Sommario: 1. Premessa – 2. Il ritardo disciplinarmente rilevante – 3. La causa di estinzione dell’illecito (art. 3-ter).
1. Premessa
Il ritardo nel deposito dei provvedimenti da parte del giudice civile o penale costituisce uno degli aspetti che maggiormente “affliggono” la carriera professionale del magistrato, in quanto il ritardo non sempre è espressione di mancanza di diligenza, laboriosità e professionalità del giudice, ma può essere dovuto a molteplici fattori sia di carattere contingente che all’elevato carico di lavoro presente nell’ufficio.
Il tema è rilevante in quanto non solo può determinare ricadute sul piano disciplinare, ma anche su quello inerente alla valutazione di professionalità del magistrato, tenuto conto che il tempestivo deposito dei provvedimenti non solo è indice di laboriosità e diligenza ma anche della capacità del magistrato di organizzare in modo proficuo il proprio lavoro. Peraltro, dell’esistenza di ritardi è previsto che se ne dia espressamente atto nel rapporto informativo del dirigente dell’ufficio[1].
Dei tempi di deposito dei provvedimenti giudiziari da parte dei magistrati si tiene conto, poi, ai fini del parere espresso dal Consiglio giudiziario (o Consiglio direttivo della Corte di cassazione) per il conferimento degli incarichi extra-giudiziari, di carattere ordinamentale in seno al CSM, in altri Organismi ovvero per il collocamento f.r.[2]. Si tratta di una misura volta a garantire che la partecipazione agli organi consultivi non comprometta la continuità e l’efficienza dell’attività giudiziaria presso gli uffici di provenienza e che i magistrati selezionati siano effettivamente nella condizione di assolvere con continuità e responsabilità agli impegni assunti.
A norma dell’art. 2, comma 1, lett. q) d.lgs. n. 109/2006, costituisce illecito disciplinare “il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto”[3].
La disposizione va coordinata con le modifiche recentemente introdotte nel catalogo degli illeciti funzionali dalla legge n. 71 del 2022 che attengono al tema dei ritardi (lettere ee-bis, ee-ter, q-bis inserite nell’ambito degli illeciti funzionali di cui all’art. 2 del decreto legislativo).
In particolare, la lettera ee-bis sanziona: a) il capo dell’ufficio che, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, non adotti ogni iniziativa idonea a consentirne l’eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro (art. 37, comma 5-bis, d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. con la legge n. 111 del 2011)[4], ovvero, in presenza di un aumento significativo delle pendenze dell’ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all’anno precedente e comunque a fronte di andamenti anomali, ometta di adottare le misure organizzative volte ad eliminare le carenze organizzative; b) il presidente di sezione che ometta di segnalare al capo dell’ufficio i ritardi che impongono l’adozione di un piano di smaltimento o l’aumento delle pendenze della sezione (art. 37, comma 5-quater).
Va, infatti, ricordato che, a norma dell’art. 37, comma 5-quater, il presidente di sezione deve segnalare immediatamente al capo dell’ufficio: la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause; il verificarsi di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause. Peraltro, la segnalazione sui ritardi nel deposito delle sentenze può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle parti (5-quinquies).
Con la previsione di sanzioni anche a carico dei dirigenti degli uffici, seppur relative a condotte omissive, il problema dei ritardi non è più considerato un fatto che riguarda soltanto il singolo magistrato, in quanto l’esperienza giudiziaria (a tale proposito assumono rilievo le relazioni ispettive ove il problema dei ritardi emerge a seguito di una verifica sull’andamento dell’ufficio giudiziario nel suo complesso) ha dimostrato come in molti casi i ritardi possono dipendere fisiologicamente dalle carenze organizzative (e di personale) dell’ufficio in cui il magistrato presta servizio ovvero da un sopravvenuto aumento delle pendenze a cui si è dovuto far fronte ma che ha comportato “squilibri” nella gestione dei carichi di lavoro tra le sezioni, i magistrati ed i relativi settori di appartenenza.
Inoltre, va anche considerato che i ritardi possono dipendere anche da scelte organizzative che sul piano della ripartizione tabellare si sono rivelate non efficaci, oppure da provvedimenti che, per far fronte ad esigenze di lavoro eccezionali, hanno per forza di cose determinato un indebolimento della risposta giudiziaria del settore a cui appartiene il magistrato che annovera ritardi (si pensi alla necessità di costituire collegi per trattare imponenti processi di criminalità organizzata in ragione delle situazioni di incompatibilità dei magistrati addetti al penale, con spostamento di giudici addetti al settore civile e conseguente scopertura di alcuni ruoli). Per tale ragione, l’art. 37, comma 5-bis,prevede un coinvolgimento nella verifica della funzionalità del piano di smaltimento – anche quando non comporti modifiche tabellari – del Consiglio giudiziario (o del Consiglio direttivo per la Corte di cassazione) che possono anche indicare interventi diversi da quelli adottati.
Sebbene l’illecito disciplinare in commento non richieda la valutazione della complessiva organizzazione dell’ufficio di appartenenza e di tutte le funzioni svolte dal magistrato oltre quelle interessate da detto ritardo, poiché nessuno di tali elementi è previsto dalla fattispecie tipica, è pur vero che di tali misure organizzative e delle cause che l’hanno determinate dovrà tenersi conto ai fini della concreta rimproverabilità del fatto al magistrato incolpato (e dunque della stessa preliminare valutazione di esercitare l’azione disciplinare), potendo assumere rilievo quali cause giustificative del ritardo.
La lettera ee-ter sanziona, poi, il capo dell’ufficio ed il presidente di sezione che omettano di comunicare, rispettivamente al Consiglio giudiziario (o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione) o al capo dell’ufficio, le condotte del magistrato dell’ufficio che non collabori nell’attuazione del piano di smaltimento.
Si tratta di un illecito omissivo volto ad assicurare il rispetto da parte del magistrato del piano mirato di smaltimento che va letto con l’altro illecito – anch’esso di nuovo conio – di cui alla lettera q-bis che sanziona l’omessa collaborazione del magistrato al piano mirato di smaltimento dei ritardi, nonché la reiterazione delle condotte che hanno comportato la necessità di adottare il piano, se attribuibili al magistrato.
2. Il ritardo disciplinarmente rilevante
Venendo all’esame della fattispecie disciplinare in commento, al fine di escludere paventate ipotesi di responsabilità oggettiva, si è stabilito anzitutto che il ritardo per assumere rilevanza disciplinare debba essere «reiterato, grave ed ingiustificato»[5].
La formula legislativa non consente possibili “disgiunzioni” tra le locuzioni impiegate, dovendo queste ricorrere unitariamente in quanto indici oggettivi e soggettivi di disvalore del fatto.[6]
L’illecito disciplinare si configura, pertanto, come “abituale” (proprio), seppur nella forma minimale della “reiterazione necessaria”, in quanto integrato da una pluralità di condotte che isolatamente considerate non integrano illecito, mentre nella sua dimensione c.d. “verticale” (relativamente cioè alla morfologia delle condotte che ne costituiscono le singole componenti), si caratterizza quale illecito “permanente a natura omissiva”, qualificato dalla peculiarità di non esaurirsi istantaneamente, ma di prolungarsi nel tempo finché perduri la situazione antigiuridica dovuta alla condotta volontaria dell’incolpato e questa non cessi. Non è perciò necessaria la sistematicità del ritardo ma occorre che si tratti di reiterazioni significative, tali da fare apparire abituale la violazione dei termini previsti dalla legge[7].
L’accertamento dell’illecito, dunque, richiede anzitutto che il ritardo sia reiterato. La reiterazione del ritardo implica indefettibilmente una pluralità di episodi di ritardo entro un determinato ambito temporale, senza tuttavia richiedere il carattere dell’abitualità di siffatta condotta, essendo sufficiente ad integrare il presupposto in esame che il ritardo si sia concretato “più di una volta” e, dunque, che i ritardi siano almeno due[8].
Inoltre, a fronte di un ripetuto ritardo nel deposito, occorre che questo sia caratterizzato da gravità, ossia risulti idoneo a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario, assurgendo ad una soglia che supera il limite della ragionevolezza, in ragione di consistenza e numero[9]. La gravità del ritardo va riferita all’entità, in termini temporali, dei ritardi reiterati, oltre che eventualmente all’importanza dei procedimenti interessati. Alcun rilievo assume, pertanto, ai fini della sussistenza dell’illecito, la mancata percezione della gravità dei fatti nella ristretta cerchia giudiziaria (nella specie, da parte dei presidenti del tribunale e della sezione di appartenenza), la quale, semmai, può riflettere una desensibilizzazione circa la gravità della condotta, ma non la rende legittima, né elide la sua rilevanza disciplinare[10].
Il ritardo, dunque, costituisce un presupposto che il legislatore ha inteso delineare attraverso una presunzione che assume come termine la connotazione contraria a quella che integra l’illecito disciplinare, ossia definendo «non grave… il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell’atto», sempreché non sia diversamente dimostrato[11].
Il ritardo disciplinarmente rilevante può, dunque, qualificarsi come condotta omissiva permanente, consistente nel mancato compimento, in un termine prescritto, del comportamento doveroso, ossia la predisposizione e il deposito di atti che ineriscono all’esercizio delle funzioni giurisdizionali (quale categoria generica e, quindi, comprensiva di qualsiasi forma tipica l’atto possa assumere: sentenza, ordinanza, decreto), la cui emanazione si renda doverosa, su istanza di parte o d’ufficio, entro un termine prestabilito[12].
Salvo che non sia diversamente dimostrato, si presume non grave il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il deposito dell’atto. Ai fini del calcolo del termine di “allerta” disciplinare non dovrà considerarsi, in conformità alla lettera della legge, il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il deposito dell’atto (così in caso di termine di deposito di giorni trenta stabilito ai sensi dell’art. 544, comma 3, c.p.p., la soglia di gravità sarà raggiunta allorché si superi il termine di 120 giorni da quello della pronuncia).
Pertanto, avendo riguardo ai provvedimenti più significativi emessi dai giudici e alle tabelle adottate dall’Ispettorato generale (tenendosi conto dei recenti aggiornamenti normativi intervenuti in materia), va ritenuta la gravità – ai fini del possibile apprezzamento disciplinare – allorché i depositi siano intervenuti in un tempo superiore a (o gli omessi depositi per i quali, alla data dell’accertamento, non siano già trascorsi):
– tribunale collegiale (se non emessa a verbale), 240 giorni – corrispondente al termine massimo di gg. 60 previsto dalla legge per il deposito, aumentato del triplo;
– tribunale monocratico (se non emessa a verbale), 120 giorni – corrispondente al termine massimo di gg. 30 previsto dalla legge per il deposito, aumentato del triplo, con riferimento alle sentenze civili monocratiche (va ovviamente esclusa l’ipotesi della decisione a seguito di trattazione orale cui abbia fatto seguito la motivazione dettata a verbale di udienza avendo in tal caso il giudice depositato la sentenza, potendosi, semmai, configurare il differente illecito di cui alla lettera l) del d.lgs. n. 109/2006);
– corte di appello, si allinea alle tempistiche collegiali;
– Corte di cassazione giorni 360 in caso del rito della pubblica udienza o 240 se si segue quello camerale;
– un periodo pari al quadruplo del termine fissato dalla legge o stabilito dal giudice con riferimento alle sentenze civili con lettura del dispositivo in udienza (“rito lavoro”) e alle sentenze in materia di lavoro, previdenza e assistenza;
– un periodo di 120 giorni con riferimento all’ordinanza di fissazione del calendario delle udienze successive di rimessione della causa al collegio;
– un periodo di giorni 20 con riferimento allo scioglimento delle riserva assunte in udienza a norma dell’art. 186 c.p.c. (il termine di gg. 5, di carattere ordinatorio va modulato con le esigenze del caso concreto da valutarsi in relazione alla natura del provvedimento ed ai tempi necessari per l’emanazione, anche se l’I.G., di regola, assegna rilievo alle ordinanze riservate pronunciate con un ritardo superiore ai 200 giorni);
– un periodo superiore a 320 giorni dalla data dell’udienza di precisazione delle conclusioni, con riferimento alle ordinanze riservate civili ed alle ordinanze di rimessione sul ruolo di cause già trattenute in decisione [precisamente, il termine dovrebbe decorrere dalla data di scadenza delle repliche (potrebbe essere anche il 50° giorno dall’udienza di precisazione delle conclusioni se il giudice dà 30 gg. per conclusionali e 20 per repliche) o della conclusionale in caso di giudizio contumaciale)][13] [14];
– la soglia di rilevazione stabilita in 120 giorni dalla data di riserva con riferimento alle ordinanze riservate nel settore delle esecuzioni ed espropriazioni;
– 120 giorni dalla data di deposito del ricorso con riferimento ai decreti ingiuntivi [per la precisione, tenuto conto dello sfasamento temporale che si verifica tra data di deposito del ricorso monitorio e data dell’assegnazione al giudice (ricorso visibile in consolle), che può arrivare a 10 giorni e anche oltre, il termine rilevante per il ritardo dovrebbe decorrere da quest’ultima data (data in cui il ricorso è visibile per il giudice in consolle) e non prima];
b) settore penale
– 120 giorni per le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., sempreché il giudice non abbia dato immediata lettura dei motivi;
– 60 giorni per le sentenze penali (dibattimentali o emesse a seguito di rito abbreviato) laddove il giudice non abbia indicato il termine per il deposito, dalla data di lettura del dispositivo in udienza (tempo complessivo corrispondente al termine massimo di gg. 15 previsto per il deposito, aumentato del triplo);
– un periodo variabile da 64 a 360 giorni, dalla data di lettura del dispositivo in udienza, per le altre sentenze penali per le quali il giudice si sia avvalso della facoltà di stabilire un termine per il deposito superiore a gg. 15, ma non a 90 gg., come previsto dall’art. 544, comma 3, cod. proc. pen.: tempo complessivo corrispondente al termine stabilito dal giudice per il deposito, variabile da 16 a 90 gg., aumentato del triplo;
– il termine di 60 giorni dall’udienza di conclusione con riferimento ai decreti in materia di misure di prevenzione (art. 7, comma 10-sexies,d.lgs. n. 159/2011), ovvero fino ad un massimo di 360 giorni laddove il tribunale abbia indicato un termine più lungo, non superiore a giorni 90 (art. 7, comma 10-septies).
Con riguardo alle ordinanze in materia di riesame, va evidenziato che il ritardato deposito dell’ordinanza in cancelleria nei termini di legge (trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione risulti particolarmente complessa non eccedente il quarantacinquesimo giorno) è sanzionato con la perdita di efficacia della misura, con la conseguenza che la condotta, seppur non reiterata, potrebbe assumere rilevo disciplinare ai sensi della lett. g), dell’art. 2 del decreto legislativo (grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile).
Per la Magistratura di sorveglianza, invece, dovrà aversi riguardo ai principi stabiliti da Cass. S.U. n. 22611 del 2014, posto che i “termini” cui rapportare il parametro tipico per la valutazione disciplinare non sono espressamente e specificamente “previsti” né dalla legge di ordinamento giudiziario (art. 45 del R.d. 30 gennaio 1941, n. 12), né dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni (artt. da 68 a 71-sexies e gli altri articoli ivi richiamati), né dal codice di procedura penale o dalle sue norme di attuazione (rispettivamente, artt. da 677 a 684 e da 189 a 193, nonché gli altri articoli ivi richiamati). Dovrà, pertanto, stabilirsi la modulazione del termine ordinatorio di cinque/quindici giorni rilevante ai fini dell’accertamento dell’esistenza del ritardo nella deliberazione (nonché definire i criteri alla stregua dei quali valutare la gravità dei ritardi:
natura del provvedimento, esigenze del caso concreto, tempi necessari per l’emanazione), tenendo conto della singola tipologia provvedimentale cui sono riferibili i ritardi.[15]
Per la Corte di cassazione assumerà rilievo il termine di giorni 120, stabilendo l’art. 617, comma 2, c.p.p. che la sentenza sia depositata non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione. Analogo rilievo potrà darsi anche alle ordinanze con cui viene dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi a seguito di camera di consiglio non partecipata presso la Settima sezione penale.
Occorre, poi, che il ritardo sia ingiustificato, ossia espressione della violazione dei doveri deontologici del magistrato e, in particolare, di quelli di laboriosità e diligenza, tra i quali rientra anche la capacità di organizzare il proprio lavoro.
Mentre la reiterazione e la gravità del ritardo costituiscono elementi strutturali della fattispecie, l’ingiustificabilità si colloca all’esterno «operando quale causa di esclusione della punibilità dell’illecito stesso, correlata a specifiche condizioni di inesigibilità della condotta doverosa, con la conseguenza che è onere dell’incolpato allegarne e provarne l’esistenza»[16]. Tuttavia, al fine di evitare ricadute della fattispecie nell’alveo della responsabilità oggettiva, è sempre necessario verificare se il ritardo si ricolleghi ad un comportamento ascrivibile al magistrato, almeno a titolo di colpa, e con una motivazione in proposito “significativa, rigorosa e strutturata”[17].
Non esistono, infatti, ritardi in assoluto ingiustificabili, cioè presunti come tali, iuris et de iure. Si tratta di una soluzione esclusa espressamente dal testo legislativo. Occorre, infatti, che il ritardo sia rimproverabile al magistrato. Di certo, sussiste un nesso di diretta proporzionalità tra ampiezza del ritardo e portata giustificativa del fattore causativo, nel senso che per giustificare un ritardo irragionevole occorre una piattaforma generatrice “sicuramente più complessa e più articolata”, sostanzialmente eccezionale, ma, pur sempre, in astratto ammissibile.
Le condizioni di inesigibilità della condotta che possono integrare l’esimente della giustificabilità del ritardo possono assumere carattere oggettivo o soggettivo.
Nel primo caso vengono in rilievo, in modo particolarmente significativo, «fattori inerenti alla complessiva organizzazione lavorativa nella quale il magistrato stesso si trovi a svolgere le proprie funzioni, dunque, fattori come la gravosità del complessivo carico di lavoro, la qualità dei procedimenti trattati e definiti, gli indici di laboriosità ed operosità comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, lo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in riferimento alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo, quali l’attività di collaborazione direttiva o la temporanea assunzione di ruoli di colleghi non presenti, e, più in generale e comunque, le concrete modalità di organizzazione del lavoro ove non scelte né determinate dal magistrato[18].
Nel secondo caso, potrà aversi riguardo alle condizioni personali del magistrato, alle quali, tuttavia, la giurisprudenza disciplinare riconosce una rilevanza solo concorrente, ove “eccezionali” e “transitorie”, «restando aperte le vie consentite dall’ordinamento giudiziario (quali congedi straordinari, aspettative per motivi familiari) per potersi temporaneamente allontanare dal servizio, onde consentire che lo stesso prosegua senza intralci derivanti da motivi non istituzionali[19].
Si tratta di una clausola generale, dalla portata elastica che il giudice è tenuto a specificare in sede interpretativa alla stregua della particolare situazione di fatto oggetto di giudizio «in consonanza con i valori e principi – desumibili anche dall’ordinamento generale (muovendo dalle previsioni costituzionali, in armonia con le finti sovranazionali) – che trovano implicazione nell’ambito della disciplina in cui la stessa clausola si colloca»[20].
Nell’ambito di tale valutazione occorre soffermarsi sulla durata ultrannuale del ritardo, individuata quale soglia di “gravità peculiare”[21].
Inizialmente, la giurisprudenza riteneva ingiustificabile il ritardo che superava l’anno, a meno che non ricorressero «impedimenti oggettivi di carattere eccezionale e straordinario assolutamente insuperabili». Ciò in quanto il limite annuale, secondo l’orientamento espresso dalla Corte EDU, doveva considerarsi sufficiente, in materia civile, a completare l’intero giudizio di legittimità (per come stabilito anche dalla legge Pinto), sicché la stesura e il deposito di qualsiasi provvedimento non possono richiedere tempi superiori a quelli del processo di cassazione, che comprende, con gli adempimenti procedurali e lo studio del caso, anche l’ascolto della difesa, in quanto, altrimenti, risulta violato il diritto al giusto processo, di cui all’art.111 Cost.[22]
Tale orientamento è stato temperato successivamente, considerato che, seppur la dilatazione dei tempi di deposito è obiettivamente espressiva di gravità, l’illecito in esame non può configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva, richiedendosi un coefficiente di colpevolezza che consenta di muovere un rimprovero, quantomeno a titolo di colpa, al magistrato. Occorre, quindi, valutare se e come i profili attinenti all’organizzazione dell’ufficio e del lavoro individuale possano avere effettivamente inciso sul mancato compimento, nei tempi stabiliti, dell’atto doverosamente richiesto al magistrato. E in tale ambito non potrà prescindersi, per come accennato in premessa del presente paragrafo, dalla verifica delle misure organizzative di “salvaguardia” adottate dall’ufficio a fronte dei ritardi e delle ragioni (e concorrenti cause) che le hanno determinate.
Si è così affermato che «..in tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta l’ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma, trattandosi di inosservanza protrattasi ulteriormente e per un tempo considerevole rispetto alla soglia di illiceità considerata dal legislatore, è giustificabile solo in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo, sicché quanto più esso è grave tanto più seria, specifica, rigorosa e pregnante deve essere la relativa giustificazione, necessariamente comprensiva della prova che, in tutto il lasso di tempo interessato, non sarebbero stati possibili diversi comportamenti di organizzazione e impostazione del lavoro, o che, comunque, essi non avrebbero potuto in alcun modo evitare il grave ritardo o almeno ridurne l’abnorme dilatazione»[23].
In altre parole, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il giudizio di disvalore della condotta deve essere formulato considerando le concrete condizioni operative dell’ufficio e la complessiva situazione di lavoro, dovendosi ritenere che il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, pur se reiterato, sistematico ed anche ultrannuale, non può da solo integrare illecito disciplinare, essendo necessario verificare anche se esso sia ingiustificato, con un giudizio che ricolleghi il ritardo ad un comportamento ascrivibile al magistrato, almeno a titolo di colpa, e con una motivazione in proposito significativa, rigorosa e strutturata.
In tale direzione si pongono le decisioni della Sezione disciplinare la quale ha valorizzato, quali cause di esclusione dell’addebito, diverse circostanze, di seguito elencate, che si pongono quali cause giustificative in presenza delle quali la condotta doverosa assume il carattere dell’inesigibilità[24]. Deve tuttavia trattarsi di fatti gravi o aventi carattere eccezionale. Tra questi possono menzionarsi:
a. la bassa percentuale di ritardi rispetto ai provvedimenti complessivamente depositati nel periodo considerato;
b. la superiore produttività dell’incolpato/a nel periodo esaminato rispetto a quella degli altri colleghi della sezione;
c. l’incidenza dei ritardi aventi carattere ultrannuale;
d. il rispetto del piano di rientro a seguito delle contestazioni ispettive o del Capo dell’Ufficio;
e. la dimostrata mancanza di organico della sezione cui l’incolpato/a apparteneva;
f. la dimostrata assoluta carenza di organizzazione della sezione in cui l’incolpato/a ha dovuto operare;
g. il livello di produzione di provvedimenti decisamente elevato, sia nella quantità che nella qualità, riferito allo stesso periodo temporale in cui sono maturati i ritardi di cui all’incolpazione;
h. la “… particolare situazione di lavoro del magistrato” sia con riguardo ai fattori ambientali che al carico di lavoro (desunto dalle molteplici incombenze tabellari assegnate) ed al ruolo, quali condizioni di esigibilità del dovere di laboriosità;
i) l’evidente squilibrio tabellare esistente nei confronti del magistrato incolpato rispetto ad altri colleghi dell’ufficio o della sezione che ha determinato un surplus di funzioni o di procedimenti;
l) la molteplicità delle funzioni svolte, delle supplenze e delle sostituzioni effettuate;
m) la presenza di gravi e documentati motivi di salute o familiari;
n) il rispetto delle disposizioni primarie e secondarie a tutela della maternità.
Quale opportuna regola di valutazione da utilizzare nello scrutinio delle condotte di ritardo, l’Ispettorato generale ritiene che non possa assumere il connotato della gravità e della ingiustificatezza, rilevanti a fini disciplinari, un numero di episodi di c.d. ritardo ultrannuale non superiore a due nell’arco del quinquennio oggetto di verifica ispettiva, non potendosi certamente ritenere che un numero di intempestività appena sufficiente a far ritenere integrato il requisito della reiterazione degli episodi di ultrannualità possa essere sintomatico di una condotta carente di diligenza e di laboriosità nell’esercizio delle funzioni ed evidenziare incapacità di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro per assicurare il rispetto del diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, ove non accompagnato da altri fattori o elementi negativi apprezzabili nella complessiva valutazione della professionalità del magistrato, quali, ad esempio, una inidonea produttività, l’insufficiente svolgimento di attività istruttoria mediante un adeguato numero di udienze, ovvero una non trascurabile incidenza percentuale dei provvedimenti depositati in ritardo rispetto a quelli complessivamente depositati, ovvero ancora la presenza di precedenti e/o di pendenze di carattere disciplinare.
In tale prospettiva, anche alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale in materia di valutazione degli eventi di ritardo[25], si ritiene opportuno procedere anche ad un ragionato approfondimento dei criteri e delle modalità di gestione del ruolo da parte del magistrato nei cui confronti è stata evidenziata una situazione di grave sofferenza nel rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti giurisdizionali, al fine di apprezzare il compimento di eventuali opzioni organizzative che privilegino il più generale aspetto della contrazione della tempistica della durata del processo e non solo del relativo segmento decisorio.
Si è così affermato che ricorre l’esimente della giustificabilità del ritardo reiterato nel deposito dei provvedimenti oltre la soglia di illiceità prevista dalla norma, ove l’attività lavorativa dell’incolpato risulti inesigibile con riferimento alla gravosità del complessivo carico di lavoro, alla qualità dei procedimenti trattati e definiti, agli indici di laboriosità e operatività comparati con quelli degli altri magistrati dell’ufficio, nonché allo sforzo profuso per l’abbattimento dell’arretrato, anche in relazione alla sussistenza ed entità di impegni aggiuntivi di tipo amministrativo od organizzativo. In particolare, la durata ultrannuale dei ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non comporta la ingiustificabilità assoluta della condotta dell’incolpato, ma è giustificabile in presenza di circostanze proporzionate all’ampiezza del ritardo. Pertanto il notevole carico di lavoro dal quale risulti gravato il magistrato è idoneo a assumere rilievo quale causa di giustificazione per il ritardo ultrannuale nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali ove – tenuto conto degli standards di operosità e laboriosità mediamente sostenuti dagli altri magistrati dell’ufficio, a parità di condizioni di lavoro – vi sia una considerevole entità, a suo danno, del carico di lavoro, sì da rendere inesigibile per il magistrato incolpato, l’apprestamento di una diversa organizzazione, idonea a scongiurare quei gravi ritardi, fermo restando, in ogni caso, il suo onere di segnalare al capo dell’ufficio giudiziario la prolungata situazione di disagio lavorativo in cui venga a trovarsi, per consentire a questi l’adozione di idonei rimedi [26].
Infine, pur nella maggiore severità di valutazione, e pur convenendo che l’intempestività ultrannuale è da ritenersi, di regola, grave ed ingiustificata (quanto meno perché sintomatica dell’incapacità da parte del magistrato di organizzare in modo idoneo il proprio lavoro), nondimeno si è ritenuto che permangano spazi di valutazione idonei a connotarla quale fatto «di scarsa rilevanza», ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo, non potendo vincolarsi ad un criterio di rigida automaticità e potendosi applicare l’ipotesi della condotta disciplinarmente irrilevante anche alla fattispecie in esame[27].
Infine, va anche sottolineato che, laddove il ritardo disciplinarmente rilevante abbia anche arrecato ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti, il decreto legislativo contempla anche l’illecito disciplinare di cui alla lett. a, non essendo la fattispecie dei ritardi – prevista dalla lett. q), dell’art. 2 – tra le ipotesi che escludono il concorso formale con tale diversa ipotesi («fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) ed m), i comportamenti che, violando i doveri di cui all’articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»).
Al fine però di evitare una duplicazione di illeciti che risulti punita con sanzioni differenti (sanzione non inferiore alla censura per i ritardi e sanzione non inferiore alla perdita di anzianità per i comportamenti che violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; v. art. 12, commi 1 e 2), la dottrina ne ha opportunamente sottolineato il diverso ambito applicativo, ricorrendo anche l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a, soltanto quando il ritardo abbia arrecato un danno diverso da quello sempre implicito nel ritardo e consistente nel diniego di tempestiva giustizia. Si è, infatti, affermato che «la fattispecie del ritardo può rilevare anche ai sensi della lettera a) soltanto se si arricchisce di un elemento di danno diverso da quello ontologico e tipico connesso al ritardo[28]».
In conclusione, una breve notazione su alcuni problemi di coordinamento e di carattere sistematico relativi all’introduzione delle nuove fattispecie disciplinari dettate in materia di ritardi.
La lettera q-bis dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo sanziona l’omessa collaborazione del magistrato nell’attuazione delle misure contenute nel piano mirato di smaltimento dell’arretrato adottato dal capo dell’ufficio, nonché, all’esito dell’adozione di tali misure, la reiterazione delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato.
Con riguardo alla condotta di mancata osservanza del piano di rientro, va sottolineato che la giurisprudenza disciplinare riconduceva tale ipotesi all’illecito di cui all’art. 2 lettera n, (che sanziona la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari, delle direttive, o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti)[29].
Qualora, poi, all’esito del piano di rientro, si sia al cospetto di ulteriori ritardi annoverati dal magistrato che a quel piano aveva dato causa, si pone il problema del concorso dell’illecito con quello di cui alla lettera q,dell’art. 2 del decreto legislativo (che punisce i gravi, reiterati ed ingiustificati ritardi).
Inoltre, le lettere ee-bis e ee-ter hanno introdotto ipotesi di illecito disciplinare a carico del capo dell’ufficio e del presidente di sezione che violano gli obblighi comunicativi loro specificamente imposti in tema di ritardi.
Anche per tale ipotesi si pone il coordinamento con quella di carattere generale di cui alla lettera dd, che sanziona l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell’ufficio, della sezione o del collegio.
Ad una prima lettura pare, con riferimento alle disposizioni di nuovo conio, trattarsi di disposizioni aventi carattere speciale rispetto a quella generale di riferimento, con conseguente applicazione della sola norma connotata da elementi di specialità.
3. La causa di estinzione dell’illecito (art. 3-ter)
Il Legislatore con l’art. 11, comma 1, lett. d), della l. n. 71 del 2022 (in vigore dal 21.6.2022), ha inserito, all’art. 3-ter del decreto legislativo, una nuova causa di estinzione dell’illecito[30].
Si stabilisce, infatti, che «l’illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1, lett. q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stato rispettato. Il beneficio, però, può essere applicato una sola volta».
Si tratta di una speciale causa di estinzione dell’illecito destinata ad operare con esclusivo riferimento all’ipotesi dell’illecito che attiene ai ritardi. In tal senso depone il chiaro riferimento all’osservanza del piano di smaltimento mirato che il capo dell’ufficio è tenuto a adottare, ai sensi dell’art. 37, comma 5-bis,d.l. n. 98 del 2011, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio.
La previsione è da salutarsi con favore, in quanto finalizzata a incentivare il rispetto del piano di smaltimento: un segnale di disponibilità nei confronti dei magistrati, soprattutto di prima nomina, che hanno generato ritardi per inesperienza o incapacità organizzative, ovvero che si sono trovati alle prese con ruoli complicati, pesanti o gestiti male, senza l’accortezza di informare il presidente di sezione o il dirigente dell’ufficio per ottenere consigli e/o strumenti per la soluzione del problema.
Del resto, la giurisprudenza disciplinare aveva già assegnato rilievo al rispetto del piano di rientro – predisposto dal capo dell’ufficio, sentito il magistrato, ai sensi della circolare sulla formazione delle tabelle del CSM – quale indice sintomatico di una possibile esclusione dell’addebito disciplinare, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo[31].
L’osservanza del piano di smaltimento pone il magistrato al riparo dalla sanzione disciplinare, premiando il suo impegno e la sua sollecitudine nel rimediare al disservizio causato dai ritardi colpevolmente accumulati.
Occorre, però, in aderenza al dato normativo (“il piano di smaltimento … è stato rispettato”) che sia stato adottato il piano mirato di smaltimento secondo quanto stabilito dall’art. 37, comma 5-bis d.l. n. 98 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 111/2011) e che il piano venga immediatamente ed integralmente rispettato. Infatti, la ratio della disposizione è mandare esente da sanzione il soggetto che ha “riparato” l’offesa con un comportamento di segno opposto, ossia depositando tutti i provvedimenti omessi o in ritardo in conformità alle iniziative e alle verifiche che competono in materia al capo dell’ufficio[32]. La previsione, infatti, attraverso il richiamo all’art. 37, comma 5-bis, cit., ossia del sollecito e doveroso intervento del capo dell’ufficio con l’adozione di una serie di misure organizzative che mirano a salvaguardare la complessiva funzionalità dell’ufficio, esclude che la causa di estinzione possa applicarsi ai casi in cui il magistrato abbia eliminato i ritardi in difetto di un piano di rientro ovvero abbia rispettato integralmente o nei termini stabiliti il piano di smaltimento[33].
Ciò non toglie, tuttavia, che a fronte di un piano di rientro parziale, ma comunque consistente nel suo risultato ed indicativo di apprezzabile laboriosità, il giudice disciplinare possa applicare l’esimente di cui all’art. 3-bis del decreto legislativo laddove concorrano altri elementi idonei ad escludere la compromissione dell’immagine del magistrato. Del resto, nell’ambito di tale causa di esclusione della responsabilità, la Sezione disciplinare vi riconduce i casi in cui, difettando l’esistenza di un “piano di rientro” concordato, il magistrato abbia smaltito l’intero arretrato al quale si riferiscono gli addebiti, dando al contempo dimostrazione di laboriosità[34].
Peraltro, onde evitare che il ricorso al piano di smaltimento possa tramutarsi in una sorta di modus operandi, il secondo comma della norma in esame prevede che questo beneficio (ossia l’estinzione dell’illecito) possa essere riconosciuto una sola volta.
Trattandosi di una causa di estinzione dell’illecito potrà operare in tutte le fasi del procedimento disciplinare, non esclusa quella predisciplinare di competenza del Procuratore generale o del Ministro della giustizia. Non può, infatti, escludersi che al momento in cui l’organo titolare dell’azione disciplinare riceva la notizia del fatto di cui all’art. 2, comma 1, lett. q, (ritardi), il magistrato interessato abbia già esaurito il piano di rientro (si pensi al caso della relazione ispettiva che contiene la notizia del ritardo, depositata dopo un certo termine dall’ispezione poiché relativa ad ufficio di grandi dimensioni e involgente molteplici posizioni di possibili rilievi disciplinare).
Peraltro, laddove abbia preso avvio, nel corso delle indagini o nel giudizio, il cd. “ravvedimento operoso”, si è prospetta la necessità di introdurre un’apposita causa di sospensione, arricchendo il catalogo delle ipotesi previste dall’art. 15, comma 8. Tale soluzione, che ha certamente il pregio di evitare irragionevoli decisioni di condanna nei confronti dei magistrati che abbiano, nel rispetto dei termini stabiliti dal capo dell’ufficio, terminato il piano di rientro solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare, pare comunque percorribile a norma delle disposizioni vigenti[35].
La lettera d) del secondo comma dell’art. 15 stabilisce, infatti, che il decorso dei termini delle indagini, compreso anche quello di prescrizione dell’illecito, sono sospesi laddove la richiesta di sospensione sia avanzata dal magistrato o dal suo difensore. Analogamente, per il giudizio, potrebbe richiamarsi la disciplina generale in tema di prescrizione di cui all’art. 159, comma 1, n. 3) c.p. ovvero riconducendosi l’avvio del “ravvedimento operoso” al paradigma di un sub procedimento amministrativo avente valenza pregiudiziale ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, in ossequio alla regola stabilita dall’art. 479 c.p.p.
Laddove, invece, l’azione disciplinare sia stata esercitata, la causa di estinzione potrà essere dichiarata da parte della Sezione disciplinare con ordinanza di non luogo a procedere o con sentenza per essere l’illecito estinto.
Non paiono neppure profilarsi problemi con riguardo al giudizio di cassazione, in quanto alla Corte di legittimità non sarebbe demandato un accertamento di fatto, bensì la constatazione dell’intervenuta causa di estinzione.
Peraltro, resta salva la facoltà dell’incolpato o del suo difensore, ai sensi dell’art. 15, comma 8, lett. d), del decreto legislativo, di chiedere la sospensione del procedimento al fine di acquisire l’attestazione che il piano di rientro sia stato osservato.
Infine, con riguardo all’operatività della nuova causa di estinzione dell’illecito, si pone il problema se ne sia consentita un’applicazione retroattiva ai fatti di ritardo commessi prima della sua entrata in vigore (il 21 giugno 2022) per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, non essendo ancora intervenuta pronuncia irrevocabile.
La dottrina ha dato per lo più risposta positiva, richiamando sul punto la recente giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 63/2019) e i principi anche di carattere convenzionale ivi richiamati, in forza della quale anche la retroattività in mitius ha fatto ingresso nello statuto garantistico della sanzione amministrativa di carattere «punitivo», natura che va riconosciuta anche al catalogo delle sanzioni del procedimento disciplinare dei magistrati, in ragione del loro contenuto afflittivo, del rilievo primario dei beni giuridici coinvolti e della particolare natura del procedimento applicativo. Non sono, infatti, ravvisabili prima facie esplicite rationes che portino ad escludere l’applicazione retroattiva di modifiche sanzionatorie più favorevoli all’incolpato[36].
Di diverso avviso, invece, si sono espresse le Sezioni unite (sentenza n. 4974 del 26/02/2025), le quali hanno rimarcato come i richiami alla giurisprudenza costituzionale e convenzionale non siano pertinenti all’illecito disciplinare del magistrato.
È stato, innanzitutto, sottolineato come il problema della estensione, anche alla luce della CEDU, del principio della retroattività della lex mitior all’ambito delle sanzioni amministrative – categoria in cui rientrano le sanzioni disciplinari – globalmente considerate, è stato esaminato dalla sentenza C. Cost. n. 193 del 2016, nella quale si è osservato “come la giurisprudenza di Strasburgo non abbia “mai avuto ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell’ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche <> alla luce dell’ordinamento convenzionale”. Non esiste, quindi, alcun “vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio della retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative”.
Né tale estensione è desumibile dalla norma transitoria contenuta nel d.lgs. n. 109 del 2006, art. 32-bis, comma 2, che non prevede un sistema di regole omologo all’art. 2 c.p., valido sia per la riforma della fattispecie dell’illecito, sia per le modifiche del trattamento sanzionatorio, ma si limita a stabilire, per i fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo cit., l’applicazione delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 511 del 1946, art. 18 “se più favorevoli”” (in quella fattispecie vennero esclusi i presupposti della revoca, ex art. 673 c.p.p., della condanna disciplinare pur a fronte della depenalizzazione del reato posto a base della stessa).
Si richiama, poi, l’orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 197/18) che ha già affrontato il tema della natura sostanziale dell’apparato sanzionatorio disciplinare dei magistrati, escludendone la natura penale, in ragione del fatto che si tratta di sanzioni che riguardano non la generalità dei consociati, ma una ristretta e qualificata categoria professionale, prive, peraltro, di una funzione rieducativa; e della stessa Corte EDU in materia di autonomia e indipendenza dei corpi giudiziari, là dove si è affermata la natura “civile” ovvero “disciplinare”, ma non “penale” ex artt. 6-7 CEDU, delle sanzioni previste per gli operatori legali ed in particolare per gli stessi giudici, proprio perché applicate da un organo di autogoverno, indirizzate ad una ben determinata e qualificata categoria professionale, aventi lo scopo precipuo di tutelare in primo luogo la funzione pubblica[37].
[1] “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10-bis, 11, 11-bis e 11-ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024” (Circolare P. 21578 del 2024 – delibera 13 novembre 2024).
[2] V. Nuova circolare in materia di incarichi extragiudiziari (Circolare n. P. 22581 del 9 dicembre 2015 – Delibera del 2 dicembre 2015). Attuazione dell’art. 12, comma 2, del Regolamento Interno – “Circolare che stabilisce la procedura di nomina dei componenti addetti alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura”. (Circolare n. P 8813 – dell’8 maggio 2025 – Delibera del 7 maggio 2025). Da ultimo, v. tra le altre, quella sulla procedura di selezione dei magistrati da designare quali rappresentanti italiani in seno al Consiglio Consultivo dei Procuratori Europei (CCPE) e al Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), nonché sulla partecipazione del Consiglio superiore all’attività svolta nell’ambito dei medesimi Consigli consultivi. (Circolare n. P. 16997 del 17 ottobre 2025 – Delibera del 15 ottobre 2025).
[3] Sul tema dei ritardi, v. Giacomelli, Dovere di autoorganizzazione del giudice e ritardi nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni; rapporto con i poteri di intervento del Capo dell’ufficio; assunzione di incarichi extra-giudiziari, SSM, 21/03/2022, P22022; Ruvolo, Organizzazione del lavoro del giudice civile, SSM, 3/05/2022, TM22001; Cosentino, Qualità giustizia e tempo e ruolo del magistrato, SSM, 6/12/2019, P17020; Ondei, Etica, deontologia, funzioni giudiziarie giudicanti e requirenti: tra efficienza, percezione ed effettività, SSM, 21/03/2022, P22022; Fuzio, La misura del lavoro del magistrato tra standard e carichi esigibili. Problema nuovo. A che punto siamo? SSM, 10/12/2019, P16032; Grasso, Nota alla delibera sui ritardi, SSM, 6/12/2019, P16032; Sentenze sui ritardi, SSM, 6/12/2019,P17021e Delibera ritardi. Responsabilità del Capo dell’ufficio, SSM, 6/12/2019, P14014. Da ultimo, Del Moro, Sub Art. 2, comma 1, lett. q), in Codice disciplinare dei magistrati, F. Gigliotti(a cura di), Milano, 2024, 689 ss.
[4] L’art. 5-bis prevede che la concreta funzionalità del piano deve essere sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio giudiziario o, nel caso riguardino magistrati della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.
[5] Per una guida ragionata alla fattispecie, con riferimento anche a casi pratici, v. Giacomelli, Illeciti disciplinari e funzioni giudicanti civili, SSM, 22/03/2022, P20101.
[6] Sulla possibilità di una lettura “disgiuntiva” dei connotati della gravità e della reiterazione, v. Di Amato, cit., 238-240.
[7] In termini, Cass., S.U. n. 7838 del 2024.
[8] S.U. civ., n. 14526 del 28/05/2019. Ciò non significa che il singolo ritardo, laddove dotato di particolare gravità, sia disciplinarmente indifferente (si pensi al ritardato deposito di una sentenza penale che abbia determinato la scarcerazione degli imputati condannati per gravi reati per decorrenza termini e la prescrizione di alcuni reati nel corso dei successivi giudizi di impugnazione) dovrà essere sussunta nell’alveo di differenti fattispecie, quali ad es. la lett. g, oppure la lett. a, qualora si tratti di sentenza civile che, in conseguenza del ritardato deposito, abbia poi arrecato un ingiusto danno o un indebito vantaggio ad una delle parti.
[9] Sotto il profilo della gravità dei ritardi assume rilevanza la produzione di un indebito vantaggio alla parte. Il caso si è posto con riferimento al ritardo in cui è incorso un consigliere di Corte d’appello nel provvedere al deposito della motivazione di provvedimento pronunciato a definizione del procedimento di prevenzione, tale da determinare la perdita di efficacia del provvedimento di confisca impugnato per violazione del termine perentorio previsto dall’art. 27, comma 6, del d.lgs. n.159 del 2011. Nel ritenere la sussistenza della responsabilità per l’illecito si è rilevato che, nel caso di specie, l’indebito vantaggio è rappresentato dalla restituzione al titolare del compendio patrimoniale già oggetto di decreto di confisca definito “peraltro” di notevole valore patrimoniale (Sez. disc., n. 83 del 2018).
[10] In termini, Cass., S.U., n. 4629 del 2015.
[11] Cass., S.U., n. 14256 del 28/05/2019.
[12] Cass., S.U., n. 20450 del 29/09/2014.
[13] Provvedimenti, questi ultimi, oggetto di specifica rilevazione al fine di escludere che la pronuncia di tali ordinanze possa rappresentare un espediente per sfuggire alla rilevazione del ritardo nel deposito delle sentenze ovvero per alterare i prospetti statistici e l’esatta rilevazione dei carichi di lavoro.
[14] Sez. disc., n. 84 del 2023.
[15] Sez. disc., n. 89 del 2015; ord. n. 76 del 2023.
[16] Cass., S.U., n. 14526 del 28/05/2019.
[17] Cass., S.U., n. 2948 del 2016.
[18] Giacomelli, cit., 49.
[19] Cass., S.U., n. 12108 del 17/05/2013; n. 19449 del 30/09/2015. Il rigore di detto orientamento va, però, “temperato” con la verifica che durante il periodo di forzosa e legittima assenza del magistrato, l’ufficio abbia adottato disposizioni organizzative volte a sopperire agli incombenti allo stesso affidati. Laddove, invece, si sia proceduto soltanto ai rinvii delle cause, non potrà irragionevolmente esigersi dal magistrato un “recupero” in termini di produttività di gran lunga superiore a quello ordinariamente attribuito agli altri colleghi dell’ufficio.
[20] Cass., S.U., n. 14526 del 28/05/2019.
[21] Cfr. Cass., S.U., n. 18699 del 2011, e Cass., S.U., n. 28801 del 2011.
[22] Cass., S.U., n. 8360 del 5/04/2013 e n. 7307 del 28/03/2014.
[23] Cass., S.U., n. 14268 dell’8/06/2015. La rigidità del principio dell’inevitabile disvalore disciplinare conseguente ai c.d. ritardi ultrannuali aveva già trovato una significativa breccia in precedenti decisioni delle Sezioni Unite, secondo le quali è possibile pervenire alla esclusione della punibilità disciplinare alla stregua del parametro dell’inesigibilità, sulla scorta della dimostrazione dell’inevitabilità del ritardo malgrado il magistrato abbia fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitarlo (si tratta delle pronunce n. 1241 del 18/11/2014, dep. 2015; n. 470 dell’11/03/2014, dep. 2015; n. 7071, del 27/01/2015 e n. 14268 del 10/03/2015.
[24] Così si è escluso l’illecitoquando i ritardi dipendano per causalità proporzionale dalla complessiva situazione di lavoro dell’incolpato, sicché, ai fini della causa di esclusione della punibilità per inesigibilità della condotta, occorre accertare se le funzioni qualitative e quantitative espletate dal magistrato, le attività e gli incarichi di ufficio da lui svolti, le condizioni e modalità di lavoro dal medesimo non autonomamente scelte abbiano inciso causalmente, proporzionalmente e specificatamente, sui tempi a disposizione per il compimento degli atti, in modo da qualificare i ritardi come ragionevoli (Cass. S.U, n. 470 del 14/01/2015).
[25] Cass., S.U., n. 2948 del 2016, secondo cui «in linea di principio il magistrato è responsabile della gestione del proprio ruolo e quando, come nell’ufficio giudiziario in cui lavorava l’incolpato e nella gran parte degli uffici giudicanti civili, la consistenza del ruolo risulta sproporzionata rispetto alle possibilità dì smaltimento del magistrato assegnatario determinando perciò solo l’accumularsi dei processi e la conseguente irragionevole durata dei medesimi, questa responsabilità assume valenza più grave e profonda sia perché impone valutazioni di priorità che non possono essere casuali sia perché esige dal magistrato assegnatario importanti scelte organizzative intese, per quanto possibile, a contenere un arretrato destinato, in mancanza, ad accrescersi sempre più nei tempo, anche attraverso la allocazione delle limitate risorse (temporali, personali e materiali) a sua disposizione nel modo più razionale e funzionale possibile».
[26] Cass., S.U., n. 25020 del 7/10/2019.
[27] Sez. disc., n. 24 del 28/01/2022. Si è affermato che non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato il quale depositi alcuni provvedimenti con ritardi reiterati e gravi laddove, effettuando una valutazione ex post e in concreto, la condotta posta in essere risulti inoffensiva per non aver leso l’immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato, anche in considerazione della mole di lavoro svolta dal magistrato a fronte di un ingente carico di lavoro e del rispetto del piano di rientro. Per l’affermazione del principio dell’estensibilità dell’ipotesi della scarsa rilevanza anche all’illecito di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), v. Cass., S.U., n. 25091 del 13/12/2010; n. 7194 del 30/03/2011.
[28] Di Amato, cit., 231-232.
[29] Cass., S.U., n. 14526 del 28/05/2019; Sez. disc., n. 100 del 10/09/2021.
[30] In dottrina, G. Ariolli, Note sul procedimento disciplinare dei magistrati, in Diritto, giust. e cost., 5 settembre 2023; P. Morosini, in AA.VV., Art. 3-ter, Estinzione dell’illecito, in Codice disciplinare magistrati, F. Gigliotti (a cura di), Milano, pp. 977-979.
[31] Sez. disc., n. 24 dell’8 marzo 2022; Sez. disc., ord., n. 128 del 22 ottobre 2021; Sez. disc., n. 24 del 18 dicembre 2020, dep. 2021.
[32] Sez. disc., n. 32 del 2025. Conforme, Sez. disc., n. 10 del 2023.
[33] Sez. disc., n. 32 del 2025, secondo cui: «In tema di illecito disciplinare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. q), deve escludersi l’applicabilità dell’art. 3–ter d.lgs. 109 del 2006 qualora i capi di incolpazione prendano in considerazione anche numerosi ritardi nei depositi in anni precedenti all’adozione del piano di smaltimento e se il piano di rientro non venga immediatamente e integralmente rispettato. Infatti, la ratio della disposizione è mandare esente da sanzione il soggetto che ha “riparato” l’offesa con un comportamento di segno opposto, ossia depositando tutti i provvedimenti omessi o in ritardo».
[34] Sez. disc., ord. n. 10 del 2023.
[35] Così, P. Morosini, Art. 3-ter, Estinzione dell’illecito, in op. cit., p. 978.
[36] Corte cost. n. 63/2019, con nota ex multis di M. Scoletta, Retroattività favorevole e sanzioni amministrative punitive: la svolta, finalmente, della Corte costituzionale, in DPC, 2.4.2019; Corte cost., n. 193/2016, con nota di P. Provenzano, Sanzioni amministrative e retroattività in mitior: un timido passo in avanti, in DPC – Riv. Trim., 2016, n. 3, 270 ss.; F. Viganò, Garanzie penalistiche e sanzioni amministrative, in RIDPP, 2020, n. 4. Sul tema è utile anche richiamare la previsione di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, che in tema di successioni di leggi nell’ambito della disciplina che concerne la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, stabilisce l’applicazione delle disposizioni più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
[37]. V. Reczkowicz c/ Polonia, 22 luglio 2021, con ulteriori richiami: Philis c/ Grecia, 27 giugno 1997, p. 45; Vilho Eskelinen e altri c/ Finlandia n. 63235/00; Baka c/ Ungheria n. 20261/12, p.p. 104- 105, 23 giugno 2016; Polyakh e altri c/ Ucraina, n. 58812/15, 17 ottobre 2019; Malek c/ Austria, n. 60553/00, p. 39, 12 giugno 2003; Helmut Blum c/ Austria, n. 33060/10, p. 60, 5 aprile 2016.
