Sommario: 1. Premessa – 2. La pericolosità qualificata – 3. Gli indizi di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p. – 4. La nozione di appartenenza – 5. La pericolosità mafiosa e l’attualità del giudizio di pericolosità – 6. La disponibilità dei beni e l’intestazione fittizia – 7. L’illecita provenienza – 8. La sproporzione – 9.  La confisca delle imprese mafiose – 10. Terzo intestatario fittizio e oneri di allegazione.

1. Premessa[1].

L’esatta individuazione della nozione di “appartenenza” nell’ambito delle categorie di pericolosità delineate dal Codice antimafia e l’accertamento del requisito dell’attualità quale condizione per l’applicazione della misura di prevenzione personale costituiscono temi su cui si registra da tempo un acceso dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, tanto da avere determinato anche contrasti forieri dell’intervento delle Sezioni unite. L’affacciarsi di nuove forme di criminalità mafiosa differenti da quelle tradizionali e l’esatta perimetrazione della condotta di partecipazione penalmente rilevante concorrono ad alimentare il dibattito sugli ambiti di tale categoria di pericolosità qualificata e sugli indici da cui ricavarne l’attualità.

Analogamente si discute riguardo ai concetti di “disponibilità” dei beni e alla dimostrazione dell’intestazione fittizia in capo al terzo al fine di eludere la confisca di prevenzione, soprattutto allorché gli acquisti sospetti si pongono a distanza della richiesta di sequestro.

Inoltre, non privo di rilievo è la ricaduta che l’accertamento dell’intestazione fittizia determina rispetto ai diritti dei terzi compromessi dall’azione di prevenzione, soprattutto con riferimento all’ambito delle facoltà difensive che a costoro vanno riconosciute.

In relazione a tali profili la presente relazione cercherà di fornire spunti di riflessione, non disgiunti dal richiamo agli orientamenti di legittimità più significativi formatisi in materia.

2. La pericolosità qualificata.

Tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria si suole distinguere, in virtù del dettato normativo, tra pericolosi “generici” – che possono essere destinatari di misure di prevenzione comminate anche solo dal Questore – e “qualificati”. La distinzione poggia sul diverso inquadramento delle categorie criminologiche di pericolosità tipizzate negli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (d’ora innanzi “cod. antimafia”). Nelle ipotesi di pericolosità generica – circoscritte dopo l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019 a quelle di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 cod. antimafia – si deve accertare una ripetuta dedizione ad attività delittuose dalle quali si traggano abitualmente proventi illeciti ovvero alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo ben giuridici a carattere diffuso specificamente individuati e le tipologie di reato non sono specifiche, né predeterminate. La pericolosità qualificata ricorre, invece, quando il soggetto è indiziato di uno dei reati contemplati nell’elenco di cui all’art. 4 cod. antimafia (ipotesi di cui alle lett. a, b, d, i, ibis, iter), anche se, in alcuni casi, è richiesta la condanna (lett. g) ovvero il positivo accertamento di ulteriori condizioni (lett. e, f, h).

Per entrambe le ipotesi di pericolosità la ricorrenza dei differenti presupposti sin qui richiamati non è sufficiente per applicare la misura di prevenzione in quanto attengono a quella che la giurisprudenza definisce parte “constatativa” del giudizio prevenzionale, occorrendo completare l’accertamento con la parte “prognostica” del giudizio medesimo, dovendo la persona indicata nell’art. 4 cit. risultare pericolosa per la sicurezza pubblica alla stregua di un giudizio improntato ad attualità. Un conto è il riscontro probatorio delle sue passate attività criminose, altro è l’ulteriore verifica processuale della sua pericolosità, questa seconda consistendo nell’accertamento della rilevante probabilità di commissione, nel futuro, di ulteriori attività criminose.

Pertanto, con riferimento alla pericolosità qualificata, oltre alla riconducibilità del proposto ad una delle categorie delineate dall’art. 4 cod. antimafia, il giudice dovrà accertare la pericolosità (effettiva) della persona per la sicurezza pubblica, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza, nonché l’attualità della pericolosità sociale[2].

L’accertamento dei tre presupposti ora indicati dovrà avvenire sulla base di elementi di fatto, con esclusione di sospetti, congetture e illazioni, che costituiscono mere intuizioni del giudice. Anche se la gran parte delle categorie di pericolosità qualificata è delineata con riferimento all’indizio della commissione di un reato, questo va verificato, per come si preciserà innanzi, sulla base di fatti e circostanze concrete.

Ancor meno possono prefigurarsi automatismi con riguardo alle misure patrimoniali (in particolare della confisca) a carico dei soggetti elencati nell’art. 4 cod. antimafia[3]. Sebbene l’art. 18 non richieda, per la loro applicazione, la pericolosità sociale del proposto al momento della richiesta, la disposizione ne condiziona l’ambito applicativo, in quanto con riferimento alla c.d. pericolosità generica sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del proposto, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del destinatario, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato[4] (ferma restando la possibilità di disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa)[5].

Inoltre, per disporre la confisca è necessario che il destinatario non possa giustificarne la legittima provenienza e che i beni risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica; o comunque risultino frutto di attività illecite o reimpiego (art. 24 cod. antimafia).

Fatte queste precisazioni, due sono le questioni che hanno diretta ricaduta sul tema dei rapporti tra pericolosità qualificata e criminalità mafiosa e attengono, da un lato, alla corretta perimetrazione della nozione di “indiziato di appartenenza” all’associazione di stampo mafioso e, dall’altro, all’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale del soggetto destinatario della misura di prevenzione personale ex art. 4, lett. a), cod. antimafia.

3. Gli indizi di appartenenza alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.

All’interno del catalogo delle fattispecie di pericolosità qualificata – di carattere non omogeneo in quanto, pur facendo comune riferimento a determinati reati, presentano note differenziali altamente significative – un ruolo di primissimo piano è ricoperto dalla pericolosità mafiosa di cui all’art. 4 lett. a), cod. antimafia, destinata agli “indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-bis c.p.”.

Prima di affrontare la questione relativa all’individuazione della nozione di “appartenenza”, è utile soffermarsi sulla valenza che debbono assumere gli elementi in forza dei quali il giudice può ricondurre il proposto a tale categoria di pericolosità, evocando il dato normativo il termine “indiziato” di appartenenza.

Ricorrente, infatti, è l’affermazione secondo la quale, in tema di misure di prevenzione, la pericolosità sociale non deve necessariamente essere formulata sulla base di prove occorrenti per la condanna penale, trattandosi di valutazione di carattere essenzialmente sintomatico che, nell’ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafiose, può basarsi sull’utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario. Si tratta di una distinzione che trova fondamento nel principio dell’autonomia dell’esercizio dell’azione di prevenzione rispetto a quello dell’azione penale sancito dall’art. 29 cod. antimafia, nonché nella differente natura che il procedimento di prevenzione annovera, per presupposti, finalità e conseguenze, rispetto al procedimento penale.

Le misure di prevenzione, pur rivestendo un’indubbia dimensione afflittiva, assolvono ad una funzione preventiva, in quanto non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, trattandosi di misure ante o praeter delictum con esclusione, quindi, del carattere sanzionatorio-punitivo delle sanzioni penali. Esse non implicano un giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali, non dipendendo la loro imposizione dalla preventiva pronuncia di una condanna per una infrazione penale. Esse, dunque, non possono essere paragonate ad una pena. Ciò rende ragionevole la previsione di un diverso standard probatorio a contenuto prevalentemente indiziario, essendo comunque ancorato il giudizio di pericolosità ad indici non affatto evanescenti, ma di carattere tassativizzante (pericolosità generica) o normativamente definiti con l’indicazione della categoria criminologica di specifico riferimento (pericolosità qualificata)[6].

In assenza, però, di una specifica indicazione del significato della locuzione indizio, occorre rifarsi alla giurisprudenza che, pur rimarcando la distinzione tra accertamento penale e quello di prevenzione, ritiene necessario, affinché un soggetto possa ritenersi raggiunto da fondati elementi di inserimento in un’organizzazione criminale di tipo mafioso, che gli indizi debbano essere desunti da “fatti”, di per sé certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive e idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di tale inserimento, con esclusione, quindi, di sospetti, congetture e illazioni, che sono mere intuizioni del giudice, dovendo scongiurarsi il ricorso a ricostruzioni di tipo meramente ipotetico e congetturale che finirebbero ineluttabilmente per svilire il modello di giudizio normativamente imposto, trasformandolo da apprezzamento logico deduttivo, sia pure raccordato a parametri di tipo indiziario, in una proposizione acritica di semplice sospetto[7].

Donde l’indizio utilizzabile nel procedimento di prevenzione è «qualcosa di più del semplice sospetto e qualcosa di meno della prova (diretta o indiziaria che sia) necessaria per il processo penale». Mentre nel processo penale il «gradiente di persuasività del compendio probatorio sottoposto al giudice deve attestarsi oltre il ragionevole dubbio, nel procedimento di prevenzione basterebbe il più basso standard del più probabile che non»[8]. Ciò, tuttavia, non significa che il giudice della prevenzione, venendo meno al principio di legalità, cui deve ispirarsi per il suo carattere giurisdizionale il provvedimento di prevenzione, possa prescindere da una corretta valutazione degli elementi indiziari – condizionanti l’applicazione della misura di prevenzione – e dall’obbligo di una motivazione che presenti i fondamentali e necessari requisiti della correttezza (ossia della aderenza alle risultanze processuali) della completezza (ossia dell’estensione a tutti gli elementi influenti per la formazione dei singoli giudizi) e della logicità (ossia della conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento). 

Ne consegue che il giudice è abilitato a compiere una valutazione degli elementi probatori tratti da procedimenti penali e, nell’ambito di tale apprezzamento, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri prescritti dall’art. 192 c.p.p., né le chiamate in correità o in reità devono essere necessariamente sorrette da riscontri individualizzanti, sempreché non siano evidentemente inattendibili o smentite da elementi contrari[9]. Potrà fare diretto riferimento ai provvedimenti giudiziari anche indipendentemente dall’acquisizione dei verbali, delle trascrizioni, o, per quanto attiene alle intercettazioni di cui si dia atto in altre decisioni, senza necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi, i verbali e le trascrizioni, sempreché non siano state dichiarate inutilizzabili in sede penale e fermo restando il rispetto dei limiti di compatibilità di cui all’art. 270 c.p.p.[10]; potrà valutare non solo gli elementi di fatto accertati con sentenza di condanna, ma anche quelli emergenti da procedimenti penali pendenti per reati a tal fine significativi, nell’ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto[11]. Insomma, un giudizio ad ampio spettro che, stante la natura giurisdizionale del procedimento di prevenzione, non consente di fare ricorso a prove penali che siano affette da inutilizzabilità patologica e tanto non solo per un’elementare esigenza di non contraddizione dell’ordinamento, ma soprattutto perché i principi generali in tema di “equità della prova” sanciti dalle norme convenzionali debbono trovare naturale allocazione anche in quello di prevenzione[12].

Qualora, invece, vi sia stata condanna nel procedimento penale, il giudice della prevenzione, se la decisione è irrevocabile, potrà riferirsi ad essa come ad un “fatto”, altrimenti al richiamo della sentenza dovrà seguire un autonomo confronto con gli elementi probatori per verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l’applicazione della misura[13].

In caso di esito assolutorio, se una parte della giurisprudenza ritiene che tale potere di valutazione autonoma non possa essere dilatato fino al punto di consentire rilevanti fatti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di assoluzione, tuttavia, in generale ed in concreto, tale limite è stato costantemente declinato in modo “elastico”, dando luogo ad affermazioni che, sebbene non ritenute tra loro in contrasto, sono distanti dall’opzione interpretativa sopradetta[14]. Si sostiene, infatti, dalla gran parte della giurisprudenza, la legittimità dell’avvalersi di elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali anche definiti con sentenza di assoluzione irrevocabile, purché non si dia luogo ad una rilettura degli stessi elementi in termini del tutto divergenti sul piano del loro significato, valorizzandoli in chiave accusatoria secondo criteri già giudicati incongrui nel processo penale, fermo restando il limite, espressione del principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza come interpretata dalla Corte EDU, che la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità[15].

Con particolare riguardo alla pericolosità qualificata di cui alla lett. a) dell’art. 4 in discorso, l’assoluzione del proposto nel processo penale dal delitto di cui all’art. 416-bis c.p., non viene ritenuta dirimente, in ragione dell’autonomia del procedimento di prevenzione nel quale è possibile “recuperare” esiti valutativi della prova indiziaria ritenuti non sufficienti per pervenire ad una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio (si pensi al contenuto di un’intercettazione in cui due affiliati fanno riferimento ad un terzo che, però, non è presente al dialogo ovvero l’emersione agli atti della partecipazione organica dell’imputato ad altra consorteria, coincidente con quella nella quale lo collocava il procedimento di prevenzione) e gli indizi di affiliazione ad un “clan mafioso” e l’indimostrata liceità dell’appartenenza dei beni possono essere desunti anche dagli stessi fatti storici in ordine ai quali è stata esclusa la configurabilità di illiceità penale ovvero da altri, acquisiti o autonomamente desunti nel giudizio di prevenzione, poiché, come osservato, «nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte nel loro complesso significative della pericolosità sociale, mentre nel processo penale si giudicano singoli fatti da rapportare a modelli tipici di antigiuridicità»[16].

4. La nozione di appartenenza

La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’appartenenza all’associazione mafiosa – quale condizione oggettiva di applicabilità della misura – è nozione diversa e più ampia di quella della partecipazione richiesta ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 416-bis c.p.[17]

La previsione, come noto, non nasce quale ipotesi di pericolosità qualificata, in quanto al momento della sua introduzione – che si deve all’art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575 – il reato di cui all’art. 416-bis c.p. non era ancora previsto nell’ordinamento penale. Per come si ricava dai lavori parlamentari, l’intervento normativo fu dovuto all’esigenza di affermare la credibilità dello Stato nella lotta al fenomeno mafioso, compromessa non solo dagli insuccessi registratisi nei processi svolti contro gli “affiliati” a Cosa Nostra, ma anche dall’assenza di contributi conoscitivi provenienti dall’interno al tessuto criminale. Donde il ricorso agli indizi di appartenenza alla mafia, quale standard probatorio di minor rigore che, dinanzi all’insuccesso delle prove, avrebbe dovuto consentire un contrasto al fenomeno mafioso, seppur demandato a misure di carattere prevenzionale.[18] Con applicazioni giurisprudenziali volte a valorizzare, sul piano indiziario, gli esiti dei procedimenti conclusisi con l’insufficienza di prova e a focalizzare il giudizio prevenzionale più sulla personalità del soggetto che sull’identificazione della specifica associazione mafiosa di “appartenenza”.[19]

Sebbene con l’introduzione del delitto di cui all’art. 416-bis c.p. ad opera della legge “Rognoni-La Torre” il Legislatore abbia definito i requisiti dell’associazione mafiosa e precisato le relative condotte criminose (partecipe, promotore, organizzatore, ecc.), la giurisprudenza, pur ancorando il giudizio ad una maggiore “tassatività” con riguardo all’esatta individuazione dell’organizzazione criminosa del genere anzidetto[20], ha continuato ad affermare che il concetto di appartenenza va tenuto distinto sul piano tecnico da quello di partecipazione, risolvendosi in una situazione di attiva contiguità all’associazione stessa che – pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso – risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, al contempo, denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale[21].

Si è osservato come il concetto di appartenenza all’associazione mafiosa sia più sfumato e meno tecnico di quello di partecipazione ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve investire il collegamento probatorio tra l’ipotesi preventiva e quella penale. Proprio nell’ambito dell’autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale emerge, infatti, tra i due concetti una differenza che non è solo di estensione per così dire linguistica (appartenere è termine sicuramente più ampio di partecipare, che implica una presenza attiva nel sodalizio, indipendentemente dal ruolo che il soggetto vi svolga al suo interno, se di promotore, organizzatore o semplice partecipe), ma altresì di ordine giuridico-sociologico e si riflette, come tale, sul sistema probatorio il quale, nella materia in esame, è inteso ad accertare non un fatto-reato ma comportamenti che sono indice di pericolosità sociale specifica.

Il concetto di appartenenza si differenzia, dunque, da quello di partecipazione, nel senso che i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto al diverso oggetto dell’indagine che, in un caso, mira all’accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell’altro è volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso. In quest’ottica, l’appartenenza che il legislatore pone come condizione per l’applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia comprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa. Da ciò se ne è fatta derivare la possibilità di applicare la misura di prevenzione antimafia ai c.d. “concorrenti esterni” o “eventuali”, trattandosi di soggetti che, fornendo un contributo comunque funzionale all’operatività dell’associazione mafiosa, esprimono un indice di pericolosità comune a coloro che già fanno parte di tali sodalizi [22]. Resta valida, dunque, anche dopo l’introduzione del codice antimafia, la differenza tra “partecipazione” e “appartenenza”, la quale opera sul piano significativo-semantico e no, per come è stato anche sostenuto, sul solo versante probatorio, essendo sufficiente una probatio levior rispetto a quella per l’affermazione della penale responsabilità in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis c.p.[23]

La maggiore “ampiezza” della prima nozione non comporta, però, che sia possibile elevare ad indice di pericolosità qualificata la mera vicinanza personale o fascinazione verso un determinato apparato mafioso oppure l’ammirazione nei confronti di suoi partecipi o capi, ancorché tali atteggiamenti comportamentali rimandino a rapporti effettivamente intrattenuti con uno o più esponenti mafiosi, dai quali non possa desumersi una concreta messa a disposizione per il sodalizio. Anche l’appartenenza deve tradursi in un vantaggio funzionale per il sodalizio mafioso, dovendo il giudizio di pericolosità sociale essere effettuato alla stregua della fattispecie speciale richiamata dal legislatore, altrimenti venendo meno quel necessario rapporto di continenza che deve legare la condotta preventiva alla categoria di pericolosità qualificata nell’alveo della quale deve essere inserita. Una tale chiave interpretativa risulta avvalorata dalle modifiche normative contenute nella legge 17 ottobre 2017, n. 161, che, nell’innovare l’art. 4 del d.lgs. in esame, ha espressamente inserito quale specifica ipotesi di pericolosità, suscettibile di giustificare l’applicazione della misura, gli elementi indiziari sull’attività di fiancheggiamento del gruppo illecito prevista nell’art. 418 c.p. Dall’innovazione non può che desumersi conferma dell’impossibilità di qualificare come appartenenza la condotta che, nella consapevolezza dell’illecito, si muova in una indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo, che non sia riconducibile ad un’azione, ancorché isolata, che si caratterizzi per essere funzionale agli scopi associativi.

In tal direzione muove l’arresto delle Sezioni Unite Gattuso, essendosi affermato che il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. In ciò risulta superato l’orientamento giurisprudenziale teso, per converso, a valorizzare, a fini di inquadramento nella categoria tipica di prevenzione, forme di vicinanza meramente ideologica o espressive di cultura comune[24]. È stata, dunque, ritenuta preferibile l’opzione interpretativa che consente di comprendere nella nozione di appartenenza tanto le condotte indicative della vera e propria partecipazione che quelle di supporto causale del non-associato, rientranti – sul versante penale – nell’area del concorso esterno suscettibile di assumere le manifestazioni esteriori più svariate (patto politico – mafioso, imprenditore colluso nel sistema di illecita acquisizione degli appalti, etc.) o comunque idonee ad apportare un “contributo fattivo” alle attività e allo sviluppo del sodalizio criminoso[25].

In sostanza, l’appartenenza postula un contributo fattivo che il singolo esplica per l’organizzazione, così escludendosi anche possibili profili di indeterminatezza, in quanto l’essere indiziato, quale sintomo di pericolosità, dello specifico reato di cui all’art. 416-bis c.p., che annovera nel suo paradigma anche il concorso esterno, consente al cittadino di rappresentarsi quali sono i comportamenti che possono renderlo destinatario della misura di prevenzione.

Così si è attribuito rilievo al contribuito assicurato nella gestione del patrimonio immobiliare riconducibile al vertice corleonese del sodalizio mafioso “Cosa Nostra” e l’avere il proposto, avvalendosi della sua veste di esercente la professione di avvocato, favorito lo scambio di corrispondenza tra il proprio padre detenuto ed il noto boss Bernardo Provenzano, all’epoca dei fatti al vertice di quel sodalizio mafioso[26]; l’aver partecipato al sistema spartitorio degli appalti in area ove sono radicati gli interessi della cosca mafiosa da parte di imprenditore radicato nel tessuto politico imprenditoriale locale con elevato grado di compenetrazione negli interessi illeciti dell’associazione mafiosa[27]; l’aver accompagnato un capo cosca presso il rifugio ove si trovava altro affiliato in stato di latitanza[28].

Un’ultima notazione si impone con riguardo all’arresto delle S.U. Modaffari che, nel perimetrare la condotta di partecipazione, hanno definito il rilievo che deve attribuirsi all’affiliazione rituale[29]. Partendo dal principio secondo cui la condotta di partecipazione si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa dell’associazione, idoneo, per le caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua “messa a disposizione”’ in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 16 del 1994, Rv. 199386-01, e Sez. U, n. 30 del 1995, Rv. 202904-01), si è, al contempo, precisato che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d’esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. Perché sia integrata la condotta di partecipazione è, dunque, necessario che alla disponibilità conclamata resa col giuramento di mafia – alla quale comunque, alle condizioni sopra indicate, va riconosciuta la valenza di grave indizio di colpevolezza – si sia accompagnata una concreta attivazione a favore del gruppo.

Se dunque tale condotta non è di per sé sufficiente a integrare la soglia della partecipazione penalmente rilevante, ciò non vuol dire che resta indifferente ai fini prevenzionali. E ciò non solo perché sul piano probatorio assume valenza gravemente indiziaria, così soddisfacendo appieno lo standard richiesto per l’applicazione della misura di prevenzione, ma soprattutto perché si tratta di comportamento che, pur arrestatasi al momento di ingresso nel sodalizio, ha seguito consolidati riti di affiliazione e, dunque, va al di là della mera comunanza ideologica o familiare, risultando, invece, espressivo, sulla base di circostanze di fatto, di una messa a disposizione delle proprie energie, capacità e competenze su cui l’associazione potrà contare quando sarà il momento e quando ne sarà richiesto per il bene, la potenza ed il successo dell’organizzazione. In tal caso, l’affiliazione “spuria” appare idonea a disvelare quel profilo di pericolosità criminologica del tipo di quello che l’art. 4 cod. antimafia intende prevenire e, dunque, ad essere ricondotta nell’alveo della nozione di “appartenenza”, salvo essere contraddetta in presenza di condotte del soggetto dettate da scelte volontarie (disobbedienza, allontanamento fisico, disinteresse) o da oggettive circostanze di segno contrario o fortemente equivoche, tali da contrastare con l’impegno preso di messa a disposizione e far escludere a priori o far ritenere venuta meno la volontà dello stesso di contribuire alla vita dell’associazione.

Analogamente potrà costituire indice di “appartenenza” la partecipazione del proposto al rito di affiliazione altrui, assumendo in esso un ruolo attivo, in base al rilievo che solo a un soggetto intraneo all’associazione è consentito officiare tali riti, ovvero, ad aderire alla giurisprudenza che ne affermava la rilevanza anche sul paino partecipativo, anche la condotta di quei soggetti non formalmente affiliati (i c.d. avvicinati) i quali, senza aver ancora posto in essere condotte causalmente dirette a favore dell’associazione e pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell’organizzazione e non disponendo di alcun potere deliberativo, si mettono a disposizione del sodalizio mafioso per svolgere una sorta di apprendistato, così anticipando la celebrazione del rito dell’affiliazione[30].

Da ciò deriva, tornando conclusivamente al tema della «autonomia valutativa» che se il giudice della prevenzione non può realizzare un arbitrario «superamento» di una statuizione favorevole al proposto emessa in sede penale lì dove gli elementi indizianti posti a carico siano i medesimi e la decisione intervenuta in sede penale ne abbia qualificato la piena «irrilevanza» a fini di qualificazione della condotta come «funzionale agli scopi associativi», ciò non toglie che elementi – comunque processualmente accertati e non negati – seppur insufficienti a fondare la condotta partecipativa siano, invece, evocativi di una pericolosità sociale di tipo mafioso, ancorata a condotte che, sul piano causale, siano dimostrative di un’appartenenza a detti sodalizi.

5. La pericolosità mafiosa e l’attualità del giudizio di pericolosità.

Accertata la riconducibilità della persona a una categoria di pericolosità, occorre esaminare un secondo presupposto: l’esistenza della pericolosità sociale della persona[31].

Affermare la condizione di pericolosità sociale di un individuo (in un dato momento storico) è operazione complessa che nel giudizio di prevenzione non si basa esclusivamente sulla ordinaria «prognosi di probabile e concreta reiterabilità» di qualsivoglia condotta illecita – così come previsto in via generale dall’art. 203 c.p. in materia di misure di sicurezza (norma che non distingue la natura della violazione commessa a monte e postula la semplice commissione di un reato) – ma implica il precedente inquadramento del soggetto in una delle categorie criminologiche tipizzate dal legislatore, sicché l’espressione della prognosi negativa deriva, appunto, dalla constatazione di una specifica inclinazione mostrata dal soggetto, cui non siano seguiti segni consistenti di modifica comportamentale[32].

Dunque, parlare di pericolosità sociale come caratteristica fondante del giudizio di prevenzione se da un lato è esatto, in quanto si intercetta il valore sistemico della misura di prevenzione, che è strumento giuridico di contenimento e potenziale neutralizzazione della pericolosità, dall’altro può essere fuorviante lì dove tale nozione venga intesa in senso del tutto generico, senza tener conto della selezione normativa delle specifiche categorie di pericolosità evocate a fondamento della richiesta. Le indicazioni del legislatore, in quanto “tipizzanti”, determinano l’esclusione dal settore in esame di quelle condotte che, pur potendo percepirsi come manifestazione di pericolosità, risultino estranee al «perimetro descrittivo» di cui agli attuali articoli 1 e 4 cod. antimafia. La prognosi di pericolosità, infatti, segue gli esiti (positivi o negativi) di tale preliminare inquadramento e pertanto si manifesta in forme, costituzionalmente compatibili, che riducono la discrezionalità del giudice agli ordinari compiti di interpretazione del valore degli elementi di prova e di manifestazione di un giudizio prognostico che da quelle risultanze probatorie è oggettivamente influenzato.

La descrizione della categoria criminologica di cui agli artt. 1 e 4 cod. antimafia ha, pertanto, il medesimo «valore» che nel sistema penale è assegnato alla norma incriminatrice, ossia esprime la previa selezione e connotazione, con fonte primaria, dei parametri fattuali rilevanti, siano gli stessi rappresentati da una condotta specifica (le ipotesi di ‘indizio di commissione’ di un particolare reato, con pericolosità qualificata) o da un “fascio di condotte” (le ipotesi di pericolosità generica).

In poche parole, con riguardo alla pericolosità qualificata di stampo mafioso, è necessario che sussista un rapporto di diretta continenza tra gli indizi da cui si desume l’appartenenza del soggetto ad un’associazione di tal natura e gli indici che ne supportano il giudizio di pericolosità sociale.

Quanto, poi, alla necessità dell’attualità della pericolosità, per lungo tempo si è ritenuto che l’esistenza di indizi di appartenenza all’associazione mafiosa recasse in sé anche una presunzione di pericolosità sociale. L’orientamento faceva leva inizialmente sulla differente previsione delle disposizioni in tema di pericolosità qualificata dall’appartenenza all’associazione mafiosa, di cui all’art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, rispetto a quelle in tema di pericolosità generica richiamate dall’art. 3, comma 1, legge n. 1423 del 1956, nei confronti dei quali ultimi esclusivamente era richiesto un giudizio di pericolosità; ciò aveva condotto a ritenere tale dato costitutivo desumibile ex lege per gli indiziati di appartenenza mafiosa. Nonostante con l’art. 6, comma 1, cod. antimafia, la distinzione è venuta meno – essendosi riferito l’accertamento della pericolosità, quale elemento fondante l’applicazione della misura, a tutte le categorie di cui all’art. 4, comprendente anche gli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose – tale indirizzo interpretativo ha continuato a trovare conferma soprattutto con riferimento agli indiziati di appartenenza alle mafie storiche, facendo leva su una sorta di simmetria con la disciplina delle misure cautelari personali, dalla quale era possibile ricavare la validità della presunzione secondo cui “semel mafioso semper mafioso”. Si è così richiesto un onere affievolito di motivazione in presenza di “una presunzione di perdurante pericolosità” che non richiede alcuna particolare motivazione tranne che non ricorrano diversi elementi, quali il decorso del tempo – di per sé non decisivo –, il recesso dal sodalizio o la disarticolazione di questo. Si è posto a carico del proposto l’onere di provare l’esistenza di elementi tali da escludere l’attualità della pericolosità e il recesso dall’associazione, delineando una presunzione assimilabile a quella prevista per le misure cautelari dall’art. 275, comma 3, c.p.p., per le persone gravemente indiziate di alcuni delitti, tra cui l’art. 416 bis c.p.

A tale indirizzo se ne sono contrapposti altri, uno intermedio che valuta come affievolita la presunzione per effetto del passaggio del tempo e altro che, invece, richiede una motivazione in positivo sull’attualità della pericolosità[33].

Come noto, il contrasto è stato composto dalle S.U. Gattuso, secondo cui venendo meno la diversa previsione normativa cui si è fatto cenno, deve in linea generale concludersi che la pericolosità, con riferimento all’epoca di valutazione applicativa della misura, vada accertata per tutti i casi previsti dall’art. 4 cit., essendosi parificate le disposizioni attualmente in vigore, secondo le direttive espresse dalla legge-delega del 13 agosto 2010, n. 136, in ordine alla necessità di prevedere presupposti giustificativi delle misure chiaramente definiti.

L’attuale legislazione richiede quindi di verificare, superata la prima fase del mero inquadramento criminologico, la possibilità di formulare un autonomo giudizio di pericolosità soggettiva per porlo a giustificazione dell’applicazione della misura;  le categorie di pericolosità delineate dal legislatore rappresentano, infatti, meri indicatori della pericolosità sociale al fine di ancorarne la previsione a presupposti chiaramente definiti e riferiti in particolare all’esistenza di circostanze di fatto che giustificano l’applicazione delle misure di prevenzione, ma non quali indici categoriali dai quali si possa presuntivamente ricavare una pericolosità di “sistema” del proposto[34].

E ciò tanto più se si considera che, per come in precedenza esposto, la nozione di “appartenenza” quale condizione legittimante l’applicazione della misura comprende anche condotte non connotate dal vincolo stabile, ma astrattamente inquadrabili nella figura del concorso esterno di cui agli artt. 110, 416-bis c.p., per definizione caratterizzata da una collaborazione occasionale, espressa in unico o diluito contesto temporale, che si realizza con riferimento a circoscritte esigenze del gruppo, in correlazione con la loro insorgenza, ed è quindi ontologicamente priva della connotazione tipica della condotta partecipativa, costituita dallo stabile inserimento nell’organizzazione criminale con caratteristica di spiccata e persistente pericolosità, derivante dalla connotazione strutturale. Con la conseguenza che il rilievo attribuito in tema di misure di prevenzione a condotte che non integrano neppure in ipotesi di accusa la presenza del vincolo stabile tra il proposto e la compagine, ma rivelano una attività di collaborazione, anche non continuativa, non consente di ritenere validamente percorribile l’opzione interpretativa volta ad equiparare sul piano della prevenzione le disposizioni sancite in termini di misure cautelari personali, di cui, peraltro, nel testo normativo non vi è richiamo.

Da tanto discende l’affermazione che nel giudizio di prevenzione non opera alcuna presunzione di pericolosità sociale, trattandosi – al più – soprattutto nel campo delle manifestazioni di pericolosità di tipo mafioso – di una presunzione semplice, fondata sull’operatività di massime di esperienza (in particolare riferibile alle mafie storiche ove alla permanenza del sodalizio si accompagna un vincolo di egual natura, non autonomamente rescindibile, pena l’applicazione di severe sanzioni nei confronti dell’associato che dei propri familiari) che deve essere oggetto di esplicita motivazione da parte del giudice della prevenzione, anche in relazione al tipo di ruolo svolto dal presunto appartenente nell’associazione di riferimento.

E nell’oggettiva valutazione della pericolosità non può che rientrare l’analisi della sua attualità, dato strettamente connesso al concetto stesso di prevenzione, che assume la sua valenza essenziale anche in relazione alla possibilità di applicare le misure reali, in riferimento alle quali deve previamente individuarsi il periodo nel quale la pericolosità è collocabile al fine di verificare l’imputazione del tempo di acquisizione dei beni sottoponibili ad apprensione, per giustificare la loro diretta connessione con le manifestazioni di pericolosità richiamate.

La valutazione, pertanto, non potrà prescindere dall’indubbia durata del vincolo associativo, diversamente atteggiato sulla base della tipologia e struttura del sodalizio (mafia storica o nuova mafia) e del ruolo ricoperto dal soggetto all’interno di esso o dal grado di inserimento nella compagine criminale. Vanno verificati, dunque, in concreto il ruolo e il contributo partecipativo dell’associato, il contesto in cui si è sviluppata la sua attività, la possibilità di svolgere un ruolo nel sodalizio, i comportamenti tenuti nel periodo intercorrente dall’ultima manifestazione di pericolosità, il radicamento dell’associazione mafiosa sul territorio e dell’eventuale operatività della stessa pur dopo la condanna e la restrizione carceraria, non senza trascurare il concreto atteggiamento del proposto in epoca successiva alla condanna e al periodo di detenzione carceraria, al fine di individuare i segni di una possibile dissociazione dallo stile di vita antecedente e di una sia pur parziale avvenuta risocializzazione[35]. A tale ultimo riguardo, se non può attribuirsi unico e decisivo rilievo al buon comportamento carcerario, peraltro doveroso, nemmeno può ignorarsi del tutto la condotta tenuta in tale periodo, specie se di lunga durata, e soprattutto, non può trascurarsi lo sforzo profuso dal condannato per precostituirsi le condizioni del reinserimento nella società legale, palesato, ad esempio, dalla dedizione allo studio, dalla coltivazione dei rapporti parentali, dall’assunzione di uno stile di vita improntato al rispetto delle persone, nonché delle istituzioni e degli uomini che le rappresentano. Tanto non vuol dire rendere recessive le prove di ostinata costanza che i mafiosi hanno dato nel tempo, sia per adesione intima a valori negativi, sia per la capacità delle organizzazioni mafiose di tenere legati a sé gli aderenti, con le minacce, con le blandizie e il sostentamento dei familiari in costanza di detenzione, vuol dire però che i segni del ravvedimento vanno considerati quando sono spessi e concreti, valorizzati per favorirne il percorso di inserimento[36]. Ed il giudice sarà tenuto a dare conto del rilievo o meno di tali elementi sul piano del rispetto dell’onere di motivazione, altrimenti esponendosi il provvedimento a possibili censure di legittimità, in quanto, seppur il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, tale vizio ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio[37].

Il tempo trascorso dal fatto, pur se non basta da solo a escludere l’appartenenza, rileva in quanto la sua durata si proietta sul giudizio: tanto maggiore è il lasso temporale, tanto minore è il valore indiziario della presunzione di appartenenza al sodalizio, ed esso scema in proporzione diretta al protrarsi dell’assenza di manifestazioni concrete che diano conferma della perduranza del vincolo o alla presenza di comportamenti di tutt’altro tipo e portata.

Quando dunque il proposto sia stato condannato in sede penale per reato di cui all’art. 416-bis c.p., il giudice deve compiere l’accertamento dell’attualità della pericolosità sociale in rapporto ai tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa, nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise[38].

Al contempo, va però ribadito che non osta all’applicazione della misura di prevenzione in punto di attualità della pericolosità sociale l’espiazione, da parte del proposto, della pena dell’ergastolo o di una detenzione di lunga durata poiché la sorveglianza di speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche a persona detenuta in ispirazione dell’ergastolo rispetto alla quale il presupposto applicativo dell’attualità della pericolosità può essere valutato nonostante lo stato di detenzione, giacché la pena in questione, quantunque, in linea di principio, perpetua e come tale teoricamente ostativa all’esecuzione della misura, è di fatto suscettibile di estinzione attraverso numerosi istituti previsti dall’ordinamento penale quindi non è incompatibile con l’eseguibilità della misura stessa, alla quale è possibile dare ricorso una volta cessato lo stato detentivo del condannato, sempre che ne permanga la pericolosità sociale[39].

Parimenti l’attualità della pericolosità sociale può logicamente dedursi anche dalla latitanza di lunga durata, ritenuta possibile in conseguenza di una rete di appoggi riferibili a gruppi criminali organizzati ed efficienti con i quali è razionale presumere che latitanti siano in contatto[40].

Peraltro, sempre in punto di verifica dell’attualità con necessarie ricadute di ordine processuale, si è anche affermato che nel procedimento di appello, la valutazione di attualità della pericolosità sociale del proposto deve essere riferita al giudizio di primo grado, ma la motivazione deve tenere conto anche dell’eventuale anomala discrasia temporale tra i due giudizi, ove esistente, nonché della lontananza nel tempo dei fatti posti a fondamento dello stesso giudizio di pericolosità[41].

Infine, non può dimenticarsi la considerazione della progressiva erosione dell’attendibilità della richiamata valutazione presuntiva, ed il connesso costante monito sull’importanza della valutazione del singolo caso, desumibile in particolare dalle pronunce della Corte cost. n. 291 del 2013 e n. 162 del 2024, che hanno posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando rispettivamente l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l’organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d’ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato nel momento dell’esecuzione della misura e del comma 2-ter dell’art. 14 cod. antimafia nella parte in cui prevedeva che la rinnovazione della condizione di pericolosità conseguente allo stato detentivo dovesse essersi protratta per almeno due anni[42].

6. La disponibilità dei beni e l’intestazione fittizia.

Come noto, a norma dell’art. 18 del codice antimafia le misure di prevenzione patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per quelle patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del proposto per la loro applicazione al momento della richiesta.

Se è consentito l’intervento patrimoniale disgiunto da quello personale è pur sempre necessario però rintracciare la pericolosità, sia pure storica, del destinatario dell’azione di prevenzione, procedendo all’inquadramento del proposto nell’ambito di una delle categorie di pericolosità generica o specifica.

Per come affermato dalle S.U. Spinelli, la possibilità di applicazione disgiunta non ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una “actio in rem“, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell’acquisto del bene. La res intanto può essere sequestrata e, poi, confiscata, in quanto si ritiene che sia di derivazione illecita, rappresentando la “proiezione” della situazione di pericolosità del destinatario della misura. La pericolosità si trasferisce, infatti, alla “res” per via della sua illecita acquisizione da parte di un soggetto socialmente pericoloso, in quanto rientrante in una delle categorie previste dalla normativa di settore e ad essa inerisce in via permanente e tendenzialmente indissolubile.

Una volta accertato tale presupposto soggettivo, occorre passare all’accertamento degli ulteriori indifendibili presupposti oggettivi da individuarsi nella titolarità o disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità e nella sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati dalla persona pericolosa socialmente o alle attività economiche svolte dalla medesima o in alternativa all’esistenza di sufficienti indizi di provenienza o reimpiego di attività illecite.

Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della disponibilità, gli artt. 20 e 24 cod. antimafia prevedono, seppur con una terminologia non corrispondente, il sequestro e la confisca dei beni dei quali la persona destinataria della misura personale «risulta poter disporre, direttamente o indirettamente e anche per interposta persona fisica o giuridica». Non è rilevante la titolarità formale, ma la disponibilità sostanziale, dovendo applicarsi la misura in tutti i casi in cui si tenta di nascondere il potere del proposto sul bene attraverso l’intestazione fittizia ad altri. La giurisprudenza precisa che la nozione di disponibilità deve essere estesa, al pari della nozione civilistica del possesso, a tutte quelle situazioni nelle quali il bene medesimo ricade nella sfera degli interessi economici del soggetto, anche se costui eserciti il proprio potere su esso per il tramite di altri che pure ne godono direttamente[43].

Occorre la prova della disponibilità del bene da parte del proposto, pur essendo questo nella titolarità di terzi, al fine di tutelare il diritto di proprietà (e di impresa) costituzionalmente garantito e di evitare “surrettizie” attività di espropriazione in assenza di indennità. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale, nel caso di beni intestati formalmente a terzi deve essere svolta un’indagine rigorosa ed approfondita, dovendo il giudice spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, e idonei a costituire prova indiretta della disponibilità del proposto. Occorre provare l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, del permanere della disponibilità dei beni nell’effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto.  Non è possibile, dunque, utilizzare la metodologia tipica del giudizio di pericolosità, e quindi, utilizzare le presunzioni connesse a tale giudizio, accontentandosi di semplici circostanze sintomatiche di spessore indiziario.

Nella prassi giurisprudenziale, in assenza di prove dirette della disponibilità del bene in capo al proposto (ad es. intercettazioni, dichiarazioni di testimoni o di collaboratori di giustizia, ecc.) gli elementi necessari per ritenere la fittizia intestazione del bene sono normalmente tratti da particolari relazioni tra il terzo e il proposto, dalla incongruità della condizione economica e professionale del terzo rispetto all’acquisto del bene, da anomalie dell’atto di acquisto del bene, da peculiarità dello stato di fatto e dal valore del bene, dalla presenza di manovre elusive e meccanismi di mimetizzazione della effettiva titolarità, o addirittura di un vero e proprio sistema occulto di accaparramento e di gestione di attività economiche tramite fiduciari.

Fanno eccezione alcune tassative presunzioni iuris tantum operate dal legislatore sulla base della qualità delle persone coinvolte o della natura degli atti, che rendono meno gravoso l’onere probatorio (art. 26, comma 2, cod. antimafia), per cui il bene si considera nella disponibilità del proposto spettando al terzo dare la dimostrazione del contrario, ossia di aver acquisito il bene in buona fede, con risorse proprie e commisurate al valore del bene, e di non essere, comunque, prestanome del proposto.

Accanto a queste tipiche presunzioni, se ne può affiancare “un’altra” di elaborazione giurisprudenziale, che deriva dalla lettura dell’art. 19, comma 3, cod. antimafia, secondo cui le indagini patrimoniali sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti destinatari della misura di prevenzione reale. Proprio la previsione dell’obbligo di estendere le indagini patrimoniali oltre che al proposto anche ai suoi più stretti congiunti consente di ritenere che l’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni formalmente intestati a terzi, operi diversamente per il coniuge, i figli e i conviventi di quest’ultimo, rispetto a tutte le altre persone fisiche o giuridiche, in quanto nei confronti dei primi la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quado risulti l’assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario[44].

Pur non rientrando espressamente tra le ipotesi in forza delle quali normativamente si presume la fittizietà, si tratta di una «circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, dell’apparente formale disponibilità giuridica in capo alle persone di maggior fiducia beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza, laddove il terzo familiare convivente è sprovvisto di effettiva capacità economica»[45].

7. L’illecita provenienza.

Quanto, poi, alla dimostrazione dell’illecita provenienza, si richiede uno standard probatorio inferiore alla prova costituito da quegli indizi che, in misura sufficiente, conducano alla genesi illecita dei beni o al loro reimpiego. La sufficienza indiziaria è data soprattutto dall’elemento, che non è l’unico ma certamente è il principale, della sproporzione tra il valore dei beni nella disponibilità (diretta o indiretta) del proposto e i suoi redditi e le attività da lui svolte.

La giurisprudenza ha offerto una lettura costituzionalmente orientata in cui si distinguono la fase cautelare da quella del contraddittorio: all’atto del sequestro l’onere di dimostrare, sia pure sul piano della sufficienza indiziaria, della provenienza illecita dei beni (in primo luogo attraverso la sproporzione con i redditi o l’attività economica) incombe sull’organo proponente e, nel caso di accoglimento della richiesta, sul Tribunale che deve verificare la sussistenza dei presupposti, anche all’esito delle ulteriori indagini (favorevoli o sfavorevoli al proposto); nella fase della confisca il proposto ha un mero onere di allegazione di fatti, situazioni o eventi che, ove riscontrabili, siano idonei, “ragionevolmente e plausibilmente”, ad indicare la lecita provenienza dei beni, sminuendo o elidendo gli elementi emersi nei suoi confronti[46].

Dunque, sul proposto grava solo un onere di allegazione assimilabile a quello descritto per il terzo che intenda contrastare la prova della disponibilità indiretta offerta dall’accusa. Il proposto potrà allegare, ad esempio: elementi sulla disponibilità (legittima) di denaro esistente su un conto corrente e da questo prelevato e utilizzato per l’acquisto; elementi documentali anche solo indicandoli con precisione, con onere del Tribunale di svolgere le necessarie verifiche.

Non saranno, invece, idonee a dimostrare la provenienza lecita della provvista impiegata per l’acquisto del bene le somme erogate a titolo di mutuo, nel caso in cui il denaro destinato all’adempimento dell’obbligazione nascente da tale contratto provenga dallo svolgimento di attività criminosa. In tal caso il contratto di mutuo finisce per costituire un segmento di un’operazione illecita più ampia volta a eludere la finalità vietata dall’ordinamento, ossia di consentire che il reo possa conservare cespiti riconducibili ad un’illecita accumulazione patrimoniale[47].

Parimenti si è ritenuto che l’interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico, che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista[48].

8. La sproporzione.

È poi necessario accertare che il valore dei beni di cui è chiesto il sequestro oppure di quelli di cui il tribunale d’ufficio intenda disporre il sequestro, risulti sproporzionato rispetto ai redditi e alle altre entrate lecite del proposto e del suo nucleo familiare[49].

Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, il requisito della sproporzione è esso stesso un indicatore sintomatico della provenienza illecita dei beni di cui si propone la confisca. Così si è ritenuto – in tema di confisca di beni rientranti nella disponibilità di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso – che i sufficienti indizi circa la provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere anche nella sola notevole sperequazione tra il tenore di vita e l’entità dei redditi apparenti o dichiarati, a causa della incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose[50].

Tale impostazione è stata ancor più enfatizzata dalla decisione delle Sezioni unite Spinelli che hanno in definitiva valorizzato una necessaria connessione tra quanto si sottopone ad ablazione e il complessivo agire illecito del proposto. Similmente si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, osservando che «la verifica giudiziale della sproporzione continua, infatti, ad avere senso in quanto idonea a fondare una ragionevole presunzione relativa all’origine illecita del bene, allorché contestualmente risulti la pregressa attività criminosa di colui il quale abbia la disponibilità del bene e in sede di valutazione per presupposti della confisca non riesca a giustificarne la legittima provenienza».

Per sproporzione si intende il raffronto tra il bene di cui si propone l’ablazione e la situazione reddituale ufficiale del proposto, ovvero il rapporto tra il primo e l’attività economica svolta dallo stesso. Per come sostenuto in ordine alla confisca cd. allargata (ex art. 240-bis c.p.)[51], il raffronto deve intercorrere non tra il patrimonio globalmente inteso e i redditi del proposto, bensì tra ciascun bene di cui si propone la confisca e i redditi, in relazione a uno specifico arco temporale che corrisponde a quello di acquisizione del bene[52]. Ai fini della sproporzione i termini di raffronto dello squilibrio, che deve essere oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, vanno fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche svolte non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti.

9. La confisca dell’impresa mafiosa.

Con particolare riguardo al sequestro, ovvero alla confisca delle imprese c.d. “mafiose o affini”, è stato sostenuto in giurisprudenza che la confisca dell’intero capitale sociale e di tutto il patrimonio dell’impresa mafiosa, in conseguenza della pericolosità qualificata del proposto riferita ad un periodo temporale delimitato, può essere disposta sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro rappresentazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite, sempreché tale presunzione non sia smentita da idonei allegazioni contrarie del proposto o del terzo interessato in ordine all’origine lecita dei fondi investiti[53].

Quanto, poi, alla possibilità di disporre la confisca integrale del complesso aziendale, la giurisprudenza inizialmente la ammetteva soltanto nel caso di assoluta o prevalente natura illecita delle risorse impiegate per l’acquisto dei beni e la formazione del capitale, dovendosi altrimenti distinguere gli apporti leciti da quelli illeciti e sottoporre ad ablazione solo quelle parti o quote di valore e di patrimonio riferibile ai secondi[54]

L’orientamento – che faceva leva sul momento genetico del negozio societario – è stato superato da altro, ormai prevalente, che ammette la confisca dell’intero plesso (azienda e quote) ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal caso è l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti[55]. Di conseguenza, non assume decisivo rilievo il momento genetico relativo alla costituzione dell’impresa, quanto piuttosto quello dell’esercizio che rende la persona giuridica diretto strumento dell’associazione mafiosa, rendendo illecito il profitto conseguito, frutto della dolosa alterazione del libero mercato e della libertà di concorrenza.

Donde, se si accerta che la persona giuridica anche collettiva opera con metodologia mafiosa o comunque illecita, corretta è la confisca in toto (a tutto il patrimonio aziendale e a tutto il capitale sociale), nonostante l’origine lecita dei fondi impiegati per la sottoscrizione delle quote, stante la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti[56]. In tal caso, l’impresa mafiosa costituisce lo strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio e l’attività imprenditoriale ne risulta inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sull’intimidazione mafiosa[57]. Qualora l’attività imprenditoriale si sia sviluppata ed espansa con l’ausilio e sotto la protezione di un’associazione mafiosa ne risulta contaminato tutto il capitale sociale e l’intero patrimonio aziendale, divenendo essi stessi parti dell’impresa “a partecipazione mafiosa” che, come tali, sono soggette a confisca, a nulla rilevando l’iniziale carattere lecito delle quote versate dai diversi soci e non potendo scindersi, a fini ablatori, la quota ideale riconducibile all’utilizzo di risorse illecite, essendo normalmente impossibile distinguerla da quella riferibile alla capacità e all’iniziativa imprenditoriale legittima[58]. È, infatti, proprio l’innesto di risorse di provenienza delittuosa ovvero il ricorso a metodiche espressive della forza di intimidazione dei sodalizi mafiosi che rende la causa sottostante al negozio societario – ad efficacia non ancora “esaurita” – successivamente illecita, in quanto contraria a norme imperative e all’ordine pubblico.

Con riferimento, poi, alla riconducibilità al proposto delle società le cui compagini risultano intestate a terzi intestatari fittizi, potranno assumere rilievo elementi di prova aventi tanto contenuto indiziario che logico. Così, ad es., potrà farsi riferimento alle conversazioni del proposto da cui si ricava che questi svolge compiti di gestione della società, ovvero a risultanze investigative che al medesimo attribuiscano l’uso di strumenti di pagamento della persona giuridica, alle sommarie informazioni di persone coinvolte in vicende negoziali con la società che convergano nel riferire al proposto la qualità di dominus della relativa compagine in virtù degli atti decisionali e dispositivi dallo stesso assunti. Potrà anche farsi riferimento all’assenza in capo ai formali soci di diponibilità finanziarie idonee ad alimentare le risorse della società, ovvero al fatto che gli utili di esercizio conseguiti dalla società non siano affatto significativi a far fronte agli incrementi patrimoniali di consistente valore realizzati (ad es. attraverso acquisti immobiliari) ovvero a sostenere i diversi impegni finanziari assunti. Rileva pure il dato che l’operatività della persona giuridica, avuto riguardo alla proporzione tra la redditività d’impresa, investimenti e operazioni effettuate da un lato, e capacità economiche dei formali intestatari dall’altro, non possa non essere alimentata anche da proventi di provenienza illecita conseguiti nel periodo di attivazione criminale del proposto. Valenza potrà poi attribuirsi al dato indiziario costituito dai trasferimenti di quote che hanno determinato l’assetto proprietario per effetto di passaggi intermedi cui hanno preso parte stretti familiari del proposto e alle risultanze in ordine all’assenza di giustificazioni finanziarie esaustive a corredo dei beni acquistati dalla società ovvero agli investimenti effettuati. Peraltro, per come ribadito dalle Sezioni unite Putignano, ai fini della confisca di prevenzione di società, ciò che rileva non è tanto la dimostrazione che il terzo abbia avuto la capacità economica di acquistare le quote, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovvero, nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in modo autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito “programma” riferibile al proposto[59].

10. Terzo intestatario fittizio e oneri di allegazione.

Il recente arresto delle Sezioni unite Putignano se da un lato ha correttamente perimetrato la legittimazione e l’interesse che fondano l’intervento del terzo nel procedimento di prevenzione patrimoniale, unicamente volto a contestare la riconducibilità del bene al proposto, ha, dall’altro, ribadito, che incombe sull’accusa l’onere di provare, sulla base di elementi fattuali connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, l’esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di detta intestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto.

Ciò in quanto – laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pur sempre relative, di cui al secondo comma dell’art. 26 cod. antimafia – deve applicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 20 cod. antimafia, secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente o indirettamente[60].

È, infatti, in questa prospettiva che si inscrive l’ampia estensione dei poteri di indagine patrimoniale funzionali all’applicazione della confisca di prevenzione che si rinviene nel d.lgs. n. 159 del 2011.

L’art. 19 cod. antimafia consente, infatti, un’attività investigativa a forma libera, non soggetta a limitazioni temporali, sia da parte degli organi titolari del potere di proposta, sia attraverso le iniziative eventualmente disposte ex officio dal tribunale durante il corso del procedimento di prevenzione: attività che può essere svolta non solo nei confronti del proposto, ma anche nei confronti dei familiari e di coloro che possono assumere la qualità di terzo intestatario dei beni di cui si ritiene che il primo possa, in tutto o in parte, poter disporre direttamente o indirettamente.

Le indagini patrimoniali, infatti, sono dirette a raccogliere qualunque elemento indicativo della fittizia intestazione dei beni, destinato a formare il patrimonio indiziario su cui si fonda la richiesta e l’applicazione della misura della confisca.

Intanto, infatti, il giudice, con il decreto che dispone la confisca, può dichiarare la nullità dei relativi atti di disposizione, in quanto abbia «accertato» che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi (art. 26, comma 1, d.lgs. cit.).

Il primo passaggio della catena dimostrativa della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse, inerendo ai presupposti applicativi della misura ablatoria, spetta sempre alla pubblica accusa[61].

Il terzo, infatti, per definizione, non è il soggetto portatore di pericolosità. Egli, invece, ha un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.

E rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l’indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall’accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere.

L’ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto.

Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l’acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l’intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno.

E a tale fine sarà la dialettica del processo, con il dispiegarsi del contraddittorio, a consentire di ricostruire in maniera esaustiva le vicende relative all’intestazione o al trasferimento del bene al terzo, tenendosi necessariamente conto della specificità di ogni vicenda che, in ragione della natura assai variegata che le contraddistingue, non potrà che formare oggetto di un attento scrutinio riservato al giudice del merito.

In un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali.


[1] Testo della relazione tenuta il 16 settembre 2025 alla SSM nell’ambito del corso P25064 “Le misure di prevenzione personali e reali”.

[2] Sul tema, tra i numerosi contributi, v. F. Menditto, Presente e futuro delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali): da misure di polizia a prevenzione della criminalità di profitto? in DPC, 2015; Id., Le misure di prevenzione personali e patrimoniali, Giuffré, 2019;Basile-E. Zuffada, La “valutazione autonoma” della pericolosità nel sistema delle misure di prevenzione, in Sistema penale, 11 novembre 2024; Id., Manuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, II^ ed., 2021; L. Della Ragione-A. Marandola-A. Zampaglione, Misure di prevenzione, interdittive antimafia e procedimento, Giuffré, 2021; S. Furfaro, Diritto processuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, 2022; A. Manna-V. P. D’Agostino, Misure di prevenzione e diritto penale: una relazione difficile, IUS Pisa, 2021; A. Balzamo, L’impatto sulla normativa nazionale antimafia della direttiva (UE) 2024/1260 del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni, Sistema pen., 5 novembre 2024; S. Beltrani, La normativa in tema di misure di prevenzione personali al vaglio della Corte EDU, in Unicost (online), 23 maggio 2019. Per una recente rassegna ragionata e sistematica della giurisprudenza in materia, F. Balato-C. Bellini, Codice antimafia ragionato, NE, 2^ ed., 2025. Sulle misure di prevenzione personali, v. Linee guida in materia di misure di prevenzione personali, Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato – Servizio Centrale Anticrimine (a cura di), in Sistema pen., maggio 2024.

[3] A. Balzamo-A. Fusco, Fairness procedimentale e prevenzione patrimoniale: verso un “giusto procedimento di prevenzione”?, in Giust. Insieme, 27 ottobre 2023.

[4] Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605 – 01.

[5] Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, A., Rv. 272377 – 01. Sulla confisca di prevenzione, v. R. Magi, Appunti in tema di confisca di prevenzione anche in rapporto alla definizione o pendenza di giudizi presso la Corte EDU, SSM, 17 settembre 2025, P25064.

[6] Corte cost., sentenza n. 24 del 2019. Sez. U, n.  30355 del 27/03/2025, Putignano (par. 18.2).

[7] Sez. 1, n. 3191, del 03/07/1992, Barbaro, Rv. 191752 – 01; Sez. 1, n. 23641 dell’11/02/2014, M., Rv. 260104 – 01; Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, S., Rv. 271543 – 01.

[8] F. Basile-E. Zuffada, cit., p. 9 ss.

[9] Ampia spiegazione del rapporto esistente tra prove penali e indizi si rinviene in Sez. 6, n. 1606 del 26/4/1995, G., Rv. 201525 – 01. V. anche, Sez. 5, n. 17946 del 15/3/2018, B., Rv. 273036 – 01 e Sez. U, Putignano (par. 19.2).

[10] Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010, Cagnazzo, Rv. 246271 – 01. 

[11] Sez. 2, n. 37849 del30/05/2024, V., Rv. 287063 – 01.

[12] Sez. U, Putignano (par. 8).

[13]  Sez. 5, n. 1831 del 17/12/2015, dep. 2016, M., Rv. 265862 – 01.

[14]  Sez. 1, n. 31209 del 24 marzo 2015, S., Rv. 264319 – 01; Sez. 2, n. 11846 del 19/1/2018, C., Rv. 272496 – 01.

[15] Sez. 6, n. 45280 del 30/10/2024, C., Rv. 287312 – 01; Sez. 2, n. 19880 del 29/3/2019, G., Rv. 276917 – 01; Sez. U, Putignano (par. 18.2).

[16] Sez. U, n. 18 del 3/7/1996, Simonelli, Rv. 205261 – 01; Sez. 1, n. 5522 del 3/11/1995, R., Rv. 203027 – 01; Sez. 2, n. 26774 del 30/4/2013, C., Rv. 256819, in motivazione.

[17] Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, D., Rv. 277438 – 03; Sez. 6, n. 3941 del 08/01/2016, G., Rv. 266541 – 01;

[18] V. Stenografico delle Commissioni riunite Interno-Giustizia seduta del 25 maggio 10965, pag. 5 e ss.

[19] Sez. 1, ord., n. 561 del 07/03/1977, O., Rv. 136138 – 01; Sez. 1, ord., n. 1007 del 05/03/1971, D., Rv. 118709 – 01, Sez. 1, ord., n. 80 del 19/01/1976, S., Rv. 132212 – 01, nel senso che, ai fini del giudizio di pericolosità nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa, vengono in considerazione non solo i precedenti penali, ma, altresì, quelli giudiziari, con particolare riferimento alle assoluzioni per insufficienza di prove.

[20] Sez. 1, n. 307 del 23/01/1999, R., Rv. 190250 – 01.

[21] Sez. 1, n. 5649 del 16/01/2002, S., Rv. 221156 – 01.

[22] Sez. 6, n. 1120 del 17 marzo 1997, P., Rv. 208005 – 01; Sez. 2, n. 7616 del 16/02/2006, C., Rv. 234745 – 01.

[23] Sez. 6, n. 4926 del 06/12/2016, dep. 2017, F., Rv. 269162 – 01; Sez. 6, n. 49853 del 12/11/ 2013, Rv. 258939 – 01.

[24] Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, 271512 – 01. A commento della decisione, ex multis, L. Della Ragione, “Appartenenza mafiosa” e “attualità della pericolosità sociale” nell’applicazione delle misure di prevenzione per fatti di mafia, in DPP, 2019, p. 83 ss.; M. Piccardi, Nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali anche per gli indiziati di appartenere ad una associazione di tipo mafioso è necessario accertare l’attualità del requisito della pericolosità sociale, in Cass. pen., 2018, p. 1486 ss.; D. Albanese, Il giudice della prevenzione personale deve accertare la sussistenza di una pericolosità attuale anche per i soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso. Brevi considerazioni a margine di una recente pronuncia delle Sezioni unite, in Cass. pen., 2018, p. 1078 ss.; M.F. Cortesi, La necessità di motivazione sulla attualità della pericolosità per gli indiziati di “appartenenza mafiosa” riceve l’avvallo delle Sezioni Unite, in Proc. pen. e gist., 2018, 3, p. 542 ss.; A. Quattrocchi, Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni Unite, in Dir. pen. e proc., 15 gennaio 2018.

[25] Sez. 6, n. 17229 del 22/01/2009, S., Rv. 243664 – 01; Sez. 1, n. 16783 del 07/04/2010, P., 246943 – 01; Sez. 6 n. 35357 del 10/04/2008, D., Rv. 241251 – 01; Sez. 6, n. 3941 dell’08/01/2016, G., Rv. 266541 – 01.

[26] Sez. 1, n. 39205 del 17/05/2013, L., Rv. 256769 – 01.

[27] Sez. 6 n. 35357 del 10/04/2008, D., Rv. 241251 – 01.

[28] Sez. 2, n. 12473 del 13/01/2022, R., non mass.

[29] Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 – 01.

[30] Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, S., Rv. 258955-01, secondo cui l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di “avvicinato”, in quanto espressiva dell’essersi la persona posta sostanzialmente a disposizione dell’associazione, assume, anche di per sé, il significato dell’esistenza di un ruolo associativo; nello stesso senso, Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, D., Rv. 246493-01, così anticipando la celebrazione del rito dell’affiliazione.

[31] F. Menditto, L’attualità della pericolosità sociale va accertata senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia, in DPC, 2014.

[32] Sez. 1, n. 54119 del 14/06/2017, S., Rv. 271543.

[33] Su tema, F. Menditto, L’attualità della pericolosità sociale va accertata, senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia, in DPC, 2014; A. Quattrocchi, Lo statuto della pericolosità qualificata sotto la lente delle Sezioni unite, in DPC, 1/2018 e i contributi dottrinari ivi indicati.

[34] Sez. 1, n. 23641 dell’11/02/2014, M., Rv. 260104.

[35] Sez. 5, n. 28624 del 19/01/2017, C., Rv. 270554 – 01; Sez. 2, n. 8921 del 31/01/2017, Z., Rv. 269555 – 01; Sez. 6, n. 52607 del 30/11/2016, E., Rv. 269500 – 01.

[36] Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, L., Rv. 273500 – 01; Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, M., Rv. 279306 – 01.

[37] Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, M., Rv. 279284 – 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, N., Rv. 279435 – 01.

[38] Sez. 2, n 24585 del 09/02/2018, P., Rv. 272937 – 01.

[39] Sez. 6, n. 40270 del 27/06/2018, T., Rv. 273845.

[40] Sez. 2, n. 33652 del 06/07/2023, A., Rv. 285187 – 01.

[41] Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, M., Rv. 276135 – 01; Sez. 1, n. 55052 del 18/07/2017, C., Rv. 272399 – 01.

[42] F. Mazzacuva, L’accertamento dell’attualità della pericolosità quale chiave di volta della tenuta costituzionale delle misure di prevenzione, in Dir. difesa, 19 settembre 2024; E. Zuffada, Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e stato di detenzione: verso il definitivo superamento della presunzione id persistente pericolosità per chi ha espiato una pena detentiva inferiore ai due anni? in Sistema pen., 5/2024.

[43] F. Balato-C. Bellini, cit., 2025.

[44] Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, S., Rv. 281611 – 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, C., Rv. 271222 – 01; Sez. 1, n. 5184 del 10/11/2015, dep. 2016. T., Rv. 266247 – 01.

[45]  Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, S., non mass.; Sez. 1, n. 23520 del 05/03/2013, G., non mass.; Sez. 1, n. 17743 del 07/05/2014, R., Rv. 259608 – 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, C., Rv. 271222 – 01; Sez. U, Putgnano (par. 19.3).

[46] Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262607 – 01

[47] Sez. 2, n. 34630 del 12/05/2023, V., Rv. 285188 – 01.

[48] Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, L., Rv. 273467 – 01.

[49] Sullo specifico tema può rinviarsi alla relazione di: V. Capomolla, Il presupposto della sproporzione rispetto al reddito dichiarato e all’attività economica esercitata e rapporti con la pericolosità sociale, ai fini della sequestrabilità e della confiscabilità. Il sequestro e la confisca dell’impresa mafiosa. L’ablazione nei confronti dei successori della persona deceduta, SSM, 16 settembre 2025, P25064. 

[50] Sez. 6, n. 398 del 23/01/1996, B., Rv. 205029 – 01. In termini anche dopo l’introduzione del codice antimafia, Sez. 2, n. 26235 del 04/06/2015, F. non mass.

[51] Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01. 

[52] Sez. 3, n. 40666 del 18/04/2018, V., Rv. 274069 – 01; Sez. 1, n. 53625 del 27/10/2017, F., Rv. 272168 – 01; Sez. U, n. 920 del 2003, Montella. Da ultimo, Sez. 5, n. 40763 del 01/10/2024, R., in motivazione.

[53] Sez. 6, n. 48610 del 08/06/2017, I., Rv. 271485 – 01. V. Capomolla, cit., SSM, 16 settembre 2025, P25064.

[54] Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, L., Rv. 270711 – 01.

[55] Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano (par. 19.2).

[56] Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, S., Rv. 277225 – 07; Sez. 5, n. 32017 del 08/03/2019, R., Rv. 277099 – 01.

[57] Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, I., Rv. 275225 – 01.

[58] Sez. 6, n. 7072 del 14/07/2021, dep. 2022, Zummo, Rv. 283462 – 01.

[59] Sez. 5, n. 18010 del 14/03/2024, L., non mass.; Sez. 2, n. 16485 del 10/04/2024, C., non mass.; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, S., Rv. 277225 – 09.

[60] Sez. 1, n. 35669 dell’11/05/2023, J., Rv. 285202 – 01; Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280528 – 01; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, De Angelis, non mass. sul punto che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, B., Rv. 249364 – 01.

[61] Ex multis, Sez. 5, n. 8984 del 19/01/2022, C., Rv. 283979 – 01; Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, P., non mass.; Sez. 1, n. 13375 del 20/9/2017, dep. 2018, B., Rv. 272703 – 01.

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