Sommario: 1. Inquadramento generale dei tipi di illecito: la divulgazione illecita di atti del procedimento e la violazione dei doveri di correttezza – 2. Alcune questioni esaminate dalla giurisprudenza.

1. Inquadramento generale dei tipi di illecito: la divulgazione illecita di atti del procedimento e la violazione del dovere di riservatezza

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni “la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui”.

Si tratta di un illecito disciplinare al quale sono riconducibili fattispecie diverse[1] che si caratterizzano per essere tipizzazioni specifiche della violazione dei doveri posti in via generale dalla previsione di cui all’art. 1 e, in particolare, del dovere di riserbo quale valore essenziale della funzione giudiziaria e corollario deontologico dei principi costituzionali di imparzialità e di indipendenza[2].

L’agire del magistrato in conformità al dovere di riservatezza è precondizione necessaria al corretto esercizio delle funzioni giudiziarie, soprattutto nell’attuale contesto sociale in cui le moderne modalità di comunicazione spesso portano con sé una divulgazione di notizie e informazioni senza le opportune limitazioni e i necessari controlli, con conseguenze che possono incidere negativamente sulla sfera giuridica delle persone coinvolte. Analogamente ai principi di indipendenza, imparzialità e correttezza, il dovere di riservatezza assurge, pertanto, a paradigma di comportamento della condotta del magistrato nell’interesse superiore del cittadino[3], che, nella specie, si rinviene non solo nella necessità di garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria, ma anche nella tutela peculiare degli altrui diritti che possono essere eventualmente compromessi dall’astratta idoneità lesiva delle condotte tipizzate dalla norma in esame e qualificate come illeciti di pericolo[4].

La peculiarità delle fattispecie di violazione del dovere di riserbo di cui alla norma in esame è nella condotta di divulgazione di atti o di notizie relativi a procedimenti che devono restare segreti o che comunque non possono essere pubblicizzati per ragioni di riservatezza: si tratta di una condotta in base alla quale il magistrato non si espone personalmente alla pubblica opinione attraverso l’espressione del suo pensiero, ma mette a disposizione atti o notizie di procedimenti che non possono essere ostesi[5].

Premesso che le forme di manifestazione del pensiero possono essere le più varie, con riguardo al magistrato si distingue il dovere di riserbo cosiddetto giudiziario, che è quello direttamente collegato all’esercizio dell’attività giurisdizionale, dal dovere di riserbo che si potrebbe definire extragiudiziario e che ha ad oggetto dichiarazioni personali di contenuto generale quali possono essere le esternazioni di idee e opinioni politiche[6]. Ad ogni modo, il diritto di libera manifestazione del pensiero da parte del magistrato è soggetto a più incisive limitazioni a tutela del buon andamento e della credibilità della funzione giudiziaria e va, pertanto, bilanciato con altri principi costituzionali relativi all’esercizio della giurisdizione e in particolare con i doveri di imparzialità e indipendenza della stessa[7].

Operata questa brevissima premessa, si deve rilevare che la previsione normativa in esame individua quali illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle funzioni, da un lato, la divulgazione, intenzionale o per negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, dall’altro, la violazione del dovere di riservatezza su affari in corso di trattazione o già definiti quando essa sia idonea a ledere indebitamente altrui diritti.

Nel caso della prima fattispecie, costituita dalla divulgazione di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, la relativa condotta materiale è costituita dalla violazione del dovere specifico di riservatezza del magistrato che deriva dall’obbligo di non rivelazione del segreto d’ufficio o di notizie riservate[8].

Con particolare riguardo all’addebito relativo alla divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto, l’illecito non potrà quindi ritenersi integrato dalla diffusione di notizie relative agli stessi, presupponendo la fattispecie che vi sia stata la violazione di una specifica norma penale (ad es. dell’art. 329 c.p.p.)[9].

La condotta illecita può essere sia intenzionale che derivare da negligenza.

In questa seconda ipotesi, il comportamento del magistrato che abbia comunicato o segnalato a qualcuno atti del procedimento segreti o comunque riservati non è sorretto dalla volontà di divulgazione degli stessi e, tuttavia, essi diventano pubblici per dolo o colpa dei destinatari della comunicazione riservata. Il comportamento, invece, intenzionale del magistrato può essere determinato da una molteplicità di motivazioni quali, a titolo meramente esemplificativo, l’intento di perseguire finalità in qualche modo politiche, il desiderio di pubblicità personale, il ritenere la divulgazione di atti del procedimento segreti o riservati utile al raggiungimento di un dato scopo processuale come può accadere in caso di diffusione (illecita) di atti per motivi di indagine. Al riguardo è stato osservato che spesso la condotta divulgativa, ancor di più provenendo da una cosiddetta fonte qualificata e attendibile, munita di peculiare autorevolezza, potrebbe fin tradursi in un’indebita anticipazione di giudizio che assume rilievo disciplinare nella misura in cui può ingenerare il dubbio che il convincimento del magistrato sia predeterminato e si sia formato fuori dal processo quale sua sede naturale, con la conseguente possibile delegittimazione del provvedimento giudiziale[10]. A ciò si aggiunga che, quando le indebite anticipazioni di giudizio si sostanziano in anticipazioni di condanna, esse non solo hanno una valenza di fatto afflittiva incidendo pesantemente sull’immagine dell’interessato, ma neppure sono sorrette dal principio di legalità e si collocano al di fuori di ogni garanzia costituzionale[11].

A prescindere dalla intenzionalità della condotta o dalla negligenza del magistrato che la commette, essa si realizza sempre con la mera divulgazione degli atti giudiziari in violazione del dovere di riservatezza, con la conseguenza che non sono ammessi motivi giustificativi del comportamento tenuto dal magistrato, quali, ad esempio, la circostanza che la notizia fosse già stata resa nota. Questa interpretazione muove dal rilievo testuale per cui nella fattispecie in esame, a differenza che in quella tipizzata nella seconda parte della stessa disposizione in commento, il legislatore non fa riferimento al carattere indebito della condotta. D’altra parte, è stato anche osservato come la segretazione di atti abbia anche finalità di tutela di garanzie costituzionali, tanto che dovrebbe rappresentare ex se un limite non superabile rispetto al quale non dovrebbe potersi contrapporre alcun diverso interesse alla corretta informazione (e formazione) della pubblica opinione[12].

Va poi segnalata la questione se l’illecito disciplinare di cui alla prima parte della lett. u) si configuri o meno anche nel caso di divulgazione di atti segreti o riservati in modo indiretto, ossia mediante la loro rivelazione in atti giudiziari non coperti da segreto o per i quali non vi sia alcun divieto di pubblicazione. Al riguardo, un orientamento dottrinale è per la configurabilità dell’illecito anche in questi casi, ma limitatamente alle sole ipotesi in cui l’atto segreto o riservato sia stata riportato senza una effettiva necessità ai fini della motivazione del provvedimento direttamente divulgato[13]. Altri, invece, ritengono che la condotta appena descritta debba collocarsi piuttosto nell’ambito di applicazione degli illeciti disciplinari che si realizzano in violazione del dovere di correttezza[14].

Passando all’esame della seconda fattispecie, si ribadisce che essa si concretizza nella divulgazione, in violazione del dovere di riservatezza, non di atti del procedimento, ma di notizie relative ad affari in corso di trattazione o definiti, quando sia idonea a ledere indebitamente diritti altrui. Si tratta, come già anticipato, di un illecito di pericolo in cui il bene giuridico da tutelare, ossia gli altrui diritti, non deve necessariamente essere leso ma è sufficiente che sia posto a rischio di lesione[15]. Sul presupposto che per diritti altrui si devono intendere posizioni soggettive garantite dall’ordinamento che fanno capo ad un determinato soggetto, si esclude che integri l’illecito in esame il comportamento tenuto dal magistrato quando sia idoneo a ledere l’interesse alla credibilità della giurisdizione e della funzione giudiziaria, oltre che quando possa pregiudicare l’andamento di altre indagini o altri procedimenti in corso[16].

Quanto all’elemento soggettivo della condotta illecita, sul presupposto che il concetto di idoneità sia stato utilizzato dal legislatore in relazione alla sola condotta materiale della divulgazione di notizie e non già anche allo specifico intento dell’agente di ledere i diritti altrui, si ritiene che il pericolo di lesione del bene tutelato non debba necessariamente essere intenzionale, ma possa anche derivare da un comportamento meramente colposo del magistrato del tipo di grave negligenza o impudenza nella divulgazione di notizie su affari in corso di trattazione o definiti[17].

2. Alcune questioni esaminate dalla giurisprudenza

Con riferimento alle fattispecie di illecito disciplinare in esame, la giurisprudenza ha avuto modo di intervenire fornendo alcuni orientamenti interpretativi.

Quanto all’elemento della divulgazione, che si concretizza nel rendere noto un atto giudiziario riservato sia ad una pluralità di persone sia ad una sola persona che a sua volta possa ulteriormente attuare la condotta divulgativa[18], la recente giurisprudenza ha ritenuto che non integri l’illecito di cui alla prima parte dell’art 2, comma 1, lett. u), la condotta del magistrato che divulghi non già specifici atti del procedimento, ma notizie relative agli stessi[19].

La Sezione disciplinare ha inoltre specificato che integra l’illecito disciplinare funzionale della divulgazione, intenzionale o negligente, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione la condotta del presidente del collegio giudicante che, leggendo in udienza il dispositivo e in violazione del segreto della camera di consiglio, specifichi che la decisione è stata assunta a maggioranza, ritenendo altresì che in questa ipotesi la condotta è disciplinarmente rilevante a prescindere dall’idoneità a ledere il diritto altrui al riserbo[20].

In diversa occasione, è stata pronunciata l’assoluzione dall’incolpazione contestata per esclusione dell’addebito per la mancata prova della condotta di divulgazione da parte del magistrato relatore di atti coperti da segreto e relative ad un procedimento in corso di trattazione[21].

In altre ipotesi, invece, non si è pervenuti all’accertamento della responsabilità del magistrato incolpato per non essersi potuto specificare in cosa sia consistita la condotta tenuta. Con particolare riferimento al profilo di negligenza del comportamento divulgativo posto in essere, è stata dichiarata l’insussistenza dell’addebito per indeterminatezza della contestazione sul rilievo per cui l’incolpazione facesse riferimento ad un profilo di negligenza della condotta senza tuttavia che fosse indicato in cosa essa sarebbe concretamente consistita[22].

In ordine alla questione in precedenza esposta sul se l’illecito disciplinare in esame si configuri o meno anche nel caso di divulgazione di atti segreti o riservati in modo indiretto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la riproduzione in provvedimenti giudiziari di atti di indagine coperti da segreto compiuti in un altro procedimento penale non integri l’illecito disciplinare in esame “mancando, in tale ipotesi, la diffusione delle relative notizie in un ambito esterno alla cerchia dei soggetti autorizzati o tenuti alla conoscenza, per dovere d’ufficio, dei predetti provvedimenti[23]. La giurisprudenza disciplinare ha anche sul punto precisato che non integra l’illecito disciplinare funzionale in commento “la condotta del magistrato del pubblico ministero, il quale utilizzi, ai fini di una contestazione integrativa ed in presenza dei presupposti di essa, gli atti coperti da segreto investigativo relativi ad altro procedimento[24].

Sulla idoneità lesiva degli altrui diritti della condotta descritta dalla fattispecie disciplinare in commento, è stato precisato che integra l’illecito il comportamento del magistrato segretario che, “esercitando in maniera incauta e negligente le sue funzioni, procura ai Consiglieri del CSM “autosospesi” l’indebito vantaggio di visionare atti, rispetto ai quali avrebbero dovuto attendere la decisione dell’organo competente a valutare l’istanza di accesso, non rientrando tra le prerogative del magistrato segretario quella di assumere iniziative decisorie ma solo quella di attuare le direttive del Comitato di presidenza e del Segretario generale[25]. Al riguardo la sezione disciplinare ha specificato che l’impedimento alla visione ai singoli Consiglieri autosospesi del materiale divulgato non deriva dalla condizione oggettiva degli atti, nella specie infatti accessibili ai Consiglieri e, dunque, non oggettivamente segreti, ma dalla speciale condizione soggettiva dei Consiglieri in questione in quanto autosospesi.

In altra occasione in cui la condotta del magistrato si era concretizzata nella partecipazione ad un film-documentario ricostruttivo in forma scenica dell’ipotesi accusatoria posta al vaglio dell’autorità giudicante di un caso di omicidio, a fronte di una prospettazione accusatoria in sede disciplinare tale per cui la condotta del magistrato era stata fatta rientrare nell’ambito applicativo della norma in commento per aver ingenerato dubbi sulla indipendenza ed imparzialità del magistrato e così danneggiando (o comunque essendo idonea a danneggiare) la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, è stata ritenuta l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito disciplinare contestata. Il Collegio ha infatti rilevato che l’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. u) contempla una violazione del dovere di riservatezza idonea a ledere indebitamente diritti altrui, con la conseguenza di venire in rilievo un interesse al riserbo connesso all’oggetto della indebita divulgazione ed ha specificato come “da questo punto di vista, non si comprende, allora, come sia possibile ipotizzare che la partecipazione (…) al film-documentario (…) possa essersi rivelata concretamente, o anche solo astrattamente, idonea a compromettere un interesse (quello alla credibilità della funzione giudiziaria) – che è sì rilevante in termini generali, ma non ha specifica attinenza al tipo di violazione – non direttamente collegato al dovere di riserbo del magistrato[26].

In relazione alla diffusione di dati sensibili e in contrasto con la previsione di cui all’art. 5 D. Lgs. n. 51 del 2018, è stato ritenuto che integri l’illecito disciplinare funzionale oggetto di esame la condotta del magistrato che diffonde senza giustificato motivo dati sensibili contenuti nei fascicoli processuali di procedimenti già definiti mediante la consegna di una copia indebita dei detti fascicoli, con la specificazione che la condotta posta in essere consente, infatti, ad un terzo estraneo ai procedimenti di acquisire informazioni sulle persone coinvolte nei processi e pone in essere una divulgazione di dati giudiziari sensibili a soggetti non legittimati[27].

Ancora, mentre è stato ritenuto che l’illecito sia integrato anche dalla condotta del magistrato che renda nota una richiesta di archiviazione ad una persona estranea al procedimento[28], si è stabilito che non configuri l’illecito in esame “la condotta del magistrato che comunichi ad un indagato, tramite un comune amico, l’avvenuta emissione di un provvedimento di revoca della misura cautelare già depositato ed in concomitanza con la conoscenza di esso da parte dei difensori, poiché in tal caso si tratta di un atto non più coperto da segreto o di cui sia vietata la divulgazione, né è ipotizzabile la lesione di diritti altrui[29].


[1] Quanto alle fattispecie tipizzate dalla norma in esame: se ne individuano due in Fantacchiotti-Fresa-Tenore-Vitello, La responsabilità disciplinare nelle carriere magistratuali, Milano, 2010, pagg. 239 e ss.; fa riferimento, invece, a quattro fattispecie A. Caputo, Gli illeciti disciplinari, in Ordinamento giudiziario, leggi, regolamenti e procedimenti, Albamonte-Filippi (a cura di), Torino, 2009, 749 ss., che distingue la prima fattispecie principale a seconda della intenzionalità della condotta o della negligenza e l’altra fattispecie principale a seconda che la violazione dell’obbligo di riservatezza riguardi un affare in corso di trattazione o un affare definito.

[2] Così D. Cavallini, Gli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari prima e dopo la riforma del 2006, Padova, 2011, 239 ss.

[3] In questo senso ex multis v. L. Longhi, in Sub Art. 2, comma 1, lettera u), in Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano, 2024, 744 ss. che, più in generale, rileva come proprio in funzione del superiore interesse del cittadino sia stato costruito l’attuale sistema disciplinare “a differenza del regime previgente, tutto imperniato sulla difesa del valore del prestigio dell’ordine giudiziario” e specifica come l’“impianto del sistema di responsabilità disciplinare attualmente in vigore reclama un’attenzione prioritaria rivolta al cittadino, vero centro di gravità della giurisdizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 101 Cost.”.

[4] In giurisprudenza, al riguardo, v. Cass., S.U., n. 17187 del 2018 la cui massima recita: “in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, di cui all’art. 2, comma 1 lett. u) del d.lgs. n.109 del 2006, deve considerarsi illecito di pericolo poiché non esige l’accertamento di un danno a terzi, ma l’idoneità astratta della violazione a ledere indebitamente i diritti altrui. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della sezione disciplinare del CSM che aveva condannato un magistrato del P.M. per avere comunicato all’indagata, prima che fosse depositata, la richiesta di archiviazione contenente i nominativi di persone destinatarie dell’avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., ritenendo irrilevante, ai fini dell’esclusione dell’illecito, che queste ultime potessero aver già ricevuto l’avviso in oggetto)”.

[5] Sul punto M. Fresa, La giustizia disciplinare, Napoli, 2021, 377, rileva come le fattispecie previste dall’art. 2, comma 1, lett. u), in esame si concretano nelle cosiddette “fughe di notizie” especifica che la fattispecie può assumere esclusiva rilevanza disciplinare se la fuga di notizie non sia conseguenza di un reato, perché in questo caso concorrerebbero le diverse fattispecie disciplinari codificate all’art. 4 d.lgs. n. 109 del 2006.

[6] Cfr. D. Cavallini, op. cit., 241.

[7] In questi termini, vigente la precedente normativa disciplinare di cui al R.D. Lgs. n. 511 del 1946 e in particolare sull’art. 18 in relazione all’art. 21 Cost., v. Corte cost. n. 100 del 1981. Più in dettaglio, la Consulta ha affermato che “i magistrati godono degli stessi diritti di libertà garantiti ad ogni altro cittadino e quindi anche della libertà di manifestazione del pensiero (che ammette limiti posti dalla legge e fondati su precetti costituzionali), ma i valori costituzionali dell’imparzialità e dell’indipendenza dei magistrati vanno tutelati anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento; pertanto, la libertà di manifestazione del pensiero deve essere bilanciata con l’esigenza di tutelare, in funzione dell’imparzialità e dell’indipendenza, la considerazione di cui il magistrato deve godere presso la pubblica opinione, in modo da assicurare il prestigio dell’intero ordine, vale a dire la fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, risultando vietato soltanto l’esercizio anomalo di quella libertà e cioè l’abuso, che si verifica ove siano lesi gli altri valori sopra menzionati. (Non fondatezza – in riferimento all’art. 21, primo comma, Cost. – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511)”.

[8] V. M. Fresa, op. cit., 377-378 ss., il quale osserva come condotte di questo tipo sono state tenute anche nell’ambito del previgente sistema disciplinare come ad esempio nelle ipotesi in cui il magistrato estensore di una pronuncia riveli ai media il contenuto, anche solo parziale, delle relative motivazioni prima del formale deposito dell’atto o degli adempimenti di cancelleria volti alla pubblicazione dello stesso: in questo senso, si veda a titolo esemplificativo CSM, sez. disc., n. 21 del 2005 per cui “integra un illecito disciplinare, per violazione dei doveri di diligenza, di correttezza, di riservatezza e di imparzialità, la condotta del Giudice che, prima del deposito della sentenza penale di cui era estensore e, in particolare, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente del collegio e dell’incolpato, ma prima degli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 548 c.p.p., ne abbia rivelato intere parti a un giornalista”.

[9] Ex multis, Sez. disc., n. 15 del 2023.

[10] Sul punto, v. D. Cavallini, op. cit., 257 ss.

[11] In questo senso, v. L. Longhi, Sub art. 2, comma 1, lett. u), in AA.VV. Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti (a cura di), 744.

[12] Così D. Cavallini, op. cit., 249.

[13] In questo senso Fantacchiotti-Fresa-Tenore-Vitello, op. cit., 242 ss.

[14] Così M. Fresa, op. cit., 379.

[15] In giurisprudenza v. Cass., S.U., n. 22373 del 2020 ove si legge in massima che “in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, l’illecito di cui alla seconda previsione dell’art. 2, comma 1, lett. u), del d.lgs. n. 109 del 2006 – configurabile, a differenza di quello descritto nella prima, in relazione, non ad atti del procedimento coperti da segreto, ma ad “affari” in corso di trattazione o già definiti, non più coperti da segreto – richiede la compresenza di due elementi costitutivi, consistenti nella violazione della riservatezza sui suddetti “affari” e nell’idoneità di tale violazione a ledere indebitamente diritti altrui”. Sulla configurabilità della fattispecie come illecito di pericolo, v. Cass., S.U., n. 17187 del 2018.

[16] Così si è escluso l’addebito nel caso del magistrato, il quale partecipi a un film-documentario che ricostruisce in forma scenica l’ipotesi accusatoria posta al vaglio dell’autorità giudicante di un caso di omicidio. Tale condotta non viola il dovere di riserbo del magistrato trattandosi di fatti pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale (Sez. disc., n. 138 del 2019).

[17] Sul punto, più in dettaglio, cfr. M. Fresa, op. cit., 382.

[18] Al riguardo si segnala in particolare Sez. disc., n. 117 del 2009 secondo cui, inoltre, “configura illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni, sia per divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti da segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, sia per violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, la condotta del magistrato che autorizzi un laureato in giurisprudenza, iscritto nell’albo dei praticanti avvocati, a prestare, anche gratuitamente, attività di collaborazione e di supporto presso gli uffici di una Procura della Repubblica, pure prendendo visione di atti segretati o riservati, giacché, da un lato, l’attività di divulgazione consiste nel rendere noto un fatto o una notizia, anche ad una sola persona, che a sua volta possa operare nello stesso senso, e, dall’altro, l’acquisizione di dati o notizie processuali, segrete o riservate in quanto contenute in fascicoli del pubblico ministero procedente in sede di indagini preliminari, è senz’altro potenzialmente idonea a ledere i diritti degli indagati, con pericolo non astratto ma concreto di pregiudizio per gli stessi”.

[19] Sez. disc., n. 15 del 2023.

[20] Sez. disc., n. 109 del 2022.

[21] Sez. disc., n. 10 del 2014.

[22] Sez. disc., n. 3 del 2008.

[23] In questo senso: Cass., S.U., n. 20159 del 2010.

[24] Sez. disc., n. 56 del 2013.

[25] Sez. disc., n. 76 del 2022.

[26] Sez. disc., n. 138 del 2019 così massimata: “non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni della divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui, il comportamento di un Sostituto procuratore il quale partecipi a un film-documentario che ricostruisce in forma scenica l’ipotesi accusatoria posta al vaglio dell’autorità giudicante di un caso di omicidio. Tale condotta non viola il dovere di riserbo del magistrato trattandosi di fatti pubblicamente noti e ampiamente discussi, anche al di fuori della sede processuale”.

[27] Sez. disc., n. 128 del 2019.

[28] Sez. disc., n. 114 del 2017: in questo caso si è rilevato anche che la circostanza per cui la commissione dell’illecito disciplinare funzionale da parte del magistrato rappresenti un episodio isolato nel corso della sua carriera consente di applicare la sanzione minima della censura.

[29] CSM, Sez. disc., n. 15 del 2010.

Scarica il pdf

Condividi