La presenza diffusa delle mafie su tutto il territorio italiano produce da decenni la violazione sistematica dei diritti elementari dei minorenni e rappresenta una pesantissima ipoteca per il futuro di tutto il Paese.
Le cronache sono costellate da gravi fatti di sangue, con protagonisti minori appartenenti o contigui ai contesti di criminalità organizzata, immolati da un sistema spietato e trasformati, sin dalla tenera età, in vittime e carnefici.
Sono giovani che arrivano alla fase adolescenziale immersi nel contesto di appartenenza (piccoli paesi o quartieri ad alta densità criminale), dove respirano, giorno dopo giorno, gli elementi di una cultura mafiosa diffusa, che cresce e si sviluppa attraverso i legami affettivi e relazionali, in primis con le figure familiari.
Si tratta di una cultura che esercita un forte potere attrattivo sugli adolescenti, in quanto li immette, senza la fatica e il sacrificio dello studio o del rispetto delle regole, in un sistema di disponibilità economica e di potere, che altera la corretta formazione della personalità.
La cultura di mafia distorce il rapporto con le Istituzioni, viste in modo pregiudiziale come nemiche. In alcune zone della Calabria, addirittura, i ragazzi appartenenti alla c.d. ndrine hanno l’abitudine di farsi tatuare la figura del carabiniere sotto la pianta del piede, in modo da poterla calpestare quotidianamente.
Il narcotraffico in alcune realtà d’Italia è appaltato dalle organizzazioni criminali a giovanissimi, attratti dal miraggio del denaro e del potere, e sostanzia un grave fattore turbativo per la crescita e la salute di migliaia di minorenni.
Nei contesti delineati i ragazzi vengono presto in contatto con le armi e sono abituati alla violenza sin da giovanissimi.
Violenza da esercitare anche contro i familiari più stretti quando trasgrediscono le regole d’onore. In più occasioni i giudici minorili calabresi e siciliani si sono trovati davanti all’orrore del coinvolgimento di alcuni adolescenti nell’omicidio delle loro madri. Donne “colpevoli” di avere ingaggiato relazioni extraconiugali quando i mariti erano in carcere o latitanti.
Ma dietro l’orgoglio dell’appartenenza alla famiglia si nasconde per i ragazzi di mafia una ben più triste e inconsapevole verità: il forte dogmatismo e la rigidità della struttura familiare soffocano le esigenze di libertà ed espressività del giovane in crescita.
I ragazzi di mafia spesso non esprimono alcuna emozione, sono educati a controllarsi per non tradirsi e per non tradire. A loro non resta che portare in modo segreto la loro grande e inconfessabile sofferenza. Spesso sono ragazzi emotivamente soli, senza un padre (latitante, in carcere o ucciso in un agguato) con cui condividere la quotidianità, al quale fare domande anche banali.
La loro fame di affettività deve accontentarsi di legami parentali freddi, sacri e intoccabili: la loro famiglia, pure così presente e invasiva nel garantire le certezze e le regole, ostenta una profonda ignoranza della vita interiore dei minori, dei loro sogni e dei loro desideri.
Quasi tutti i giovani sono rassegnati ad una vita già segnata, da consumare velocemente prima della carcerazione o della morte.
Ciò premesso, una seria analisi delle mafie non può soffermarsi alle strategie di repressione, ai fenomeni corruttivi in senso stretto, al rapporto politica e mafia o alla cattura dei grandi latitanti, ma deve ampliare lo sguardo alla genesi del fenomeno, che è la questione minorile e culturale.
Se in Italia da quasi un secolo imperversano le solite organizzazioni criminali, nonostante lo Stato abbia affinato le armi e i sistemi investigativi sono sempre più efficaci, vuol dire che nelle strategie di contrasto è mancato qualcosa, che la prevenzione non è stata adeguata e non si è analizzata in maniera approfondita la genesi del fenomeno.
Analizzando la storia delle grandi organizzazioni criminali del sud Italia, è agevole verificare come quasi tutti i più importanti boss siciliani e calabresi sono stati ragazzi provenienti da quartieri difficili o famiglie degradate che, nell’assenza di adeguate politiche di prevenzione, hanno compiuto inosservati la loro ascesa criminale, trovando nelle mafie appagamento identitario e una sorta di ascensore sociale.
Nel corso degli ultimi decenni gli Uffici giudiziari minorili di Catania e Reggio Calabria hanno trattato molti procedimenti per reati di criminalità organizzata e per omicidio/tentato omicidio nei confronti di minorenni, alcuni dei quali – divenuti maggiorenni – sono ora sottoposti al regime detentivo previsto dall’art. 41 bis ord. pen., sono stati uccisi nel corso di faide locali o hanno la leadership della famiglia di appartenenza.
Nel dettaglio, sono stati processati ragazzi utilizzati come vivandieri per latitanti e adolescenti che si sono resi responsabili di efferati omicidi anche di rappresentanti delle forze dell’ordine; inoltre, sono stati giudicati minori che hanno praticato il racket a imprenditori locali spendendo il cognome della famiglia, su mandato dei genitori ristretti in carcere, e giovanissimi – anche non imputabili – coinvolti a pieno titolo nello spaccio di sostanze stupefacenti e, addirittura, nel narcotraffico internazionale.
Il dato segnalato è meglio qualificato dal rilievo che nell’anno 2025 i sopraindicati Uffici Giudiziari si trovano a giudicare i figli o i fratelli di coloro che erano stati processati negli anni Novanta, spesso appartenenti alle storiche “famiglie” di Mafia e Ndrangheta del territorio.
Orbene, tale dato storico, valutato in uno con l’indiscusso e persistente predominio nel corso del tempo delle solite organizzazioni criminali, rappresenta l’amara conferma che la cultura di mafia spesso si eredita o si assorbe nel contesto familiare e ambientale in cui si nasce e si cresce.
In determinati contesti la cultura mafiosa è trasmessa per assicurare continuità alla ‘famiglia’ criminale mediante un modello educativo antisociale, talvolta affidato alle donne allorquando la componente maschile è stata uccisa, è in carcere o latitante. Il minore è educato a un sistema di valori distorti, contrari ai principi della civile convivenza, la cui diversità si nutre di codici e rituali fatalistici, di illegalità e sopraffazione in una condizione di ristrettezza o inesistenza di mete culturali.
Per un bambino crescere in contesti di mafia non vuol dire solo assorbire la negatività della dimensione (dis)valoriale sostenuta dalla sua ‘famiglia’, ma significa anche subire la disincentivazione al processo naturale di progressivo distacco dal nucleo familiare di appartenenza e, senza neppure percepirlo, lo schiacciamento della propria individualità.
È questa lettura che ha portato il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e poi l’omologo Ufficio giudiziario di Catania e, di recente, quello palermitano, a maturare l’idea che occorra censurare i modelli (dis)educativi mafiosi, nei casi in cui sia messo a repentaglio il corretto sviluppo psico-fisico dei figli minori, al pari di quanto si faccia con adeguati interventi nei confronti di genitori violenti o maltrattanti. Lo scopo è quello di tutelare i minori e, nel contempo, interrompere la spirale perversa che alimenta l’impiego del più prezioso capitale umano, rappresentato dai bambini e dai ragazzi, nella conduzione delle attività criminali e per la riproduzione nel tempo del potere mafioso.
Tali provvedimenti (adottati ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c. ed ex art. 25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 o nell’ambito del processo penale minorile con l’istituto della messa alla prova o delle misure penali di comunità) – che nei casi più gravi hanno comportato il temporaneo allontanamento dei minori dai loro nuclei familiari e il loro inserimento in strutture comunitarie o in famiglie di volontari – si prefiggono l’obiettivo di fornire agli sfortunati ragazzi delle adeguate tutele per una regolare crescita psico-fisica e, nel contempo, la chance di sperimentare alternative culturali, psicologiche e sociali al contesto di provenienza, funzionali ad evitarne la strutturazione criminale.
Pertanto, emanato il provvedimento, i minori sono ospitati in strutture comunitarie o, di recente, anche in famiglie, dove educatori, psicologi e volontari creano – su indicazione del tribunale per i minorenni – dei percorsi di rieducazione individualizzati, con l’obiettivo di fornire una valida alternativa educativa al contesto mafioso da cui provengono. In altri termini, i provvedimenti si propongono l’obiettivo di far conoscere a questi ragazzi – provenienti da ambiti asfittici (spesso piccoli paesi della provincia o quartieri di città ad alta densità criminale) – un orizzonte diverso, nella speranza di operare le infiltrazioni culturali necessarie per renderli “liberi di scegliere2 il loro destino. In sostanza, una sorta di progetto Erasmus della legalità.
In determinati contesti, la volontà di scegliere strade alternative a quelle di ndrangheta o mafia non è neppure presa in considerazione: l’alternativa non esiste perché non si conosce! È triste affermarlo, ma se un ragazzo proviene da un piccolo paese come S. Luca, Platì, Bovalino, Africo o da un quartiere degradato di città come Catania, Reggio Calabria, Palermo o Napoli e tutti i familiari sono intrisi di cultura mafiosa, talvolta non c’è alcuno in grado di indicargli la corretta strada educativa. Addirittura, l’appartenenza alla ‘ndrangheta o alla mafia non è percepita come disvalore, perché è intrinseca all’educazione e alla tradizione familiare. Ci sono ragazzi che aspettano di essere arrestati per potere vantare questa esperienza tra i coetanei, per guadagnarsi il rispetto in determinati contesti e aggiungere una tacca fondamentale al loro percorso criminale
2.Gli equivoci mediatici e le reali necessità di tutela
La linea giurisprudenziale riassunta ha esposto gli Uffici giudiziari minorili a facili critiche e suscitato un accesso dibattito mediatico che, sull’onda emotiva della notizia legata ai singoli provvedimenti, ha però mancato di approfondire la complessità del tema, limitandosi a una divisione manichea tra “garantisti” e “giustizialisti”.
Si sono adombrate pericolose discriminazioni. Si è detto ancora che avvengono deportazioni di minori che ricordano i regimi totalitari, che si operano confische di figli.
Nulla di tutto questo!
I provvedimenti adottati non hanno una logica punitiva, sono a tutela dei ragazzi – e non sono contro le “famiglie” – sono temporanei e, in ogni caso, cessano di avere efficacia al compimento del diciottesimo anno di età dei ragazzi o al compimento del percorso di messa alla prova nel processo penale minorile o del percorso relativo alla misura alternativa alla detenzione (misure penali di comunità). Inoltre, si consentono i contatti e si cercano alleanze con i familiari che decidono di accettare il percorso rieducativo o mostrano segnali di resipiscenza, mentre con gli altri si modulano adeguate modalità relazionali.
3.I presupposti normativi e gli orientamenti giurisprudenziali
Il tribunale per i minorenni si muove nell’ambito di un solido quadro normativo.
La copertura costituzionale è, innanzitutto, assicurata dagli articoli 2(“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), 30 (“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli”, ma “nei casi di incapacità dei genitori, la legge prevede a che siano assolti i loro compiti”), 31, comma secondo, Costituzione (“ La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”),secondo cuiè preciso compito dello Stato -e delle proprie diramazioni istituzionali- proteggere l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, e intervenire a tutela dell’integrità psico-fisica dei minori, mediante interventi che consentano un’effettiva integrazione (o reintegrazione) nel tessuto sociale e assicurino condizioni di uguaglianza sostanziale.
Quanto alla normativa pattizia internazionale, assoluto rilievo riveste la convenzione stipulata a New York nel 1989, ratificata dall’Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l’altro ha statuito: “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente “ (art. 3, comma 1 ), che può comportare “la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo” (art. 9), la cui “educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite.. dei valori nazionali del paese nel quale vive e.. deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza….(art. 29)” .
Tra le fonti internazionali deve anche rammentarsi l’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza privata. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica sull’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
In conclusione, dal complesso delle norme riassunte può ragionevolmente affermarsi che il dovere/diritto di educare, pur nell’ambito di una amplissima discrezionalità genitoriale sui modelli ai quali inspirare la funzione educativa, deve essere iscritto in una cornice di principi e valori comuni della convivenza civile, sanciti a livello costituzionale e internazionale: una soglia insuperabile della discrezionalità educativa, oltrepassata la quale vi sarà violazione dei doveri o abuso dei poteri discendenti dalla responsabilità genitoriale, con la conseguenza che in tali casi potrà essere consentita la separazione dai genitori – ancorché temporanea – allorquando “è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo” (in tal senso vedasi Commento generale n. 1, sulle finalità dell’educazione, approvato dal Comitato sui diritti dell’infanzia del 17.4.2001 nel corso della 32° sessione-doc CRC/GC/2001/1).
Fissati in tali termini i limiti insuperabili della discrezionalità genitoriale nell’espletamento della funzione educativa, è bene soffermare l’attenzione sui rimedi che l’ordinamento pone a tutela del minore in ipotesi di esercizio a lui pregiudizievole della responsabilità genitoriale.
Innanzitutto, vengono in rilievo i tradizionali provvedimenti di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c., laddove la violazione dei doveri relativi all’ufficio o l’abuso dei relativi poteri arrechi un grave pregiudizio al minore, o i provvedimenti ex art. 333 c.c. (primo tra tutti l’allontanamento del minore o del genitore dalla residenza familiare), quando la condotta dei genitori risulti ragionevolmente pregiudizievole per il minore, anche se non tale da giustificare un provvedimento di decadenza.
Entrambi i provvedimenti – ai quali possono associarsi le misure rieducative previste dall’art. 25 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 – sono esperibili tanto al fine di evitare il protrarsi del danno, quanto per evitare il verificarsi di un danno che appare altamente probabile.
I provvedimenti de responsabilitate appaiono anche espressione di una funzione pubblicistica dei poteri giudiziari, in quanto l’interesse tutelato è pure un interesse eminentemente pubblico: quello dell’educazione di un minore cui la società tutta è massimamente interessata, perché la corretta e responsabile formazione della personalità di un giovane è garanzia di un ordinato e progressivo sviluppo della convivenza civile di un paese.
In conclusione, proteggere il minore dal pregiudizio che gli deriva dalla violazione del suo diritto ad essere educato nel rispetto dei principi costituzionali e valori della convivenza civile costituisce, a un tempo, protezione dell’interesse superiore del fanciullo e protezione della collettività del suo insieme.
Per completezza di esposizione, non sembra superfluo rammentare che i provvedimenti ex artt. 330, e 333 c.c. sono privi del carattere della decisorietà e definitività in senso sostanziale, potendo essi essere modificati e revocati in ogni momento, laddove sia provata la cessazione di quelle circostanze che hanno determinato il pregiudizio, più o meno grave, per il minore.
A ciò si aggiunga che le nuove norme sul processo civile minorile prevedono che, nei procedimenti indicati,i genitori e il minore sono assistititi da un difensore.
Il minore. dunque, è da considerarsi parte del processo, rappresentato in giudizio tramite il suo legale rappresentante o (in caso di un conflitto di interessi con i genitori) da un curatore speciale: prassi, quest’ultima, che nelle esperienze dei tribunali per i minorenni ha innescato un circuito virtuoso con la collaborazione dei consigli locali degli ordini degli avvocati e, in particolare, con i professionisti della camera minorile, nominati tutori/curatori speciali del minore e poi diventati contestualmente difensori tecnici.
Una serie di garanzie processuali idonee a mettere al riparo il fanciullo e la sua famiglia da provvedimenti sproporzionati rispetto all’interesse da tutelare.
Sul versante giurisprudenziale, depone per l’esistenza di un quadro esterno di riferimento all’azione educativa l’ormai consolidato orientamento in materia di responsabilità genitoriale per inadeguatezza educativa.
Il modello educativo mafioso, oltre che censurabile con gli interventi previsti dagli artt. 330 e ss. c.c., può dar luogo a responsabilità civile indiretta ex art. 2048 c.c. per culpa in educando o in vigilando, se non a reato – ex artt. 570 e 572 c.p.- nei casi di dolo.
Innanzitutto, la Corte di Cassazione con diverse pronunce (v. Cassazione civile, sez. I, sentenza 19/01/2018 n° 1431 e Cass. civ. sez. I, n.10777/2019) ha stabilito che la detenzione può giustificare la decadenza se comporta una prolungata assenza fisica e affettiva che renda impossibile al genitore occuparsi del figlio.
Addirittura, in un’altra pronuncia (v. Cassazione civile, ordinanza n.319/2020) il giudice di legittimità ha stabilito che, se entrambi i genitori sono detenuti, il figlio è adottabile, in quanto lo stato di abbandono non dipende da cause di forza maggiore transitorie, ma dalla carcerazione di entrambi i genitori. In tali casi, la possibilità di recupero della capacità genitoriale non è rimediabile ricorrendo alle misure di sostegno che, non potrebbero essere applicate in tempi brevi, sussistendo lo stato di reclusione del ricorrente, e ciò sarebbe in contrasto con l’esigenza di una sollecita definizione delle questioni collegate alla tutela del minore[1].
Parimenti, nelle stesse pronunce (v., in particolare, Cassazione civile, sez. I, sentenza 19/01/2018 n° 1431) si è segnalata l’inopportunità di fare rientrare il minore nella famiglia di origine in presenza di situazione drammatiche che potrebbero compromettere il suo percorso di crescita, quali quelle – verificatesi in un contesto di criminalità organizzata – che hanno determinato la carcerazione dei genitori e di altri familiari del minore.
In tale situazione è stata addirittura dichiarata l’adottabilità del bambino, nonostante le domande provenienti dai genitori e dai parenti entro il quarto grado, nel presupposto che il minore non può restare “legato alla famiglia di origine”, perché “inevitabilmente sarebbe costretto a confrontarsi con la drammatica storia familiare dei suoi genitori”.
La Corte di Cassazione ha poi affermato il principio che il genitore che ometta deliberatamente di costituire per il figlio un valido modello parentale e fecondo sul piano educativo, deve risarcire ogni danno così arrecato anche quando il comportamento omissivo, costituente eventualmente reato ex art. 570 c.p., non sia ritualmente accertato e sanzionato in sede penale (cfr. Cass. Sez. I, 10 aprile 2011, n. 5652).
Ancora, il giudice di legittimità ha più volte ribadito l’assunto in base al quale la prova liberatoria per superare la presunzione di colpa ex art. 2048 c.c. consiste nella prova “positiva di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui un’adeguata vigilanza, il tutto in conformità con le condizioni sociali, familiari all’età e al carattere del minore”[2]
L’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per fatto illecito del figlio, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito che ben possono rilevare il grado di maturità ed educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.
Pertanto, i criteri di imputazione della responsabilità genitoriale per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono, sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento degli stessi, ma soprattutto nell’obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile convivenza nei rapporti con il prossimo.
In conclusione, in applicazione dei principi normativi nazionali e sopranazionali richiamati, può trarsi la conclusione che deve essere tutelato il diritto del minore a crescere ed essere educato all’interno della sua famiglia; tale diritto fondamentale però non è assoluto e, nel suo superiore interesse, deve essere bilanciato con altri diritti fondamentali, tra i quali quello di ricevere un‘educazione responsabile e coerente con i valori costituzionali, con predisposizione di tutti gli accorgimenti necessari alla tutela della sua salute psico-fisica.
4.Genesi delle misure civili
La genesi di queste misure è duplice.
Innanzitutto, i provvedimenti citati trovano fondamento e impulso nelle informazioni (accertamenti sulla personalità del minorenne) acquisite ex art. 9 dpr 448/88 (circa le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne)[3] in correlazione con il fatto storico oggetto del processo penale, che così costituisce un’occasione di interventi educativi mirati, che possono favorire lo sviluppo della personalità del giovane e il suo recupero.
In altri termini,le indagini sulla personalità, svolte in correlazione al fatto penale contestato al minorenne, sono funzionali non soltanto all’accertamento della sussistenza della capacità di intendere e di volere, alla rilevanza sociale del fatto e al grado di responsabilità, ma anche alla individuazione della risposta giudiziaria più adeguata (che può essere solo penale o mista penale/civile) alle difficoltà personali, familiari e sociali che il minore ha reso evidenti mediante la commissione di un fatto penalmente rilevante.
I servizi minorili dell’amministrazione della giustizia sono poi lo strumento privilegiato per svolgere gli accertamenti; è raro, infatti, che il servizio sociale dell’ente locale o le altre agenzie/istituzioni deputate alla prevenzione segnalino autonomamente condotte irregolari agite da minori appartenenti a determinate “famiglie”.
In conclusione, il procedimento penale rappresenta spesso l’unica possibilità per focalizzare la situazione personale del minore e rappresenta per l’indagato/imputato un’opportunità educativa, un possibile momento – forse l’esclusivo – di cesura rispetto al passato.
Il meccanismo d’adozione dei provvedimenti citati è spesso quello disciplinato dall’art. 32 comma quarto D.P.R. 22.9.1988 n. 448, che è attivato, quando la sanzione penale non è ritenuta assorbente o unica prospettiva rieducativa: 1) parallelamente al processo penale (ad esempio nei casi di sospensione del processo e messa alla prova[4], per rafforzare e rendere effettivo il percorso rieducativo, evitando così che l’istituto possa essere travisato quale risultato di sostanziale impunità, o allorquando l’intervento educativo è indifferibile e non può aspettare i tempi di definizione del processo penale); 2) all’esito del processo penale, nei casi di proscioglimento/assoluzione, di applicazione del perdono giudiziale, di concessione della sospensione condizionale della pena o di una sanzione sostitutiva ex art. 30 dpr 448, benefici che talvolta sono accordati proprio in virtù dell’effetto deterrente e alla prospettiva rieducativa riconnessi alla contestuale statuizione civile/amministrativa.
I provvedimenti sopra indicati possono essere adottati anche contemporaneamente all’applicazione di una misura di sicurezza (art. 37, 38, 39 dpr. 448/88) per un minore prosciolto perché non imputabile in quanto infraquattordicenne (art. 26 D.P.R. 448) o in caso di revoca della stessa ai sensi dell’art. 40 medesimo dpr o nei casi di proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 22.9.1988 n. 448).
Circuiti comunicativi tra uffici giudiziari
I provvedimenti de responsabilitate (art. 330 e ss. codice civile) e amministrativi (art. 25 e ss. RDL 1934 n.1404) traggono, inoltre, impulso da un circuito comunicativo tra uffici giudiziari diversi, ma con funzioni complementari.
Il primo protocollo giudiziario che si è cimentato sul tema è quello siglato in data 21.3.2013 da tutti gli Uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria e poi ripreso e aggiornato a Catania da un analogo accordo, siglato in data 22.5.2024[5]. Le prassi dei citati accordi – e, in particolare, gli avviati circuiti comunicativi nei contesti di criminalità organizzata tra la Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e gli Uffici giudiziari minorili – hanno ricevuto una parziale consacrazione normativa nell’art.7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159[6].
Tale disposizionenormativa introduce un circuito comunicativo obbligatorio tra le Direzioni Distrettuali Antimafia (DDA) e la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (escluse le ipotesi in cui vi sia una condotta delittuosa del minore, dalla quale scaturirebbe necessariamente il coinvolgimento della Procura minorile), finalizzata all’adozione di iniziative da parte del pubblico ministero per l’emanazione di provvedimenti de responsabilitate, nei casi di esposizione del minore a situazioni di pregiudizio derivanti dalla condotta genitoriale.
Tale norma, peraltro, attua quanto già auspicato dal C.S.M. con la delibera del 31.10.2017 in materia di tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata, ed è stata oggetto – come anticipato – del protocollo distrettuale catanese e di altro siglato a Palermo per definirne l’ambito di applicazione, i temi e le modalità di attuazione del previsto obbligo informativo, al fine di attuare un adeguato bilanciamento tra l’esigenza di segretezza dell’indagine penale e quella, contestuale e non meno rilevante, della tempestiva tutela del minore che versa in situazione di pregiudizio.
In altri termini, i protocolli distrettuale siglati a Catania e Palermo, realizzati dopo quello analogo di Reggio Calabria del 21.3.2013, si prefiggono l’obiettivo – in assenza di una normativa secondaria – di riempire di contenuti la genericità della citata disposizione normativa, cercando di trovare un equilibrio nel bilanciamento delle fondamentali esigenze tutelate dalla norma.
Peraltro, anche il Consiglio Superiore della Magistratura, nel licenziare il parere sul decreto-legge c.d. Caivano, ha rappresentato la necessità di una normativa secondaria attuativa del citato art. 7, riservandosi di integrare la risoluzione del 31.10.2017.
Al riguardo, potrebbe essere utile anche un intervento della Procura Generale presso la Corte di Cassazione attraverso lo strumento previsto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 20 febbraio 2006, n. 106, al fine di uniformare le prassi sul territorio nazionale.
5.Il protocollo “Liberi di Scegliere”
L’orientamento giurisprudenziale ha intercettato la sofferenza di molte madri.
Vi sono certo donne che cercano di indottrinare i figli secondo la cultura mafiosa, condannandoli a un destino inesorabile di morte, carcerazione e, comunque di sofferenza, ma ve ne sono altre, invece, provate dalla sofferenza di lunghe carcerazioni loro o dei figli, oppure dalle morti dei congiunti. La maggior parte delle madri dei “ragazzi di mafia” dopo una prima, comprensibile, fase di aspra opposizione, non fanno più resistenza, nella speranza – inconfessata e inconfessabile – di salvare i loro figli da un destino di morte o carcerazione.
In sostanza, i provvedimenti le sollevano dalla responsabilità di assumere decisioni – difficili e laceranti nel sistema in cui sono inglobate – a tutela dei loro figli: così accettano i percorsi rieducativi programmati nell’interesse dei minori e le prescrizioni loro imposte.
Molte donne hanno maturato la volontà di rompere con la cultura mafiosa, con l’obiettivo precipuo di assicurare una concreta alternativa di vita ai loro figli, ma il più delle volte non sono state e non sono in grado di fornire apporti di collaborazione o testimonianza di rilevanza tale da legittimare il loro inserimento nelle speciali misure/programmi di protezione. In tali casi, le donne/madri sono rimaste senza alcuna forma di tutela, non essendovi nell’attuale impianto normativo, riferimenti idonei a giustificare interventi di protezione, sostegno economico, sociale, psicologico e culturale.
In sostanza, tale richiesta di aiuto si è finora scontrata con l’incapacità del nostro sistema normativo di prenderne in carico i bisogni, rendendo ardua l’opera di affiancamento, sostegno e assistenza che la giustizia, in collaborazione con i servizi sociosanitari e di volontariato di riferimento, ha tentato di articolare a loro vantaggio.
Di fronte a uno scenario simile, è necessaria una rivisitazione delle risorse e degli strumenti utili non solo a contrastare questo fenomeno, ma anche a garantire un futuro migliore ai minori e ai nuclei familiari coinvolti, accompagnandoli sino al raggiungimento di un’autonomia esistenziale e lavorativa.
Per ovviare alla lacuna normativa e al grave vuoto di tutela, il Protocollo governativo “Liberi di Scegliere”, siglato in data 1.7.2017, poi rinnovato con integrazioni il 5.11.2019, il 31.7.2020 e, da ultimo, in data 26.3.2024[7] (con la partecipazione del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministero per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero dell’Università e della Ricerca, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Conferenza Episcopale Italiana, degli Uffici giudiziari minorili, delle Direzioni Distrettuali Antimafia e delle Corti di Appello dei Distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, esteso poi al distretto di Catanzaro, oltre che dell’associazione Libera e di altre associazioni del terzo settore), ha apportato innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso assicurando, nell’assenza di un’adeguata previsione legislativa, un’opportuna rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai loro figli.
Tale strumento operativo si è reso necessario a fronte del sempre maggiore numero di donne che si sono rivolte e si rivolgono alla giustizia minorile per essere supportate nella loro difficile scelta di riscatto, per loro stesse e i figli, anelando a un futuro diverso che non sia la sofferenza, il carcere o, ancor peggio, la morte.
Allo stato, più di duecento minori e circa trentaquattro donne sono entrati nel progetto “Liberi di Scegliere”, ma molte altre sono in valutazione. Sette donne sono diventate testimoni di giustizia e una collaboratrice di giustizia, trovando il coraggio di fare scelte importanti grazie al sostegno e all’incoraggiamento fornito dalla rete di supporto, che nell’associazione Libera ha trovato un insostituibile baluardo.
I risultati dei provvedimenti emessi (circa 200 nei distretti di Corte di Appello di Reggio Calabria e Catania) a decorrere dall’anno 2012 sono assolutamente incoraggianti.
Nei diversi casi trattati – alcuni dei quali hanno imposto l’allontanamento provvisorio dal degradato contesto familiare – si sono già avuti apprezzabili esiti.
I minori hanno ripreso la frequenza scolastica prima interrotta, hanno svolto le attività socialmente utili e seguito i percorsi di educazione alla legalità organizzati dagli operatori dei servizi minorili e dai volontari di associazioni impegnate nel contrasto ai valori deteriori della criminalità organizzata. Molti di loro si sono rifatti altrove una vita affrancandosi dalla cultura criminale e hanno proseguito gli studi sino all’università, hanno trovato lavoro e si sono formati una famiglia: in sostanza, i ragazzi trattati hanno dimostrato di possedere delle potenzialità compresse dal deleterio ambito di provenienza.
Ma è accaduto di più.
Tre boss di livello apicale, calabresi e catanesi, hanno deciso di collaborare con la giustizia dopo l’intervento a tutela dei loro figli e, in un caso (a Catania), addirittura dei nipoti.
L’amore per i figli è stata la chiave di volta che ha consentito a molte persone di superare limiti (interiori) apparentemente insormontabili e di affidarsi allo Stato.
6.Attenzione mediatica, risoluzione del C.S.M. e iniziative legislative
Il progetto “Liberi di scegliere”, oltre che ricevere consacrazione nell’art. 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito nella legge 13 novembre 2023, n.159, nella risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 31 ottobre 2017 (“La tutela dei minori nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata”) e nei lavori ministeriali del tavolo X degli Stati Generali Antimafia del 2017, ha avuto una vasta eco nazionale e internazionale. Numerose università, agenzie di stampa e network di rilevanza mondiale (Trinity College di Dublino, Mef di Istanbul, Università di Harvard, Università Bocconi, Università Luiss, New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde, AFP, Stern etc.) hanno svolto studi, seminari o inchieste di approfondimento. I temi del progetto sono stati ripresi dalla fiction Rai “Liberi di Scegliere”, da documentari radiofonici (BBC) e docufilm di produzione italo-olandese (“Sons of Honour)”, australiana (“Breaking up the mafia”), statunitense (“Mafia kids”), francese (“Les Enfants Loin de la mafia”) e da numerosi libri, tra cui “Liberi di Scegliere. La battaglia di un giudice minorile per liberare i ragazzi della ndrangheta”.
Inoltre, i contenuti del progetto “Liberi di Scegliere” sono stati recepiti dalla Regione Calabria con due innovative leggi regionali (L. 26 aprile 2018 n. 9 e L.28 giugno 2023, n.27) e dalla importante legge regionale siciliana del 5 giugno 2025, n. 24 “Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinchè siano “liberi di scegliere”, che per la prima volta affronta in Sicilia il tema del rapporto tra minori e mafie. Infine, più disegni di legge risultano depositati in Parlamento e la Commissione parlamentare antimafia sta per licenziare un disegno di legge nazionale, con condivisione bipartisan.
Tutte iniziative che stanno alimentando speranze di riscatto laddove sembrava non fossero possibili e che muovono dalla condivisa consapevolezza che la tutela dei minorenni è un tassello fondamentale nelle strategie di contrasto al fenomeno delle mafie.
[1] In particolare, con riferimento all’accertamento dello stato di abbandono, la Cassazione ha evidenziato che è consolidato il principio secondo cui l’esigenza del figlio di vivere nell’ambito della propria famiglia di origine può venire meno se sussiste un grave pregiudizio per un suo equilibrato ed armonio sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine non sia in grado di garantirgli la necessaria assistenza e stabilità affettiva. Nel caso in esame, la condizione del minore può essere dimostrata anche in virtù dell’esistenza dello stato di detenzione del genitore, riconducibile alla condotta criminosa dello stesso, non integrante gli estremi della causa di forza maggiore transitoria, prevista dalla L.184 del 1983, art. 8, come motivo di giustificazione della mancata assistenza al figlio.
[2] Cass. Civ., III sez., 18 novembre 2014, n. 24475; Cass. Civ., sez. III, 6 dicembre 2011, n. 26200.
[3] Art. 9 D.P.R. 22.9.1988 n. 448:”1. Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.2. Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”
[4] Sospensione del processo e messa alla prova: coinvolgimento dei familiari nel percorso rieducativo
Quanto alla messa alla prova, punto di partenza sono anche le modalità di coinvolgimento del minore, del suo nucleo familiare e, in termini più ampi, del suo ambiente di vita (art. 27 comma secondo lett.a disp. att.), dal momento che l’ambiente familiare e dei rapporti interpersonali in genere è aspetto cruciale sia nell’individuazione che nella rimozione delle cause della devianza.
È, pertanto, in via generale necessaria la collaborazione dei genitori, che possono proporre la sospensione del processo, ma non sono contraddittori necessari in ordine al contenuto della prova (v. art. 28, comma primo, dpr.448), e, comunque, il diniego dell’istituto è legittimato dalla presenza di legami familiari, amicali e ambientali che allarmano.
L’impegno dei genitori è riconducibile agli obblighi che fanno loro capo per legge, che possono essere imposti contestualmente con prescrizioni di carattere civile, che rafforzano così il progetto educativo.
Il grado e le modalità di coinvolgimento dei genitori sono legati alla diversa natura del reato e della relazione parentale, poiché vi sono circostanze in cui la diretta partecipazione della famiglia alla prova può essere opportuna, mentre altre in cui può rivelarsi più utile un momentaneo allontanamento. In sostanza, vi sono casi in cui può essere disposta persino l’esplicita esclusione, quantomeno in partenza, da qualsiasi ruolo attivo del nucleo familiare, se ritenuto di ostacolo al percorso di recupero.
Quanto al contenuto dei programmi di intervento, gli orientamenti giurisprudenziali formano una costellazione piuttosto variegata, non ravvisandosi nella lettera della norma divieti o limiti specifici, sicchè può essere prescritto al giovane l’inserimento comunitario o in una famiglia affidataria, di collaborare con il servizio territoriale, di seguire percorsi di educazione alla legalità e di sostegno psicoterapeutico.
[6] Art. 7(“Misure anticipate relative ai minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale”) 1. Quando, durante le indagini preliminari relative ai reati di cui agli art. 416 bis c.p. e 74 D.p.R. 309/90 emerge una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero ne informa il procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni, per eventuali iniziative di competenza ai sensi dell’art. 336 del codice civile”
