Sommario: 1. Premessa – 2. Elementi di fattispecie e soggetti responsabili – 3. La scarsa rilevanza del fatto.
1. Premessa
La protrazione dello stato custodiale dell’indagato o dell’imputato allorché siano scaduti i termini di custodia cautelare (massimi o di fase) integra l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo (grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile), gravando sul magistrato un obbligo immanente (diuturnamente) di vigilare sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale (ex multis,Cass., S.U., n. 1767; n. 7933 del 2013 e n. 17333 del 2021)[1].
Si tratta di un illecito di particolare rilievo in quanto determinando un pregiudizio nella sfera giuridica dell’imputato può dare adito a responsabilità civile del magistrato ai sensi della l n. 117 del 1998 per come successivamente modificata dalla l. n. 18 del 2015. Sebbene i concetti di colpa grave su cui si fonda la responsabilità civile e la negligenza inescusabile non siano sovrapponibili, richiedendo quest’ultima un quid pluris, laddove però l’omessa scarcerazione dell’imputato nei termini sia espressione di una manifesta violazione di legge e la vicenda non fornisca elementi di “comprensione” dell’errore del magistrato, anche se non giustificato, ricorreranno i presupposti per farsi luogo alla condanna del magistrato (rectius dello Stato) anche in sede civile[2].
Prima delle modifiche apportate all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo dalla legge 17 giugno 2022, n. 71 – (nella specie dall’art. 11, comma 1, in vigore dal 21/06/2022, che ha ampliato la portata derogatoria prevista con riferimento agli illeciti di cui alla lettera a), inserendo la presente fattispecie unitamente a quella di cui alla lettera m), in aggiunta a quelle già previste di cui alle lettere a, e b) – gli effetti pregiudizievoli alla libertà personale determinatosi nei casi di scarcerazione fuori termine comportavano anche la concorrente contestazione dell’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) (che sanziona i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti)[3], trattandosi di condotta che, violando i doveri deontologici di cui all’art. 1, aveva arrecato un danno ingiusto all’imputato (con conseguente automatica applicazione, in caso di condanna, anche della sanzione amministrativa del trasferimento d’ufficio del magistrato, ipotesi che – dopo l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 170/2015 sull’art. 13 – riguarda ormai nella sua cogenza solo il caso in cui sia inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni). Laddove, invece, la ritardata scarcerazione fosse stata solo formale, veniva contestato soltanto l’illecito di cui alla lett. g) dell’art. 2, comma 1.
Ebbene, benché non sia ravvisabile un rapporto di specialità (come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza in precedenza richiamata), la novella esclude il concorso formale – anche – tra l’illecito di cui all’art. 2, lett. a) e quello di cui all’art. 2, lett. g), col risultato che la grave violazione di legge, sintomatica della violazione (quanto meno) del dovere di diligenza, non può (più) concorrere con la violazione della lett. a) nonostante l’ingiusto danno o l’indebito vantaggio arrecato a una delle parti[4].
2. Elementi di fattispecie e i soggetti responsabili
Il profilo della gravità dell’illecito, quale tipico oggettivo discrimen tra il fatto disciplinarmente rilevante e quello irrilevante, va valutato, trattandosi di illecito di pure condotta, in relazione al grado di contrarietà alla legge e non agli effetti della sua violazione che, invece, potranno assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo.
La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell’errore nell’approccio giurisdizionale e al “peso” che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa. Nel caso di errore che ha determinato la mancata scarcerazione esso è da ritenersi grave perché incide su un diritto fondamentale della persona umana, garantito sia a livello costituzionale sia sovranazionale[5].
Con la conseguenza che non costituiscono cause di esclusione della gravità dell’illecito il sol fatto che l’imputato sia detenuto per altra causa (c.d. ipotesi di scarcerazione “formale”) ovvero che la pena inflitta all’esito del processo sia “capiente” rispetto alla detenzione cautelare sofferta sine titulo[6]. Né, sotto il profilo della gravità può apprezzarsi diversamente il particolare regime detentivo cui è sottoposto l’imputato, stante l’equiparazione tra la custodia cautelare in carcere e gli arresti domiciliari[7].
Quanto al profilo soggettivo relativo alla sussistenza della colpa, l’ignoranza attiene per lo più ai profili attinenti alla conoscenza delle norme di diritto regolanti la materia de libertate[8], con ridotte possibilità, dunque, di attribuire rilievo favorevole all’ignoranza inevitabile, ovvero alla negligenza che include i concetti di mancanza di impegno o di attenzione, di disinteressamento nel compimento dei propri doveri o delle mansioni assegnate, con valenza liberatoria, in punto di assenza di tipicità, ai profili di scusabilità dell’errore in cui è caduto il magistrato, non ravvisabili nella mancata istanza di scarcerazione presentata dal difensore[9]. Così si è escluso che possa rilevare, come scriminante della condotta dell’incolpato, una prassi del suo ufficio difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, atteso che le prassi seguite negli uffici e i comportamenti tenuti da soggetti investiti della titolarità dell’ufficio restano inidonei a rendere scusabile un errore tecnico che un magistrato non può e non deve commettere[10]. Parimenti irrilevanti vengono ritenuti carichi di lavoro eccessivi e omesse o erronee indicazioni da parte della cancelleria (Cass., S.U. n. 507 del 2011; n. 18191 del 2013; n. 20182 del 2019; n. 17333 del 2021), soprattutto allorché l’illegittimo protrarsi della carcerazione si sia protratta per un lungo periodo ovvero il disinteresse del soggetto ad ottenere la cessazione della misura (Cass., S.U., n. 17985 del 2021). Analogamente l’errore in cui incorre può incorrere il giudice del merito nel calcolare il termine massimo della durata complessiva della custodia cautelare in caso di c.d. “doppia conforme”, i cui termini vanno individuati nel comma 4 dell’art. 303 c.p.p. e non, invece, dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello.
Quanto ai criteri per l’individuazione dei soggetti cui far risalire la responsabilità di un evento di ritardata scarcerazione, occorre distinguere in relazione allo stato e grado in cui pende il procedimento penale.
Ove il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, l’indirizzo assolutamente maggioritario della giurisprudenza disciplinare ritiene responsabile della tardiva scarcerazione solo il Pubblico ministero e non il Giudice per le indagini preliminari, il quale assume la veste di un «giudice senza processo a funzione intermittente […che non dispone] atti d’indagine e non è a conoscenza dello sviluppo del procedimento» (Corte Cost., sentenza n. 89 del 1998). Pur tuttavia, la responsabilità del giudice per le indagini preliminari sussiste quando egli ha «la disponibilità degli atti per il compimento di attività rientranti nella sua competenza funzionale durante la fase delle indagini preliminari».
Tale indirizzo era stato contrastato da due decisioni della Sezione disciplinare (trattasi dell’ordinanza n. 9 del 2014 e della sentenza n. 134 del 2014), nella quale si era sostenuto che, nella fase delle indagini preliminari, in virtù «dello specifico dovere di garanzia, rispetto al permanere delle condizioni che legittimano la misura cautelare, impostogli dalla citata norma dell’art. 306 c.p.p.», grava comunque sul Giudice per le indagini preliminari – la cui responsabilità concorre, quindi, con quella del Pubblico ministero – l’obbligo «di vigilare sulla persistenza delle condizioni temporali della misura, in modo da poter adottare tempestivamente ii provvedimento di liberazione nel caso di estinzione della misura per decorso del termine». La Corte di cassazione ha, però, annullato la sentenza della Sezione disciplinare, chiarendo che «in tema di illecito disciplinare per omesso controllo sulla scadenza dei termini massimi di durata della misura cautelare, il potere dovere del giudice per le indagini preliminari di controllare di ufficio i provvedimenti previsti dall’art. 306 c.p.p. presuppone che egli sia già investito del procedimento per l’esercizio di uno dei poteri appartenenti alla sua competenza funzionale, ove non sussiste quando egli non abbia la disponibilità degli atti delle indagini preliminari»[11].
L’orientamento, ormai assunto a diritto vivente, è stato successivamente confermato dalle pronunce della Sezione disciplinare (sentenze n. 106 del 7 luglio 2014 n. 107 del 9 luglio 2014), che ribadiscono il principio secondo cui, poiché nella fase delle indagini preliminari la gestione dell’indagato detenuto appartiene al pubblico ministero – il solo soggetto processuale a conoscenza dell’evoluzione dell’inchiesta – ricade su di esso il dovere di attivarsi per assicurare il rispetto dei termini massimi custodiali ed evitare illegittime compressioni della libertà personale dell’indagato, mentre la responsabilità del Giudice per le indagini preliminari sussiste quando egli ha la disponibilità degli atti per il compimento di attività rientranti nella sua competenza funzionale durante la fase delle indagini preliminari ovvero dopo l’esercizio dell’azione penale e quindi durante le fasi del processo vero e proprio (in term-ini Sez. disc., n. 34, 91 e 207 del 2018; n. 92 del 2010)[12].
Potrebbe, invece, sostenersi una concorrente responsabilità del Giudice delle indagini preliminari allorché in detto ufficio sia in vigore la prassi – anche in conseguenza della diffusione degli applicativi forniti al riguardo dal Ministero della giustizia – di conservare le posizioni giuridiche degli indagati in custodia cautelare ovvero esista un programma informatico di registrazione dei dati cautelari e delle loro scadenze. Sul tema deve, infatti, essere richiamata la raccomandazione dell’Ispettorato generale sull’omesso utilizzo della funzione di allerta dello scadenzario informatico relativo proprio al monitoraggio delle misure cautelari nel registro della cognizione penale del tribunale ordinario, delle sezioni dibattimentali e della sezione GIP e GUP, a mente della quale le cancellerie provvedono al corretto inserimento dei dati nel registro SICP, con particolare riguardo alla data di inizio, di scadenza e di cessazione della misura cautelare, avvalendosi dell’ausilio dei programmi appositamente approntati dalla DGSIA, tra cui assume particolare rilievo la Banca Dati delle Misure Cautelari (BDMC), nata per dare completa esecuzione sia alla normativa prevista dall’art. 97 disp. att. c.p.p., norma che dispone la comunicazione dell’applicazione di una qualsiasi misura cautelare al servizio informatico a tale scopo istituito da un decreto del ministro della giustizia, sia alla normativa sui Registri penali informatici[13].
Affinché da tali disposizioni organizzative possa discendere una responsabilità del giudice per le indagini preliminari occorre, però, che i dati siano costantemente aggiornati non solo tenendo conto dei provvedimenti incidentali via via assunti dai diversi magistrati che provvedono sulle istanze de libertate, ma soprattutto dell’esito delle impugnazioni proposte dinanzi al tribunale per il riesame, che spesso non vengono trasmesse ai giudici a quibus, così privandoli di elementi necessari di conoscenza.
Resta però il fatto che, una volta individuato il magistrato competente ad assicurare il rispetto dei termini di custodia, segue l’onere di tenere un’agenda o uno scadenzario informatico da conservare anche presso di sé e non esclusivamente presso la cancelleria o segreteria, in modo da disporre di un sicuro “allarme” in ordine alle date di scadenza dei termini di custodia cautelare degli indagati o degli imputati detenuti.
Al riguardo, si è infatti affermato che lo scadenzario, in quanto attinente ad attività prettamente giurisdizionale, non è in alcun modo delegabile alla propria segreteria o cancelleria, né può esserne affidata in via liberatoria la detenzione al personale amministrativo, non assumendo al riguardo rilievo esimente l’esistenza di prassi in senso contrario, costituendo la capacità del magistrato di organizzare proficuamente il proprio lavoro un dovere deontologico di diligenza[14]. Anzi la circostanza che il magistrato non si sia premunito di tenere uno scadenzario rileva negativamente quale indice sintomatico della negligenza[15].
Meno problematica, invece, è l’individuazione del giudice tenuto agli adempimenti in materia di rispetto dei termini di custodia cautelare allorché vi sia stato l’esercizio dell’azione penale. Si instaura, infatti, una sequela processuale che individua, di regola, nel giudice che procede quello competente in ordine alle misure cautelari, in ossequio anche alla regola stabilita dall’art. 91 disp. att. c.p.p. (con esclusione di una concorrente responsabilità del pubblico ministero laddove non disponga di elementi specifici che avrebbero imposto di attivarsi presso il giudice)[16], con l’ulteriore precisazione che, se lo stato custodiale viene meno a seguito dell’annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione (è il caso di accoglimento del ricorso dell’imputato contro la sentenza di condanna per reato in forza del quale insisteva il titolo cautelare), dovrà essere la S.C. a disporre la rimessione in libertà dell’imputato se non detenuto per altra causa, stabilendo l’art. 626 c.p.p. che, quando in seguito alla sentenza della Corte di cassazione deve cessare una misura cautelare, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima perché dia i provvedimenti opportuni.
Ove il procedimento sia pendente avanti ad organi collegiali, essendo richiesta per la sussistenza dell’illecito disciplinare l’inescusabilità della negligenza, questa non ricorre in capo al giudice che non ha la disponibilità materiale del fascicolo, come avviene «nella prassi che può dirsi consolidata, secondo la quale, nel caso di organo collegiale, durante il dibattimento, il fascicolo è di regola nella disponibilità del relatore e del presidente»; in tal senso si è espressa la Sezione disciplinare, la quale ha deciso nel senso che la responsabilità dell’omessa scarcerazione per gli organi collegiali compete al presidente ed al relatore, stante l’incolpevole affidamento del terzo componente del collegio sulla condotta dei colleghi[17]. L’illecito, peraltro, per come precisato dalle S.U., non viene meno per il solo fatto dell’esistenza di un concorrente obbligo di vigilanza del Pubblico ministero o di carenti risorse organizzative dell’ufficio giudiziario di appartenenza[18].
Anche il verificarsi della scadenza dei termini custodiali durante il periodo feriale ha sovente evidenziato criticità e situazioni problematiche. Anzitutto va escluso che la fruizione del congedo da parte del magistrato costituisca un motivo di esonero o di attenuazione dell’obbligo di vigilare sulle scadenze delle misure cautelari di relativa spettanza. Le Sezioni unite, infatti, hanno più volte escluso che possa assumere rilievo che la misura venga a scadere in periodo feriale, circostanza dalla quale, al contrario, derivano al magistrato oneri di controllo persino maggiori, in funzione dell’esatta osservanza dei termini di scarcerazione (Cass., S.U., n. 17120 del 2019).
Al riguardo, sarà quindi necessario verificare l’esistenza di determinazioni organizzative adottate dall’ufficio e l’esistenza o meno di apposita comunicazione, resa dal magistrato titolare all’atto del congedo feriale, circa la pendenza di procedimenti con persone sottoposte ad indagini o imputate in stato di custodia cautelare, la cui omissione può fondare la sua responsabilità per evidente violazione dell’«obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale»[19].
Analogamente può ritenersi quando la scadenza dei termini custodiali avvenga durante il periodo di aspettativa, congedo o assenza extra-feriale ovvero in caso di trasferimento ad altro ufficio o di collocamento a riposo.
Anche in questo caso, infatti, occorre verificare l’esistenza di determinazioni organizzative adottate dall’ufficio, che l’esperienza dimostra poco praticate. Qui, peraltro, trattandosi di evento non preventivamente programmato e che incide direttamente sull’attività della sezione, richiedendo necessariamente l’adozione di opportune determinazioni organizzative sull’assegnazione dei fascicoli di cui era titolare il magistrato non presente in ufficio, temporaneamente ovvero in via definitiva, la violazione dell’obbligo di costante vigilanza di cui si è detto grava su chi aveva il compito di provvedere all’assunzione delle suddette determinazioni organizzative, ossia sul presidente di sezione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività della sezione che gli competono, ai sensi dell’articolo 47-quater Ordinamento Giudiziario ovvero se trattasi di uffici di procura sul Procuratore capo o sull’aggiunto all’uopo appositamente delegato. In ogni caso, è dovere del magistrato impedito comunicare l’eventuale pendenza di situazioni cautelari di prossima scadenza al fine di consentire al sostituto di adottare le necessarie e tempestive iniziative.
Riguardo, poi, alla possibile decorrenza dei termini di fase successivamente alla deliberazione della sentenza e prima che il fascicolo, in caso di impugnazione, venga trasmesso al giudice a quem, è certamente misura utile e virtuosa quella di redigere banco iudicis unitamente al dispositivo anche la c.d. scarcerazione a futura memoria, da trasmettersi all’istituto di detenzione territorialmente competente a gestire il detenuto in vinculis anche domiciliare.
Peraltro, va rimarcato come costituisce espresso dovere del giudice di merito in caso di impugnazione, ai sensi dell’art. 165-bis, comma 1, lett. d), annotare i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione e proroga. Si tratta di un adempimento che non solo ha dirette ricadute sui provvedimenti de libertate che dovrà, in ipotesi, assumere il giudice a quem, ma che consente anche di modulare i tempi di fissazione del processo affinché non si verifichi la decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Riguardo ai criteri valutativi negli eventi di ritardata scarcerazione, va evidenziato il rigido orientamento della giurisprudenza di legittimità cristallizzato nell’insegnamento di Cass., S.U., n. 507 del 2001, secondo cui «è compito precipuo del magistrato, nei procedimenti di cui è investito, diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto alle indagini o imputato», emergendo la gravità e l’inescusabilità dell’infrazione dalla lesione cagionata al fondamentale diritto alla libertà personale, direttamente tutelato dall’articolo 13 della Costituzione.
3. La scarsa rilevanza del fatto
Premessa e ribadita, quindi, l’astratta gravità della fattispecie della pronuncia di ordinanza di revoca della misura cautelare oltre la scadenza dei termini massimi custodiali, vi sono però alcuni casi in cui può ritenersi che la soglia di doverosa attenzione, da parte del magistrato titolare del procedimento, all’obbligo di vigilare sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale, abbia avuto un cedimento minore, avuto riguardo alle conseguenze verificatesi sull’effettiva restrizione ovvero sulla specifica qualità della restrizione dello status libertatis patito dal soggetto di cui è stata disposta la ritardata scarcerazione, con conseguente possibilità di valutare la concreta fattispecie in chiave di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo, ovvero in chiave di scusabilità della negligenza, così escludendosi la sussistenza di un requisito tipico dell’illecito.
In particolare, possono citarsi a titolo di esempio: il caso in cui l’indagato, all’atto della mancata, tempestiva scarcerazione, risulti detenuto anche per altro titolo, cautelare o definitivo e concorrano elementi giustificativi dell’omissione; il caso in cui l’indagato in custodia cautelare carceraria risulti essere stato scarcerato con un ritardo di pochi giorni e si sia al cospetto di un episodio caratterizzato da unicità nella carriera del magistrato; il caso in cui il soggetto in custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari risulti essere stato scarcerato con un ritardo di alcuni giorni e concorrano elementi che escludano ricadute sull’immagine del magistrato; l’omessa conoscenza da parte del giudice (e non del pubblico ministero che riceve l’avviso di deposito con l’indicazione del dispositivo) del mutamento del titolo custodiale e, dunque, dell’esatta durata della misura cautelare, in forza di intervento riqualificatorio del tribunale del riesame e in assenza di disposizioni organizzative volte a rendere conoscibili le decisioni del giudice incidentale[20].
Nel caso di c.d. omessa scarcerazione formale o virtuale, la fattispecie può inquadrarsi, di regola, nell’ipotesi della scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo, per l’assenza di concrete ed effettive conseguenze pregiudizievoli sullo status libertatis del soggetto, fatti salvi i casi di particolare gravità da valutare in concreto laddove il ritardo nell’adempimento dell’atto di ufficio sia espressivo di una più generale incuria del magistrato e riveli superficialità o incapacità organizzativa.
Nei casi di scarcerazione con ritardo assai contenuto, ferma, come ricordato, la astratta gravità della fattispecie, sempre meritevole di vaglio disciplinare, la posizione del magistrato può essere valutata in chiave di fattispecie di scarsa rilevanza, ai sensi dell’art. 3-bis ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, in chiave di scusabilità della negligenza, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. g), del decreto legislativo, considerato il minor cedimento della soglia di doverosa diligenza ed attenzione da parte del magistrato, anche per le minime o per le comunque minori conseguenze pregiudizievoli cagionate alla persona sottoposta ad indagini e/o imputata, sempre che il magistrato non risulti interessato da una pluralità di episodi analoghi ovvero a suo carico si evidenzino precedenti o pendenze di carattere specifico, ovvero, ancora, in casi di particolare inescusabilità della negligenza dovuti a comprovate difficoltà organizzative, alla necessità di far fronte a coincidenti incombenze, all’esistenza di un carico di lavoro eccezionale, ecc.
Non assume invece decisivo rilievo ai fini dell’integrazione della causa di non punibilità dell’irrilevanza del fatto, la circostanza che l’indagato risulta essere stato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena maggiore del presofferto in custodia cautelare, alla luce della decisione delle Sezioni Unite n. 4954, del 12 marzo 2015, che ha affermato il principio secondo cui, in materia di ritardata scarcerazione, non rileva la successiva condanna a pena di durata superiore al presofferto, atteso che l’illegittima privazione della libertà personale in sede cautelare non può essere compensata da una successiva condanna a pena di durata superiore, essendo diversi i beni giuridici tutelati; ciò in quanto l’illegittima protrazione dello stato custodíale viola non solo il diritto alla libertà personale, ma anche il diritto, ulteriore e distinto, ad essere sottoposti ad indagini senza subire limitazioni superiori a quelle consentite dalla legge, garanzia che costituisce una declinazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione.
In linea con l’insegnamento della Corte di legittimità si esclude che abbia automaticamente efficacia esimente o comunque giustificativa l’unicità dell’episodio nella vita professionale del magistrato, anche in un contesto di evidenziata capacità e laboriosità, atteso che la gravità dell’infrazione emerge dalla prodotta lesione del diritto fondamentale alla libertà personale, tutelato direttamente dall’art. 13 della Costituzione; di conseguenza, l’incidenza delle c.d. scusanti di carattere generale (quali problematiche di carattere familiare, carico di lavoro, laboriosità, complessità del procedimento per numero di imputazioni e di indagati, carente situazione organizzativa dell’ufficio, mancata iscrizione della scadenza custodíale sulla copertina del fascicolo o affidamento su scadenzari della cancelleria), debbono essere valutate con estrema cautela e tendenzialmente rimesse alla valutazione nella sede disciplinare dibattimentale, non ponendosi ritenere quale preclusione per l’esercizio dell’azione disciplinare[21].
[1] Di Nardo, Casi di giurisprudenza su mancate scarcerazioni, SSM, 22/03/2022, P21101; Mistri, La responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardata scarcerazione nell’esperienza operativa dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, in MI online, 17 dicembre 2016; Nocera, Responsabilità del P.M. per il ritardo nello svolgimento delle indagini preliminari. I limiti al sindacato dell’attività giurisdizionale, SSM, 6/12/2019, P19089. Sulla fattispecie di cui alla lett. g) in generale, v. Patrono, Sub Art. 2, comma 1, lett. g), in Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano, 2024, pagg. 573-584.
[2] In termini, Cass. S.U., n. 15227 del 2007.
[3] Ex multis, Cass., S.U., n. 2610 del 2021; n. 5943 del 2013; n. 20505 del 2006. In particolare, la giurisprudenza era concorde nel ritenere che tra le due fattispecie non fosse configurabile un rapporto di specialità, potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti, ma che comunque compromettono il bene giuridico (l’immagine del magistrato) a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006, quanto, simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che, quando un’unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorreva un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili.
[4] Sull’esclusione del concorso formale riguardo alla condanne inflitte nel vigore della previgente disciplina, v. sub par. 5, Richezza-Iorio, La grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, in questa Rivista, p. 16 e ss.
[5] Così, Sez. disc., n. 46 del 2025.
[6] In termini, Cass., S.U. n. 8896 del 2017.
[7] In termini, Cass., S.U., n. 4887 del 2019.
[8] Così si è affermato che non integra l’illecito la condotta del giudice dell’esecuzione che, ex art. 670 c.p.p., proceda a dichiarare la non esecutività della sentenza di prime cure, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte di Appello competente, ritenendo che, trattandosi di regressione del procedi-mento ai sensi dell’art. 303 c.p.p. sia iniziato a decorrere un nuovo termine di fase e, per tale ragione, non provvede alla scarcerazione. Trattasi di un’attività di interpretazione che non può essere oggetto di sindacato in sede disciplinare non ravvisandosi una ipotesi di manifesta “abnormità”. Sez. disc., n. 57 del 2021.
[9] Così si è esclusa la configurabilità dell’illecito per mancanza del requisito della inescusabilità della negligenza a causa del ridottissimo organico di giudici in servizio nell’ufficio giudiziario e a fronte della vacanza del posto di Procuratore della Repubblica. Parimenti è stato ritenuto scusabile l’errore del magistrato di sorveglianza a causa delle sue gravi condizioni di salute oppure nel caso del giudice che aveva fatto affidamento sul calcolo dei termini di custodia cautelare già effettuato dal collega anziano e di lunga e meritoria esperienza professionale; oppure in caso di ritardo nella scarcerazione di tre giorni in quanto il magistrato si trovava in congedo ed aveva comunque dato le necessarie indicazioni al riguardo (Sez. disc., n. 132 del 2014; ord. n. 152 del 23/07/2014; n. 105 del 24/07/2015; ord. n. 41 del 14/04/2015.
[10] Si pensi a quell’orientamento secondo cui l’avvenuta sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari avrebbe comportato la decorrenza di un nuovo termine, interpretazione poi decisamente smentita dalla giurisprudenza di legittimità trattandosi di misure coercitive omogenee; Cass. S.U., n. 2323 del 2020.
[11] Cass., S.U. civ., n. 5686 del 10/03/2015.
[12] Nelle sentenze citate si è affermata la responsabilità del Gip che aveva la disponibilità del fascicolo nei seguenti casi: richiesta di giudizio immediato; successiva emissione del decreto di giudizio immediato; definizione del processo, il cui fascicolo non era stato ancora materialmente trasmesso dalla cancelleria alla Corte di appello.
[13] Circ. min. giustizia – DOG prot. n. 0032968 del 9.12.2014; circ. min. giustizia – DAG – AA.PP. prot. 131.52.542.90 del 20.06.1990.
[14] Sez. disc., n. 64/2009.
[15] Sez. disc., n. 99 del 15/06/2010; n. 15/2012; S.U. civ., n. 5683 del 20/03/2015; n. 3021 del 2015.
[16] Sez. disc., ord. n. 134 del 2020.
[17] Sez. disc. n. 136 del 2013. In dottrina vengono anche riportati altri orientamenti (ad es. Sez. disc., n. 101 del 2012) in cui l’assoluzione del giudice a latere è avvenuta ai sensi dell’art. 3-bis; si tratta, però, di orientamenti che fanno riferimento ad ipotesi in cui nell’ambito del procedimento anche il giudice che non era relatore del fascicolo aveva concorso, a fini cautelari, all’adozione di provvedimenti di carattere incidentale.
[18] Cass., S.U. civ., n. 10794 del 04/05/2017.
[19] Cass., S.U. civ., n. 507 del 2011.
[20] Ex multis, v. Sez. disc., n. 37 del 2021; n. 132, 133, 134, 135 e 137 del 2020.
[21] Cass., S.U., n. 18191 del 29 luglio 2013, n. 18191; n. 3019 dell’11 febbraio 2014, dep. 2015.
