Signor Presidente, signor Procuratore generale, signora rappresentante del Ministro della giustizia, signor Presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, rappresentanti della dirigenza e del personale amministrativo, autorità, colleghi, esponenti della società civile presenti,

è iniziato da pochi giorni l’ultimo anno della consiliatura in carica e, a legislazione vigente, questa è anche l’ultima volta che ho l’onore di rappresentare il Consiglio superiore della magistratura nella solenne cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, da sempre propizia occasione per fare il punto sul lavoro svolto e tracciare le linee di intervento per il futuro.

Oggi però questa cerimonia si colloca in un momento storico che credo tutti noi non possiamo non definire cruciale: mancano infatti poco meno di due mesi al voto referendario sulla riforma proposta dal Governo che – come noto – interviene in maniera radicale su tre pilastri dell’attuale assetto costituzionale della magistratura: unitarietà delle carriere dei magistrati, unicità del Consiglio superiore della magistratura quale organo di governo autonomo e attribuzione della funzione disciplinare a una sezione istituita presso il Consiglio stesso.

Il testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», viene comunemente indicato come di “riforma della giustizia” ma, a ben vedere, si dovrebbe più correttamente parlare di riforma della magistratura, del Consiglio superiore e del modello di ordinamento giudiziario creatosi intorno e grazie al Consiglio superiore.

In questo momento di incertezza ordinamentale è davvero difficile pensare al futuro.

Guardo dunque innanzi tutto indietro
e mi chiedo se, nell’anno appena trascorso ma a maggior ragione nei tre anni di questa consiliatura, noi consiglieri abbiamo adempiuto al mandato ricevuto dagli elettori – magistrati per noi membri togati, deputati e senatori per i membri laici – di svolgere le tante e complesse incombenze di competenza consiliare. Già, perché io come tutti gli altri consiglieri togati in carica siamo stati eletti dai colleghi, ai quali abbiamo proposto le nostre candidature sulla scorta delle nostre storie professionali ed esplicitato, a monte, i nostri eventuali collegamenti con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi elettorali: trasparente rappresentazione delle nostre opzioni valoriali e culturali. È su questa legittimazione elettorale che si fonda la nostra responsabilità individuale e collettiva all’interno dell’organo di governo autonomo, con una doverosa prospettiva di accountability che è garanzia di verificabilità dell’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi politici e di buona amministrazione indicati in campagna elettorale.
Il Consiglio superiore non svolge solo una funzione amministrativa (nel gestire nomine, trasferimenti e progressione in carriera dei magistrati) ma ha anche e soprattutto una funzione di politica giudiziaria, che si esprime, tra l’altro, nelle delicate funzioni attribuitegli dall’art. 10, comma 2, della legge istitutiva (n. 195 del 24 marzo 1958), a norma del quale il Consiglio “Può fare proposte al Ministro per la grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l’ordinamento giudiziario, l’amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie”. E la funzione politica è ontologicamente connessa con la legittimazione elettorale e incompatibile con il meccanismo del sorteggio.

Ebbene, nel tracciare un sintetico bilancio non posso nascondere – pur nella consapevolezza della perfettibilità di ogni scelta e della strada ancora da percorrere – la soddisfazione non solo per aver tempestivamente adempiuto a tutte le incombenze assegnateci dalla cd. riforma Cartabia ma anche per aver sensibilmente ridotto le pendenze complessive (di circa il 48%) e i tempi di definizione dei procedimenti in tutti i settori di competenza consiliare.

Non posso inoltre qui elencare – per ragioni di tempo – tutti gli interventi di riforma della normativa interna adottata in questi 3 anni: penso solo, tra le altre, alle nuove circolari sulle valutazioni di professionalità, sul regime delle incompatibilità, sui carichi esigibili, sulle tabelle e sui progetti organizzativi delle procure, sul conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi e sulla magistratura
onoraria. Decine di interventi strutturali finalizzati al migliore funzionamento delle attività amministrative di competenza consiliare.

È dunque su questo Consiglio – o meglio: su questo modello di Consiglio – che la riforma incide in maniera radicale, sdoppiandolo in due organi separati (uno per i giudici e uno per i PM) composti da membri togati sorteggiati e da membri laici scelti dal Parlamento e privandolo della funzione disciplinare,
attribuita a un’Alta Corte, ossia a un nuovo organo giurisdizionale composto da magistrati di legittimità estratti a sorte e da membri laici scelti dal Parlamento.

Già lo scorso anno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2025, noi consiglieri avemmo modo di riferire delle molte criticità evidenziate nel parere sulla riforma reso d’iniziativa (perché non richiesto dal Ministro) ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 195 del 1958 e approvato nella seduta
plenaria dell’8 gennaio 2025, con il solo voto contrario dei membri laici eletti su indicazione della maggioranza di Governo.

Criticità tuttavia mai risolte, non avendo il Governo apportato alcuna modifica al testo proposto né consentito alcun intervento correttivo. Sono lontani gli anni della “centralità del Parlamento”: il ruolo del Parlamento è già fortemente ridimensionato, la riforma costituzionale è stata blindata e approvata nella
doppia lettura senza alcuna discussione in sede parlamentare1: intervenire in Parlamento avrebbe significato – cito quasi testualmente le parole del Ministro della giustizia – allungare troppo i tempi di approvazione della riforma. Nessuno dei 1300 emendamenti è stato accolto dal Governo, neppure quello volto a sanare un macroscopico errore: la sicura incompatibilità con il principio secondo cui tutte le sentenze sono ricorribili per Cassazione di una previsione che non contempla tale ricorso per le decisioni di secondo grado dell’Alta Corte disciplinare, pur pacificamente aventi natura giurisdizionale. La volontà – tutta esclusivamente politica – di concludere l’iter di riforma costituzionale prima della fine dell’attuale legislatura ha prevalso su ogni altra esigenza, anche su quella – centrale in ogni ordinamento democratico – di approfondimento e confronto nella sede parlamentare.

Non parlerò qui della separazione delle carriere, se non per ricordare due cose:

– che, oltre a non essere necessitata in relazione alla modifica dell’art. 111 Cost., non si giustifica nemmeno sul piano concreto in relazione pochissimi passaggi da una funzione all’altra registratisi dal 2006, ossia da quando il legislatore ha previsto la possibilità di un solo passaggio in carriera e previo cambio di distretto di Corte di appello;

– che la stessa Corte Costituzionale ha posto in luce che le parti del processo penale non sono omogenee fra loro e in particolare che la parte pubblica, rappresentata dal PM, è strutturalmente diversa dalla parte privata, perché il magistrato requirente ha dei doveri istituzionali che lo differenziano dalla seconda, essendo tenuto ricercare anche gli elementi a favore dell’imputato e, da ultimo, anche a valutare la probabilità di esito positivo dell’ipotetico processo ai fini dell’esercizio dell’azione penale, in una prospettiva di valutazione tipica dell’organo giudicante che rende davvero incomprensibile la scelta di separare a livello ordinamentale tale figura dal giudice, perché l’appartenenza all’ordine giudiziario e a un’unica carriera favorisce quella cultura della giurisdizione che alimenta l’esercizio concreto dei doveri che fanno capo al pubblico ministero.

Non mi soffermerò neppure sulla funzione disciplinare, sottratta al CSM perché – ripetono i sostenitori della riforma – non funziona ed è in mano alle correnti. A tale ultimo riguardo:

– mi limito a riportare l’a􀆯ermazione del Vicepresidente Fabio Pinelli (eletto in quota maggioranza di governo): «La Sezione disciplinare opera con serietà, competenza e rigore nell’analisi degli atti, senza alcuna influenza riconducibile alle appartenenze associative»2;

– aggiungo poi che, prima ancora di guardare al numero di condanne comminate dalla sezione disciplinare del CSM (per altro significativo, specie se confrontato con quello degli altri ordinamenti europei comparabili), è importante ricordare il numero delle iniziative disciplinari autonome del Ministro della giustizia rispetto a quelle del Procuratore generale della Cassazione: 17 tra febbraio e settembre 2023 (rispetto alle 39 del PG), 24 tra ottobre 2023 e settembre 2024 (rispetto alle 51 del PG), 25 tra ottobre 2024 e settembre 2025 (rispetto alle 42 del PG). In sostanza lo stesso Ministro della giustizia, in questi tre anni, a fronte di centinaia e centinaia di esposti e denunce a carico di magistrati che giungono annualmente ai titolari dell’azione disciplinare, si è determinato a promuovere l’azione disciplinare in poche decine di casi all’anno.

Desidero piuttosto soffermarmi – nel residuo tempo a mia disposizione – sulla chiusura al confronto con il CSM e con il Parlamento.

Da consigliere superiore posso testimoniare che non è sempre stato così, neppure in questi stessi tempi recenti, in cui sono state invece costanti e proficue le interlocuzioni intercorse con il Ministero della giustizia su temi centrali per l’amministrazione della giustizia (penso, tra le più recenti, agli interventi per la digitalizzazione del processo penale, con l’introduzione di APP) e, più in generale, per il raggiungimento, da parte del Paese, degli ambiziosi obiettivi connessi all’attuazione del PNRR.

Quanto, ad esempio, alla digitalizzazione del processo penale, ricordo che già nel 2023 il Consiglio ha istituito, in data 20 marzo, un gruppo di analisi sui relativi applicativi informatici e ha in più occasioni segnalato al Ministero – dapprima nell’ambito del tavolo paritetico istituito con la settima commissione poi con la delibera del 6 dicembre di quello stesso anno, basata sulla relazione tecnica trasmessa dalla STO – le carenze strutturali e operative dell’applicativo informatico in corso di sperimentazione dal 15 ottobre 2023, di ampiezza e gravità tali da comportare, nella prospettiva della ventilata entrata in vigore il 15 gennaio 2024 della relativa obbligatorietà per la fase delle indagini preliminari, la sostanziale paralisi dell’attività delle Procure. Premesso infatti che “gli applicativi informatici non siano più elementi neutri nell’organizzazione, ma costituiscono veri e propri formanti giudiziari che impattano anche su competenze e prerogative riservate, dalle fonti primarie e secondarie, agli uffici e allo stesso Consiglio Superiore della Magistratura”, si è riaffermata la necessità “che, nella loro realizzazione e diffusione, vengano costantemente valutate le ricadute organizzative anche garantendo le necessarie interlocuzioni preventive e continuative con gli organi di governo autonomo”. È noto che, proprio alla luce di tale puntuale e argomentato intervento, il Ministero ha saggiamente deciso di limitare la prima fase di obbligatorietà dell’utilizzo di APP dal 14 gennaio 2024 ai soli “atti, documenti, richieste e memorie” nei “procedimenti di archiviazione”.
Ciò è avvenuto – lo ripeto – grazie all’intervento consultivo del Consiglio, che ha convinto il Ministero a fare marcia indietro, a tutela del primario interesse al regolare funzionamento delle delicatissime attività svolte nell’ambito delle indagini preliminari.

Quanto agli obiettivi del PNRR, ricordo che, con delibera plenaria approvata il 16 luglio 2025, Il Consiglio ha deciso di rispondere – con senso istituzionale – alla richiesta di aiuto proveniente dal Ministero per il raggiungimento dei predetti obiettivi, immaginando una serie di misure straordinarie ed emergenziali. Non si è trattato di misure semplici e a costo zero: penso all’applicazione di magistrati dell’ufficio del massimario alle sezioni civili della Cassazione, alla possibilità di destinare in supplenza sui ruoli vacanti i magistrati onorari, alla previsione di un periodo di tirocinio di sei mesi dei MOT dichiarati idonei con la delibera del 24 luglio 2025 presso i settori civili delle Corti d’appello per dare un supporto all’attività giurisdizionale civile e partecipare alle camere di consiglio, ai trasferimenti con incentivi nelle Corti d’appello e, soprattutto, alle applicazioni a distanza negli uffici di primo grado. Misure che, come l’ultima citata, incidono fortemente sull’assetto ordinamentale della giurisdizione e sulle quali sono state invero formulate, anche da parte dei magistrati, diverse obiezioni. Ma l’ormai prossima scadenza del termine per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR è circostanza senza dubbio eccezionale, che giustifica l’adozione di misure eccezionali.

Il testo approvato dal Plenum a larga maggioranza è dunque un atto di responsabilità istituzionale, di consapevolezza e di sollecitazione.
Responsabilità istituzionale perché la magistratura è sempre stata pronta, e lo è stata anche in questa occasione, a fare la propria parte a beneficio della collettività. Consapevolezza della eccezionalità del momento storico in cui viviamo e dell’importanza strategica per il Paese dei finanziamenti ottenuti nell’ambito del PNRR. Sollecitazione rispetto a un’impostazione che ha trattato il PNRR come una questione di indicatori da raggiungere e non come il punto di arrivo di riforme strutturali, durature, capaci di incidere realmente sul sistema giustizia.

Gli obiettivi del PNRR – in particolare la riduzione del disposition time – non dovevano essere, infatti, il fine, ma il mezzo per giungere ad una organizzazione giudiziaria più funzionante grazie ad investimenti efficaci e a una strategia di lungo periodo. Dovevano rappresentare l’esito coerente di un piano nazionale, condiviso, sostenuto da strumenti adeguati e da una visione complessiva della
giustizia come leva di sviluppo. Il fatto che ci troviamo a confrontarci con misure necessariamente emergenziali è già segno che quello spirito originario è stato disatteso.

Alcuni di quegli obiettivi – tra cui la riduzione del numero complessivo dei procedimenti pendenti – sono stati raggiunti proprio grazie all’impegno diretto e quotidiano dei magistrati. Ma altri, come la riduzione del disposition time, presupponevano un salto di qualità organizzativo: richiedevano misure
complessive, strutturali, permanenti. Non bastava assegnare un obiettivo: serviva accompagnarlo con strumenti operativi reali, con un supporto concreto ai dirigenti degli u􀆯ici e a tutti i giudici chiamati a tradurre quegli indicatori in giustizia effettiva. Quel supporto non è arrivato in modo adeguato. Occorreva incidere sulle cause strutturali della lunga durata dei processi (civili e penali), tra le quali:

– le significative vacanze nell’organico della magistratura;

– le critiche scoperture di organico nel personale amministrativo (attualmente assestate intorno al 40%);

– la non sempre razionale distribuzione dei magistrati sul territorio;

– l’insufficienza dei vigenti strumenti deflattivi per il contenzioso civile, anche attraverso l’ampliamento delle ipotesi di conciliazione in primo grado. L’analisi dell’andamento delle iscrizioni nel settore civile registra, al contrario, una tendenza esattamente inversa: nei tribunali (dati aggiornati a giugno 2025) si è passati dalle 866.507 iscrizioni nel 2019 alle 927.349 del 2024 con un incremento di oltre il 12% di nuovi procedimenti;

– l’instabilità del quadro ordinamentale e normativo, che impedisce un’adeguata programmazione dell’attività definitoria da parte degli uffici.

Diversamente detto: proprio mentre si ponevano obiettivi più che ambiziosi alla magistratura circa la quantità di definizioni e la gestione degli arretrati, il numero complessivo dei magistrati è progressivamente diminuito (tendenza che è stata recentemente invertita nel tentativo di coprire finalmente gli organici), mentre il numero dei nuovi procedimenti aumentava in un contesto di reiterate modifiche processuali.

Gli interventi – di almeno due governi e senza distinzione di colore politico – si sono inoltre concentrati, e anche con insistenza, sul processo: modifiche affannose e ripetute, sia in ambito civile sia in ambito penale. Ma di organizzazione non si è parlato. Il raggiungimento degli obiettivi del PNRR è stato sostanzialmente rimesso al dispiegamento di un importante piano di assunzioni temporanee straordinarie finalizzato al potenziamento dell’ufficio del processo già previsto dall’art. 16-octies del D.L. n. 179/2012. L’ufficio del processo ha dato buona prova di sé ed è un’esperienza da preservare e consolidare; in assenza di una completa politica di stabilizzazione, però, un significativo numero di addetti è transitato nel tempo verso altre amministrazioni pubbliche.

È in questa situazione storicamente complessa che il CSM è intervenuto, per esercitare pienamente la propria funzione di governo autonomo, con senso di responsabilità e consapevolezza dell’eccezionalità del momento. Abbiamo in questi anni messo in campo strumenti informativi, studiato e diffuso buone prassi organizzative, sostenuto tavoli tecnici, adottato linee guida condivise. Infine, con la delibera di luglio 2025, ci siamo fatti carico di individuare un ulteriore pacchetto integrato di misure, strutturali ed emergenziali, per rendere realisticamente raggiungibile l’obiettivo della riduzione del disposition time civile entro il 30 giugno 2026.

Gli strumenti organizzativi ed emergenziali proposti dal Consiglio – per quanto coraggiosi e puntuali – non si autosostengono. Richiedono un supporto operativo, logistico e normativo negli uffici giudiziari, che solo il Ministero può e deve garantire.

E tutto questo a tacere delle croniche carenze strutturali in cui giudici, pubblici ministeri e personale amministrativo sono costretti a operare: si pensa alla separazione delle carriere, a sdoppiare il CSM e a creare l’Alta Corte disciplinare (per un costo complessivo stimato di circa 100 milioni di euro) ma non, per esempio, a investire seriamente sull’edilizia giudiziaria, che proprio qui a MESSINA vede ancora, e ormai da oltre 20 anni, giudici per le indagini preliminari e PM costretti a lavorare e anche a tenere udienza in locali seminterrati, originariamente destinati a deposito di materiali.

Torno al punto per porre una semplice domanda: quale Consiglio ha potuto dire al Ministero, a dicembre del 2023, di fermare la prevista entrata in vigore di APP in regime di obbligatorietà perché il sistema non era pronto e ne sarebbe conseguita la paralisi dell’attività delle Procure? E quale Consiglio ha potuto mettere il Ministero di fronte all’enorme ritardo anche progettuale accumulato e proporre, dati alla mano, interventi straordinari funzionali al raggiungimento degli obiettivi del PNRR? Un Consiglio autorevole, competente, coeso nella sua componente togata e con piena consapevolezza del ruolo anche politico che la Costituzione gli ha riservato.

Mi chiedo: sarebbe stato lo stesso con un Consiglio di membri togati sorteggiati? Non credo proprio, tanto più a fronte della compattezza della componente laica eletta su indicazione della maggioranza di Governo. E infatti anche a luglio 2025, a fronte dello sforzo anche ideativo messo in campo dal Consiglio per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR (e segnatamente quello di riduzione del disposition time del settore civile), i membri laici di centro destra hanno fatto mancare il proprio sostegno predicando l’inutilità di tali interventi e astenendosi dal voto.Interventi giudicati però tutt’altro che inutili dallo stesso Governo, che li ha in buona parte inseriti nel decreto-legge n. 117 di 8 agosto 2025, convertito in legge n. 148 del 3 ottobre 2025: tanto che, in occasione del parere reso dal CSM nel plenum il 3 settembre 2025, gli stessi membri laici hanno cambiato idea e votato a favore.

Il PNRR poteva essere una leva straordinaria per costruire finalmente un’organizzazione giudiziaria stabile, moderna, sostenibile, con l’obiettivo – che doveva essere centrale – di migliorarne l’efficienza. Invece, si è preferito concentrare l’azione su un percorso di riforma costituzionale che, per stessa ammissione di chi l’ha proposto, non ha come obiettivo l’efficienza del sistema giustizia ma – cito ancora una volta quasi testualmente le dichiarazioni di molti esponenti dei partiti di Governo e dello stesso Ministro della giustizia – il riequilibrio tra i poteri dello Stato3.

Riequilibrio tra i poteri dello Stato: per riequilibrare occorre che vi sia uno squilibrio. Ma vi è davvero, nel nostro Paese, uno squilibrio nei rapporti tra i poteri dello Stato disegnato dal costituente?

Certo non nella cd. Costituzione formale, che ha disegnato un equilibrio perfetto che – non a caso – resiste da 80 anni ed è stato ed è fonte di ispirazione per numerosi altri Paesi democratici. Come è stato anche di recente ricordato da autorevole dottrina4,“la democrazia costituzionale è architettura complessa, che bilancia e limita i poteri attraverso la loro co-esistenza: la magistratura è parte della limitazione del potere attraverso la separazione dei poteri e il loro equilibrio”.

Guardando invece alla cd. Costituzione materiale qualche dubbio mi viene: il potere legislativo è sempre più schiacciato dal potere esecutivo e anche in occasione dell’approvazione della riforma della magistratura oggetto del referendum confermativo se n’è avuta plastica dimostrazione, non essendo stata possibile alcuna discussione in sede parlamentare.

Ma è con la riforma che rischia di realizzarsi un ulteriore disequilibrio tra i poteri dello Stato, a favore ancora una volta del potere esecutivo e a danno, questa volta, del potere giudiziario; con una magistratura divisa non solo per funzioni (come oggi) ma per carriere, con un Consiglio superiore della magistratura diviso in due e privato della funzione disciplinare, sarà inevitabile l’arretramento del potere giudiziario.

Sentiamo spesso dire che il potere giudiziario invade il campo del potere esecutivo, non consentendogli in sostanza di governare. E quali sarebbero i casi in cui si sarebbero realizzate siffatte invasioni? Ricordiamo tutti – per fare un esempio – la decisione del tribunale di Bologna di fine ottobre 2024 con la quale la sezione immigrazione ha rinviato alla Corte di Giustizia europea il caso di un cittadino del Bangladesh (inserito dal governo tra i Paesi sicuri) che aveva visto respinta la domanda di protezione internazionale. Il rinvio del tribunale di Bologna si configurava, sostanzialmente, come una richiesta di chiarimenti su due questioni: quale sia il parametro su cui individuare i cosiddetti “paesi sicuri” e se il principio del primato europeo imponga di ritenere che, in caso di contrasto fra le normative, prevalga quella europea. Ebbene, in quel caso gli interventi del Governo sui magistrati che avevano assunto quella decisione (peraltro interlocutoria) furono molto duri, sostenendo che vi fosse stata una invasione di campo che impediva al Governo di attuare le proprie politiche di contrasto all’immigrazione. Non così ha però ritenuto il CSM, che è prontamente intervenuto a tutela di quei magistrati con una delibera approvata in plenum con amplissima maggioranza (con il voto contrario dei soli membri laici di centrodestra), con la quale è stata tra l’altro ribadita la necessità di rispettare, anche da parte del potere esecutivo, l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. L’art. 104 comma 1 della Costituzione continua a recitare «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai magistrati ordinari in tirocinio ricevuti al Quirinale il 19.1.2026 ha ricordato:

– che “La nostra Carta fondamentale, al pari delle altre costituzioni europee nate nel secondo novecento, all’indomani dei devastanti conflitti mondiali e delle esperienze drammatiche delle dittature, si fonda sui principi della democrazia liberale basata sulla separazione tra i poteri. Essa persegue il duplice obiettivo di bilanciare i poteri dello Stato e di garantire i diritti inviolabili e le libertà fondamentali di ciascuno“;

– che, negli ottant’anni di vita della Repubblica, “la magistratura italiana ha contribuito all’attuazione dei principi costituzionali. Al contempo, ha vissuto un’ampia evoluzione nello svolgimento dei compiti che l’architettura costituzionale le ha attribuito”;

– che “L’applicazione della legge non consente mero automatismo ma rappresenta l’esito di una doverosa attività di ponderazione e di valutazione di cui deve farsi carico il magistrato, sia giudicante che requirente”;

– che “Le garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura sono indiscutibili, proprio perché funzionali ad assicurare che le decisioni siano adottate secondo diritto e non in base a ragioni esterne dovute a condizionamenti, pregiudizi, influenze o per il timore di ritorsioni o critiche.
Per rendere effettiva tale indipendenza la Costituzione ha scelto il modello del governo autonomo della magistratura”.

È su questo modello che incide la riforma costituzionale.

Agostino Giovagnoli, professore emerito di storia contemporanea presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
, in un suo recente articolo sul quotidiano Avvenire dal titolo “Il referendum sulla Giustizia non si riduca a un derby”, ha sapientemente ricordato:

– che “Nei primi anni Novanta, il fenomeno di Mani pulite ha spazzato via non solo i partiti della Prima Repubblica, ma anche, certo involontariamente, la “Costituzione materiale”, e cioè di quell’insieme di riferimenti, accordi, procedure che hanno alimentato una comune sensibilità costituzionale condivisa da forze politiche di maggioranza e opposizione. «La Repubblica ha segnato uno spartiacque e la Costituzione ha ispirato e guidato il Paese per tutti questi decenni», ha ribadito giustamente il Presidente Mattarella nel discorso di fine anno”;

– che, tuttavia, “negli ultimi decenni qualcosa è cambiato. La Costituzione scritta ha continuato a rappresentare una difesa potente della nostra democrazia, ma la politica si è allontanata dalla sua forza propulsiva. Partiti nati o sdoganati dalla spinta destruens dei primi anni Novanta sembrano
oggi voler completare l’opera: aggiungere al tramonto della Costituzione non scritta anche il rigetto di elementi cruciali della Costituzione scritta”
;

– che “A farne le spese è oggi il Consiglio superiore della magistratura, che proprio dal patto costituente fu plasmato. Allora fu anzitutto necessario fare i conti con le distorsioni del fascismo, che aveva azzerato l’indipendenza e l’autonomia della magistratura, assoggettando i giudici non più alla legge ma al potere esecutivo e privando così i cittadini di ogni effettiva tutela dei loro diritti. L’Assemblea costituente ha perciò anzitutto ripristinato indipendenza e autonomia della magistratura, liberando i giudici da ogni potere esterno, assoggettandoli solo alla legge e ripristinando così la tutela dei diritti dei cittadini. Oggi il fascismo storico è lontano, ma sono nuovamente in atto spinte contro l’indipendenza della magistratura. Come ha ricordato Fabio Pinelli – attuale vicepresidente del Csm – per Montesquieu «ad ogni avanzamento di un potere corrisponde un arretramento dell’altro. Credo sia in corso un riassetto dell’equilibrio dei poteri, non solo in Italia». È la tendenza alla verticalizzazione che in tutto il mondo spinge verso il primato del potere esecutivo sul legislativo e sul giudiziario”;

– che tuttavia “i costituenti non si preoccuparono solo dell’indipendenza della magistratura. Temettero anche una sua trasformazione in corpo chiuso e autoreferenziale. Come sintetizzò Meuccio Ruini, era necessario che su di essa si esercitasse non l’influenza dell’esecutivo ma quella della “sovranità popolare”. I costituenti, perciò, non si impegnarono solo per garantire la separazione dei poteri ma ne promossero anche la collaborazione. Di qui il “compromesso” di un organo, il Csm, composto per
due terzi di magistrati designati da essi stessi – non sorteggiati – e per un terzo eletti dal Parlamento; senza il ministro di grazia e giustizia ma presieduto dal Presidente della Repubblica; con un vicepresidente non “togato” ma espresso dalla politica ecc.”
;

– che “La scelta dei costituenti, insomma, fu lungamente e attentamente ponderata: è come se avessero previsto le difficoltà in cui ci troviamo oggi. Non conviene disfarsi affrettatamente del prodotto della loro saggezza”.

È con queste sagge parole che desidero chiudere il mio intervento, augurando a tutti noi e, soprattutto, ai cittadini italiani un anno giudiziario ancora stabilmente inserito nel vigente assetto costituzionale.


1 Diversamente, dunque, da quanto a􀆯ermato dal Ministro della giustizia, alla presenza del Presidente della Repubblica, intervenendo nel corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario presso la Corte di cassazione il 30 gennaio 2026, ossia che la riforma sarebbe stata preceduta da un “lungo e articolato esame parlamentare, durato oltre due anni”.
2 Così in una intervista sul quotidiano Il Dubbio del 28 gennaio 2025.
3 Salvo poi affermare, sempre nel corso della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte di cassazione del 30 gennaio 2026, che sarebbe “blasfemo sostenere che questa riforma tenda a minare l’indipendenza della magistratura”.
4 Alessandra Algostino, professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso l’Università di Torino.

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