Quando nel diritto si introducono elementi di “misticismo” è difficile che non si intavolino prese di posizione antagoniste mosse da un diverso “credo”, spesso intessuto da venature di cieco radicalismo. Perché parlo di mistica? Perché talvolta dietro principi radicati si cela una visione per così dire metafisica, in cui quel principio cessa di essere tale, per divenire una sorta di valore immanente, che finisce per trascendere la realtà delle cose. Ecco, allora, che alcuni principi cessano di essere “strumenti normativi”, per divenire dogmi intangibili, non mediabili e avvolti, appunto, da una sorta di esoterica sacralità. Ed è qui che si scatenano autentiche guerre di religione, in cui la contesa supera le ragioni degli uni e degli altri per divenire uno scontro senza né vinti né vincitori. L’interrogatorio preventivo rispetto alla adozione di misure cautelari ha diviso i vari osservatori in detrattori ed estimatori, con al fondo, una diversa visione dei principi costituzionali su cui l’istituto si innerva: il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e la presunzione di non colpevolezza, da un lato; la necessità di preservare le esigenze e la funzione del “giusto processo” e quelle di prevenzione dal crimine, dall’altro.

In una ormai risalente sentenza (n. 89 del 1996), la Corte costituzionale sottolineò che «il giudizio di eguaglianza […] è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la “causa” normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa “ragione” della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell’eguaglianza. Ogni tessuto normativo presenta, quindi, e deve anzi presentare, una “motivazione” obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai “motivi”, storicamente contingenti, che possono avere indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall’analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di “causa” o “ragione” della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla “irragionevole” e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe».

Ebbene, quale è la “causa normativa” dell’interrogatorio preventivo in sede cautelare? La risposta che ci viene consuetamente somministrata è univoca. Consentire il contraddittorio anticipato, attraverso il contatto diretto tra giudice e indagato nei cui confronti viene esercitata l’azione cautelare, in modo tale da permettere alla difesa di contestare ex ante l’esistenza dei presupposti per applicare quella determinata misura. Il punto di domanda è però un altro. La disciplina normativa risponde a quella causa normativa o presenta elementi di frizione, proprio sul versante dei valori costituzionali che vengono ad essere coinvolti?

Non mi soffermerò sulle critiche che sul piano tecnico rendono problematico il nuovo istituto per vari aspetti; cercherò, piuttosto, di prendere il “toro per le corna” e affrontare il profilo che, a mio avviso, è quello maggiormente irto di difficoltà, non soltanto teoriche ma anche, e forse soprattutto, pratiche, e che – probabilmente – finisce per compromettere la fisionomia di questa per molti aspetti rivoluzionaria novella.

La riforma Nordio presenta un carattere intrinsecamente “spurio”, perché, dopo aver presentato l’istituto dell’interrogatorio preventivo come modello generale – rafforzando, per di più, con una clausola di salvezza, il già esistente interrogatorio preventivo di cui all’art. 289, comma 2, in tema di misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio in tema di reati contro la pubblica amministrazione – vi introduce due classi di deroghe: la prima rappresentata dalla esistenza del pericolo di inquinamento probatorio e del pericolo di fuga; la seconda derivante dalla natura del reato per il quale si procede, che non deve essere annoverato fra quelli previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a) o dall’art. 362, comma 1-ter, o non deve costituire un “grave delitto commesso con l’uso di armi o con altri mezzi di violenza personale”.

La rassegna delle esclusioni è quindi di portata notevole, al punto che parecchi commentatori hanno fatto riferimento ad una formulazione normativa “truffaldina”, in quanto destinata a limitatissimo risalto pratico, per di più ideologicamente riconducibile ad una scelta di attrarre nella sfera applicativa i reati contro la pubblica amministrazione, quelli fiscali e societari: si è parlato, addirittura di una “mossa politica solo pour èpater le bourgeois” (Marafioti).

Ebbene, se la nuova normativa è destinata ad esaltare il diritto di difesa, il valore del contraddittorio e il “giusto processo” anche in sede di incidente cautelare, occorre, a mio avviso, interrogarsi anzitutto sulla funzione svolta dai criteri selettivi operati a proposito dei pericula in libertate. La sussistenza – di qualsiasi livello e grado – del pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, fungono da fattori preclusivi l’interrogatorio preventivo: la prognosi di pericolosità di commissione di reati, no.

Si è osservato a questo riguardo che «l’essenza della misura cautelare è di essere un provvedimento “a sorpresa”. E, si badi, ciò non riguarda solo l’efficacia intrinseca, legata alla neutralizzazione delle esigenze cautelari, ma anche quella che si riferisce ai mezzi di ricerca della prova (si pensi, in particolare, alle perquisizioni) che vengono adottati in occasione dell’esecuzione della misura cautelare e, specificamente, della misura della custodia cautelare in carcere (art. 352, comma 2, c.p.p.).

Ebbene, il primo profilo ha portato il riformatore a escludere espressamente l’anticipazione del contraddittorio quando vengono in rilievo le esigenze di cui alle lett. a) e b) dell’art. 274, le quali per definizione richiedono l’assenza di previa comunicazione all’interessato, a meno di non vanificarne completamente il senso. La seconda considerazione ha verosimilmente indotto a negare l’applicazione del meccanismo nei casi di reati più gravi» (Gialuz).

Si tratta di riflessioni che indubbiamente colgono nel segno, ma che non mi sembra escludano l’esigenza della “sorpresa” anche in riferimento alla necessità – costituzionalmente imposta – di prevenire condotte criminose: l’interrogatorio preventivo, infatti, ineluttabilmente rivela l’intero ordito della trama accusatoria, esponendo, dunque, le vittime e i testimoni a possibili ritorsioni. Chi ha già dimostrato sentimenti di odio, usando violenza, minaccia o altri strumenti di coartazione personale, verrebbe ad essere “stimolato” verso condotte illecite (e non “prevenuto”) dall’interrogatorio ante misura coercitiva.

Dunque, e paradossalmente, si determinerebbe una sorta di eterogenesi dei fini, nel senso che l’interrogatorio preventivo fungerebbe (o potrebbe comunque fungere) da “detonatore”, rispetto a future condotte criminose.

La ratio della esclusione delle esigenze di “sorpresa” per la cautela di cui alla lettera c) dell’art. 274 si fa dunque traballante, rendendo la disciplina forse priva di quella “causa normativa” indicata dalla Corte costituzionale; e ciò, proprio sul versante dello sbilanciamento che finiscono per subire tanto il diritto di difesa ed il contraddittorio, valori, entrambi, che dovrebbero essere salvaguardati dall’interrogatorio preventivo, quanto sul versante delle esigenze connesse al modello cautelare, apoditticamente privilegiato in rapporto a taluni pericula, senza tenere in alcun conto il relativo livello di gravità.

Una frantumazione di logiche cautelari, di cui si fatica a percepire la intrinseca ragionevolezza.

D’altra parte, sono note le polemiche a proposito della compatibilità della pericolosità dell’indagato con il principio di presunzione di non colpevolezza, al punto tale da sostenersi che l’imputato pericoloso rappresenterebbe un «ossimoro, una contradictio in adiecto irriducibile alle regole del giusto processo, a partire dalla presunzione di innocenza» (Mazza). Qualunque limitazione della libertà personale che si fondasse su una esigenza cautelare modellata sulla falsariga di una prognosi di recidiva, si infrangerebbe ineluttabilmente sull’argine rappresentato dall’art. 27, secondo comma, Cost.

Per altro verso, non è senza significato il fatto che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 1980, nello scrutinare l’art. 1, terzo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 nella parte in cui imponeva al giudice “nel concedere la libertà provvisoria nei casi in cui è consentita”, di valutare che non “sussista la probabilità, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità dell’imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività”, censurò l’avverbio “nuovamente”, espungendolo dalla norma, proprio perchè «tale locuzione […] farebbe presupporre la già accertata commissione, da parte dell’imputato, di altri precedenti reati; a tutta evidenza, quello o quelli per cui si procede, non essendovi nel comma in questione (a differenza che nel comma secondo dello stesso articolo) alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell’imputato».

E’ però agevole replicare che è proprio la pericolosità dell’indagato – innocente o colpevole che sia – a rappresentare lo snodo attorno al quale si costruisce la valutazione prognostica che giustifica la cautela, e sarebbe a mio avviso un falso problema presupporre che la presunzione di non colpevolezza inibisca la valutabilità, in punto di fatto, delle circostanze e delle peculiarità che hanno contraddistinto il fatto per cui si procede: cadrebbe, eo ipso, il connotato di incidentalità dello scrutinio e del procedimento cautelare.

Residua, però, un elemento che ineluttabilmente incrocia, fino a negarlo, il dogma della presunzione di non colpevolezza, ed è rappresentato, come è noto, dall’opposta regola di giudizio che sostiene il presupposto della gravità indiziaria: quanto più si innalza l’asticella che regola il giudizio di gravità indiziaria, tanto più si nega la presunzione di non colpevolezza, fino a rendere il giudizio cautelare una sorta di inespressa “anticipazione” del giudizio di colpevolezza, sia pure allo stato degli atti e nel quadro di un accertamento incidentale rispetto al processo di cognizione.

Non è senza significato a questo riguardo sottolineare come la Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU, abbia avuto modo di affermare che «l’articolo 6 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non sono applicabili a una normativa nazionale che subordina la rimessione in libertà di una persona sottoposta a custodia cautelare alla prova, da parte di tale persona, di nuove circostanze che giustifichino tale rimessione in libertà».

Nella specie, la Corte del Lussemburgo ha affermato che, come già ritenuto nella sentenza Milev e della più recente ordinanza, gli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 343/2016 impongono che una decisione di mantenimento di una persona in custodia cautelare, adottata da un’autorità giudiziaria, non presenti tale persona come colpevole; tuttavia, ha chiarito che  «il grado di convincimento che il giudice chiamato ad adottare una siffatta decisione deve nutrire circa l’autore del reato, le modalità di esame dei diversi elementi di prova e la portata della motivazione che tale giudice è tenuto a fornire in risposta agli argomenti sottopostigli non sono disciplinati dalla direttiva 2016/343, ma ricadono esclusivamente nell’ambito del diritto nazionale». Più in particolare, La Corte ha chiarito che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l’eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata.

Pertanto, rientrerebbe nelle decisioni procedurali di cui all’art. 4, e, quindi, il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della direttiva 2016/343 osterebbe a che una tale decisione presenti l’imputato come colpevole.

Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell’imputato, ai sensi di tale direttiva.

La Corte, infine, ne trae che l’articolo 6 della direttiva non sia applicabile alla procedura che porta all’adozione di tale decisione, cosicché la ripartizione dell’onere della prova nell’ambito di tale procedura è di esclusiva competenza del diritto nazionale.

La necessità di non presentare l’imputato come colpevole è una costante, anche nella giurisprudenza della Corte EDU: si veda, da ultimo, la sentenza del 3 febbraio 2026, n. 58669/19, Achtypi contro Grecia.

Ma come si può evitare di presentare l’imputato come “colpevole” se è la stessa norma a richiede un accertamento di gravità indiziaria che la giurisprudenza declina in termini di tale pregnanza da affermare che in tema di misure cautelari personali, un indizio può definirsi “grave” qualora sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare. (Sez. 6, n. 26115 del 11/06/2020, Pesce, Rv. 279610 – 01)?

Il cortocircuito mi sembra evidente, e qualsiasi paralogismo si rivela sterile, perché la compatibilità del procedimento cautelare con la presunzione di non colpevolezza trova due spiegazioni che si sovrappongono. La prima è nella tradizione. L’innesto della carcerazione preventiva nel processo venne introdotta dopo un ampio dibattito parlamentare nel lontano 1895, sull’onda della visione liberale della Scuola classica che richiedeva un intervento giurisdizionale a garanzia dell’incolpato. Fino ad allora, infatti, il problema della pericolosità dell’imputato era affare di polizia, che veniva risolto attraverso misure preventive, non giurisdizionalizzate: vigeva una logica di doppio binario: la legislazione dei “briganti”, appunto quella di polizia contro i soggetti pericolosi, gli oziosi e i vagabondi, e quella dei “galantuomini” che era il processo penale affidato al giudice.

Integrare fra loro i due terreni fu un passaggio arduo, che finì per “mescolare le carte”. Ma era innegabile che, se da un lato si introduceva un meccanismo di garanzia attraverso il controllo del giudice, l’imputato si vedeva esposto in sede processuale alla applicazione di misure restrittive, che si modellavano sulla falsariga delle cautele reali (i sequestri): il fumus boni iuris ed il periculum in mora.

La seconda spiegazione sta nel fatto che il processo non può prescindere dal valutare l’intera gamma dei pericula in libertate, senza poter procedere ad arbitrarie frantumazioni: se è ragionevole supporre che durante la pendenza del processo l’imputato possa sopprimere prove, darsi alla fuga o commettere reati, l’ordinamento è – a me sembra costituzionalmente – tenuto a cautelarsi. E questa esigenza di cautela va ovviamente bilanciata con quella che pretende di non “anticipare” un giudizio di condanna. Se le esigenze cautelari devono essere soddisfatte attraverso misure impeditive, queste divengono costituzionalmente “tollerabili” solo e nei limiti in cui si costruiscano come funzionalmente indipendenti da qualsiasi giudizio di “condanna”, anche se, in ipotesi, le regole di valutazione appaiano del tutto simili. Rievocando la tradizione, è lo stesso Carrara a ricordare che «la sola giustificazione possibile» di quella «ingiustizia necessaria» che è la «custodia preventiva», è «raggiungere la verità, togliendo all’imputato i mezzi di subornare o intimidire i testimoni, o distruggere la vestigia e le prove del suo reato», oppure garantire «la sicurezza, affinché lo imputato non abbia potestà, pendente il processo, di continuare nei suoi delitti», ovvero ancora «raggiungere la pena, affinché il reo non si sottragga alla medesima con la fuga».

Ed è questo il contesto in cui l’ammettere l’interrogatorio preventivo in ipotesi di pericolo di commissione di reati, ed escluderlo se il pericolo riguarda l’inquinamento probatorio o la fuga, finisce per risultare distonico e gravido di conseguenze sul piano dei valori coinvolti.

Ma accanto a questa prima classe di esclusioni, la riforma Nordio ne ha aggiunta un’altra di ancor più incisiva portata, riferita ad una congerie di fattispecie prive di qualsiasi omogeneità, tanto sul versante “qualitativo” della natura dei reati, che su quello squisitamente “quantitativo” delle pene edittalmente previste.

Stabilisce, infatti, il comma 1-quater dell’art. 291 che l’interrogatorio preventivo non ha luogo quando si procede per uno dei delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), oppure dei delitti previsti dall’art. 362, comma 1-ter, ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. In disparte quest’ultima ipotesi, la cui ratio è trasparente, le figure di reato contenute nel richiamo operato agli artt, 407 e 362, sono caratterizzate da una ecletticità che ne impedisce qualsiasi reductio ad unitatem, per cogliere un possibile fil rouge che giustifichi la deroga in ordine all’interrogatorio preventivo.

L’art. 407, comma 2, lettera a) si riferisce, infatti a tutta una serie di reati per i quali si assegna un termine maggiore per lo svolgimento delle indagini preliminari, presupponendo, quindi, che per tali reati le indagini siano di regola caratterizzate da un coefficiente di complessità maggiore. Un dato, dunque, che in sé appare essere del tutto inconferente rispetto alla “logica” dell’interrogatorio preventivo.

Accanto a ciò, d’altra parte, mi sembra non priva di significato la circostanza che per talune di queste fattispecie, la Corte costituzionale sia intervenuta in numerose occasioni per segnalare come per esse siano ravvisabili esigenze di ampia differenziazione del relativo trattamento sanzionatorio, con l’applicazione di una diminuente calibrata sulla falsariga dell’art. 311 cod. pen. applicabile al delitto di cui all’art. 289 bis cod. pen., (qualificata come “valvola di sicurezza” del sistema) o la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen. (v. Corte cost., sentenze n. 68 del 2012; n. 86 del 2024; n. 120 del 2023; n. 44 del 2026). Dunque, fatti che, pur inseriti in fattispecie caratterizzate da un editto sanzionatorio particolarmente elevato, presentano connotazioni di offensività assai variegate, giustificando l’inserimento di diminuenti o addirittura la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Evocare, dunque, la gravità dei reati come fattore unificante sarebbe operazione non corretta, in quanto smentita dall’ampia differenziazione che li caratterizza sul versante della offensività in concreto.

A proposito, poi, dell’altro “gruppo” di deroghe operato attraverso il rinvio all’art. 362, comma 1-ter, si tratta di una serie di fattispecie, riconducibili a fatti di violenza di genere e di tipo domestico, per i quali è stato inserito l’obbligo di assunzione di informazioni dalla persona offesa o dal denunciante subito dopo la iscrizione della notizia di reato. La ragione per la quale l’esigenza di esaminare “a caldo” la persona offesa per determinati reati inibisca l’interrogatorio preventivo non è chiara, così come misteriosa mi sembra la ragione per la quale quella rassegna di reati – operata per quello specifico fine – sia di per sé inibitoria rispetto ad un istituto di garanzia per il diritto di difesa e del contraddittorio.

V’è anzi da dire, a questo riguardo come proprio nel caso di reati caratterizzati da violenza di genere o maturati in contesti familiari, le dichiarazioni della parte offesa rappresentino non di rado la fonte se non esclusiva, certamente di maggior rilievo, con la conseguenza che l’interrogatorio “anticipato” dell’indagato consentirebbe di acquisire la versione dell’altra “campana”, prima di decidere sull’an e sul quomodo, della cautela da applicare.

Anche in questo caso, d’altra parte, una rassegna per tipi di reato mal si concilia con le differenti gravità dei contesti in cui i fatti si sono verificati, e, di conseguenza, anche con lo spessore delle esigenze cautelari e con la stessa tipologia della misura della quale è stata richiesta la applicazione.

In sintesi, un “pasticciaccio brutto”, direbbe Gadda. E’ ben vero, infatti, che la Corte costituzionale, nella recentissima sentenza n. 58 del 2026 ha avuto modo di rammentare che, secondo l’orientamento costantemente adottato dalla giurisprudenza della stessa Corte, «il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un’ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023)» (sentenza n. 146 del 2025, punto 4 del Considerato in diritto). Ciò è particolarmente vero per ciò che concerne la disciplina del processo penale, che è «frutto di delicati bilanciamenti tra principi e interessi in naturale conflitto reciproco, sicché ogni intervento correttivo su una singola disposizione, volto ad assicurare una più ampia tutela a uno di tali principi o interessi, rischia di alterare gli equilibri complessivi del sistema»; il che spiega perché, in questa materia, la Corte «sia solita esercitare una speciale cautela nello scrutinio delle censure […] fondate, in particolare, sull’art. 3 Cost.» (sentenza n. 230 del 2022, punto 3.1. del Considerato in diritto).

Ma è altrettanto vero che, ove quel complesso meccanismo di bilanciamento non sia sostenuto da adeguate giustificazioni che spieghino la ragione delle deroghe a garanzie di rango costituzionale (diritto di difesa e contraddittorio), si determina un vulnus che, in mancanza di una interpretazione adeguatrice – nella specie non praticabile – rende la disciplina difficilmente compatibile, proprio con l’art. 3 Cost.

Come non di rado accade, però, da un problema ne derivano, a cascata, altri. L’avere il legislatore previsto delle ipotesi in cui l’interrogatorio preventivo non può avere corso, significa introdurre nel sistema una sorta di doppio binario, nel quale convivono entrambi i modelli di interrogatorio cautelare: quello “ordinario” e tradizionale – l’interrogatorio “di garanzia” dopo l’applicazione della misura – e quello antecedente l’applicazione della misura e funzionale alla relativa decisione del giudice. E’ evidente che questo doppio modulo può funzionare solo nei limiti in cui il giudizio cautelare si inserisca in un procedimento che riguardi una sola regiudicanda: una indagine, in altri termini, che riguardi un solo indagato per un solo reato.

Ma quando il procedimento assuma connotazioni soggettivamente od oggettivamente cumulative, ecco che le diversità dei modelli presentano evidenti problemi di compromissione circa la segretezza delle indagini sulle regiudicante cumulate. Il deposito degli atti a corredo della richiesta di misura ineluttabilmente comprometterebbe, infatti, il segreto delle indagini riguardati reati o indagati in varia misura connessi o collegati, quando per questi risulti impossibile l’adozione di uno stesso tipo di interrogatorio cautelare.

Il tutto, senza trascurare gli effetti che scaturiscono dal mancato rispetto dell’obbligo di interrogatorio preventivo nei casi in cui esso è previsto. E questo perché una simile omissione dà luogo, secondo la giurisprudenza di legittimità, ad una nullità a regime intermedio, per violazione dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., dell’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa per le esigenze di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in relazione a reati diversi da quelli rientranti nelle categorie enumerate dallo stesso art. 291, comma 1-quater, cit. (In motivazione, la Corte ha precisato che il tribunale del riesame non può esercitare il potere integrativo della motivazione di cui all’art. 309, comma 9, cod. proc. pen., poiché, diversamente, si attribuirebbe efficacia sanante della nullità non alla scelta della parte, cui è rimessa la relativa eccezione, ma del giudice). (Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 – 01).

Il problema di cui si è detto è stato, sin qui, variamente risolto dalla giurisprudenza. Si è infatti affermato che in tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., procedendo, invece, all’interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell’indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l’eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati. (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 – 01). Si è anche affermato che in tema di misure cautelari personali, la deroga alla regola generale dell’interrogatorio di garanzia preventivo di cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non trova applicazione nel caso in cui il giudice sia investito di una domanda cautelare riguardante una pluralità di reati tra loro connessi o collegati contestati a soggetti diversi per taluno soltanto dei quali sia prevista la deroga. (In motivazione la Corte ha spiegato che la regola del previo interrogatorio è volta alla tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati che debbano rispondere di reati più gravi o nei cui confronti vi siano esigenze che impongono un intervento a sorpresa). (Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537 – 01).

Nel medesimo senso, ma con approccio che tende a salvaguardare esigenze di garanzia con le esigenze di segretezza, si è affermato che in tema di misure cautelari personali, in caso di procedimento soggettivamente cumulativo nel quale alcuni soggetti sono indagati per reati ostativi all’interrogatorio preventivo e altri per reati non ostativi, il giudice per le indagini preliminari non deve procedere alla separazione delle posizioni, restando unico il procedimento e differenziato soltanto il regime cautelare, ma deve evitare, con l’emissione di autonome ordinanze e l’adozione di prassi virtuose, che siano compromesse le esigenze di immediata tutela degli indagati per reati non ostativi, facendo coincidere l’avviso finalizzato all’interrogatorio preventivo di questi ultimi con l’esecuzione dell’ordinanza applicativa nei confronti degli altri. (Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640 – 01).

In senso contrario si è però affermato che in tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., deve effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all’espletamento dell’interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d’ufficio e senza sentire le parti. (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Pmt, Rv. 288480 – 02).

Una prospettiva, quest’ultima, tutt’altro che persuasiva, in quanto fondata su una interpretatio abrogans, priva di base normativa ed anzi distonica rispetto al neonato sistema cautelare. La logica della riforma Nordio è infatti quella di configurare l’interrogatorio anticipato come regola generale, rispetto alla quale il “tradizionale” interrogatorio di garanzia, dopo l’applicazione della misura, si atteggia a istituto residuale, il quale opera solo in presenza delle deroghe all’interrogatorio preventivo, che si caratterizzano come previsioni di carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione. Assegnare, dunque, alla connessione, istituto attributivo di competenza, o al collegamento di indagini, che regola i rapporti tra i diversi uffici del pubblico ministero, una funzione “derogatoria”, al pari delle disposizioni eccezionali di cui si è detto, è operazione, a me sembra, del tutto impraticabile.

La tematica è stata peraltro devoluta alle Sezioni unite le quali hanno diramato, all’esito della udienza celebrata il 15 gennaio 2026, una informazione provvisoria con la quale hanno risposto in senso negativo al quesito «se il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., possa effettuare l’interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l’espletamento dell’interrogatorio preventivo». Nella stessa circostanza, le Sezioni unite hanno risposto invece in senso affermativo all’altro quesito, enunciato dalla Sezione rimettente, e relativa al problema «se l’omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall’interessato in sede di interrogatorio di garanzia».

Una nuova aggrovigliata matassa, dunque, della quale, francamente, non si avvertiva affatto la necessità e che il legislatore farebbe bene a districare.


[1] Testo dell’intervento svolto all’incontro di studi organizzato dalla Camera penale di Roma il 20 maggio 2026, sul tema «Le misure cautelari personali dopo l’introduzione dell’interrogatorio preventivo: orientamenti e disorientamenti giurisprudenziali».

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