La redazione della rivista è lieta di intervistare Bartolomeo Romano, professore ordinario di diritto penale nell’Università degli studi di Palermo, e Andrea Bigiarini, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, portatori di esperienze e sensibilità diverse – sia sotto il profilo professionale, sia sotto quello generazionale – che possono arricchire il dibattito sul progetto di modifica del reato di violenza sessuale (disegno di legge AC n. 1693).

Sia l’interpretazione che la creazione di norme sulla violenza sessuale richiedono l’analisi delle radici storiche e culturali del fenomeno, che appare legato, per lo più, ad un quadro tradizionale di sopraffazione del genere maschile contro quello femminile, e spesso tuttora interpretato attraverso pregiudizi e stereotipi che hanno per oggetto i ruoli e i comportamenti che l’aggressore e la vittima hanno avuto o avrebbero dovuto avere secondo modelli sociali precostituiti.

La giurisprudenza europea e quella italiana di legittimità stanno superando tali visioni, attraverso la valorizzazione di un approccio fondato sulla tutela della libertà personale e della dignità della vittima, in linea con la Costituzione e le convenzioni internazionali. In particolare, si riconosce che il presidio penale è posto a tutela della libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita intrusione nella propria sfera intima. Tuttavia, persistono ancora resistenze, in molti operatori del diritto, nell’abbandonare le interpretazioni influenzate da concezioni culturali errate e superate e l’uso, nella discussione orale e negli atti del procedimento, di linguaggi stereotipati e discriminatori.

L’analisi del quadro complessivo necessita di un approfondimento sull’interpretazione della disposizione incriminatrice attualmente vigente, sul ruolo della giurisprudenza – in particolare di legittimità – in tale interpretazione, sulla portata delle sentenze e delle prese di posizione a livello europeo circa l’adeguatezza del sistema italiano a garantire la tutela penale della libertà sessuale, sullo scopo e sulla formulazione della riforma in corso di approvazione. Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, vengono in rilievo le scelte del legislatore di attribuire valore centrale al consenso, di riprodurre sostanzialmente l’attuale disposizione nel testo della nuova e di non adottare una prospettiva di genere.

Le domande sono di Alessandro Andronio, che ringrazia gli intervistati, anche a nome della redazione, della disponibilità ad impegnare il loro tempo e la loro competenza.

Cominciamo dall’attuale formulazione dell’art. 609-bis cod. pen. Quali fattispecie prevede? Si tratta di un reato a condotta libera o a condotta vincolata? In particolare, come devono essere interpretate le nozioni di “atti sessuali”, “costrizione”, “induzione”?

B. Romano. L’art. 609-bis c.p., nella versione dovuta alla l. 15.2.1996, n. 66 (poi ritoccata, ma solo con riferimento alla pena, dalla l. 19.7.2019, n. 69, c.d. codice rosso), disciplina fattispecie diverse, in passato previste negli abrogati artt. 519 c.p. (violenza carnale) e 521 c.p. (atti di libidine violenti), nonché nell’abrogato art. 520 c.p. (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale). Poiché la giurisprudenza non ammette concordemente – come invece sarebbe stato opportuno – che il “nuovo” delitto altro non sia che la somma dei previgenti delitti di congiunzione carnale ed atti di libidine violenti (come sostengo da ormai trenta anni, in molte decine di scritti scientifici e da ultimo nel mio Delitti contro la sfera sessuale della persona, 8ª ed., Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025, p. 101 ss.), non vi è generale consenso su cosa debba intendersi per “atti sessuali”. A ciò si aggiunga che alle condotte di costrizione, connotate – sulla scia del passato – da violenza, minaccia o abuso di autorità, si affiancano le condotte sorrette da una induzione, anche queste già conosciute in precedenza quali ipotesi di “violenza carnale presunta”.

A. Bigiarini. Il delitto di violenza sessuale, nell’attuale formulazione dell’articolo 609-bis cod. pen., è un reato di evento a forma vincolata. La condotta può essere alternativamente costituita dalla minaccia, dalla violenza, dall’abuso di autorità (c.d. violenza sessuale per costrizione); nonché dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o dal trarre in inganno la persona offesa per essersi l’agente sostituito ad altra persona (c.d. violenza sessuale per induzione). Anche l’evento è duplice e alternativo, potendo consistere nella costrizione o nell’induzione al compimento o alla sopportazione di atti sessuali contro la volontà del soggetto passivo (di talché il dissenso della persona offesa costituisce elemento implicito del fatto tipico).

Quanto alla nozione di “atti sessuali”, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, il giudice, al fine di valutare la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (Cass., III, n. 24683/15); in altri termini, si è in presenza di “atti sessuali” non solo nel caso di toccamenti delle zone genitali o cc.dd. “erogene” (c.d. criterio anatomico), ma anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall’agente sia sessualmente indifferente, a condizione che la porzione del corpo che l’agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale (Cass., III, n. 3896/18), con conseguente indebita compromissione della libera autodeterminazione della sfera sessuale altrui (c.d. criterio contestuale). È di tutta evidenza, in ogni caso, che per la consumazione del reato è necessario che l’atto sessuale coinvolga la sfera corporea della vittima (Cass., III, n. 37942/25), diversamente realizzandosi, al più, un tentativo di violenza sessuale (Cass., VI, n. 10626/22).

La “costrizione” della persona offesa a compiere o subire atti sessuali costituisce l’evento della condotta violenta o minacciosa o abusiva descritta nel comma 1 dell’art. 609-bis cod. pen. Rientra nella nozione di “costrizione” non solo l’annullamento della volontà del soggetto passivo per effetto della condotta fisicamente violenta o psicologicamente intimidatoria adottata dall’agente, ma anche la mera coartazione della volontà della vittima: in questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta (Cass., III, n. 16609/17), ravvisando tale coazione anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire la manifestazione di dissenso (Cass., III, n. 46170/14).

Viceversa, l’“induzione” della persona offesa a compiere o a subire atti sessuali – evento della condotta abusiva o decettiva descritta nel comma 2 dell’art. 609-bis cod. pen. – si realizza quando, con un comportamento attivo di persuasione sottile e subdola, l’agente spinge, istiga o convince la vittima ad aderire ad atti sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Cass., III, n. 38011/19).

Per la configurazione del reato è necessaria la soddisfazione sessuale dell’agente?

B. Romano. No. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell’agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito (Cass., sez. III, 20 novembre 2018, n. 10923; Cass., sez. III, 3 ottobre 2017, n. 3648, in CED. Cass., n. 272449; Cass., sez. III, 28 ottobre 2014, n. 21020, in CED Cass., n.263738).

A. Bigiarini. La soddisfazione sessuale dell’agente fuoriesce dal fatto tipico del reato di violenza sessuale, che non fa riferimento a tale elemento né come evento del reato (profilo oggettivo) né come “scopo” dell’agente, trattandosi di fattispecie a dolo generico e non a dolo specifico (profilo soggettivo).

In proposito, la giurisprudenza è da tempo granitica nel ritenere irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica (Cass., III, n. 12506/11). Resta fermo che la connotazione sessuale dell’atto implica necessariamente che la condotta dell’agente sia finalizzata a soddisfare la propria concupiscenza o a volontariamente invadere e compromettere la libertà sessuale della vittima (Cass., III, n. 51582/2017), diversamente non configurandosi un atto sessuale propriamente detto.

In cosa consistono la violenza, la minaccia, l’abuso d’autorità che accompagnano la costrizione nella previsione normativa? È possibile, in concreto, una costrizione senza violenza, minaccia o abuso di autorità? Una tale ipotesi sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione della norma penale?

B. Romano. Da qualche anno la giurisprudenza italiana spesso riconosce un ampio concetto di violenza e di minaccia, tale quasi da tramutare tali requisiti nel consenso; ma non ci si può nascondere che tale interpretazione sfiori l’analogia in malam partem, pur rispondendo ad un bisogno certamente avvertito. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, sono prive di rilevanza le circostanze relative all’assenza di lesioni personali sul corpo della vittima, la condotta remissiva della stessa, anche successiva ai fatti, e le esitazioni nello sporgere denuncia, in quanto tali circostanze sarebbero facilmente spiegabili con lo stato di terrore nel quale versa la vittima (Cass., sez. III, 22 dicembre 1999, in Guida dir., 2000, n. 19, 64, con commento di N. CIARAVOLO, Per formare il libero convincimento del giudice può bastare la testimonianza della parte offesa, ed in Cass. pen., 2001, 1494; Cass., sez. III, 19 ottobre 1999, in Guida dir., 1999, n. 47, 75, con commento di N. CIARAVOLO, Marcia indietro dopo la sentenza sui jeans: la Cassazione cancella l’onere di resistenza, ed in Dir. pen. proc., 2000, 1612, con commento di S. DI GADDO, Onere di resistenza, minaccia e dissenso: spunti evolutivi nella giurisprudenza di legittimità.). Ed ha espressamente ribadito che l’attendibilità della vittima della violenza sessuale non può essere inficiata dal fatto che la stessa indossasse i jeans al momento dello stupro, poiché la paura di ulteriori conseguenze potrebbe aver determinato la possibilità di sfilare più facilmente l’indumento (Cass., sez. III, 6 novembre 2001, in Foro it., 2002, II, 287. Successivamente, Cass., sez. III, 12 ottobre 2007, in CED, n. 238016).

Tuttavia, soprattutto nella giurisprudenza di merito, emergono letture non sempre condivisibili. Così, ad esempio, si è affermato che non sussiste il reato di violenza sessuale quando difetti la costrizione della vittima e non vi sia un chiaro dissenso della persona offesa ovvero una sua condotta oppositiva (App. Lecce, 8 febbraio 2023, in Cass. pen., 2024, 328, con nota critica di F. PACELLA, Verso una costruzione scalare, dinamica e relazionale del concetto di consenso sessuale, ivi, 329.). Come pure nell’ipotesi di “toccamento” che, pur interessando le parti intime della persona offesa, sia perpetrato per un brevissimo lasso di tempo tale da escludere l’esistenza del fine libidinoso (Trib. Roma, sez. V, 6 luglio 2023, in Cass. pen., 2023, 4202, con nota critica di R. D’AURO, Analisi dell’elemento consensuale nell’attuale fattispecie incriminatrice italiana di violenza sessuale, aspetti comparatistici e nuove prospettive di tutela, ivi, 4204, ed in Dir. pen. proc., 2024, 374, con nota di G.J. SICIGNANO, La c.d. “palpata breve” nella violenza sessuale, tra fattispecie oggettiva ed elemento soggettivo). Inoltre, si è ritenuto che non sarebbe integrato il reato ove la donna, in occasione di un incontro di lavoro, non abbia espresso istantaneamente il proprio dissenso al compimento di atti sessuali (baci sul collo, palpeggiamenti, toccamenti dei seni, sino all’infilare le mani all’interno degli slip) da parte del soggetto attivo, rappresentante sindacale (Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, in Sistema penale, 8.3.2022, con osservazioni di A.N. PINNA, Violenza sessuale e ricerca del dissenso della vittima: la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione). Parimenti, non vi sarebbe reato nel caso nel quale una ragazza abbia affermato di avere subito violenza, perché «non si può affatto escludere che al XY la giovane abbia dato delle speranze, facendosi accompagnare in bagno, facendosi sporgere i fazzoletti, tenendo la porta socchiusa, aperture lette certamente dall’imputato come un invito ad osare» (App. Torino, sez. IV, 20 aprile 2022, in Sistema penale, 22 luglio 2022, con commento di E. BIAGGIONI, La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l’insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello). E lo stesso è stato detto persino nell’ipotesi di rifiuto al compimento di atti sessuali manifestato dalla persona offesa, che potrebbe essere interpretato come ritrosia, meramente formale e “di facciata”, di una donna alle iniziative erotiche del partner (così App. Palermo, 23 giugno 2022, poi condivisibilmente annullata con rinvio da Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, in Foro it., 2024, II, 497, con nota di D.M. SCHIRÒ, La vis grata puellae ai tempi del “codice rosso”: la sopravvenienza di arcaiche letture nonostante le nuove leggi, ivi, 502).

Dunque, una modifica normativa dell’art. 609-bis c.p., con l’inserimento del riferimento al consenso è, ancora oggi, necessaria (cfr. volendo, B. ROMANO, Centralità del consenso. La riforma bipartisan della violenza sessuale, ne Il Dubbio, 15 novembre 2025, p. 6; ID., Intervista, ne Il Tempo, 15 novembre 2025, p. 9; ID., Il “sì” potrà essere tacito, purché libero. Ma il testo bipartisan atteso oggi alla Camera dovrebbe distinguere i casi più gravi, ne Il Dubbio, 18 novembre 2025, p. 8; ID., L’introduzione del consenso nella violenza sessuale: se non ora, quando?, ne Il Dubbio, 26 novembre 2025, p. 1, 10 e 11; ID., Intervista, ne Il Fatto Quotidiano, 27 novembre 2025, p. 5; ID., Si litiga sul consenso, ma al legislatore dico: separiamo lo stupro dall’abuso sessuale, ne Il Dubbio, 5 dicembre 2025, p. 1 e 10).

A. Bigiarini. Quanto alle condotte di violenza, minaccia e abuso di autorità, indicate nel comma 1 dell’art. 609-bis cod. pen., cui consegue la costrizione del soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali, si precisa che:

– la nozione di violenza non è limitata alla esplicazione di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Cass., III, n. 6643/10);

– la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto (nei confronti della stessa vittima o di terzi), cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà, in tale nozione rientrando anche la prospettazione, da parte del soggetto agente, di esercitare un diritto (ad esempio, un’azione di sfratto), quando essa sia finalizzata al conseguimento dell’ulteriore vantaggio di tipo sessuale, non giuridicamente tutelato, ottenendosi per tale via un profitto ingiusto e contra ius (Cass., III, n. 37251/08);

– l’abuso di autorità presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Cass., S.U., n. 27326/20).

Nella giurisprudenza di legittimità, la costrizione è consustanziale alle condotte di violenza, minaccia e abuso di autorità, non essendo ipotizzabile in concreto una scissione tra atto sessuale oggetto di coartazione e condotta violenta (o minacciosa o abusiva). In altri termini, ragionando a contrario, laddove l’atto sessuale sia compiuto o subìto dalla vittima contro la propria volontà (quindi, senza il proprio consenso), si versa sempre ed automaticamente in un’ipotesi di costrizione. Come anzidetto, ciò deriva dall’interpretazione particolarmente elastica di “violenza” adottata dalla giurisprudenza nella materia dei reati sessuali, la cui nozione, più che attenere ai connotati della condotta in sé considerata, si ricava dagli effetti che quest’ultima ha sulla libertà di autodeterminazione del soggetto passivo: ogni qualvolta la libertà sessuale della persona offesa è coartata, stante il coinvolgimento della sfera corporea della vittima, la condotta è ex se violenta.

Ne consegue che nessuna ipotesi di costrizione a subire o commettere atti sessuali, nell’attuale formulazione dell’art. 609-bis cod. pen., così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, risulta esclusa dall’ambito di applicazione della norma.

Come si configura la violenza sessuale mediante induzione? Che funzione ha il richiamo della disposizione all’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o all’errore della persona offesa essendosi il colpevole sostituito ad altra persona? Sarebbero possibili in concreto altre ipotesi di induzione non previste dalla norma? Tali ipotesi sarebbero escluse dall’ambito di applicazione della norma stessa?

B. Romano. Sulla scia dei vecchi nn. 3 e 4 del comma 2 dell’art. 519 c.p. si pongono ora i nn. 1 e 2 del corrispondente comma 2 dell’art. 609-bis c.p. Si tratta di due delle quattro ipotesi (le rimanenti sono contemplate nell’art. 609-quater, nn. 1 e 2, c.p.) che erano conosciute generalmente come “violenza carnale presunta”.

Nel caso di cui all’attuale n. 1 del comma 2 dell’art. 609-bis c.p. non si fa più riferimento ai malati di mente, ma ci si riferisce esclusivamente a persona in stato di inferiorità fisica o psichica (così, Cass., sez. III, 12 gennaio 2023, in Dir. pen. proc., 2024, 65, con nota di M. GUALTIERI, Violenza sessuale mediante induzione: la condizione di inferiorità psichica può essere accertata attraverso massime di esperienza, e Cass., sez. III, 13 luglio 2022, in Cass. pen., 2023, 190), come — ad esempio — chi si sia abbandonato al consumo smodato di sostanze alcoliche e stupefacenti (Cass., sez. III, 28 settembre 2011, in Cass. pen., 2013, 1901, con nota di I. SCORDAMAGLIA, Violenza sessuale di gruppo mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica della vittima da intossicazione di alcool e stupefacenti).

Per l’ipotesi di cui al n. 2 del comma 2 dell’art. 609-bis c.p., alla quale bene si attaglia la definizione di atto sessuale fraudolento, non vi sono, invece, innovazioni: si tratta sempre della violenza sessuale commessa traendo in inganno la persona offesa «per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». Si è in tal senso affermato che integra il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno l’avere il colpevole convinto la vittima a sottoporsi ad una visita ginecologica “tantrica”, qualificandosi come medico ginecologo, qualifica della quale non era in possesso (Cass., sez. III, 6 maggio 2010, in Cass. pen., 2011, 574, con nota di G. ANDREAZZA, L’espansione del concetto di sostituzione di persona nella lettura giurisprudenziale del reato di induzione ad atti sessuali mediante inganno).

Nel testo della proposta di legge in materia di violenza sessuale («Modifica dell’articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso», C. 1693 Boldrini, C. 2151 Sportiello e C. 2279 Ascari), approvata all’unanimità (227 voti favorevoli e nessun voto contrario) da parte della Camera dei Deputati nella seduta del 19 novembre 2025, si aggiunge – oltre alle attualmente previste ipotesi di induzione mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di sostituzione del colpevole ad altra persona – anche l’abuso delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto.

A. Bigiarini. La violenza sessuale mediante induzione della persona offesa a compiere o subire atti sessuali, disciplinata dal comma 2 dell’art. 609-bis cod. pen., può configurarsi attraverso due diverse modalità: abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. In entrambi i casi, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi disciplinata dal comma 1, l’atto sessuale è consensuale; tuttavia, il consenso prestato dalla vittima risulta viziato dalla condizione di inferiorità di quest’ultima al momento del fatto o dall’erronea convinzione di realizzare l’atto sessuale con persona diversa da quella realmente agente.

In questo senso, diversamente dalla fattispecie di cui al primo comma, il richiamo della disposizione all’abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto (si pensi al caso dell’agente che approfitti delle condizioni di inferiorità della vittima, conseguenti alla volontaria assunzione di alcolici o stupefacenti; cfr. Cass., III, n. 32462/18) o all’errore della persona offesa essendosi il colpevole sostituito ad altra persona (si pensi al soggetto che si attribuisca falsamente la qualità di medico ginecologo per visitare una donna, inducendo una donna a sottoporsi ad una visita alla quale quest’ultima non avrebbe acconsentito se non fosse stata tratta in errore dall’affermata ed insussistente qualità professionale; cfr. Cass., III, n. 20578/10) ha una funzione specializzante, i.e. di delimitazione dell’ambito di applicazione della norma a determinate condotte “induttive”. Laddove il vizio del consenso sia determinato da condotte diverse da quelle sopra descritte (si pensi al soggetto che si attribuisca consistenze patrimoniali diverse da quelle reali al fine di ottenere un rapporto sessuale), il fatto è escluso dall’ambito di applicazione della norma, e, pertanto, risulta penalmente irrilevante.

Come si atteggia il consenso della persona offesa rispetto all’ipotesi costrittiva e a quella induttiva? Si può sostenere che, nonostante la norma non lo richiami espressamente come requisito, la fattispecie penale ruoti comunque intorno alla mancanza di un valido consenso?

B. Romano. Come chiarito in precedenza, ormai la quasi unanime giurisprudenza incentra già la disposizione di cui all’art. 609-bis c.p. sul consenso.

A quanto già richiamato, può aggiungersi che la violenza sessuale, proprio perché la condotta è priva del consenso, si concreta anche nel c.d. “atto repentino”. In particolare, si è sostenuto che la violenza — evidentemente, intesa in senso ampio, smaterializzata o impropria — richiesta per l’integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell’azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (così: Cass., sez. III, 1° febbraio 2006, in Cass. pen., 2007, 618; Cass., sez. III, 27 gennaio 2004, in Riv. pen., 2005, 508, e Cass., sez. III, 24 novembre 2000, in Foro it., 2001, II, 333, con annotazione di G. Leineri, nonché in Cass. pen., 2002, 1430).

A. Bigiarini. Come anzi detto, mentre nell’ipotesi induttiva il consenso della persona offesa è viziato, poiché frutto della condotta abusiva o decettiva dell’agente, viceversa, nell’ipotesi costrittiva il dissenso della persona offesa è requisito implicito della fattispecie. In entrambi i casi, dunque, il disvalore del fatto tipico di violenza sessuale ruota intorno alla mancanza di un valido consenso della vittima. Ed infatti, in presenza di un valido consenso, il fatto, lungi dall’essere scriminato ex art. 50 c.p. (consenso dell’avente diritto), semplicemente non è tipico.

La centralità del consenso (valido) nella fattispecie in parola è testimoniata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che a più riprese si è espressa sul tema, formulando i seguenti principi di diritto: integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale anche il compimento di atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso (Cass., sez. III, 6945/04); integra l’elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa, come nel caso in cui la stessa non abbia consapevolezza della materialità degli atti compiuti sulla sua persona (ad esempio, nel caso di atti sessuali realizzati nei confronti di una persona dormiente; cfr. Cass., III, n. 22127/17); la sussistenza del consenso all’atto sessuale, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell’atto stesso (Cass., III, n. 7873/22); il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (Cass., III, n. 15010/19); l’esplicita e iniziale manifestazione di dissenso all’intrusione altrui nella propria sfera sessuale da parte della persona offesa non può ritenersi superata dai suoi successivi e impliciti comportamenti concludenti di segno contrario, sicché non è consentito all’agente confidare sulla mancata veridicità di un dissenso esplicito (Cass., III, n. 29356/24).

Quali sono le perplessità espresse a livello europeo dalla Corte EDU e da altri organi internazionali circa l’adeguatezza del sistema italiano, come interpretato dalla giurisprudenza, ad apportare un’efficace tutela penale contro il fenomeno della violenza sessuale?

B. Romano. È stato pubblicato il 2 dicembre 2025 il primo rapporto di valutazione tematico sull’Italia redatto dal Gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO). Tale rapporto, se accoglie con favore la notevole estensione e lo sviluppo del quadro legislativo del nostro Paese in materia di violenza contro le donne, allo stesso tempo evidenzia alcune aree in cui occorrono ulteriori misure per assicurare la piena conformità alle norme della Convenzione di Istanbul.

In particolare, il rapporto indica elevati tassi di archiviazione e abbandono dei procedimenti, ad esempio, nei casi di violenza domestica e stalking. Inoltre, sottolinea come i processi continuano ad essere troppo lunghi e, laddove si concludano con una condanna, le pene pronunciate non sempre sono proporzionate o dissuasive. Infine, il rapporto evidenzia che le vittime continuano a subire una vittimizzazione secondaria a causa di stereotipi e pregiudizi di genere.

Dal canto suo, la Corte europea dei diritti umani (CEDU) ha affermato che gli Stati membri hanno sia l’obbligo positivo di perseguire e reprimere effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, ivi compreso quello in cui la vittima non ha opposto resistenza fisica (M.C. contro Bulgaria, ricorso n. 39272/98, sentenza del 4 dicembre 2003, paragrafo 166), sia quello di applicare la legislazione attraverso indagini e procedimenti giudiziari efficaci.

A. Bigiarini. La centralità del consenso (rectius della mancanza di un valido consenso) rispetto alle scelte di criminalizzazione della fattispecie di violenza sessuale nei diversi ordinamenti degli Stati Membri del Consiglio di Europa è confermata altresì dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i principi sanciti dall’art. 3 (divieto di tortura) e dall’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo impongono agli Stati membri di punire il fatto di chi compia un atto sessuale nei confronti di una persona non consenziente, risultando in contrasto con i principi convenzionali un ordinamento nazionale che limiti la tutela penale ai soli casi in cui la vittima abbia opposto resistenza fisica contro il soggetto attivo (Corte Edu, 4 marzo 2004, M.C. c. Bulgaria).

Per quanto concerne il sistema italiano, la Corte EDU ha ravvisato una violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) e dell’art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione, in un caso di omessa adozione delle misure di protezione volte a tutelare l’incolumità di una donna e dei suoi figli, vittime di violenza domestica perpetrata da parte del marito, protrattasi fino al tentato omicidio della ricorrente e all’omicidio di uno dei figli (Corte Edu, 2 marzo 2017, Talpis c. Italia)

Con particolare riguardo al fenomeno della violenza sessuale, poi,l’Italia è statacondannata dalla CorteEDUper violazione dell’art. 8 della CEDU(diritto al rispetto della vita privata e familiare), non avendo tutelato l’immagine, la privacy e la dignità di una giovane donna che aveva denunciato di essere stata violentata da sette uomini, atteso che, nella sentenza di appello con cui sono stati assolti tutti gli imputati, è stato utilizzato un “linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario” per la “vittimizzazione secondaria cui le espone” (Corte Edu, 27 maggio 2021, J.L. c. Italia).

Nello stesso solco si collocano le raccomandazioni del rapporto GREVIO (Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence) formulate nei confronti dell’Italia da un gruppo di esperti indipendenti istituito dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul)[1]. In tale rapporto, pubblicato in data 2 dicembre 2025[2], da un lato, si esortano le autorità italiane a rivedere la formulazione del reato di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), incentrandone il disvalore sulla assenza di un libero consenso all’atto sessuale da parte della vittima, come peraltro già previsto dall’art. 36 della Convenzione di Istanbul; dall’altro, si promuove l’impiego nelle decisioni giudiziarie di un linguaggio scevro da stereotipi e rispettoso delle vittime di reati sessuali.

In particolare, qual è la considerazione a livello europeo della giurisprudenza della Corte di cassazione, con particolare riferimento al rilievo che questa attribuisce al consenso e alla chiara condanna che questa fa dell’uso di linguaggi discriminatori, stereotipati, inutilmente offensivi da parte dei vari soggetti processuali? Come si atteggia in concreto, nel settore dei reati sessuali, il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza europea, secondo cui un ordinamento giuridico nazionale deve essere valutato, non solo sulla base della formulazione letterale delle sue disposizioni, ma anche dell’interpretazione giurisprudenziale e dalla concreta applicazione delle stesse?

B. Romano. Alla luce di quanto sin qui messo in luce, mi sembra di poter osservare che vi sono ancora concreti rischi che non sempre l’applicazione giurisprudenziale – ma in senso più lato le condotte processuali di tutti i protagonisti delle vicende oggetto di accertamento – sia in linea con un corredo normativo nel suo complesso sufficiente.

Al riguardo, è nota la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 27 maggio 2021 – Ricorso n. 5671/16 – Causa J.L contro l’Italia (sulla quale: M. BOUCHARD, La vittimizzazione secondaria all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Diritto penale e uomo, 9 giugno 2021; N. CARDINALE, Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l’Italia per violazione dell’art. 8, in Sistema Penale, 14 giugno 2021; L. D’ANCONA, Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU, in Questione Giustizia, 17 giugno 2021; S. URIZZI, Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio, in Giurisprudenza Penale Web, 2022, 1) che ha condannato il nostro Paese per il “linguaggio colpevolizzante e moralizzante” utilizzato in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo.

A. Bigiarini. Con riguardo alla materia dei reati sessuali, il rapporto GREVIO considera uno sviluppo promettente la costituzione, nel luglio 2025, presso la Corte di Cassazione, di un Gruppo di lavoro ad hoc incaricato di esaminare la questione del linguaggio discriminatorio, inclusi gli stereotipi di genere presenti nelle decisioni giudiziarie.

Inoltre, il rapporto evidenzia con soddisfazione che la Suprema Corte ha adeguato la propria giurisprudenza di legittimità al dictum della Convenzione di Istanbul, adottando, nelle proprie sentenze, un’interpretazione del delitto di violenza sessuale “consenso-centrica”.

Il predetto rapporto, tuttavia, stigmatizza le decisioni dei giudici di merito, che spesso non si adeguano agli orientamenti suindicati, richiedendo l’uso della forza per configurare il reato di violenza sessuale o riflettendo stereotipi e pregiudizi di genere non in linea con la Convenzione.

In estrema sintesi, la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione, nella valutazione del gruppo di esperti indipendenti, suggerisce la necessità di un intervento del Legislatore, che adotti una definizione di violenza sessuale basata sul consenso, unitamente ad una campagna di sensibilizzazione dei cittadini sulla natura e sul significato del consenso stesso.

In questo quadro, si può affermare che il rapporto GREVIO tenga adeguatamente conto della situazione italiana? Qual è la sua considerazione della giurisprudenza di legittimità?

B. Romano. Mi sembra che il rapporto GREVIO fotografi in modo obiettivo la situazione italiana, sia dal punto di vista del corredo di norme giuridiche, sia sul versante della applicazione pratica.

A. Bigiarini. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra citati, non pare che il rapporto GREVIO tenga adeguatamente conto della situazione italiana, già ampiamente in linea con un’interpretazione “consenso-centrica” del reato di violenza sessuale. In breve, il rapporto GREVIO, pur salutando favorevolmente l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, considera la capacità nomofilattica della Suprema Corte non sufficiente a ritenere soddisfatti gli standard di tutela previsti dalla Convenzione di Istanbul.

Qual è la ratio dichiarata del progetto di riforma in esame?

B. Romano. Allineare la legislazione italiana alla Convenzione di Istanbul attribuendo centralità alla volontà delle donne nella sfera sessuale, ancora ad oggi culturalmente considerata subalterna a quella maschile.

A. Bigiarini. Come si evince dal Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato[3], la proposta di legge in esame modifica il delitto di violenza sessuale di cui all’articolo 609-bis cod. pen., attribuendo all’assenza del consenso della persona un ruolo essenziale nella configurazione del reato: nel primo comma viene introdotta la nozione di consenso, in linea con le statuizioni della Convenzione di Istanbul, le cui componenti essenziali sono identificate nella libertà e nell’attualità del medesimo.

Il consenso diviene, dunque, l’unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra, per ciò solo, il delitto di violenza sessuale.

Perché la riforma sceglie di non adottare una prospettiva di genere, ma mantiene la formulazione neutra della disposizione attualmente vigente? Come si coordina questa scelta con quella, di segno opposto, in materia di femminicidio?

B. Romano. Perché, ovviamente, la violenza sessuale può essere diretta anche nei confronti di persone di sesso maschile, mentre il femminicidio (in relazione al quale rinvio, per ragioni di sintesi, a B. ROMANO, La legge sul femminicidio. Qualche luce e molte ombre, in IUS Penale, 11.12.2025, e ID., Il femminicidio: tra ragioni politiche e princìpi del diritto penale, in Penale Diritto e Procedura, 16.12.2025) è esclusivamente diretto contro le donne.

A. Bigiarini. La scelta di non adottare una prospettiva di genere, mantenendo la formulazione neutra della disposizione attualmente vigente, diversamente da quanto avvenuto in materia di femminicidio, da un lato, risulta conforme alla previsione dell’art. 36 della Convenzione di Istanbul, che non impone alcuna distinzione sulla base del sesso della vittima del reato di violenza sessuale, dall’altro, si sottrae ai dubbi di costituzionalità sollevati da più voci in merito alla compatibilità del reato di femminicidio con l’art. 3 Costituzione.

Quali sono le innovazioni introdotte dal progetto di riforma?

B. Romano. Incentrare la disposizione sul consenso, e non più sulla violenza e sulla minaccia, e ampliare i casi di induzione, inserendovi anche l’abuso delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto.

A. Bigiarini. La principale innovazione del progetto di riforma è la completa riscrittura del primo comma dell’art. 609-bis cod. pen. La nuova formulazione prevede la punizione di “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero ed attuale di quest’ultima”. In breve, oltre all’esplicitazione dell’elemento del dissenso (rectius mancanza di consenso libero ed attuale) della persona offesa, sono individuate tre diverse condotte penalmente rilevanti: compiere atti sessuali su un’altra persona (ancorché la scelta lessicale non sia delle più felici); far compiere atti sessuali ad un’altra persona; far subire atti sessuali ad un’altra persona.

Il secondo comma ripropone, con la medesima formulazione (salve lievi modifiche), le due fattispecie attualmente vigenti, i.e. la violenza sessuale per costrizione, con integrale “spostamento” del contenuto del primo nel secondo comma dell’art. 609-bis c.p., e la violenza sessuale per induzione, con aggiunta della figura dell’abuso delle condizioni “di particolare vulnerabilità della persona offesa”. In proposito, è lecito dubitare dell’utilità del mantenimento della fattispecie della violenza sessuale per costrizione (di cui sarebbe, pertanto, opportuna la soppressione), se, come anzidetto, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, la costrizione si risolve sostanzialmente nell’assenza di consenso.

Qual è la portata innovativa del riferimento alla libertà e all’attualità del consenso?

B. Romano. A mio modo di vedere, si tratta di modifica da leggere alla luce delle nozioni generali alle quali si è pervenuti in materia di consenso dell’avente diritto, che è un mero atto giuridico, un permesso, e non un vero e proprio negozio giuridico (così, ad esempio, nel mio manuale di Diritto penale, Parte generale, 5ª ed., Lefebvre Giuffrè, Milano, 2025). Da ciò discende che esso è sempre revocabile (naturalmente nei limiti del possibile) e non obbliga il dichiarante.

Inoltre, il consenso deve essere effettivo (cioè, non simulato o scherzoso), libero e privo di vizi (dolo, errore, violenza), contemporaneo alla condotta (non potendo essere né antecedente, né successivo). Esso rileva nei limiti entro i quali è concesso (ad esempio, un soggetto può acconsentire al compimento di un atto sessuale e non acconsentire al compimento di un diverso atto sessuale), nella misura manifestata (se il consenso inizialmente prestato viene revocato, per quella tranche di condotta per la quale non vi è consenso scatterà eventualmente la responsabilità penale) e nei confronti dei soggetti ai quali è rivolto (si può volere compiere atti sessuali con un determinato soggetto, ma non con un altro). Inoltre, non è necessario un consenso espresso, poiché è sufficiente il consenso tacito (cioè, desumibile dal comportamento del titolare del bene: per facta concludentia). Naturalmente, occorrerà sempre verificare che il soggetto abbia la capacità di intendere e di volere nel momento nel quale si realizza la condotta e, con le peculiarità note in materia di norme contro la violenza sessuale, l’età per manifestare validamente il consenso.

A. Bigiarini. Il riferimento alla libertà e alla attualità del consenso, come riconosciuto dal Dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato, normativizza il portato della giurisprudenza sovranazionale e domestica sopra ampiamente citata: il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto, dovendo esso perdurare durante la consumazione dell’atto sessuale ed essendo sempre ed in ogni tempo revocabile.

Qual è la portata innovativa del riferimento al “far compiere atti sessuali”?

B. Romano. Nel quadro della valorizzazione del consenso, il riferimento al “far compiere atti sessuali”, accanto al compiere o al subire atti sessuali, non mi sembra ampli significativamente il contenuto della fattispecie, ma piuttosto mi pare indichi la condotta dell’altro soggetto che realizza atti sessuali su sé stesso o sull’autore del reato.

A. Bigiarini. Il riferimento al “far compiere atti sessuali” deriva dalla scelta del Legislatore di costruire l’impalcatura della nuova fattispecie sulla condotta dell’agente (“compie”, “fa compiere”, “fa subire”) anziché sull’evento del reato (rectius, sulla condotta del soggetto passivo quale conseguenza dell’azione del soggetto attivo: “costringe taluno a compiere o subire”) ma non ha alcuna portata innovativa rispetto al novero dei fatti penalmente rilevanti, già ricompresi nell’attuale formulazione.

Il riferimento espresso al consenso muta l’onere probatorio del pubblico ministero? Si può sostenere che, a seguito della riforma, sarà l’imputato a dover provare l’esistenza del consenso della persona offesa?

B. Romano. Assolutamente no. Basterebbe ricordare che l’art. 27 della Costituzione fissa il principio di non colpevolezza: l’imputato non si considera colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna. Concetto che l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo esplicita in maniera più netta: l’imputato si considera innocente sino all’eventuale sentenza di condanna. Ed allora, tanto più dopo l’introduzione del processo accusatorio, con il Codice Vassalli del 1988, e la modifica dell’art. 111 della Costituzione, intervenuta nel 1999: onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat. Pertanto, non basta che la presunta vittima di violenza sia creduta dal pubblico ministero (e magari prima dalla polizia giudiziaria). Occorrerà sempre che il complessivo corredo probatorio sia in grado di convincere il giudice della colpevolezza dell’imputato «oltre ogni ragionevole dubbio».

Certo, il rischio di processi superficiali esiste sempre, per questo e altri reati. Come pure sono possibili aberranti conclusioni, quali quelle condensate nel dolus in re ipsa o nel “non poteva non sapere” o nella responsabilità di posizione tipica di certi settori del diritto penale dell’economia. E, per quel che attiene alle condotte sessualmente connotate, conosciamo le presunzioni talvolta legate ad abusi sessuali su minori che emergono nel corso di cause di separazione o di divorzio. Dunque, occorre essere consapevoli che, accanto a vittime reali, esistono vittime apparenti o simulate e che il consenso, come ogni altro elemento del reato, andrà rigorosamente provato in sede processuale.

A. Bigiarini. Da un’attenta lettura della nuova formulazione della fattispecie di violenza sessuale, non pare che il riferimento espresso al consenso – trattandosi, peraltro, di positivizzazione di un elemento strutturale implicito, già riconosciuto come tale dalla giurisprudenza – muti l’onere probatorio del pubblico ministero, il quale dovrà provare il fatto in tutti i suoi elementi essenziali, ivi compresa l’assenza del consenso della persona offesa; con tutte le difficoltà che ciò (già attualmente) comporta nella prassi, trattandosi molto spesso di atti sessuali consumati in assenza di testimoni, ove la fonte di conoscenza principale è la viva voce dei partecipanti all’atto sessuale.

In proposito, peraltro, costituisce diritto vivente, di quotidiana applicazione nelle aule di giustizia, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa, vittima del reato di violenza sessuale, possono essere assunte, anche da sole, come prova della responsabilità dell’imputato – purché sia adeguatamente motivata la credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità intrinseca del suo racconto – non necessitando le stesse di riscontri esterni, ben potendo, in questa materia, acquisire valore di riscontro esterno, proprio perché al fatto non assistono testimoni, le confidenze rese dalla vittima a terzi in periodi non sospetti (Cass., III, n. 1818/10).

Che rapporto c’è fra il primo e il secondo comma della nuova disposizione? In particolare, residua una portata normativa per la tradizionale violenza sessuale per costrizione, o invece tale fattispecie è interamente ricompresa in quella del primo comma? Qual è il rapporto fra il primo comma e la fattispecie della violenza sessuale per induzione?

B. Romano. A mio avviso, il testo approvato dalla Camera dei Deputati presenta problemi proprio nei commi successivi al primo.

Innanzitutto, in relazione alle ipotesi di cui al “futuro” secondo comma dell’art. 609-bis c.p., le quali prevedono la condotta di «chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona». Condotte ben diverse, e comparativamente più gravi, di quelle di cui al primo comma.

Nel testo approvato all’unanimità si dispone che tali condotte, però, soggiacciano alla medesima pena prevista per l’ipotesi di cui al primo comma, caratterizzata dalla mancanza di consenso. Io penso invece che per le ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 609-bis c.p. si debba prevedere un aggravamento di pena che non specificherei, quindi “fino a un terzo”, ai sensi dell’art. 64 c.p. E cioè, una pena un po’ meno grave della pena prevista per le ipotesi ancora più gravi di cui all’art. 609-ter c.p. (ove la pena è, a seconda dei casi, aumentata di un terzo o della metà).

Infine, rimangono i dubbi sui «casi di minore gravità», di cui al comma terzo dell’art. 609-bis c.p. (che comportano una diminuzione di pena in misura non eccedente i due terzi). Siamo infatti al cospetto di una attenuante indefinita che non predetermina i criteri in base ai quali distinguere i «casi di minore gravità» da quelli ritenuti più gravi. E alle critiche del passato (per le mie, rimando ai richiamati Delitti contro la sfera sessuale della persona) può aggiungersi il dubbio che taluno possa ritenere che le ipotesi di cui al primo comma rappresentino sempre i casi meno gravi di violenza sessuale di cui al comma terzo. Conclusione che, a mio avviso, svilirebbe il senso, anche culturale, della riforma in atto.

A. Bigiarini. Come anzidetto, non pare che residui una portata normativa autonoma per la tradizionale violenza sessuale per costrizione, interamente ricompresa nel fatto tipico descritto dal primo comma.

Viceversa, permane la necessità di disciplinare partitamente le ipotesi di violenza sessuale per induzione, ove il consenso della persona sussiste – a differenza della fattispecie di cui al primo comma, elemento costitutivo della quale è l’assenza del consenso – ma risulta viziato (e, pertanto, invalido).

Nell’ambito della nuova fattispecie della violenza sessuale per induzione, che senso ha la previsione espressa dell’abuso delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa? In cosa si differenzia tale situazione da quella delle condizioni di inferiorità fisica o psichica? Si potrebbe sostenere che la “particolare vulnerabilità” è una species del genus “inferiorità fisica o psichica”?

B. Romano. Il richiamo, nel testo, alle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa rimanda a quanto previsto dall’art. 90-quater del codice di procedura penale (inserito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), sebbene la definizione lì contenuta sia espressamente limitata «agli effetti delle disposizioni del presente codice». E, come è noto, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa deve essere desunta, oltre che dall’età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Inoltre, per la valutazione della condizione, occorre verificare se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall’autore del reato.

In proposito, potrebbe rilevarsi che il riferimento alla “particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto”, posto accanto alle condizioni di “inferiorità” già contemplate dalla norma, rischi di attribuire rilevanza a profili soggettivi privi di sufficiente tassatività.

A. Bigiarini. La previsione espressa dell’abuso delle condizioni di particolare vulnerabilità della persona offesa, da un lato, rappresenta l’espressione di un’attenzione particolare del Legislatore alla figura della c.d. vittima vulnerabile (già ampiamente manifestata in sede di adozione dei provvedimenti normativi del c.d. “codice rosso”), dall’altro, costituisce la positivizzazione di un approdo giurisprudenziale, a cui la Suprema Corte è pervenuta de lege lata.

In proposito, la Corte di cassazione ha recentemente affermato che il delitto di induzione a compiere o subire atti sessuali con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, di cui all’art. 609-bis, comma secondo, n. 1), cod. pen., si configura anche nel caso di approfittamento di una situazione di vulnerabilità preesistente o, comunque, indipendente rispetto alla condotta del soggetto agente, posto che la condizione di inferiorità della vittima dev’essere valutata sul piano oggettivo, indipendentemente dalle cause che l’hanno generata (Cass., III, n. 11168/24). Da ciò discende che, secondo l’interpretazione dei giudici di legittimità, la “particolare vulnerabilità” costituisce effettivamente una species del genus “inferiorità fisica o psichica”.

A che punto è l’iter di approvazione della riforma? Come devono essere interpretate le posizioni espresse da una parte del ceto politico – per la verità, in modo piuttosto generico – circa l’opportunità di espungere dalla formulazione normativa il requisito dell’attualità del consenso e di modificare l’ultimo testo approvato, allo scopo di introdurre una serie di circostanze aggravanti?

B. Romano. Dopo l’approvazione alla Camera dei Deputati, con una fortissima convergenza, frutto di una improvvisa accelerazione, che tutte le forze politiche avevano manifestato nella votazione unanime, sembrava che al Senato della Repubblica si dovesse procedere con la medesima sollecitudine, tanto che mi ero limitato a suggerire in alcuni scritti limitati “aggiustamenti”, come sopra indicati. Poi, però, sembra siano stati aperti più ampi spazi di riflessione e io stesso sono stato audito in Commissione Giustizia del Senato il 9 dicembre. E ho potuto formulare più ampie proposte (sul punto, rinvio al mio, Note scritte del prof. avv. B. Romano all’esito dell’audizione in commissione giustizia del 9.12.2025 sui disegni di legge in tema di violenza sessuale e consenso, in Penale Diritto e Procedura, 9.12.2025).

A. Bigiarini. Il disegno di legge (Atto Camera n. 1693) di modifica dell’art. 609-bis cod. pen., in data 19 novembre 2025, è stato approvato dalla Camera dei deputati all’unanimità e trasmesso per l’esame al Senato.

Nella seduta del 25 novembre 2025 della II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato[4], tuttavia, l’iter di approvazione della riforma (Atto Senato n. 1715) ha subìto un brusco arresto, per effetto della posizione espressa dalle forze di maggioranza, che hanno ritenuto necessario un supplemento di “riflessione”. Allo stato, è in corso un breve ciclo di audizioni di esperti di elevato profilo tecnico davanti alla Commissione Giustizia del Senato. Non risultano essere stati presentati emendamenti al testo approvato alla Camera.

Le ragioni dell’impasse, per vero non esplicitate nei lavori della commissione, hanno trovato sfogo per voce di alcuni esponenti delle forze politiche di maggioranza, che hanno rappresentato il rischio di una inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato, al quale spetterebbe provare il consenso del partner: ciò, in evidente contrasto con i principi del processo penale[5]. Preoccupazione che, alla luce di quanto sopra ampiamente detto, sembra destituita di fondamento.

Per altro verso, è stato sottolineato come la nozione elastica di consenso “libero e attuale”, combinata con l’ampio concetto di “atti sessuali”, possa legittimare interpretazioni eccessivamente estensive, attribuendo alla magistratura un ampio margine di discrezionalità e generando gravi ricadute sulla certezza del diritto. È stato, dunque, proposto di sostituire l’espressione “senza il consenso libero e attuale” con “in violazione del dissenso” della persona offesa o, in subordine, di eliminare dalla proposta normativa il riferimento alla “attualità” del consenso, che, oltre a risultare pleonastica alla luce del diritto vivente, accentuerebbe le criticità probatorie della fattispecie[6].

Anche in questo caso, tuttavia, sebbene si concordi sulla sostanziale superfluità del riferimento all’attualità del consenso, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra ampiamente descritta, viceversa, non si ravvisano particolari criticità probatorie, di segno diverso ed ulteriore rispetto a quelle che già incontra il pubblico ministero, de lege lata, nel campo dei reati sessuali (e della violenza sessuale, in particolare).

In particolare, l’eventuale eliminazione del riferimento al requisito dell’attualità del consenso avrebbe l’effetto di far venire meno tale requisito, attribuendo rilievo anche ad un consenso non attuale?

B. Romano. Non credo proprio. Il consenso deve comunque essere sempre attuale, cioè contemporaneo alla condotta, e revocabile.

A. Bigiarini. Come anticipato, l’eliminazione del riferimento al requisito dell’attualità del consenso non avrebbe alcun effetto, non potendosi attribuire alcun rilievo, per escludere la configurabilità del reato, ad un consenso non più attuale.

È principio granitico, infatti, sia nella giurisprudenza sovranazionale sia nella giurisprudenza domestica, che il consenso deve perdurare durante la consumazione dell’atto sessuale ed è sempre ed in ogni tempo revocabile.

Conclusivamente, come deve essere valutata la riforma in corso di approvazione, nel suo complesso? Il legislatore risponde adeguatamente alle preoccupazioni espresse a livello europeo circa l’adeguatezza di disciplina? Quali sarebbero le eventuali modifiche migliorative da apportare alla sua formulazione?

B. Romano. La riforma in corso di approvazione è coraggiosa e in linea di massima condivisibile, nella parte nella quale introduce esplicitamente il concetto di consenso.

Ma, per il resto, è una riforma tiepida.

Dal mio punto di vista, per limitarmi qui al solo art. 609-bis c.p., sarebbe preferibile uno “spacchettamento” dell’attuale delitto di violenza sessuale, con la creazione di una fattispecie più grave, chiamata stupro, e di una figura meno grave, di abuso sessuale, nella quale fare eventualmente confluire condotte attualmente prive di unitaria considerazione. La proposta sopra riassunta, a mio modo di vedere, consentirebbe di superare due evidenti deficit di determinatezza che caratterizzano l’attuale disposizione: la difficoltà di sapere cosa sono gli “atti sessuali” e quali siano i “casi di minore gravità”, spesso lasciati ad una amplissima valutazione discrezionale della magistratura. Infatti, basterebbe sapere cosa riteniamo essere “stupro” per evitare di diffonderci in oscillazioni relative alla identificazione (almeno) dei più estremi e riprovevoli atti sessuali; al tempo stesso, la fissazione di un reato più grave eviterebbe le, talvolta assurde e imbarazzanti, identificazioni dei “casi di minore gravità”.

A. Bigiarini. La riforma in corso di approvazione ha un forte significato simbolico, mettendo al centro l’elemento – finora “innominato”, sebbene riconosciuto come implicito – del consenso della persona offesa, la cui presenza esclude la tipicità (e, conseguentemente) la rilevanza penale del fatto. Trattasi, dunque, di una risposta adeguata – sebbene non necessaria – alle preoccupazioni espresse a livello europeo dianzi menzionate.

D’altro canto, è altresì vero che la novella non ha alcun effetto innovativo né estensivo dell’area del penalmente rilevante: ciò che è qualificabile come violenza sessuale ai sensi dell’art. 609-bis cod. pen. nell’attuale formulazione, lo sarà anche ai sensi della nuova formulazione; ciò che attualmente esorbita dalla fattispecie, sarà penalmente irrilevante anche a seguito della novella. In altri termini, tra la “vecchia” fattispecie e la “nuova”, nell’ipotesi in cui quest’ultima entri in vigore, non vi sarà alcuna ipotesi di successione ai sensi dell’art. 2 c.p., attesa la piena e completa sovrapponibilità tra le due.

Quanto alle modifiche migliorative, alla luce di quanto sopra detto, sarebbe opportuno procedere alla definitiva espunzione della violenza sessuale c.d. per costrizione, già ricompresa nel nuovo comma 1 dell’art. 609-bis cod. pen., dal corpo del nuovo comma 2 della disposizione in esame; ciò, anche al fine di prevenire la tentazione dell’interprete di cercare nuovi ed ulteriori spazi di applicazione del secondo comma, nella parte in cui richiama la violenza sessuale per costrizione, rispetto alla esaustiva fattispecie di reato descritta al primo comma.


[1] Gruppo di esperti che ha il compito di vigilare e valutare, attraverso rapporti periodici forniti dagli Stati, le misure adottate dalle parti contraenti ai fini dell’applicazione della citata Convenzione.

[2] GREVIO, Building trust by delivering support, protection and justice. Italy. First thematic evaluation report, consultabile sul sito www.coe.int, 2 dicembre 2025.

[3] Consultabile sul sito www.senato.it.

[4] L’iter dei lavori della Commissione Giustizia è consultabile sul sito www.senato.it.

[5] Si tratta di una posizione sostenuta anche in dottrina. In proposito, cfr. M. Ronco, Violenza Sessuale: Perché la Riforma sul Consenso rischia l’incostituzionalità, consultabile sul sito www.centrostudilivatino.it, 22 dicembre 2025

[6] Unione delle Camere Penali Italiane, Violenza sessuale e libera manifestazione del consenso: l’audizione dell’Unione, consultabile sul sito www.camerepenali.it, 2 dicembre 2025.

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