Sommario: 1. Ricostruzione dell’illecito: gli elementi della fattispecie; 1.1 La dottrina – 1.1.a Sulla opinabilità della collocazione dell’illecito tra quelli funzionali – 1.1.b Riflessioni de iure condendo; 1.2. Orientamenti della giurisprudenza – 1.2.1. Il lessico legislativo, i rischi sottesi, le soluzioni ermeneutiche – 1.2.2. La valutazione della condotta; 2. I casi pratici – 3. La scarsa rilevanza del fatto – 4. Rapporti con altre fattispecie.
1. Ricostruzione dell’illecito: gli elementi della fattispecie
L’art. 2, comma, 1 lett. e) d.lgs. n. 109 del 2006 prevede quale illecito disciplinare l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato. In ragione del raccordo col primo comma della medesima norma, esso costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, con la precisazione a priori dirimente che è da ritenersi integrato in tutte le ipotesi in cui l’intromissione nell’attività giudiziaria di altro magistrato non dipenda dall’esercizio legittimo di attività giurisdizionale o non sia affatto connessa all’esercizio delle funzioni giudiziarie, dunque sia così palesemente abusiva da potersi considerare del tutto indipendente dalla veste processuale rivestita dal suo autore nella vicenda giudiziaria[1] mentre è da escludersi quando essa viene realizzata in ragione dei propri uffici, e cioè per motivi attinenti l’esercizio della propria giurisdizione, ipotesi in cui si rimane invece nell’ambito delle regole processuali e deontologiche[2].
Dal punto di vista “statico”, la norma è tesa a preservare i valori di correttezza e riserbo nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e a tutelare, tra l’altro, la soggezione di ogni magistrato soltanto alla legge (art. 101 Cost.) e la sua indipendenza da ogni influenza esterna come interna all’ordine giudiziario (art. 104).[3] In questa direzione l’esercizio della giurisdizione, fondamentale attività dello Stato democratico, per essere credibile accettata dalla collettività, deve essere posta a riparo da qualsiasi tipo di influenza esterna e in particolare da quelle che possono provenire dagli stessi appartenenti all’ordine giudiziario.[4]
Da un punto di vista “dinamico”, l’interferenza esiste tutte le volte in cui un magistrato interviene indebitamente e senza averne alcun titolo presso colui che deve decidere per condizionarne od orientarne la decisione[5] introducendo nel percorso decisionale di altro magistrato, elementi o fattori che per il loro contenuto o per le modalità con cui sono portati a conoscenza del magistrato che subisce l’interferenza, avrebbero dovuto restarne estranei[6].
L’interferenza giudiziaria può essere compiuta secondo diverse modalità, dovendosi comunque per essa intendersi ogni azione o iniziativa di intromissione o inframmettenza, diretta ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato o dei magistrati preposti alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale e che venga compiuta tanto attraverso il contatto diretto con il magistrato assegnatario del processo, quanto attraverso persone che si trovino a diretto contatto con quest’ultimo, ed anche se la stessa non riesca ad incidere sull’ordinario iter decisionale[7]. Per integrare la fattispecie di ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), del decreto legislativo, è sufficiente il solo fatto dell’“interferenza”, mentre non rileva l’effettivo realizzarsi dell’evento oggetto della indebita richiesta[8].
Trattasi di un illecito “a forma libera”, di pura condotta, nella specie configurabile come di pericolo astratto e quindi da esaminare sulla base di una valutazione dell’idoneità ex ante della condotta e sulla sua idoneità a mettere in pericolo il bene giuridico protetto a prescindere dall’accertamento ex post dell’avvenuta influenza sulla decisione giudiziaria[9].
L’illecito, in definitiva, si configura come di pericolo, e non di evento: il pericolo non va inteso come pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale, ma come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma[10] e non è da escludersi per il solo fatto che la condotta sia ritenuta inidonea ad influire sul modello medio di magistrato, dal quale ci si deve attendere che respinga il condizionamento: tant’é che costituisce autonomo illecito disciplinare l’omessa comunicazione al dirigente dell’ufficio delle avvenute interferenze[11].
Anzi, il sistema positivo sembra presupporre e idealizzare che la condotta sia usualmente inefficace ove fa obbligo al destinatario della stessa di segnalare l’interferenza avvenuta[12]. E nemmeno assumono rilievo dirimente l’effettiva incidenza dell’interferenza sull’andamento del procedimento, la percezione della gravità dell’interferenza da parte del destinatario o la manifestazione esterna di tale percezione tramite specifici comportamenti[13].
Ebbene, se è vero che la percezione soggettiva del magistrato nei cui confronti sia stata posta in essere l’interferenza non è necessaria per la configurazione dell’illecito, pena la sistematica negazione dell’illecito di omessa segnalazione mediante la dichiarazione che una indebita pressione altrui non è stata, nel singolo caso, percepita come tale[14], è parimenti vero che la chiara percezione di una grave interferenza e la formale segnalazione della stessa possono comunque costituire un indice dell’idoneità della condotta dell’incolpato a mettere a rischio la serenità di giudizio e la libertà di determinazione del giudicante[15].
1.1 La dottrina.
1.1.a. Sulla opinabilità della collocazione dell’illecito tra quelli funzionali.
La delimitazione dell’alveo dell’illecito alle interferenze che si concretino in atti non riconducibili all’esercizio di attività giurisdizionali proprie del magistrato (e perciò prive di un preciso legame con la funzione propria del magistrato) potrebbe rendere opinabile la collocazione dell’illecito tra quelli commessi nell’esercizio delle funzioni a meno che non si sostenga che l’interferenza sfrutti un rapporto comunque collegato all’esercizio delle funzioni[16]. Secondo parte della dottrina [17] l’esercizio delle funzioni andrebbe inteso in senso lato connesso allo status di magistrato, con riferimento, cioè non soltanto alle funzioni giurisdizionali esercitate dal magistrato ma anche alle funzioni non giurisdizionali o meramente amministrative, per cui soggetto attivo della fattispecie potrebbe essere sia il magistrato in ruolo, sia quello collocato fuori ruolo per svolgere funzioni amministrative di qualsiasi specie[18]. Secondo altra parte della dottrina[19], tale orientamento risponderebbe alla preoccupazione che l’area della illiceità disciplinare possa risultare ristretta rispetto al sistema previgente e alla precedente elaborazione giurisprudenziale, giungendo a estreme e non condivisibili conseguenze. Basti pensare che, anche in assenza di elementi “circostanzianti”, si giunga ad incolpare un magistrato del reato de quo per il solo fatto di essere stato presente, senza rivestire la qualità di parte, alle operazioni peritali svoltesi nell’ambito di un procedimento civile di competenza di un tribunale presso cui il supposto interferente aveva prestato servizio fino a qualche anno prima[20]. Il collegamento con l’esercizio delle funzioni rende oltretutto problematica la configurabilità dell’illecito quando destinatario dell’interferenza sia un magistrato amministrativo o contabile per i quali non si applica il d. lgs 109/2006 ma un procedimento amministrativo ritenuto dalla dottrina privo di reale efficacia e del tutto inadeguato[21].
1.1.b. Riflessioni de iure condendo.
Poiché non pare possa ritenersi prevista come illecita dalla norma in esame la condotta di interferenza del magistrato, in ruolo e fuori ruolo, nei confronti del CSM e degli altri organi del governo autonomo della magistratura[22], è auspicabile che si attuino modifiche normative tese a migliorare l’attuale sistema di tipizzazione imperfetta al contempo mantenendo le garanzie procedurali per gli incolpati ed assicurando alla collettività l’indipendente, imparziale e corretto esercizio della giurisdizione[23].
1.2. Orientamenti della giurisprudenza
1.2.1 Il lessico legislativo, i rischi sottesi, le soluzioni ermeneutiche
Dal punto di vista della definizione dei contorni semantici della fattispecie, si è nel tempo assistito al formarsi di un più relativizzante e consapevole orientamento giurisprudenziale.
Dapprima si è ritenuto che la norma in trattazione avesse maggiore forza “delimitativa” dell’illecito deontologico in trattazione rispetto alla previgente normativa, la quale avrebbe lasciato il giudice più libero di apprezzare la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità della funzione giudiziaria esercitata[24].
Successivamente la giurisprudenza ha stigmatizzato la doppia genericità che inficia la capacità di segnare i confini della condotta integrante l’illecito de quo: quella derivante dalla aspecificità del termine “interferenza” e quella derivante dalla mancanza assoluta di precisazioni circa le modalità di realizzazione dell’interferenza suddetta.
La Corte di cassazione ha ritenuto che a fronte di una formulazione siffatta, suggestiva e genericamente evocativa, si imponga al giudice il compito di conferire concretezza alla disposizione in esame individuando in via ermeneutica le condotte idonee – sia pure solo astrattamente – a mettere in pericolo il o i beni che la norma intende tutelare, al fine di scongiurare molteplici rischi: che la vaghezza del precetto ne consenta una utilizzazione strumentale; che si possano “ingessare” i rapporti tra magistrati riducendoli esclusivamente all’ambito formale dei provvedimenti e delle attività contemplate dal codice di rito, impedendo quindi ogni spontaneità nelle comunicazioni ed ogni possibilità di confronto costruttivo sui problemi giuridici relativi alle questioni trattate; che si incorra in applicazioni casuali, discriminatorie, arbitrarie, soggettivistiche e, soprattutto, incontrollabili ove si ritenga insuscettibile di valutazione, da parte del giudice disciplinare, l’idoneità astratta della singola condotta contestata a porre in pericolo il bene oggetto di tutela e si consideri solo l’effetto della situazione considerata (il verificarsi dell’interferenza ingiustificata). Pertanto, si è ritenuto estensibile (per identità di ratio) anche alla materia degli illeciti disciplinari il c.d. principio di offensività secondo il quale per la configurabilità del reato (nella specie, dell’illecito) non è sufficiente la mera “disobbedienza” al precetto ma è sempre necessaria l’offesa al bene protetto (nella versione della lesione o della messa in pericolo), dovendo pertanto l’interprete (secondo alcuni) qualificare in termini di offensività il fatto concreto, nel senso di ritenere l’offensività implicitamente inclusa nel “tipo” normativo e quindi utilizzare il relativo principio in chiave interpretativa, sussumendo nell’ambito del precetto in esame solo condotte che, oltre a corrispondere al significato letterale espresso nella norma, siano anche “offensive”[25]. Come opportunamente segnalato dalla dottrina, questa nuova impostazione ermeneutica conduce al superamento della visione per cui si riteneva essenziale che l’interferenza determinasse una lesione al prestigio della magistratura o del singolo magistrato, non ritenendosi oggi necessario alcun accertamento concreto del discredito della funzione[26].
1.2.2. La valutazione della condotta
a) nei confronti del pubblico ministero
L’interferenza, per risultare disciplinarmente rilevante, deve consistere in azioni o iniziative di intromissione che siano, al contempo, oggettivamente volte ed astrattamente idonee ad influire sull’autonomo percorso decisionale del magistrato o dei magistrati preposti alla trattazione di un processo in sede giurisdizionale[27].
Ne deriva che l’interferenza che non sia rivolta al giudice, ma ad un Pubblico Ministero, risulta intrinsecamente connotata non solo – a valle – da una ridotta potenzialità condizionante sull’esito del giudizio, e cioè sulla decisione concreta, ma già – a monte – da una minore gravità perché il bene messo in pericolo da un illecito di questo genere è ovviamente quello dell’imparzialità, ma l’imparzialità è un concetto che, anche dal punto di vista giuridico, ha per il giudice un significato ed un rilievo molto diversi da quelli che possono predicarsi per il PM.
Il Pubblico ministero deve essere imparziale ma solo nel senso che non deve farsi condizionare da interessi propri o di persone alle quali è legato da vincoli di parentela o amicizia o simili. Non è un caso, osserva la giurisprudenza disciplinare, che il Pubblico Ministero, che abbia già conosciuto della causa o di cause connesse o della stessa causa in altre fasi, non è tenuto invece ad astenersi, alla stregua del giudice; né che nella stragrande maggioranza dei procedimenti disciplinari relativi all’illecito di cui alla lett. e) sia stato ritenuto costituire illecito disciplinare la condotta sollecitatoria (esplicatasi con una pluralità di atti) nei confronti di un giudice, il quale – a differenza del Pubblico Ministero – è caratterizzato dalla terzietà, che può essere condizionata da notizie e informazioni private, non acquisite nell’ufficialità del procedimento. Di conseguenza, pur non potendosi escludere in assoluto che l’attività di interferenza possa concretamente incidere, quantomeno in via indiretta, sull’attività giudiziaria del PM, tale circostanza richiede una prova rigorosa dell’idoneità lesiva della condotta[28]. La dottrina segnala come tale distinzione non risulti del tutto convincente se si ha riguardo al bene giuridico tutelato dalla norma che resta la possibilità del magistrato, giudicante o requirente, di prendere le sue decisioni senza essere influenzato da elementi esterni[29].
a.1) Condotta ostruzionistica di un PM nei confronti di altro PM.
Con riferimento alla condotta ostruzionistica di un PM rispetto ad altro PM titolare di un procedimento dichiaratamente collegato e realizzata mediante l’adozione, in via di urgenza, di un decreto di sequestro preventivo di atti oggetto di sequestro probatorio disposto nel procedimento collegato, la Cassazione ha enunciato il principio in forza del quale integra l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. e) non solo la condotta consistente in pressioni esercitate al fine di incidere sulla coscienza e volontà del magistrato nel libero esercizio delle sue funzioni, ma anche quella concretatasi in atti giudiziari abnormi suscettibili di frapporre ostacoli al procedimento nel suo progredire[30].
b) nei confronti dei componenti del Collegio.
La giurisprudenza disciplinare ha ritenuto che l’ingiustificata interferenza presupponga la diversità dell’organo giudiziario rispetto al quale la condotta rilevante del magistrato sia indirizzata, come emerge dalla nozione di “interferenza” intesa come perturbamento esterno all’attività giudiziaria dell’organo procedente. Conseguentemente, ha escluso che difettino del predicato dell’alterità i giudici appartenenti al medesimo collegio giudicante[31] del presunto interferente.
c) nei confronti di magistrati amministrativi.
Si ritiene che anche magistrati amministrativi possono essere soggetti passivi dell’illecito in esame[32]. La giurisprudenza disciplinare, infatti, ha affermato che ponendo in relazione il termine giudiziaria con il sostantivo attività piuttosto che con quello di funzione, il Legislatore non ha inteso limitare la tutela data dalla norma unicamente alle funzioni del magistrato ordinario, bensì estenderla non solo all’esercizio in senso stretto della funzione giurisdizionale ma anche ad altre attività proprie del magistrato che ne costituiscono il necessario presupposto, aggiungendo che, se dovesse opinarsi in modo diverso dovrebbe incomprensibilmente concludersi per la irrilevanza deontologica della interferenza posta in essere dal magistrato ordinario nei confronti di quello che esercita la giurisdizione amministrativa, con evidenti dubbi di legittimità costituzionale in conseguenza della irragionevole minor tutela accordata a tale diversa giurisdizione, le cui decisioni peraltro in ultima stanza sono soggette, per disposizioni rango costituzionale, in certi casi al vaglio della corte di cassazione e quindi del giudice ordinario.
L’inclusione degli appartenenti alla magistratura amministrativa apre quindi il perimetro di applicabilità della fattispecie a qualsiasi organo che svolge funzioni giurisdizionali anche di carattere onorario e tra queste ultime va certamente compresa anche la giurisdizione tributaria, recentemente trasformata in una magistratura di carattere professionale.
In questa prospettiva si è, pertanto, condivisibilmente affermato che costituisce l’illecito disciplinare anche l’ingiustificata interferenza nell’attività di un componente della Sezione disciplinare del CSM, in quanto del tutto equiparata ad un Organo che svolge attività giurisdizionale.
A diverse conclusioni invece si deve giungere con riguardo ai componenti del CSM nell’ambito dell’esercizio dell’attività amministrativa e in particolare degli Organi di governo autonomo della magistratura.
Tale lacuna, tuttavia, è stata colmata dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 con l’aggiunta nell’articolo 3 del codice disciplinare della lettera l-bis) e dalla giurisprudenza con l’inclusione nello spettro l’applicativo della grave scorrettezza richiamata dall’articolo 2, comma 1, lett. d), della condotta di un magistrato che, attraverso la strumentalizzazione di rapporti privilegiati con un consigliere CSM, mirava a conseguire un indebito vantaggio o recare pregiudizi ai concorrenti ai contro interessati aspiranti a un incarico direttivo, ponga in essere azioni dirette a incidere sugli esiti comparativi, richiamando di teologiche correntizie o proponendo strategie sui tempi di trattazione delle procedure concorsuali[33].
2. I casi pratici[34]
Sono state ritenute condotte idonee ad integrare la fattispecie in esame: quella di un magistrato che aveva richiesto ad un collega del medesimo ufficio, con funzioni di giudice dell’esecuzione, di affidare l’incarico di delegato alle vendite nelle procedure di espropriazione immobiliare ad un avvocato che era con lui in rapporto di amicizia, nonché collega di studio di persona legata all’incolpato da una relazione sentimentale, non assumendo rilievo il fatto che il conferimento dell’incarico potesse non essere conseguenza della “segnalazione”, dunque l’effettivo realizzarsi dell’evento oggetto della indebita richiesta[35]; quella di un PM che, tramite l’assistente giudiziario, aveva interferito sull’attività di assegnazione dei fascicoli svolta dal coordinatore della sezione GIP essendo le regole tabellari finalizzate a garantire la piena indipendenza del magistrato ed il principio del giudice naturale precostituito per legge, indipendentemente dall’effettiva incidenza sull’ordinario “iter” decisionale[36].
La Corte di cassazione, poi, confermando la decisione della Sezione disciplinare del CSM, ha ritenuto sussistenti tutti gli indici rivelatori della ingiustificata interferenza nella condotta di un PM che, all’esito dell’udienza preliminare relativa al procedimento a carico del suocero, telefonava al GIP invitandola a «guardare le carte con attenzione», aggiungendo che aveva studiato gli atti e che si era convinta che coloro i quali si erano occupati del processo «non avevano capito niente». Ciò che emerge dal tenore della telefonata era il forte interessamento da parte della dottoressa per la posizione processuale del suocero, da qualificarsi come un tentativo di influire, attraverso la prospettazione di errori valutativi commessi dai colleghi della Procura della Repubblica, sull’autonomo percorso decisionale del magistrato preposto alla trattazione del processo in questione, collega GIP operante nello stesso ambito territoriale: un comportamento chiaramente facente emergere una impropria commistione di interessi familiari e ruolo istituzionale. Né può dirsi che si fosse trattato solo di un invito rivolto dal PM al GIP a porre particolare attenzione nello studio del processo, ciò che costituisce, ovviamente, un dovere deontologico di ogni magistrato, perché il PM, nel corso della telefonata alla collega, aveva emesso giudizi circa la fragilità del materiale accusatorio e le carenze dell’indagine, cui attribuiva lo stigma della infondatezza dovuta alla mancata comprensione della vicenda da parte dei suoi stessi colleghi della Procura della Repubblica[37].
Diversamente, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell’illecito di ingiustificata interferenza nell’attività del magistrato consistita nell’intervenire prima presso il Procuratore Generale ed il Procuratore distrettuale di Lecce chiedendo l’inserimento – nel fascicolo del Pubblico Ministero sottoposto al GIP per la convalida del fermo dell’indiziato di reato – di considerazioni giuridiche relative alla contestata aggravante di terrorismo, e poi presso il medesimo GIP, chiedendo telefonicamente il permesso di inviarle materiale di studio (dottrina e giurisprudenza) in relazione all’aggravante di terrorismo, materiale successivamente inviato a mezzo di posta elettronica. Tale attività è quindi sostanzialmente consistita nel cercare di far pervenire e poi nell’inviare al suddetto GIP materiale di studio su di una questione che sarebbe stata sottoposta al suo giudizio: il magistrato, nella specie, non avrebbe agito per un interesse privato bensì nell’interesse del suo Ufficio alla corretta applicazione della legge nella determinazione della Procura competente allo svolgimento delle indagini preliminari in relazione ad un reato di strage verificatosi nella città di Brindisi, e quindi alla corretta interpretazione delle disposizioni relative alla aggravante de qua, la cui sussistenza avrebbe comportato la competenza della Procura distrettuale di Lecce in luogo di quella di Brindisi. Insomma, sussisteva un interesse che l’ordinamento considera legittimamente facente capo al suddetto Ufficio se è vero che a norma del codice di procedura penale lo stesso avrebbe potuto in proposito, ricorrendone le condizioni, sollevare conflitto. Sebbene l’intervento dell’incolpato non si fosse sviluppato attraverso un intervento “codificato”, bensì in via informale, tuttavia tale circostanza non esclude (né trasforma in “privato”) l’interesse alla corretta individuazione della competenza (interesse rispetto al quale la possibilità di un intervento “formale” si pone come elemento sintomatico piuttosto che come elemento escludente altre possibili manifestazioni del medesimo), e, per altro verso, che il fatto che un’attività non risulti contemplata, autorizzata o imposta dalla disciplina processuale non comporta necessariamente che essa sia vietata o comunque che la sua realizzazione costituisca perciò solo illecito disciplinare.
Tanto premesso, è da sottolineare che il tentativo di trasmissione e poi l’effettivo invio ad una collega di materiale di studio su di un determinato argomento, ancorché afferente una prossima decisione della suddetta collega, non può ritenersi di per sé astrattamente idoneo a mettere in pericolo la libera determinazione e la serenità di giudizio della destinataria: lo studio di dottrina e giurisprudenza in vista di decisioni da assumere rappresentano la quotidianità nell’attività del magistrato e rispetto all’oggetto di tale studio il magistrato ha (deve avere) un approccio “critico” (nel senso greco antico di scegliere, separare, discernere, l’esatto contrario quindi di un atteggiamento “supino”), circostanza che di per sé esclude l’astratta configurabilità di un pericolo di condizionamento. Né un siffatto pericolo potrebbe configurarsi con riguardo al mittente del suddetto materiale, trattandosi di magistrato appartenente ad un altro ufficio giudiziario, peraltro non “sovraordinato” neanche funzionalmente (circostanza escludente quindi anche la possibilità di un “ascendente” o una “influenza” pure solo indiretta sulla collega) e neppure tale pericolo potrebbe ravvisarsi nelle finalità perseguite dal mittente, essendosi sopra chiarito che il medesimo non ha agito per interessi privati (fatto che avrebbe certo potuto ingenerare disagio nella destinataria).
Tanto meno l’astratta idoneità al condizionamento potrebbe riscontrarsi nelle modalità utilizzate dal presunto interferente, il quale non risulta aver agito occultamente (circostanza che avrebbe potuto creare imbarazzo) né aver utilizzato maniere “invadenti” o “aggressive” – risultando al contrario che egli ha inviato il materiale in questione solo dopo averne ottenuto “il permesso”, previamente richiesto alla destinataria – né aver dato risalto mediatico o pubblicità alla propria iniziativa[38]. Già precedentemente[39], la giurisprudenza disciplinare aveva escluso la configurabilità dell’illecito in un caso in cui l’incolpato aveva discusso della bontà di un provvedimento da lui emesso con il collega incaricato del giudizio di impugnazione, “dovendosi tenere distinta la interferenza – che è attività resa illegittima dall’intento di privare l’interlocutore del potere di rapportarsi liberamente alla legge – dal confronto e dallo scambio, anche dialettico, capaci di arricchire il giudice”[40].
L’illecito è stato invece ritenuto sussistente: ove emergano una pluralità di messaggi, inviati anche a distanza di mesi e pure a fronte di mancate risposte da parte del destinatario o di risposte formali ed indicative della volontà del destinatario di non discutere del merito del singolo procedimento; in assenza di pregressi rapporti tra il mittente e il destinatario dei messaggi; il ravvisarsi, nelle comunicazioni, del puntuale riferimento allo specifico procedimento. Tali elementi non consentono di inquadrare le comunicazioni di cui si discute come un mero scambio di informazioni tra colleghi, scambio di cui difetta tanto la reciprocità […] tanto la riferibilità a questioni di carattere generale ordinariamente esaminabili tra colleghi[41].
2.1. La richiesta di informazioni
La giurisprudenza disciplinare, pur tra oscillazioni che l’hanno condotta dal far rientrare nel significato di interferenza – sebbene in un obiter dictum – anche la semplice richiesta di informazioni[42] ad escluderla in ogni caso in cui essa non sia percepita come interferenza da chi la riceve[43], è approdata di recente ai seguenti esiti.
Integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per ingiustificata interferenza nell’attività di altro magistrato: la condotta del giudice il quale formuli ad altro magistrato insistenti e pressanti richieste di informazioni in ordine alla natura della propria posizione processuale ed alle prospettive delle vicende cautelari riguardanti un proprio stretto conoscente, sollecitando , al contempo, un ridimensionamento delle imputazioni mosse a detto conoscente, come pure agli altri coindagati[44]; così come quella del giudice, il quale essendo interessato all’accoglimento della domanda di concordato preventivo avanzata dalla società datrice di lavoro del proprio coniuge, contatti insistentemente il collega del proprio ufficio titolare del procedimento al fine di ottenere informazioni, palesando le proprie preoccupazioni in ordine alle sorti del rapporto di impiego del proprio coniuge e manifestando il proprio interesse in ordine all’ammissibilità della domanda[45]; diversamente, non integra l’illecito disciplinare la condotta del giudice che richieda al Sostituto procuratore, titolare delle indagini, notizie in merito a un procedimento penale nel quale risulta coinvolta sua moglie, in quanto tale comportamento, seppure idoneo in astratto a mettere in pericolo la libertà di determinazione e la serenità di giudizio del p.m. destinatario della richiesta, rivestendo il carattere dell’occasionalità e non essendo stato seguito da altri comportamenti potenzialmente invasivi, non si è tradotto, in concreto, in una effettiva compromissione del bene giuridico tutelato, con conseguente applicabilità dell’art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006[46].
Sanzionabile è stata ritenuta la condotta del magistrato che, previo appuntamento telefonico, incontri per un colloquio il giudice relatore di un processo immediatamente prima dell’inizio dell’udienza, poiché, in assenza di ulteriori elementi, non può ritenersi che la stessa abbia avuto il limitato significato di una mera richiesta di informazioni in via anticipata[47]mentrenon configura invece l’illecito de quo, la condotta del magistrato che si limiti a formulare una mera richiesta di informazioni non percepibile, da parte del destinatario, come forma di sollecitazione a determinarsi in un modo anziché in un altro, anche se poi egli provveda a comunicare successivamente alle parti in causa la determinazione del collega prima che quest’ultima venga ufficializzata, poiché il concetto di interferenza, disciplinarmente rilevante, implica l’inserirsi in una situazione giudiziaria al fine di modificare o di condizionare il corso naturale del procedimento, o comunque il porre in essere pressioni o atti idonei a turbare la libertà di determinazione del magistrato procedente, mentre la comunicazione sull’orientamento di quest’ultimo prima della sua ufficiale esternazione costituisce un comportamento che, pur se gravemente sconveniente, è estraneo alle fattispecie tipiche previste dal legislatore[48].
Parimenti non è sussumibile nella fattispecie de qua la condotta del magistrato che chieda ad un collega notizie ostensibili, relative allo stato di una attività processuale, prospettandogli comprensibili, e non illecite, preoccupazioni, qualora in tale comportamento non sia ravvisabile una finalità di petulanza o altra biasimevole ragione ovvero un trattamento di favore od una deroga ai doveri di ufficio dell’interpellato[49].
3. La scarsa rilevanza del fatto
Anche alla fattispecie in esame è applicabile la previsione di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006, secondo cui l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. L’esimente, infatti, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione sistematica, riguarda tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e perfino quando integri la commissione di un reato. Ove si richieda l’applicazione di tale esimente, il giudice deve, pertanto, procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito[50].
Ciò premesso, l’esimente è stata ritenuta configurabile in ipotesi marginali, caratterizzate piuttosto da occasionalità, ridottissima invasività dell’interferenza e mancata diffusione all’esterno della vicenda, nonché dalla mancanza dello scopo di favorire qualcuno o millantare credito[51].
In alcuni casi, si è fatto riferimento all’episodicità della condotta nel corso della carriera dell’incolpato, contrassegnata da lusinghieri giudizi espressi in ordine alla professionalità e priva di altri episodi negativi di ricaduta sul piano deontologico e dell’immagine del magistrato.
In altri, invece, si è avuto riguardo alle modalità della condotta, quali la brevità del colloquio, l’immediato disappunto manifestato dal magistrato destinatario dell’interferenza.
Sono, invece, stati ritenuti elementi ostativi l’insistenza e la petulanza della richiesta, la qualità soggettiva dell’incolpato titolare di incarichi direttivi, l’essersi il magistrato financo rivolto ad intermediari pure estranei all’orine giudiziario ovvero la reiterata comunicazione diretta non solo al magistrato che avrebbe celebrato il processo, ma anche ai suoi collaboratori, ecc.
4. Rapporti con altre fattispecie
L’ingiustificata interferenza, quale ipotesi speciale di scorrettezza, assorbe, secondo un criterio di specialità, l’illecito (comportamento gravemente scorretto) di cui alla lett. d) del medesimo articolo, solo laddove la condotta scorretta, oggetto di rimprovero disciplinare, valga effettivamente ad integrare l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato.
Qualora, invece, la condotta del magistrato integri una scorrettezza ma non raggiunga la soglia dell’interferenza, trova applicazione la disposizione generale dettata dalla lettera d). È pacifico che, quando manca il requisito dell’incidenza sull’attività di altro magistrato, ovvero quando la condotta del magistrato, pur integrando una scorrettezza, non raggiunga la soglia dell’interferenza, torna ad essere applicabile la disposizione più generale dettata dalla lett. d)[52]. “Graficamente” efficace, l’immagine “disegnata” da Di Amato, per cui l’innocua richiesta di informazioni rappresenta il limite inferiore dell’interferenza, mentre il limite superiore va individuato in quei fatti di condizionamento giudiziario che hanno un rilievo penale[53].
Il principio di specialità ex art. 15 c.p. – il quale vale anche nelle ipotesi di illecito disciplinare del magistrato, ove sussista un concorso apparente di norme coesistenti astrattamente applicabili al medesimo fatto disciplinarmente rilevante – non può ritenersi operante se le fattispecie di illecito concorrenti, ancorché astrattamente poste in rapporto di specialità tra di loro, siano in concreto riferibili a fatti diversi. In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha escluso la configurabilità di un concorso apparente di norme in un’ipotesi in cui l’incolpato aveva contattato il magistrato relatore di un processo penale e, successivamente, aveva comunicato all’imputato l’esito favorevole del colloquio, attesa la radicale ed ontologica diversità delle due condotte contestate, ricondotte, rispettivamente, alla lettera e) e alla lettera d) dell’art. 2[54].
[1] Cass., S.U., n. 11431 del 2010.
[2] In dottrina, per un recente e approfondito commento alla disposizione e riferimenti bibliografici in materia, v. Fimiani, Sub Art. 2, comma 1, lett. e), in AA.VV. Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano 2024, 547 e ss.
[3] Sez. disc., n. 28 del 2009.
[4] Cass., S.U., n. 9097 del 2005; Sez. disc., n. 42 del 200.
[5] Sez. disc., ord. n. 160 del 2012.
[6] Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, p. 111.
[7] Sez. disc., n. 28 del 2009.
[8] Cass., S.U. n. 24307 del 2023. Nel caso di specie un magistrato aveva richiesto ad un collega del medesimo ufficio, con funzioni di giudice dell’esecuzione, di affidare l’incarico di delegato alle vendite nelle procedure di espropriazione immobiliare ad un avvocato in rapporti di amicizia col magistrato, nonché collega di studio di persona legata all’incolpato da una relazione sentimentale.
[9] Cass., S.U., n. 33329 del 2018.
[10] Cass., S.U., n. 27434 del 2017.
[11] Sez. disc., n. 37 del 2017.
[12] Sez. disc., n. 185 del 2022.
[13] Cass., S.U., n. 22858 del 2017.
[14] Sez. disc., n. 185 del 2022.
[15] Sez. disc., n. 176 del 2022.
[16] Fantacchiotti-Fresa-Tenore-Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010, p. 165.
[17] Fimiani e Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Torino, 2013, p. 142.
[18] Nello stesso senso anche Sez. disc., n. 42 del 2010: «[…]l’ingiustificata interferenza si pone ontologicamente al di fuori del formale esercizio delle funzioni del magistrato nei confronti del quale viene rivolta; piuttosto quel che rileva, ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare, è l’esistenza di una connessione fra l’interferenza stessa e la condizione di magistrato»
[19] Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, pp. 56, 118.
[20] Sez. disc., ord. n. 72 del 2013: «La semplice presenza dell’incolpato, in compagnia di una parte di un giudizio civile cui era del tutto estraneo, in un luogo che sarebbe stato “interessato” successivamente dalla consulenza rappresenta un fatto inidoneo ad integrare l’illecito ipotizzato, in mancanza di altri fatti significativi. Non si è realizzata alcuna interferenza nell’attività giudiziaria di altro magistrato né l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri».
[21] Fresa, Illecito disciplinare dei magistrati – Interpretazione abnorme e dovere di riserbo in Nuova giur. civ. commentata, 4, 2014.
[22] Fimiani e Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, Torino, 2013, p. 142
[23] Fresa, Illecito disciplinare dei magistrati – Interpretazione abnorme e dovere di riserbo in Nuova giur. civ. commentata, 4, 2014.
[24] Sez. disc., n. 28 del 2009.
[25] Cass., S.U., n. 25136 del 2014.
[26] Fantacchiotti-Fresa-Tenore-Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010, p. 163
[27] Sez. disc., n. 28 del 2009.
[28] Sez. disc., n. 153 del 2022.
[29] Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, p. 118.
[30] Cass., S.U., n. 11431 del 2010.
[31] Sez. disc., n. 129 del 2020.
[32] Così, Fimiani, in op. cit., 550551.
[33] Sez. disc., n. 41 e 184 del 2023.
[34] Per una compiuta rassegna delle condotte sussumibili nell’alveo della fattispecie in esame e d quelle che, invece, non costituiscono ingiustificata interferenza, v. Fimiani, in op. cit., 551-562.
[35] Cass., S.U., n. 24307 del 2023.
[36] Cass., S.U., n. 33329 del 2018.
[37] Cass., S.U., n. 27434 del 2017; Sez. disc., n. 37 del 2017.
[38] Cass., S.U., n. 25136 del 2014.
[39] Sez. disc., n. 3 del 2010.
[40] Nella sentenza, la Cassazione opera una interessante riflessione sulla necessità di tenere sempre presente l’imprescindibile confine tra regole disciplinari e regole di costume, di stile, di buona educazione o buon gusto, che, come tali, non assurgono al livello del giuridicamente rilevante e quindi neppure del disciplinarmente rilevante.
[41] Sez. disc., n. 176 del 2022.
[42] Con la precisazione che essa, se non determinata dall’esigenza di favorire qualcuno o di millantare credito, rimane in genere qualificabile nell’ambito del fatto di scarsa rilevanza, e, quindi, nei limiti della condotta disciplinarmente irrilevante (Sez. disc., n. 28 del 2009).
[43] Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, p. 114
[44] Sez. disc., n. 2 del 2017.
[45] Sez. disc., ord. n. 109 del 2018.
[46] Sez. disc., n. 125 del 2019.
[47] Sez. disc., ord. n. 28 del 2011.
[48] Sez. disc., ord. n. 9 del 2011.
[49] Sez. disc., n. 126 del 2015.
[50] Ex multis, Cass., S.U., n. 22557 del 2019.
[51] Sul tema, v. Fimiani, in op. cit., 562-563. Sez. disc., 125 del 2019.
[52] Sez. disc., n. 129 del 2020 che riprende Di Amato, La responsabilità disciplinare dei magistrati, Milano, 2013, p. 112.
[53] Di Amato, op. cit., 116
[54] S.U., n. 4881 del 2019.
