Sommario: 1. Premessa – 2. Gli elementi dell’illecito – 3. Ignoranza o negligenza inescusabile – 4. Rapporto con altre fattispecie di illecito disciplinare – 5. Le modifiche introdotte con la riforma di cui all’art. 11 della l. 17 giugno 2022, n. 71.

1. Premessa

Nell’ambito degli illeciti disciplinari commessi dal magistrato nell’esercizio delle funzioni, tipizzati all’art. 2 del d.lgs. n. 109/2006, il comma 1, lett. g) dispone: «1. Costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni: …g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile».

Appare immediatamente dalla lettura della norma che il legislatore, lungi dal tipizzare in modo specifico una condotta, ha delineato una fattispecie disciplinare di ampia portata che comprende una pluralità di ipotesi comportamentali, sia commissive che omissive, realizzate dal magistrato in violazione di legge e caratterizzate da gravità e da atteggiamenti colposi di negligenza o ignoranza.

Dall’esegesi della disposizione emerge, infatti, che tale illecito consta di due elementi: quello oggettivo, riguardante quelle condotte riguardanti provvedimenti formali (sentenze, decreti o ordinanze) o meri comportamenti (omissioni nell’azione di provvedimenti) compiuti in “grave” violazione di legge e, quello soggettivo, che si sostanzia nell’ignoranza o negligenza inescusabile.

L’ampiezza della fattispecie – nella quale in linea di principio vi potrebbe rientrare qualsiasi tipo di condotta commessa nell’esercizio delle funzioni – oltre a far sì che essa sia considerata norma di chiusura nel sistema degli illeciti funzionali collegati all’attività interpretativa [1] e non solo, ha reso difficoltoso, configurare e individuare quegli elementi costitutivi che consentano di ritenere la sussistenza, in concreto, dell’illecito disciplinare in esame[2].

Invero, da una parte, occorre individuare i confini applicativi dell’ipotesi in oggetto rispetto all’esimente dell’insindacabilità dell’attività di interpretazione delle norme di diritto di cui all’art. 2, comma, 2 del decreto legislativo; dall’altra, si pone la necessità di circoscriverne l’ambito al fine di individuare l’autonomia di tale illecito disciplinare rispetto a quelli previsti dalle altre norme.[3]

E’ costante, tuttavia, il dato secondo cui la valutazione da compiersi non è giammai rivolta alla sola condotta del magistrato ma è complessiva così come ribadito da orientamento delle Sezioni Unite secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione all’effetto perturbante sulla considerazione del magistrato e sul prestigio dell’ordine giudiziario conseguente ad una condotta, deontologicamente deviante, posta in essere nell’esercizio della funzione, la quale deve emergere all’esito di una valutazione complessiva dell’attività giurisdizionale al cui interno si è consumata».[4]

Sicuramente, attualmente, è possibile affermare, rispetto ad incertezze interpretative iniziali, che l’illecito funzionale in argomento comprenda non solo meri comportamenti del magistrato, ma anche i provvedimenti in cui si sostanzia l’attività giurisdizionale atteso che la fattispecie evoca un’attività interpretativa di valutazione del fatto e delle prove, strumentale all’attività giurisdizionale del magistrato.[5]

2. Gli elementi dell’illecito

Stante la genericità della formulazione normativa costituita dalla “violazione di legge”, il legislatore ha delimitato l’ambito delle condotte disciplinarmente rilevanti a quelle che presentino il requisito della “gravità”, indice che, dunque, costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare in esame (unitamente a quello soggettivo, colposo, della inescusabilità della ignoranza o negligenza).

L’interpretazione compiuta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha messo in evidenza che la sanzione disciplinare riguarda non il risultato dell’attività giurisdizionale ma il comportamento deontologicamente deviante posto in essere dal magistrato nell’esercizio della sua funzione (cfr. Cass., S.U., n. 33328 del 2018) che ha determinato, quale effetto, il provvedimento o una omissione posti in essere in violazione di legge, espressione di una condotta del tutto negligente.

In particolare, secondo le Sezioni Unite la “grave violazione di legge” di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 109 del 2006 «rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario» (cfr. Cass., S.U., n. 26662 del 2023) [6].

La “gravità” della condotta, dunque, pur costituendo un requisito formale, postula evidentemente una valutazione di merito che non può essere fatta a priori ma necessita di una cognizione che tenga conto delle peculiarità di ogni singolo caso concreto e del contesto in cui la “violazione” si è perpetrata.

La giurisprudenza – sia pure secondo un approccio metodologico concreto basato sulla specificità del fatto – ha, pertanto, cercato di individuare i principi generali e gli elementi distintivi della fattispecie da applicare alle diverse condotte disciplinari che vengono di volta in volta in rilievo.

Proprio per tale ragione, pur non essendo elementi costitutivi della fattispecie, integrano il concetto di gravità la natura e l’entità del danno materiale cagionato che assurgono a parametri per la valutazione delle condotte poste in essere in violazione di legge.

Pertanto, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, la giurisprudenza – ai fini della valutazione della gravità della condotta – ha valorizzato il criterio della eccezionale rilevanza del danno arrecato con riferimento all’ingiusta compressione della libertà personale, ad esempio, nel caso della violazione dei termini di durata di una misura cautelare e delle ritardate scarcerazioni (cfr. Cass., S.U., n. 17985 del 2021; n. 17333 del 2021).[7]

Ancora, in ipotesi di omessa e ritardata iscrizione nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. da parte del p.m. a fronte di una denuncia della p.g., il comportamento omissivo dell’incolpato è stato ritenuto frutto di grave e inescusabile negligenza e, a propria volta, causa efficiente della ritardata iscrizione che ha avuto quale esito l’indebita sottrazione ad ogni accertamento penale dei soggetti, essendo conseguenza dell’incuria dell’incolpato la circostanza – evidenziata in sede di archiviazione – che lo scrutinio della notizia di reato, acquisita dagli ufficiali di polizia giudiziale e tempestivamente comunicata al pubblico ministero, non è mai stato compiuto in quanto la notizia di reato e i nomi delle persone alle quali il reato di corruzione per atti contrario ai doveri d’ufficio era stato attribuito sono stati scritti dall’ufficio del pubblico ministero nel registro ex art. 335 c.p.p. oltre otto anni dopo la comunicazione, di talché la competente autorità giudiziaria, ricevuti gli atti, ha potuto solo verificare l’estinzione del reato per prescrizione (Cass., S.U., n. 110 del 2021).

Nei casi, invece, in cui pur in presenza di una violazione di legge è stato escluso il rilievo disciplinare della condotta del magistrato, sono state valorizzate – più che la “non gravità della condotta” – le contingenze che consentissero di escludere il profilo della colpa sub specie dell’ignoranza o della negligenza inescusabile (cd. elemento soggettivo della fattispecie) o sono stati ritenuti configurabili i presupposti per l’applicazione della esimente del fatto di scarsa rilevanza, prevista dall’art. 3-bis [8], che presuppone l’assenza di ricadute sul prestigio dell’ordine giudiziario e sulla credibilità di cui deve godere il magistrato all’interno e all’esterno dell’ufficio.

La gravità, invece, è stata esclusa in considerazione della minore importanza del bene giuridico compromesso, laddove non si siano verificati danni irrimediabili.[9]

Proprio con riferimento a quest’ultima esimente, è stato precisato che la norma di cui all’art. 3-bis – secondo cui illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza – è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione che per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico e perfino quando integri la commissione di un reato. Ove si richieda l’applicazione di tale esimente, il giudice deve procedere ad una valutazione d’ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purché strettamente attinenti allo stesso, con giudizio globale diretto a riscontrare se l’immagine del magistrato sia stata effettivamente compromessa dall’illecito (Cass., S.U., n. 31058 del 2019).

Secondo il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, quindi, l’accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo (da identificarsi in quella che, riguardata ex post e in concreto, non comprometta l’immagine del magistrato) deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari. Ne deriva che nell’ipotesi in cui il bene giuridico individuato specificamente dal legislatore in rapporto al singolo illecito disciplinare non coincida con quello protetto dall’art. 3-bis, il giudizio di scarsa rilevanza del fatto si modula secondo un duplice passaggio, dovendo il giudice disciplinare, dapprima, tener conto della consistenza della lesione arrecata a quel bene giuridico “specifico”, che se apprezzabile in termini di grave offesa verrà ad esaurire quel giudizio in termini di esclusione dell’esimente; successivamente, qualora l’offesa “specifica” non sia invece tale da considerarsi grave, occorre verificare se quello stesso fatto, che integra l’illecito tipizzato, abbia però determinato un’effettiva lesione dell’immagine pubblica del magistrato (Cass., S.U, n. 24048 del 2023; n. 29823 del 2020; n. 31058 del 2019 e n. 22577 del 2019).

In questi casi, si evidenzia che le pronunce giurisprudenziali di non luogo a procedere per scarsa rilevanza della grave violazione di legge mettono in evidenza[10]:

1. la circostanza che la condotta, in astratto illecita, sia emersa solo in sede di ispezione (cfr. Cass., S.U., n. 207 del 2018) senza quindi determinare una lesione del prestigio del magistrato né, nei casi di scadenza del termine di durata massima della misura cautelare, una lesione della libertà personale trattandosi di pochi giorni di ritardo (Cass., S.U., n. 194 del 2018) sia perché in ogni caso il procedimento penale si è concluso con una condanna;

2. il carico di lavoro e le disfunzioni dell’ufficio giudiziario di appartenenza;

3. l’episodicità del fatto che riguarda la carriera onorabile di magistrati;

4. l’assenza di compromissione dell’immagine degli incolpati e di clamore mediatico della vicenda (cfr. Cass., S.U., n. 507 del 2011; n. 17985 del 2021; n. 83/2019; n. 22/2021).

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che l’esimente di cui all’art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 non può essere automaticamente esclusa in caso di plurime inosservanze del medesimo obbligo, in quanto la reiterazione del medesimo comportamento censurato non integra di per sé una presunzione assoluta di offensività, dovendosi valutare per ciascun illecito separatamente la idoneità a ledere il bene giuridico protetto e verificare se il tratto comune delle condotte abbia comportato, come effetto unitario, un più grave appannamento dell’immagine di imparzialità del magistrato e della sua attività nella percezione della comunità professionale o del contesto giudiziario (Cass., S.U. n. 7497 del 2022).

In ordine al rapporto tra la fattispecie in esame e l’esimente dell’insindacabilità dell’attività di interpretazione delle norme di diritto di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo, la giurisprudenza ha individuato i limiti entro cui una condotta posta in essere in violazione di legge abbia rilievo disciplinare e non possa ritenersi giustificata laddove vi siano di comportamenti caratterizzati da un errore macroscopico e provvedimenti o atti anomali e atipici rispetto alle disposizioni di legge talmente gravi da rendere la negligenza inescusabile e trasmodare in un comportamento idoneo a riverberarsi negativamente sulla credibilità del magistrato o sul prestigio dell’ordine giudiziario (cfr. Cass., S.U., n. 1628 del 2010 e n. 20159 del 2010).

A tal proposito la Suprema Corte, dando seguito ad un orientamento ormai consolidato, ha affermato che «In tema di illeciti disciplinari dei magistrati, integra la fattispecie prevista dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 la condotta del P.M. che non proceda all’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato, prescritta dall’art. 335 c.p.p., della persona a cui il reato è attribuito, trattandosi di adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità; costituisce, poi, apprezzamento di merito, insindacabile nel giudizio di cassazione se sorretto da motivazione congrua, stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l’iscrizione del nominativo della persona, destinataria dell’indagine, nel registro medesimo.» [11](cfr. Cass., S.U. n. 24306 del 2023).

3. Ignoranza o negligenza inescusabile

Ai fini dell’integrazione dell’illecito disciplinare è necessario riscontrare anche l’elemento soggettivo costituito dalla “ignoranza o negligenza inescusabile”. I due elementi, tra loro alternativi, come suggerisce la congiunzione impiegata dal testo, evocano il carattere colposo di tale forma di illecito distinguendolo, per tale ragione, dalla previsione di cui alla lett. a) dell’articolo in commento basata, viceversa, sul dolo del magistrato che commette la violazione[12].

Non è sicuramente agevole stabilire cosa si intenda per ignoranza e per negligenza ma dalla disamina delle pronunce, sia di legittimità che di merito, dalle quali si cerca di enucleare una serie di principi idonei a costruire una bussola interpretativa e tracciare  un possibile “filo rosso”, tra le ipotesi eterogenee offerte dalla casistica, emerge che il fulcro della qualificazione dell’elemento soggettivo è l’inescusabilità che, sia pur semanticamente attributo alla negligenza è riferibile, come sostenuto dalla dottrina dominante, anche all’ignoranza[13].

Secondo tale ricostruzione, infatti, l’inescusabilità rileva sia sul piano oggettivo che su quello piano soggettivo. Sul piano oggettivo si valorizza, ad esempio, il contesto nel quale il magistrato opera, la particolare difficoltà della questione affrontata, la novità del caso, l’urgenza di provvedere mentre sul piano soggettivo possono essere valorizzate, ad esempio, le condizioni di salute, quelle dei familiari, l’inesperienza.[14]

Indubbiamente il comportamento colposo si articola in una scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, suscettibile di incidere negativamente, in concreto, sulla credibilità del magistrato ovvero sul prestigio dell’ordine giudiziario, per cui la valutazione deve essere necessariamente complessiva e non può limitarsi a singoli profili o aspetti che, isolatamente considerati, possono o potrebbero integrare il requisito della gravità.[15]

È evidente che, sia pur ampia e variegata appare la casistica, sicuramente vi sono ipotesi che, ricorrendo con maggiore frequenza sono state scandagliate profusamente sia in sede di merito che di legittimità.

Con riferimento al tema della scadenza del termine di durata della misura cautelare la giurisprudenza di legittimità è essenzialmente costante nel ritenere integrata la fattispecie disciplinare nel caso di omesso controllo sulla scadenza della durata della misura cautelare applicata all’indagato, a prescindere dal profilo soggettivo dell’incolpato (laboriosità dello stesso ed eccessivo carico di lavoro)[16] o oggettivo della situazione profilatasi in  concreto[17], la cui condotta è scriminata[18] solo dalla presenza di “impedimenti gravissimi”. Incorre, infatti, nell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della misura cautelare applicata all’indagato, potendo l’incolpato esonerarsi da responsabilità solo in presenza di impedimenti gravissimi, che gli abbiano precluso di assolvere il dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale dei soggetti sottoposti a custodia cautelare, non bastando, in tale prospettiva, la laboriosità o la capacità del magistrato incolpato, né particolari condizioni lavorative gravose e/o strutturalmente disorganizzate dell’ufficio di appartenenza. [19]

Altra macrocategoria è quella riguardate i comportamenti commissivi tenuti dal magistrato integranti l’illecito de quo perché sintomatici di negligenza ovvero ignoranza inescusabile, tra cui quello di consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione e compimento di ulteriori atti del procedimento[20], ovvero la condotta tenuta dal giudice dell’esecuzione consistente nella autorizzazione della vendita di un immobile senza incanto omettendo la fissazione dell’udienza, ex art. 569 cod. proc. civ., o comunque l’ascolto delle parti, e disponendone la vendita, sebbene la pubblicità fosse stata effettuata in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza,[21] ovvero quella integrante la negligenza inescusabile del giudice civile che abbia depositato sentenze, rese ex art. 281-sexies c.p.c., non contestualmente ai verbali di udienza ma molto tempo dopo.[22] Sempre sussumibile nell’alveo della negligenza inescusabile deve ritenersi, secondo la giurisprudenza di merito, l’inosservanza di regole processuali fondanti lesione di altrettante garanzie costituzionali.[23]

Variegata è anche la casistica delle omissioni disciplinarmente rilevanti che si manifestano diversamente e, segnatamente, tutte le condotte tenute dal magistrato in chiara violazione di legge non altrimenti giustificate e, quindi, inescusabili perché ascrivibili alla sfera dell’ordinaria esigibilità.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto rilevanza disciplinare ai sensi della lett. g) in commento alla condotta del giudice che, pur consapevole della detenzione dell’imputato, non abbia rinviato il processo per consentire allo stesso di essere tradotto o comunque manifestare la sua volontà.[24] Parimenti è sussumibile nell’ipotesi delittuosa de quo la condotta del magistrato che in presenza di astratti indizi di reità a carico della persona informata sui fatti, non ne interrompa immediatamente l’esame, al fine di consentire ad essa l’esercizio delle garanzie difensive previste dalla legge[25].

Così come, infine, è stata attribuita rilevanza disciplinare al comportamento del componente del collegio giudicante, non estensore della motivazione, viziata dalla grave violazione di legge, che non abbia manifestato il proprio dissenso, pur essendone a conoscenza.[26]

Anche in sede di merito molteplici sono, anche recentemente, le imputazioni disciplinari relative ad omissioni del magistrato riconducibili, essenzialmente, a negligenza inescusabile.[27]

Si discute se l’illecito disciplinare previsto dalla lett. g) possa essere commesso anche da un magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. La Corte di cassazione accede alla tesi possibilista partendo dall’assunto secondo cui  gli artt. l, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 109/2006 non distinguono in alcun modo tra l’esercizio di funzioni giurisdizionali e l’esercizio di quelle amministrative, con la conseguenza che deve ritenersi la giurisdizione della sezione disciplinare anche rispetto agli atti amministrativi che violino in modo grave la legge, posti in essere con negligenza inescusabile dal magistrato nell’esercizio di funzioni, indipendentemente dal fatto che questi sia collocato in ruolo o fuori ruolo.[28]

Non del tutto marginale e genetica del bilanciamento con altri valori costituzionali posti a presidio dell’indipendenza della magistratura, è l’ampio novero delle ipotesi in cui la violazione di legge è conseguenza dell’adesione ad un orientamento interpretativo minoritario ovvero innovativo compiuto dal magistrato. In questi casi, ferma la prerogativa della libertà di interpretazione del magistrato (cfr. prima), va valutata, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare dapprima la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’ignoranza ovvero negligenza inescusabile e, in secondo ordine, deve essere esclusa la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 3-bis (di cui prima postea par. 2) della “scarsa rilevanza” del fatto. Orbene laddove la violazione di legge sia sorretta da una motivazione, sia pure sintomatica di una scelta ermeneutica contestabile, essa non è caratterizzata da ignoranza ovvero negligenza inescusabile per cui non può configurarsi l’illecito disciplinare.[29]

La rassegna delle decisioni sia di merito che di legittimità è sintomatica della vivacità dell’istituto che, per quanto tipizzato, essendo oggetto di giudizi di valore fugge, spesso, ad una rigida e certa classificazione.

4. Rapporto con altre fattispecie di illecito disciplinare

L’ampia formulazione dell’art. 2, comma 1, lett. g) ha determinato problemi interpretativi e di coordinamento rispetto a talune condotte idonee in astratto a rientrare anche in altre fattispecie disciplinari previste dal decreto legislativo.

In particolare, la violazione di legge in relazione con altre ipotesi può determinare un concorso formale qualora la condotta sia sussumibile in entrambe le fattispecie oppure si può porre in rapporto di specialità con conseguente applicazione della norma speciale in luogo di quella generale.

In primo luogo – sebbene a seguito della novella di cui alla l. n. 71 del 2022 non sia più ravvisabile il concorso di illeciti (v. oltre sub 5) occorre esaminare il rapporto della fattispecie in esame con la lettera a) dell’art. 2, comma 1, che sanziona “i comportamenti che violando i doveri dell’articolo 1 arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti”: l’art. 1 del d.lgs. n. 109/2006 dispone, infatti, che il magistrato deve esercitare le proprie funzioni secondo imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e nel rispetto della dignità della persona, la cui violazione, laddove arrechi danno o vantaggio a una parte, configura l’illecito disciplinare previsto dalla lett. a).

Appare evidente che possono concretizzarsi condotte che possono in concreto determinare sia la violazione di legge di cui alla lett. g) che l’ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti previsto dalla lett. a).

In tutte queste ipotesi, la giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato ha sempre escluso il rapporto di specialità ritenendo sussistente invece un concorso formale in quanto le due le fattispecie di illecito disciplinare «non sono tra loro in rapporto di specialità potendo sussistere tanto gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile che non arrecano danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti ma che comunque compromettono il bene giuridico (l’immagine del magistrato) a tutela del quale è diretta la previsione di ogni illecito disciplinare di cui al d.lgs. n. 109 del 2006), quanto simmetricamente, violazioni dei doveri imposti al magistrato che non si traducono in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile ed arrecano, tuttavia, ingiusto danno indebito vantaggio ad una delle parti. Ne consegue che quando l’unica condotta del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme ricorre un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari tutti astrattamente sanzionabili… le fattispecie disciplinari previste dalla lett. a) e g) dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo in esame non sono tra di loro il rapporto di specialità delineando la prima un illecito di evento derivante dalla violazione di doveri primari incombenti sul magistrato, ed invece caratterizzandosi la seconda come un illecito di pura condotta connotato dall’elemento psicologico. Ne consegue che, quando un unico comportamento del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari tutti astrattamente sanzionabili» (Cass., S.U., n. 2610 del 2021).

Proprio perché la fattispecie di cui alla lett. a) si configura come illecito di evento e quella disciplinata dalla lett. g) rappresenta un illecito di condotta, non sempre si pone un problema di concorso formale in quanto, come osservato in dottrina[30], in concreto la condotta del magistrato pur realizzata in violazione di legge non necessariamente determina un ingiusto danno o vantaggio o, viceversa, quest’ultimi potrebbero essere provocati anche senza commettere una grave violazione di legge essendo stata integrata soltanto una delle due fattispecie, mancando l’elemento costitutivo dell’altra.

 Ancora, la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente un concorso formale tra gli illeciti disciplinari “funzionali” di cui agli artt. 2, comma 1, lett. a), g) e q), d.lgs. n. 109 del 2006 e tra questi e l’illecito ex art. 4, lett. d), del citato decreto ricorre un concorso formale, dal momento che nei primi si affianca a una parte comune – rappresentata dalla violazione dei doveri del magistrato – un elemento di specificazione (costituito, rispettivamente, dal danno ingiusto o dall’indebito vantaggio procurato ad una delle parti; dalla gravità della violazione di legge, che dev’essere determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; dalla pluralità di condotte omissive nel compimento degli atti d’ufficio), mentre l’ultimo – come tutti quelli conseguenti a reato – si caratterizza per una maggiore gravità ed integra la compromissione di beni giuridici diversi rispetto agli altri, relativi all’osservanza dei doveri professionali, la cui lesione costituisce fondamento degli illeciti funzionali o extra-funzionali di cui agli artt. 2 e 3 della disciplina legislativa[31].

La fattispecie della grave violazione di legge dovuta a colpa inescusabile si pone invece in rapporto di specialità con le ipotesi disciplinari previste dall’art. 2, comma 1, alle lettere: c) (inosservanza dell’obbligo di astensione); f) (atto abnorme non previsto dalla legge è emanato al di fuori di poteri del magistrato o per finalità diverse da quelle tipiche); l) (provvedimenti privi di motivazione o con motivazione apparente); m) (provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge); cc) (contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo di un provvedimento ); g) (provvedimenti restrittivi emessi fuori dai casi consentiti), in quanto trattasi evidentemente di violazioni relative a condotte che dal punto di vista dell’elemento oggettivo sono riconducibili a specifiche violazioni di legge.

5. Le modifiche introdotte con la riforma di cui all’art. 11 della l. 17 giugno 2022, n. 71

La riforma di cui all’art.11 della l. 71 del 17 giugno 2022 che ha introdotto nuove fattispecie di illecito disciplinare apportando alcune modifiche a quelle già esistenti, ha novellato, tra gli altri, anche la lett. a) dell’art. 2, ampliando la portata derogatoria della norma[32].

Infatti, prima della modifica normativa, la lett. a) – nel dare rilevanza disciplinare unicamente a quelle condotte che, violando i citati doveri, arrecavano un ingiusto danno o un indebito vantaggio a una delle parti – faceva salvo «quanto previsto dalle lettere b) e c)» dello stesso art. 2, ossia, l’omessa comunicazione di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, e la violazione del dovere di astensione come disciplinata dai codici di rito.

Proprio a seguito del proliferare di una molteplicità di casi che portavano alla contestazione congiunta dell’illecito di cui alla lett. a) e alla lett. g), il legislatore della novella ha esteso la portata derogatoria di questa fattispecie anche alle disposizioni previste dalle lett. g) e m) dell’art. 2 e cioè alla grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile (lett. g), nonché all’adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge per negligenza grave e inescusabile, che ledano diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali (lett. m).

Ebbene, benché non sia ravvisabile un rapporto di specialità (come riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza in precedenza richiamata), la novella esclude il concorso formale – anche – tra l’illecito di cui all’art. 2, lett. a) e quello di cui all’art. 2, lett. g), col risultato che la grave violazione di legge, sintomatica della violazione (quanto meno) del dovere di diligenza, non può (più) concorrere con la violazione della lett. a) nonostante l’ingiusto danno o l’indebito vantaggio arrecato a una delle parti.

Si tratta di una soluzione che ha destato qualche perplessità nei primi commentatori, essendosi osservato che l’area del danno o del vantaggio ingiusto resta fuori del perimetro dell’illecito di cui alla lettera g), donde, con ogni probabilità si è inteso privilegiare la componente “colposa” dell’illecito ex lettera g), “invero scarsamente compatibile con la direzione del dolo di cui alla lettera a), facendosi applicazione del criterio di specialità[33].

L’esclusione del concorso formale pone, però, il problema della persistenza delle condanne inflitte relativamente ai fatti pregressi, ma la giurisprudenza disciplinare è nel senso di escludere di ritenere “abolito” l’illecito di cui alla lett. a), dovuto al novellato assorbimento nell’illecito di cui alla lettera g) introdotto dalla nuova disciplina. Al riguardo, infatti, si è affermato che riguardo agli illeciti dei magistrati non sussiste un principio generale sia costituzionale che convenzionale di retroattività della lex mitior di cui all’art. 2 c.p., stante la natura amministrativa della responsabilità disciplinare dei magistrati[34]. Un orientamento criticato dalla dottrina secondo cui può seriamente dubitarsi della natura afflittiva delle sanzioni inflitte dalla Sezione disciplinare, a contenuto punitivo, anche perché la loro esecuzione non si esaurisce con la pronuncia della sentenza di condanna, ma protrae i suoi effetti nel tempo nell’ambito dello stato giuridico ed economico del magistrato, con possibili ricadute negative in tema di progressione in carriera e di concedibilità degli incarichi extra-giudiziari e in materia di riabilitazione che non può essere concessa se non dopo trascorso un congruo periodo di tempo e a certe condizioni)[35].  


[1] P. Fimiani-M. Fresa, Gli illeciti disciplinari dei magistrati, Torino, 2013, p. 49 ss.

[2] È stato evidenziato in dottrina che la giurisprudenza formatasi sul punto, al di là di principi di carattere generale, è caratterizzata da decisioni che tengono conto della specificità del caso concreto impedendo di creare delle generalizzazioni per situazioni interpretative di apparente contrasto nel corso del tempo. A. PATRONO, Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni, in (a cura di) F. Gigliotti, Codice disciplinare dei magistrati, Milano, 2024, p.584.

[3] E’ stato evidenziato, ad esempio, che anche la violazione di altri doveri fondamentali del magistrato, quali quelli di imparzialità e correttezza, del rispetto della dignità della persona nell’esercizio delle funzioni e, infine, quello del riserbo, possono conseguentemente essere ricondotte alla violazione della lett. g) del d.lgs. n. 109/006, nella sussistenza degli altri presupposti previsti dalla fattispecie tipizzata, sebbene rientrino tra le violazioni delle norme previste dall’art. 5 d.lgs. n. l 06/2006 a tutela del riserbo nelle indagini penali. Sul punto vedi diffusamente Fimiani-Fresa, op. cit. p.49.

[4] Cass., S.U., n. 7832 del 15 aprile 2020: il principio era stato affermato in relazione ad una fattispecie di condanna del magistrato in sede disciplinare per la violazione del T.U. sulle spese di giustizia e dell’art.93 c.p.c., avendo l’incolpato, in numerosi procedimenti di protezione internazionale, disposto la revoca dell’ammissione del cittadino straniero vittorioso al patrocinio a spese dello Stato al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, nonché distratto le spese processuali in favore del difensore in difetto della necessaria istanza; la S.C., nel cassare la sentenza disciplinare, ha rilevato che non era stato compiuto l’esame della complessiva attività giurisdizionale svolta dall’incolpato, avuto riguardo, per un verso, al problema oggettivo di compatibilità tra il quadro normativo speciale sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e quello generale codicistico relativo alla regolazione delle spese processuali e, per altro verso, all’esito dei giudizi interessati dalla violazione, conclusi con l’accertamento negativo, coperto da giudicato, della sussistenza di danni patrimoniali. Del resto in senso conforme si riporta anche la sentenza di Cass., S.U., n. 20819 del 2 agosto 2019 secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrato l’illecito disciplinare di cui all’art.2, lett. a) e g), del d.lgs. n.109 del 2006, valutando rilevanti e significative, nel loro complesso, le seguenti omissioni e trascuratezze poste in essere da un pubblico ministero assegnatario di un procedimento per omicidio a carico di ignoti: – l’aver lasciato aperto il procedimento per circa venticinque anni senza la richiesta al giudice competente di alcuna proroga dopo la prima concessa dal Gip; – l’aver provveduto in modo carente alla gestione ed al controllo dei reperti acquisiti; – il non aver dato riscontro per lungo tempo a reiterate istanze della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, nelle quali, si manifestava la necessità di rivisitare la scena del crimine)». Più recentemente ma indicante sempre l’idea di unicità della valutazione Sez. disc., n. 13 del 2024 ha statuito che “In tema di fattispecie prevista dall’art. 2 lett. g), non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile la condotta del Procuratore della Repubblica consistita nella omessa trasmissione tempestiva alla competente DDA di una serie di fascicoli di competenza distrettuale, laddove all’esito dell’attività istruttoria sia emerso che il magistrato ha tenuto un comportamento propositivo e di collaborazione, nonché rispettoso delle disposizioni del codice di rito.” Con ordinanza non impugnata  n. 25 del 2023 sempre la sezione disciplinare del CSM, in termini negativi, ha escluso la rilevanza della fattispecie in esame nel caso «Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del giudice delegato che, trovandosi in una situazione lavorativa di particolare gravosità, non si accorge della condotta distrattiva del curatore fallimentare operata con modalità tali per cui i controlli del giudice non potevano comunque portare alla emersione della situazione».

[5] Russo, La rilevanza disciplinare della grave violazione di legge, in www.judicium.it. L’Autore, con tre argomentazioni, evidenzia le ragioni, del tutto condivisibili, di tale affermazione secondo cui “a) dal punto di vista lessicale – contenutistico, giacché tale legge mira a disciplinare qualunque condotta del magistrato (art. 2, 1°: «Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario……»); per-tanto appare necessario distinguere tra condotte e provvedimenti del magistrato soltanto quando lo esiga la stessa fattispecie sanzionatoria: ad esempio, è inimmaginabile che l’ingiustificata interferenza ex lett. e) sia esercitata mediante provvedimenti propriamente giurisdizionali;

b) dal punto sistematico, perché è impensabile che l’ordinamento disciplinare non sanzioni (per prevenirli) provvedimenti idonei a configurare illecito civile, giacché «’disciplina’ è l’habitus dell’osservanza di un complesso di regole, poste per il conseguimento dei fini d’una certa istituzione» e «potere disciplinare» «è la potestà d’un soggetto d’imporre ad altri l’osservanza di tali regole»;

c) dal punto di vista (se si vuole) ‘politico’ o metagiuridico, giacché è difficile negare che i conditores del 2005-2006 miravano a ‘recuperare’ sul piano disciplinare quanto stimavano di avere ‘perduto’ dal punto di vista risarcitorio con l’apposita legge (accettabili, o non, che fossero tale proposito e tale stima)”.

[6] In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare della censura inflitta a un pubblico ministero, che aveva omesso di revocare l’incarico di consulente conferito ad un medico, col quale intratteneva rapporti amicali, nel frattempo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, sospeso di diritto dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 43 D.P.R. n. 221 del 1950, essendo rilevante e significativa la condotta, valutata nel suo complesso ed anche per le ricadute sulla speditezza dell’indagine, consistita nell’ingiustificata e protratta omissione, pur nella consapevolezza dello stato di detenzione del consulente, e nella concessione della proroga del termine per il deposito della relazione, sebbene già scaduto.

[7] In entrambe le pronunce è affermato il principio di diritto secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006».

[8] L’ipotesi della scarsa rilevanza ricorre qualora la fattispecie disciplinare sia integrata in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi ma tenuto conto delle circostanze del caso concreto del lecito disciplinare non sia appunto configurabile perché il fatto risulti di scarsa rilevanza e quindi non abbia leso in modo rilevante il bene giuridico tutelato.

[9] Cfr. Cass., S.U., n. 8247 del 2017 «Non integra l’illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del presidente di corte di assise il quale ometta di verificare che alla deliberazione della sentenza abbiano concorso due giudici popolari assenti a due udienze dibattimentali, e sostituiti da altrettanti giudici popolari aggregati, allorché – a conclusione del dibattimento – venga disposta rinnovazione mediante lettura, alla quale abbiano prestato acquiescenza i difensori delle parti, di atti disposti dal collegio in composizione diversa da quella che ha deliberato la sentenza, trattandosi di circostanza comunque idonea a garantire l’osservanza del principio della immutabilità del giudice».

[10] Cfr. Cass., S.U., n. 22 del 2021; n. 37 del 2021; ord. n. 50 del 2021; n. 68 del 2021; n. 80 del 2021; ord. n. 88 del 2021; ord. n. 90 del 2021; n. 116 del 2021; ord. n. 123 del 2021.

[11] In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della sezione disciplinare del C.S.M. che, in sede di giudizio rescissorio, aveva assolto un PM incolpato di non avere immediatamente iscritto nel registro, oltre a persone già iscritte, alcuni soggetti nei cui confronti erano state rese, alla polizia giudiziaria, dichiarazioni accusatorie spontanee e nei cui confronti il medesimo PM aveva effettuato, in altri procedimenti penali, approfondimenti investigativi, rilevando, in particolare, che la sezione disciplinare aveva omesso di tenere nel dovuto conto – secondo il “mandato di revisione” ricevuto – le ulteriori dichiarazioni rese al Procuratore Generale in sede di istruttoria disciplinare, trattandosi di rilevanti specificazioni delle dichiarazioni accusatorie, già riferite alla polizia giudiziaria.

[12] Trattasi di un illecito funzionale per cui la grave violazione di legge dovuta ad ignoranza o negligenza inescusabile deve comunque basarsi sull’esercizio della funzione e sull’attività giudiziaria atteso che, come ribadito dalla sentenza di Sez. disc., n. 135 del 2022 «Non integra l’illecito disciplinare della grave violazione di legge per negligenza inescusabile la condotta del PM che, attesa l’incertezza interpretativa sulle disposizioni sanitarie in periodo di COVID 19, ritiene di dover rispettare la quarantena domiciliare e ciò in quanto, trattandosi di un illecito funzionale, la condotta deve riguardare l’attività giudiziaria del magistrato e non può estendersi all’osservanza di qualunque norma dell’ordinamento giuridico.»

[13] CAPUTO, Gli illeciti disciplinari, in Ordinamento giudiziario, leggi, regolamenti e procedimenti, a cura di Albamonte-Filippi, Torino, 2009, 724, che pure ricostruisce la portata della inescusabilità sia su un piano oggettivo che su un piano soggettivo.

[14] Va, tuttavia, ribadito, come già chiarito nel precedente paragrafo che le condizioni soggettive legate al carico di lavoro dell’incolpato o anche alla sua rilevante produttività o a temporanea difficoltà nell’espletamento dell’incarico, sono inconferenti. Cfr. tra le tante Cass., S.U., n. 507 del 2011 secondo cui «Il magistrato ha l’obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini; pertanto, integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile – illecito disciplinare punito dall’art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, – il comportamento del giudice dell’udienza preliminare che abbia scarcerato un indagato con notevole ritardo (nella specie, 51 giorni) rispetto al momento in cui erano decorsi i termini di custodia cautelare, senza che possa assumere rilevanza giustificante che il fatto sia ascrivibile ad una mera dimenticanza di trascrizione della data di scadenza dei termini nello scadenzario personale, o che il giudice sia stato sottoposto, in quello stesso periodo, ad un gravoso carico di lavoro e vi abbia fatto fronte, dimostrando notevole produttività, nonostante la sussistenza di difficoltà familiari e personali».

[15] Sulla necessità di una valutazione complessiva del requisito della inescusabilità si richiamino le già menzionate sentenze di legittimità ex multis, Cass., S.U., n. 20819 del 2 agosto 2019; n. 7832 del 15 aprile 2020; n. 7337 del 16 marzo 2021.

[16] Cass., S.U., n. 17120 del 26 giugno 2019 secondo cui  “In tema di responsabilità disciplinare, grava sul magistrato l’obbligo di vigilare con regolarità sulla persistenza delle condizioni, anche temporali, cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini, sicché l’inosservanza dei termini di durata massima della custodia cautelare, costituisce grave violazione di legge idonea ad integrare gli illeciti disciplinari di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006; tali illeciti non sono scriminati né dalla laboriosità o capacità del magistrato incolpato, né dalle sue gravose condizioni lavorative e neppure dall’eventuale strutturale disorganizzazione dell’ufficio di appartenenza, occorrendo, al riguardo, la presenza di gravissimi impedimenti all’assolvimento del dovere di garantire il diritto costituzionale alla libertà personale del soggetto sottoposto a custodia cautelare, senza che possa assumere rilievo, infine, la circostanza che quest’ultima venga a scadere in periodo feriale, circostanza dalla quale, al contrario, derivano al magistrato oneri di controllo persino maggiori, in funzione dell’esatta osservanza dei termini di scarcerazione.”

[17] Cass., S.U. n. 4887 del 19 febbraio 2019 secondo cui «In relazione all’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, commesso dal magistrato che, con violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ometta di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine di durata della custodia cautelare, non rileva, ai fini dell’applicazione dell’esimente della “scarsa rilevanza del fatto”, che l’imputato si trovasse agli arresti domiciliari, atteso che tale misura costituisce, comunque, una privazione della libertà personale equivalente alla custodia cautelare in carcere ex art. 284, comma 5, c.p.p.; parimenti, sono del tutto ininfluenti sia la mancata richiesta di una riparazione per l’ingiusta detenzione da parte dell’imputato, sia la circostanza, di mero fatto, che l’episodio non abbia avuto alcuna risonanza pubblica attraverso i mezzi di comunicazione di massa».

[18] Cfr. sul punto Cass., S.U., n. 18191 del 29 luglio 2013 secondo cui «L’inosservanza da parte del giudice, su conforme parere del P.M., dei termini di durata della custodia cautelare previsti dalla legge, in quanto lesiva del diritto fondamentale di libertà del soggetto trattenuto in carcere oltre i limiti legali, costituisce, per entrambi, grave violazione di legge, sanzionabile come illecito disciplinare, salva la possibilità di applicare un’esimente connessa a circostanze di fatto o a provvedimenti che giustifichino la mancata liberazione, dovendosi attribuire a gravissima negligenza del magistrato ogni violazione del diritto di libertà non dovuta a cause eccezionali, ovvero già determinate per legge. (In forza di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l’avvenuta scarcerazione di persona colpita da provvedimento di custodia cautelare, sessantadue giorni dopo la data in cui avrebbe dovuto essere eseguita per decorso dei termini di legge, integri l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, escludendo che tanto le circostanze relative alla capacità e laboriosità dimostrate dai magistrati incolpati nelle loro altre attività giudiziarie, quanto il fatto obiettivo dell’omessa trascrizione, nel registro generale, dello stato di detenzione della persona indagata potessero assumere rilievo come cause eccezionali, potenzialmente apprezzabili come esimenti della responsabilità disciplinare, potendo invece solo rilevare, come avvenuto nel caso di specie, sul piano della commisurazione del trattamento sanzionatorio)».

[19] Cass., S.U., n. 8896 del 6 aprile 2017. In applicazione di tale principio, è stata confermata la decisione della sezione disciplinare del C.S.M. che aveva riconosciuto la responsabilità di un Giudice per le indagini preliminari in relazione al protrarsi, per oltre sette mesi, di un’illegittima detenzione carceraria, essendosi escluso che la mera enumerazione del numero dei provvedimenti adottati dal magistrato ed un richiamo generico alle statistiche comparative fossero idonei a provare la sussistenza di una situazione di inesigibilità della condotta contestata.

[20] Cass., S.U., n. 29833 del 18 novembre 2019 secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione, costituente illecito disciplinare a norma dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 109 del 2006, non è esclusa nel caso in cui sia proposta un’istanza di ricusazione che il magistrato ritenga inammissibile (nella specie, sul presupposto che l’istante non fosse legittimato ad intervenire, e quindi ad assumere la qualità di parte, nella procedura esecutiva), quando sussista un obbligo di astensione nei casi di cui all’art. 51 (nella specie, comma 1, n.3) c.p.c., sussistendo altresì l’illecito della grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, a norma dell’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora il magistrato non disponga la sospensione, ma compia atti ulteriori del procedimento».

[21] Cass., S.U. n. 11069 del 3 luglio 2012 secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva in relazione non al risultato dell’attività giurisdizionale, bensì al comportamento deontologicamente deviante posto in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, perciò, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, secondo cui integrava illecito disciplinare la condotta di un giudice dell’esecuzione, che aveva autorizzato la vendita di un immobile senza incanto omettendo di fissare l’udienza ex art. 569 cod. proc. civ., o comunque di sentire le parti, e che, inoltre, in particolare, aveva disposto la vendita, sebbene la pubblicità fosse stata effettuata in difformità da quanto stabilito nell’ordinanza, fissando rilevanti margini di aumento per le eventuali offerte successive ed imponendo il versamento delle stesse nella misura integrale, a differenza di quanto stabilito per la prima, nonché in un termine perentorio)».

[22] Cass., S.U. n. 7337 del 16 marzo 2021, secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la grave violazione di legge rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell’esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e dell’atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto “quantomeno” ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell’ordine giudiziario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del CSM nella parte in cui aveva ritenuto integrato l’illecito disciplinare di cui all’art.2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, in quanto il magistrato incolpato, nel pronunciare 109 sentenze ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., non aveva provveduto al loro deposito nell’immediatezza, bensì in data successiva a quella risultante dai verbali e anche in un lasso temporale di vari mesi, così pregiudicando la possibilità delle parti di proporre impugnazione nel termine decorrente dalla lettura in udienza)».

[23] Recentemente, Sez. disc., n. 77/2024, ha sostenuto che «In tema di illecito disciplinare dei magistrati, la condotta del Presidente del collegio consistita nell’aver dato lettura del dispositivo prima che il difensore dell’imputato rassegnasse le conclusioni, senza nemmeno verificare la regolare costituzione delle parti, rappresenta una grave violazione di legge, in quanto ha violato la più basilare delle garanzie costituzionali processuali dell’imputato, ossia il diritto al contraddittorio, determinata da negligenza inescusabile (art. 2, lett. g), se l’incolpato si trovi nell’impossibilità di giustificare o scusare il comportamento in relazione all’esigibilità della sua condotta».

[24] Cass., S.U., n. 9156 del 12 aprile 2018 secondo cui «Integra l’illecito disciplinare costituito dalla grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta del giudice che, essendo a conoscenza dello stato di detenzione dell’imputato per altra causa, in quanto dichiarato dal difensore, abbia omesso, per colpa inescusabile, di rinviare la trattazione del processo, al fine di disporre la traduzione del detenuto, senza delibare la sussistenza di una causa di legittimo impedimento a comparire, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti in mancanza di un’espressa rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio, e che, dopo aver riqualificato l’imputazione per un fatto diverso, abbia rinviato la causa davanti ad altro giudice impedito a trattare il processo penale, in quanto di prima nomina ex art. 13, comma 2, d.lgs. 160 del 2006, in violazione di previsioni tabellari e del principio di immutabilità del giudice».

[25] Cass., S.U., n. 9557 del 18 aprile 2028 secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, incorre nella grave violazione di legge, determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, nonché di specifiche prescrizioni quali quelle degli artt. 61, 63, 64 c.p.p., ai sensi degli articoli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 109 del 2006, il magistrato del P.M. che, in presenza di astratti indizi di reità a carico della persona informata sui fatti, non ne interrompa immediatamente l’esame, al fine di consentire ad essa l’esercizio delle garanzie difensive previste dalla legge, non avendo rilievo, nella fase iniziale delle indagini, la verifica della precisa connotazione dell’elemento psicologico della persona sottoposta a interrogatorio, trattandosi di elemento che può assumere rilievo nella fase successiva di una puntuale imputazione cautelare o di rinvio a giudizio, dovendosi impedire, in tale prima fase, che la persona informata sui fatti subisca, mediante sollecitazioni investigative e attività invasive della sua sfera privata, intercettazioni, contestazioni, sostanziali perquisizioni con repertazione e sequestro».

[26] Cass., S.U., n. 8987 del 15 aprile 2010 secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, qualora la contestazione si riferisca ad addebiti riconducibili ad attività provvedimentale ed, in particolare, riguardi la motivazione di un provvedimento collegiale, è corretta l’imputazione dell’illecito al solo estensore, in quanto se la decisione è espressione della volontà della maggioranza dei membri del collegio, la stesura della motivazione rientra nei compiti specifici del giudice designato a redigerla e, quando l’estensore sia anche il presidente del collegio, non è previsto nemmeno che la motivazione da lui predisposta sia sottoposta agli altri membri. Qualora poi risultasse, in concreto, provato che la motivazione sia stata sottoposta agli altri componenti del collegio che l’abbiano condivisa, ciò non esclude la responsabilità disciplinare dell’estensore, ma consente eventualmente l’estensione dell’incolpazione agli altri membri, che hanno dimostrato di condividere non solo la decisione ma anche la motivazione. (Principio enunciato con riferimento ad incolpazione disciplinare per grave violazione di legge, ai sensi dell’art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, elevata nei confronti del presidente del collegio del tribunale del riesame per avere, in contrasto con l’art. 627 cod. proc. pen., reiterato la stessa motivazione di una precedente ordinanza, di cui pure era stato estensore, annullata dalla Corte di cassazione per vizio di motivazione)».

[27] Sez. disc., n. 20 del 2024 secondo cui «In tema di illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, la grave violazione di legge (artt. 28 regolamento di esecuzione cod. proc. pen. e 656 segg. cod. proc. pen.) determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per aver omesso di eseguire immediatamente la sentenza emessa nei confronti di un condannato per reati ostativi a misure alternative alla detenzione comporta la responsabilità dell’incolpato ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. g).” Sez. disc., ord. n. 25 del 2023 che esclude la rilevanza disciplinare laddove vi sa un omesso controllo degli ausiliari non altrimenti effettuabile peraltro; la massima, infatti, recita “Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, la condotta del giudice delegato che, trovandosi in una situazione lavorativa di particolare gravosità̀, non si accorge della condotta distrattiva del curatore fallimentare operata con modalità tali per cui i controlli del giudice non potevano comunque portare alla emersione della situazione».

[28] Per approfondimenti si rinvia a Fimiani–Fresa, op. cit., p. 54 e la giurisprudenza ivi richiamata e, segnatamente, Cass., S.U., 23 dicembre 2009, n. 27292 in fattispecie riguardante interferenze nell’attività giudiziaria; Sez. disc., n. 51 del 12 marzo 2010, in fattispecie riguardante un magistrato collocato fuori ruolo presso il Ministero della giustizia, poi assolto in quanto la violazione di legge non fu ritenuta grave. Nello stesso senso, Sez. disc., ord. n. 121 del 17 luglio 2009, in ipotesi di omessa attività di vigilanza in ordine ad un provvedimento di consegna di persona in esecuzione di un mandato di arresto europeo, quando la consegna avvenga senza titolo idoneo (omissione, peraltro, che nella specie non ha configurato illecito disciplinare).

[29] Cass., S.U. n. 11868 del 18 giugno 2020, secondo cui «In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell’ipotesi di incolpazione avente ad oggetto una condotta consistente nella grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, ex art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, e risoltasi nell’inosservanza della disciplina codicistica in tema di limiti temporali della custodia cautelare in carcere, o di altre misure limitative della libertà personale, è necessario, ai fini della riconduzione di tale condotta nell’ambito dell’attività interpretativa non sindacabile in sede disciplinare (con conseguente esclusione dell’illecito), accertare se le ragioni di essa siano verificabili attraverso uno o più provvedimenti motivati, giustificativi del diverso computo dei termini o del superamento del limite massimo stabilito nell’art. 304, comma 6, c.p.p., anche mediante l’adesione ad una scelta ermeneutica riconducibile ad un orientamento minoritario, purché reso evidente da un percorso argomentativo valutabile ed impugnabile così come previsto dalla legge.»

[30] PATRONO, Illeciti disciplinari nell’esercizio delle funzioni, in Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano, 2024, p.578.

[31] Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva riscontrato un concorso formale tra gli illeciti sopra elencati – contestati ad un pubblico ministero in relazione all’inerzia nella gestione di diversi procedimenti penali -, escludendo che potesse configurarsi una violazione del principio “ne bis in idem”, dal momento che non si poneva un problema di nuovo esercizio dell’azione disciplinare per il medesimo fatto, bensì di verifica della sussistenza di un’unità o pluralità di illeciti, alla stregua dei criteri relativi al rapporto strutturale tra norme. (cfr. Cass., S.U., n. 31016 del 2024).

[32] Per un primo commento alla novella, v. S. Perelli, L’impatto della riforma Cartabia sul procedimento disciplinare, in Questione giustizia, 2/3-2022.

[33] A. Cisterna, Nel mirino condotte non in linea con gli obiettivi fissati dai vertici-Gli illeciti disciplinari organizzativi, in Guida dir., 2022, fasc. 27, 79 ss.

[34] Da ultimo, Cass., S.U., n. 24309 del 4 luglio 2023.

[35] M. Maddalena, Sub art. 2, comma 1, lett. a), in AA.VV., Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), p. 460 e ss.  

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