Sommario: 1. Premessa – 2. Gli elementi dell’illecito alla luce della novella del 2022.
1. Premessa
La ritardata iscrizione della notizia di reato configura l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile)[1].
La norma violata è costituita dall’art. 335 c.p.p. (disposizione che è stata recentemente modificata, a decorrere dal 30 dicembre 2022, dal d.lgs. n. 150 del 2022 cui si deve anche l’introduzione di nuove norme in materia), che sancisce l’obbligo di effettuare un adempimento in relazione al quale non è consentito un margine di discrezionalità (sotto il profilo dell’an) e senza individuare la previsione di un termine, atteso che in tal senso non può essere letto l’avverbio “immediatamente” che non fa altro che rappresentare l’urgenza e la indifferibilità dell’adempimento imposto dalla norma di legge[2].
Non sarebbe pertanto possibile individuare una sorta di termine “convenzionale”, posto che l’avverbio “immediatamente” costituisce, evidentemente, un dato strutturale della norma che non consentirebbe l’applicazione della presunzione di non gravità di cui alla seconda parte della citata lett. q) dell’art. 2 del decreto legislativo laddove si presume come non grave il ritardo non eccedente il triplo del termine di legge per il compimento dell’atto[3]. Del resto, le stesse Sezioni Unite hanno ricondotto la fattispecie all’ipotesi di cui alla lett. g) che sanziona la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile[4].
L’atto di iscrizione costituisce una fattispecie peculiare nell’ambito dei provvedimenti giurisdizionali avente quale specifico oggetto la qualificazione giuridica del fatto, l’indicazione dell’eventuale autore del reato e della persona offesa, la data e il luogo del commesso reato, nonché la specificazione del registro sul quale effettuare l’iscrizione[5].
Esso rappresenta inoltre – e ciò ne connota la gravità in caso di omissione o ritardo – il presupposto di una serie di conseguenze che ne scaturiscono sotto il profilo procedimentale, processuale e anche ordinamentale, prima fra tutte la decorrenza dei termini delle indagini preliminari.
Ci troviamo quindi di fronte ad un obbligo di legge di rilievo significativo sotto il profilo del diritto di difesa, restando un apprezzamento di merito quello di stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l’iscrizione della persona cui la notizia di reato si riferisce nel registro medesimo. L’individuazione del registro, ossia la scelta tra l’iscrizione nel registro degli atti non costituenti reato o nel registro delle notizie di reato, non è di poco momento ripercuotendosi sulle garanzie processuali. Se, infatti, un’iscrizione affrettata potrebbe recare pregiudizio all’onorabilità dell’indagato, l’iscrizione al cd. Modello 45 della notizia afferente ad un soggetto compiutamente identificato, per fatti già sussumibili nell’ambito di una ipotesi criminosa, può costituire meccanismo elusivo oltre che dei termini di indagine (procrastinando, ad esempio, l’iscrizione al cd. Modello 21) anche del controllo giurisdizionale sulle scelte conclusive delle indagini alla luce del cd. potere di cestinazione (rectius auto-archiviazione) riconosciuto al pubblico ministero[6].
Seppur le Sezioni unite penali hanno escluso che la violazione dell’obbligo di immediata iscrizione dia luogo ad una nullità del procedimento (e ferme restando le ricadute in termini di utilizzabilità degli atti stabilite dalla novella), hanno tuttavia rimarcato come tale ritardo rilevi proprio come fatto sintomatico di illecito disciplinare del magistrato (potendo anche assumere, in alcuni casi, rilievo penale). Invero, in tema di iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero, non appena riscontrata la corrispondenza di un fatto di cui abbia avuto notizia ad una fattispecie di reato, è tenuto a provvedere alla iscrizione della “notitia criminis” senza che possa configurarsi un suo potere discrezionale al riguardo. Ugualmente, una volta riscontrati, contestualmente o successivamente, elementi obiettivi di identificazione del soggetto cui il reato è attribuito, il pubblico ministero è tenuto a iscriverne il nome con altrettanta tempestività[7].
2. Gli elementi dell’illecito alla luce della novella del 2022
Con le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022[8], fermo restando che l’attività di iscrizione era e resta attività valutativa di carattere giudiziario attribuita alla competenza del Pubblico ministero, si è reso anzitutto più definito il contenuto dell’obbligo di iscrizione in relazione agli elementi caratterizzanti la notitia criminis, la quale viene più specificatamente intesa come entità a contenuto complesso, prescrivendo che debba riguardare solo la notizia “contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi, a una fattispecie incriminatrice”[9]. Il lessema “fatto” rimanda alla necessaria compresenza nella notizia, nella loro portata minima ed essenziale, degli elementi del fatto – condotta, evento, nesso causale, modalità della condotta richieste dalla fattispecie ipotizzabile – in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in tema di divieto di secondo giudizio ex art. 649 c.p.p.[10]
Ciò posto, una notizia incompleta dei citati elementi è dunque priva di determinatezza e perciò non destinata all’iscrizione nei registri, a seconda dei casi, al modello 21, 21 bis o 44.
Allo stesso modo, con riguardo al momento in cui iscrivere il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, il comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p. fa riferimento alla presenza di «indizi a suo carico», non appena risultino alle indagini[11]. L’obbligo, pertanto, sorge solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l’emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato[12].
Su questa linea è stato sostenuto che l’iscrizione a modello 21 deve escludersi sia in caso di “autore da identificare” (sia se completamente sconosciuto e da identificare anche come persona fisica, sia quando indicato in atti con generalità non complete e quindi da identificare ritualmente a norma del c.p.p.), sia nell’ipotesi di un fatto di possibile rilievo penale in ordine al quale manchi nel momento dell’iscrizione un quadro indiziario soggettivamente indirizzato; l’iscrizione nominativa dovrebbe essere fatta non perché una determinata persona sia indicata in denuncia come autrice del reato, ma solo se emerga al momento dell’iscrizione, in uno con il fumus del reato, anche un quadro indiziario soggettivamente indirizzato a carico di quel soggetto[13].
Al contempo, però, è divenuto più stringente il rispetto dell’obbligo, prevedendosi che l’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito vada sempre effettuata non appena risultino, anche contestualmente all’iscrizione della notizia di reato, indizi a suo carico (comma 1-bis)[14]; e che lo stesso pubblico ministero, quando non ha provveduto tempestivamente all’iscrizione, può indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata[15].
Inoltre, colmando una lacuna della disciplina codicistica che non contemplava – salva l’ipotesi dettata dall’art. 415, comma 2, c.p.p., nel procedimento contro ignoti – l’intervento del giudice per le indagini preliminari sulle iscrizioni, si è attribuito a tale giudice un dovere immanente di controllo sulla tempestività delle iscrizioni allorché debba compiere un atto del procedimento (art. 335-ter), ordinando l’iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato deve essere attribuito.
Inoltre, si è introdotto, con l’art. 335-quater c.p.p.,uno speciale procedimento incidentale volto ad accertare la tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato[16], che consente all’indagato e all’imputato di sottoporre alla cognizione del giudice (delle indagini preliminari o quello che procede, salvo quanto previsto dal successivo comma 5) la questione relativa alla tempestività dell’iscrizione, chiedendone la retrodatazione che viene disposta dal giudice quando il ritardo è «inequivocabile e non è giustificato»[17].
In tale ottica è stato lasciato inalterato l’obbligo del pubblico ministero, che era e permane il dominus dell’iscrizione e dell’attività di indagine, di immediata iscrizione della notizia di reato che, però, è “atto dovuto” solo ove contenga «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice».
Peraltro, la retrodatazione, sia l’effetto di un provvedimento del Pubblico ministero che del giudice, postula pur sempre l’esercizio di un potere che va inteso in termini ragionevoli nel senso che non può non essere considerato fisiologico – tale da non imporre retrodatazioni – il lasso di tempo di alcuni giorni, o anche settimane, imposto dalla lettura delle informative da parte del magistrato e dall’espletamento materiale dell’attività di registrazione da parte della segreteria.
Ciò premesso, la ritardata iscrizione che potrà assumere rilievo ai fini disciplinari riguarda sia il comma 1 che il comma 1-bis dell’art. 335 c.p.p.
Sul punto, però, va chiarito che, sebbene il dovere di iscrizione abbia carattere immediato, deve necessariamente tenersi conto della naturale fluidità che presenta lo scrutinio dei fatti che concretamente possono determinare l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione[18].
Quanto ai tempi per l’evasione di siffatto adempimento si ritiene che la locuzione “immediatamente” vada necessariamente riferita al momento temporale in cui il pubblico ministero dispone degli elementi necessari per provvedere: occorre, dunque, che siano stati acquisiti elementi sufficienti affinché il fatto oggetto della notitia sia sussumibile al di sotto di una astratta fattispecie di rilevanza penale e che risulti il nominativo della persona alla quale è attribuito. Detto adempimento, infatti, pur vincolato nell’an, deve ritenersi sempre il risultato dell’attività di giudizio che consente al magistrato di “qualificare” un’informazione all’interno della “categoria” “notizia di reato” secondo le regole tecnico giuridiche del diritto penale, e di rilevare, nell’immediatezza, se vi sia un soggetto al quale attribuire il fatto oggetto della notizia e se costui sia correttamente individuato (potendo tale momento non necessariamente coincidere con quello di apprensione della notizia, occorrendo svolgere delle indagini). Pertanto, si è escluso che l’obbligo di iscrizione sorga allorché emergano nei confronti di un soggetto meri sospetti, occorrendo, invece, specifici elementi indiziari[19].
Allorché, però, siano stati acquisiti elementi sufficienti per imporre l’iscrizione del nominativo, nessun margine di discrezionalità può riconoscersi al pubblico ministero: un conto, infatti, è l’apprezzamento relativo alla pregnanza contenutistica degli indizi a carico della persona cui deve riconoscersi la qualità di indagata, da ricondursi alle valutazioni di merito dell’organo inquirente, neppure sindacabile in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua, altro invece l’iscrizione conseguente, adempimento in relazione al quale non sussiste alcun margine di discrezionalità[20].
Inoltre, sebbene con riguardo alla fattispecie in esame l’art. 2 – secondo cui l’attività di interpretazione di norme di diritto e quelle di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare – fa salvo quanto previsto dalla lettera g), occorre pur sempre che il ritardo assume connotati di gravità, parametro legale a cui deve essere rapportata la condotta del magistrato e, in particolare, l’errore interpretativo relativo all’individuazione del momento in cui il soggetto assume la qualità di indagato. Di conseguenza, si è escluso che ricorra l’illecito in esame laddove la mancata iscrizione derivi da una valutazione giuridica compiuta dal pubblico ministero che non si presenti come abnorme o del tutto implausibile[21].
Pertanto, l’eventuale intervento giudiziale che abbia ordinato l’iscrizione rilevando un ritardo nel relativo adempimento non costituisce, di per sé, una notizia disciplinarmente rilevante, in quanto occorre pur sempre che il ritardo assume i connotati della gravità.
L’omissione si appalesa come caratterizzata da negligenza inescusabile laddove la ritardata od omessa iscrizione ed il tempo trascorso per l’effettuazione dell’adempimento dovuto, siano tali da non potere essere giustificate sulla base di pure possibili disfunzioni legate all’entità del lavoro ed all’organizzazione dell’ufficio, ma appalesino un disinteresse ovvero una colposa negligenza nell’organizzazione del lavoro del magistrato tanto da riguardare una parte considerevole del suo ruolo[22].
Appare opportuno rammentare che l’art. 335 c.p.p. va coordinato con l’art. 109 disp. att. c.p.p., che stabilisce l’annotazione sugli atti, eseguita ad opera della segreteria del pubblico ministero, delle notizie di reato, della data e dell’ora in cui sono pervenuti e li sottopone immediatamente al Pubblico ministero per l’eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato[23].
Al fine, poi, di valutare la tempestività dell’adempimento dovrà aversi riguardo ai meccanismi procedimentali che conducono alla materiale iscrizione, quali la consistenza del ruolo del magistrato, l’entità delle sopravvenienze, il connesso stato dell’organico dell’ufficio, l’eventuale fruizione di periodi di congedo, l’esistenza di coincidenti impegni di ufficio (ad es. turni esterni e udienze, attività istruttoria, ecc.).
Più problematico è, invece, il rapporto tra la fattispecie disciplinare in esame ed il caso in cui ci si trovi al cospetto di un ritardo «inequivocabile e non giustificato», ai sensi del comma 2 dell’art. 335-quater, c.p.p.
Con tali locuzioni, come già osservato, si sono introdotte quali condizioni per disporre la retrodatazione, uno standard probatorio ed un giudizio di rimproverabilità volto a circoscrivere il sindacato sulle scelte del Pubblico ministero, così da evitare di riconoscere all’indagato ed al giudice un potere generalizzato di intromissione sulle valutazioni del Pubblico Ministero in fase di iscrizione.
Ciò posto, risulta determinante definire il ritardo “rilevante” e delineare il perimetro delle due categorie sopra indicate.
Il ritardo potrà dirsi “inequivocabile” allorquando esso sia evidente, incontrovertibile e non ammetta prospettazioni alternative; deve, quindi, risultare conclamata la sussistenza di indizi a carico dell’indagato in epoca antecedente all’iscrizione[24].
Al riguardo è prevedibile che le maggiori problematiche si porranno nelle indagini particolarmente complesse con pluralità di indagati, nelle quali l’esatta individuazione del passaggio tra sospetto ed indizio – ed il conseguente obbligo di iscrizione – è spesso il risultato di una posteriore analisi e di sintesi di corpose informative della polizia giudiziaria che richiedono l’espletamento di un’attività valutativa complessa e non certamente esigibile in spazi temporali assai ristretti.
Di più complessa interpretazione è la categoria del ritardo “ingiustificato” che pare potersi riconnettere al caso in cui la dilatazione temporale, già di per sé inequivocabile, non possa trovare giustificazione nel contesto organizzativo dell’ufficio e nelle dinamiche investigative. Controverso è se potrà farsi riferimento a carenze organizzative e carichi di lavoro. Nella relazione tecnica al decreto legislativo n. 150 del 2022, si precisa che il ritardo può ritenersi giustificato non dal sovraccarico dell’ufficio inquirente, ma solo dalla complessità della vicenda oggetto del procedimento, desumibile dalla complessità della notizia di reato ovvero delle risultanze delle investigazioni, come ad esempio, nel caso di esposto molto lungo o del complicato collegamento tra gli esiti di intercettazioni risalenti a tempi diversi. Difficilmente, invece, potranno assumere rilievo altre esimenti anche di carattere personale del magistrato – di indubbio rilievo, invece, ai fini disciplinari e in relazione soprattutto all’applicabilità dell’art. 3-bis del decreto legislativo – perché mal si conciliano con una valutazione di esigibilità del compimento dell’atto funzionalmente dipendente dal procedimento e con la previsione anche di un diritto di accesso e al contraddittorio dell’indagato[25].
Non può sfuggire, invero, secondo quanto osservato da alcuni autori[26], come l’espressione “quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato” «sembri fare implicito riferimento ad una sorta di colpevolezza soggettiva, a una negligenza in ipotesi rimproverabile alla persona del magistrato inquirente»[27]. Parametro forse più adatto a fondare un giudizio di responsabilità disciplinare, laddove, invece, il giudizio sulla tempestività dell’iscrizione dovrebbe fondarsi su parametri rigorosamente oggettivi.
Inoltre, si è anche paventato il rischio che, al fine di legittimare l’iscrizione tardiva del nominativo dell’indagato, il Pubblico ministero potrebbe essere indotto a trincerarsi dietro la “causa di giustificazione” delle carenze organizzative dell’ufficio (si pensi, a titolo di esempio, alla trasmissione tardiva al Pubblico ministero da parte della segreteria, degli esiti dell’attività di indagine delegata, depositati in data antecedente dalla polizia giudiziaria; ovvero alle eventuali disfunzioni del Portale notizie di reato sempre avuto riguardo agli esiti di attività di indagine delegate alla polizia giudiziaria); circostanza che finirebbe per rendere la norma priva di una reale efficacia innovativa. Sul punto, è interessante notare come, nella Relazione Illustrativa, sia stato precisato che la giustificazione del ritardo «può rinvenirsi non certamente nel sovraccarico dell’ufficio inquirente, bensì nella complessità della vicenda oggetto del procedimento»[28].
Si tratta di aspetti di grande rilevanza, sui quali sarà opportuno monitorare gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di cassazione in funzione nomofilattica
La questione non è di poco conto, soprattutto se si considera da un lato l’espresso riconoscimento al Procuratore generale presso la Corte di appello di un potere di controllo verticale sulle iscrizioni[29] e, dall’altro, il dovere (sanzionato in caso di omissione) di segnalazione del Capo dell’ufficio agli organi competenti dei fatti che possono costituire illeciti disciplinari.
Resta tuttavia la considerazione, di carattere assorbente, che al di là degli ambiti che saranno riconosciuti a tale disposizione, l’omissione o il ritardo dell’iscrizione, per essere disciplinarmente rilevante, deve pur sempre essere reiterato e, dunque, accompagnarsi ad altri episodi dimostrativi di una colpevole inerzia del magistrato[30].
Così, a titolo esemplificativo, si è escluso integra l’illecito disciplinare, la condotta del pubblico ministero che, ritenendo insussistenti i presupposti per procedere all’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., abbia omesso di effettuarla, non costituendo l’iscrizione un atto dovuto che si configura in presenza di un generico sospetto ma una attività di valutazione del fatto che può essere apprezzata dal giudice disciplinare quando l’eventuale omissione o ritardo non siano frutto di una mera scelta interpretativa o di un insindacabile valutazione dei fatti, ma costituiscono conseguenza di comportamenti connotati da scarso impegno, insufficiente ponderazione e limitata diligenza, ovvero sia il risultato di un comportamento del tutto arbitrario, in quanto determinato da dolo o colpa grave[31].
[1] Anche tale ipotesi, al pari di quelle previste dalle lettere b), c) e m), rientra nell’ambito della portata derogatoria che l’art. 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo, per come modificato dalla legge n. 71 del 2022, stabilisce in relazione all’applicazione di tale ipotesi di illecito, così escludendosi il concorso formale di illeciti (sul tema v. Ricchezza-Iorio, La grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, in questo numero, sub 5 par. 5). Sull’illecito disciplinare in esame v. in generale, A. Patrono, Sub Art. 2, comma 1, lett. g), in Codice disciplinare die magistrati,F. Gigliotti (a cura di), Milano, 2024, 573 ss.
[2] Cass., S.U. civ., n. 20936 del 12/10/2011. In dottrina, Airoma, Illeciti disciplinari e funzioni requirenti, SSM, 22/03/2022, P20201.
[3] Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 335 c.p.p., il pubblico ministero ha l’obbligo di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito; è quindi evidente che l’eventuale omissione o ritardo nell’iscrizione assume una rilevanza del tutto peculiare e ben diversa rispetto all’analoga fattispecie del ritardo nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali, invece, come è noto, la legge stabilisce generalmente i precisi termini temporali entro i quali occorre provvedere al deposito.
[4] Cass., S.U. civ., n. 20936 del 12/10/2011.
[5] Nel registro degli “atti non costituenti reato” (cd. Modello 45) o nel registro “delle notizie di reato” e, in quest’ultimo caso, il pubblico ministero sarà tenuto scegliere tra l’iscrizione a carico di soggetti noti (cd. Modello 21) o quella a carico di soggetti ignoti (cd. Modello 44). Diversamente, a fronte di esposti anonimi, l’organo d’accusa dovrà necessariamente optare per un ulteriore registro, ovverosia il cd. Modello 46.
[6] Compete, infatti, al pubblico ministero valutare se annotare la notizia nel registro degli “atti non costituenti reato” (cd. Modello 45) o nel “registro delle notizie di reato” e, in quest’ultimo caso, sarà tenuto scegliere tra l’iscrizione a carico di soggetti noti (cd. Modello 21) o quella a carico di soggetti ignoti (cd. Modello 44). Diversamente, a fronte di esposti anonimi, l’organo d’accusa dovrà necessariamente optare per un ulteriore registro, ovverosia il cd. Modello 46.
[7] Cass., S.U. pen., n. 40538 del 24/09/2009, in CED n. 244378 – 01; Cass. pen., n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019. In dottrina, Todaro, Iscrizione notizia di reato e controllo giurisdizionale, SSM, 6/12/2019, P19078; Zappulla, Retrodatazione iscrizione della notizia di reato, SSM, 6/12/2019, P19089; Schena, La registrazione della notizia di reato alla luce della circolare Pignatone, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 791.
[8] Sul tema, v. di recente, anche per i riferimenti bibliografici ivi contenuti, gli ampi e approfonditi contributi di: F. Di Vizio, Il nuovo regime delle iscrizioni delle notizie di reato al tempo dell’inutilità dei processi senza condanna, in Dir. giust. e cost. (online), 29 nov. 2022; L. Suraci, Il controllo di tempestività dell’iscrizione della notizia di reato tra valori, norme e primi interventi della giurisprudenza, in Penale, diritto e procedura (online), 4 aprile 2025.
[9] La modifica introdotta dalla legge delega prevede che il “pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto” [mentre “il legislatore, prima della riforma, si limitava a prevedere l’obbligo del p.m. di iscrivere “immediatamente” nell’apposito registro ogni notizia di reato pervenutagli o acquisita di propria iniziativa e, contestualmente o dal momento in cui risultava, il nome della persona alla quale il reato era attribuito], il riferimento a siffatta rappresentazione fa sì che siano impedite “iscrizioni di notizie di reato prive del carattere della precisione, ovvero che si colorano immediatamente come meri sospetti, congetture o illazioni” (Procura generale della Corte di cassazione, Primo orientamenti in tema di applicazione del d.lgs. n. 150/2022: iscrizione delle notizie di reato, conclusione delle indagini preliminari, avocazione e controlli da parte del giudice, 19/01/2023, p. 6). Ad ogni modo, l’“utilizzo del termine “fatto” rimanda alla necessaria compresenza nella notizia, nella loro portata minima ed essenziale, degli elementi di fatto –condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta”, mentre il richiamo alle “circostanze di tempo e di luogo del fatto”, a loro volta, rendono evidente che “un fatto può definirsi determinato se è descritto e delineato nel tempo e nello spazio per lo meno in una misura minima e orientativa ed in presenza di tali coordinate minime” (Procura generale, cit., 6).
[10] Scarpino, Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notitia criminis, in Penale, diritto e procedura (online), 26 luglio 2023. L’A. osserva come il requisito della non inverosimiglianza dei fatti prospettati quale presupposto dell’iscrizione, non equivale ad accertata verosimiglianza, alla cui verifica tendono le prime indagini successive all’iscrizione. Il parametro in discorso comporta che la rappresentazione del fatto non deve risultare in contrasto con la migliore scienza ed esperienza del momento storico: di conseguenza non scatta l’obbligo di iscrizione nel caso in cui la logica dimostri che i fatti, sulla scorta degli indizi ed all’esito della valutazione preliminare, seppure non empiricamente impossibili, sono oggettivamente inverosimili, cioé presentino elevati margini di opinabilità. Il requisito della corrispondenza “ipotetica” del fatto rappresentato ad una fattispecie incriminatrice impone una prognosi, al momento dell’iscrizione della notizia di reato, di sussumibilità del fatto ivi rappresentato in una norma penale. In forza dell’articolo in commento è sufficiente anche una mera corrispondenza ipotetica tra fattispecie concreta e fattispecie incriminatrice; infatti, posto che lo scopo delle indagini preliminari consiste nella verifica della fondatezza della notizia di reato in vista dell’esercizio dell’azione penale, il comma 1 dell’art. 335 cpp, come novellato, sottende che il fatto rappresentato, al momento dell’iscrizione, necessariamente determinato e specifico, può presentare un quid minus rispetto alla norma incriminatrice a cui però deve poter essere riferito.
[11] Tali esigenze, peraltro, erano state da tempo avvertite dalla giurisprudenza di legittimità tant’è che le S.U. penali, già nel 2000, sia pure tramite un obiter dictum (S.U, n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216248-01), e poi nel 2009 (S.U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244378 – 01 secondo cui l’iscrizione nominativa della persona a cui si attribuisce il reato deve avvenire solo quando l’identificazione del soggetto e l’attribuzione a questo del reato hanno «una certa pregnanza»), hanno precisato che l’obbligo dell’iscrizione «nasce solo ove a carico di una persona emerga l’esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti».
[12] Cass., pen., n. 36918 del 11/07/2024, in CED n. 287130 – 01. Sulle problematiche relative alle modalità e tempi di corretta identificazione della persona alla quale il reato e il tipo di registro in cui effettuare anche medio tempo l’iscrizione della notizia, v. Scarpino, op. cit., par. 6.
[13] V. Di Vizio, op. cit., par. 2.3.
[14] Gli indizi, che rilevano nel caso di specie, possono intendersi quelli “dotati dei caratteri di certezza storica, concordanza e precisione, ma non anche della “gravità”” (Procura generale della Corte di cassazione, cit., 9) stante il fatto che, come è noto, tale ultimo requisito deve connotare gli indizi, a norma dell’art. 192, comma 2, c.p.p., ai fini della valutazione della prova, e non prima, come in questo frangente procedimentale. Dunque, non assumono rilevanza “sia la sufficienza di meri sospetti, sia la necessità che sia raggiunto il livello di gravità indiziaria” (così: la relazione illustrativa).
[15] Come osservato dal CSM nel parere reso, siffatta disposizione deve essere valutata favorevolmente in quanto, soprattutto nei procedimenti di maggiore complessità e con una pluralità di posizioni, «una ponderata lettura degli atti di indagine richiede tempo, e solo all’esito dell’esame complessivo degli stessi, il P.M. è in grado di valutare se sussista o meno un quadro indiziario a carico dei singoli».
[16] Nel senso che l’accertamento della tempestività dell’iscrizione della notizia di reato ai sensi della disposizione di nuovo conio non può essere operato quando l’iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, ma nell’ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell’art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale, v. Cass. pen., n. 39681 del 10709/2024, in CED n. 287042 – 10.
[17] Il riferimento ad aggettivi che, nel connotare il ritardo, paiono richiedere uno standard probatorio ed un giudizio di rimproverabilità, dovrebbe ridurre ad ipotesi eccezionali il sindacato sulle scelte del Pubblico ministero, così evitandosi di riconoscere all’indagato ed al giudice un potere generalizzato di intromissione sulle valutazioni del Pubblico Ministero in fase di iscrizione.
[18] Cass., S.U. civ., n. 20936 del 12/10/2011.
[19] Cass. pen, 22 maggio 2013, n. 34637; Cass. pen., 13/06/2018, n. 51744
[20] Cfr. seppur con riguardo a fattispecie antecedente alla novella, Cass., S.U. civ., n. 24306 del 2023, in CED n. 668738.
[21] Sez. disc., n. 78 del 2024. Conformi, n. 179 del 2022 e n. 60 del 2022.
[22] Così Sez. disc., ord. n. 56 del 2024 (conforme n. 27 del 2021) ha escluso che integri l’illecito disciplinare in questione, la condotta del sostituto procuratore della Repubblica consistita nella mancata iscrizione di una notizia di reato in un procedimento stralciato per essere assegnato a magistrato diverso da quello assegnatario della notizia principale, qualora il Piano organizzativo non contenga una esplicita indicazione sulle modalità e sulla competenza ad iscrivere la notizia di reato.
[23] Del registro delle notizie di reato esistono cinque modelli: 1) il modello 21 relativo alle notizie di reato a carico di persone note, dove vengono iscritte le notizie criminis per le quali fin dall’origine risulti individuato il nome del presunto autore o per le quali un possibile autore venga individuato dopo l’iscrizione nel registro delle notizie contro ignoti; 2) il modello 21-bis per i reati attribuiti alla competenza del Giudice di pace che viene tenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale; 3) il modello 44, ossia il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote o, comunque, lenotizie per le quali il Pubblico Ministero, nel momento in cui ordina l’iscrizione, non è in grado di individuare la persona alla quale il reato debba essere addebitato, ovvero di formulare un addebito nei confronti di un soggetto ben preciso; 4) il modello 45, relativo agli atti non costituenti notizia di reato, nel quale raccogliere, appunto, quegli atti che richiedono una fase di accertamenti “preliminari” (cd. pseudo-notizie di reato) e che, tuttavia, allorché emerga la notizia di reato, il Pubblico ministero dovrà procedere a nuova iscrizione in uno degli altri due registri, a seconda che l’indagato sia noto o ignoto; 5) il modello 46 delle notizie anonime (previsto dagli artt. 108 disp. att. c.p.p. e art. 5 D.M. n. 334/1989) delle quali, come stabilisce l’art. 333, comma 3, c.p.p., non può essere fatto in genere alcun uso nel procedimento penale, salvo che esse stesse costituiscano di per sé prova di altro reato (ad es. calunnia, minaccia ecc.).
[24] Ciò detto, il rischio di ritardo inequivocabile si pone, ad esempio, in fase di intercettazione: ove nel corso delle attività tecniche venga individuato un concorrente nel reato o emergano nuove ipotesi criminose, in caso di mancato aggiornamento immediato dell’iscrizione (ad esempio ove il PM attenda l’informativa finale) allora il requirente dovrà necessariamente retrodatare l’iscrizione altrimenti il ritardo appare difficilmente giustificabile tenuto conto degli oneri di vigilanza del PM in fase di intercettazioni.
[25] Esclude un rilievo di cause che non siano strettamente dipendenti dal procedimento, Carpino, Le innovazioni apportate dalla Riforma Cartabia in tema di iscrizione della notitia criminis, in Penale. Diritto e procedura, online, 26 luglio 2023.
[26] Bosso, Riforma Cartabia e controllo giudiziale della tempestività delle iscrizioni, in Il diritto vivente, online, 30 maggio 2023.
[27] Cfr. G. Civiello, Il controllo sull’operato del Pubblico Ministero nella riforma Cartabia, in Centrostudilivatino.it, novembre 2022.
[28] Sul tema interessante è la nota della Procura della Repubblica di Bologna del 19 ottobre 2022. In Sistema penale, 01/11/2022.
[29] L’art. 6 del D. Lgs n. 106 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 76, della legge n. 103 del 2017 (cd. Riforma Orlando), prevede un’attività di vigilanza da parte del Procuratore Generale presso la Corte di Appello circa il rispetto delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato
[30] Così si è escluso che integri l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del pubblico ministero che ritarda l’iscrizione nel registro delle notizie di reato laddove la condotta sia risultata ex post inoffensiva non avendo leso l’immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato, per come evincibile dai rapporti informativi resi dai Capi uffici in sede di valutazione di professionalità, e trattandosi di ipotesi di reato di modesto allarme sociale (Sez. disc., n. 150 del 15/09/2022).
[31] Sez. disc., n. 179 del 18/11/2022. In termini, n. 118 del 28/07/2022.
