio (principio del), in Enc. giur. Treccani, VIII, Roma, 1988, pp.1 s.; G. Ubertis, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, p.56.

[19] Sull’importanza della tassonomia, v. E. Betti, Per una classificazione degli atti processuali di parte, in Riv. dir. proc. civ., 1928, pp.106 s. citato e ripreso da F. Cordero, Le situazioni soggettive nel processo penale, Torino, 1956, p.13 che lo definisce «fondamentale scritto».

[20] F. Cordero, Strutture d’un Codice, in Ind. Pen., 1989, p.19: «Contiene novità autentiche il decreto presidenziale apparso lunedì 24 ottobre, primo testo codificato dell’epoca repubblicana» .

[21] P. Corvi, sub art. 187 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, II, dir. da A. Giarda, 1990,pp.2-3.

[22] Cfr, A. De Caro, I caratteri “minimi” dell’udienza penale in un processo equo, in Le ragioni del garantismo, I princìpi europei del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma,2016, p. 427; pure O. Mazza, L’equo processo europeo, ivi, p.5.

[23] V. Pacileo, Quali verità nel diritto penale?, in Sist. Pen.,26 settembre 2025, ad esempio.

[24] P. Ferrua, L’enunciato apofantico. La prova nel processo penale: profili generali, in Aa. Vv., La prova penale, cura di P. Ferrua,E:Marzaduri, G. Spangher, Torino, 2013, p. 13« Perché la prova sia dichiarativa…occorre che la prova…contenga al suo interno…la proposizione da provare…come vera ».

[25] V. Legge delega n. 81/1987  c.p.p. riportava all’art. 2, punto 73: “potere del presidente, anche su richiesta di altro componente il collegio, o del pretore di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità”. Ma il legislatore delegato sceglieva di abbandonare il riferimento alla verità come scopo del processo: “Il titolo I si apre con una norma (articolo 187) che dovrebbe assolvere una duplice funzione: rispetto al testo del codice vigente, da un lato, segnalare l’abbandono di una formula giustamente definita frutto di un’iperbole, come quella contenuta nell’attuale art. 299 c.p.p., secondo cui il giudice istruttore deve compiere “tutti e soltanto quegli atti” che appaiono “necessari all’accertamento della verità”. Subito dopo, però, si precisava: “(…) non si vuol certamente accreditare l’idea che il nuovo processo non tenda all’accertamento della verità, obiettivo fra l’altro richiamato sia pur incidentalmente dalla stessa legge-delega nella direttiva 73. Piuttosto, facendo della imputazione il nucleo centrale in cui viene a risolversi l’oggetto della prova, si è voluto elevare un baluardo nei confronti delle deviazioni interpretative scaturite dalla formula dell’art. 299 codice vigente che, riferite al giudice istruttore, ma estesa nella sua valenza operativa anche alla fase dibattimentale, è divenuta l’emblema del principio inquisitorio.” (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, Titolo I, Disposizioni generali).  Per quanto riguarda «il ruolo del giudice per le indagini preliminari è esattamente opposto a quello svolto dal giudie istruttore del codice abrogato; non è titolare, infatti, delle indagini in quanto non ha compiti investigativi, né ha poteri d’iniziativa, perché può intervenire solo se richiesto e solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (A.Nappi, Guida, p.54; L.LVigna, in  Commento Chiavario, vol VI. IV, p.28)» (S.Palla, sub art. 328, in G. Lattanzi-E.Lupo, Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Indagini preliminari, Milano,1998, p.7). V. Cass., 8 febbraio 1996, Alegi, in Cass. pen., 1997, p. 2517: deve considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto della proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari nei confronti di alcuni indagati, restituisce gli atti al pubblico ministero astenendosi dal provvedere sull’istanza.

Come è noto, però, è stata, però, la giurisprudenza costituzionale  a rilanciare in maniera esplicita  la ricerca della verità e quale « fine primario e ineludibile del processo penale », Corte cost. 24/03/1993, n. 111. Conf. Corte cost. num. 258 del 23/05/1991;quale naturale corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale costituzionalizzato all’art. 112 Cost.”.

Ma v., in dottrina. A. Scalfati, Verità come scopo. Obiettivi processuali e modelli giudiziari, in Aa.Vv., Manuale di diritto processuale penale, Torino, 2023, pp. 4-5, nel richiamo dell’art. 299, comma 1, c.p.p. 1930 «Nella prospettiva della ricerca della c.d. verità materiale, l’elaborazione del giudice sul terreno cognitivo è sostanzialmente equiparata a quella di un naturalista capace di riportare gli eventi in vitro per comprenderne esattamente le caratteristiche. Si tratta di un pensiero fallace».

In precedenza F. Cordero, La fabbrica della peste, Roma-Bari, 1985p.19, nota 6: «Inquisizione significa lavorìo sperimentale e, sotto quest’aspetto, i dati acquisiti valgono indipendentemente dalla via seguita, più o meno conforme alle regole».

[26] Così, M. Devoto, L’attività paranormativa del CSM, in Ordinamento giudiziario, in Enc. giur.Treccani, XXI Roma, 1990, p. 9: « Il fenomeno di maggior rilievo consiste nella funzione “ paranormativa”, da tempo assunta dal CSM in una vasta opera di ristrutturazione…comporta peraltro complessi problemi di legittimità…incero il confine tra interpretazione ed innovazione…che non trovano alcun riscontro nell’ord. giud. vigente».

[27] Per la manualistica, v., fra gli altri, R. Bin-G.Pitruzzella, Il Consiglio Superiore della Magistratura, in Diritto costituzionale, Torino, 2012,p.303. Cfr.C. Pappagallo, Organi costituzionali (indipendenza degli),in Enc. giur. Treccani, XXII, Roma,1990, pp.1 s.; G. Long, Organi costituzionali e di rilievo costituzionale, ivi, pp.1 s.

Invece, sulla responsabilità, v. V. Vigoriti, Responsabilità del giudice, dei suoi ausiliari e del P.M..,in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, pp. 1 ss.

[28] Documenti, in Sist. Pen., 06 Novembre 2025, Separazione delle carriere: il testo della legge costituzionale in Gazzetta Ufficiale (in attesa del referendum) – Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». V. Manes, Verso il Referendum. Il valore attuale della separazione delle carriere, in Dir. dif., 30 gennaio 2026, secondo cui « il modello che si prospetta…è quello  di una “separazione senza sottoposizione”, modello peraltro non privo di esempi anche nel contesto europeo, come dimostra l’esperienza portoghese, dove la magistratura requirente continua a godere di assoluta indipendenza, e dove la scelta a favore della separazione – secondo autorevoli commentatori – ha dato esiti ampiamente positivi, appunto per l’affermazione delle garanzie del giusto processo, dei diritti e delle libertà dei cittadini » e che richiama S. Lorusso, Separazione delle magistrature giudicante e requirente e modello accusatorio, in Sist. Pen., 23 gennaio 2025.

A.Gatto,  Alta Corte disciplinare: profili di illegittimità costituzionale, ivi, 9 marzo 2026; F. Biondi, L’Alta Corte disciplinare, ivi,25 febbraio 2026: «Con la riforma costituzionale il legislatore opera una scelta radicalmente diversa rispetto alla tradizione, perché – sul piano ordinamentale – “isola” la funzione disciplinare dalle altre funzioni che i due Csm saranno chiamati ancora ad esercitare…  questa è una scelta “di rottura” e non “di continuità” rispetto alla tradizione, oltre che una scelta eccentrica nel panorama europeo, in quanto, negli ordinamenti dove esiste un organo di governo autonomo della magistratura, ad esso spetta anche la funzione disciplinare».

Cfr. F. Pinelli, Il futuro del procedimento disciplinare: verso l’Alta Corte, in A.I.C., n.1, 9 gennaio 2026. R. Balduzzi-G. Grasso (a cura di), L’Alta Corte disciplinare, pro e contro di una proposta che fa discutere, Educatt, Milano, 2025, pp.21 ss.; G. Ferri, L’Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione, in Osservatorio A.I.C., 1/2026.

[29] Numerosi sono gli articoli della Costituzione coinvolti nell’impianto di revisione, la portata di questa quasi senza limiti e non  eccezionale. V., al riguardo, L. Lanfranchi,Lo Stato costituzionale e le «clausole di eternità», in P. Häberle, Lo Stato costituzionale, Diritto e Diritti, Treccani, Roma,2005,XVII, sulla «“ clausola” che «“ riconosce” anche a tutela delle “ generazioni future ”, il diritto soggettivo alla “separazione dei poteri ”…Queste “ clausole d’eternità ” si confermano…come “ lo spirito di una Costituzione dello Stato costituzionale , una specie di Costituzione nella Costituzione” di per sé inviolabile da parte del legislatore in sede di revisione della Costituzione. Questo tipo di immodificabilità è.ad esempio, chiaramente sancito dalla Costituzione italiana».

A.Reposo, Sulla natura giuridica del referendum costituzionale, in Rivista AIC, 2016, n. 3, pp. 1 s.

Per la manualistica, v. R. Bin-G.Pitruzzella, Costituzione e leggi costituzionali, in Diritto costituzionale, Torino, 2012,p.343: «È una Costituzione rigida, il cui mutamento (chiamato, nel linguaggio tecnico, revisione costituzionale) è soggetto a un procedimento particolare ».

[30] La separazione delle carriere è già inserita a livello di legislazione ordinaria (v. D.Lgs. n. 160/06, adottato su legge delega n. 150/2005; v. l n. 71/2022 e D.Lgs. n. 44/2024).

Ma, v. C. Guarnieri, Riformare la giustizia: il progetto Nordio, Bologna, 2024, n. 3, p. 77, per il quale «la riforma non potrà che avere conseguenze positive, almeno sul lungo periodo, perché col tempo dovrebbe far maturare fra i magistrati giudicanti un’identità distinta da quella dei magistrati requirenti e più attenta alla difesa dei diritti del cittadino accusato».

[31] Il quadro riassuntivo tracciato da M.Galdi, Il “giudice-monade” e la riforma costituzionale della Magistratura, in dirittifondamentali,it., 24 febbraio 2026, p. 139, che precisa, per la separazione della carriere: «  la riforma che separa le carriere è più coerente con il processo accusatorio e che essa favorirà una maggiore consapevolezza della distinta identità fra magistrati requirenti e giudicanti, a tutto vantaggio della terzietà di questi ultimi».

Sulla responsabilità disciplinare, v. V. Vigoriti, Responsabilità disciplinare, in Responsabilità del giudice, dei sui ausiliari e del P.M., in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma, 1991, p.7 «la responsabilità disciplinare…è al centro dell’attenzione e dell’impegno riformatore…La disciplina positiva…è da anni oggetto di critiche diverse che…convergono nel censurare che…le norme incriminatrici possano essere usate per colpire comportamenti sgraditi ma non riconducibili all’esercizio delle funzioni».

[32] Per l’Alta Corte, v. Galdi, Il “giudice-monade” e la riforma costituzionale della Magistratura,cit.,p.140: « Quanto alla previsione dell’Alta Corte Disciplinare, si contesta che essa riguardi la sola Magistratura ordinaria e non, come previsto in tutte le precedenti proposte29, anche quelle speciali; nonché, soprattutto, che la disciplina escluda, in deroga all’art. 111 Cost., il ricorso in Cassazione, prevedendosi, invece, la possibilità di appello, avverso le decisioni assunte, presso la stessa Alta Corte, sia pure in composizione diversa; giungendosi a ritenere, per quest’ultima ragione, superati i limiti impliciti di revisione costituzionale ex art. 139 Cost. », richiamando V. Fazio, La funzione disciplinare nei riguardi della magistratura ordinaria e l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare quale organo giurisdizionale competente, in Ambientediritto, 2025, n. 4, p. 16 e G. De Minico, Riflessioni intorno alla riforma costituzionale della giustizia, in Nomos, 2025, n. 1, p. 8.

[33] E. Lupo, La riforma degli inganni, in Quest. Giust., 2/3/2026:Il primo inganno va individuato nel fatto che le modifiche della Costituzione sono state presentate politicamente come riforma della giustizia. In tal modo i suoi fautori hanno fatto leva sulla larga insoddisfazione esistente nella collettività nazionale per la scarsa efficienza e la lentezza del servizio giustizia.

Ma la riforma della Costituzione (nei sette articoli modificati) ha per oggetto esclusivo la magistratura (ordinaria) e non concerne in alcun modo l’efficienza dell’amministrazione della giustizia, la quale anzi, come si dirà (infra, § 6), subirà sensibili peggioramenti per effetto indiretto della riforma (qualora approvata dal referendum). 

N. Stabile, Referendum 22/23 Marzo 2026 sulla legge costituzionale n.253 del 30 ottobre 2025 contenente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione dell’Alta Corte disciplinare in Dir. Giust. e Cost.,11 febbraio 2026.

[34] Su cui, ad esempio, v. MAGISTRATI – Cass., sez. un. civ.,sent. 9 marzo 2026,n. 5323, in Norme & Trib., 10 marzo 2026.Sezioni unite: disciplinare magistrati – Sì al provvedimento disciplinare per il magistrato che fa scadere il termine di custodia cautelare con danno per l’indagato. Irrilevante come scriminante della condotta dell’incolpato l’interpretazione dottrinale, pur autorevole, sulla imputazione della responsabilità per ritardata scarcerazione alle carenze organizzative dell’ufficio giudiziario.

[35] La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111, comma 1, Cost.).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost.; il corsivo è nostro). In dottrina, v., fra gli altri, G. Ubertis, Giusto processo (dir. proc. pen.), in Enc. dir.,Annali II, tomo 1, Milano, 2008, p.424: « sez. II . I requisiti del giusto processo. 4.La giurisdizione penale. Solo rispettando quel requisito di equità (fairness) processuale richiamato dall’art. 14 comma 1 Patto internazionale sui diritti civili e politici – nonché nel testo e (a seguito del suo inserimento operato dall’art. 2 comma 2 del Protocollo n.11 dell’11 maggio 1994 alla Convenzione europea del diritti dell’uomo) nella rubrica dell’art. 6 della Convenzione europea -, ogni svolgimento giurisdizionale può effettivamente definirsi tale e non esserne solo una falsa apparenza».

 Della richiamata Convenzione europea, v. art.6 (Diritto a un equo processo).

Specialmente, v. P. Ferrua, Le garanzie della Convenzione europea nella Costituzione, in Il “giusto processo”, III ed., Bologna, 2012, pp.119-120:. «Il richiamo della garanzie convenzionali…suona come un invito alla loro valorizzazione, ad una maggiore tutela del diritto di difesa».

Cfr. G. Ubertis, Verso un  «giusto processo» penale, Torino, 1997, pp.16 s.; E. Randazzo, Il “ giusto processo ” in Italia e in Europa, in Il giusto processo, Roma, 2002, p.67; D. Marafioti, Separazione delle carriere e indipendenza del P.M., ivi, p. 193.Successivamente, v. E. Amodio, Separazione delle carriere e interessi corporativi, in dis Crimen, 26 maggio 2025.  Da ultimo, v. G. Fumu, Pubblico ministero e giusto processo, in Giust. Ins., 2 marzo 2026.

[36] G.Ariolli, Il procedimento disciplinare dei magistrati, in Dir. Giust. Cost., 8 gennaio 2026.

[37] Per quanto riguardo la Corte costituzionale, v. Ferrua, Le garanzie della Convenzione europea nella Costituzione, cit., p.120, sulle «sentenze della svolta inquisitoria (24, 254 e 255 del 1992)».

[38] G.Conso-M.Bargis, Sistema accusatorio e sistema inquisitorio, in  Glossario della nuova procedura penale, Milano,1992,pp. 698 s., affermandosi «senza perplessità, che, come evidenziato nel preambolo dell’art- 2 della legge-delega, sono “i caratteri del sistema accusatorio ” a prevalere ».

F. Cordero, Inquisizione, in Riti e Sapienza del diritto, Roma-Bari, 1985, p.765: «cadono dialettica, fair play; in un affare terapeutico conta l’esito, comunque ottenuto (399-404).L’occhio inquisitorio capta quanti indizi vuole».

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