Sommario: 1. Introduzione – 2. I rapporti tra “interferenza” e richiesta di informazioni – 3. Applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006.
- Introduzione
L’art. 2, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 109/2006 qualifica illecito disciplinare l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio giudiziario, da parte del magistrato, di avvenute interferenze nella sua attività giudiziaria.
La disposizione indicata è posta successivamente a quella collocata alla lettera e) del medesimo art. 2 che disciplina il presupposto dell’illecito in esame ovvero l’ingiustificata interferenza compiuta da un magistrato.
In tal modo, il legislatore ha reso rilevante, sotto il profilo disciplinare, sia la condotta del magistrato che “interferisce” nella attività giudiziaria del collega sia l’omessa comunicazione della avvenuta inframettenza da parte del magistrato interferito con l’evidente ratio di rendere effettivamente accertabile e sanzionabile la violazione del dovere di non interferire.
La imposta comunicazione dell’avvenuta interferenza al capo dell’ufficio, infatti, favorisce l’ostensione dell’illecito dell’avvenuta interferenza, altrimenti relegata ai residuali casi in cui la stessa emerga casualmente, di regola, a seguito di attività di intercettazione telefonica, telematica o ambientale o ancora a seguito di estrapolazione dai dispositivi telefonici e telematici dei contenuti dei messaggi di testo scambiati tra i magistrati interessati; non di rado proprio il rischio che la condotta di interferenza compiuta da un collega sia captata mediante mezzi di ricerca delle fonti di prova induce il magistrato interferito, dopo aver respinto l’indebita ingerenza, a predisporre una relazione di servizio al Capo dell’Ufficio onde evitare di incorrere, anche egli, nell’illecito disciplinare in esame, riscontrando la natura di “strumento di conoscenza” della fattispecie contenuta alla lettera f) dell’art. 2 del decreto legislativo in esame.
Si è anche sottolineato[1] come l’illecito disciplinare in esame abbia anche una funzione di prevenzione posto che un magistrato, prima che si determini ad interferire nella attività giudiziaria di un collega, deve necessariamente avere chiaro il rischio rappresentato della concreta (e altamente probabile) conseguente condotta dell’interferito di ostensione della inframettenza mediante comunicazione al capo dell’ufficio per evitare, come accennato, di essere anche egli poi incolpato dell’illecito di cui alla lettera f) in trattazione.
Tale consapevolezza, nell’intenzione legislativa, dovrebbe essere ulteriore elemento (oltre a quelli di carattere etico morale e culturale oltre che di consapevolezza della propria funzione di Magistrato) idoneo a sterilizzare il pericolo di anomale incidenze in procedimenti non affidati al magistrato interferente.
Da ultimo, la indicata collocazione topografica operata dal legislatore ha indotto a ritenere che detto obbligo si attivi soltanto quando le interferenze provengano da un magistrato escludendo, quindi, la rilevanza di quelle provenienti da individui estranei alla magistratura (ad es. amici o parenti)[2].
Del resto, la selezione legislativa del capo dell’ufficio quale soggetto destinatario della comunicazione conferma la collocazione della inframettenza nell’alveo esclusivo dei rapporti tra colleghi.
È di fondamentale importanza chiarire, al fine di tracciare il perimetro operativo dell’illecito in trattazione, come l’obbligo di comunicazione presupponga necessariamente che vi sia stata un’interferenza.
2. I rapporti tra “interferenza” e richiesta di informazioni
Chiariti, in sede di disamina della specifica fattispecie di cui alla lettera e), i confini della interferenza giova evidenziare come ha assunto profili problematici la distinzione tra quest’ultima e la richiesta di informazioni.
La distinzione tra la richiesta di informazioni e la interferenza riposa sulla capacità della richiesta del magistrato di incidere sul regolare percorso decisionale del collega al quale si rivolge e a cui è affidato il procedimento e, di conseguenza, essere percepita come tale dal magistrato interferito[3].
In altri termini, non ogni interlocuzione di un magistrato con altro magistrato in ordine ad un procedimento a questi assegnato, benché non giustificata sul piano istituzionale e quindi non opportuna, integra di per sé una interferenza rilevante sul piano disciplinare dovendosi verificare, per la configurazione dell’illecito, la astratta idoneità del comportamento contestato a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all’esito degli affari da trattare, essendo le regole tabellari finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato ed il principio del giudice naturale precostituito per legge, indipendentemente dalla effettiva incidenza sull’ordinario iter decisionale e assumendo, quindi, rilievo a questi fini, sia pure sotto il profilo della l’astratta idoneità e non sul piano della effettiva influenza, l’oggetto della interlocuzione.
A tal fine occorre procedere secondo il metodo della cosiddetta prognosi postuma e pertanto, occorre valutare con un giudizio ex ante se la condotta aveva la possibilità concreta ed effettiva di turbare il corretto e normale processo decisionale del magistrato.
L’idoneità deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo, con riferimento alle modalità della condotta e dei rapporti esistenti tra interferente e interferito, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento sia alla capacità di inserire nel percorso decisionale del singolo magistrato elementi estranei al modello legale sia alla percezione del fatto da parte del destinatario della richiesta.
Ebbene la giurisprudenza[4] ha statuito, sul punto, come non configuri illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, per ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un collega, la condotta del magistrato che si limiti a formulare una mera richiesta di informazioni non percepibile, da parte del destinatario, come forma di sollecitazione a determinarsi in un modo anziché in un altro, persino se poi egli provveda a comunicare successivamente alle parti in causa la determinazione del collega prima che quest’ultima venga ufficializzata, poiché il concetto di interferenza, disciplinarmente rilevante, implica l’inserirsi in una situazione giudiziaria, al fine di modificare o di condizionare il corso naturale del procedimento, o comunque il porre in essere pressioni o atti idonei a turbare la libertà di determinazione del magistrato procedente, mentre la comunicazione sull’orientamento di quest’ultimo prima della sua ufficiale esternazione costituisce un comportamento che, pur se gravemente sconveniente, è estraneo alle fattispecie tipiche previste dal legislatore.
La giurisprudenza ha anche chiarito come la veicolazione di un’informazione, anche se acquisita al di fuori dell’esercizio delle funzioni e, quindi, oggetto di scienza privata, con riguardo alla possibilità di una composizione bonaria di una controversia, non sia condotta idonea, anche astrattamente, a incidere sulla libertà di determinazione e serenità di giudizio del magistrato, attenendo, i profili di inopportunità, al diverso piano dell’immagine dell’istituzione giudiziaria, soprattutto in ragione della lettura che ne possono dare le parti interessate nel caso in cui, ben possibile se non probabile, siano poste a conoscenza dell’interessamento.
Ha assunto rilevanza anche il dato delle richieste di informazioni relative a procedimento già concluso come ad esempio richieste sull’avvenuta definizione del giudizio, sul suo esito e sui contenuti della sentenza[5].
La giurisprudenza disciplinare ne ha, anche di recente, escluso la rilevanza non considerandole quindi interferenze siccome all’evidenza la inframettenza presuppone un procedimento non ancora concluso sulla quale deve essa incidere, appunto, interferendo.
La interferenza poi deve, come accennato, influire su di un percorso decisionale in formazione, circostanza insussistente nel procedimento già definito nel quale quindi il percorso decisionale è certamente già concluso.
Proprio sul profilo relativo al dato che il procedimento già concluso determina la inidoneità anche astratta a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio di un magistrato rispetto a comportamenti o richieste provenienti da altri magistrati in relazione all’esito degli affari da trattare, la giurisprudenza disciplinare[6] ha ritenuto non integrante l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato del pubblico ministero il quale adotti un comportamento astrattamente interferente nell’attività giudiziaria di un giudice qualora esso intervenga successivamente alla assunzione del provvedimento giudiziario e non sia idoneo, quindi, ad incidere sul processo formativo della volontà del magistrato.
Ciò all’evidenza non determina, quindi, alcuna attivazione da parte del magistrato, oggetto materiale del comportamento del collega, dell’obbligo di comunicazione al capo dell’ufficio previsto dalla lettera f) dell’art. 2 del decreto in esame.
Il dato della necessità che la condotta del presunto interferente per essere tale deve essere idonea ad incidere sul procedimento nel quale si versa l’inframettenza lo si ricava anche da altra pronuncia della giurisprudenza disciplinare[7] secondo la quale non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per avere posto in essere una ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato la condotta del magistrato il quale inviti un collega ad esaminare con attenzione le risultanze processuali, la rappresentazione dei rischi derivanti nei successivi gradi di giudizio in caso di decisione poco ponderata in una materia delicata e ad alto tasso di complessità tecnico-giuridica, seppure uniti al manifestato apprezzamento per la persona di uno degli imputati, atteso che tale comportamento non si traduce nella chiara volontà di orientare l’esito del processo.
Anche la giurisprudenza di legittimità[8] ha ritenuto la irrilevanza della sola percezione della gravità della interferenza evidenziando, in ogni caso, che la stessa, per essere considerata tale (anche ai fini della configurazione dell’illecito della omessa comunicazione) deve essere astrattamente idonea ad influire sul corretto svolgimento della decisione che il destinatario è chiamato ad assumere, avuto riguardo al modello c.d. del magistrato medio e, tale influenza, pure deve (o avrebbe dovuto) essere percepita come tale dal destinatario della condotta.
Non è stata considerata, quindi, richiesta di informazioni, collocando, quindi, tale condotta nella interferenza (con omessa comunicazione al capo dell’ufficio rilevante ai fini dell’illecito disciplinare in trattazione) la prospettazione da parte del magistrato interferente della adozione di specifici provvedimenti (quali ad esempio la nomina di un consulente tecnico) siccome il carattere di oggettiva idoneità della condotta ad influenzare il contenuto della decisione, rappresentata dalla richiesta di emissione di un provvedimento, non poteva che essere stata percepita come indebita interferenza da parte del magistrato destinatario o comunque doveva essere percepita come tale con conseguente comunicazione formale al capo dell’ufficio.[9]
Altro tema di interesse in ordine a tale fattispecie disciplinare è rappresentata dalla richiesta di un magistrato al collega assegnatario del procedimento di un rinvio dell’udienza già fissata.
L’attivazione dell’obbligo di comunicazione al capo dell’ufficio impone, infatti, di valutare se la richiesta di rinvio possa qualificarsi anche essa come interferenza.
Ebbene deve ritenersi che la mera richiesta di rallentare o accelerare i tempi di un procedimento non finalisticamente volta ad indicare soluzioni di merito conclusive del giudizio stesso non può ritenersi oggettivamente idonea ad essere sussunta nella fattispecie disciplinare in contestazione.
Medesimo ragionamento può farsi valere con riguardo alla mera acquisizione di informazioni relative ad un procedimento senza discutere del merito dello stesso con l’interferito; ed invero ciò che rileva, al fine di determinare la sussunzione della condotta dell’incolpato nella fattispecie disciplinarmente rilevante, è solo il discutere del procedimento nei suoi aspetti di merito indicando soluzioni che in qualche modo facciano intendere la sussistenza di un interesse per una delle parti.
Con riguardo al termine entro il quale la notizia dell’avvenuta interferenza deve essere comunicata al capo dell’ufficio si è osservato[10] che, pur in assenza di una sua specifica previsione all’interno della disposizione, detta comunicazione debba essere eseguita immediatamente e comunque, ove possibile, prima di assumere la decisione rispetto alla quale si è verificata l’interferenza, tenendo conto, in ogni caso, delle circostanze concrete, con particolare riferimento alle condizioni nelle quali versava, al momento della inframettenza, il magistrato obbligato.
Si è sostenuto[11], ad esempio, che il magistrato contattato subito prima della camera di consiglio nella quale viene trattato il procedimento che interessa l’interferente potrà rinviare ad un momento successivo la comunicazione al capo dell’ufficio.
Si è ancora osservato[12] che non può essere considerata sostitutiva della comunicazione prevista dall’illecito disciplinare in questione quella effettuata al presidente del collegio, siccome quest’ultimo giudice ha l’obbligo di comunicare agli organi competenti soltanto “i fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti dai magistrati del suo collegio”.
Infine, posto che l’illecito in esame si collega latu sensu alla violazione dei doveri di correttezza, si sono riconosciuti spazi di configurabilità dell’illecito di cui alla lettera d) allorché l’interferenza sia diretta verso un componente di un organo collegiale, essendo evidente il fine di incidere sulla volontà dell’organo giurisdizionale nel suo complesso. Pertanto, l’omessa informazione ai membri del collegio, da parte del destinatario o di altro con componente venuto riservatamente a conoscenza dell’intromissione, può essere apprezzata quale grave scorrettezza, specie quando il comportamento nei confronti dell’autore dell’interferenza sia colposamente inerte o tollerante e quindi idoneo a creare l’apparenza di permeabilità alle richieste dell’intero collegio, con pericolo di compromissione dell’immagine di tutti i suoi componenti. [13]
3. Applicabilità dell’esimente di cui all’art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006.
Da ultimo preme sottolineare che, integrata la fattispecie disciplinare in esame, è doverosa la valutazione in ordine alla applicabilità della esimente di cui all’art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006.
La giurisprudenza, in recenti pronunce, ha statuito, come è noto, che l’esimente in parola si rende applicabile in quei casi in cui, pur se l’illecito si sia perfezionato, per le modalità in cui ne è avvenuta la consumazione, esso non comporta la lesione del bene giuridico tutelato dall’ordinamento disciplinare e, segnatamente, dalla norma in disamina, giacché non ne risulta per esso compromessa né l’immagine esterna del magistrato, ed insieme il quadro dei valori che ne qualificano la funzione, né il prestigio nella sua globalità dell’ordine giudiziario.
L’accertamento a cui a tal fine è chiamato il giudice disciplinare postula, perciò, un’indagine da svolgersi in concreto ed ex post e, seppure non possa sortire l’effetto di sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari e di ritenere che una qualsivoglia violazione di legge, ancorché rientrante nelle ipotesi tipizzate, non possa assurgere a rilievo disciplinare sol perché nel prosieguo della sua vita professionale il magistrato continua ad essere circondato da “prestigio e fiducia”, nondimeno impone una valorizzazione dei dati fattuali sottesi alla vicenda e riferibili alla persona dell’incolpato.
Si tratta, infatti, di stabilire se l’oggettiva offensività di cui si riveste l’illecito per effetto del suo perfezionamento perda, all’atto pratico, tale consistenza, mancando della gravità atta ad incidere, compromettendolo, sul bene giuridico tutelato dall’ordinamento[14] con conseguente esclusione del relativo addebito disciplinare.
[1] S. Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013 pag.111 e ss.; P. Fimiani, Sub Art. 2, comma 1, lett. f), in AA.VV., Codice disciplinare die magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano 2024.
[2] In tal senso di è espresso S. Di Amato, il quale critica l’interpretazione “ampia” invece fatta propria da Fantacchiotti-Fresa-Tenore-Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010, 167, in quanto la conoscenza di interferenze esterne da parte del capo dell’ufficio non avrebbe alcun rilievo.
[3] Cosi, si è escluso che configuri l’illecito disciplinare in esame, l’omessa comunicazione al capo dell’ufficio di aver subito ingiustificate interferenze nell’attività giudiziaria, la condotta del magistrato che, invitato a ‘guardare bene le carte’ o a prestare attenzione alla delicatezza della ricostruzione dei fatti, non percependo una pressione a decidere in un certo modo, non dia alcuna comunicazione della vicenda al suo dirigente, giacché ad integrare la fattispecie di omessa denuncia, quale che sia il grado di scorrettezza del comportamento che della stessa doveva essere oggetto, occorre una oggettività illecita specifica costituita dalla direzione e dalla idoneità dell’intervento ad incidere sulla decisione ed altresì la percezione di tale direzione ed idoneità, senza delle quali mancherebbe la consapevolezza del disvalore al quale l’obbligo di denuncia è di necessità collegato (Sez. disc., n. 96 del 2009).
[4] Sez. disc., ord n. 9 del 2011.
[5] Sez. disc., n. 16 del 2024.
[6] Sez. disc., n. 122 del 2014.
[7] Sez. disc., n. 24 del 2017.
[8] Cass., S.U., n. 24307 del 2023; n. 33329 del 2918; n. 22858 del 2017; n. 25136 del 2014.
[9] Cass., S.U., n. 29339 del 2022.
[10] S. Di Amato, in op. cit., pag.111 e ss.
[11] S. Di Amato, in op. cit., pag.111 e ss.
[12] S. Di Amato, in op. cit., pag.111 e ss.
[13] P. Fimiani, in op. cit., 571.
[14] Cass., S.U., n. 29339 del 2022.
