I Greci avrebbero detto, ai tempi di Pericle: “ἡ τῶν ἀρχῶν διάκρισις τὴν ἐλευθερίαν σῴζει” – la divisione dei poteri salva la libertà. E i latini, nell’epoca romana, avrebbero idealmente risposto: “Distinctio potestatum rei publicae fundamentum est” – la distinzione dei poteri è il fondamento dello Stato.

Signor Presidente, Signor Procuratore Generale, Signor rappresentante del Ministero, autorità civili, religiose e militari; Signor Presidente della Corte e del Consiglio dell’Ordine, avvocati tutti, personale amministrativo e dirigente, cittadini e, naturalmente, cari colleghi.

Non parlerò – visto che ogni relazione è frutto dei tempi – di ciò che ha fatto quest’anno il Consiglio Superiore, di come l’arretrato sia stato praticamente azzerato o delle innumerevoli iniziative che hanno riguardato le singole commissioni.

Col permesso del Signor Presidente, il cui mirabile discorso condivido, specie in ordine alla carenza di organico, spenderò solo una parola su quanto il Consiglio Superiore abbia a cuore questo Distretto.
Vedete, io lavoro alle vostre latitudini, faccio il magistrato penale a Reggio Calabria e so cosa significhi lavorare dalle nostre parti; so quanto sia duro esercitare la giurisdizione in questo Distretto, e come essa ha avuto spesso a che fare con processi riguardanti l’essenza stessa dello Stato di diritto.

Voglio solo ricordare, per testimoniare quanto il CSM abbia a cuore questo territorio, come sia stato pubblicato un bando per sedi disagiate che include proprio Caltanissetta, e come sia stato recentemente pubblicato un posto per la Procura Generale. Certo non vi nascondo che per quanto il CSM sia solito pubblicare i posti, poi alle volte questi vengono lasciati scoperti. La speranza, Signor Presidente, è che con l’assegnazione dei nuovi MOT tutto questo possa finalmente vedere una fine e dare respiro ai nostri uffici.

Vengo ora alla domanda centrale.

Non citerò numeri, ma vi porrò sommessamente un quesito non retorico, dalla cui risposta dipenderà l’approccio con cui ciascuno di voi valuterà questa riforma. Il cuore della riforma, infatti, non è la separazione delle carriere, ma lo stravolgimento del Consiglio Superiore della Magistratura, organo preposto a tutelare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

La domanda è la seguente: il CSM è un organo di mera amministrazione a carattere burocratico, oppure, secondo la nostra Costituzione, è un organo di rilievo costituzionale che ha pari dignità rispetto al potere legislativo ed esecutivo?

Richiamando il parere del Consiglio Superiore, indico alcuni punti:

-Il CSM si colloca agli articoli 101 e seguenti della Costituzione, subito dopo la disciplina degli organi di sicura rilevanza costituzionale come il Governo, il Presidente della Repubblica e il Parlamento.

-All’atto dell’istituzione, il Presidente Gronchi lo definì “organo di governo autonomo della magistratura”. Eminenti studiosi e già Presidenti della Corte Costituzionale, come il Pres. Barbera e il Pres. Silvestri, hanno affermato testualmente che è dovere del Consiglio esprimere un indirizzo di politica giudiziaria ed è dovere del Consiglio porsi come organo di propulsione e di impulso nei confronti di Governo e Parlamento in materia di giustizia.

-L’articolo 4 della legge istitutiva attribuisce al CSM funzioni di governo, coordinamento, leale collaborazione e promozione con gli altri poteri dello Stato, che non sono affatto funzioni di “alta amministrazione”.

Ho l’onore di rappresentare il Consiglio Superiore da ormai tre anni e questo, probabilmente, sarà l’ultimo anno in cui lo farò in questa sede. Di una cosa, però, sono certo, sia come magistrato che come consigliere: far parte del CSM non significa semplicemente sbrigare pratiche di natura amministrativa.  
Andare al CSM significa assumersi l’onere di rappresentare una visione della giurisdizione, perché la visione della giurisdizione non è univoca: ne esistono diverse ed è giusto e fisiologico che esse si confrontino all’interno della magistratura.

Vi dico qual è il vero problema di questa riforma, riportandomi alla nostra delibera: non è vero che non c’è una ratio in questa riforma — come brillantemente affermato dalla Presidente della Corte di Appello — ma dobbiamo avere il coraggio e la capacità di vederla. Una riforma tecnica la fa il legislatore ordinario; una riforma costituzionale indica un modo di cambiare, di vedere le cose, e io mi permetto di indicarvi sommessamente quale sia la Weltanschauung, cioè la visione che sottintende questa riforma.

In questa Costituzione, il Consiglio Superiore ha rilevanza costituzionale; eppure, non c’è alcun organo di rilievo costituzionale per cui sia previsto il sorteggio. I sostenitori della riforma affermano: ‘anche noi professori universitari sorteggiamo per i concorsi’.  E, infatti, il CSM non è un organo tecnico-amministrativo come una commissione per professori universitari. Noi dovremmo porci questa domanda: sarebbe ammissibile, nel 2026, sorteggiare i membri del Parlamento? Sarebbe ammissibile sorteggiare i membri del Governo? Questa è la domanda.

Allora cosa sottintende il sorteggio? Una destrutturazione dell’ordine giudiziario. È come se il legislatore costituzionale dicesse: ‘Per noi il potere legislativo e il potere esecutivo hanno una rilevanza costituzionale maggiore, mentre il CSM è relegato a organo di natura amministrativa e, in quanto tale, è suscettibile di sorteggio. In questo modo si spezza il legame, il rapporto tra la rappresentatività dei magistrati e l’elezione.

Perché, scusate se ve lo dico, un conto è fare il magistrato — e io non vedo l’ora di tornare a farlo — un altro conto è andare al CSM e avere la forza di rappresentare una visione della magistratura. Perché decidere di allocare le risorse a Caltanissetta o a Pordenone, decidere di accordare o meno un fuori ruolo, decidere se i ritardi abbiano o meno un loro peso all’interno della magistratura, fa parte dell’esercizio di una visione della giurisdizione.

Completano il quadro della riforma altri due punti fondamentali in quest’ottica di destrutturazione.

La prima è la separazione dei due CSM: perfettamente logica in quest’ottica, perché se è un organo amministrativo, allora la giustizia la possiamo dividere in due. Divide et impera, dicevano una volta i Romani. L’altro aspetto, troppo poco valutato dai sostenitori del ‘sì’, è la differente formulazione del sorteggio: i togati verrebbero sorteggiati in modo ‘secco’, mentre per i laici il sorteggio sarebbe temperato da una previa elezione parlamentare. Ci saranno venti persone a cui il Parlamento darà credito sul piano della competenza e della formazione, e solo tra questi avverrà il sorteggio. Nel massimo organo di tutela dell’indipendenza della magistratura, avremo quindi i togati degradati a un mero sorteggio secco, a differenza dei rappresentanti del Parlamento. Questo dovrebbe essere l’organo che, se passa la riforma, dovrà custodire l’autonomia del potere giudiziario.

Il punto finale è l’Alta Corte disciplinare. La Presidente ha detto: ‘evoca oscuri presagi. Ebbene, su questo mi consentirete altre due parole, perché io ho avuto l’onore non solo di essere eletto al Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche di far parte — essendo stato eletto all’interno del CSM — della Sezione Disciplinare.

E vi dico una cosa: guardate come i nostri padri costituenti hanno previsto un assetto del tutto razionale. Cosa hanno affermato? Anzitutto che il potere disciplinare debba appartenere al CSM. Perché? Perché il potere disciplinare, se non usato correttamente, può essere una scure che lede l’autonomia e l’indipendenza del singolo magistrato e, per suo tramite, di tutto l’ordine giudiziario. E allora cosa dice il Costituente? Dice che, siccome dobbiamo assicurare a tutto tondo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, il potere disciplinare deve essere esercitato dal CSM quale organo costituzionale. Mutatis mutandis, anche il Parlamento ha la sua autodichia; ma, questo in un’ottica in cui il CSM è un organo di pari dignità rispetto agli altri poteri dello Stato, non una scatola vuota di mera alta amministrazione.

E continuo: è il CSM che deve avere il potere disciplinare perché, così come il Consiglio di autogoverno della magistratura, nell’emettere i suoi provvedimenti, disciplina in modo fisiologico la vita dei magistrati, allo stesso modo deve essere il Consiglio Superiore della Magistratura a dire quali sono i comportamenti patologici dai quali i singoli magistrati si devono astenere.

E vi dico perché non sono solo parole. Uno degli illeciti più importanti contestati dalla Procura Generale o dal Ministro della Giustizia è il ‘comportamento gravemente scorretto’ del magistrato. Non c’è un solo rigo nella legge in cui si definisca cosa sia un ‘comportamento gravemente scorretto’: è la Sezione Disciplinare del CSM che indica e ci dice nel tempo che cosa siano questi comportamenti gravemente scorretti . Un’altra clausola presente in quasi ogni illecito disciplinare è la ‘grave e inescusabile negligenza’ del magistrato. Non c’è un rigo della legge ordinaria che ci dica che cosa sia la ‘grave e inescusabile negligenza’ : è stata la Sezione del Consiglio Superiore della Magistratura a concretizzare questo concetto.

Pensate che il sistema è talmente radicato e funziona talmente bene che il massimo organo della giurisdizione italiana — cioè le Sezioni Unite Civili — con un indirizzo consolidato da vent’anni, afferma espressamente che spetta alla Sezione Disciplinare valutare in fatto e in diritto il merito della singola questione; e se la valutazione è immune da difetti di motivazione, le Sezioni Unite non possono entrare nella valutazione compiuta.

Altre due caratteristiche della nostra Sezione Disciplinare:

è costituita da quattro magistrati togati, due laici, ed è presieduta dal Vicepresidente. Di questi quattro magistrati togati uno soltanto è consigliere di legittimità, poi vi sono tre magistrati di merito: due giudicanti (io sono un giudicante di merito) e un PM di merito. Cosa vi voglio dire? Anche qua, se guardiamo i numeri (non amo commentarli, ma, qualcosa la dirò), il 95% degli illeciti disciplinari attiene alle funzioni di merito dei magistrati; appena il 5% (o anche meno) attiene a illeciti della Corte di Cassazione. Ora mi chiedo, e vi chiedo senza retorica: secondo voi è fondamentale l’apporto di un giudice di merito e di un pubblico ministero di merito per capire se la difesa del magistrato è pretestuosa o se davvero ci sono stati dei problemi particolari?

Ultimo punto:

chi giudica non nomina. C’è una rigorosa separazione all’interno del CSM tra coloro che appartengono alle commissioni preposte a valutare in via fisiologica la carriera dei magistrati e coloro che, invece, fanno parte della Sezione Disciplinare.

Vi lascio dicendo semplicemente questo: la riforma sottrae il potere disciplinare e prevede soltanto giudici di legittimità (giudici che da vent’anni non conoscono il merito). Non prevede, inoltre (secondo me, in palese violazione degli articoli 111, comma settimo, e 3, comma secondo, della Costituzione), che avverso le sentenze dell’Alta Corte si possa ricorrere dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Cassazione. Quindi, fondamentalmente, sottrae garanzie in quella logica di destrutturazione del potere giudiziario.

Un’ultima considerazione e un auspicio.

La prima è questa: è da tre anni che sono al CSM e in questo tempo ho incontrato rappresentanti dei paesi del Sud America, dell’Africa, del Sud-est asiatico. A tutti chiedo: ‘Perché venite da noi e non andate in Germania, in Francia o in Spagna?’. E mi rispondono: ‘Perché vediamo nel modello italiano l’esempio più nitido di una magistratura autonoma e indipendente’. Mi chiedo se, al di là delle parole, l’oggetto della riforma, alla luce di quanto vi ho detto, non sia proprio questo.

E vi lascio con un auspicio, perché amo la cultura latina e credo che in certi momenti della nostra vita dobbiamo rifarci ai nostri padri. Ai tempi della Repubblica, penso, per esempio, a Catone il Censore, quando bisognava votare —  il voto era pubblico, da noi sarà alle urne segreto — i padri della res publica romana invitavano ciascun cittadino, nel momento del voto, a spogliarsi: a spogliarsi del tipo di lavoro che faceva, a non considerare i benefici personali derivanti dal proprio voto, ma lo invitavano  a porsi semplicemente una domanda: ‘Quale sarebbe la scelta migliore per lo Stato, per la res publica?’.

Io non so e non mi permetto di dire come voterete, però, vi invito semplicemente a fare questa riflessione: quanto un CSM autorevole, unico, eletto e dotato di competenza abbia garantito in sessantotto anni l’effettiva autonomia e indipendenza della magistratura. E non solo l’effettiva autonomia e indipendenza, ma quanto il CSM — non nascondiamoci dietro un dito, seppur con tutte le sue pecche, difetti e autentiche défaillance — abbia assicurato che la giustizia sia uguale non nei confronti dei ricchi o dei potenti, ma nei confronti dei più deboli, dei meno abbienti,  dei cittadini ordinari, di tutto il popolo.

Con questo auspicio, vi auguro buon anno giudiziario.

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