Pasquale Andria, uno dei maggiori giuristi in materia minorile che ha dedicato parte significativa della sua vita al benessere dei minori, nel 2003, utilizzando tutta la sua capacità politica, nel senso più nobile di questo termine inteso al servizio della comunità, di fatto salvò dalla cancellazione i Tribunali per i minorenni e il sistema della giustizia minorile, che ci viene invidiato da molti paesi.

La così detta riforma Castelli, infatti, nel novembre del 2003 non superò la pregiudiziale di incostituzionalità, consentendo la prosecuzione del lavoro dei Tribunali per i minorenni nel riconoscere ai bambini doveri e diritti nell’ambito della famiglia.

Così affermai nella prima tristissima occasione in cui mi fu chiesto di ricordarlo.

Mi sbagliavo perché è necessario fare una distinzione: il politico guarda all’oggi, al momento contingente, lo statista guarda al domani a ciò che potrebbe accadere e a ciò che è utile accada per il bene della collettività.

Pasquale Andria è stato certamente uno statista del diritto minorile.

Egli è riuscito a preconizzare ciò che sarebbe successo. Penso alla riforma del tribunale della famiglia che con la sua attuale formulazione, per alcuni versi adultocentrica, rischia di non tenere in adeguato conto le esigenze dei senza voce: i minori.

E va ricordato che nel suo essere magistrato e raffinato giurista, ha sempre avuto una visione prospettica del diritto minorile assolutamente legata alla realtà guardando ai minori non come chi ha di meno, ma come chi è di meno rispetto al mondo degli adulti.

E questo suo pensiero lo traduceva nel suo agire da magistrato teso sempre al recupero del minore ad una vita adatta alla sua crescita sia in ambito civile, con gli interventi volti al recupero di un corretto esercizio della responsabilità genitoriale, sia in ambito penale, con l’offrire al minore sempre una possibilità di reinserirsi nel contesto sociale.

In un suo commento al dpr 448/88 evidenziava come il carcere, per i minorenni, doveva essere un’ipotesi residuale.

Recentemente sono intervenute alcune modifiche nel settore penale minorile. Alcune, dal mio punto di vista condivisibili, altre molto meno.

Sono convinto, tenendo conto dello scambio di opinioni che abbiamo continuato ad avere anche dopo il suo essere andato in pensione, che Pasquale, proprio in considerazione della sua visione prospettica delle cose, avrebbe condiviso alcuni dei cambiamenti operati dal legislatore.

Li avrebbe condivisi perché le sue analisi, mai slegate dalla realtà, gli avrebbero fatto comprendere, come già aveva compreso, che il mondo dei minori è cambiato. Ma tale considerazione non lo avrebbe mai allontanato dal porre il minore sempre al centro dell’agire dei giudici che si occupano di loro e non come corollario di un mondo fatto per gli adulti.

Bene è stato detto: Pasquale ha vissuto la sua vita professionale come una crociata a favore dei bambini. Lui è stato certamente un crociato dei bambini intendendo per tali i minori degli anni diciotto come vengono definiti nelle convenzioni internazionali.

Egli sosteneva, anche nei suoi scritti, che il minore deve essere aiutato a reinserirsi nel contesto sociale.

La nostra giustizia minorile in ambito penale non serve a punire. Noi non svolgiamo la nostra funzione per punire ma per recuperare.

Pasquale a tale proposito diceva: “gli aggiustamenti non sono necessariamente attribuibili alla fluidità della propria autocoscienza, ma molto più spesso ad una flessibilità culturale che è capacità d’intuire il nuovo e di disporvisi con coraggio “.

Noi, quindi, dobbiamo avere la capacità di aggiornarci e adeguarci ad una società che cambia ma sempre nella prospettiva del mandato costituzionale che non è punire ma recuperare.

E nel suo riuscire a guardare in maniera prospettica in un suo scritto “Il tribunale per i minori, per la famiglia, per la persona: la proposta dell’AIMMF” del 2008 (associazione di cui fu membro del direttivo dal 1987 e presidente dal 2002 al 2005) prendeva atto delle critiche alla giurisdizione minorile, mosse già dalla riforma Castelli, ritenuta pericolosamente invasiva se non aggressiva proprio per via della sua “specializzazione”, paradossalmente proprio mentre le sezioni specializzate si affacciavano anche nella giurisdizione ordinaria: quella minorile veniva ritenuta diversamente una specializzazione “… estremamente pericolosa se la materia è costituita da interessi sensibili rispetto ai quali l’intervento pubblico in genere, e quello giurisdizionale in specie, è tanto più beneficamente marginale quanto più è generico… perché la specializzazione è ritenuta in se stessa un fattore di rischio per la maggiore potenziale invasività nelle dinamiche interne delle relazioni endofamiliari, da lasciare invece ad una loro naturale autonomia”. Replicava a tali critiche Pasquale ribadendo invece la necessità di un intervento specializzato poiché “i rapporti intrafamiliari sono segnati da una marcata asimmetria e disparità”, funzionale al loro riequilibrio per la protezione dei soggetti deboli,  emergendo “con chiarezza che la famiglia non è il luogo in cui, per definizione, è garantito il rispetto e lo sviluppo delle persone, conformemente all’ispirazione del disegno costituzionale così come delineato negli artt. 2, 29 e 30. A partire da quei principi, alla famiglia è certamente accordata un’intensa protezione, ma tuttavia nei limiti in cui essa sia funzionale all’interesse dei singoli, i quali devono poterne trarre impulso per la propria promozione ed espansione “.

L’attualità del pensiero di Pasquale Andria a me sembra innegabile, così come credo innegabile l’esigenza di riprendere le sue riflessioni per affrontare, nell’interesse delle persone, e dei minori in particolare, le attuali problematiche che troppo spesso sono semplificate o sottovalutate adoperando slogan in luogo dei ragionamenti nel nome dell’acquisizione di facili consensi che nulla hanno a che vedere rispetto alla crescita dei cittadini.

Crescita dei cittadini, soprattutto quelli del domani, i minori, che necessitano della tutela dello Stato e, quindi, diceva Pasquale Andria, “del lavoro del giudice delle relazioni familiari nel momento della patologia, cioè quando esse, piuttosto che proteggere la persona e favorirne lo sviluppo, si risolvono in occasioni e cause di sofferenza, di disagio, di fragilità “.

Così come prevede la nostra Costituzione al secondo comma dell’articolo 30.

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